pensione di vecchiaia
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pensione di vecchiaia
Messaggio da gianniroma »
Buongiorno, sono un appuntato scelto dei carabinieri con 20 anni effetti di servizio più i figurativi circa altri 3 anni e 4 mesi. Sono in congedo dal dicembre del 1995 senza diritto a pensione. Avendo comunque maturato i 20 anni minimi previsti, al raggiungimento della' pensionabile per gli appartenenti all' arma dei Carabinieri posso richiedere la pensione di vecchiaia?. Grazie. Un saluto a tutti.
Re: pensione di vecchiaia
============================================================gianniroma ha scritto:Buongiorno, sono un appuntato scelto dei carabinieri con 20 anni effetti di servizio più i figurativi circa altri 3 anni e 4 mesi. Sono in congedo dal dicembre del 1995 senza diritto a pensione. Avendo comunque maturato i 20 anni minimi previsti, al raggiungimento della' pensionabile per gli appartenenti all' arma dei Carabinieri posso richiedere la pensione di vecchiaia?. Grazie. Un saluto a tutti.
Se l'età anagrafica te lo consente,certo che puoi, vai da un patronato con i documenti al seguito.-
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Re: pensione di vecchiaia
Messaggio da gianniroma »
Gentile gino59, come ho scritto in precedenza sono un Appuntato s. in congedo a domanda, ho 19 anni 6 mesi e 6 giorni di servizio, dal giugno 1976 al dicembre del 1995 senza diritto a pensione ordinaria o privileggiata. In merito alla mia precedente richiesta di informazioni sulla pensione di vecchiaia dell'arma, ho sentito i colleghi di Chieti e dicono che la posso richiedere al raggiungento dell'eta anagrafica, come già te mi avevi risposto. Il Ministero della difesa ufficio Previmil, da me consultato da pochi giorni, dice che non mi aspetta assolutamente, nemmeno al raggiungimento dell'eta anagrafica in quanto con l'arma non c'entro piu' niente. Mentre l'Inpdap, dice che aspetta solo a chi al aggiungimento dell'età prevista ha lo status di militare. Sono in confusione totale. E' gradito chiunque voglia intervenire. Grazie Gino59, un grazie un saluto a tutti. Giovanni.
Re: pensione di vecchiaia
==================================gianniroma ha scritto:Gentile gino59, come ho scritto in precedenza sono un Appuntato s. in congedo a domanda, ho 19 anni 6 mesi e 6 giorni di servizio, dal giugno 1976 al dicembre del 1995 senza diritto a pensione ordinaria o privileggiata. In merito alla mia precedente richiesta di informazioni sulla pensione di vecchiaia dell'arma, ho sentito i colleghi di Chieti e dicono che la posso richiedere al raggiungento dell'eta anagrafica, come già te mi avevi risposto. Il Ministero della difesa ufficio Previmil, da me consultato da pochi giorni, dice che non mi aspetta assolutamente, nemmeno al raggiungimento dell'eta anagrafica in quanto con l'arma non c'entro piu' niente. Mentre l'Inpdap, dice che aspetta solo a chi al aggiungimento dell'età prevista ha lo status di militare. Sono in confusione totale. E' gradito chiunque voglia intervenire. Grazie Gino59, un grazie un saluto a tutti. Giovanni.
Si vero, c'è confusione...!!! come ti avevo in precedenza scritto:-
Se l'età anagrafica te lo consente,certo che puoi, vai da un patronato con i documenti al seguito.-
Ciò posto,la tua età anagrafica,cioè "LIMITE di ETA'" non è più quella che riguarda l'Arma dei Carabinieri
ma quella generale dell'inps che è ben diversa.-Addios
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Re: pensione di vecchiaia
Messaggio da gianniroma »
quindi dovro' aspettare 67 anni e la pensione sarà inps lavoratori dipendenti e non ex inpdap arma cc? il ministero della difesa mi ha aperto la posizione inps da poco, ma posso rinunciare al decreto e rimanere ex inpdap. Tra l'altro l'inps non mi riconosce le maggiorazione del v .
Re: pensione di vecchiaia
=========================gianniroma ha scritto:quindi dovro' aspettare 67 anni e la pensione sarà inps lavoratori dipendenti e non ex inpdap arma cc? il ministero della difesa mi ha aperto la posizione inps da poco, ma posso rinunciare al decreto e rimanere ex inpdap. Tra l'altro l'inps non mi riconosce le maggiorazione del v .
