La CdC Puglia con la sentenza n. 272/2020 accoglie il ricorso della ricorrente.
1) - servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa con la qualifica di assistente amministrativo:
- un primo periodo dal 27/05/78 al 04/01/87 (quando cessava per dimissioni volontarie e riceveva l’indennità una tantum);
- un secondo periodo dal 13/01/1992 al 31/03/2014.
2) - ai fini del trattamento pensionistico, erano stati considerati solo gli anni dal 1992 al 2014 - secondo l’Amministrazione i nove anni precedenti non potevano essere computati in quanto avevano dato luogo all’erogazione di una indennità una tantum -.
La CdC precisa anche:
3) - Nel caso di specie, poi, è irrilevante l’abrogazione, da parte dell’art. 12, co. 12-duodecies del D.L. n. 78/2010, delle disposizioni di legge che prevedevano la costituzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici presso l’INPS, tra cui il citato art. 124 TU 1092/1973.
4) - In definitiva il ricorso deve essere deciso nel senso che va riconosciuto il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione computando anche il servizio prestato dal 1978 al 1987 che ha dato luogo all’erogazione dell’indennità una tantum previa restituzione della stessa da parte dell’interessata.
Cmq. leggete il tutto nella sentenza per comprendere meglio i fatti.
Pensione e computo periodi lavorativi distanziati sotto lo stesso Ministero.
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