PENSIONE PER RIFORMA.

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Daniele Gal
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da Daniele Gal »

Buona sera a tutti

Come promesso, ecco l'aggiornamento:

con la premessa che sono stato visto in cmo per problemi cervicali e dorso-lombari (artrosi diffuse al rachide già riconosciuta c.d.s. ed ascritta a tab.B massima), in occasione delle ultime 3 convocazioni è accaduto in sintesi, quanto segue:

14.12.2020 - colloquio con lo psicologo e batteria di 600 test minnesota;

21.12.2020 - altra batteria di test (questa volta solo un centinaio) ed altro colloquio con lo psicologo che nella circostanza ... ci riprova ... con un atteggiamento vagamente indisponente e provocatorio. Io evito di abboccare e via rimandato allo psichiatra il

14.01.2021 - colloquio con lo psichiatra al quale chiedo, specificando "per curiosità", quale sia il nesso logico tra la patologia sofferta e la valutazione psicologico-psichiatrica. Risposta "ci è stato richiesto, ma lei può legittimamente rifiutare". Declino l'invito, parte lo screening e ad esame concluso, lo psichiatra, facendo spallucce, mi fa capire ... "MA COSA DIAVOLO STANNO CERCANDO QUESTI.

Morale della favola, come GIUSTAMENTE osservato da aeronatica, non avendo evidentemente sortito il risultato auspicato (da parte dell'Amm.ne gdf che pare abbia "caldeggiato" tale forma di valutazione ... almeno questo mi è stato lasciato intendere), vengo riconvocato per la seconda batteria di test, il cui esito è stato ovviamente deludente per chi auspicava un esito "diverso".

Tant'è che oggi, lo stesso psichiatra mi ha "valutato" giusto per dare "sfogo alla pratica".

In definitiva, avendo (loro) esaurito le munizioni, come rappresentatomi dal medico gdf della cmo, adesso dovranno riunirsi per definire la mia situaione, fermo restando che, come riportato nei post precedenti, la mia cara gdf mi ha informalmente comunicato che dal 30.01.2020 devo considerarmi in congedo.

Un saluto a tutti


«La misura del valore di un uomo è data dal vuoto che gli si fa dintorno nel momento della sventura» (Cesare Mori)
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nonno Alberto
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da nonno Alberto »

Daniele Gal ha scritto: gio gen 14, 2021 6:46 pm Buona sera a tutti

Come promesso, ecco l'aggiornamento:

con la premessa che sono stato visto in cmo per problemi cervicali e dorso-lombari (artrosi diffuse al rachide già riconosciuta c.d.s. ed ascritta a tab.B massima), in occasione delle ultime 3 convocazioni è accaduto in sintesi, quanto segue:

14.12.2020 - colloquio con lo psicologo e batteria di 600 test minnesota;

21.12.2020 - altra batteria di test (questa volta solo un centinaio) ed altro colloquio con lo psicologo che nella circostanza ... ci riprova ... con un atteggiamento vagamente indisponente e provocatorio. Io evito di abboccare e via rimandato allo psichiatra il

14.01.2021 - colloquio con lo psichiatra al quale chiedo, specificando "per curiosità", quale sia il nesso logico tra la patologia sofferta e la valutazione psicologico-psichiatrica. Risposta "ci è stato richiesto, ma lei può legittimamente rifiutare". Declino l'invito, parte lo screening e ad esame concluso, lo psichiatra, facendo spallucce, mi fa capire ... "MA COSA DIAVOLO STANNO CERCANDO QUESTI.

Morale della favola, come GIUSTAMENTE osservato da aeronatica, non avendo evidentemente sortito il risultato auspicato (da parte dell'Amm.ne gdf che pare abbia "caldeggiato" tale forma di valutazione ... almeno questo mi è stato lasciato intendere), vengo riconvocato per la seconda batteria di test, il cui esito è stato ovviamente deludente per chi auspicava un esito "diverso".

Tant'è che oggi, lo stesso psichiatra mi ha "valutato" giusto per dare "sfogo alla pratica".

In definitiva, avendo (loro) esaurito le munizioni, come rappresentatomi dal medico gdf della cmo, adesso dovranno riunirsi per definire la mia situaione, fermo restando che, come riportato nei post precedenti, la mia cara gdf mi ha informalmente comunicato che dal 30.01.2020 devo considerarmi in congedo.

Un saluto a tutti

Tieni duro Daniele, un po' di pazienza, In tanto fai la spese e poi gli presenti il conto.... :lol:

Ciao Alberto
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Daniele Gal
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TAR ACCOGLIE RICORSO CAUTELARE

Messaggio da Daniele Gal »

Saluto tutti i partecipanti
e con l'auspicio che qualcuno possa trarne beneficio, ho il piacere di condividere questo primo risultato positivo conseguito a margine di un sostanzioso "rapporto epistolare" con l'amministrazione, dimostratasi sempre sorda alle ragioni del diritto e che, come concordemente sostenuto dal mitico AERONATICA, non perde nessuna occasione per confermare di essere una sorta di entità astratta, pronta a manifestarsi ogni qualvolta occorra perpetrare abusi, vessazioni e cattiverie di ogni specie.

Tanto premesso, vado ai fatti:
All'esito di prolungati periodi di assenza per malattia d.c.s., intervallati da fallimentari tentativi di rientro, mi accorgo che nel mese di dicembre 2020 non mi viene accreditato lo stipendio (regolarmente corrisposto fino al mese precedente).

Inizia il "botta e risposta" epistolare che mi porta a richiedere accesso agli atti.

Nel mese di gennaio 2021, vengo a conoscenza di una determinazione, assunta a fine novembre 2020 dal C.do Reg. Veneto, con la quale mi si dichiarava:
- "in congedo", udite udite, dal mese di gennaio 2020 - per l'esattezza dal 30.01.2020 - per superamento del periodo di comporto e con nessun assegno a decorrere da tale data.

Giusto per la cronaca:
- ho percepito lo stipendio sino al novembre 2020 - dieci mesi dopo essere stato "asseritamente" posto in congedo;
ma cosa ancor più paradossale:
- mi sono stati ritirati PISTOLA e TESSERINO nel mese di settembre 2020 - oltre sette mesi dopo essere stato "asseritamente" posto in congedo.

Per chi, come me, ha frequentato per tanto tempo questi ambiti (classe "63 - arruol. "85 - 35 anni di servizio - 41 di contributi - aspettativa per CdS), la cosa potrebbe apparire del tutto "normale", o meglio, "ordinaria amministrazione".

Qualcuno, financo un evento fortunato. Nel senso:
- malattia riconosciuta c.d.s.;
- determinazioni dirigenziali di collocamento in aspettativa pe malattia d.c.s.;
- periodo di comporto superato;
ergo RIFORMA - PENSIONE - PRIVILEGIATA, etc.