Hai visto che il M.D. ti ha aperto la posizione inps....??? credo proprio di no,che non puoi rinunciare,
non sei più un militare,ma un civile a tutti gli effetti e di conseguenza andrai in pensione con queste
regole che per adesso è ad anni 67.-In bocca a lupo
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Re: pensione di vecchiaia
Messaggio da fulmineacielsereno »
Ciao potrai ricevere la pensione all età di 67 aa e 7 mesi per le regole attuali ed hai perso i 3 anni cosiddetti di abbuono, ciò in quanto non hai più lo status di appartenente alle ff di polizia.
In bocca al lupo
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Re: pensione di vecchiaia
Messaggio da gianniroma »
Scusa Gino un ultima cosa.....il ministero stesso mi ha scritto che posso rinunciare, in quanto posso riunire il servizio fatto in 2 amministrazioni dello stato. in pratica dal 76 all' 83 arma, poi di ruolo alla presidenza del consiglio fino a ottobre del 1995,( rientrato a domanda legge 801) e a Dicembre in congedo. Hanno sbagliato a farmi un anzianita' continuativa unica di 23 anni e 3 mesi e aprire la posizione assicurativa come se tutti i contributi l'avesse versati l'arma, mentre doveva essere la somma dei versamenti dei periodi svolti nelle 2 amministrazioni dello stato. L'anzianita' di servizio cambia di pochi giorni, ma mi permette di rimanere in ex inpdap. Almeno cosi sembra. Grazie per la tua attenzione.
Re: pensione di vecchiaia
==============================================================================================Scusa ma non ti seguo...!!! anche se puoi rinunciare (ci mancherebbe)e questi contributi restano ex INPDAP... non sei più un militare.-gianniroma ha scritto:Scusa Gino un ultima cosa.....il ministero stesso mi ha scritto che posso rinunciare, in quanto posso riunire il servizio fatto in 2 amministrazioni dello stato. in pratica dal 76 all' 83 arma, poi di ruolo alla presidenza del consiglio fino a ottobre del 1995,( rientrato a domanda legge 801) e a Dicembre in congedo. Hanno sbagliato a farmi un anzianita' continuativa unica di 23 anni e 3 mesi e aprire la posizione assicurativa come se tutti i contributi l'avesse versati l'arma, mentre doveva essere la somma dei versamenti dei periodi svolti nelle 2 amministrazioni dello stato. L'anzianita' di servizio cambia di pochi giorni, ma mi permette di rimanere in ex inpdap. Almeno cosi sembra. Grazie per la tua attenzione.
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Re: pensione di vecchiaia
Messaggio da gianniroma »
Scusa Gino, e non me ne volere se approfitto ancora un po' della tua sapienza....
Costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 238, della legge 228/2012
Per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge n. 322/58, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia.
Secondo te io ne potrei beneficiare? grazie.
Costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 238, della legge 228/2012
Per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge n. 322/58, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia.
Secondo te io ne potrei beneficiare? grazie.
Re: pensione di vecchiaia
===================================================gianniroma ha scritto:Scusa Gino, e non me ne volere se approfitto ancora un po' della tua sapienza....
Costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 238, della legge 228/2012
Per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge n. 322/58, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia.
Secondo te io ne potrei beneficiare? grazie.
Secondo me,no.-
Una buona possibilità era la prosecuzione volontaria...!!! ma gli anni e gli oneri erano troppi.-
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Re: pensione di vecchiaia
Messaggio da fulmineacielsereno »
Buongiorno Gino59
ma anche con la prosecuzione volontaria, anche se avesse speso tanti soldi vista l'anzianità, comunque sarebbe andato in pensione a 67 aa e 7 mm oppure a 57 aa e 7 mm con 35 aa di contributi?
Domando
ma anche con la prosecuzione volontaria, anche se avesse speso tanti soldi vista l'anzianità, comunque sarebbe andato in pensione a 67 aa e 7 mm oppure a 57 aa e 7 mm con 35 aa di contributi?
Domando
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Re: pensione di vecchiaia
Messaggio da gianniroma »
Buongiorno a tutti, quando sono andato in congedo la pensione anticipata (quella dei 20 anni) si poteva richiedere fino ad agosto 95.
Io sono andato a dicembre 95. Al ricorso che ho fatto alla corte dei conti me l'hanno negata, in quanto, al momento del mio congedo era da poco cambiata la legge, ed avrei dovuto avere 24 anni di servizio utile, mentre io ne avevo 23, 3 mesi e 27 giorni (spese compensate). Resta comunque il fatto, che il limite minimo per la pensione di vecchiaia nell'arma era e sembrerebbe sia ancora 20 anni effettivi al raggiungimento dell'età prevista. A Chieti mi hanno detto che secondo l'oro mi aspetta. Speriamo.
Grazie.
