pensione di reversibilità/privilegiata

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Re: pensione di reversibilità/privilegiata

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Accolto.
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SICILIA SENTENZA 199 20/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 199 2017 PENSIONI 20/03/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Paolo Gargiulo
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 199/2017

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 61225 del registro di segreteria,
INTRODOTTO con ricorso, depositato il 23 luglio 2013, proposto da A. C. C., nata OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Guerra e dall’avv. Maurizio Maria Guerra ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato Guerra, in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 82;

CONTRO:

• l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell’I.N.P.D.A.P., per effetto dell’articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 - rappresentato e difeso dall’avv. Adriana Giovanna Rizzo, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura dell’Istituto, in Palermo, via Laurana, n. 59;

• l’Agenzia del demanio, non costituita;

PER la rideterminazione della pensione privilegiata indiretta.


VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2016, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Laura Giovanna Zizzo, l’avv. Alessandro Maggio, in sostituzione dell’avv. Paolo Guerra e dell’avv. Maurizio Maria Guerra, per la parte ricorrente; l’avv. Giuseppe Bernocchi, in sostituzione dell’avv. Adriana Giovanna Rizzo, per l’I.N.P.S..


Ritenuto in
F A T T O

La ricorrente – titolare, quale coniuge superstite di F. T. (dipendente dell’Agenzia del demanio, morto per causa di servizio il 16 aprile 2003; verbale modello ML/AB n. 90 del 25 febbraio 2004 della 2^ Commissione Medica Ospedaliera di Messina; parere del Comitato di verifica per le cause di servizio reso nell’adunanza n. 49/2005 del 15 febbraio 2005), di pensione privilegiata indiretta, conferita con determinazione dell’Ufficio provinciale I.N.P.D.A.P. di Messina n. ME012006000489 del 13 aprile 2006 – ha adito questa Corte, dopo il rigetto del ricorso amministrativo presentato al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti (deliberazione n. 2649 del 24 novembre 2010), lamentando che la predetta pensione indiretta è stata determinata senza fare applicazione delle specifiche previsioni recate, per la fattispecie di cui si tratta, dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; la ricorrente lamenta, inoltre, la violazione del suo diritto a percepire sul trattamento pensionistico in argomento, per il periodo interessato da contemporanea prestazione di opera retribuita, l’indennità integrativa speciale in misura intera e la tredicesima mensilità e contesta l’applicabilità dei limiti di cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, previsti dall’articolo 1, comma 41, terzo comma della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La difesa della parte ricorrente, a valle di articolate argomentazioni, chiede, dunque, l’accertamento – anche per i “figli superstiti finché aventi diritto” - dei diritti vantati, con consequenziale rideterminazione della pensione e con il riconoscimento, sui ratei arretrati, degli interessi e della rivalutazione.

Con memoria depositata il 19 febbraio 2016, si è costituito l’I.N.P.S., sostenendo la correttezza del procedimento seguito per la determinazione della pensione e precisando che “non sono state ancora operate le riduzioni previste dall’art 1, comma 41 della Legge n. 335/1995, applicabile in via di principio alla fattispecie per cui è causa”.

La difesa dell’Ente previdenziale, sostiene, inoltre, con “riferimento alla domanda intesa ad ottenere il pagamento della iis e della tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico in godimento, in costanza di svolgimento di attività lavorativa”, che “a seguito della caducazione degli artt. 99, comma 5 e 97, comma 1 del DPR n. 1092 del 1973 - in quanto costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non determinavano la misura della retribuzione oltre la quale non competevano rispettivamente la iis e la tredicesima mensilità - si è creato un vuoto legislativo” e che “in mancanza di una disposizione di Legge, che preveda il diritto agli emolumenti per cui è causa, l’Inps non può erogare i benefici richiesti in misura intera, non sussistendo una norma che riconosca in tal senso il diritto del pensionato, che presti anche attività lavorativa”.

La stessa difesa, per il caso di accoglimento del ricorso, solleva, poi, eccezione di prescrizione quinquennale - con riferimento alla data di notificazione del ricorso (“21.06.2013”) - e invoca l’applicazione del principio dell’assorbimento nel riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, concludendo, dunque, per il rigetto del ricorso stesso o, in subordine, per l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione; con vittoria di spese e competenze.

Alla pubblica udienza del 2 marzo 2016, il giudice ha disposto adempimenti a carico della parte ricorrente e della segreteria della Sezione per la valida instaurazione del contradditorio.

Il 5 aprile 2016, la difesa della parte ricorrente ha depositato documentazione concernente l’esecuzione dei predetti adempimenti, avvenuta il 18 marzo precedente.

Il 24 giugno 2016, la difesa della parte ricorrente ha depositato memoria, poi annullata e sostituita da altra memoria depositata il giorno 27 seguente, come ivi espressamente indicato.

Con quest’ultimo scritto difensivo, la difesa della ricorrente ha contestato, con precise argomentazioni, le deduzioni presentate dall’Ente previdenziale, precisando, anche alla luce di queste, le proprie conclusioni e formulando, nella sostanza, la richiesta di riconoscimento:

• per il primo triennio, del diritto alla determinazione della pensione ai sensi dell’articolo 93, primo comma del d.P.R. n. 1092 del 1973, “se più favorevole rispetto alla immediata liquidazione della pensione privilegiata di riversibilità ex art. 92 primo comma del medesimo Testo Unico”;

• dopo la scadenza del primo triennio, del diritto alla determinazione della pensione ai sensi dell’articolo 92, primo comma del d.P.R. n. 1092 del 1973, ferma restando la facoltà di opzione prevista dal terzo comma dello stesso articolo;

• del diritto a percepire sul trattamento pensionistico in argomento, per il periodo interessato da contemporanea prestazione di opera retribuita, l’indennità integrativa speciale in misura intera e la tredicesima mensilità;

• degli interessi e della rivalutazione sui ratei arretrati.

La stessa difesa reitera, inoltre, la domanda intesa a ottenere l’accertamento della inapplicabilità dei limiti di cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, previsti dall’articolo 1, comma 41, terzo comma della legge n. 335 del 1995, e chiede il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell’I.N.P.S..

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2016, il giudice ha disposto adempimenti istruttori a carico dell’Ente previdenziale.

Con memoria depositata il 15 dicembre 2016, la difesa della parte ricorrente - rilevata la mancata esecuzione, da parte dell’I.N.P.S., della predetta ordinanza - ha depositato la documentazione oggetto dell’adempimento istruttorio in parola.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2016, la difesa della ricorrente, richiamando gli atti, si è opposta all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso; la difesa dell’I.N.P.S., riportandosi alla memoria di costituzione, ne ha chiesto il rigetto.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d’udienza.

Considerato in
D I R I T T O

1. In via preliminare, la domanda giudiziale va dichiarata inammissibile nella parte in cui è intesa a ottenere il riconoscimento dei diritti vantati anche nell’interesse dei “figli superstiti finché aventi diritto”, atteso che, nel presente processo, la ricorrente non ne ha la rappresentanza, neanche meramente dichiarata.

2. Nel merito – rilevato che non è controverso che la pensione privilegiata indiretta in argomento è stata conferita all’odierna ricorrente in ragione del fatto che il coniuge di questa è morto per causa di servizio il 16 aprile 2003, come, del resto, emerge anche dalla citata determinazione dell’Ufficio provinciale I.N.P.D.A.P. di Messina n. ME012006000489 del 13 aprile 2006 – si osserva, anzitutto, che, come correttamente contestato dalla difesa della ricorrente medesima e come risulta dal provvedimento testé citato [nel quale, vi è, infatti, anche un espresso riferimento al “Bonus (Art. 2 comma 12 L. 335/1995)”], il trattamento pensionistico è stato calcolato facendo, erroneamente, applicazione della disciplina prevista per il caso dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche “cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” (articolo 2, comma 12 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335).

La disciplina di riferimento per il caso di specie – riguardante il conferimento della pensione indiretta alla vedova di dipendente dell’Agenzia del demanio, morto per causa di servizio - è, invece, recata, come correttamente sostenuto dalla difesa della ricorrente, dal più volte citato “testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), che articola il trattamento pensionistico per i superstiti in due segmenti.

Il primo di tali segmenti (cd. “Trattamento speciale”) è disciplinato dall’articolo 93 e riguarda il primo triennio decorrente dalla morte del dipendente: tale articolo, al primo comma, prevede, infatti, che “Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell’assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso”
Il terzo comma dello stesso articolo 93 - nel disporre che, “Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità” – rinvia, poi, per la disciplina del secondo segmento, all’articolo 92, che conferisce all’avente diritto la facoltà di scegliere, fra quelli prospettati, il trattamento più favorevole: il primo comma prevede, infatti, che “Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI”; il terzo comma dispone, poi, che “È data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria”.

