PENSIONE DI PRIVILEGIO

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AngeloBarese
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PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da AngeloBarese »

Nel Pubblico o privato al momento dell'infortunio sul lavoro in base alla percentuale il dipendente prende (dsll'Inail) un indennizzo mensile e continua a lavorare, (mio padre ne era testimone) a questo punto il mio dubbio nasce spontaneo, se è vero che la pensione di privilegio è una indennità dipendente da causa di servizio, (seppure di Istituto diverso dall'inail ma con lo stesso fine), dove è scritto che la richiesta di PP si può fare solo dopo che vai in pensione e non prima?

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gino59
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da gino59 »

AngeloBarese ha scritto:Nel Pubblico o privato al momento dell'infortunio sul lavoro in base alla percentuale il dipendente prende (dsll'Inail) un indennizzo mensile e continua a lavorare, (mio padre ne era testimone) a questo punto il mio dubbio nasce spontaneo, se è vero che la pensione di privilegio è una indennità dipendente da causa di servizio, (seppure di Istituto diverso dall'inail ma con lo stesso fine), dove è scritto che la richiesta di PP si può fare solo dopo che vai in pensione e non prima?

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SOMMARIO: Natura - Procedure - L'intervento del comitato di verifica per le cause di servizio - L'intervento dell'amministrazione e notifica decreto - L'assegno rinnovabile per i militari - Aggravamento - Calcolo della pensione privilegiata - Attribuzione del decimo - Le pensioni privilegiate "Tabellari" - Richiamo in servizio - Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo.





Natura



La pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l’interessato è colpito, per causa di servizio, da un’inabilità che ne comprometta l’attitudine totale alla continuazione del rapporto. In tal caso il dipendente civile o militare dello Stato è collocato a riposo con un trattamento che dicesi “ privilegiato” in quanto non rapportato, come nella pensione normale, alla durata del servizio prestato ma definito secondo altri parametri.

In applicazione dell’evidenziata normativa, devono, quindi, sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: a) la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio, b) il requisito dell’inabilità al servizio

In merito al trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l’INPDAP, su parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con note operative n. 46/2006, 67/2006 e 27/2007 ha evidenziato che per detto personale si deve operare secondo quanto previsto dall’art. 67 del DPR 1092/73. Il trattamento di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l’infermità sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò, in quanto il citato art. 67 non prevede tra i propri presupposti quello dell’inidoneità al servizio.



L’interessato, quindi, potrà conseguire il diritto alla pensione di privilegio nell’ipotesi in cui dal verbale dell’accertamento sanitario risulti che le infermità non siano suscettibili di miglioramento, mentre, al contrario, avrà diritto alla corresponsione di un assegno rinnovabile di durata temporanea.





Procedure



La domanda per la concessione del beneficio è presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio. Nella domanda devono essere indicate le infermità ed i fatti per i quali si chiede il trattamento; il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.

L’interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di prestazione della nuova domanda. (art.174 DPR 1092/73)

La domanda non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere 5 anni dalla cessazione del servizio, senza chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il termine di decadenza di cui sopra è elevato a 10 anni per le invalidità derivate da parkinsonismo e da tutte quelle infermità ad eziopatogenesi non definita e/o a lungo decorso sub clinico ( malattie degenerative, autoimmunitarie, talune neoplasie ecc).

In proposito è da ricordare l’innovazione contenuta nella sentenza n. 323 del 30 luglio 2008 nella quale la Corte Costituzionale, evidenziando come le attuali conoscenze mediche hanno messo in luce l’esistenza di malattie (es. esposizione all’amianto) in cui tra la causa della patologia e la sua manifestazione intercorra un lungo periodo di latenza, spesso senza sintomi, la cui situazione deve essere opportunamente tutelata, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del DPR n. 1092/73 nella parte in cui “ non prevede che, allorché la malattia a lunga latenza insorga dopo i 5 anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità ai fini della pensione privilegiata, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.

Di norma la pensione è erogata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o l’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti previsti (art. 191 DPR 1092/73) rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.





L’intervento del Comitato di verifica per le cause di servizio



Sulla dipendenza delle infermità contratte, ai fini della liquidazione della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo, esprime il proprio parere il Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato pensioni privilegiate) di cui all’art.10 del DPR n.461/2001.

Il Comitato con sede in Roma – via Casilina n.3 - opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed è formato da un numero di membri non superiore a 40 e non inferiore a 25 (DPR 282/06), scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, e tra ufficiali medici superiori della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. I componenti ,nominati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa nulla osta del relativo organo d’autogoverno. Il Presidente del Comitato è nominato tra i magistrati della Corte dei Conti.

Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di una riunione generale, funziona diviso in più sezioni composte dal Presidente o dal Vicepresidente che le presiedono, e da quattro membri effettivi. Il Comitato accerta il nesso tra l’attività lavorativa delle cause produttive d’infermità in relazione a fatti di servizio.

Il Comitato può richiedere lo svolgimento d’ulteriori accertamenti sanitari alle varie Commissioni mediche competenti per territorio in modo da assicurare la diversità dell’organismo rispetto a quello che ha formulato la prima diagnosi; il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio, con parere motivato, da comunicare entro 15 giorni all’amministrazione.

Presso il Comitato è possibile presentare domanda di trattazione anticipata alla presenza di una delle seguenti condizioni:

a) trattamento di reversibilità

b) infermità ascritte alle prime 3 categorie di invalidità

c) soggetto ultra settantenne

d) soggetto senza redditi e/o disoccupato iscritto nelle liste di collocamento.



I pareri di tale organo sono obbligatori nell’ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio e sono fondamentalmente vincolanti per l’Amministrazione d’appartenenza del dipendente che li richiede; quest’ultima ha la facoltà, qualora non ne condivida il giudizio, di richiedere, entro 20 giorni, allo stesso Comitato un nuovo parere al quale si dovrà, in ogni caso, attenere.

Al riguardo, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 febbraio 2005 ,n.15 in caso di parere di non dipendenza da causa di servizio, il dipendente, su esplicita comunicazione della propria amministrazione, ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti che apportino elementi innovativi rispetto a quanto già esaminato dal Comitato stesso.




L’intervento dell’Amministrazione – notifica decreto


L’amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento d’infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso d’intempestività della domanda d’equo indennizzo.; non può, invece, chiedere pareri ulteriori rispetto a quelli previsti dal DPR 461/2001 ne prevedere accertamenti o acquisire atti salvo comprovate necessità sorte nel corso dell’istruttoria.

Il provvedimento finale è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato.

Il decreto di concessione della pensione privilegiata è trasmesso, quindi, alla Ragioneria centrale presso il Ministero d’appartenenza che inoltra il ruolo provvisorio di pagamento alla Ragioneria territoriale dello Stato ( per le pensioni tabellari) o alla sede provinciale dell'INPS ex INPDAP per gli altri trattamenti pensionistici.

In seguito, ai sensi dell’art. 193 del DPR 1092/73, come sostituito dall’art. 33 della legge 177/1977 e modificato dall’art. 5 del DPR 138/1986 la notifica del provvedimento è effettuata con posta ordinaria (e non più tramite il comune di residenza dell’interessato) dall Direzione provinciale del tesoro o dell'INPS che avrà in carico la relativa partita di pensione.

Copia del decreto potrà essere consegnata anche direttamente al titolare del trattamento pensionistico, verso contestuale firma per ricevuta.




L’assegno rinnovabile per i militari



Ai sensi dell’art. 68 del DPR 1092/73, come modificato dall’art. 5 della legge 26 gennaio 1980, n.9 quando non sia possibile compiere velocemente il procedimento o le infermità sono suscettibili di miglioramento, al militare è concesso un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione privilegiata, determinata riguardo alla categoria d’ascrivibilità delle infermità e di durata da 2 a 4 anni in rapporto al tempo necessario per il miglioramento.

Sei mesi prima della scadenza dell’assegno, il titolare è sottoposto a nuova visita medica: se le infermità sono ancora da ascrivere ad una delle categorie di pensione e non sono più suscettibili di miglioramento, spetta la pensione dal giorno successivo alla scadenza dell’assegno; se sono da ascrivere alla tabella B della legge 313/68 spetterà l’indennità una tantum; se non sono più ascrivibili ad alcuna tabella, per avvenuta guarigione della menomazione, non spetta altro assegno o pensione e le somme già erogate sono abbuonate. Nella circostanza il militare che compie la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile.



Ai sensi dell’art. 6 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 qualora alla scadenza del periodo non sia stato compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell’invalidità, il pagamento dell’assegno è prorogato dalla direzione dell'INPS competente per terriorio per un periodo massimo di 3 anni ( prorogabile).