Io sono andato a dicembre 95. Al ricorso che ho fatto alla corte dei conti me l'hanno negata, in quanto, al momento del mio congedo era da poco cambiata la legge, ed avrei dovuto avere 24 anni di servizio utile, mentre io ne avevo 23, 3 mesi e 27 giorni (spese compensate). Resta comunque il fatto, che il limite minimo per la pensione di vecchiaia nell'arma era e sembrerebbe sia ancora 20 anni effettivi al raggiungimento dell'età prevista. A Chieti mi hanno detto che secondo l'oro mi aspetta. Speriamo.
Grazie.
Re: pensione di vecchiaia
Ricorso Accolto.
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SICILIA SENTENZA 697 04/10/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 697 2016 RESPONSABILITA 04/10/2016
697/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana
Il giudice unico delle pensioni
Dott.ssa Igina Maio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 62521 del registro di segreteria, depositato in data 29.5.2015, proposto da:
• B. C. nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosanna Buzzanca, del foro di Messina;
contro
• Inps (ex-Inpdap), rappresentato e difeso dall’avv. Adriana Giovanna Rizzo;
UDITI, alla pubblica udienza del giorno 27.9.2016, l’Avv. Buzzanca, per il ricorrente e l’Avv. Tiziana Giovanna Norrito, in rappresentanza dell’amministrazione.
FATTO
Con istanza presentata tramite patronato Acli in data 21 dicembre 2011, il signor B. avendo compiuto 65 anni di età il 26 gennaio 2011, chiedeva la concessione della pensione di vecchiaia all’Inpdap di Messina.
Nella domanda di pensione dichiarava di aver lavorato alle dipendenze del Liceo Vittorio Emanuele di Patti dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2011 e di essere titolare di altro trattamento pensionistico decorrente dal 1979.
Il patronato aveva poi sollecitato il rilascio della pensione in data 1.11.2012, facendo riferimento ad una operazione di totalizzazione dei contributi.
Successivamente, a fronte del silenzio- rifiuto dell’Inps, il sig. B. ricorreva al Giudice del lavoro di Patti, rappresentando di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’8.6.2000 al 30.11.2011 e chiedeva il riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza 1.12.2011.
Il Tribunale del lavoro, con sentenza n. 313/2015, declinava la propria giurisdizione e il sig. B. riassumeva il ricorso dinanzi a questo giudice chiedendo il riconoscimento della pensione dall’1.12.2011, con condanna dell’Inps a liquidare la pensione computando le annualità dal 2000 al 2011 e “in via subordinata” a pagare gli interessi sui ratei arretrati.
L’Inps si costituiva in giudizio con memoria in data 15.2.2016 e, dopo aver premesso che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa in qualità di supplente ATA, rilevava che non poteva procedere alla liquidazione della pensione, in mancanza della certificazione dell’amministrazione datoriale attestante i periodi di servizio prestati, le retribuzioni e i contributi versati.
Ad esito dell’udienza del 25.2.2016, con ordinanza n.31/16, parte ricorrente veniva onerata del deposito di idonea certificazione di parte datoriale dalla quale risultino esattamente definiti i periodi contributivi che intendeva far valere al fine del riconoscimento della pensione di vecchiaia.
Il ricorrente, in data 27.7.2016, depositava certificazione dalla quale risultava che aveva effettuato delle supplenze temporanee tra il 2000 e il 2002, mentre a decorrere dall’1.9.2002 e sino al 31.8.2011, sia pure con contratti di lavoro a tempo determinato, l’attività lavorativa era stata svolta con continuità.
All’udienza odierna, le parti insistevano nelle conclusioni agli atti.
DIRITTO
Sulla base della documentazione depositata dal ricorrente in data 27.7.2016, può evincersi che il sig. B. nel momento in cui ha presentato la domanda di pensione, nel 2011, aveva diritto alla pensione di vecchiaia basata sul sistema contributivo, essendosi realizzate le seguenti condizioni: non era titolare di contribuzioni anteriori al 1995, aveva compiuto il sessantacinquesimo anno di età e poteva far valere almeno cinque anni di contributi.
Deve, pertanto, essere affermato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia sulla base della disciplina previgente alla cd. riforma Fornero (decreto-legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, in legge n.214/2011)
Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, la stessa deve essere posticipata di dodici mesi alla luce del disposto dell’art.12 del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazione nella legge n.122/2010, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla riforma Fornero . Atteso che il ricorrente fa valere periodi contributivi maturati sino al 31.8.2011, la decorrenza della pensione è fissata all’1.9.2012.
Sui ratei arretrati devono essere riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice Istat relativo all'anno di riferimento.
Per ciò che attiene alle spese giudiziali di cui all’art. 91 cpc, tenuto conto della parziale soccombenza delle parti, appare equo disporne la compensazione tra le parti.