2.1. Nei predetti termini – e rilevato anche che l’I.N.P.S. non ha dedotto alcunché in ordine alla mancata applicazione della predetta disciplina - va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione della pensione ai sensi dell’articolo 93, primo comma del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per i primi tre anni dal decesso del coniuge e ai sensi dell’articolo 92, primo e terzo comma dello stesso d.P.R. dalla fine del predetto periodo.

A tale riguardo, va precisato che la domanda, formulata dalla difesa della ricorrente per la prima volta con la memoria depositata il 27 giugno 2016, tendente a ottenere, per il primo triennio, il diritto alla determinazione della pensione ai sensi dell’articolo 93, primo comma del d.P.R. n. 1092 del 1973, “se più favorevole rispetto alla immediata liquidazione della pensione privilegiata di riversibilità ex art. 92 primo comma del medesimo Testo Unico”, non può essere ammessa in questi termini.

Si osserva, infatti, che, nella prospettazione della ricorrente, l’alternativa della “immediata liquidazione della pensione privilegiata di riversibilità ex art. 92 primo comma del medesimo Testo Unico” è rappresentata come potenzialmente più favorevole per sé, vale a dire più onerosa per la controparte, sicché essa è, nella sostanza, una domanda nuova, estranea al contraddittorio instaurato con l’atto introduttivo.

3. Riguardo alla domanda diretta a ottenere l’accertamento del diritto a percepire sul trattamento pensionistico in argomento, per il periodo interessato da contemporanea prestazione di opera retribuita, l’indennità integrativa speciale in misura intera e la tredicesima mensilità va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte (fra le tante: Sez. giur. Sicilia, sent. n. 1326 del 22 marzo 2013; Sez. giur. Veneto, sent. n. 90 del 19 marzo 2013; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 63 dell’11 marzo 2013; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 952 del 4 marzo 2013; sent. n. 536 del 6 febbraio 2013; Sez. giur. Lazio, sent. n. 117 del 4 febbraio 2013; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 339 del 24 gennaio 2013; Sez. giur. Campania, sent. n. 70 del 22 gennaio 2013; Sez. giur. Puglia, sent. n. 53 del 14 gennaio 2013; Sez. giur. Toscana, sent. n. 13 dell’11 gennaio 2013) - alla quale, essendo qui condivisa, si rinvia anche per gli effetti dell’articolo 118, primo comma disp. att. c.p.c. - ha già affrontato il tema di cui si tratta numerose volte, ritenendo fondate entrambe le pretese.

3.1. Per quanto concerne, in particolare, la domanda riguardante la corresponsione sul trattamento pensionistico in godimento, durante il periodo interessato da contemporanea prestazione di opera retribuita, dell’indennità integrativa speciale in misura intera, è stato, infatti, osservato che la pretesa è fondata poiché la Corte costituzionale con sentenze n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992 ha affermato che, durante lo svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte del pensionato, il divieto generalizzato di cumulo delle indennità aventi la funzione di sopperire ad un maggior costo della vita (tra le quali va annoverata l’indennità per cui è causa) è costituzionalmente illegittimo, qualora non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo, al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso. Sul punto, è stato, inoltre, osservato che ogni dubbio in proposito è stato fugato dalla sentenza n. 197 del 2010, con la quale la Corte Costituzionale, nel ribadire che nei confronti dei titolari di due pensioni il cumulo delle indennità resta vietato (sia pure con il correttivo dell’integrazione necessaria al raggiungimento del trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti), ha, implicitamente, affermato la legittimità della opposta soluzione della cumulabilità dell’indennità integrativa per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi.

3.2. Per quanto concerne la domanda riguardante la corresponsione sul trattamento pensionistico in godimento, durante il periodo interessato da contemporanea prestazione di opera retribuita, della tredicesima mensilità, è stato osservato che, con sentenza n. 232 del 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 97, comma 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale non compete la tredicesima mensilità, e che le Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 25/98/QM del 28 dicembre 1998,
hanno rilevato come successivamente alla predetta sentenza della Corte Costituzionale sia venuto meno il divieto - fissato dal citato articolo 97, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 - di corresponsione della tredicesima mensilità ai soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici (o assimilati) a carico dello Stato e che prestino contemporaneamente opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico e hanno affermato che, non sussistendo alcuna norma di divieto di cumulo tra più assegni per tredicesima mensilità, questa spetta in ogni caso al pensionato.

3.3. Entrambe le domande in argomento sono, dunque, fondate e va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla corresponsione sul trattamento pensionistico in godimento, durante il periodo interessato da contemporanea prestazione di opera retribuita, dell’indennità integrativa speciale in misura intera e della tredicesima mensilità.

4. All’accoglimento della domanda, come in motivazione, accede il parziale accoglimento dell’eccezione di prescrizione, limitatamente ai ratei pensionistici riferiti al dichiarato diritto della parte ricorrente alla corresponsione sul trattamento pensionistico, durante il periodo interessato da contemporanea prestazione di opera retribuita, dell’indennità integrativa speciale in misura intera e della tredicesima mensilità, maturati anteriormente al quinquennio che precede la data di notificazione del ricorso (21 giugno 2013), atteso che – diversamente rispetto a quanto accaduto per la questione della rideterminazione della pensione privilegiata indiretta ai sensi del d.P.R. n. 1092 del 1973 - il mancato riconoscimento di tale beneficio non è stato lamentato con la presentazione del ricorso amministrativo rivolto al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti (oggetto dell’ordinanza istruttoria pronunciata nella pubblica udienza del 7 luglio 2016), ma è stato contestato per la prima volta con l’atto introduttivo del presente giudizio.

5. Va, infine, respinta la domanda intesa a ottenere l’accertamento della inapplicabilità dei limiti di cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, previsti dall’articolo 1, comma 41, terzo comma della legge n. 335 del 1995, poiché – alla luce dell’affermazione dell’I.N.P.S., secondo cui che “non sono state ancora operate le riduzioni previste dall’art 1, comma 41 della Legge n. 335/1995, applicabile in via di principio alla fattispecie per cui è causa” – se per un verso è vero che, in linea di principio, può essere ritenuto sussistente l’interesse della parte a ricorrente a ottenere una pronuncia a sé favorevole per il futuro, per altro verso è incontestato che, di fatto, le riduzioni in parola non sono avvenute.

6. Nei termini descritti, va, quindi, pronunciata la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle somme dovute per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002).

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto:

1) dichiara il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione della pensione ai sensi dell’articolo 93, primo comma del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per i primi tre anni dal decesso del coniuge e ai sensi dell’articolo 92, primo e terzo comma dello stesso d.P.R. dalla fine del predetto periodo;

2) dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione sul trattamento pensionistico in godimento, durante il periodo interessato da contemporanea prestazione di opera retribuita, dell’indennità integrativa speciale in misura intera e della tredicesima mensilità;

3) dichiara l’intervenuta prescrizione dei ratei pensionistici riferiti al dichiarato diritto della parte ricorrente alla corresponsione sul trattamento pensionistico, durante il periodo interessato da contemporanea prestazione di opera retribuita, dell’indennità integrativa speciale in misura intera e della tredicesima mensilità, maturati anteriormente al quinquennio che precede il 21 giugno 2013;

4) condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle somme dovute per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo;

5) dichiara inammissibili le domande proposte dalla parte ricorrente nell’interesse dei figli;

6) compensa le spese.

Ai sensi dell’articolo 429, primo comma, c.p.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2016.
Il Giudice
F.to Paolo Gargiulo
Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 14 marzo 2017


Pubblicata il 20 marzo 2017


Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora


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Re: pensione di reversibilità/privilegiata

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D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

TITOLO V

TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA'

Art. 92.

(Trattamento privilegiato di riversibilità)

Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.

Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-45.

E' data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria.

Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.

Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.


Art. 93.

(Trattamento speciale)

Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda è presentata dopo due
anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.

Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488.

La pensione spettante alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni turistiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è
stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al
momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.

La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto.

Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.
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Ricorso Accolto ed ecco alcuni brani
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1) - trattamento di compenso ex art. 93 D.P.R. n. 1092/1973.

2) - La parte ricorrente, vedovo della dipendente civile del Ministero della Difesa Elisabetta A.., deduceva che la di lui moglie, tecnico di radiologia, era deceduta per carcinoma alla mammella sinistra.

3) - La patologia veniva dichiarata dipendente da causa di servizio con conseguente concessione della pensione privilegiata indiretta in capo al marito.

4) - Tuttavia in sede di concessione del trattamento di compenso alla parte ricorrente non veniva concesso il trattamento speciale ex art. 93 del d.p.r. n. 1092/1973 (ma unicamente il trattamento pensionistico di riversibilità ai sensi dell’ art. 92 del d.p.r n. 1092/1973).