Niente di tutto questo.
Accesso agli atti C.M.O. (Padova) e salta fuori che, non solo è sparita la malattia d.c.s., ma, saltando a piè pari il compito/dovere di esprimere un giudizio medico sanitario, copia ed incolla quanto "suggerito" dall'amministrazione - superato il periodo di assenza fruibile nel quinquennio.

Dopo un ulteriore scambio epistolare volto a porre in evidenza le "anomalie" del caso, con l'inevitabile ricorso gerarchico (per quanto riguarda l'amministrazione che non ostende nemmeno il prospetto relativo al computo (ERRATO) del periodo di comporto) e ricorso in C.M.I. per la parte sanitaria (si pronuncia il 31.03.2021, assegnando altri 29 gg. di t.n.i. al s.m.i., con decorrenza 30.01.2020 - effetto retroattivo a dir poco delirante).

Comunque sia, allo stato, supportato e, soprattutto, sopportato dal mitico AERONATICA, ricorso al TAR avverso determinazione del C.do Reg. Veneto con la quale mi si dichiara "in congedo dal 30.01.2020" e ricorso avverso verbale C.M.I. e C.M.O. con giudizio cautelare sospensivo di entrambe i provvedimenti ACCOLTO.

Come direbbe qualcuno: 2 a 0 e palla a centro.

Abbiate pazienza, ma sono dovuto essere necessariamente sintetico. Ciò non toglie la disponibilità ad approfondire qualora necessiti.

Fermo restando la promessa di aggiornarVi all'esito dell'udienza di merito, fissata per il 9 febbraio 2022.

Un saluto a tutti e a disposizione per quanto possa essere utile, fermo restando che il merito è tutto del mitico AERONATICA.

==========================================================================================================
Pubblicato il 23/09/2021
N. 00483/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00525/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5-OMISSIS-5 del -OMISSIS-0-OMISSIS-1, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino, Manlio Davide e Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa, rispettivamente in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale sanitario -OMISSIS-^-OMISSIS-;
- per quanto possa occorrere del verbale sanitario modello-OMISSIS-/-OMISSIS- -OMISSIS-^ di -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento
del proprio diritto soggettivo al mantenimento del posto di lavoro con valutazione ed espressione del giudizio di idoneità/inidoneità al servizio, del diritto al giusto procedimento e del diritto soggettivo di transito ex art. 930 C.O.M.;
e per la nomina
di un verificatore/consulente tecnico d'ufficio esperto in medicina legale esperto in medicina legale, quale Ausiliario del Collegio, al fine di periziare lo stato di salute, l'idoneità al servizio secondo la norma di riferimento e la menomazione complessiva dell'integrità fisica del ricorrente in conseguenza delle patologie ed infermità contratte con l'ascrivibilità a tabella per la menomazione psico-sensoriale ai sensi della legge n. 834/81, oltreché, la correttezza - secondo le norme tecniche vigenti - di tutto il procedimento svolto dall'Amministrazione per determinarsi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS--OMISSIS- settembre -OMISSIS-0-OMISSIS-1 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che la complessità dei numerosi profili di censura, esposti nell’atto introduttivo, imponga di riservarne il vaglio alla sede meritale, mediante la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso;
Ritenuto altresì che, tenuto conto della particolare gravità del pregiudizio allegato, vada accolta, nelle more, l’istanza cautelare e rinviata la causa all’udienza pubblica del 9 febbraio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, per la decisione nel merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 febbraio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 5-OMISSIS-, commi 1 e -OMISSIS-, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) -OMISSIS-016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS-7 aprile -OMISSIS-016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS--OMISSIS- settembre -OMISSIS-0-OMISSIS-1 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Bardino Maddalena Filippi


=============================================================================================
Pubblicato il 23/09/2021
N. 00482/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00526/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino, Manlio Davide e Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione-OMISSIS-ha deciso di considerare il ricorrente in congedo a decorrere dal -OMISSIS-oltre alle correlate analoghe determinazioni afferenti all'interruzione del rapporto di servizio permanente in essere, note od ignote al ricorrente, derivate, conseguenti e correlate all'interruzione del rapporto di lavoro;
nonché per l’accertamento:
1. del diritto soggettivo al mantenimento del posto di lavoro e relativa retribuzione;
2. del periodo di comporto asseritamente superato a seguito della fruizione del termine massimo di aspettativa concedibile nell'ultimo quinquennio;
3. della idoneità/inidoneità permanente al servizio militare incondizionato e servizio d'istituto;
4. del diritto soggettivo alla giusta e corretta valutazione dell'esistenza di tutte le condizioni di legge per potersi dar luogo o meno all'interruzione del rapporto di lavoro;
5. della corretta applicazione dei precetti di legge n. 266/99 e D.I. 18.04.2002 in coordinamento con le direttive sanitarie per garantire il diritto soggettivo del ricorrente al transito;
e per la nomina di un verificatore/consulente tecnico d'ufficio
esperto in medicina legale, quale Ausiliario del Collegio, al fine di periziare lo stato di salute, l'idoneità al servizio secondo la norma di riferimento e la menomazione complessiva dell'integrità fisica del ricorrente in conseguenza delle patologie ed infermità contratte con l'ascrivibilità a tabella per la menomazione psico-sensoriale ai sensi della legge n. 834/81, oltreché, la correttezza - secondo le norme tecniche vigenti - di tutto il procedimento svolto dall'Amministrazione per determinarsi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la complessità dei numerosi profili di censura, esposti nell’atto introduttivo, imponga di riservarne il vaglio alla sede meritale, mediante la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso;
Ritenuto altresì che, tenuto conto della particolare gravità del pregiudizio allegato, vada accolta, nelle more, l’istanza cautelare e rinviata la causa all’udienza pubblica del 9 febbraio 2022, per la decisione nel merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 febbraio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da mauri64 »

Salve Daniele,
Complimenti per l'ottimo risultato conseguito, anche se al momento parziale.
Che sia di buon auspicio per la prossima udienza di febbraio.

Saluti
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Daniele Gal
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da Daniele Gal »

Grazie Mauri64,
per quanto possibile, cerco di supportare le finalità di questo forum, rendendo onore al merito di chi (AERONATICA) ha reso possibile questo primo risultato positivo.
Saluti e buona domenica
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nonno Alberto
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da nonno Alberto »

Daniele Gal ha scritto: sab set 25, 2021 7:20 pm Saluto tutti i partecipanti
e con l'auspicio che qualcuno possa trarne beneficio, ho il piacere di condividere questo primo risultato positivo conseguito a margine di un sostanzioso "rapporto epistolare" con l'amministrazione, dimostratasi sempre sorda alle ragioni del diritto e che, come concordemente sostenuto dal mitico AERONATICA, non perde nessuna occasione per confermare di essere una sorta di entità astratta, pronta a manifestarsi ogni qualvolta occorra perpetrare abusi, vessazioni e cattiverie di ogni specie.