Se durante il periodo di proroga del pagamento dell’assegno rinnovabile interviene il decesso del titolare, i familiari hanno diritto alla pensione di reversibilità secondo le norme applicate per i congiunti del pensionato.



Qualora l’assegno rinnovabile sia stato concesso per lesioni o infermità previste dalla tabella E) annessa al DPR 915/1978 e successive modificazioni, e alla scadenza l’infermità sia riconosciuta migliorata in misura tale da dare luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello in precedenza attribuito, cui non spetta l’assegno di superinvalidità, l’interessato conserva immutato il trattamento economico precedente per un biennio, mentre la pensione, nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo.





Aggravamento



Ai sensi dell’art. 70 del DPR 1092/73 nei casi d’aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali è stato già attribuito il trattamento privilegiato, l’interessato può chiedere, senza limiti di tempo, l’accertamento di tale circostanza con domanda, suffragata da idonea certificazione medica, all’Amministrazione centrale d’appartenenza.

Se compiuti i dovuti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, la stessa può essere rinnovata per altre due volte. Nel caso che siano state respinte, per la medesima infermità o lesione, due domande consecutive per non riscontrato aggravamento, l’interessato potrà proporre una nuova istanza solo dopo 10 anni dalla data di presentazione dell’ultima di esse ( art. 5 legge 361/1975); a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.

L’interessato che, senza giustificato motivo, non si presenta entro tre mesi dalla convocazione alla visita medica, si vedrà respingere l’istanza di revisione. In tal caso il dipendente dovrà presentare nuova domanda e, l’eventuale trattamento spettante, decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della seguente istanza.

In base al generale principo posto dal 3^ comma dell'art.70 del DPR n. 1092/73, la pensione o l'assegno rinnovabile, spettanti in caso di aggravamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda da parte dell'interessato ( Corte dei Conti - Sez. IV Pens. militari . sentenza n. 75757 del 21.1.1991)

Nel caso di decesso prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione è liquidata a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di aggravamento.




Calcolo della pensione privilegiata



a) Ufficiali e Sottufficiali: ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, è pari all’ultima retribuzione pensionabile se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2^,3^,4^,5^,6^,7^, e 8^ categoria. Le pensioni annoverate di 7 e 8 categoria sono aumentate poi dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio nei confronti del militare che, senza aver maturato la pensione minima, abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo. In questi casi l’importo della pensione privilegiata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale (44%) di cui all’art. 54, primo comma, del DPR 1092/73.

b) Allievi delle accademie: è determinata in base al grado che essi rivestivano all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado qualora fossero rimasti nello stato di sottufficiale.




Attribuzione del decimo



Quando è stata raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4^ comma del DPR 1092/73).

In proposito il Ministero del tesoro – Direzione servizi periferici - con circolare n.678/96, ha disposto il pagamento del decimo anche sulle pensioni provvisorie del personale militare che ha concluso il periodo d’ausiliaria, ovvero collocato direttamente nella riserva.

Circa la possibilità di ricondurre l’aumento del decimo fra gli assegni accessori non soggetti ad imposizione fiscale di cui all’art.34 del DPR n.601/73, il Ministero delle Finanze, con risoluzione n.143/96, ha affermato come tale aumento è da considerarsi parte integrante della pensione base e, quindi, di natura reddituale, privo delle caratteristiche che invece furono riconosciute all’assegno di cura (risoluzione Ministeriale n.8/167 del 6.8.76) e gli assegni di superinvalidità, accompagnamento e cumulo d’infermità (risoluzione Ministeriale n.11/800 del 17.10.1984)

Al titolare di pensione privilegiata spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale, e, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza (artt.29 e 32 legge n.599/54)





Le pensioni privilegiate “ Tabellari”



Si definiscono pensioni “ privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina dell’Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare ha contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67 DPR 1092/73). Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita ma, senza riferimento alla paga percepita, in quanto durante il servizio obbligatorio (art. 52, 2°comma della Costituzione) non è stata effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali.

In considerazione della loro particolare natura tali pensioni sono esenti da imposizione fiscale (Corte costituzionale sentenza n. 387/89), ma possono essere sottoposte a ritenute per:

- recupero di somme indebitamente riscosse

- alimenti a favore del coniuge separato o divorziato o per il mantenimento dei figli

- pignoramenti

- deleghe a favore di associazioni o organizzazioni sindacali



All’importo della pensione si aggiunge, poi, l’indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell’art. 2 della legge 27 maggio 1959,n. 324 ( art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66).

La pensione è reversibile a favore del coniuge e/o dei figli minorenni o inabili, la domanda va presentata alla Ragioneria territoriale dello Stato che aveva in carico la partita di pensione del de cuius.



Ai sensi, infine, del 4 comma dell’art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.




Richiamo in servizio



Al militare che, titolare di trattamento di pensione privilegiata ordinaria sia chiamato nuovamente in servizio, compete, al termine del nuovo servizio, il diritto ad un’ulteriore liquidazione della pensione privilegiata che tiene conto anche del secondo servizio, fermo restando l’obbligo della restituzione delle rate di pensione godute durante il periodo di richiamo (Corte Conti – sez.IV n.73815 del 15.6.89)





Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo



Ai sensi dell’art. 59 del DPR 1092/73 come sostituito dall’art. 19 della legge n.78/1983 ed integrato dall’art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell’Aeronautica, ruolo naviganti e specialisti che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale o l’indennità una tantum sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei 9/10 delle indennità medesime, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di 20/28, per i primi 20 anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

Tale pensione è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota dell’1,30% delle indennità di aeronavigazione fino ad un massimo dell’80% delle indennità stesse, per ogni anno di servizio successivo ai venti.

Ai sensi dell’art 74 dello stesso Decreto agli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, d’osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito la relativa indennità, la pensione privilegiata di 1 categoria è aumentata di un’aliquota minima di 18/28.

Per i militari di truppa non in servizio continuativo, l’aumento è stabilito nella misura d’euro 82,63 se piloti e di euro 41,32 se specialisti (comma 2, art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66)

L’aumento della pensione per le categorie inferiori alla prima è determinato con l’applicazione delle riduzioni previste per la pensione privilegiata. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ indennità d’aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.



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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

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gino59 ha scritto:
AngeloBarese ha scritto:Nel Pubblico o privato al momento dell'infortunio sul lavoro in base alla percentuale il dipendente prende (dsll'Inail) un indennizzo mensile e continua a lavorare, (mio padre ne era testimone) a questo punto il mio dubbio nasce spontaneo, se è vero che la pensione di privilegio è una indennità dipendente da causa di servizio, (seppure di Istituto diverso dall'inail ma con lo stesso fine), dove è scritto che la richiesta di PP si può fare solo dopo che vai in pensione e non prima?

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SOMMARIO: Natura - Procedure - L'intervento del comitato di verifica per le cause di servizio - L'intervento dell'amministrazione e notifica decreto - L'assegno rinnovabile per i militari - Aggravamento - Calcolo della pensione privilegiata - Attribuzione del decimo - Le pensioni privilegiate "Tabellari" - Richiamo in servizio - Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo.





Natura



La pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l’interessato è colpito, per causa di servizio, da un’inabilità che ne comprometta l’attitudine totale alla continuazione del rapporto. In tal caso il dipendente civile o militare dello Stato è collocato a riposo con un trattamento che dicesi “ privilegiato” in quanto non rapportato, come nella pensione normale, alla durata del servizio prestato ma definito secondo altri parametri.

In applicazione dell’evidenziata normativa, devono, quindi, sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: a) la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio, b) il requisito dell’inabilità al servizio

In merito al trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l’INPDAP, su parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con note operative n. 46/2006, 67/2006 e 27/2007 ha evidenziato che per detto personale si deve operare secondo quanto previsto dall’art. 67 del DPR 1092/73. Il trattamento di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l’infermità sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò, in quanto il citato art. 67 non prevede tra i propri presupposti quello dell’inidoneità al servizio.



L’interessato, quindi, potrà conseguire il diritto alla pensione di privilegio nell’ipotesi in cui dal verbale dell’accertamento sanitario risulti che le infermità non siano suscettibili di miglioramento, mentre, al contrario, avrà diritto alla corresponsione di un assegno rinnovabile di durata temporanea.





Procedure



La domanda per la concessione del beneficio è presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio. Nella domanda devono essere indicate le infermità ed i fatti per i quali si chiede il trattamento; il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.

L’interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di prestazione della nuova domanda. (art.174 DPR 1092/73)

La domanda non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere 5 anni dalla cessazione del servizio, senza chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il termine di decadenza di cui sopra è elevato a 10 anni per le invalidità derivate da parkinsonismo e da tutte quelle infermità ad eziopatogenesi non definita e/o a lungo decorso sub clinico ( malattie degenerative, autoimmunitarie, talune neoplasie ecc).