5) - si costituiva in giudizio l’ INPS che eccepiva l’ infondatezza del ricorso, vista l’ interdipendenza dell’ infermità con l’ affezione già accertata e, in subordine, eccepiva l’ incumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria.

6) - la parte ricorrente argomentava ulteriormente in ordine alle posizioni attoree e riteneva idonea alla concessione del trattamento invocato la sufficienza della riconduzione dell’ evento alla evoluzione peggiorativa di patologia dipendente.

Leggete tutto il contesto qui sotto.
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TOSCANA SENTENZA 35 14/02/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 35 2018 PENSIONI 14/02/2018
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SENTENZA
N. 35/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 60830/PC del registro di Segreteria, proposto dal signor Daniele O.., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Bava pec avv.andreabava@certmail-cnf.it e Andrea Quadrini pec andrea.quadrini@firenze.pecavvocati.it e presso quest’ ultimo elettivamente domiciliato in Firenze, via Circondaria n. 56/1 per l’ annullamento del decreto dell’ INPDAP – in seguito INPS – LI012011520826 del 9 maggio 2011 nonché per la concessione in favore del ricorrente del trattamento di compenso ex art. 93 D.P.R. n. 1092/1973.

Nella pubblica udienza del 16 gennaio 2018 sono comparsi l’ avv. Andrea Quadrini per la parte ricorrente e l’ avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’ INPS.

Visti gli atti e documenti di causa.

FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente, vedovo della dipendente civile del Ministero della Difesa Elisabetta A.., deduceva che la di lui moglie, tecnico di radiologia, era deceduta per carcinoma alla mammella sinistra.

La patologia veniva dichiarata dipendente da causa di servizio con conseguente concessione della pensione privilegiata indiretta in capo al marito.

Tuttavia in sede di concessione del trattamento di compenso alla parte ricorrente non veniva concesso il trattamento speciale ex art. 93 del d.p.r. n. 1092/1973 (ma unicamente il trattamento pensionistico di riversibilità ai sensi dell’ art. 92 del d.p.r n. 1092/1973).

Il sig. O.. interponeva impugnativa in sede amministrativa e giurisdizionale eccependo una erronea considerazione dei presupposti in diritto anche sulla scorta di alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile.

Concludeva, la parte ricorrente, per la declaratoria del diritto del ricorrente alla erogazione del trattamento speciale ex art. 93 d.p.r. n. 1092/1973, oltre le competenze accessorie ai sensi dell’ art. 429 c.p.c..

Con memoria del 7 dicembre 2017 si costituiva in giudizio l’ INPS che eccepiva l’ infondatezza del ricorso, vista l’ interdipendenza dell’ infermità con l’ affezione già accertata e, in subordine, eccepiva l’ incumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con memoria del 21 dicembre 2017 la parte ricorrente argomentava ulteriormente in ordine alle posizioni attoree e riteneva idonea alla concessione del trattamento invocato la sufficienza della riconduzione dell’ evento alla evoluzione peggiorativa di patologia dipendente.

Nella odierna udienza di discussione le parti ribadivano quanto dedotto con atti defensionali; quindi la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto con tutte le conseguenze di legge.

Occorre in via preliminare evidenziare che la parte ricorrente ha assolto agli oneri procedimentali, in quanto l’ effettiva corresponsione del trattamento speciale è operativa a seguito di istanza decorrente entro il triennio dalla data della morte del dipendente.

Nel caso di specie la domanda è stata presentata tempestivamente in data 16 marzo 2007 a fronte del decesso della signora Elisabetta A.. avvenuta il 17 dicembre 2006 (cfr. sulla necessaria tempestività Sezione giurisdizionale Regione Campania 27 novembre 2017 n. 421).

Entrando nel merito va richiamato l’ art. 93 DPR n. 1092/1973 secondo cui “alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti del servizio ovvero del titolare del trattamento privilegiato di 1^ ctg. con o senza assegno di superinvalidità è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria”.

La parte resistente richiama una interpretazione letterale della norma , e deduce che “per fatti di servizio” deve intendersi la causa unica ed esclusiva del decesso del dipendente e che il legislatore, nel differenziare le due ipotesi contemplate negli artt. 92 e 93 del suddetto D.P.R, ha voluto differenziare la posizione del dipendente deceduto per causa dovuta unicamente ed esclusivamente a causa di servizio dalla posizione del dipendente deceduto per infermità o lesioni per le quali aveva già ottenuto un trattamento pensionistico privilegiato o da esse interdipendenti.

La giurisprudenza richiamata dall’ INPS, Sez. I Centr. 31 agosto 2017 n. 305, osserva che appare fondato l’ assunto secondo cui il presupposto di operatività del detto art. 93 è il decesso del dipendente originato unicamente da fatti di servizio e non anche da altre cause, che a quei fatti in via mediata si ricolleghino.

Tuttavia nella specie appare indiscutibile che si sia in linea con l’ assunto secondo cui l’ accertamento dei fatti di servizio devono rappresentare la conditio sine qua non dello svilupparsi di patologie che, anche successivamente alla cessazione dal servizio, determinino, a loro volta, come cause esclusive, il decesso del dipendente.

L’ evoluzione e correlazione eziopatogenetica per interdipendenza tra
“”esiti di intervento di quadrantectomia superiore per carcinoma infiltrante mammella sinistra” e “exitus per cachessia neoplastica da carcinoma mammario sinistro” consente di affermare la causa esclusiva della patologia neoplastica: cfr. Sez. III Centr. 27 novembre 2017 n. 421.

Il precedente su citato e richiamato dall’ INPS (I Centr. 305/2017) attiene a patologie ben diverse sopravvenute ed interdipendenti e non attagliabili al caso di specie.

Va pertanto accolta la domanda di parte ricorrente a decorrere dalla data della domanda, e si dispone che sulle somme dovute siano corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS.RR. n. 10/QM/2002.

La incertezza degli orientamenti giurisprudenziali fonda la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Daniele O.. contro l’ INPS, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2018 successiva all’ udienza del 16 gennaio 2018.
La presente sentenza è stata pronunciata all’ udienza odierna ai sensi dell’art. 167 decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con deposito contestuale in segreteria.

Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax


Depositata in Segreteria il 14/02/2018


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Re: pensione di reversibilità/privilegiata

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Ricorso Accolto parzialmente.

1) - Mentre risulta per tabulas la corresponsione da parte dell’INPS dei ratei di tredicesima mensilità sull’originario provvedimento,
- ) - viceversa,
- ) - come riconosciuto e dichiarato dall’Amministrazione della Difesa, nella propria memoria depositata il 14.11.2017,
- ) - nel trattamento pensionistico in questione non risulta calcolata l’indennità integrativa speciale, prevista dall’art.99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

2) - Pertanto, l’Amministrazione della Difesa dovrà provvedere in applicazione delle norme anzidette al calcolo conglobato di tale indennità, nella misura e nei limiti sopra indicati, per i successivi adempimenti dell’INPS, quale ordinatore secondario di spesa.
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UMBRIA SENTENZA 4 26/01/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
UMBRIA SENTENZA 4 2018 PENSIONI 26/01/2018
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Sent. n. 4/M/18


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Stefano SIRAGUSA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso pensionistico iscritto al n.12278/M del registro di Segreteria, proposto dalla Sig.ra S. S., nata a omissis il omissis, c.f. omissis, ivi residente, omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Bonaiuti, c.f. BNT DNC 30A09 C742 F, pec domenicobonaiuti@ordineavvocatiroma.org unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Bonaiuti, c.f. BNT PLA 66B05 C745 M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16, nei confronti del:

- Ministero della Difesa per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di cui al D.M. n. 443 del 17.04.2015 concessivo di pensione privilegiata di reversibilità (50% della tab. M) dall’1.2.2014 a favore di S. S., madre del Carabiniere deceduto P.. S.., separata consensualmente, nonché delle connesse note M_D GPREV 0169884, del 15-10-2015 e M_D GPREV REG2016 0096686, del 16-06-2016, del medesimo ministero;

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, via Ciro il Grande, n. 21 00144 Roma, c.f. 80078750587, e INPS -Direzione Provinciale Perugia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Perugia, via Canali 5 06124 Perugia, rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Stefania Di Cato, c.f. DCT SFN 64P67 L117L, Roberto Annovazzi, c.f. NNV RRT 71L28 G478P e Mirella Arlotta c.f. RLT MLL 71E53 F158Y, elettivamente domiciliati in Perugia, Via Canali, n. 1, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.N.P.S, per la declaratoria di illegittimità delle note del 19.05.2015, del 26.01.2016 e del 17.06.2016 dell'INPS Direzione Provinciale di Perugia.