Tanto premesso, vado ai fatti:
All'esito di prolungati periodi di assenza per malattia d.c.s., intervallati da fallimentari tentativi di rientro, mi accorgo che nel mese di dicembre 2020 non mi viene accreditato lo stipendio (regolarmente corrisposto fino al mese precedente).

Inizia il "botta e risposta" epistolare che mi porta a richiedere accesso agli atti.

Nel mese di gennaio 2021, vengo a conoscenza di una determinazione, assunta a fine novembre 2020 dal C.do Reg. Veneto, con la quale mi si dichiarava:
- "in congedo", udite udite, dal mese di gennaio 2020 - per l'esattezza dal 30.01.2020 - per superamento del periodo di comporto e con nessun assegno a decorrere da tale data.

Giusto per la cronaca:
- ho percepito lo stipendio sino al novembre 2020 - dieci mesi dopo essere stato "asseritamente" posto in congedo;
ma cosa ancor più paradossale:
- mi sono stati ritirati PISTOLA e TESSERINO nel mese di settembre 2020 - oltre sette mesi dopo essere stato "asseritamente" posto in congedo.

Per chi, come me, ha frequentato per tanto tempo questi ambiti (classe "63 - arruol. "85 - 35 anni di servizio - 41 di contributi - aspettativa per CdS), la cosa potrebbe apparire del tutto "normale", o meglio, "ordinaria amministrazione".

Qualcuno, financo un evento fortunato. Nel senso:
- malattia riconosciuta c.d.s.;
- determinazioni dirigenziali di collocamento in aspettativa pe malattia d.c.s.;
- periodo di comporto superato;
ergo RIFORMA - PENSIONE - PRIVILEGIATA, etc.

Niente di tutto questo.
Accesso agli atti C.M.O. (Padova) e salta fuori che, non solo è sparita la malattia d.c.s., ma, saltando a piè pari il compito/dovere di esprimere un giudizio medico sanitario, copia ed incolla quanto "suggerito" dall'amministrazione - superato il periodo di assenza fruibile nel quinquennio.

Dopo un ulteriore scambio epistolare volto a porre in evidenza le "anomalie" del caso, con l'inevitabile ricorso gerarchico (per quanto riguarda l'amministrazione che non ostende nemmeno il prospetto relativo al computo (ERRATO) del periodo di comporto) e ricorso in C.M.I. per la parte sanitaria (si pronuncia il 31.03.2021, assegnando altri 29 gg. di t.n.i. al s.m.i., con decorrenza 30.01.2020 - effetto retroattivo a dir poco delirante).

Comunque sia, allo stato, supportato e, soprattutto, sopportato dal mitico AERONATICA, ricorso al TAR avverso determinazione del C.do Reg. Veneto con la quale mi si dichiara "in congedo dal 30.01.2020" e ricorso avverso verbale C.M.I. e C.M.O. con giudizio cautelare sospensivo di entrambe i provvedimenti ACCOLTO.

Come direbbe qualcuno: 2 a 0 e palla a centro.

Abbiate pazienza, ma sono dovuto essere necessariamente sintetico. Ciò non toglie la disponibilità ad approfondire qualora necessiti.

Fermo restando la promessa di aggiornarVi all'esito dell'udienza di merito, fissata per il 9 febbraio 2022.

Un saluto a tutti e a disposizione per quanto possa essere utile, fermo restando che il merito è tutto del mitico AERONATICA.

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Pubblicato il 23/09/2021
N. 00483/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00525/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5-OMISSIS-5 del -OMISSIS-0-OMISSIS-1, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino, Manlio Davide e Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa, rispettivamente in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale sanitario -OMISSIS-^-OMISSIS-;
- per quanto possa occorrere del verbale sanitario modello-OMISSIS-/-OMISSIS- -OMISSIS-^ di -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento
del proprio diritto soggettivo al mantenimento del posto di lavoro con valutazione ed espressione del giudizio di idoneità/inidoneità al servizio, del diritto al giusto procedimento e del diritto soggettivo di transito ex art. 930 C.O.M.;
e per la nomina
di un verificatore/consulente tecnico d'ufficio esperto in medicina legale esperto in medicina legale, quale Ausiliario del Collegio, al fine di periziare lo stato di salute, l'idoneità al servizio secondo la norma di riferimento e la menomazione complessiva dell'integrità fisica del ricorrente in conseguenza delle patologie ed infermità contratte con l'ascrivibilità a tabella per la menomazione psico-sensoriale ai sensi della legge n. 834/81, oltreché, la correttezza - secondo le norme tecniche vigenti - di tutto il procedimento svolto dall'Amministrazione per determinarsi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS--OMISSIS- settembre -OMISSIS-0-OMISSIS-1 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che la complessità dei numerosi profili di censura, esposti nell’atto introduttivo, imponga di riservarne il vaglio alla sede meritale, mediante la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso;
Ritenuto altresì che, tenuto conto della particolare gravità del pregiudizio allegato, vada accolta, nelle more, l’istanza cautelare e rinviata la causa all’udienza pubblica del 9 febbraio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, per la decisione nel merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 febbraio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 5-OMISSIS-, commi 1 e -OMISSIS-, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) -OMISSIS-016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS-7 aprile -OMISSIS-016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS--OMISSIS- settembre -OMISSIS-0-OMISSIS-1 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Bardino Maddalena Filippi


=============================================================================================
Pubblicato il 23/09/2021
N. 00482/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00526/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino, Manlio Davide e Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione-OMISSIS-ha deciso di considerare il ricorrente in congedo a decorrere dal -OMISSIS-oltre alle correlate analoghe determinazioni afferenti all'interruzione del rapporto di servizio permanente in essere, note od ignote al ricorrente, derivate, conseguenti e correlate all'interruzione del rapporto di lavoro;
nonché per l’accertamento:
1. del diritto soggettivo al mantenimento del posto di lavoro e relativa retribuzione;
2. del periodo di comporto asseritamente superato a seguito della fruizione del termine massimo di aspettativa concedibile nell'ultimo quinquennio;
3. della idoneità/inidoneità permanente al servizio militare incondizionato e servizio d'istituto;
4. del diritto soggettivo alla giusta e corretta valutazione dell'esistenza di tutte le condizioni di legge per potersi dar luogo o meno all'interruzione del rapporto di lavoro;
5. della corretta applicazione dei precetti di legge n. 266/99 e D.I. 18.04.2002 in coordinamento con le direttive sanitarie per garantire il diritto soggettivo del ricorrente al transito;
e per la nomina di un verificatore/consulente tecnico d'ufficio
esperto in medicina legale, quale Ausiliario del Collegio, al fine di periziare lo stato di salute, l'idoneità al servizio secondo la norma di riferimento e la menomazione complessiva dell'integrità fisica del ricorrente in conseguenza delle patologie ed infermità contratte con l'ascrivibilità a tabella per la menomazione psico-sensoriale ai sensi della legge n. 834/81, oltreché, la correttezza - secondo le norme tecniche vigenti - di tutto il procedimento svolto dall'Amministrazione per determinarsi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la complessità dei numerosi profili di censura, esposti nell’atto introduttivo, imponga di riservarne il vaglio alla sede meritale, mediante la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso;
Ritenuto altresì che, tenuto conto della particolare gravità del pregiudizio allegato, vada accolta, nelle more, l’istanza cautelare e rinviata la causa all’udienza pubblica del 9 febbraio 2022, per la decisione nel merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 febbraio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Bardino Maddalena Filippi