In proposito è da ricordare l’innovazione contenuta nella sentenza n. 323 del 30 luglio 2008 nella quale la Corte Costituzionale, evidenziando come le attuali conoscenze mediche hanno messo in luce l’esistenza di malattie (es. esposizione all’amianto) in cui tra la causa della patologia e la sua manifestazione intercorra un lungo periodo di latenza, spesso senza sintomi, la cui situazione deve essere opportunamente tutelata, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del DPR n. 1092/73 nella parte in cui “ non prevede che, allorché la malattia a lunga latenza insorga dopo i 5 anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità ai fini della pensione privilegiata, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.

Di norma la pensione è erogata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o l’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti previsti (art. 191 DPR 1092/73) rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.





L’intervento del Comitato di verifica per le cause di servizio



Sulla dipendenza delle infermità contratte, ai fini della liquidazione della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo, esprime il proprio parere il Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato pensioni privilegiate) di cui all’art.10 del DPR n.461/2001.

Il Comitato con sede in Roma – via Casilina n.3 - opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed è formato da un numero di membri non superiore a 40 e non inferiore a 25 (DPR 282/06), scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, e tra ufficiali medici superiori della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. I componenti ,nominati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa nulla osta del relativo organo d’autogoverno. Il Presidente del Comitato è nominato tra i magistrati della Corte dei Conti.

Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di una riunione generale, funziona diviso in più sezioni composte dal Presidente o dal Vicepresidente che le presiedono, e da quattro membri effettivi. Il Comitato accerta il nesso tra l’attività lavorativa delle cause produttive d’infermità in relazione a fatti di servizio.

Il Comitato può richiedere lo svolgimento d’ulteriori accertamenti sanitari alle varie Commissioni mediche competenti per territorio in modo da assicurare la diversità dell’organismo rispetto a quello che ha formulato la prima diagnosi; il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio, con parere motivato, da comunicare entro 15 giorni all’amministrazione.

Presso il Comitato è possibile presentare domanda di trattazione anticipata alla presenza di una delle seguenti condizioni:

a) trattamento di reversibilità

b) infermità ascritte alle prime 3 categorie di invalidità

c) soggetto ultra settantenne

d) soggetto senza redditi e/o disoccupato iscritto nelle liste di collocamento.



I pareri di tale organo sono obbligatori nell’ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio e sono fondamentalmente vincolanti per l’Amministrazione d’appartenenza del dipendente che li richiede; quest’ultima ha la facoltà, qualora non ne condivida il giudizio, di richiedere, entro 20 giorni, allo stesso Comitato un nuovo parere al quale si dovrà, in ogni caso, attenere.

Al riguardo, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 febbraio 2005 ,n.15 in caso di parere di non dipendenza da causa di servizio, il dipendente, su esplicita comunicazione della propria amministrazione, ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti che apportino elementi innovativi rispetto a quanto già esaminato dal Comitato stesso.




L’intervento dell’Amministrazione – notifica decreto


L’amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento d’infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso d’intempestività della domanda d’equo indennizzo.; non può, invece, chiedere pareri ulteriori rispetto a quelli previsti dal DPR 461/2001 ne prevedere accertamenti o acquisire atti salvo comprovate necessità sorte nel corso dell’istruttoria.

Il provvedimento finale è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato.

Il decreto di concessione della pensione privilegiata è trasmesso, quindi, alla Ragioneria centrale presso il Ministero d’appartenenza che inoltra il ruolo provvisorio di pagamento alla Ragioneria territoriale dello Stato ( per le pensioni tabellari) o alla sede provinciale dell'INPS ex INPDAP per gli altri trattamenti pensionistici.

In seguito, ai sensi dell’art. 193 del DPR 1092/73, come sostituito dall’art. 33 della legge 177/1977 e modificato dall’art. 5 del DPR 138/1986 la notifica del provvedimento è effettuata con posta ordinaria (e non più tramite il comune di residenza dell’interessato) dall Direzione provinciale del tesoro o dell'INPS che avrà in carico la relativa partita di pensione.

Copia del decreto potrà essere consegnata anche direttamente al titolare del trattamento pensionistico, verso contestuale firma per ricevuta.




L’assegno rinnovabile per i militari



Ai sensi dell’art. 68 del DPR 1092/73, come modificato dall’art. 5 della legge 26 gennaio 1980, n.9 quando non sia possibile compiere velocemente il procedimento o le infermità sono suscettibili di miglioramento, al militare è concesso un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione privilegiata, determinata riguardo alla categoria d’ascrivibilità delle infermità e di durata da 2 a 4 anni in rapporto al tempo necessario per il miglioramento.

Sei mesi prima della scadenza dell’assegno, il titolare è sottoposto a nuova visita medica: se le infermità sono ancora da ascrivere ad una delle categorie di pensione e non sono più suscettibili di miglioramento, spetta la pensione dal giorno successivo alla scadenza dell’assegno; se sono da ascrivere alla tabella B della legge 313/68 spetterà l’indennità una tantum; se non sono più ascrivibili ad alcuna tabella, per avvenuta guarigione della menomazione, non spetta altro assegno o pensione e le somme già erogate sono abbuonate. Nella circostanza il militare che compie la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile.



Ai sensi dell’art. 6 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 qualora alla scadenza del periodo non sia stato compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell’invalidità, il pagamento dell’assegno è prorogato dalla direzione dell'INPS competente per terriorio per un periodo massimo di 3 anni ( prorogabile).



Se durante il periodo di proroga del pagamento dell’assegno rinnovabile interviene il decesso del titolare, i familiari hanno diritto alla pensione di reversibilità secondo le norme applicate per i congiunti del pensionato.



Qualora l’assegno rinnovabile sia stato concesso per lesioni o infermità previste dalla tabella E) annessa al DPR 915/1978 e successive modificazioni, e alla scadenza l’infermità sia riconosciuta migliorata in misura tale da dare luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello in precedenza attribuito, cui non spetta l’assegno di superinvalidità, l’interessato conserva immutato il trattamento economico precedente per un biennio, mentre la pensione, nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo.





Aggravamento



Ai sensi dell’art. 70 del DPR 1092/73 nei casi d’aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali è stato già attribuito il trattamento privilegiato, l’interessato può chiedere, senza limiti di tempo, l’accertamento di tale circostanza con domanda, suffragata da idonea certificazione medica, all’Amministrazione centrale d’appartenenza.

Se compiuti i dovuti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, la stessa può essere rinnovata per altre due volte. Nel caso che siano state respinte, per la medesima infermità o lesione, due domande consecutive per non riscontrato aggravamento, l’interessato potrà proporre una nuova istanza solo dopo 10 anni dalla data di presentazione dell’ultima di esse ( art. 5 legge 361/1975); a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.

L’interessato che, senza giustificato motivo, non si presenta entro tre mesi dalla convocazione alla visita medica, si vedrà respingere l’istanza di revisione. In tal caso il dipendente dovrà presentare nuova domanda e, l’eventuale trattamento spettante, decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della seguente istanza.

In base al generale principo posto dal 3^ comma dell'art.70 del DPR n. 1092/73, la pensione o l'assegno rinnovabile, spettanti in caso di aggravamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda da parte dell'interessato ( Corte dei Conti - Sez. IV Pens. militari . sentenza n. 75757 del 21.1.1991)

Nel caso di decesso prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione è liquidata a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di aggravamento.




Calcolo della pensione privilegiata



a) Ufficiali e Sottufficiali: ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, è pari all’ultima retribuzione pensionabile se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2^,3^,4^,5^,6^,7^, e 8^ categoria. Le pensioni annoverate di 7 e 8 categoria sono aumentate poi dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio nei confronti del militare che, senza aver maturato la pensione minima, abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo. In questi casi l’importo della pensione privilegiata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale (44%) di cui all’art. 54, primo comma, del DPR 1092/73.

b) Allievi delle accademie: è determinata in base al grado che essi rivestivano all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado qualora fossero rimasti nello stato di sottufficiale.




Attribuzione del decimo



Quando è stata raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4^ comma del DPR 1092/73).

In proposito il Ministero del tesoro – Direzione servizi periferici - con circolare n.678/96, ha disposto il pagamento del decimo anche sulle pensioni provvisorie del personale militare che ha concluso il periodo d’ausiliaria, ovvero collocato direttamente nella riserva.