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;
Uditi alla pubblica udienza del 29 novembre 2017 tenutasi con l’assistenza del Segretario, Sig.ra Paroli Bruna, il relatore, Cons. Stefano Siragusa e per la ricorrente, l’Avv. Massimo Silvestri, delegato quale sostituto dell’Avv. Paolo Bonaiuti; per l’INPS l’Avv. Cecilia De Vecchi, iscritta nell’elenco dei sostituti procuratori dell’INPS, in sostituzione dell’Avv. Stefania Di Cato; non comparsa l’Amministrazione della Difesa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.La ricorrente ha impugnato il citato decreto ministeriale del 17 aprile 2015 con il quale è stata concessa la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità, chiedendo la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura integrale, delle tredicesime mensilità, sul trattamento di reversibilità in godimento, per la quota parte spettante dalla data dell'inizio del rapporto, anche se già liquidata integrata al minimo o nella misura non corretta e oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulle somme spettanti.

Parte ricorrente impugnava, altresì, le note dell’INPS sopra specificate, tutte significative di provvedimenti negativi della concessione dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità in quota parte; per quest’ultima voce, in realtà, l’INPS dichiarava di provvedere al pagamento come da documentazione prodotta agli atti (vedasi nota INPS.5800.17/06/2016 prot.0126304). Nella medesima nota, l’INPS affermava che “sulla pensione in oggetto viene regolarmente corrisposta la tredicesima mensilità mentre non spetta l'indennità integrativa speciale essendo la pensione spettante, attribuita con decreto n. 443 che si allega, determinata includendo l'indennità suddetta ai sensi della legge n. 724/94, art. 15, comma 3.”

Affermazione che risultava ribadita anche nella successiva memoria di costituzione dell’INPS, depositata il 30 giugno 2017, nella quale, peraltro, l’Istituto eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.

2.Nella memoria di costituzione in giudizio depositata il 30 giugno 2017 Il Ministero della Difesa, nel ripercorrere l’origine del trattamento pensionistico in questione, affermava, viceversa, che: “come peraltro indicato nelle premesse del decreto n. 443/2015 e come già comunicato alla Signora con nota n. 169884 del 15-10/2015, si conferma che sul trattamento pensionistico in parola spetta l’'I.I.S. come assegno accessorio il cui conferimento è di competenza dell' I.N.P.S. Va inoltre chiarito che ai sensi dell'art. 195, 2° comma, la corresponsione dell'Indennità Integrativa Speciale, quale assegno accessorio rientra nella competenza delle ex Direzioni provinciali del Tesoro, oggi INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) e, pertanto questa Amministrazione eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva”.

3.Pertanto, prima ancora di affrontare la questione nel merito e di inquadrare le norme di diritto di riferimento, si rendeva necessario esperire un accertamento istruttorio, attraverso l’emanazione di un’ordinanza a verbale nell’udienza pubblica del 12 luglio 2017 - cui non partecipava l’Amministrazione della Difesa - volta ad ottenere la produzione, da parte della medesima Amministrazione intimata, di una dettagliata e documentata relazione dalla quale si potesse evincere con chiarezza se ed in quale misura l’indennità integrativa speciale fosse stata conteggiata nella determinazione della pensione della ricorrente.

4. Con memoria depositata il 14.11.2017 il Ministero della Difesa, in ottemperanza alla citata ordinanza dichiarava, in particolare, che:

- Il trattamento sopra richiamato è stato liquidato ai sensi dell’art. 92 del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al D.P.R.1092/1973;

- nella fattispecie in esame, una volta accertato il verificarsi delle condizioni richieste dalla normativa in materia di pensioni di guerra in capo alla Sig.ra S., l’Amministrazione della Difesa ha concesso il trattamento pensionistico de quo richiamando, quanto alla misura del trattamento, la tabella M pari al 50% dell’importo ivi indicato, in quanto la ricorrente si trova in regime di separazione personale tra i coniugi;

- l’indennità integrativa speciale non è conteggiata nella pensione della ricorrente, ma deve essere liquidata, in ossequio all’art. 99 del T.U. 1092/1973, come assegno accessorio, perché l’importo della pensione concessa con il D.M. 443 deriva da una somma fissa (c.d. tabellare) contenuta nella circolare sopra menzionata e non dalla base pensionabile (stipendio + altri emolumenti, ivi compresa l’IIS) che, invece, è prevista per la liquidazione delle altre tipologie di pensione di privilegio;

- la corresponsione dell’indennità integrativa speciale, quale assegno accessorio rientra nella competenza delle ex Direzioni Provinciali del Tesoro, oggi INPS (Gestione Dipendenti Pubblici).

5.Con memoria depositata tramite pec il 17 novembre 2017 parte ricorrente, dando per conosciuti i contenuti dei propri pregressi scritti defensionali, rimarcava come la memoria del Ministero della Difesa contenesse la negazione della corresponsione dell’i.i.s.

6. Alla pubblica udienza del 29 novembre 2017, la difesa della ricorrente, si richiamava agli atti e alle risultanze delle controdeduzioni del Ministero della Difesa, sottolineandone gli aspetti che smentivano quanto affermato dall’INPS in ordine, rispettivamente, all’avvenuta liquidazione dell’i.i.s, alla ribadita pretesa eccezione di improcedibilità per mancato preventivo ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza ed alla richiesta di estromissione dal giudizio per mancanza di legittimazione passiva.

La rappresentante dell’INPS formulava analogo rinvio alle proprie deduzioni scritte precedentemente versate in giudizio.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d’udienza.

DIRITTO

7. Preliminarmente va disattesa, in quanto infondata, la pretesa eccezione di improcedibilità per mancato preventivo ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza, non essendo tale circostanza un requisito per la proposizione dell’azione a tutela giurisdizionale dei diritti dell’interessato.

8.Parimenti vanno disattese le richieste di estromissione dal giudizio formulate dalle amministrazioni della Difesa e dell’INPS, in quanto entrambe rivestono ruoli di rilevanza ai fini della competenza amministrativa, quali ordinatori di spesa, in relazione al diritto oggetto della domanda.

9. Nel merito il ricorso è fondato e va parzialmente accolto, nei termini seguenti. Mentre risulta per tabulas la corresponsione da parte dell’INPS dei ratei di tredicesima mensilità sull’originario provvedimento, viceversa, come riconosciuto e dichiarato dall’Amministrazione della Difesa, nella propria memoria depositata il 14.11.2017, nel trattamento pensionistico in questione non risulta calcolata l’indennità integrativa speciale, prevista dall’art.99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. La legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante: ”Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” al terzo comma dell’art.15, dispone che “ In attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante”. La successiva legge 8 agosto 1995, n.335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all’art.1, comma 41, ha disposto l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato a tutte le forme esclusive e sostitutive del regime di assicurazione generale obbligatoria. La norma è stata anche oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art.1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n.296, la quale ha precisato che “L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità”. Tale equiparazione, valida ex art.92 del d.P.R.1092 del 1973 ai fini della individuazione della misura e delle condizioni del trattamento pensionistico, che fa seguito a quella recata in via transitoria dal citato art.15 della legge n.724 del 1994, comporta, dunque, che l’indennità in questione abbia cessato, anche per i dipendenti pubblici, di costituire un emolumento separato per essere invece computata, con le altre voci retributive assoggettate a contribuzione, nella base pensionabile (alla quale poi si applica, nei confronti del superstite la misura percentuale vigente nel regime di assicurazione generale obbligatoria), (ex multis Corte dei conti II Sezione giurisdiz. d’appello n.708/2013, II Sez giurisdiz n.621/2012; I Sez. giurisdiz. n.251/2009).

Pertanto, l’Amministrazione della Difesa dovrà provvedere in applicazione delle norme anzidette al calcolo conglobato di tale indennità, nella misura e nei limiti sopra indicati, per i successivi adempimenti dell’INPS, quale ordinatore secondario di spesa.

10. Le spese seguono la soccombenza. Quanto a quelle di giudizio, non vi è luogo a provvedere, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (v., ex multis, Corte dei conti, Sezione I centrale di appello, 18 novembre 2009, n. 642). Quanto alle spese di lite, in considerazione dell’accoglimento soltanto parziale, se ne dispone la compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, proposto da S. S. e per l’effetto accerta e dichiara il diritto alla corresponsione, da parte dell’Amministrazione della Difesa alla ricorrente, dell’indennità integrativa speciale, nei termini di cui in motivazione, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Perugia, il 29 novembre 2017.
Il Giudice
F.to Stefano Siragusa


Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2018


Il Direttore della Segreteria
F.to Elvira Fucci


Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
F.to Cons. Stefano Siragusa
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Elvira Fucci
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Re: pensione di reversibilità/privilegiata

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trattamento di attività ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973

Legge 27 ottobre 1973, n. 629. (Nota 1)
Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia

Art. 1.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonchè dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati [Nota 2].

