Pensionamento e raggiungimento del domicilio eletto art.23 L. n.836/73

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Pensionamento e raggiungimento del domicilio eletto art.23 L. n.836/73

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Raggiungimento del domicilio eletto art.23 L. n.836/73 a seguito del sopravvenuto collocamento a riposo.

1) - La controversia riguarda la questione inerente la possibilità di estendere il beneficio economico di cui alla L.836/1973 anche al personale cessato dal servizio a domanda.

Ricorso al Tar di Lecce positivo.

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19/09/2012 201201535 Sentenza 1


N. 01535/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2000 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2000, proposto da:
S. M.,V. G., Z. C. rappresentati e difesi dall'avv. Rossana Palladino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;

contro
Ministero della Difesa - Roma, Quartier Gen. della III^ Regione Aerea c/o Aer. Bari Palese, Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale e presso la sede di quest’ultima elettivamente domiciliati in Lecce, via F.Rubichi 23;

per la declaratoria del diritto al raggiungimento del domicilio eletto ex art.23 L. n.836/73 a spese dell'amministrazione, previo, ove occorra,

l'annullamento della nota prot. n. tr3-090/1252, emessa dal Quartier Generale della III^ Regione Aerea-Servizio Amministrativo- presso l'Aereoporto di Bari Palese,

della nota prot. n.tdd-500/393 del 19.01.2000, emessa dal Distaccamento Aeroportuale di Brindisi-Servizio Amministrativo,

della nota prot. n. tdd 500/394 del 19.01.2000, emessa dal Distaccamento Aeroportuale di Brindisi-Servizio Amministrativo,

ove occorra, del fg. prot. n.dgpm/vi/12^/101238/10/c-17 del 04.08.1999 della Direzione Generale per il Personale Militare,

della nota di estremi e contenuto ignoto del Ministero del Tesoro, indirizzata alla Direzione Generale per il personale militare, nonchè di ogni altro atto comunque presupposto connesso e/o consequenziale,

ancorchè non espressamente conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma e di Quartier Gen. della III^ Regione Aerea c/o Aer. Bari Palese e di Distaccamento Aeroportuale di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti R. Palladino e S. Libertini ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno prestato servizio presso l’Amministrazione della difesa (Aeroporto di Brindisi) e a seguito del sopravvenuto collocamento a riposo hanno richiesto di accedere al beneficio di cui all’art.23 L. n. 836/1973 per essere trasferiti al domicilio eletto con vettore convenzionato con l’A.M.

In assenza di diniego da parte dell’Amministrazione gli stessi hanno eseguito i traslochi per mezzo della Ditta Fagioli di Roma dall’ultimo domicilio (comune a tutti sito in via Materdomini n.2 – Villaggio Azzurro presso l’Aeroporto di Brindisi) rispettivamente alle vie OMISSIS- Brindisi-, OMISSIS (Lecce) e OMISSIS (S. Pancrazio Salentino).

Tuttavia, con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione richiedeva ai ricorrenti il rimborso delle somme sostenute dall’Amministrazione per il trasloco intimando al sig. S……. il pagamento di una somma pari a L.3.381.068, al sig. V….. L.2.900.335, al sig. Z….. L. 2.837.715.

1.1. A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:
- Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell’art.23 L.18.12.1973 n.836 – eccesso di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa.

- violazione art. 3 L.241/1990 per assoluta carenza motivazionale.

Con atto depositato in data 1 marzo 2000 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nella pubblica udienza del 7 giugno 2012 la causa è stata introitata per la decisione

2. Il ricorso è fondato.

2.1 La controversia riguarda la questione inerente la possibilità di estendere il beneficio economico di cui alla L.836/1973 anche al personale cessato dal servizio a domanda.

L’art.23 della L.836/1973 prevede che “Al personale collocato a riposo e alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti”.

