Pensione di vecchiaia, finestra mobile e aspettativa di vita

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angri62
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Re: Pensione di vecchiaia, finestra mobile e aspettativa di

Messaggio da angri62 »

firefox ha scritto:Finestra mobile - documento INPS - Polizia di Stato
===Pensioni militari 2015, ecco i requisiti per la pensione nel 2015

Nel comparto difesa e sicurezza la pensione di anzianità può essere conseguita a 57 anni e 3 mesi di età unitamente a 35 anni di contribuzione. Restano in vigore le finestre mobili.

Restano immutati i requisiti per la pensione nel 2015 per i lavoratori del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Com'è noto a questo comparto si applicano requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell'AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria in virtu' delle specificità riconosciute ai lavoratori del settore.

E dato che dal regolamento di armonizzazione adottato lo scorso anno (Dpr 157/2013) la categoria non è stata presa in considerazione per mancanza di "accordo" sui nuovi requisiti da applicare, nei confronti del personale appartenente a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guarda di Finanza e Vigili del Fuoco continuano a trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011. L'età pensionabile, però, per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge 122/2010 deve essere adeguati con la speranza di vita (+3 mesi dal 2013 ed altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016) e continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile (almeno di 12 mesi).

Inoltre anche a queste categorie di lavoratori dal 1° gennaio 2012 si applica la quota contributiva in relazione alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno 18 anni di contributi e quindi rientravano in un sistema retributivo. Vediamo dunque di riassumere i requisiti per il comparto.

La Pensione di Vecchiaia - Anche quest'anno dunque la pensione di vecchiaia per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (nella maggior parte l'età della permanenza massima in carica si attesta tra i 60 e i 65 anni, si veda infra) congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.

Piu' nello specifico i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia sono: 60 anni, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1997, rispetto al quale vigono tuttavia alcune eccezioni, ossia: 61 anni, per i generali delle Forze armate, di divisione (nell'Esercito) o gradi corrispondenti; 62 anni, per i generali di brigata della Guardia di finanza del ruolo aeronavale; 63 anni, per i generali delle Forze armate, di corpo d'armata (nell'Esercito) o gradi corrispondenti; 65 anni, per alcuni altri generali delle Forze armate. Per una più puntuale ricognizione, non si può che rinviare alle specificazioni (per ciascuna Forza armata, inclusa l'Arma dei Carabinieri, e per il Corpo della Guardia di finanza) poste dal codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) agli articoli 925 (Esercito), 926 (Marina militare), 927 (Aeronautica militare), 928 (Carabinieri) nonché dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 69 del 2001 (Guardia di finanza). L'articolo 632 del medesimo codice dell'ordinamento militare determina la corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile.

Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità) cioè i 35 anni di contributi. In caso contrario il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi (per il periodo 2013-2015). Laddove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente sarà inoltre mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico.

La pensione di anzianità - Per quanto riguarda la pensione di anzianità gli appartenenti al comparto in questione possono accedere al trattamento anticipato al perfezionamento dei seguenti requisiti: a) raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi indipendentemente dall'età anagrafica; b) raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con unità di almeno 57 anni e 3 mesi; c) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80 per cento a condizione che essa sia stata perfezionata entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro rata dal primo gennaio 2012) ed in presenza di un età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Coloro che accedono con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato agli incrementi della speranza di vita a partire il primo gennaio 2013) scontano un ulteriore posticipo di un mese se i requisiti sono maturati nel 2012; di due mesi se sono maturati nel 2013; di 3 mesi se sono maturati a decorrere dal 2014 (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 comma 22 ter del DL 98/2011) (cfr: messaggio inps 545/2013).


firefox
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Re: Pensione di vecchiaia, finestra mobile e aspettativa di

Messaggio da firefox »

Ok, quindi, in merito alla pensione di vecchiaia, quello che è scritto nella circolare allegata è aria fritta???
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
firefox
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Re: Pensione di vecchiaia, finestra mobile e aspettativa di

Messaggio da firefox »

Angri, perdonami ma ho riletto attentamente quanto sopra e NON mi pare si faccia riferimento alla finestra mobile se pur NON obbligatoria, o sbaglio?

Da quello che si evince, alla max età prevista dall'ordinamento (60 anni) se hai anche il requisito minimo contributivo per la pensione di anzianità (35) NON sei assoggettato all'aspettativa di vita, ma devi cmq attendere la "finestra mobile" ovvero andare in pensione cmq ma per un anno NON precepire ne pensione ne stipendio...sbaglio?