Circa la possibilità di ricondurre l’aumento del decimo fra gli assegni accessori non soggetti ad imposizione fiscale di cui all’art.34 del DPR n.601/73, il Ministero delle Finanze, con risoluzione n.143/96, ha affermato come tale aumento è da considerarsi parte integrante della pensione base e, quindi, di natura reddituale, privo delle caratteristiche che invece furono riconosciute all’assegno di cura (risoluzione Ministeriale n.8/167 del 6.8.76) e gli assegni di superinvalidità, accompagnamento e cumulo d’infermità (risoluzione Ministeriale n.11/800 del 17.10.1984)

Al titolare di pensione privilegiata spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale, e, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza (artt.29 e 32 legge n.599/54)





Le pensioni privilegiate “ Tabellari”



Si definiscono pensioni “ privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina dell’Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare ha contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67 DPR 1092/73). Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita ma, senza riferimento alla paga percepita, in quanto durante il servizio obbligatorio (art. 52, 2°comma della Costituzione) non è stata effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali.

In considerazione della loro particolare natura tali pensioni sono esenti da imposizione fiscale (Corte costituzionale sentenza n. 387/89), ma possono essere sottoposte a ritenute per:

- recupero di somme indebitamente riscosse

- alimenti a favore del coniuge separato o divorziato o per il mantenimento dei figli

- pignoramenti

- deleghe a favore di associazioni o organizzazioni sindacali



All’importo della pensione si aggiunge, poi, l’indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell’art. 2 della legge 27 maggio 1959,n. 324 ( art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66).

La pensione è reversibile a favore del coniuge e/o dei figli minorenni o inabili, la domanda va presentata alla Ragioneria territoriale dello Stato che aveva in carico la partita di pensione del de cuius.



Ai sensi, infine, del 4 comma dell’art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.




Richiamo in servizio



Al militare che, titolare di trattamento di pensione privilegiata ordinaria sia chiamato nuovamente in servizio, compete, al termine del nuovo servizio, il diritto ad un’ulteriore liquidazione della pensione privilegiata che tiene conto anche del secondo servizio, fermo restando l’obbligo della restituzione delle rate di pensione godute durante il periodo di richiamo (Corte Conti – sez.IV n.73815 del 15.6.89)





Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo



Ai sensi dell’art. 59 del DPR 1092/73 come sostituito dall’art. 19 della legge n.78/1983 ed integrato dall’art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell’Aeronautica, ruolo naviganti e specialisti che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale o l’indennità una tantum sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei 9/10 delle indennità medesime, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di 20/28, per i primi 20 anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

Tale pensione è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota dell’1,30% delle indennità di aeronavigazione fino ad un massimo dell’80% delle indennità stesse, per ogni anno di servizio successivo ai venti.

Ai sensi dell’art 74 dello stesso Decreto agli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, d’osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito la relativa indennità, la pensione privilegiata di 1 categoria è aumentata di un’aliquota minima di 18/28.

Per i militari di truppa non in servizio continuativo, l’aumento è stabilito nella misura d’euro 82,63 se piloti e di euro 41,32 se specialisti (comma 2, art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66)

L’aumento della pensione per le categorie inferiori alla prima è determinato con l’applicazione delle riduzioni previste per la pensione privilegiata. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ indennità d’aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.



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Gino, Grazie, stupefacente la tua risposta, ti ringrazio di cuore,
peccato che per noi non c'è un modo alternativo perché paradossalmente poniamo il caso di un collega che dipende da causa di servizio gli viene ascritto una tabella A categoria 5^ ma ha 3 anni di servizio, questo dovrà aspettara 32 anni per fare domanda ecc. ecc. ecc.

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AngeloBarese
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da AngeloBarese »

gino59 ha scritto:
AngeloBarese ha scritto:Nel Pubblico o privato al momento dell'infortunio sul lavoro in base alla percentuale il dipendente prende (dsll'Inail) un indennizzo mensile e continua a lavorare, (mio padre ne era testimone) a questo punto il mio dubbio nasce spontaneo, se è vero che la pensione di privilegio è una indennità dipendente da causa di servizio, (seppure di Istituto diverso dall'inail ma con lo stesso fine), dove è scritto che la richiesta di PP si può fare solo dopo che vai in pensione e non prima?

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SOMMARIO: Natura - Procedure - L'intervento del comitato di verifica per le cause di servizio - L'intervento dell'amministrazione e notifica decreto - L'assegno rinnovabile per i militari - Aggravamento - Calcolo della pensione privilegiata - Attribuzione del decimo - Le pensioni privilegiate "Tabellari" - Richiamo in servizio - Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo.





Natura



La pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l’interessato è colpito, per causa di servizio, da un’inabilità che ne comprometta l’attitudine totale alla continuazione del rapporto. In tal caso il dipendente civile o militare dello Stato è collocato a riposo con un trattamento che dicesi “ privilegiato” in quanto non rapportato, come nella pensione normale, alla durata del servizio prestato ma definito secondo altri parametri.

In applicazione dell’evidenziata normativa, devono, quindi, sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: a) la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio, b) il requisito dell’inabilità al servizio

In merito al trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l’INPDAP, su parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con note operative n. 46/2006, 67/2006 e 27/2007 ha evidenziato che per detto personale si deve operare secondo quanto previsto dall’art. 67 del DPR 1092/73. Il trattamento di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l’infermità sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò, in quanto il citato art. 67 non prevede tra i propri presupposti quello dell’inidoneità al servizio.



L’interessato, quindi, potrà conseguire il diritto alla pensione di privilegio nell’ipotesi in cui dal verbale dell’accertamento sanitario risulti che le infermità non siano suscettibili di miglioramento, mentre, al contrario, avrà diritto alla corresponsione di un assegno rinnovabile di durata temporanea.





Procedure



La domanda per la concessione del beneficio è presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio. Nella domanda devono essere indicate le infermità ed i fatti per i quali si chiede il trattamento; il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.

L’interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di prestazione della nuova domanda. (art.174 DPR 1092/73)

La domanda non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere 5 anni dalla cessazione del servizio, senza chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il termine di decadenza di cui sopra è elevato a 10 anni per le invalidità derivate da parkinsonismo e da tutte quelle infermità ad eziopatogenesi non definita e/o a lungo decorso sub clinico ( malattie degenerative, autoimmunitarie, talune neoplasie ecc).

In proposito è da ricordare l’innovazione contenuta nella sentenza n. 323 del 30 luglio 2008 nella quale la Corte Costituzionale, evidenziando come le attuali conoscenze mediche hanno messo in luce l’esistenza di malattie (es. esposizione all’amianto) in cui tra la causa della patologia e la sua manifestazione intercorra un lungo periodo di latenza, spesso senza sintomi, la cui situazione deve essere opportunamente tutelata, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del DPR n. 1092/73 nella parte in cui “ non prevede che, allorché la malattia a lunga latenza insorga dopo i 5 anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità ai fini della pensione privilegiata, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.

Di norma la pensione è erogata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o l’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti previsti (art. 191 DPR 1092/73) rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.





L’intervento del Comitato di verifica per le cause di servizio



Sulla dipendenza delle infermità contratte, ai fini della liquidazione della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo, esprime il proprio parere il Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato pensioni privilegiate) di cui all’art.10 del DPR n.461/2001.

Il Comitato con sede in Roma – via Casilina n.3 - opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed è formato da un numero di membri non superiore a 40 e non inferiore a 25 (DPR 282/06), scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, e tra ufficiali medici superiori della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. I componenti ,nominati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa nulla osta del relativo organo d’autogoverno. Il Presidente del Comitato è nominato tra i magistrati della Corte dei Conti.

Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di una riunione generale, funziona diviso in più sezioni composte dal Presidente o dal Vicepresidente che le presiedono, e da quattro membri effettivi. Il Comitato accerta il nesso tra l’attività lavorativa delle cause produttive d’infermità in relazione a fatti di servizio.

Il Comitato può richiedere lo svolgimento d’ulteriori accertamenti sanitari alle varie Commissioni mediche competenti per territorio in modo da assicurare la diversità dell’organismo rispetto a quello che ha formulato la prima diagnosi; il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio, con parere motivato, da comunicare entro 15 giorni all’amministrazione.

Presso il Comitato è possibile presentare domanda di trattazione anticipata alla presenza di una delle seguenti condizioni:

a) trattamento di reversibilità

b) infermità ascritte alle prime 3 categorie di invalidità

c) soggetto ultra settantenne

d) soggetto senza redditi e/o disoccupato iscritto nelle liste di collocamento.



I pareri di tale organo sono obbligatori nell’ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio e sono fondamentalmente vincolanti per l’Amministrazione d’appartenenza del dipendente che li richiede; quest’ultima ha la facoltà, qualora non ne condivida il giudizio, di richiedere, entro 20 giorni, allo stesso Comitato un nuovo parere al quale si dovrà, in ogni caso, attenere.

Al riguardo, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 febbraio 2005 ,n.15 in caso di parere di non dipendenza da causa di servizio, il dipendente, su esplicita comunicazione della propria amministrazione, ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti che apportino elementi innovativi rispetto a quanto già esaminato dal Comitato stesso.