Circa l’estensione del beneficio in parola anche ai collocati a riposo a domanda, che hanno raggiunto il numero di anni di valida contribuzione utile per raggiungere il massimo della pensione, la giurisprudenza si è espressa con orientamenti oscillanti; difatti se da un lato, si è ritenuto che “Le indennità per spese di trasloco dei mobili, ecc. (art. 23, primo comma, della legge 18 dicembre 1973 n. 836) devono essere liquidate all'impiegato collocato a riposo, indipendentemente dal fatto che tale collocamento sia stato disposto a domanda (per compimento del quarantesimo anno di servizio) o per il raggiungimento dei limiti di età ( cfr. C.d.S. Sez. I, par. n. 56 del 18-01-1985), con successiva sentenza il Consiglio di Stato ha ritenuto l’inapplicabilità del beneficio al personale cessato per altro titolo (fra cui dimissioni volontarie), indipendentemente dalla maturazione o meno del diritto al trattamento di quiescenza. ( Sez. IV, sent. n. 553 del 08-09-1989).

2.2. Secondo la normativa vigente al momento dell’entrata in vigore della legge n.836 del 1973 (art.131. D.P.R.3/1957 e artt. 1 e 2 L.46/1958) il rapporto d'impiego cessava con il collocamento a riposo d'ufficio (al compimento del 65° anno di età) o a domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, numero 70, e successive modificazioni.

L’art. 2, primo comma, della legge n.46 del 1958 prevede che “Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni”.

Appare quindi evidente che, in base alle disposizioni citate, non risulta sussistere alcuna differenza terminologica o giuridica circa la diverse ipotesi di collocamento a riposo.

Inoltre, al collocamento a riposo del dipendente civile che abbia raggiunto i quaranta anni di servizio,cioè la durata del servizio che consente di ottenere il massimo della pensione,corrisponde il collocamento a riposo del dipendente militare che abbia raggiunto, secondo il proprio ordinamento, la durata del servizio che consente di ottenere il massimo della pensione.

A parer del Collegio quindi le disposizioni normative citate consentono l’estensione del beneficio di cui all’art.23 della L.836/1973 anche ai cessati dal servizio su domanda (avendo raggiunto un numero di anni di valida contribuzione utile per conseguire il massimo della pensione).

3. Applicando i principi suindicati alla fattispecie in esame tuttavia deve rilevarsi che il requisito del raggiungimento del massimo dell’anzianità contributiva risulta, per tabulas, posseduto dal sig. S…… (tale circostanza si evince dalla nota del 29.12.1999 prot. 13257 del Quartier Generale della II Regione Area) mentre, per quanto riguarda gli altri ricorrenti, tale prova non risulta raggiunta.

4.Conclusivamente il ricorso può essere accolto con riferimento alla domanda proposta dal sig. S. M..
Quanto agli altri, ricorrenti, risulta necessario, al fine del decidere, disporre che l’Amministrazione intimata o, comunque, la parte più diligente producano, nel termine di gg. 8 dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento, documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito suindicato (raggiungimento del massimo dell’anzianità contributiva).

3. Per le conclusioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti soggettivi suindicati.
Spese al definitivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso proposto dal sig. S. M.;

- ordina all’Amministrazione intimata o, comunque, alla parte più diligente, di produrre nei termini ut supra indicati, documentazione idonea a dimostrare l’anzianità contributiva raggiunta dai ricorrenti;

- fissa per gli incombenti citati l’udienza pubblica del 10 ottobre 2012 .

Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2012


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Re: raggiungimento del domicilio eletto art.23 L. n.836/73

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Questa è una situazione diversa ma potrebbe interessare a qualcuno.
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) - gli interessati, in qualità di ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate inviati in missione in Belgio, presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa per un periodo di tre anni circa.