Ciao Daniele, un abbraccione, bravi a entrambi un saluto a Manlio.


Ciao Alberto
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Daniele Gal
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da Daniele Gal »

Ciao Alberto,
è un grandissimo piacere risentirti.
Con l'inestimabile lavoro di Manlio, stiamo cercando di raddrizzare le tante (troppe) storture che si sono stratificate nel corso della vicenda e questo, per quanto importante, è solo un primo passo verso le ragioni del diritto che, comunque, richiedono i loro tempi.

A cose fatte, sarà mia premura implementare debitamente il forum con l'auspicio, da una parte di poter essere utile a qualche degno collega, dall'altra di far emergere le ragioni del diritto (come dice il nostro comune Amico).

In ogni caso, sempre grazie a Lui, un certo numero di "tacchini" tronfi e arroganti, è stato ridimensionato a semplice pollo ... e qualcuno di questi sta già girando sullo spiedo.

Un abbraccio
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nonno Alberto
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da nonno Alberto »

Daniele Gal ha scritto: dom set 26, 2021 12:18 pm Ciao Alberto,
è un grandissimo piacere risentirti.
Con l'inestimabile lavoro di Manlio, stiamo cercando di raddrizzare le tante (troppe) storture che si sono stratificate nel corso della vicenda e questo, per quanto importante, è solo un primo passo verso le ragioni del diritto che, comunque, richiedono i loro tempi.

A cose fatte, sarà mia premura implementare debitamente il forum con l'auspicio, da una parte di poter essere utile a qualche degno collega, dall'altra di far emergere le ragioni del diritto (come dice il nostro comune Amico).

In ogni caso, sempre grazie a Lui, un certo numero di "tacchini" tronfi e arroganti, è stato ridimensionato a semplice pollo ... e qualcuno di questi sta già girando sullo spiedo.

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Non aggiungo altro sarebbe superfluo :lol: :lol: :lol:

Ciao Alberto
mauri64
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da mauri64 »

Daniele Gal ha scritto: dom set 26, 2021 10:04 am Grazie Mauri64,
per quanto possibile, cerco di supportare le finalità di questo forum, rendendo onore al merito di chi (AERONATICA) ha reso possibile questo primo risultato positivo.
Saluti e buona domenica
Hai fatto più che bene, lo spirito del forum è appunto quello di divulgare le proprie esperienze così da rendere partecipi gli altri utenti/colleghi, affinchè, possano avere un riferimento su cui contare in caso di necessità.

Buona domenica anche a Te
ziouanema

PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da ziouanema »

Buonasera a tutti, anzi buonanotte (01:43)
purtroppo ieri sono stato alla CMO per l ennesima volta e con gli ennesimi esami e pareri dei medici di vari ospedali civili dove ho sostenuto visite che hanno confermato un buon stato di salute ma Non voglio perdermi in chiacchiere, alla CMO non hanno perso tempo e hanno emesso sentenza di RIFORMA.
Quindi dopo 525gg di assenza + o - e domanda di causa di servizio presentata, adesso inizio l iter per: pensione o passaggio a ruolo civile (che sinceramente non ci penso ancora, 30gg per decidere).
A dire il vero sono un po scosso, sto cercando di capire come funziona ......forse sono all'inizio di un avventura non piacevole, ho letto un po di post.......cerco di non buttarmi giu di morale perche devo portare avanti una famiglia con tre ragazzi minorenni e non voglio far vedere un papa che fino a poco tempo fa era un eroe e adesso e una scarpa vecchia che non serve......... ma anzi....... (scusate lo sfogo se cosi si puo chiamare)
Ho 30 anni di servizio e 49 anni di eta.
La mia domanda oltre a farmi fare il conteggio appena divento sostenitore, eventualmente decido di accettare il ruolo civile, posso cambiare MINISTERO, cioè passare dalla Difesa a quello delle infrastrutture e trasporti?
Inoltre ho ancora licenza e recuperi riposi da recuperare per l anno 2019 e inizio 2020 che fine si fa?
Un grazie in anticipo per chi risponderà.
mauri64
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da mauri64 »

Salve, innanzitutto forza e coraggio non ti devi demoralizzare hai una famiglia a cui pensare.
Quando sarai diventato sostenitore, allegherò una circolare del DAP riguardante la monetizzazione del congedo ordinario (licenza e riposi non fruiti) e, la modulistica per una previsione pensionistica da parte degli esperti.

Nel frattempo, riporto per intero una lettera inerente il transito ai ruoli civili, in quanto vengono richiamati punti precedenti.

Lettera circolare n. 3484/5934 del 7 agosto 1998.

1. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria inviato a visita medico-collegiale, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 443/92, deve essere portato a conoscenza della motivazione (qualora non si tratti di accertamenti richiesti dall'interessato) della visita stessa ed è avvisato che può, a proprie spese farsi assistere da un medico di fiducia; detta comunicazione deve essere effettuata mediante lettera da notificare all'interessato. Qualora il dipendente venga riconosciuto temporaneamente inidoneo al servizio, a scadenza del periodo concesso dovrà essere nuovamente inviato a visita medico-collegiale, fino all'adozione di un provvedimento medico-collegiale definitivo, effettuando ogni volta la comunicazione anzidetta.
2. All'approssimarsi del compimento del periodo massimo di aspettativa previsto dall'art. 68, comma 3, (diciotto mesi ininterrotti), ovvero dall'art. 70, comma 2 (trenta mesi nel quinquennio) del D.P.R. 3/57, al dipendente deve essere data comunicazione scritta, debitamente notificata, della facoltà, prevista dall'art. 70 del medesimo D.P.R., di chiedere la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni, per un massimo di sei mesi. Al riguardo è opportuno rappresentare che il Consiglio di Stato, con parere n. 409 del 5.7.1990, ha ritenuto che il mancato invio di detta comunicazione vizia, per eccesso di potere, l'eventuale provvedimento di dispensa dal servizio del dipendente per infermità. Al fine di consentire a questo Ufficio l'acquisizione del provvedimento concessivo della predetta aspettativa, di competenza del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione all'interessato dovrà essere inviata almeno sessanta giorni prima del compimento del periodo massimo di aspettativa e l'eventuale istanza dovrà essere trasmessa a questo Dipartimento, a mezzo fax, almeno trenta giorni prima del predetto periodo massimo, corredata delle certificazioni sanitarie e/o dei verbali di visita medico-collegiale redatti dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere, riguardanti tutto il periodo di inidoneità al servizio concesso al dipendente.
3. Il dipendente, al quale venga concesso l'intero periodo di aspettativa fruibile per infermità e quello eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 3/57, alla scadenza, sarà sottoposto presso la competente C.M.O. ad ulteriore visita per l'accertamento dell'idoneità o meno al servizio. Qualora non l'abbia riacquistata, dovrà essere sottoposto a nuova visita medico-collegiale, richiesta specificatamente ai fini della dispensa, come previsto dagli articoli 129 e 130 del D.P.R. 3/57 e dell'articolo 75 del D. Lgs. 443/1992. (Non più necessario per quanto previsto dall’art. 6 comma 6 e art. 15 del D.P.R. 461/2001, ed in considerazione che con l’art. 20 del citato D.P.R. sono stati abrogati l’art. 129 commi 4 e 5 e art. 130 del D.P.R. n. 3/57 - Testo unico impiegati civili dello Stato -). La competente C.M.O. dovrà essere invitata, nel caso formuli un giudizio di permanente inidoneità al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria nei confronti del dipendente, ad esprimersi contestualmente sull'idoneità, o meno, del medesimo, al transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato. Qualora la predetta C.M.O. ometta di fornire tale giudizio, il dipendente dovrà essere nuovamente inviato a visita collegiale per l'integrazione del giudizio di dispensa dal servizio. Tanto premesso, si precisa che al dipendente dovrà essere notificata una comunicazione contenente le seguenti indicazioni:
a) motivazione della visita alla quale verrà sottoposto e normativa di riferimento;
b) assegnazione di un termine di giorni 15 per presentare le proprie osservazioni, come previsto dal 3 comma dell'art. 129 del D.P.R. 3/57;
c) comunicazione della facoltà, prevista dal 4 comma dell'art. 129 del D.P.R. 3157, di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione; (abrogato dal D.P.R. 461/2001) -
d) comunicazione della facoltà di fasi assistere, durante la visita medico collegiale, da un medico di fiducia, a proprie spese;
e) comunicazione della facoltà, nel caso in cui venga dispensato dal servizio per infermità, di avanzare istanza al transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 443/1992 secondo le disposizioni di cui al successivo punto 8.
f) preavviso che, nel caso venga dispensato dal servizio per infermità e giudicato anche, inidoneo al transito in altri ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria od in altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art.75 del D. Lgs. 443/1992, verrà dispensato dal servizio per infermità secondo quanto prevede l'art. 40, ovvero ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 443/92
g) comunicazione che, nell’arco temporale intercorrente tra il compimento del periodo massimo di aspettativa e l’accertamento della permanente inidoneità al servizio, non compete alcun emolumento.
4. Nel caso in cui la C.M.O. competente conceda erroneamente ad un dipendente un periodo di inidoneità al servizio che scada in data successiva al compimento del periodo massimo di aspettativa (cfr. punto 2, prima parte),l’interessato dovrà essere inviato a visita medico-collegiale il giorno di compimento di detto periodo, al fine di verificare se il dipendente sia in grado di riprendere servizio, seguendo scrupolosamente le indicazioni del punto 3 , senza tenere conto del periodo erroneamente concesso dalla C.M.O. e senza richiedere alcuna ulteriore autorizzazione.
5. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 864 de11'8.11.0l 994, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di dispensa dal servizio per infermità qualora l'accertamento medico-collegiale dell'inidoneità sia stato effettuato prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute, salvo il caso in cui venga accertata, da parte del competente organo medico collegiale, l'inidoneità permanente ed evidente al servizio (cfr. parere n. 01613 del 9.12.1986 del Consiglio di Stato). Con decisione n. 265 del 17.2.1972, l'autorevole consesso ha dichiarato, altresì, illegittima la dispensa dal servizio qualora essa sia stata formulata in occasione di un accertamento medico effettuato non già ai fini della dispensa, bensì al fine della concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo.
Pertanto, nel caso in cui vengano ravvisati elementi che rendano viziato il procedimento di dispensa dal servizio, non si dovrà tenere conto del giudizio emesso ed il dipendente dovrà essere rimesso a disposizione della C.M.O. affinché venga espletata la corretta procedura indicata in precedenza. Visto l'elevato numero di ricorsi avanzati ai Tribunali Amministrativi Regionali da appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria dispensati dal servizio per infermità, si ritiene opportuno sensibilizzare le Direzioni di istituti e servizi affinché prestino la massima attenzione nella cura delle pratiche in argomento, che dovranno essere espletate in modo da garantire i diritti degli interessati, evitando che l'Amministrazione soccomba nei giudizi di fronte ad organi della Giustizia amministrativa.
6. Come previsto dalla circolare n. 1703/ML-10/16 del 9/11/1993, emanata dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare, premesso che la posizione di stato del dipendente, agli effetti giuridico-amministrativi, non muta finché non vengono adottate determinazioni, definitive ed esecutive ai sensi di legge, da parte dell' Amministrazione a seguito della ricezione dei documenti giustificativi, si ribadisce che, nel caso in cui il dipendente venga sottoposto a visita medico-collegiale presso la Commissione Medica di 2^ Istanza per non accettazione del giudizio di permanente inidoneità al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria emesso dalla C.M.O. o per disposizione di legge (infermità di natura psichica) la procedura di cui al punto 3 potrà essere adottata solo dopo aver ottenuto il giudizio definitivo della Commissione Medica di 2^ istanza. La suddetta circolare prevede, inoltre, che il periodo massimo tra la data di definizione della pratica presso la C.M.O. e l'inizio degli accertamenti medico-collegiali presso la competente C.M. di 2^ istanza non deve superare i sette giorni; in caso di ritardo di tali accertamenti, sarà cura della Direzione di appartenenza del dipendente che si trovi in tale situazione di sollecitarne l'inizio. Nel periodo intercorrente tra le due visite il dipendente non dovrà essere impiegato in servizio, non essendo ancora stato emesso un provvedimento medico-legale definitivo e, quindi, dovrà essere considerato a disposizione della C.M. di 2^ istanza competente.
7. Conclusi gli accertamenti medico-collegiali, secondo le indicazioni fornite, le direzioni dovranno darne immediata comunicazione, via fax, alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario -, avendo particolare cura di allegare la sotto elencata documentazione:
a) copia del biglietto d'uscita od estratto del verbale rilasciato dalla competente C.M.O. (e dalla C.M. di 2" istanza, qualora ne sia stato richiesto l'intervento);
b) prospetti delle assenze fruite dal dipendente nell'ultimo quinquennio, uno relativo alle aspettative, l'altro ai congedi straordinari, redatti in conformità degli allegati n:1 e2;
c) eventuale istanza del dipendente intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 75 del D. Lgs. 443/92, redatta in conformità all'allegato n. 3;
d) copia delle comunicazioni, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, a suo tempo notificate al dipendente. Sarà cura della Direzione di appartenenza del dipendente di acquisire nel più breve tempo possibile, anche sollecitando la competente C.M.O., il verbale di permanente inidoneità al servizio, per la successiva trasmissione dell’originale (o di una copia autenticata) alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario del D.A.P., necessario per emissione del decreto di dispensa dal servizio.
8. Il personale del Corpo giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto per motivi di salute, può avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, l'infermità accertata ne consenta l'impiego in tali ruoli, sulla base delle indicazioni che seguono :
a) l'istanza va presentata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del giudizio di inidoneità pronunciato dalla C.M.O. (od, eventualmente, dalla Commissione Medica di 2^ istanza) nel caso di giudizio di inidoneità assoluta al servizio, e di sessanta giorni in caso di invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto (art. 75, 1 e 3 comma del D. Lgs 443/92). Si precisa che lo stesso art. 75, al 5° comma, prevede che il personale dichiarato inidoneo al servizio nella forma parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ha facoltà, qualora non intenda usufruire dei benefici previsti dal D.P.R. 738/81, di avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità sopra descritte entro sessanta giorni dal giudizio di riforma parziale;
b) l'interessato può avanzare una sola istanza, per un solo profilo professionale, nei ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria, avendo cura di identificare con precisione il profilo tra quelli elencati nel D.P.R. 29.12.1984, n. 1219, pubblicato sul supplemento ordinario n. 90 della Gazzetta Ufficiale del 30/10/1985, e successive modifiche e integrazioni. Può, in alternativa, avanzare istanze per il transito in altre (una o più) Amministrazioni dello Stato, con l'accortezza di individuare con precisione sia l'Amministrazione che il profilo professionale. Comunque ogni istanza può contenere una sola richiesta. L'istanza va compilata secondo il modello allegato n. 3; in caso di presentazione contemporanea di istanze di transito per un profilo dell’Amministrazione Penitenziaria e di altre Amministrazioni, la Direzione competente inviterà il soggetto ad optare per una delle due soluzioni, prima di trasmettere l’istanza alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario;
c) è comunque necessario che la C.M.O. (ovvero la Commissione Medica di 2^ Istanza, se intervenuta) abbia espresso un giudizio - ancorché negativo - sull'idoneità al transito: per questo si richiama la disposizione contenuta al punto 3, relativa alla necessità di acquisire, anche successivamente al giudizio di inidoneità, il parere dell'organo medico. Sarà poi competenza delle commissioni previste dal comma 2 dell'articolo 76 di valutare il possesso dei requisiti richiesti ed esprimere il parere sull'idoneità al transito, nei casi di istanza verso i ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria;
d) tenuto conto dei termini perentori entro i quali l'Amministrazione deve concludere il procedimento, 150 giorni, le Direzioni sono invitate a trasmettere, con la massima sollecitudine, (anche per evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dal comma 11 dell'art. 76) via fax e, successivamente, in originale a mezzo raccomandata postale, l'istanza e i documenti indicati al punto 7, nonché un rapporto informativo redatto sul modello allegato 4 ed una copia aggiornata del foglio matricolare; le Direzioni avranno, altresì, cura di controllare, prima dell'inoltro, che l'istanza sia redatta in conformità alle prescrizioni e la documentazione sia quella richiesta;
e) il personale che propone istanza di transito va collocato in aspettativa speciale, ai sensi dell'articolo 76 comma 12, con il trattamento goduto all'atto del giudizio di non idoneità. Le Direzioni, in tal caso, trasmetteranno copia dell'istanza di transito all'organo competente ad emettere il provvedimento di aspettativa: il Provveditorato regionale per il personale in forza agli Istituti, Centri di servizio sociale; Ufficio del Personale per quello in forza presso il Centro Amministrativo “Giuseppe Altavista”, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, il S.A.D.A.V. e le Scuole di Formazione. L'aspettativa cessa il giorno precedente il provvedimento di dispensa, ovvero, nel caso di transito, il giorno precedente la data di effettiva immissione nel nuovo ruolo;
f) il transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria è subordinato, oltreché all'idoneità fisica all'impiego, anche al superamento delle prove teoriche e pratiche previste dal comma 5 dell'art. 76 del citato decreto legislativo, come stabilito dal D.M. 19 luglio 1994, avuto riguardo al profilo professionale della qualifica richiesta, le cui materie sono quelle elencate nel D.M. 29 luglio 1992, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 1993.