L’intervento dell’Amministrazione – notifica decreto


L’amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento d’infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso d’intempestività della domanda d’equo indennizzo.; non può, invece, chiedere pareri ulteriori rispetto a quelli previsti dal DPR 461/2001 ne prevedere accertamenti o acquisire atti salvo comprovate necessità sorte nel corso dell’istruttoria.

Il provvedimento finale è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato.

Il decreto di concessione della pensione privilegiata è trasmesso, quindi, alla Ragioneria centrale presso il Ministero d’appartenenza che inoltra il ruolo provvisorio di pagamento alla Ragioneria territoriale dello Stato ( per le pensioni tabellari) o alla sede provinciale dell'INPS ex INPDAP per gli altri trattamenti pensionistici.

In seguito, ai sensi dell’art. 193 del DPR 1092/73, come sostituito dall’art. 33 della legge 177/1977 e modificato dall’art. 5 del DPR 138/1986 la notifica del provvedimento è effettuata con posta ordinaria (e non più tramite il comune di residenza dell’interessato) dall Direzione provinciale del tesoro o dell'INPS che avrà in carico la relativa partita di pensione.

Copia del decreto potrà essere consegnata anche direttamente al titolare del trattamento pensionistico, verso contestuale firma per ricevuta.




L’assegno rinnovabile per i militari



Ai sensi dell’art. 68 del DPR 1092/73, come modificato dall’art. 5 della legge 26 gennaio 1980, n.9 quando non sia possibile compiere velocemente il procedimento o le infermità sono suscettibili di miglioramento, al militare è concesso un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione privilegiata, determinata riguardo alla categoria d’ascrivibilità delle infermità e di durata da 2 a 4 anni in rapporto al tempo necessario per il miglioramento.

Sei mesi prima della scadenza dell’assegno, il titolare è sottoposto a nuova visita medica: se le infermità sono ancora da ascrivere ad una delle categorie di pensione e non sono più suscettibili di miglioramento, spetta la pensione dal giorno successivo alla scadenza dell’assegno; se sono da ascrivere alla tabella B della legge 313/68 spetterà l’indennità una tantum; se non sono più ascrivibili ad alcuna tabella, per avvenuta guarigione della menomazione, non spetta altro assegno o pensione e le somme già erogate sono abbuonate. Nella circostanza il militare che compie la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile.



Ai sensi dell’art. 6 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 qualora alla scadenza del periodo non sia stato compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell’invalidità, il pagamento dell’assegno è prorogato dalla direzione dell'INPS competente per terriorio per un periodo massimo di 3 anni ( prorogabile).



Se durante il periodo di proroga del pagamento dell’assegno rinnovabile interviene il decesso del titolare, i familiari hanno diritto alla pensione di reversibilità secondo le norme applicate per i congiunti del pensionato.



Qualora l’assegno rinnovabile sia stato concesso per lesioni o infermità previste dalla tabella E) annessa al DPR 915/1978 e successive modificazioni, e alla scadenza l’infermità sia riconosciuta migliorata in misura tale da dare luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello in precedenza attribuito, cui non spetta l’assegno di superinvalidità, l’interessato conserva immutato il trattamento economico precedente per un biennio, mentre la pensione, nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo.





Aggravamento



Ai sensi dell’art. 70 del DPR 1092/73 nei casi d’aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali è stato già attribuito il trattamento privilegiato, l’interessato può chiedere, senza limiti di tempo, l’accertamento di tale circostanza con domanda, suffragata da idonea certificazione medica, all’Amministrazione centrale d’appartenenza.

Se compiuti i dovuti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, la stessa può essere rinnovata per altre due volte. Nel caso che siano state respinte, per la medesima infermità o lesione, due domande consecutive per non riscontrato aggravamento, l’interessato potrà proporre una nuova istanza solo dopo 10 anni dalla data di presentazione dell’ultima di esse ( art. 5 legge 361/1975); a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.

L’interessato che, senza giustificato motivo, non si presenta entro tre mesi dalla convocazione alla visita medica, si vedrà respingere l’istanza di revisione. In tal caso il dipendente dovrà presentare nuova domanda e, l’eventuale trattamento spettante, decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della seguente istanza.

In base al generale principo posto dal 3^ comma dell'art.70 del DPR n. 1092/73, la pensione o l'assegno rinnovabile, spettanti in caso di aggravamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda da parte dell'interessato ( Corte dei Conti - Sez. IV Pens. militari . sentenza n. 75757 del 21.1.1991)

Nel caso di decesso prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione è liquidata a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di aggravamento.




Calcolo della pensione privilegiata



a) Ufficiali e Sottufficiali: ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, è pari all’ultima retribuzione pensionabile se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2^,3^,4^,5^,6^,7^, e 8^ categoria. Le pensioni annoverate di 7 e 8 categoria sono aumentate poi dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio nei confronti del militare che, senza aver maturato la pensione minima, abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo. In questi casi l’importo della pensione privilegiata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale (44%) di cui all’art. 54, primo comma, del DPR 1092/73.

b) Allievi delle accademie: è determinata in base al grado che essi rivestivano all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado qualora fossero rimasti nello stato di sottufficiale.




Attribuzione del decimo



Quando è stata raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4^ comma del DPR 1092/73).

In proposito il Ministero del tesoro – Direzione servizi periferici - con circolare n.678/96, ha disposto il pagamento del decimo anche sulle pensioni provvisorie del personale militare che ha concluso il periodo d’ausiliaria, ovvero collocato direttamente nella riserva.

Circa la possibilità di ricondurre l’aumento del decimo fra gli assegni accessori non soggetti ad imposizione fiscale di cui all’art.34 del DPR n.601/73, il Ministero delle Finanze, con risoluzione n.143/96, ha affermato come tale aumento è da considerarsi parte integrante della pensione base e, quindi, di natura reddituale, privo delle caratteristiche che invece furono riconosciute all’assegno di cura (risoluzione Ministeriale n.8/167 del 6.8.76) e gli assegni di superinvalidità, accompagnamento e cumulo d’infermità (risoluzione Ministeriale n.11/800 del 17.10.1984)

Al titolare di pensione privilegiata spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale, e, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza (artt.29 e 32 legge n.599/54)





Le pensioni privilegiate “ Tabellari”



Si definiscono pensioni “ privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina dell’Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare ha contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67 DPR 1092/73). Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita ma, senza riferimento alla paga percepita, in quanto durante il servizio obbligatorio (art. 52, 2°comma della Costituzione) non è stata effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali.

In considerazione della loro particolare natura tali pensioni sono esenti da imposizione fiscale (Corte costituzionale sentenza n. 387/89), ma possono essere sottoposte a ritenute per:

- recupero di somme indebitamente riscosse

- alimenti a favore del coniuge separato o divorziato o per il mantenimento dei figli

- pignoramenti

- deleghe a favore di associazioni o organizzazioni sindacali



All’importo della pensione si aggiunge, poi, l’indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell’art. 2 della legge 27 maggio 1959,n. 324 ( art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66).

La pensione è reversibile a favore del coniuge e/o dei figli minorenni o inabili, la domanda va presentata alla Ragioneria territoriale dello Stato che aveva in carico la partita di pensione del de cuius.



Ai sensi, infine, del 4 comma dell’art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.




Richiamo in servizio



Al militare che, titolare di trattamento di pensione privilegiata ordinaria sia chiamato nuovamente in servizio, compete, al termine del nuovo servizio, il diritto ad un’ulteriore liquidazione della pensione privilegiata che tiene conto anche del secondo servizio, fermo restando l’obbligo della restituzione delle rate di pensione godute durante il periodo di richiamo (Corte Conti – sez.IV n.73815 del 15.6.89)





Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo



Ai sensi dell’art. 59 del DPR 1092/73 come sostituito dall’art. 19 della legge n.78/1983 ed integrato dall’art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell’Aeronautica, ruolo naviganti e specialisti che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale o l’indennità una tantum sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei 9/10 delle indennità medesime, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di 20/28, per i primi 20 anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

Tale pensione è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota dell’1,30% delle indennità di aeronavigazione fino ad un massimo dell’80% delle indennità stesse, per ogni anno di servizio successivo ai venti.

Ai sensi dell’art 74 dello stesso Decreto agli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, d’osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito la relativa indennità, la pensione privilegiata di 1 categoria è aumentata di un’aliquota minima di 18/28.

Per i militari di truppa non in servizio continuativo, l’aumento è stabilito nella misura d’euro 82,63 se piloti e di euro 41,32 se specialisti (comma 2, art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66)

L’aumento della pensione per le categorie inferiori alla prima è determinato con l’applicazione delle riduzioni previste per la pensione privilegiata. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ indennità d’aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.