) - circolare n. BL/17429/A.9.10 dell’11.10.1988

) - recente sentenza del C.d.S. Sez. IV n. 2159 del 2012, secondo la quale in materia di rimborso delle spese di trasporto, anche alla luce dell’entrata in vigore dell’art. 1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, il dipendente viene onerato della sola comprova che il mezzo da lui utilizzato è in effetti il più economico, senza necessità di riferirsi a tariffe di fatto non più vigenti (quelle di Ferrovia dello Stato).

Il TAR Lazio precisa:

1) - La questione va accolta essendo più aderente alla situazione dei fatti l’interpretazione della normativa di riferimento trasfusa nella successiva circolare del 2004, laddove, per trasporti eseguiti su percorsi non serviti da Ferrovie dello Stato, prevede una tariffa chilometrica ed a quintale pari ad € 0,16 per un quantitativo di peso non superiore a q.li 40 e sempre che le spese fatturate siano superiori all’importo spettante applicando la diversa e superiore tariffa.

2) - L’amministrazione in sede di liquidazione delle somme spettanti a tale titolo, così come comunicato negli ultimi mesi del 2004, ha invece applicato la tariffa inferiore pari ad € 0,0656.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.
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21/01/2014 201400744 Sentenza 1B


N. 00744/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09166/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9166 del 2005, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti – OMISSIS – per spazio), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Coronas e Umberto Coronas, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Ferrari, 4;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del diritto patrimoniale ad ottenere il rimborso, nella misura consentita di € 0,16 a chilometro per ogni quintale consentito, delle spese sostenute dai ricorrenti per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, proprio e del nucleo familiare, a seguito dell’invio in missione in Belgio, presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa e presso la Rappresentanza Militare Italiana presso i Comandi Militari della Nato e della UE, o, quanto meno, la differenza tra quanto sinora liquidato dall’U.A.S. e la somma che sarebbe occorsa per far eseguire il suddetto trasporto da Trenitalia S.p.a. “a carro completo”;

per l’annullamento
dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha respinto le domande di pagamento delle differenze tra quanto effettivamente e documentalmente speso dai ricorrenti e quanto rimborsato;

per la condanna
del Ministero della Difesa a corrispondere le suddette differenze, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date delle singole domande di rimborso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti i documenti acquisiti per effetto dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 3913/2013 del 10 aprile 2013;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 23 settembre 2005 e depositato il successivo 19 ottobre, gli interessati, in qualità di ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate inviati in missione in Belgio, presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa per un periodo di tre anni circa, hanno chiesto l’accertamento del diritto al rimborso delle spese debitamente documentate per il trasporto di mobili e masserizie, avvenuto in concreto senza l’utilizzo della Ferrovia dello Stato, previo annullamento degli atti meglio specificati in epigrafe e con la condanna dell’Amministrazione della Difesa al pagamento delle somme spettanti e degli interessi legali e della svalutazione monetaria da computarsi sin dal momento delle singole domande di rimborso.

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio con atto formale il Ministero della Difesa.

Con ordinanza n. 3913/2013 del 18 marzo 2013 la Sezione ha ritenuto necessario dover acquisire la necessaria documentazione a chiarimento, in particolare la circolare n. BL/17429/A.9.10 dell’11.10.1988 ed il conseguente eventuale giudizio di congruità formulato dalla stessa amministrazione; l’istruttoria è stata, altresì, orientata anche alla luce della recente sentenza del C.d.S. Sez. IV n. 2159 del 2012, secondo la quale in materia di rimborso delle spese di trasporto, anche alla luce dell’entrata in vigore dell’art. 1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, il dipendente viene onerato della sola comprova che il mezzo da lui utilizzato è in effetti il più economico, senza necessità di riferirsi a tariffe di fatto non più vigenti (quelle di Ferrovia dello Stato).

All’udienza del 11 dicembre 2013 la causa è stata posta in decisione.

In esecuzione della predetta ordinanza collegiale istruttoria il Ministero della Difesa ha depositato in giudizio solo le fatture allegate alle richieste di rimborso delle spese di spedizione all’estero e la citata circolare del 1988.