Saluti
mauri64
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da mauri64 »

Salve,
pardon mia svista un attimo prima ero nella sezione Polizia Penitenziaria e, non mi sono accorto di essere nella sezione Carabinieri, per riparare in parte all'errore riporto la normativa degli ex militari transitati all'impiego civile.
Per delucidazioni in merito alla possibile riforma, dovrai attendere la competenza dell'esperto nonno Alberto.

TRANSITO MILITARI
-Aspetti giuridici-


1) Qual è la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente inidonei, nei ruoli civili?

L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.

2) Chi sono i destinatari di tale normativa?

Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.

3) A chi deve essere inoltrata l'istanza di transito ed in quali termini?

L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1^ Div.-1^Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell’apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione".

4) E' previsto un modulo per la compilazione dell'istanza?

Sì, è previsto un modulo esemplificativo di proposizione della domanda di transito secondo lo schema di cui al modello Allegato 1) alla sopra richiamata circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Modulistica".

5) Quali documenti devono essere allegati all'istanza?

Secondo le indicazioni della su indicata circolare la domanda deve pervenire a questa Direzione generale, obbligatoriamente corredata di:
1) processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:
a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
b) l’espressa indicazione che l’inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di “lesioni dipendenti o no da causa di servizio”.
In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
c) l’idoneità all’ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l’indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
d) eventuali controindicazioni all’ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l’esplicito richiamo all’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2) modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l’Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all’impiego civile.
3) foglio “AVVERTENZE”, di cui all’Allegato A alla circolare di PERSOMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall’interessato.
4) dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell’interessato.
5) foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell’Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.