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Gino, Grazie, stupefacente la tua risposta, ti ringrazio di cuore,
peccato che per noi non c'è un modo alternativo perché paradossalmente poniamo il caso di un collega che dipende da causa di servizio gli viene ascritto una tabella A categoria 5^ ma ha 3 anni di servizio, questo dovrà aspettara 32 anni per fare domanda ecc. ecc. ecc.

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trasmarterzo
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da trasmarterzo »

..... Si definiscono pensioni “ privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina dell’Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare ha contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67 DPR 1092/73). Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita ma, senza riferimento alla paga percepita, in quanto durante il servizio obbligatorio (art. 52, 2°comma della Costituzione) non è stata effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali.

Questo vale anche per il comparto sicurezza civile con un solo giorno di servizio.
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da gino59 »

AngeloBarese ha scritto:
gino59 ha scritto:
AngeloBarese ha scritto:Nel Pubblico o privato al momento dell'infortunio sul lavoro in base alla percentuale il dipendente prende (dsll'Inail) un indennizzo mensile e continua a lavorare, (mio padre ne era testimone) a questo punto il mio dubbio nasce spontaneo, se è vero che la pensione di privilegio è una indennità dipendente da causa di servizio, (seppure di Istituto diverso dall'inail ma con lo stesso fine), dove è scritto che la richiesta di PP si può fare solo dopo che vai in pensione e non prima?

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SOMMARIO: Natura - Procedure - L'intervento del comitato di verifica per le cause di servizio - L'intervento dell'amministrazione e notifica decreto - L'assegno rinnovabile per i militari - Aggravamento - Calcolo della pensione privilegiata - Attribuzione del decimo - Le pensioni privilegiate "Tabellari" - Richiamo in servizio - Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo.





Natura



La pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l’interessato è colpito, per causa di servizio, da un’inabilità che ne comprometta l’attitudine totale alla continuazione del rapporto. In tal caso il dipendente civile o militare dello Stato è collocato a riposo con un trattamento che dicesi “ privilegiato” in quanto non rapportato, come nella pensione normale, alla durata del servizio prestato ma definito secondo altri parametri.

In applicazione dell’evidenziata normativa, devono, quindi, sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: a) la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio, b) il requisito dell’inabilità al servizio

In merito al trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l’INPDAP, su parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con note operative n. 46/2006, 67/2006 e 27/2007 ha evidenziato che per detto personale si deve operare secondo quanto previsto dall’art. 67 del DPR 1092/73. Il trattamento di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l’infermità sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò, in quanto il citato art. 67 non prevede tra i propri presupposti quello dell’inidoneità al servizio.



L’interessato, quindi, potrà conseguire il diritto alla pensione di privilegio nell’ipotesi in cui dal verbale dell’accertamento sanitario risulti che le infermità non siano suscettibili di miglioramento, mentre, al contrario, avrà diritto alla corresponsione di un assegno rinnovabile di durata temporanea.





Procedure



La domanda per la concessione del beneficio è presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio. Nella domanda devono essere indicate le infermità ed i fatti per i quali si chiede il trattamento; il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.

L’interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di prestazione della nuova domanda. (art.174 DPR 1092/73)

La domanda non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere 5 anni dalla cessazione del servizio, senza chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il termine di decadenza di cui sopra è elevato a 10 anni per le invalidità derivate da parkinsonismo e da tutte quelle infermità ad eziopatogenesi non definita e/o a lungo decorso sub clinico ( malattie degenerative, autoimmunitarie, talune neoplasie ecc).

In proposito è da ricordare l’innovazione contenuta nella sentenza n. 323 del 30 luglio 2008 nella quale la Corte Costituzionale, evidenziando come le attuali conoscenze mediche hanno messo in luce l’esistenza di malattie (es. esposizione all’amianto) in cui tra la causa della patologia e la sua manifestazione intercorra un lungo periodo di latenza, spesso senza sintomi, la cui situazione deve essere opportunamente tutelata, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del DPR n. 1092/73 nella parte in cui “ non prevede che, allorché la malattia a lunga latenza insorga dopo i 5 anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità ai fini della pensione privilegiata, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.

Di norma la pensione è erogata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o l’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti previsti (art. 191 DPR 1092/73) rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.





L’intervento del Comitato di verifica per le cause di servizio



Sulla dipendenza delle infermità contratte, ai fini della liquidazione della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo, esprime il proprio parere il Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato pensioni privilegiate) di cui all’art.10 del DPR n.461/2001.

Il Comitato con sede in Roma – via Casilina n.3 - opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed è formato da un numero di membri non superiore a 40 e non inferiore a 25 (DPR 282/06), scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, e tra ufficiali medici superiori della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. I componenti ,nominati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa nulla osta del relativo organo d’autogoverno. Il Presidente del Comitato è nominato tra i magistrati della Corte dei Conti.

Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di una riunione generale, funziona diviso in più sezioni composte dal Presidente o dal Vicepresidente che le presiedono, e da quattro membri effettivi. Il Comitato accerta il nesso tra l’attività lavorativa delle cause produttive d’infermità in relazione a fatti di servizio.

Il Comitato può richiedere lo svolgimento d’ulteriori accertamenti sanitari alle varie Commissioni mediche competenti per territorio in modo da assicurare la diversità dell’organismo rispetto a quello che ha formulato la prima diagnosi; il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio, con parere motivato, da comunicare entro 15 giorni all’amministrazione.

Presso il Comitato è possibile presentare domanda di trattazione anticipata alla presenza di una delle seguenti condizioni:

a) trattamento di reversibilità

b) infermità ascritte alle prime 3 categorie di invalidità

c) soggetto ultra settantenne

d) soggetto senza redditi e/o disoccupato iscritto nelle liste di collocamento.



I pareri di tale organo sono obbligatori nell’ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio e sono fondamentalmente vincolanti per l’Amministrazione d’appartenenza del dipendente che li richiede; quest’ultima ha la facoltà, qualora non ne condivida il giudizio, di richiedere, entro 20 giorni, allo stesso Comitato un nuovo parere al quale si dovrà, in ogni caso, attenere.

Al riguardo, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 febbraio 2005 ,n.15 in caso di parere di non dipendenza da causa di servizio, il dipendente, su esplicita comunicazione della propria amministrazione, ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti che apportino elementi innovativi rispetto a quanto già esaminato dal Comitato stesso.




L’intervento dell’Amministrazione – notifica decreto


L’amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento d’infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso d’intempestività della domanda d’equo indennizzo.; non può, invece, chiedere pareri ulteriori rispetto a quelli previsti dal DPR 461/2001 ne prevedere accertamenti o acquisire atti salvo comprovate necessità sorte nel corso dell’istruttoria.

Il provvedimento finale è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato.

Il decreto di concessione della pensione privilegiata è trasmesso, quindi, alla Ragioneria centrale presso il Ministero d’appartenenza che inoltra il ruolo provvisorio di pagamento alla Ragioneria territoriale dello Stato ( per le pensioni tabellari) o alla sede provinciale dell'INPS ex INPDAP per gli altri trattamenti pensionistici.

In seguito, ai sensi dell’art. 193 del DPR 1092/73, come sostituito dall’art. 33 della legge 177/1977 e modificato dall’art. 5 del DPR 138/1986 la notifica del provvedimento è effettuata con posta ordinaria (e non più tramite il comune di residenza dell’interessato) dall Direzione provinciale del tesoro o dell'INPS che avrà in carico la relativa partita di pensione.

Copia del decreto potrà essere consegnata anche direttamente al titolare del trattamento pensionistico, verso contestuale firma per ricevuta.




L’assegno rinnovabile per i militari



Ai sensi dell’art. 68 del DPR 1092/73, come modificato dall’art. 5 della legge 26 gennaio 1980, n.9 quando non sia possibile compiere velocemente il procedimento o le infermità sono suscettibili di miglioramento, al militare è concesso un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione privilegiata, determinata riguardo alla categoria d’ascrivibilità delle infermità e di durata da 2 a 4 anni in rapporto al tempo necessario per il miglioramento.

Sei mesi prima della scadenza dell’assegno, il titolare è sottoposto a nuova visita medica: se le infermità sono ancora da ascrivere ad una delle categorie di pensione e non sono più suscettibili di miglioramento, spetta la pensione dal giorno successivo alla scadenza dell’assegno; se sono da ascrivere alla tabella B della legge 313/68 spetterà l’indennità una tantum; se non sono più ascrivibili ad alcuna tabella, per avvenuta guarigione della menomazione, non spetta altro assegno o pensione e le somme già erogate sono abbuonate. Nella circostanza il militare che compie la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile.



Ai sensi dell’art. 6 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 qualora alla scadenza del periodo non sia stato compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell’invalidità, il pagamento dell’assegno è prorogato dalla direzione dell'INPS competente per terriorio per un periodo massimo di 3 anni ( prorogabile).