La questione va accolta essendo più aderente alla situazione dei fatti l’interpretazione della normativa di riferimento trasfusa nella successiva circolare del 2004, laddove, per trasporti eseguiti su percorsi non serviti da Ferrovie dello Stato, prevede una tariffa chilometrica ed a quintale pari ad € 0,16 per un quantitativo di peso non superiore a q.li 40 e sempre che le spese fatturate siano superiori all’importo spettante applicando la diversa e superiore tariffa.

L’amministrazione in sede di liquidazione delle somme spettanti a tale titolo, così come comunicato negli ultimi mesi del 2004, ha invece applicato la tariffa inferiore pari ad € 0,0656.

Nei limiti della differenza con la somma da liquidarsi con la tariffa di € 0,16 a chilometro, la domanda dei ricorrenti va accolta essendo fondata, oltre che assorbente e prevalente, la seconda doglianza.

Al riguardo giustamente la difesa di parte ricorrente assume che, seppur libera di interpretare la locuzione “percorsi non serviti da ferrovia” contenuta nell’art. 19, comma 4, della legge n. 836 del 1973, la stessa amministrazione resistente non avrebbe potuto disattendere la Direttiva DGPM/IV/12/3101/10/A.3 del 13.1.2004 in cui aveva inequivocabilmente chiarito che qualora la società di trasporto non effettuasse il servizio di mobili e di masserizie o lo effettuasse unicamente “a carro completo”, l’indennità chilometrica da liquidare era quella prevista per i tratti non serviti da ferrovia.

Tale interpretazione risulta per tabulas anche nella successiva direttiva riepilogativa del 21 luglio 2004.

L’erroneità dell’operato della p.a. lo si evince dalle citate comunicazioni dell’avvenuta liquidazione della pratica di rimborso delle spese sostenute per il trasporto di mobilio e masserizie dalle parti interessate, in cui il richiamo per l’esatto ammontare dei rimborsi spettanti è dato soltanto alla circolare BL/17429/A.9.10 dell’11 ottobre 1988.

Quest’ultima, però, non era pienamente in linea con le fattispecie evocate dagli ufficiali e sottufficiali inviati in missione all’estero nel corso dell’anno 2003, in essa infatti, anche e soprattutto per una dato temporale (già a partire dall’anno 1997 Trenitalia S.P.A. ha sospeso il servizio di trasporto delle piccole partite a livello nazione ed internazionale) il trasporto delle masserizie era per regola effettuato per ferrovia e solo a scelta dell’interessato poteva essere effettuato da un vettore privato.

Tale opzione, a parità di condizioni e modalità, come già rilevato, nel tempo successivo all’ultima circolare citata è venuta meno; anzi il vettore prescelto dalla p.a. (Ferrovie dello Stato, prima, e Trenitalia, poi) aveva espressamente rinunciato ad espletare il servizio ritenendolo ragionevolmente non più remunerativo.

La scelta come facoltà del militare interessato è stata eliminata a causa del cambiamento del mercato dei servizi di trasporto merci a cui senz’altro doveva adeguarsi la disciplina di settore, data anche dalle interpretazioni delle vigenti disposizioni di legge che in concreto non avevano una formulazione così stringente da impedire un successivo adattamento alle diverse condizioni di mercato.

Anzi, si può ritenere che il dato desumibile dalle circolari adottate nell’anno 2004 dimostra che un’interpretazione logico funzionale della normativa di riferimento avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione della difesa a prendere atto, in sede di liquidazione dei rimborsi in questione ed a circolari già emanate, quantomeno della applicazione della diversa e più consistente tariffa prevista per i percorsi non più serviti da ferrovia, già quantificata dalla circolare del 1988 in € 0,16 per i trasporti non effettuati per ferrovia, ma con vettore privato.