6) Come viene determinata la sede di servizio?

I profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.
Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.
Il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione.

7) In quale posizione giuridica si trova il personale in attesa di transito?

In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato in aspettativa.

8) In quale momento gli ex militari possono considerarsi transitati e quindi appartenenti, a tutti gli effetti, ai ruoli civili?

Con la firma del contratto individuale di lavoro il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione generale per il personale militare.
Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti dipendente civile, sarà amministrato dalla Direzione generale del personale civile.

9) Monetarizzazione della licenza non fruita.

Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.
Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.
Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.

TRANSITO MILITARI NEI RUOLI CIVILI AI SENSI DELLA LEGGE 191/75 (riserve di posti in favore della categoria di ex militari congedati senza demerito) e DELLA LEGGE 599/54 (riserve di posti per i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio).

Le istanze ai sensi delle leggi indicate non possono essere accolte in quanto le disposizioni contemplate da leggi speciali sono ricadute nell'ambito del dispositivo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che non le ha fatte salve, a differenza delle riserve in favore delle categorie protette. La legge n. 254/88 ha dunque sospeso l'efficacia degli artt. 28 e 29 della Legge 191/75 e quindi le assunzioni degli ex militari volontari congedati senza demerito e dell'art. 57 della legge 1954 n. 599 e quindi le assunzioni dei sottoufficiali con 12 anni di effettivo servizio. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. controllo, con delibera n. 86 del 1993.
Oltretutto il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in vigore dal 09/10/2010, ha espressamente abrogato, tra le altre, le due leggi in questione.

TRANSITO MILITARI
-Aspetti economici-


1) Quale è la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all’impiego civile?

L’art. 2, commi 5 e 8 del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo dell’art. 14 della legge 266/1999 (v. ora art. 930 d.lgs. 90/2010), stabilisce che il personale transitato nei ruoli civili mantiene la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico risulti inferiore a quello in godimento, allo stesso titolo, all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi economici a titolo di assegni fissi e continuativi.

2) Quale è l’Ufficio competente a determinare il trattamento economico spettante ai militari che transitano nel ruolo del personale civile?

In seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro ed all’effettiva presentazione in servizio in qualità di dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il Personale Civile - 3° Reparto - 6^ Divisione, che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti? continuativi e pensionabili – percepiti alla data del giudizio di non idoneità al servizio militare.

3) Il trattamento economico spettante al personale militare, che ha prodotto domanda di transito ed è in attesa della pronuncia
dell’amministrazione, è di competenza della Direzione Generale del Personale Civile?

No, il trattamento economico per il periodo di aspettativa, nelle more dell’accoglimento della domanda di transito e fino all’assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare. Il momento del transito di detto personale nei ruoli civili si identifica con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, che produce effetti costitutivi del rapporto. Eventuali pretese economiche relative a detto periodo, pertanto, devono essere avanzate alla Direzione Generale del personale militare.

4) A quale Ente la Direzione Generale per il Personale Civile effettua la richiesta di documentazione economica relativa al militare transitato all’impiego civile?

La richiesta viene indirizzata:
- all’ultimo Ente di servizio ovvero al Centro Documentale (già Distretto Militare) di appartenenza per gli ex militari alle FFAA dell’Esercito Italiano e della Aeronautica Militare;
- alla 10^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare ed alla Direzione di Commissariato Marina Militare - Roma, per gli appartenenti alla F.A. della Marina Militare;
- al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

5) Quale trattamento economico spetta al dipendente civile ex militare?

Quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare (art. 2, comma 8, D.I. 18 aprile 2002).

6) Come viene calcolato l’assegno riassorbibile?

Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti? fissi e continuativi? che compongono la retribuzione percepita nella posizione militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante nella qualità di dipendente civile, costituita da stipendio determinato dal CCNL in vigore, retribuzione individuale di anzianità, R.I.A. ed indennità di amministrazione.

7) Quale è il trattamento economico che l’Ente di destinazione del personale militare appena transitato nei ruoli civili è tenuto ad erogare, nelle more della determinazione stipendiale adottata della Direzione Generale per il personale civile?

Nelle more dell’adozione, da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell’atto che dispone il trattamento economico, comprensivo dell’assegno personale, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili sono tenuti all’erogazione del solo stipendio base corrispondente all’area e alla fascia retributiva di inquadramento. Successivamente all’adozione del provvedimento di determinazione stipendiale ad opera della Direzione Generale per il personale civile, l’Ente di destinazione del personale in argomento provvede al relativo adeguamento.

8) L’indennità di amministrazione è esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell’assegno ad personam?

L’indennità di amministrazione non può essere esclusa dal raffronto delle retribuzioni ai fini del calcolo dell’assegno ad personam, in quanto è elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è invariabile nel tempo.

9) Come può essere riassorbito l’assegno personale?

L’assegno personale è definito “riassorbibile” in quanto è una parte di retribuzione che si riduce di pari importo in corrispondenza di miglioramenti economici contrattuali ovvero discendenti da sviluppi economici (acquisizione della fascia retributiva superiore nell’ambito dell’area di inquadramento). Con l'assegno personale, infatti, viene riconosciuto un trattamento economico ad hoc superiore a quello previsto per l’area e la fascia retributiva d’inquadramento fino al suo completo assorbimento, vale a dire fino a quando gli incrementi retributivi predetti progressivamente intervenuti non lo avranno “azzerato”.

10) E’ possibile chiedere l’attribuzione dei benefici economici per un’infermità dipendente da causa di servizio?

Non è più possibile, perché l’art. 70 della legge 133/2008 ha disposto che a decorrere dal 1.1.2009 per i dipendenti civili il riconoscimento della causa di servizio non dà luogo ad un incremento percentuale del trattamento economico.
Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31.12.2008.

Saluti
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nonno Alberto
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao,

ziouanema ha scritto: gio ott 21, 2021 1:46 am Buonasera a tutti, anzi buonanotte (01:43)
purtroppo ieri sono stato alla CMO per l ennesima volta e con gli ennesimi esami e pareri dei medici di vari ospedali civili dove ho sostenuto visite che hanno confermato un buon stato di salute ma Non voglio perdermi in chiacchiere, alla CMO non hanno perso tempo e hanno emesso sentenza di RIFORMA.
Quindi dopo 525gg di assenza + o -

Per una riforma dopo 525 giorni a fronte di 730/731 se anno bisestile, sarebbe opportuno argomentare se il provvedimento è conseguenza di patologia crononica stabilizzata o con ulteriori giorni avresti superato l'aspettativa del quinquennio mobile ?