Se durante il periodo di proroga del pagamento dell’assegno rinnovabile interviene il decesso del titolare, i familiari hanno diritto alla pensione di reversibilità secondo le norme applicate per i congiunti del pensionato.



Qualora l’assegno rinnovabile sia stato concesso per lesioni o infermità previste dalla tabella E) annessa al DPR 915/1978 e successive modificazioni, e alla scadenza l’infermità sia riconosciuta migliorata in misura tale da dare luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello in precedenza attribuito, cui non spetta l’assegno di superinvalidità, l’interessato conserva immutato il trattamento economico precedente per un biennio, mentre la pensione, nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo.





Aggravamento



Ai sensi dell’art. 70 del DPR 1092/73 nei casi d’aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali è stato già attribuito il trattamento privilegiato, l’interessato può chiedere, senza limiti di tempo, l’accertamento di tale circostanza con domanda, suffragata da idonea certificazione medica, all’Amministrazione centrale d’appartenenza.

Se compiuti i dovuti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, la stessa può essere rinnovata per altre due volte. Nel caso che siano state respinte, per la medesima infermità o lesione, due domande consecutive per non riscontrato aggravamento, l’interessato potrà proporre una nuova istanza solo dopo 10 anni dalla data di presentazione dell’ultima di esse ( art. 5 legge 361/1975); a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.

L’interessato che, senza giustificato motivo, non si presenta entro tre mesi dalla convocazione alla visita medica, si vedrà respingere l’istanza di revisione. In tal caso il dipendente dovrà presentare nuova domanda e, l’eventuale trattamento spettante, decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della seguente istanza.

In base al generale principo posto dal 3^ comma dell'art.70 del DPR n. 1092/73, la pensione o l'assegno rinnovabile, spettanti in caso di aggravamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda da parte dell'interessato ( Corte dei Conti - Sez. IV Pens. militari . sentenza n. 75757 del 21.1.1991)

Nel caso di decesso prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione è liquidata a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di aggravamento.




Calcolo della pensione privilegiata



a) Ufficiali e Sottufficiali: ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, è pari all’ultima retribuzione pensionabile se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2^,3^,4^,5^,6^,7^, e 8^ categoria. Le pensioni annoverate di 7 e 8 categoria sono aumentate poi dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio nei confronti del militare che, senza aver maturato la pensione minima, abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo. In questi casi l’importo della pensione privilegiata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale (44%) di cui all’art. 54, primo comma, del DPR 1092/73.

b) Allievi delle accademie: è determinata in base al grado che essi rivestivano all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado qualora fossero rimasti nello stato di sottufficiale.




Attribuzione del decimo



Quando è stata raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4^ comma del DPR 1092/73).

In proposito il Ministero del tesoro – Direzione servizi periferici - con circolare n.678/96, ha disposto il pagamento del decimo anche sulle pensioni provvisorie del personale militare che ha concluso il periodo d’ausiliaria, ovvero collocato direttamente nella riserva.

Circa la possibilità di ricondurre l’aumento del decimo fra gli assegni accessori non soggetti ad imposizione fiscale di cui all’art.34 del DPR n.601/73, il Ministero delle Finanze, con risoluzione n.143/96, ha affermato come tale aumento è da considerarsi parte integrante della pensione base e, quindi, di natura reddituale, privo delle caratteristiche che invece furono riconosciute all’assegno di cura (risoluzione Ministeriale n.8/167 del 6.8.76) e gli assegni di superinvalidità, accompagnamento e cumulo d’infermità (risoluzione Ministeriale n.11/800 del 17.10.1984)

Al titolare di pensione privilegiata spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale, e, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza (artt.29 e 32 legge n.599/54)





Le pensioni privilegiate “ Tabellari”



Si definiscono pensioni “ privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina dell’Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare ha contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67 DPR 1092/73). Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita ma, senza riferimento alla paga percepita, in quanto durante il servizio obbligatorio (art. 52, 2°comma della Costituzione) non è stata effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali.

In considerazione della loro particolare natura tali pensioni sono esenti da imposizione fiscale (Corte costituzionale sentenza n. 387/89), ma possono essere sottoposte a ritenute per:

- recupero di somme indebitamente riscosse

- alimenti a favore del coniuge separato o divorziato o per il mantenimento dei figli

- pignoramenti

- deleghe a favore di associazioni o organizzazioni sindacali



All’importo della pensione si aggiunge, poi, l’indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell’art. 2 della legge 27 maggio 1959,n. 324 ( art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66).

La pensione è reversibile a favore del coniuge e/o dei figli minorenni o inabili, la domanda va presentata alla Ragioneria territoriale dello Stato che aveva in carico la partita di pensione del de cuius.



Ai sensi, infine, del 4 comma dell’art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.




Richiamo in servizio



Al militare che, titolare di trattamento di pensione privilegiata ordinaria sia chiamato nuovamente in servizio, compete, al termine del nuovo servizio, il diritto ad un’ulteriore liquidazione della pensione privilegiata che tiene conto anche del secondo servizio, fermo restando l’obbligo della restituzione delle rate di pensione godute durante il periodo di richiamo (Corte Conti – sez.IV n.73815 del 15.6.89)





Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo



Ai sensi dell’art. 59 del DPR 1092/73 come sostituito dall’art. 19 della legge n.78/1983 ed integrato dall’art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell’Aeronautica, ruolo naviganti e specialisti che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale o l’indennità una tantum sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei 9/10 delle indennità medesime, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di 20/28, per i primi 20 anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

Tale pensione è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota dell’1,30% delle indennità di aeronavigazione fino ad un massimo dell’80% delle indennità stesse, per ogni anno di servizio successivo ai venti.

Ai sensi dell’art 74 dello stesso Decreto agli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, d’osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito la relativa indennità, la pensione privilegiata di 1 categoria è aumentata di un’aliquota minima di 18/28.

Per i militari di truppa non in servizio continuativo, l’aumento è stabilito nella misura d’euro 82,63 se piloti e di euro 41,32 se specialisti (comma 2, art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66)

L’aumento della pensione per le categorie inferiori alla prima è determinato con l’applicazione delle riduzioni previste per la pensione privilegiata. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ indennità d’aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.



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Gino, Grazie, stupefacente la tua risposta, ti ringrazio di cuore,
peccato che per noi non c'è un modo alternativo perché paradossalmente poniamo il caso di un collega che dipende da causa di servizio gli viene ascritto una tabella A categoria 5^ ma ha 3 anni di servizio, questo dovrà aspettara 32 anni per fare domanda ecc. ecc. ecc.

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==============================================Purtroppo si==========================
Ma se, malauguratamente con soli 3AA di servizio viene dichiarato inabile, anche solo alle mansioni,
si ha diritto di transito ai ruoli civili (sempre posto statale è) e con una P.P. di 5^ (ndr. questo è tutto da verificare), mentre se non si transita ai ruoli civili, si ha una P.P. (tabellare) di 5^ che con i tempi di
oggi non è niente male.-Saluti
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da trasmarterzo »

...Ma se, malauguratamente con soli 3AA di servizio viene dichiarato inabile, anche solo alle mansioni,
si ha diritto di transito ai ruoli civili (sempre posto statale è) e con una P.P. di 5^ (ndr. questo è tutto da verificare), mentre se non si transita ai ruoli civili, si ha una P.P. (tabellare) di 5^ che con i tempi di
oggi non è niente male.-Saluti


Sicuramente, in effetti la tanto attesa sentenza sul cumulo tra p.p. e stipendio nel civile (transito al ruolo civile)dice che NON E' IMPEDITO!
Prendendola per buona, come dici te caro Gino ... (ndr. questo è tutto da verificare), chissà mai se con una p.p. di 5 ctg e lo stipendio da civile (cumulo non indifferente) i lor Signori lo acconsentirebbero, anche se il collega sfortunato avesse 3 anni di servizio e altro non può fare che transitare...
Viceversa, per un collega con già alle spalle 20/25 anni di servizio nel transito perderebbe gli anni di abbuono alla pensione, bhè qui allora c'è da pensarsela un pò se accettare o meno.
Saluti.
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da antoniomlg »

trasmarterzo ha scritto:...Ma se, malauguratamente con soli 3AA di servizio viene dichiarato inabile, anche solo alle mansioni,
si ha diritto di transito ai ruoli civili (sempre posto statale è) e con una P.P. di 5^ (ndr. questo è tutto da verificare), mentre se non si transita ai ruoli civili, si ha una P.P. (tabellare) di 5^ che con i tempi di
oggi non è niente male.-Saluti


