40 anni effettivi =NO MOLTIPLICATORE969416wc ha scritto: ↑lun lug 22, 2019 12:09 pm Vogliamo ricordare che il moltiplicatore che viene dato al raggiungimento dei 60 anni viene dato anche a chi fa 40 anni effettivi esclusi riscatti...beneficio economico di circa 180 euro netti...quindi chi si e' arruolato presto puo' anche andarsene con i 40 anni e non aver raggiunto 60 anni di eta'.
Pensione a 60 anni
Re: Pensione a 60 anni
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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Re: Pensione a 60 anni
Messaggio da rambomariale »
Personale Cessato a Domanda - Inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buona uscitaantoniope ha scritto: ↑mer lug 24, 2019 4:24 pmTi sbagli di grosso.rambomariale ha scritto: ↑mer lug 24, 2019 3:24 pmI sei scatti sul TFS devono essere calcolati anche per chi va in pensione di anzianità a patto che si vada con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Art. 6 bis 2° comma d.l. 21/09/1987 nr.387 e art. 1911 D.Lgs 15/03/2010 nr.66 "Codice dell' Ordinamento Militare".Louis65 ha scritto: ↑dom mar 31, 2019 6:49 pm poi una cosa che avete dimenticato sono i sei scatti pure sul TFS che in anzianità non vengono calcolati sul TFS e sono oltre i € 250 lordi di base utile mensile
dipende dal grado cioè per esempio anni utili ai fini TFS 35 x250=€ 8.750 lordi di TFS in più ma ripeto dipende dal grado per un Luogotenente cariche speciali può anche arrivare sempre con 35 anni anche oltre gli € 11.000 lordi in più parliamo di lordo
Rilevo, su caso proposto dalla Sezione di Gorizia, l’importante decisone del Consiglio di Stato in materia di computo della base di BUONA USCITA.
Ad avviso del Consiglio di Stato, il rilievo dell’INPS, secondo cui l'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 sarebbe applicabile al solo personale "cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto", contrasta con il secondo comma del medesimo DL a mente del quale "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile".
Conseguentemente il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha dichiarato la spettanza del beneficio di cui all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita.
La decisone riguarda il personale cessato a domanda che all’atto della cessazione abbia compiuto almeno 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile che, pertanto, non trovandosi nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 (cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto) è stato escluso dal beneficio dell’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buona uscita.
Re: Pensione a 60 anni
Messaggio da ELPOCHO »
Buongiorno
non mi è chiara una cosa...
il moltiplicatore è l'alternativa allo stato di ausiliaria...devi scegliere...l'uno o l'altro...
cioè... se scelgo lo stato di ausiliaria.. non mi spetta il moltiplicatore ?
Esempio: tizio al raggiungimento dei 60 anni decide di andare in ausiliaria..
quindi prende la pensione e non gli viene conteggiato il moltiplicatore ?
Grz
Re: Pensione a 60 anni
T'incollo lo stesso art. che tu menzioni e ti dai la risposta da solorambomariale ha scritto: ↑mer lug 24, 2019 3:24 pmI sei scatti sul TFS devono essere calcolati anche per chi va in pensione di anzianità a patto che si vada con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Art. 6 bis 2° comma d.l. 21/09/1987 nr.387 e art. 1911 D.Lgs 15/03/2010 nr.66 "Codice dell' Ordinamento Militare".Louis65 ha scritto: ↑dom mar 31, 2019 6:49 pm poi una cosa che avete dimenticato sono i sei scatti pure sul TFS che in anzianità non vengono calcolati sul TFS e sono oltre i € 250 lordi di base utile mensile
dipende dal grado cioè per esempio anni utili ai fini TFS 35 x250=€ 8.750 lordi di TFS in più ma ripeto dipende dal grado per un Luogotenente cariche speciali può anche arrivare sempre con 35 anni anche oltre gli € 11.000 lordi in più parliamo di lordo
Art. 6-bis (( 1. Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
2. Detto beneficio si estende al personale del ruolo dei commissari e delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e qualifiche equiparate del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessi dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1 a condizione che abbia compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.