Tali considerazioni trovano conferma anche nel precedente giurisprudenziale, in parte applicabile alla fattispecie in esame, dato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2159 del 2012, in cui il giudice di secondo grado così si esprime sull’evoluzione interpretativa della normativa di riferimento:

“Va innanzitutto denotato che il quadro normativo rilevante per la fattispecie è costituito, innanzitutto, dal combinato disposto degli artt. 1 e 9 della L. 8 luglio 1961 n. 642 (vigente all’epoca dei fatti di causa, ma poi abrogata per effetto dell’art. 2268, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66) in forza del quale “il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all’estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce”, per quanto qui segnatamente interessa, “il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, centocinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa”.

Nel susseguentemente emanato art. 19, sesto comma, della L. 18 dicembre 1973 n. 836, puntualmente citato nella stessa sentenza impugnata, testualmente si dispone – come detto innanzi – che “il dipendente statale trasferito d’autorità può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d’uso”.

Va evidenziato, a questo punto, che la prassi dell’Amministrazione della Difesa non ha reputato “speciale” la disciplina contenuta nell’anzidetta L. 642 del 1961, ancorché specificatamente deputata a sovvenire alle esigenze del personale di tutte le Forze Armate, e ha pertanto considerato applicabile comunque al personale militare, in quanto “dipendente statale” l’ora riferito art. 19, sesto comma, della L. 836 del 1973, il quale peraltro non contempla di per sé il limite di peso di trecento chilogrammi riferito al bagaglio personale, ma contempla comunque il trasporto di tutti i mobili e di tutte le masserizie del personale militare trasferito.

Segnatamente su tale disciplina, peraltro, ha pure dispiegato effetto l’art. 8, comma 2, della L. 26 luglio 1978 n. 417, nel quale a sua volta si dispone che “il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata”.

Risulta ben evidente che tale ultima disposizione di legge innova la precedente, e va ragionevolmente applicata in luogo dello ius vetus, implicitamente abrogato nella misura in cui esso risulti incompatibile con quello precedente, a’ sensi del generale principio enunciato dall’art. 15 disp. prel. c.c..

Risulta, pertanto, irrefutabilmente acquisita all’ordinamento vigente la norma per cui il dipendente trasferito d’autorità può servirsi per la spedizione dei propri mobili e masserizie, se debitamente autorizzato, di mezzi diversi dalla ferrovia con un conseguente rimborso delle relative spese che non potrà comunque eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata dal medesimo interessato.

Risulta altrettanto acquisita all’ordinamento “vivente”, quale risultato ermeneutico del combinato disposto tra ius novum e ius vetus, che dall’autorizzazione a servirsi di un mezzo diverso da quello ferroviario, se rilasciata nelle ipotesi di oggettiva mancanza del servizio stesso, consegue – per l’appunto – l’obbligo per l’Amministrazione a rimborsare le spese sostenute dal dipendente in misura anche eccedente rispetto al criterio “sulla base della tariffa ferroviaria d’uso” enunciato dall’art. 19, sesto comma, della L. 836 del 1973, fermo restando che il mezzo utilizzato sia quello comunque “usuale” per tali necessità “e più economico” (cfr. art. 9 della L. 642 del 1961 cit.), nel mentre se l’autorizzazione è rilasciata nell’assodata circostanza che sussiste comunque la possibilità di servirsi nella specie anche del mezzo di trasporto ferroviario, il medesimo criterio di rimborso “sulla base della tariffa ferroviaria d’uso” dovrà essere inderogabilmente applicato.

Chiarito ciò, il punto fondamentale della controversia risiede pertanto nello stabilire se la testuale precisazione scritta rilasciata agli attuali appellanti da Trenitalia S.p.a. – Divisione Cargo – Direzione Mercati B.U. Internazionale – secondo la quale “Trenitalia non effettua più il trasporto di piccole partite in campo internazionale” si configura, o meno, quale idoneo presupposto per poter escludere che nella specie non sussisteva la possibilità per gli appellanti medesimi di utilizzare per le loro necessità di spedizione il mezzo ferroviario, con la conseguente sussistenza del loro titolo a ottenere il rimborso delle spese sostenute in applicazione dell’indennità chilometrica di Lire 310 / € 0,1600 e non già di Lire 127 / € 0,0656.