Sicuramente, in effetti la tanto attesa sentenza sul cumulo tra p.p. e stipendio nel civile (transito al ruolo civile)dice che NON E' IMPEDITO!
Prendendola per buona, come dici te caro Gino ... (ndr. questo è tutto da verificare), chissà mai se con una p.p. di 5 ctg e lo stipendio da civile (cumulo non indifferente) i lor Signori lo acconsentirebbero, anche se il collega sfortunato avesse 3 anni di servizio e altro non può fare che transitare...
Viceversa, per un collega con già alle spalle 20/25 anni di servizio nel transito perderebbe gli anni di abbuono alla pensione, bhè qui allora c'è da pensarsela un pò se accettare o meno.
Saluti.
scusami se mi intrometto ma dove leggo che con una 5^ categoria e solo 3 anni di servizio
si si ha una PP tabellare , che con i tempi di oggi non è male......
--------------
mi chiedo e ti chiedo quali sono le fonti delle tue convinzioni?
la PP di 5^ categoria equivale ad una tabellare del 50%.
ma il 50% di cosa?
con solo 3 anni di servizio di cosa stiamo parlando??

grazie
trasmarterzo
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da trasmarterzo »

antoniomlg ha scritto:
trasmarterzo ha scritto:...Ma se, malauguratamente con soli 3AA di servizio viene dichiarato inabile, anche solo alle mansioni,
si ha diritto di transito ai ruoli civili (sempre posto statale è) e con una P.P. di 5^ (ndr. questo è tutto da verificare), mentre se non si transita ai ruoli civili, si ha una P.P. (tabellare) di 5^ che con i tempi di
oggi non è niente male.-Saluti


Sicuramente, in effetti la tanto attesa sentenza sul cumulo tra p.p. e stipendio nel civile (transito al ruolo civile)dice che NON E' IMPEDITO!
Prendendola per buona, come dici te caro Gino ... (ndr. questo è tutto da verificare), chissà mai se con una p.p. di 5 ctg e lo stipendio da civile (cumulo non indifferente) i lor Signori lo acconsentirebbero, anche se il collega sfortunato avesse 3 anni di servizio e altro non può fare che transitare...
Viceversa, per un collega con già alle spalle 20/25 anni di servizio nel transito perderebbe gli anni di abbuono alla pensione, bhè qui allora c'è da pensarsela un pò se accettare o meno.
Saluti.
scusami se mi intrometto ma dove leggo che con una 5^ categoria e solo 3 anni di servizio
si si ha una PP tabellare , che con i tempi di oggi non è male......
--------------
mi chiedo e ti chiedo quali sono le fonti delle tue convinzioni?
la PP di 5^ categoria equivale ad una tabellare del 50%.
ma il 50% di cosa?
con solo 3 anni di servizio di cosa stiamo parlando??

grazie
Buonasera Antonio, ho ripreso l' ultima risposta del collega Gino.
Con la 5 ctg si ha il 60% della base pensionabile, con la 4 il 70%, con la 3 l' 80%..
Lo dice il dpr 1092/73 che nonostante sia antecedente al 1981 (smilitarizzazione ad esempio della ps quale io sono), vale per tutto il comparto sicurezza (civile e militare) e difesa e soccorso pubblico.
L' Art. 67 afferma che spetta la privilegiata tabellare (se convalidata da tutto l' iter...) rispetto a quella percentualistica (10%) se piu' favorevole, e con 3 anni di servizio sicuramente lo è (anche perchè non ne avrebbe diritto in quanto non maturati almeno i 15 anni di cui 12 consecutivi).

Saluti.
Salvo.
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da Salvo. »

Andrò controcorrente, ma salvo i casi gravi, le cause di servizio con annesse cure termali, equo indennizzo e pensione privilegiata, sono state un vero salasso per le casse pubbliche. Senza contare tutta la burocrazia che ne consegue.

Per rendereci conto delle strortute che sono state fatte nel pubblico, basti pensare che 450.000 statali sul totale 3,3 milioni fruiscono della legge 104, mentre nel privato i beneficiari della della legge 104 sono 440.000 su un totale di 14,5 milioni di lavoratori.
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da antoniomlg »

Buonasera Antonio, ho ripreso l' ultima risposta del collega Gino.
Con la 5 ctg si ha il 60% della base pensionabile, con la 4 il 70%, con la 3 l' 80%..
Lo dice il dpr 1092/73 che nonostante sia antecedente al 1981 (smilitarizzazione ad esempio della ps quale io sono), vale per tutto il comparto sicurezza (civile e militare) e difesa e soccorso pubblico.
L' Art. 67 afferma che spetta la privilegiata tabellare (se convalidata da tutto l' iter...) rispetto a quella percentualistica (10%) se piu' favorevole, e con 3 anni di servizio sicuramente lo è (anche perchè non ne avrebbe diritto in quanto non maturati almeno i 15 anni di cui 12 consecutivi).

Saluti tutto pacifico quello che scrivi

ma la mia domanda era ed è la seguente
con una 5 ^ CATEGORIA e solo 3 anni di servizio
hai idea che rata mensile di pensione state parlando??
gino59
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da gino59 »

trasmarterzo ha scritto:...Ma se, malauguratamente con soli 3AA di servizio viene dichiarato inabile, anche solo alle mansioni,
si ha diritto di transito ai ruoli civili (sempre posto statale è) e con una P.P. di 5^ (ndr. questo è tutto da verificare), mentre se non si transita ai ruoli civili, si ha una P.P. (tabellare) di 5^ che con i tempi di
oggi non è niente male.-Saluti


Sicuramente, in effetti la tanto attesa sentenza sul cumulo tra p.p. e stipendio nel civile (transito al ruolo civile)dice che NON E' IMPEDITO!
Prendendola per buona, come dici te caro Gino ... (ndr. questo è tutto da verificare), chissà mai se con una p.p. di 5 ctg e lo stipendio da civile (cumulo non indifferente) i lor Signori lo acconsentirebbero, anche se il collega sfortunato avesse 3 anni di servizio e altro non può fare che transitare...
Viceversa, per un collega con già alle spalle 20/25 anni di servizio nel transito perderebbe gli anni di abbuono alla pensione, bhè qui allora c'è da pensarsela un pò se accettare o meno.
Saluti.
================================
Ho scritto: ndr. questo è tutto da verificare....in quanto, anche se ci sono state sentenze positive, purtroppo, ancora non è automatico.-
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da gino59 »

antoniomlg ha scritto:Buonasera Antonio, ho ripreso l' ultima risposta del collega Gino.
Con la 5 ctg si ha il 60% della base pensionabile, con la 4 il 70%, con la 3 l' 80%..
Lo dice il dpr 1092/73 che nonostante sia antecedente al 1981 (smilitarizzazione ad esempio della ps quale io sono), vale per tutto il comparto sicurezza (civile e militare) e difesa e soccorso pubblico.
L' Art. 67 afferma che spetta la privilegiata tabellare (se convalidata da tutto l' iter...) rispetto a quella percentualistica (10%) se piu' favorevole, e con 3 anni di servizio sicuramente lo è (anche perchè non ne avrebbe diritto in quanto non maturati almeno i 15 anni di cui 12 consecutivi).

Saluti tutto pacifico quello che scrivi

ma la mia domanda era ed è la seguente
con una 5 ^ CATEGORIA e solo 3 anni di servizio
hai idea che rata mensile di pensione state parlando??
============================Il 60% della sua base pensionabile========================
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antoniomlg
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da antoniomlg »

quindi una miseria considerando i soli 3 anni di servizio....
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Re: PENSIONE DI PRIVILEGIO

Messaggio da trasmarterzo »

antoniomlg ha scritto:quindi una miseria considerando i soli 3 anni di servizio....
Bene Gino, quello che penso anche io in fondo..
Per Antonio, i 3 anni non vengono calcolati ai fini della Privilegiata Tabellare, poteva anche avere un anno o un giorno di servizio, la norma nasce infatti per i militari di leva ecc.. ma poi estesa a tutti gli altri.
In fondo, che colpa ne ha un collega se il primo giorno di lavoro subisce un infortunio/incidente in servizio a causa del servizio stesso e tale gli viene riconsciuto?
Nel caso della 5 ctg gli spetta il 60% della sua base pensionabile (ovviamente dipende dal grado/qualifica), base pensionabile che lo stesso maturerebbe fino al giorno della sua pensione contributiva, quella normale di fine rapporto.
Ecco perchè Gino diceva di questi tempi...
che non è molta mah però....
Ovviamente con la 4 ctg è meglio, con la 3 ancora di piu'..
Insomma, il vantaggio della privilegiata tabellare si abbassa con l' aumentare degli anni di servizio, chi per esempio ha 30 di contributi non se ne fa nulla della 5 tabellare in quanto quella percentuale (10%) sicuramente E' PIU' FAVOREVOLE (Vedi sempre l' art. 67).
Saluti.
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