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.

[Nota 1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e fatta rivivere dall'art. 9 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[Nota 2] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1987, n. 266, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.

La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1987, n. 266 (Gazz. Uff. 22 luglio 1987, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodottto nell'art. 93, comma sesto, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.


esentato dall’Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016.

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2017,

Art. 1 comma 211
“ 211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

==---==

dovranno essere riconosciute e conteggiate le esenzioni fiscali invocate anche sul trattamento di reversibilità della pensione privilegiata (art. 1, comma 3, l. n. 302/1990 da porre a riferimento con l’art. 2, comma 5, della l. n. 407/1998; art. 1, comma 563, l. n. 266/2005; art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007 convertito in l. n. 222/2007), tenuto conto che - in base all’orientamento del giudice di legittimità - la controversia relativa all’ammontare della ritenuta fiscale operata dall’istituto previdenziale attiene al trattamento pensionistico e, ove derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. SS.UU. n. 7755/2017).

Sul trattamento pensionistico riconosciuto alla ricorrente saranno inoltre applicate, in presenza delle relative condizioni, le esenzioni fiscali spettanti ai sensi di legge (art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016).
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Re: pensione di reversibilità/privilegiata

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Ricorso Accolto, sentenza importante.

inoltrato domanda per la concessione del trattamento di cui alla l. n. 407/1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Ecco alcuni brani:

1) - Conformemente a quanto richiesto nel libello introduttivo (punto B a pag. 11 e punto 3 delle conclusioni), nel calcolo delle somme da corrispondere alla ricorrente, per differenza tra il trattamento di attività accertato in questa sede e il trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento, dovranno essere riconosciute e conteggiate le esenzioni fiscali invocate anche sul trattamento di reversibilità della pensione privilegiata (art. 1, comma 3, l. n. 302/1990 da porre a riferimento con l’art. 2, comma 5, della l. n. 407/1998; art. 1, comma 563, l. n. 266/2005; art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007 convertito in l. n. 222/2007), tenuto conto che - in base all’orientamento del giudice di legittimità - la controversia relativa all’ammontare della ritenuta fiscale operata dall’istituto previdenziale attiene al trattamento pensionistico e, ove derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. SS.UU. n. 7755/2017).

2) - Sul trattamento pensionistico riconosciuto alla ricorrente saranno inoltre applicate, in presenza delle relative condizioni, le esenzioni fiscali spettanti ai sensi di legge (art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016).

3) - Conclusivamente il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, con decorrenza dei ratei a partire dal quinquennio antecedente alla data di presentazione del ricorso giurisdizionale (7 novembre 2017), da corrispondere alla ricorrente nella misura in cui il trattamento complessivo di attività risulti migliorativo rispetto al trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento nello stesso periodo, con interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge dal giorno del dovuto sino all’integrale soddisfo, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra essi previsti dalla legislazione (art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n. 352), con le esenzioni fiscali previste dalla legge e con la restituzione delle trattenute mensili di euro 222,02 effettivamente operate dal dicembre 2016.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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Sezione MARCHE Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 132 Pubblicazione 04/06/2018


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Fabio Gaetano Galeffi, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 17 aprile 2018, con l’assistenza del Segretario sig.ra Manuela Brutti, la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22144/PM/NC del registro di segreteria, presentato il 6 novembre 2017 da M. F., c.f. OMISSIS, nata a OMISSIS l’OMISSIS, quale vedova dell’appuntato C.C. OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Carbone, c.f. CRBLRD41E09C349O, pec avvleonardocarbone@pec.it, e dall’avv. Daniela Carbone, c.f. CRBDNL72T53H501R, pec avvdanielacarbone@cnfpect.it, e con gli stessi elettivamente domiciliata ad Ascoli Piceno, Via A. Orsini 11, come da procura in calce al ricorso,

NEI CONFRONTI DI
- Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, Piazza Cavour;

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione ex Inpdap, Direzione provinciale di Ascoli Piceno, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Cimmino, Floro Flori e Susanna Mazzaferri, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Inps, Ancona, Via S. Martino 23;

AVVERSO

il decreto del Ministero della difesa n. 834 dell’8 luglio 2009 e tutti gli atti presupposti e conseguenti, quali i provvedimenti Inps di recupero sulle somme ritenute indebite, recante revoca del decreto del Ministero della difesa n. 1141 del 14 settembre 2004 di riconoscimento alla ricorrente, quale vedova e avente causa dal defunto coniuge appuntato dei Carabinieri OMISSIS, del trattamento di attività a decorrere dal 15 dicembre 1998.

Nella pubblica udienza del 17 aprile 2018, assenti le parti, la causa viene trattenuta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente chiede in via principale: 1) che sia dichiarato illegittimo il decreto del Ministero della difesa n. 834 dell’8 luglio 2009 e tutti gli atti presupposti e conseguenti, quali i provvedimenti Inps di recupero sulle somme ritenute indebite; 2) che siano condannati il Ministero della difesa e l’Inps a ripristinare la pensione commisurata al trattamento di attività ai sensi della l. n. 629/1973, nonché a restituire le somme non più corrisposte per effetto della revoca disposta dal provvedimento impugnato, oltre alle trattenute sulla pensione privilegiata indiretta n. 10125583 fino all’effettivo soddisfo; 3) che siano condannati il Ministero della difesa e l’Inps a ripristinare la detassazione sulla pensione privilegiata indiretta n. 10125583 a prescindere della liquidazione del trattamento di attività; ed in subordine: 4) che sia dichiarata l’illegittimità dell’indebito in corso di recupero sulla pensione n. 10125583, con conseguente irripetibilità di quanto trattenuto; con condanna alle spese.

Contestualmente al ricorso, l’interessata ha chiesto anche tutela cautelare.

In sintesi, ha riferito la ricorrente:

- di essere vedova di OMISSIS, appuntato dei Carabinieri deceduto il ... luglio 1981 durante un’operazione di prevenzione e repressione di atti di terrorismo;

- che in data 10 febbraio 1982 il Comandante della Legione Carabinieri di Ancona aveva disposto con proprio decreto il pagamento in favore della ricorrente di pensione indiretta con decorrenza dal 1° agosto 1981;

- che il Ministero della difesa, con decreto n. 837 del 9 aprile 1983, aveva disposto a domanda dell’interessata la liquidazione della pensione privilegiata indiretta, considerando che la morte del dante causa era avvenuta per causa di servizio;

- di aver successivamente inoltrato domanda per la concessione del trattamento di cui alla l. n. 407/1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

- che, a seguito di istruttoria, il Comando Carabinieri Marche con atto del 2 ottobre 1999 ha riferito al Ministero dell’interno che il decesso di OMISSIS era avvenuto durante un inseguimento stradale mentre il militare stesso era impegnato in indagini conseguenti al rapimento del fratello di un soggetto appartenente ad una organizzazione terroristica;

- che il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare, con d.m. n. 1141 del 14 settembre 2004, riconosceva in favore della ricorrente, quale vedova di OMISSIS, il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, a decorrere dal 15 dicembre 1998, stante la prescrizione quinquennale nel periodo pregresso;

- che successivamente il d.m. n. 834 dell’8 luglio 2009 revocava il d.m. n. 1141 del 14 settembre 2004, sulla base della considerazione che l’evento lesivo, da cui è stato originato il decesso del dante causa OMISSIS, era avvenuto per le ferite riportate a seguito di incidente stradale, come da rapporto del Gruppo Carabinieri di Ascoli Piceno del 16 settembre 1981;

- che in data 7 ottobre 2016 con nota n. OMISSIS l’Inps di Ascoli Piceno ha comunicato alla ricorrente l’esistenza del predetto d.m. n. 834 del 2009, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico (da trattamento di attività a pensione privilegiata indiretta), con contestuale comunicazione dell’applicazione di ritenuta cautelativa di euro 222,02 a partire dal mese di dicembre 2016;

- che in data 17 ottobre 2016 con nota n. OMISSIS l’Inps di Ascoli Piceno ha convocato l’attuale ricorrente;

- che da informazioni assunte per le vie brevi da parte della ricorrente, l’importo dell’indebito risulterebbe di circa 150.000 euro.

