pensione di anzianità

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bianchi gianluca
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pensione di anzianità

Messaggio da bianchi gianluca »

sono un nuovo iscritto sono entrato in polizia il 03.09.1982 e ho riscattato 2 anni 8 mesi e due giorni precedenti il servizio,quando posso fare la domanda di pensione,e quando posso lasciare il servizio,grazie.


gino59
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da gino59 »

bianchi gianluca ha scritto:sono un nuovo iscritto sono entrato in polizia il 03.09.1982 e ho riscattato 2 anni 8 mesi e due giorni precedenti il servizio,quando posso fare la domanda di pensione,e quando posso lasciare il servizio,grazie.
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Msg.Inps nr.545 del 10.01.2013:-

2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità

Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;

- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;

- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
bianchi gianluca
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da bianchi gianluca »

Se ho capito bene(ma non penso) maturo i 40 anni 3 mesi alla data del 01.04.2015 e posso lasciare il servizio in data 01.07.2016 anche se compio i 53 anni di eta in data 25.11.2017, grazie
gino59
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da gino59 »

bianchi gianluca ha scritto:Se ho capito bene(ma non penso) maturo i 40 anni 3 mesi alla data del 01.04.2015 e posso lasciare il servizio in data 01.07.2016 anche se compio i 53 anni di eta in data 25.11.2017, grazie
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Non credo che con i dati di cui sopra, puoi optare per il requisito del D.LGS, 165/97, in quanto al
31.12.1997 AA20 MM11 GG16 e di conseguenza non puoi aver maturato l'80%...!!! a meno chè avrai
prestato servizio particolare entro il 1997.-Saluti
bianchi gianluca
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da bianchi gianluca »

Grazie Gino non ho nessun servizio particolare ho maturato 32 anni di servizio il 03.09.2014 e riscattato i 2 anni 8 mesi 2 giorni lavorati dal 1979 all'entrata in Polizia,vedrò con l'amministrativo contabile per ulteriori spiegazioni ti ringrazio se riesci a farmi un quadro piu chiaro sulla mia situazione con i dati sopra riportati.
skorpios
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da skorpios »

Buongiorno, potrai essere posto in congedo, a domanda, il 01.05.2016.
La domanda devi farla tra il 01.05.2015 e il 01.08.2015, ossia in un periodo compreso tra 1 anno - 9 mesi prima della data di collocamento in congedo.
Saluti.
skorpios
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da skorpios »

Ho dimenticato di aggiungere: fermo restando il periodo dell'aspettativa di vita uguale ad oggi, ossia 3 mesi (legge fornero).
skorpios
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da skorpios »

skorpios ha scritto:Buongiorno, potrai essere posto in congedo, a domanda, il 01.05.2016.
La domanda devi farla tra il 01.05.2015 e il 01.08.2015, ossia in un periodo compreso tra 1 anno - 9 mesi prima della data di collocamento in congedo.
Saluti.
skorpios ha scritto:Ho dimenticato di aggiungere: fermo restando il periodo dell'aspettativa di vita uguale ad oggi, ossia 3 mesi (legge fornero).
Chiedo scusa, mi correggo:

potrai essere posto in congedo, a domanda, il 01.08.2016;
La domanda devi farla tra il 01.08.2015 e il 01.11.2015;
fermo restando il periodo dell'aspettativa di vita uguale ad oggi, ossia 6 mesi (legge fornero).
maurizio1962
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da maurizio1962 »

bianchi gianluca ha scritto:Se ho capito bene(ma non penso) maturo i 40 anni 3 mesi alla data del 01.04.2015 e posso lasciare il servizio in data 01.07.2016 anche se compio i 53 anni di eta in data 25.11.2017, grazie
hai capito bene:
Praticamente per maturare i 40 anni contributivi (35+5) ad anni 2, mesi 8 e giorni di lavoro esterno devi aggiungere anni 32 anni, 3 mesi e 28 giorni di servizio che ti portano al 01.01.2015.
Con le vigenti disposizioni a questa data aggiungi i 3 mesi di aspettativa di vita (01.04.2015) e 15 mesi di finestra mobile (01.07.2016).
domanda da presentare tra i 9 mesi e un anno dall'uscita.

Skorpios, prova a ricontrollare, a me sembra un mese prima di quanto da te indicato.
skorpios
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da skorpios »

maurizio1962 ha scritto:
bianchi gianluca ha scritto:Se ho capito bene(ma non penso) maturo i 40 anni 3 mesi alla data del 01.04.2015 e posso lasciare il servizio in data 01.07.2016 anche se compio i 53 anni di eta in data 25.11.2017, grazie
hai capito bene:
Praticamente per maturare i 40 anni contributivi (35+5) ad anni 2, mesi 8 e giorni di lavoro esterno devi aggiungere anni 32 anni, 3 mesi e 28 giorni di servizio che ti portano al 01.01.2015.
Con le vigenti disposizioni a questa data aggiungi i 3 mesi di aspettativa di vita (01.04.2015) e 15 mesi di finestra mobile (01.07.2016).
domanda da presentare tra i 9 mesi e un anno dall'uscita.

Skorpios, prova a ricontrollare, a me sembra un mese prima di quanto da te indicato.
Buonasera, si è vero...oggi sono in una situazione di lite totale con i numeri, ...e non solo, mi sa.
Saluti.
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da gino59 »

skorpios ha scritto:
maurizio1962 ha scritto:
bianchi gianluca ha scritto:Se ho capito bene(ma non penso) maturo i 40 anni 3 mesi alla data del 01.04.2015 e posso lasciare il servizio in data 01.07.2016 anche se compio i 53 anni di eta in data 25.11.2017, grazie
hai capito bene:
Praticamente per maturare i 40 anni contributivi (35+5) ad anni 2, mesi 8 e giorni di lavoro esterno devi aggiungere anni 32 anni, 3 mesi e 28 giorni di servizio che ti portano al 01.01.2015.
Con le vigenti disposizioni a questa data aggiungi i 3 mesi di aspettativa di vita (01.04.2015) e 15 mesi di finestra mobile (01.07.2016).
domanda da presentare tra i 9 mesi e un anno dall'uscita.

Skorpios, prova a ricontrollare, a me sembra un mese prima di quanto da te indicato.
Buonasera, si è vero...oggi sono in una situazione di lite totale con i numeri, ...e non solo, mi sa.
Saluti.
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P.S. Scommetto che c'è lei che gironzola per casa...la Suocera....!!!!
skorpios
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da skorpios »

...Maledetta...
bianchi gianluca
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da bianchi gianluca »

Domanda,andando in pensione con i 40 anni + i vari mesi di aspettativa di vita ecc,e con i 53 anni di età la liquidazione dopo quanto ti viene pagata,entroi 180 giorni ?.
grazie
gino59
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da gino59 »

bianchi gianluca ha scritto:Domanda,andando in pensione con i 40 anni + i vari mesi di aspettativa di vita ecc,e con i 53 anni di età la liquidazione dopo quanto ti viene pagata,entroi 180 giorni ?.
grazie
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3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale

Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.

In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.
bianchi gianluca
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Re: pensione di anzianità

Messaggio da bianchi gianluca »

Quindi devo aspettare 24 mesi per il tfr?
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