Per età significa non anzianità ma limite di età
Re: Pensione a 60 anni
se scegli l'ausiliaria è come se per cinque anni sei ancora arruolato e stai a casa a prendere lo stipendio e a versare contributi stai a casa sempre chè nessuno ti chiama nella P.A. finiti i cinque anni pensione senza moltiplicatoreELPOCHO ha scritto: ↑gio lug 25, 2019 6:31 amBuongiorno
non mi è chiara una cosa...
il moltiplicatore è l'alternativa allo stato di ausiliaria...devi scegliere...l'uno o l'altro...
cioè... se scelgo lo stato di ausiliaria.. non mi spetta il moltiplicatore ?
Esempio: tizio al raggiungimento dei 60 anni decide di andare in ausiliaria..
quindi prende la pensione e non gli viene conteggiato il moltiplicatore ?
Grz
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Re: Pensione a 60 anni
Messaggio da Straniero60 »
Gentilissimo Louis65 non so a che epoca si riferisca il testo che ha qui incollato. L'attuale pare dia ragione a rambomariale:Louis65 ha scritto: ↑gio lug 25, 2019 12:32 pmT'incollo lo stesso art. che tu menzioni e ti dai la risposta da solorambomariale ha scritto: ↑mer lug 24, 2019 3:24 pmI sei scatti sul TFS devono essere calcolati anche per chi va in pensione di anzianità a patto che si vada con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Art. 6 bis 2° comma d.l. 21/09/1987 nr.387 e art. 1911 D.Lgs 15/03/2010 nr.66 "Codice dell' Ordinamento Militare".Louis65 ha scritto: ↑dom mar 31, 2019 6:49 pm poi una cosa che avete dimenticato sono i sei scatti pure sul TFS che in anzianità non vengono calcolati sul TFS e sono oltre i € 250 lordi di base utile mensile
dipende dal grado cioè per esempio anni utili ai fini TFS 35 x250=€ 8.750 lordi di TFS in più ma ripeto dipende dal grado per un Luogotenente cariche speciali può anche arrivare sempre con 35 anni anche oltre gli € 11.000 lordi in più parliamo di lordo
Art. 6-bis (( 1. Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
2. Detto beneficio si estende al personale del ruolo dei commissari e delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e qualifiche equiparate del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessi dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1 a condizione che abbia compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.
Per età significa non anzianità ma limite di età
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... Articolo=0
http://coisp.it/wp-content/uploads/Il-C ... l-2019.pdf
Ovviamente sempre per collaborazione ...
Re: Pensione a 60 anni
Perchè inserite delle normative/leggi che riguardano la P.S. (civile) nella sezione CC. (militari)
Per noi militari questa è la legge:
LEGGE 8 agosto 1990, n. 231
Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.
note: Entrata in vigore della legge: 26/8/1990
Art. 11. Scatti stipendiali
1. Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".
Per noi militari questa è la legge:
LEGGE 8 agosto 1990, n. 231
Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.
note: Entrata in vigore della legge: 26/8/1990
Art. 11. Scatti stipendiali
1. Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".
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Re: Pensione a 60 anni
Messaggio da Straniero60 »
Perché è esattamente applicabile (art. 1911 c. 3 DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare):
https://www.gazzettaufficiale.it/gunews ... 4953468670
https://www.gazzettaufficiale.it/gunews ... 4953468670
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Re: Pensione a 60 anni
Messaggio da rambomariale »
Continuate a scrivere cose errate, con 40 di effettivo servizio, l'interessato può rinunciare all'ausiliaria optando per la riserva beneficiando del moltiplicatore.antoniope ha scritto: ↑mer lug 24, 2019 4:31 pm40 anni effettivi =NO MOLTIPLICATORE969416wc ha scritto: ↑lun lug 22, 2019 12:09 pm Vogliamo ricordare che il moltiplicatore che viene dato al raggiungimento dei 60 anni viene dato anche a chi fa 40 anni effettivi esclusi riscatti...beneficio economico di circa 180 euro netti...quindi chi si e' arruolato presto puo' anche andarsene con i 40 anni e non aver raggiunto 60 anni di eta'.
Ergo 40 anni effetttivii=si Moltiplicatore.
Re: Pensione a 60 anni
Buonasera, a conferma di quanto dice " Rambovariale" veggasi circolare INPS del 14.12.2017 ; Quesito sulle modalità di calcolo del moltiplicatore; pagina 2; 5 capoverso.