Ritiene la ricorrente di aver diritto, sulla base della propria posizione, alla corresponsione del trattamento previdenziale quale vedova di vittima del terrorismo, e conclude nei termini in precedenza riportati, formulando contestualmente domanda di tutela cautelare, anche in relazione alla ritenuta Irpef, allegando l’esistenza del fumus e del danno grave e irreparabile, traendo dalla pensione l’unica fonte di sostentamento, dovendo in ipotesi essere assoggettata anche a procedimenti esecutivi sulla casa di abitazione, a causa della propria carenza di liquidità per far fronte al presunto indebito.

Si è costituito il Ministero della difesa con memoria pervenuta il 6 dicembre 2017, precisando di aver proceduto nel 2009 alla revoca del d.m. del 2004 adeguandosi ai rilievi dell’organo di controllo successivo di legittimità sugli atti di conferimento delle pensioni pubbliche (art. 166 l. n. 312/1980); nella memoria viene inoltre illustrata una vicenda relativa all’indebito nel frattempo formatosi e alla connessa rivalsa chiesta al Ministero dall’Inps sul relativo importo. Viene trattata infine la questione dell’esenzione Irpef.

Ha concluso l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con compensazione delle spese di giudizio; in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale sui ratei, essendo per tabulas noto alla controparte sin dal 2009 la riduzione del trattamento pensionistico, e chiede infine che l’eventuale miglior trattamento pensionistico riconosciuto sia dichiarato esentato dall’Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016.

Si è costituito l’Inps con memoria pervenuta il 7 dicembre 2017, confermando di aver agito sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero della difesa con il richiamato d.m. n. 834 dell’8 luglio 2009, essendo ordinatore secondario di spesa; quanto alla ritenuta Irpef di aver proceduto secondo la normativa di riferimento; in ordine alla ripetibilità dell’indebito, l’Inps richiama la disciplina inerente il recupero degli importi conseguenti alla determinazione della pensione. Secondo l’Inps, la domanda cautelare sarebbe comunque sfornita di prova; anche il periculum sarebbe inesistente, in considerazione del modesto importo della trattenuta mensile. Ha concluso l’Inps chiedendo di respingere l’istanza di sospensione e nel merito di respingere integralmente l’avversa pretesa poiché infondata in fatto e in diritto; vinte le spese.

In ordine alla fase cautelare, con ordinanza n. 69/2017, resa nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 e depositata il 29 successivo, questa Sezione ha ritenuto, da una cognizione sommaria degli atti di causa, la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, disponendo in particolare: la sospensione degli effetti del d.m. difesa n. 834 dell’8 luglio 2009, e, conseguentemente, delle note dell’Inps di Ascoli Piceno n. OMISSIS del 7 ottobre 2016 e n. OMISSIS del 17 ottobre 2016; la sospensione della ritenuta di euro 222,02 a partire dal mese successivo alla ricezione da parte dell’Inps della predetta ordinanza, senza restituzione delle somme già trattenute dal dicembre 2016 e sino alla definizione del giudizio; disponendo incombenze istruttorie e fissando per la prosecuzione della trattazione l’odierna udienza del 17 aprile 2018.

All’esito degli adempimenti istruttori di cui alla predetta ordinanza n. 69/2017, il Ministero della difesa ha fatto pervenire in data 6 febbraio 2018 una memoria, con la quale evidenzia di aver comunicato con nota prot. OMISSIS del 26 maggio 2009 all’Inpdap di Ascoli Piceno la sospensione del pagamento del d.m. 1141 e il ripristino del pagamento della pensione privilegiata di reversibilità di cui al d.m. n. 837 del 9 aprile 1983; nella medesima memoria si precisa che l’Inpdap di Ascoli Piceno riscontrava con nota del 16 giugno 2009, fornendo assicurazioni circa il ripristino della pensione privilegiata di reversibilità e precisando di restare in attesa di istruzioni al riguardo per il prosieguo.

L’Inps non ha presentato ulteriori memorie.

All’udienza del 17 aprile 2018, assenti le parti, la causa viene messa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza in capo alla ricorrente del diritto al trattamento di cui all’art. 1 della l. n. 629/1973, già in godimento sulla base del decreto del Ministero della difesa n. 1141 del 14 settembre 2004, poi revocato con d.m. d.m. difesa n. 834 dell’8 luglio 2009.

1) Questioni preliminari. In via preliminare va chiarito che, nonostante nella memoria di costituzione del Ministero della difesa vi sia cenno ad un’azione di rivalsa dell’Inps verso il Ministero stesso per un ipotetico indebito pensionistico (pag. 5-7), sulla quale viene chiesta la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse, tuttavia dalla documentazione in atti non risulta che l’Inps abbia fatto valere una domanda di rivalsa a carico del Ministero della difesa, essendosi l’Inps limitato a precisare le condizioni cui soggiace la presunta irrepetibilità dell’indebito. Ciò posto, non vi è luogo a pronunciarsi su tale rivalsa, che risulterebbe peraltro estranea alla giurisdizione di questo giudice.

2) Spettanza del trattamento di attività. Nel merito, dal rapporto del Gruppo Carabinieri di Ascoli Piceno del 16 settembre 1981 si evince che l’incidente stradale in cui ha perso la vita l’appuntato C.C. OMISSIS è avvenuto il … luglio 1981 sull’autostrada A14, all’altezza del casello di OMISSIS, nel corso di operazioni dirette a perseguire gli autori di grave reato (sequestro di persona), perpetrato nelle Marche ed ancora in corso all’epoca dell’incidente stradale di che trattasi, per il quale erano sospettati gli appartenenti ad una organizzazione terroristica.

Dalla descrizione dettagliata dei fatti viene in luce la matrice terroristica dell’episodio in cui ha perso la vita l’appuntato C.C. OMISSIS, coniuge della ricorrente, consistente negli esiti mortali di un inseguimento stradale, su veicolo dell’amministrazione, nei confronti di un soggetto già condannato per reati eversivi e in libertà provvisoria, nominativamente generalizzato in atti, che alle ore 8,50 del …. luglio 1981 veniva riconosciuto dai militari mentre era a bordo di altro veicolo che transitava e superava ad alta velocità la vettura dei militari sulla stessa autostrada A14. Avviato l’inseguimento all’altezza della galleria di OMISSIS dell’A14 e percorsi circa 8 km in direzione nord, in una curva a sinistra all’altezza del km ……. dell’A14, in corrispondenza del casello di OMISSIS, avveniva l’incidente letale. Il servizio di polizia durante il quale è avvenuto il predetto episodio risultava specificamente svolto in base ad ordine di servizio del … luglio 1981 impartito a OMISSIS e altri due militari da parte del comandante del nucleo operativo C.C. di Ascoli Piceno, contenente dettagliate istruzioni circa l’orario (a partire dalle ore 7,30 del …. luglio 1981), l’itinerario (Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto - Civitanova Marche - Ancona e viceversa) e la finalità del servizio (intercettare e fotografare elementi sospettati di essere appartenenti alla colonna marchigiana di un’organizzazione terroristica, per accertare e documentare eventuali incontri tra gli elementi inquisiti).

L’orario e il luogo in cui è avvenuto l’episodio in cui l’appuntato OMISSIS ha perso la vita sono compatibili con il servizio a cui lo stesso era specificamente comandato, insieme agli altri due militari, su vettura …… in dotazione ai Carabinieri e con targa di copertura.

Dalla documentazione in atti, si rileva che il militare è quindi caduto il … luglio 1981 durante lo svolgimento di indagini e operazioni di prevenzione e repressione di atti di terrorismo, come precisato anche nelle premesse del decreto 30 marzo 2000 del Capo della Polizia per la riliquidazione della speciale elargizione di cui alla l. n. 466/1980.

Ciò posto, va rilevato che l’art. 1 della l. n. 629/1973 dispone che il “trattamento complessivo di attività” spetta alla vedova e agli orfani dei militari “deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico” e il caso di specie (inseguimento di soggetto sospettato di terrorismo, in fuga) appare rientrante nella previsione di legge.

Risulta infine che con decreto del … marzo 2010 il defunto appuntato C.C. OMISSIS è stato insignito dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 34 della l. n. 222/2007, di Medaglia d’oro per le vittime del terrorismo alla memoria, con la seguente motivazione “Per gli alti valori morali espressi nell’attività prestata presso l’Amministrazione di appartenenza e per i quali, a OMISSIS (XX), il … luglio 1981, nel corso di un inseguimento stradale connesso alle indagini relative al rapimento del fratello di un noto terrorista, rimase ucciso in un incidente stradale”.

Per l’effetto, deve essere dichiarata, conformemente a quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio, la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto ad ottenere il trattamento di cui all’art. 1 della l. n. 629/1973, già in godimento sulla base del decreto del Ministero della difesa n. 1141 del 14 settembre 2004.