PQM
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia a decorrere dall’1.9.2012.
Sui ratei arretrati devono essere riconosciuti gli interessi legali integrati, per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice Istat relativo all'anno di riferimento.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27.9.2016.
Il Giudice
F.to Igina Maio
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 27 settembre 2016
Pubblicata il 4 ottobre 2016
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Rita Casamichele
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SICILIA SENTENZA 697 04/10/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 697 2016 RESPONSABILITA 04/10/2016
697/2016
REPUBBLICA ITALIANA
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Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana
Il giudice unico delle pensioni
Dott.ssa Igina Maio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 62521 del registro di segreteria, depositato in data 29.5.2015, proposto da:
• B. C. nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosanna Buzzanca, del foro di Messina;
contro
• Inps (ex-Inpdap), rappresentato e difeso dall’avv. Adriana Giovanna Rizzo;
UDITI, alla pubblica udienza del giorno 27.9.2016, l’Avv. Buzzanca, per il ricorrente e l’Avv. Tiziana Giovanna Norrito, in rappresentanza dell’amministrazione.
FATTO
Con istanza presentata tramite patronato Acli in data 21 dicembre 2011, il signor B. avendo compiuto 65 anni di età il 26 gennaio 2011, chiedeva la concessione della pensione di vecchiaia all’Inpdap di Messina.
Nella domanda di pensione dichiarava di aver lavorato alle dipendenze del Liceo Vittorio Emanuele di Patti dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2011 e di essere titolare di altro trattamento pensionistico decorrente dal 1979.
Il patronato aveva poi sollecitato il rilascio della pensione in data 1.11.2012, facendo riferimento ad una operazione di totalizzazione dei contributi.
Successivamente, a fronte del silenzio- rifiuto dell’Inps, il sig. B. ricorreva al Giudice del lavoro di Patti, rappresentando di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’8.6.2000 al 30.11.2011 e chiedeva il riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza 1.12.2011.
Il Tribunale del lavoro, con sentenza n. 313/2015, declinava la propria giurisdizione e il sig. B. riassumeva il ricorso dinanzi a questo giudice chiedendo il riconoscimento della pensione dall’1.12.2011, con condanna dell’Inps a liquidare la pensione computando le annualità dal 2000 al 2011 e “in via subordinata” a pagare gli interessi sui ratei arretrati.
L’Inps si costituiva in giudizio con memoria in data 15.2.2016 e, dopo aver premesso che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa in qualità di supplente ATA, rilevava che non poteva procedere alla liquidazione della pensione, in mancanza della certificazione dell’amministrazione datoriale attestante i periodi di servizio prestati, le retribuzioni e i contributi versati.
Ad esito dell’udienza del 25.2.2016, con ordinanza n.31/16, parte ricorrente veniva onerata del deposito di idonea certificazione di parte datoriale dalla quale risultino esattamente definiti i periodi contributivi che intendeva far valere al fine del riconoscimento della pensione di vecchiaia.
Il ricorrente, in data 27.7.2016, depositava certificazione dalla quale risultava che aveva effettuato delle supplenze temporanee tra il 2000 e il 2002, mentre a decorrere dall’1.9.2002 e sino al 31.8.2011, sia pure con contratti di lavoro a tempo determinato, l’attività lavorativa era stata svolta con continuità.
All’udienza odierna, le parti insistevano nelle conclusioni agli atti.
DIRITTO
Sulla base della documentazione depositata dal ricorrente in data 27.7.2016, può evincersi che il sig. B. nel momento in cui ha presentato la domanda di pensione, nel 2011, aveva diritto alla pensione di vecchiaia basata sul sistema contributivo, essendosi realizzate le seguenti condizioni: non era titolare di contribuzioni anteriori al 1995, aveva compiuto il sessantacinquesimo anno di età e poteva far valere almeno cinque anni di contributi.
Deve, pertanto, essere affermato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia sulla base della disciplina previgente alla cd. riforma Fornero (decreto-legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, in legge n.214/2011)
Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, la stessa deve essere posticipata di dodici mesi alla luce del disposto dell’art.12 del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazione nella legge n.122/2010, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla riforma Fornero . Atteso che il ricorrente fa valere periodi contributivi maturati sino al 31.8.2011, la decorrenza della pensione è fissata all’1.9.2012.
Sui ratei arretrati devono essere riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice Istat relativo all'anno di riferimento.
Per ciò che attiene alle spese giudiziali di cui all’art. 91 cpc, tenuto conto della parziale soccombenza delle parti, appare equo disporne la compensazione tra le parti.
PQM
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Sui ratei arretrati devono essere riconosciuti gli interessi legali integrati, per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice Istat relativo all'anno di riferimento.
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