Se così, alla fine della fiera sei "costretto" a restare in servizio sino a 61 anni.
firefox
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Re: Pensione di vecchiaia, finestra mobile e aspettativa di

Messaggio da firefox »

@ Angri, possiamo riassumere così:

- Pensione di vecchiaia

- 60 anni o max età prevista dall'ordinamento + aspettativa di vita solo se NON si è raggiunta anche l'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione anticipata (35 anni)

- in qualsiasi ipotesi ai 60 anni va aggiunto anche il periodo della finestra mobile (12 mesi) per il diritto al conseguimento della pensione

- ciò significa che si può lasciare il servizio anche a 60 anni tondi, ma si rimarrà un anno senza pensione e senza stipendio

- viceversa, rimanendo in servizio sino a 61 anni si continuerà a percepire lo stipendio, NON maturando più nulla ai fini contributivi ed avere la pensione in tempo reale appena si cessa dal servizio

http://www.poliziadistato.it/articolo/view/23739/" onclick="window.open(this.href);return false;

DECORRENZA: I dipendenti della Polizia di Stato che cessano dal servizio per limiti di età, acquisiscono il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
antoniope
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Re: Pensione di vecchiaia, finestra mobile e aspettativa di

Messaggio da antoniope »

firefox ha scritto:Buona domenica a tutti, volevo porre una domanda ai più esperti anche se parliamo di sistema previdenziale dei VVF che però sostanzialmente NON differisce (quantum a parte) dal vostro.

Oggi se NON erro i criteri di accesso al pensionamento (salvo chi aveva già maturato l’80% entro il 31/12/11) sono i seguenti:
- 57 anni + 12 mesi di finestra mobile + 3 mesi di aspettativa di vita (7 dal 2016) ed almeno 35 anni di contributi – pensione di anzianità
- 60 anni, ovvero limite max previsto dall’ordinamento per le carriere operative, + 12 mesi di finestra mobile + 3 mesi di aspettativa di vita (7 dal 2016) – pensione di vecchiaia con gli ovvi benefici del caso come ad esempio il moltiplicatore di 5 volte l’ultima base pensionabile.

Finestra mobile ed aspettativa di vita si iniziano a conteggiare al raggiungimento della max contribuzione prevista, ovvero 40 anni. Quindi se ad esempio un collega matura 40 anni di contributi a 58 anni e mezzo, quando arriverà ai 60 anni potrà andare in pensione seduta stante, NON dovendo attendere nulla, poiché finestra mobile ed aspettativa di vita sono già state maturate…ovviamente è un conteggio molto a spanne ma per far capire il concetto.

Ora se quanto sopra è corretto, vorrei capire come mai ad un collega, recatosi recentemente presso il nostro ed unico ufficio presso il Dipartimento a Roma, dove fanno solo quello, gli è stato risposto che raggiunti i 60 anni NON dovrà ne attendere l’anno di finestra mobile ne i mesi di aspettativa di vita poiché verrà collocato in pensione immediatamente.

Gli hanno detto una caxata o mi sfugge qualcosa?

Questo lo status del collega in questione:
- Nato il 16/12/57
- Assunto il 20/4/82
- NON aveva i 18 anni di contributi al 31/12/95
- Ha riscattato un anno extra VVF e NON ha altri periodi utili

Antonio_1961 ha scritto:AntonioPE, tu che hai molta pazienza, pensaci tu a rispondere....anche se dopo il pranzo domenicale è difficile fare i conti ... fra pesce, labrusco,pitot e falanghina esce fuori una bella frittata di conti.....
=============

Ho letto solo adesso che Antonio_1961 mi ha citato nel rispondere. Se il collega è nato nel 1957 e gli hanno detto che al compimento dei 60 che li compirà nel 2017 non deve sottostare alla finestra mobile è errato (Circolare n.333/H/G.47 del 22 novembre 2010 Ministero Interni e n.7627/2010 datato 11/6/2010 INPDAP)

Praticamente ci sono due uscite di pensione per raggiunti limiti di età dei 60 anni:

1)Chi ha maturato i requisiti della pensione di anzianità (57+35 ) entro il 31/12/2010, NO applicazione finestra mobile e va in pensione il giorno dopo aver maturato i 60 anni di età;

2)Chi ha maturato i requisiti della pensione di anzianità dall’ 01/01/2011 in poi, SI applicazione finestra mobile. Il collega, avendo maturato i requisiti della pensione di anzianità nel 2014, è soggetto all’applicazione della finestra mobile, che ricordo non è obbligatoria farla in servizio ma si resta senza stipendio. E' possibile anche iniziarla e non portarla a termine; in sede di presentazione della domanda di pensionamento, si può stabilire e comunicare la data di cessazione dal servizio. Per ultimo al 31/12/2011.