3) Decorrenza del trattamento di attività. In ordine alla decorrenza del trattamento di attività di cui al punto che precede, e in relazione ad una eventuale prescrizione di ratei in esito a specifica eccezione formulata dall’amministrazione convenuta, va osservato che:

- la ricorrente aveva già ottenuto il trattamento di reversibilità della pensione privilegiata, come da decreto n. 837 del 9 aprile 1983 di concessione della pensione privilegiata indiretta;

- successivamente aveva ottenuto a domanda (in data 3 dicembre 2003) il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, a decorrere dal quinquennio precedente (15 dicembre 1998), come da d.m. n. 1141 del 14 settembre 2004;

- il trattamento di attività veniva revocato e veniva ripristinata la pensione privilegiata di reversibilità, a seguito dell’annullamento del d.m. del 2004 adottato da successivo d.m. n. 834 dell’8 luglio 2009;

- in data 7 ottobre 2016 con nota n. ….. l’Inps di Ascoli Piceno ha comunicato alla ricorrente l’esistenza del predetto d.m. n. 834 del 2009, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico (da trattamento di attività a pensione privilegiata indiretta), con contestuale comunicazione dell’applicazione di ritenuta cautelativa di euro 222,02 a partire dal mese di dicembre 2016;

- in data 17 ottobre 2016 con nota n. …… l’Inps di Ascoli Piceno ha convocato l’attuale ricorrente.

Dalla memoria del Ministero della difesa del 6 febbraio 2018, emerge inoltre che:

- con atto prot. 106022 del 26 maggio 2009, il Ministero della difesa comunicava all’Inpdap, e sia pure per conoscenza all’attuale ricorrente, la revoca del d.m. del 2004, avvenuta per effetto del successivo d.m. del 2009;

- l’Inpdap con nota del 16 giugno 2009, anch’essa indirizzata per conoscenza alla sig.ra OMISSIS, assicurava la ricezione della predetta comunicazione e precisava che a partire dalla rata di luglio 2009 veniva ripristinata la pensione privilegiata di reversibilità;

Il presunto indebito da recuperare, quale differenza tra pensione privilegiata e trattamento di attività per il periodo dal 1998 al 2009, veniva formalmente contestato all’attuale ricorrente soltanto con le due lettere del 7 e 17 ottobre 2016: l’importo del presunto indebito è indicato in euro 150.000 circa nel ricorso di parte (pag. 5) e in euro 132.925,84 nella memoria di costituzione dell’Inps (pag. 1).

Ciò posto, rileva il giudicante che già a partire dal 2009, allorché la misura del trattamento in godimento era stata ridotta, l’attuale ricorrente era in grado di percepire lo svantaggio economico a cui veniva sottoposta, per la diminuzione del trattamento stesso; pur tuttavia l’interessata si è indotta a presentare ricorso soltanto il 6 novembre 2017, dopo aver ricevuto le due missive dell’Inps del 7 ottobre 2016 prot. …… e del 17 ottobre 2016 prot. ……; solo nel 2016, secondo la ricostruzione offerta nel ricorso, l’interessata avrebbe infatti avuto contezza della misura e quindi dell’ordine di grandezza dell’importo da recuperare.

Al riguardo osserva il giudicante che il trattamento di attività risulta spettante alla ricorrente, e quindi non vi è luogo al recupero di alcun indebito previdenziale.

Tuttavia, il trattamento di attività spettante alla ricorrente va ragguagliato ad un preciso periodo di riferimento: ritiene sul punto il giudicante che, ferma restando l’insussistenza dell’indebito, il trattamento di attività dovrà avere una decorrenza quinquennale a ritroso rispetto alla domanda giudiziale del 6 novembre 2017.

Diversamente opinando, non verrebbe adeguatamente valutata l’inerzia in cui è incorsa l’interessata per non essere tempestivamente insorta in via amministrativa o giurisdizionale sin dalla riduzione del trattamento avvenuta nel 2009; inerzia che era accompagnata dalla consapevolezza del pregiudizio che le veniva arrecato, per effetto della riduzione del trattamento complessivo in godimento.

Ne consegue che, non risultando dalla documentazione di causa la presenza medio tempore (dal 2009) di atti interruttivi della prescrizione, e ferma restando l’inesistenza di un indebito previdenziale come sopra accertata, la decorrenza del trattamento di attività spettante alla ricorrente non potrà superare il termine quinquennale di prescrizione dei ratei, partendo a ritroso dal 6 novembre 2017, come previsto dall’art. 2948 c.c. e dall’art. 2 della l. n. 428/1985 (Corte conti SS.RR. n. 10/99/QM).

Conformemente a quanto richiesto nel libello introduttivo (punto B a pag. 11 e punto 3 delle conclusioni), nel calcolo delle somme da corrispondere alla ricorrente, per differenza tra il trattamento di attività accertato in questa sede e il trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento, dovranno essere riconosciute e conteggiate le esenzioni fiscali invocate anche sul trattamento di reversibilità della pensione privilegiata (art. 1, comma 3, l. n. 302/1990 da porre a riferimento con l’art. 2, comma 5, della l. n. 407/1998; art. 1, comma 563, l. n. 266/2005; art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007 convertito in l. n. 222/2007), tenuto conto che - in base all’orientamento del giudice di legittimità - la controversia relativa all’ammontare della ritenuta fiscale operata dall’istituto previdenziale attiene al trattamento pensionistico e, ove derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. SS.UU. n. 7755/2017).

Sul trattamento pensionistico riconosciuto alla ricorrente saranno inoltre applicate, in presenza delle relative condizioni, le esenzioni fiscali spettanti ai sensi di legge (art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016).

Per effetto di quanto sopra stabilito, l’Inps dovrà infine restituire alla ricorrente le trattenute mensili di euro 222,02 già eseguite a partire dal dicembre 2016 (nota Inps del 7 ottobre 2016), per mancanza di titolo al recupero.

4) Conclusioni. Restano assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.

Conclusivamente il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, con decorrenza dei ratei a partire dal quinquennio antecedente alla data di presentazione del ricorso giurisdizionale (7 novembre 2017), da corrispondere alla ricorrente nella misura in cui il trattamento complessivo di attività risulti migliorativo rispetto al trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento nello stesso periodo, con interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge dal giorno del dovuto sino all’integrale soddisfo, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra essi previsti dalla legislazione (art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n. 352), con le esenzioni fiscali previste dalla legge e con la restituzione delle trattenute mensili di euro 222,02 effettivamente operate dal dicembre 2016.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 3.000 (tremila), di cui euro 1.500 (millecinquecento) a carico del Ministero della difesa ed euro 1.500 (millecinquecento) a carico dell’Inps, oltre Iva e Cap se dovuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Liquida le spese a favore della ricorrente in complessivi euro 3.000 (tremila) compresa la fase cautelare, di cui euro 1.500 (millecinquecento) a carico del Ministero della Difesa ed euro 1.500 (millecinquecento) a carico dell’Inps. Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2018.

IL GIUDICE UNICO
F.to Dott. Fabio Gaetano Galeffi


PUBBLICATA IL 04/06/2018


IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dr.ssa Tiziana Camaioni


Il Giudice unico delle pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, dispone che a cura della Segreteria sia apposta annotazione di cui al terzo comma del predetto art. 52.
Ancona, 17 aprile 2018
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Fabio Gaetano Galeffi


In esecuzione del provvedimento del Giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dr.ssa Tiziana Camaioni
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Re: pensione di reversibilità/privilegiata

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L'INPS perde l'Appello presso la 2^ Sez.

1) - L’oggetto del giudizio riguarda l’accertamento negativo del credito erariale fatto valere in primo grado e la legittimità dell'azione di recupero di somme erogate a titolo di trattamento pensionistico e dichiarate irripetibili.

N.B.: leggete tutto il contesta qui sotto.
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Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 191 Pubblicazione 04/06/2019

SENT. 191/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Giuseppa MANEGGIO Consigliere
Piero FLOREANI Consigliere relatore
Luisa de PETRIS Consigliere
Maria Cristina RAZZANO I Referendario

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nel giudizio sull’appello iscritto al n. 52502 del registro di segreteria proposto dall'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Caliulo, Clementina Pulli, Emanuela Capannolo, Manuela Massa e Nicola Valente, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29,

contro
M. F., rappresentata e difesa dagli avv. Serena Lenzi e Rosa Lanatà, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via San Tommaso d’Aquino, 75, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Toscana 10 giugno 2016 n. 145.

Visto l‘atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all’udienza pubblica del 12 luglio 2018, il consigliere
relatore Piero Floreani e l’avv. Emanuela Capannolo in rappresentanza dell’ente previdenziale.