Se ciò non è in violazione della privacy qual'e la patologia e se nel provvedimento ( estratto) di riforma la cmo ha indicato delle prescrizioni, poiché ciò può fare la differenza in caso di transito e soprattutto nella scelta Ministeriale.


e domanda di causa di servizio presentata,

Molto bene, poiché l'atto ha una doppia valenza, quello di evitare la decurtazione stipendiale nel caso di dodici mesi continuati e quello di vedersi riconosciuta la causa di servizio, per cui credo che tu abbia provveduto ad evidenziare il nesso causale.


adesso inizio l iter per: pensione o passaggio a ruolo civile (che sinceramente non ci penso ancora, 30gg per decidere).

Qui la scelta è personale e deve essere valutata con razionalità :..

Dipende dalle attuali e future esigenze economiche /familiari e di salute.


In caso di scelta pensione:

Il rateo pensionistico con 30 anni non sarà eccessivo, ma questo è compito dei nostri esperti fornirti una proiezione è chiaro che con 3 figli a carico ed eventualmente anche il Coniuge, con le relative detrazioni l'importo sarà maggiorato rispetto allo stato di servizio.

Inoltre, dovrai presentare richiesta a parte per gli assegni familiari in quanto questi non sono inclusi nella proiezione pensionistica.


Nella scelta per il transito ( di cui Maurizio ha già fornito ampia documentazione) occorre tenere presente :

Manterrai lo stipendio attuale ( con poca differenza) ;

Requisito futura pensione, sarà opportuno fin da subito contattare il proprio ufficio contabile e farsi assicurare quale sarà la somma contributiva totale che verrà comunicata a Persociv, ciò ti permetterà di ipotizzare l'uscita prossima.


A dire il vero sono un po scosso, sto cercando di capire come funziona ......forse sono all'inizio di un avventura non piacevole,

Dipende dal punto di vista e dalle necessità


ho letto un po di post.......cerco di non buttarmi giu di morale perche devo portare avanti una famiglia con tre ragazzi minorenni e non voglio far vedere un papa che fino a poco tempo fa era un eroe e adesso e una scarpa vecchia che non serve......... ma anzi....... (scusate lo sfogo se cosi si puo chiamare)

Sei stato, sei e sarai sempre un punto di riferimento per i tuoi ragazzi e per la tua Signora, questo a prescindere dalla scelta.


Ho 30 anni di servizio e 49 anni di eta.
La mia domanda oltre a farmi fare il conteggio appena divento sostenitore,

Come suggerito non esitare troppo, conoscere anzitempo alcune dinamiche ti mette in condizione di fare una scelta ragionata e soprattutto, non me ne volere, ma anche condivisa con la tua Signora.


eventualmente decido di accettare il ruolo civile, posso cambiare MINISTERO, cioè passare dalla Difesa a quello delle infrastrutture e trasporti?

Nella istanza di transito puoi elencare più Amministrazioni dello Stato ( ti consiglio di metterle in ordine di preferenza) ma soprattutto è opportuno argomentare le necessità e i motivi concreti che potrebbero giovare, inoltre, verrà valutato dalla commissione il profilo studio, mansioni svolte ma soprattutto le motivazioni di riforma nel giudizio medico.

Altro aspetto, non dobbiamo dimenticare che le amministrazioni dello stato non hanno alcun obbligo, ma devono riscontrare l'istanza sulla disponibilità entro 150 giorni.



Inoltre ho ancora licenza e recuperi riposi da recuperare per l anno 2019 e inizio 2020 che fine si fa?

Devi contattare il tuo ufficio e fare domanda per farti pagare i giorni di ferie.


Colgo l'occasione per evidenziare che il riconoscimento della causa di servizio da parte del comitato di verifica potrà apportare successivamente un più 10% sulla pal.

Anche qui, è bene fare attenzione poiché qualora transitato e nel frattempo si realizza il riconoscimento della causa di servizio, sarà bene non chiedere la ppo.


Per ultimo, qualora decidi di andare in pensione, con la copia dell'estratto o del verbale se in possesso farai presso un patronato domanda di pensione ordinaria di inabilità.

Dopo il primo rateo pensionistico, con lo stesso verbale presenterai domanda di ppo.

Poiché le procedure di riconoscimento e ppo sebbene legate sono due cose diverse.



Ciao Alberto
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airone7388
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da airone7388 »

Buonasera Nonno Alberto nella tua risposta al collega hai scritto: Anche qui, è bene fare attenzione poiché qualora transitato e nel frattempo si realizza il riconoscimento della causa di servizio, sarà bene non chiedere la ppo.
Nel post della PS intitolato STIPENDIO CIVILE CUMULO CON LA PENSIONE PRIVILEGIATA onestamente ho capito che vale il cumulo stipendio civile con la parte di ppo (se ovviamente si é costretti al transito sapendo che poi a lavoro di rimane fino a 67 anni, per ora..) perchè dopo, una volta in pensione dal ruolo civile, si percepisce la ppo per intero (non piú una parte come accadeva durante il servizio civile) più la pensione, seppur inferiore, maturata appunto nel ruolo civile. Grazie.
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nonno Alberto
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Re: PENSIONE PER RIFORMA.

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao caro airone,

airone7388 ha scritto: sab ott 23, 2021 2:59 pm Buonasera Nonno Alberto nella tua risposta al collega hai scritto:


Anche qui, è bene fare attenzione poiché qualora transitato e nel frattempo si realizza il riconoscimento della causa di servizio, sarà bene non chiedere la ppo.



[quote]Certamente, perché il collega ha ben 30 anni di servizio e non solo ma ho consigliato fin da subito contattare il proprio ufficio contabile e farsi assicurare quale sarà la somma contributiva totale che verrà comunicata a Persociv, ciò ti permetterà di ipotizzare l'uscita prossima.

In questo modo potrà conoscere con certezza gli anni di lavoro ancora da fare visto che andrà ben oltre il 2026 con nuovi requisiti dei 43 anni o oltre

Però vedo che il diretto interessato ad oggi ancora non ha preso visione


È solo successivamente valutare, una volta che avrà avuto la causa di servizio riconosciuta se presentare domanda di ppo azzerando di fatto 30 anni di servizio ( personalmente non lo farei) ma avrà tempo per riflettere sulla convenienza o meno


Nel post della PS intitolato STIPENDIO CIVILE CUMULO CON LA PENSIONE PRIVILEGIATA onestamente ho capito che vale il cumulo stipendio civile con la parte di ppo (se ovviamente si é costretti al transito sapendo che poi a lavoro di rimane fino a 67 anni, per ora..) perchè dopo, una volta in pensione dal ruolo civile, si percepisce la ppo per intero (non piú una parte come accadeva durante il servizio civile) più la pensione, seppur inferiore, maturata appunto nel ruolo civile. Grazie.
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