Saluti
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Re: Pensione a 60 anni
Messaggio da rambomariale »
Come può notare, sempre a titolo di collaborazione, l'art. 11 a cui fa riferimento è stato abrogato proprio dal codice dell'ordinamento militare art.2268 comma 1 nr.872.antoniope ha scritto: ↑ven lug 26, 2019 12:55 pm Perchè inserite delle normative/leggi che riguardano la P.S. (civile) nella sezione CC. (militari)
Per noi militari questa è la legge:
LEGGE 8 agosto 1990, n. 231
Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.
note: Entrata in vigore della legge: 26/8/1990
Art. 11. Scatti stipendiali
1. Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".
L. 8 agosto 1990, n. 231 (1)
Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990, n. 187.
(2) Il presente provvedimento è stato abrogato, ad esclusione degli articoli 4, 5, commi 1 e 2, 7, 9 e 10, dall'art. 2268, comma 1, n. 872), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
Re: Pensione a 60 anni
Dovrebbero portare l'età pensionabile (per forze dell'ordine, pescatori, muratori, agricoltori) a 55 anni.
Come si può pretendere che a 60 anni una persona possa garantire sicurezza alla cittadinanza come lo faceva a 40, 45?
Come si può pretendere che a 60 anni una persona possa garantire sicurezza alla cittadinanza come lo faceva a 40, 45?
Re: Pensione a 60 anni
Posto in PDF il modello SM 5007 di un collega CC. mio amico, giusto per darvi testimonianza, essendo che lo stesso è andato in pensione a 60 anni compiuti (per limiti di età anagrafica), nonché il suo cedolino di pensione INPS relativo al rateo di Novembre 2020.
Qui sotto i suoi dati:
- arruolato il 27/09/1983;
- cessato dal servizio 01/09/2018 per limiti di età (ultimo giorno di servizio);
- anni effettivi di servizio, quasi 35 ( ci mancavano 26 giorni);
- Grado APS. Q.S.;
- Sistema Misto;
- Retribuzione media pensionabile €. 41.069,25;
- Montante complessivo €. 389.379,32;
- PAL cedolino Inps €. 30.544,85;
- Rata netta mese Nov. 2020 €. 1.967,75;
- Nella suindicata Rata sono incluse €. 59,20 per detrazione Red. + €. 110,75 per detraz. Nucl. Fam.. Inoltre, senza le citate somme il suo rateo pensionistico sarebbe stato di €. 1.797,80.
- Ad oggi non gli è stata corrisposta la PPO nonostante lo scorso anno abbia fatto la visita presso la CMO né ha fatto ricorso per l’art. 54 avendo – 15 anni al 31/12/1995, in quanto aspetta l’esito della CdC a SS.RR..
Qui sotto i suoi dati:
- arruolato il 27/09/1983;
- cessato dal servizio 01/09/2018 per limiti di età (ultimo giorno di servizio);
- anni effettivi di servizio, quasi 35 ( ci mancavano 26 giorni);
- Grado APS. Q.S.;
- Sistema Misto;
- Retribuzione media pensionabile €. 41.069,25;
- Montante complessivo €. 389.379,32;
- PAL cedolino Inps €. 30.544,85;
- Rata netta mese Nov. 2020 €. 1.967,75;
- Nella suindicata Rata sono incluse €. 59,20 per detrazione Red. + €. 110,75 per detraz. Nucl. Fam.. Inoltre, senza le citate somme il suo rateo pensionistico sarebbe stato di €. 1.797,80.
- Ad oggi non gli è stata corrisposta la PPO nonostante lo scorso anno abbia fatto la visita presso la CMO né ha fatto ricorso per l’art. 54 avendo – 15 anni al 31/12/1995, in quanto aspetta l’esito della CdC a SS.RR..
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Re: Pensione a 60 anni
Scusa per chi è monoreddito i giovani danno l'integrazione ai vecchi per campare? Non ho capito il senso di civiltà e di non civiltà per chi rimane per guadagnare le 200 euro che non fanno schifo. Mi dispiace ma ognuno fa come si sente con la tasca e non è un segno di inciviltà verso i giovani se rimane. Sono due cose differenti. E' solo una opportunità andare in prepensionamento e un privilegio andare a 55 anni mentre gli altri vanno a 67. Normalmente si va in pensione
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