La questione va risolta in senso favorevole agli appellanti.

Va innanzitutto precisato che, a’ sensi dell’allora vigente D.P.R. 30 marzo 1961 n. 197, recante Revisione delle condizioni per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, all’epoca dei fatti di causa le tipologie di spedizione di merci ivi contemplare erano le seguenti:

1) spedizione a bagaglio, riguardanti oggetti di uso personale del viaggiatore (cfr. ivi, art. 11 e ss.);

2) spedizione di “piccole partite” o “collettame” di merce in quanto elencate nell’apposita “Nomenclatura” annessa alla tariffa, con carico e scarico da effettuarsi a cura delle stesse Ferrovie dello Stato e consegna e riconsegna nei luoghi indicati dalle Ferrovie medesime (cfr. ibidem, artt. 17 e 18);

3) spedizione di merce “a carro” ordinato e utilizzato dallo speditore, con versamento alle Ferrovie dello Stato di idonea cauzione per il carro assegnato e carico e scarico del carro medesimo a cura e responsabilità dello speditore nei luoghi e negli orari indicati dalle stesse Ferrovie dello Stato (cfr. ibidem, art. 19 e ss.).

La dichiarazione di Trenitalia – Divisione Cargo rilasciata agli attuali appellanti è prodotta in copia
quale doc. 8 dell’appellato Ministero della Difesa.

Dalla sua lettura consta che la spedizione delle “piccole partite” o “collettame” non era più espletata per l’estero dalle Ferrovie dello Stato, nel frattempo divenuta Trenitalia – Divisione Cargo S.p.a., la quale espletava invece la sola spedizione “a carro” mediante l’utilizzo di carri merci di portata di 22 tonnellate.

Tale modalità di spedizione richiedeva comunque, a quel tempo, l’esistenza di un carico minimo da trasportare pari ad almeno 10 tonnellate o che, comunque, doveva essere tassato con tariffa adeguata a tale peso.

In dipendenza di ciò, quindi, risulta con ogni evidenza che l’offerta di Trenitalia – Divisione Cargo non risultava conferente con l’interesse degli attuali appellanti, i quali, oltre ad un sensibile aumento dell’importo da pagare in dipendenza della circostanza che ciascuno di loro era con ciò costretto a pagare una tariffa comunque rapportata a 10 tonnellate di merce (ossia in ogni caso ben superiore al peso dei mobili e delle masserizie da trasportare, obbligatoriamente pari a’ sensi del predetto art. 8, comma 2, della L. 417 del 1978 a 40 quintali per i mobili e le masserizie e a 1 quintale a persona per il bagaglio), dovevano comunque farsi carico delle ulteriori spese di trasporto e di carico delle proprie cose sino alla stazione ferroviaria indicata da Trenitalia.

In tale contesto, pertanto, gli appellanti e, in buona definitiva, la stessa Amministrazione della Difesa), hanno scontato la mutata strategia commerciale del vettore ferroviario pubblico (tale rimasto anche dopo la sua c.d. “privatizzazione” attuata in forza della deliberazione C.I.P.E. del 12 agosto 1992 - adottata a sua volta a’ sensi dell’art. 18 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 359 - mediante la sua trasformazione in diverse società, tra le quali, per l’appunto, la Divisione Cargo S.p.a., comunque con capitale totalitariamente di proprietà dello Stato), il quale ha preferito adibire i propri servizi a beneficio dell’impresa ripetutamente utilizzatrice di uno o più carri ferroviari e che dispone di logistica propria o fruibile presso strutture logistiche intermodali condivisibili, come ad esempio gli interporti, piuttosto che rivolgere ancora la propria offerta alla clientela diffusa e costituita dalle persone fisiche o dai gruppi familiari che intuitivamente devono soddisfare esigenze ben più modeste e sporadiche.”.