P.S. non sempre si applica l'aspettativa di vita ai limiti di età.
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Re: Pensione di vecchiaia, finestra mobile e aspettativa di

Messaggio da antoniope »

Faccio degli esempi:

1)Limite di età (60 anni) maturato il 1° Marzo 2014 con anzianità contributiva il 1° Marzo 2014 con 36 anni contributivi, la data di accesso alla pensione sarà il 02 Marzo 2014 essendo decorso 1 anno dalla maturazione del requisito della pensione di anzianità;

2)Limite di età (60 anni) maturato il 1° Marzo 2014 con anzianità contributiva il 1° Marzo 2014 con 35 anni contributivi, la data di accesso alla pensione sarà 2 Marzo 2015 (effettuando 12 mesi di finestra mobile dal raggiungimento del limite di età);

3)Limite di età (60 anni) maturato il 1° Marzo 2014 con anzianità contributiva il 1° Marzo 2014 con meno di anni 35 contributivi, la data di accesso alla pensione sarà il 02 Giugno 2015 (15 mesi dal
raggiungimento del limite di età, ossia 12 mesi di finestra mobile più 3 mesi di speranza di vita).


Infatti, nell’esempio n. 1) il raggiungimento del limite di età coincide con la data di acquisizione del diritto al trattamento pensionistico, avendo il militare maturato il requisito di accesso alla pensione di anzianità (anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un età di almeno 57 anni) il 1° Marzo 2014.

Nell’esempio n. 2) l’adeguamento dell’incremento della speranza di vita, pari a mesi 3, in quanto il militare alla data del raggiungimento del limite di età ha maturato il requisito di accesso al trattamento pensionistico, applicandosi, quindi, soltanto il periodo di “finestra mobile”, pari a 1 anno.

Nell’esempio n.3), oltre all’applicazione del periodo di 1 anno di “finestra mobile”, si dà luogo anche all’adeguamento dell’incremento della speranza di vita, pari a mesi 3 in quanto il militare alla data del raggiungimento del limite di età non ha maturato il requisito di accesso al trattamento pensionistico.
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Re: Pensione di vecchiaia, finestra mobile e aspettativa di

Messaggio da firefox »

AntonioPE ha scritto:Faccio degli esempi:

1)Limite di età (60 anni) maturato il 1° Marzo 2014 con anzianità contributiva il 1° Marzo 2014 con 36 anni contributivi, la data di accesso alla pensione sarà il 02 Marzo 2014 essendo decorso 1 anno dalla maturazione del requisito della pensione di anzianità;
Caro AntonioPE ho letto le tue risposte sia a questa discussione sia all'altra e sono state esaurienti, tranne per quanto riguarda l'esempio sopra citato, poichè secondo il mio modesto avviso c'è qualcosa che NON torna.

L'anno relativo al periodo di finestra mobile, deve necessariamente decorrere da quando hai maturato la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento, ovvero 40 anni e NON 35 che è la minima per andare in pensione di anzianità.

Quindi nell'esempio di cui sopra, il collega NON arrivando nemmeno a 60 anni a maturare 40 anni di contributi, dovrà necessariamente assolvere il periodo di finestra mobile ed andare in pensione a 61 anni, oppure lasciare il servizio a 60 anni rimanendo un anno senza stipendio e pensione.

Cortesemente se il mio ragionamento è errato e NON trova riscontri con la normativa vigente ti sarei veramente grato se mi postassi la norma in cui si evince ciò che sostieni tu.

Buona giornata.
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Re: Pensione di vecchiaia, finestra mobile e aspettativa di

Messaggio da antoniope »

firefox, scaricati le circolari M.I. n. 333H/G49 DEL 10/01/2013 E N. 333/H/G47 DEL 07/12/2010. Si parla di "aver maturato uno dei requisiti al 31/12/2010"
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Re: Pensione di vecchiaia, finestra mobile e aspettativa di

Messaggio da firefox »

Antonio PE, questa circolare 333/H/G47 DEL 07/12/2010 NON la trovo.

Cmq a scanso di equivoci parliamo ( e l'esempio del collega è evidente) di coloro NON hanno maturato i requisiti al 2010 o 2011.

Quindi molto cortesemente ti ri- chiedo, dove sta scritto che chi raggiunge 60 anni con almeno 36 anni di contributi è esentato dalla "finestra mobile" avendo assolto alla stessa quando aveva raggiunto la contribuzione minima per la pensione anticipata, ovvero quando aveva 59 anni?
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