Ritenuto in
FATTO

L’amministrazione previdenziale si duole che l’impugnata sentenza abbia accolto il ricorso di M. F., vedova di L. P., titolare di trattamento privilegiato di riversibilità, ed abbia dichiarato l’irripetibilità dell’importo di € 25.172,19, percepito senza titolo sul trattamento pensionistico da lei goduto nel periodo dal 2006 al 29 febbraio 2012, nonché l’obbligo di restituzione delle somme trattenute. La fattispecie riguarda un provvedimento di accertamento d’indebito pensionistico correlato all’avvenuta protrazione del pagamento del trattamento speciale previsto dall’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 oltre i tre anni dal decesso del dante causa.

L’amministrazione, osservato che la sentenza impugnata fa riferimento alle norme ed ai principi giurisprudenziali in materia di indebito derivante dal conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva, sostiene che il diritto al trattamento speciale si estingue ex lege, sicché la reiterazione dei pagamenti configurano un indebito oggettivo e non può trovare applicazione l’art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Dovendosi pertanto escludere la rilevanza della condizione di buona fede, conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

La pensionata si è costituita in giudizio con memoria depositata l’11 luglio 2018, con la quale chiede la conferma dell’impugnata sentenza.

All’udienza, la rappresentante dell’Amministrazione ha confermato l’atto scritto.

Considerato in
DIRITTO

L’oggetto del giudizio riguarda l’accertamento negativo del credito erariale fatto valere in primo grado e la legittimità dell'azione di recupero di somme erogate a titolo di trattamento pensionistico e dichiarate irripetibili.

La questione circa la titolarità del diritto alla ripetizione dell'indebito insorto ha dato luogo a notevoli contrasti giurisprudenziali ed a soluzioni differenziate in ragione della rilevanza accordata ad aspetti correlati alla natura provvisoria del trattamento, sottoposto a conguagli in sede di liquidazione della pensione definitiva, ovvero alla rilevanza da attribuire all’affidamento del pensionato in ordine alla bontà dell’operato dell’Amministrazione, in presenza di indici di riferimento obiettivi ed idonei ad escludere ogni margine di riconoscibilità dell’errore ed a rivelare, invece, il consolidamento della liquidazione, siccome operata, oltre limiti di tempo che possano essere ritenuti ragionevoli, tenuto conto della limitatezza delle risorse economiche e patrimoniali del pensionato (cd. tutela della buona fede).

In tale prospettiva, le Sezioni riunite, con la sentenza 2 luglio 2012 n. 2/QM, hanno, in particolare, affermato il principio di diritto per cui ‘lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto–dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo’.

In sintesi, le Sezioni riunite hanno confermato l’orientamento prevalente, incline ad escludere la ripetibilità dell’indebito, ancorché insorto in sede di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo, qualora, alla stregua di una pluralità di elementi - tra i quali l’ampiezza del periodo di durata del trattamento provvisorio -, si sia radicato e consolidato l’affidamento del percettore in buona fede.

Nell’articolato iter della motivazione, le Sezioni riunite hanno anche evidenziato come ‘qualora sulla ripetizione dell’indebito penda il giudizio in appello, sarà cura del giudice valutare se il sindacato può ricondursi a profili di diritto ovvero, nella ipotesi in cui concerne questioni di fatto, rinviare gli atti al primo giudice, non potendo il giudice di appello conoscere questioni di fatto’. L’appello in materia pensionistica, infatti, è consentito solo per motivi di diritto, stante la disposizione dell’art. 1, quinto comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 conv. con legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Nella fattispecie, il giudice di primo grado, facendo propri i principi contenuti nella sentenza delle Sezioni riunite 7 agosto 1987 n. 7/QM, ha disposto l’accoglimento del ricorso di parte, dichiarando irripetibile l’indebito, con l’obbligo dell'Istituto previdenziale di restituire alla ricorrente quanto già trattenuto, non solo con riferimento all’arco temporale trascorso (cinque anni) dal momento dell’erogazione non dovuta a quello del disposto recupero, ma anche, e soprattutto, in relazione all’affidamento della pensionata di ricevere quanto spettante, poiché non avrebbe potuto avvedersi dell’entità dei maggiori assegni percepiti.

Per quanto l’oggetto dell’indebito riguardi la protrazione nel tempo del trattamento speciale previsto dall’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, oltre il termine di tre anni dal decesso del de cuius, ritiene la Sezione che i principi giurisprudenziali più sopra esposti debbano trovare applicazione, stante il rilievo che l’ampiezza temporale deve essere posta in relazione con l’affidamento incolpevole preso in considerazione, in particolare, dalla sentenza 2 luglio 2012 n. 2/QM, più sopra richiamata. D’altra parte, il provvedimento di pensione, adottato con la determinazione direttoriale n. 58 del 26 novembre 2004, prevedeva la giusta misura del trattamento di riversibilità, opportunamente distinguendo il periodo di fruizione del trattamento speciale e quello della pensione (ordinaria) di riversibilità; sicché l’errore in cui l’amministrazione è incorsa non attiene ad alcuna modificazione del trattamento, né a riserve o a condizioni non ancora verificate.

L’Istituto, con l’atto d’appello, non contesta alcuno degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, ma si limita ad identificare l’obbligo di procedere al recupero sulla base della mera enunciazione del principio generale dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., dell’inapplicabilità dell’art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e, infine, dell’inadeguatezza della soluzione offerta dalla sentenza n. 7/QM del 2007.

La motivazione della sentenza impugnata è coerente con i richiamati principi contenuti nelle sentenze delle Sezioni riunite, sicché, in difetto di contestazione sovra i profili e le circostanze caratterizzanti il caso retrostante, considera il collegio che l’appello non possa essere accolto.

Tenuto conto che il giudizio riguarda materia a lungo controversa, va disposta la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, rigetta l’appello n. 52502 proposto dall'I.N.P.S. e conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Toscana 10 giugno 2016 n. 145.

Dispone l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 luglio 2018.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Piero Floreani F.to Luciano Calamaro


Depositata in Segreteria il 4 GIU. 2019


Il Dirigente
Sabina Rago
F.to Sabina Rago
D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
IL PRESIDENTE
F.to Luciano Calamaro
Depositato in Segreteria il 4 GIU. 2019
Il Dirigente
Sabina Rago
F.to Sabina Rago
In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 4 GIU. 2019
Il Dirigente
dott. Sabina Rago
F.to Sabina Rago
panorama
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Re: pensione di reversibilità/privilegiata

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La CdC Sez. 3^ d'Appello con la nr. 297, rigetta l'appello della vedova,

- la Sig.ra, in qualità di coniuge erede ed avente causa del defunto Lgt. dell’Arma dei Carabinieri, chiedeva accertarsi e dichiararsi la dipendenza da causa di servizio della infermità “Otite catarrale cronica bilaterale con labirintite sinistra” sofferta dal defunto Lgt. deceduto nel 2014 , con conseguente accertamento e declaratoria del diritto del medesimo, nonché della coniuge , in qualità di erede ed avente causa del defunto militare, alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario e/o indiretto

- rivendica il diritto alla pensione privilegiata ordinaria di reversibilità.

Il giudice scrive:

1) - La pensione privilegiata indiretta è il trattamento previdenziale che spetta ai superstiti di un soggetto che sia assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e che sia deceduto a causa di servizio.

2) - La pensione privilegiata indiretta compete, in particolare, nei casi di decesso in costanza di attività lavorativa quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio.

3) - L’art. 92 del DPR n. 1092 del 1973 prevede infatti che “quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI. (……) Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermita' o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato”.

4) - Il trattamento privilegiato di riversibilità trova la sua giustificazione proprio nel verificarsi dell’evento letale conseguente alla condizione clinica dovuta al servizio.

5) - Nel caso di specie, è esclusa la sussistenza di un nesso causale tra la patologia riconducibile al servizio e l’evento morte.

6) - Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il presupposto su cui si fonda il diritto al trattamento di reversibilità rimane comunque la riconducibilità alla causa di servizio dell’evento letale, circostanza questa che nel caso di specie è stata esclusa.

7) - Ne consegue l’irrilevanza del richiamo operato dall’appellante alla disposizione di cui all’art. 67 del medesimo TU, ai sensi del quale " OMISSIS ...." Tale norma non risulta idonea a superare il chiaro dato normativo di cui al citato art. 92 e la necessità del presupposto anzidetto.

8) - Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda il richiamo operato dall’appellante all’art. 184 il quale prevede che " in caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma”.

9) - Né è rilevante neppure il richiamo all’art. 81 del TU, in considerazione del fatto che la disposizione disciplina il trattamento di reversibilità ordinario e non quello privilegiato che, appunto, è destinatario di una previsione ad hoc che aggancia la reversibilità al verificarsi dell’evento morte come conseguenza dell’infermità derivante da causa di servizio.

Alla luce di quanto dedotto, il proposto gravame non può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
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