Per le ragioni sopra indicate il ricorso va accolto ed accertato il diritto dei ricorrenti a percepire, quantomeno (essendo mancante un giudizio di congruità, sopperito comunque dall’applicazione della diversa e più confacente tariffa) la differenza tra quanto percepito a seguito della eseguita liquidazione e quanto sarebbe spettato se fosse stata applicata la tariffa pari ad € 0,16 per ciascun chilometro per non oltre 40 quintali, secondo quanto stabilito nelle circolari del 2004, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a corrispondere alle parti istanti le eventuali differenze economiche, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria da computarsi sulla sorte capitale dalla domanda di liquidazione sino al soddisfo, atteso che il credito vantato ha natura indennitaria (quindi di valore e non di valuta) volta a sollevare il dipendente dall’onere delle spese sostenute.

Per la natura interpretativa della disciplina applicabile al caso de quo, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed accerta il diritto alla corresponsione delle somme eventualmente spettanti (per differenza con quanto già liquidato) a titolo di rimborso delle spese debitamente documentate per il trasporto di mobili e masserizie in ambito internazionale, oltre interessi e rivalutazione da computarsi sulla sorte capitale nei termini indicati in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2014
panorama
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Re: Pensionamento e raggiungimento del domicilio eletto art.23 L. n.836/73

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Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa dando ragione al Maresciallo dei CC., confermando la sentenza di 1° grado.

L'appello proviene dalla sentenza del TAR Veneto (Sezione Prima) n. 2038/2010

1) - Il diniego è basato sulla interpretazione dell’art. 23 della legge n. 836 del 1973 resa dalla circolare n. 6/3-73-10-1995 del 29 aprile 1999 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione,

Il CdS precisa:

2) - Il dato letterale della disposizione, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione nella circolare del 29 aprile 1999 e nell’atto di appello, non contiene alcun riferimento al motivo del “collocamento a riposo” o ad una limitazione al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

3) - Tale interpretazione è confermata dalla previsione dell’art. 131 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, per cui il rapporto d’impiego cessa con il collocamento a riposo d’ufficio o a domanda e dall’art. 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che prevede il diritto degli impiegati civili di essere “collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile”.

4) - Questo Consiglio ha già seguito tale interpretazione, da cui il Collegio non intente discostarsi nel presente giudizio, affermando che, anche nei casi di collocamento a riposo per raggiungimento della anzianità contributiva, si è in presenza di un militare “che lascia la sede di servizio in cui era obbligato a risiedere, e va dunque agevolato nell’effettuare la scelta di risiedere altrove. Diversamente, non sarebbe incongruo ipotizzare una diversità di trattamento tra situazioni dello stesso contenuto, non scevra da profili d’incostituzionalità” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2898).

5) - L’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione non può essere dunque condivisa, in quanto condurrebbe ad una restrizione delle ipotesi di collocamento a riposo non prevista dall’art. 23 e comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento con il personale cessato per il raggiungimento della massima anzianità di servizio utile ai fini della pensione, per il quale sussistono le medesime esigenze di ausilio rispetto ai disagi del trasferimento dalla sede di servizio, poste a base della disciplina legislativa.
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Re: Pensionamento e raggiungimento del domicilio eletto art.23 L. n.836/73

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Ministero della Difesa

M_D GMIL REG2021 0491650 08-11-2021

17 giugno 2022

Prot. N. M_D GMIL REG2021 0491650 08-11-2021 - IV Reparto Trattamento economico - Rimborso spese di trasferimento e corresponsione delle relative indennità per il raggiungimento del domicilio eletto (art. 23 della L. n. 18 dicembre 1973, n. 836).

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