PATENTE AUTO CAT.B

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BIOX1969
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da BIOX1969 »

Nel mese di Dicembre 2017 sono stati riformati dalla CMO di La Spezia 3 colleghi del mio istituto i quali solo uno dei 3 è stato richiamato dalla motorizzazione per la visita in commissione per il successivo rinnovo della patente B con cadenza annuale, gli altri 2 nessuna comunicazione.


Ciccionetto
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da Ciccionetto »

Il rinnovo successivo alla revisione vale due anni, quindi a quella data stessa procedura da avviare tre mesi prima della scadenza, in seguito non dovrebbero richiedere altre revisioni
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salvo24
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da salvo24 »

BIOX1969 ha scritto:Nel mese di Dicembre 2017 sono stati riformati dalla CMO di La Spezia 3 colleghi del mio istituto i quali solo uno dei 3 è stato richiamato dalla motorizzazione per la visita in commissione per il successivo rinnovo della patente B con cadenza annuale, gli altri 2 nessuna comunicazione.
Io penso che dipende dal tipi di patologia...Poi chissà anche i comandi faranno figli e figliastri...simpatie o antipatie

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ray.64
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da ray.64 »

Ciao a tutti, per esperienza vissuta con i colleghi non esiste uno standard vero e proprio.Dipende sia dal comando che dalla C.M.O.
La direzione lo scrive sempre sulla lettera di invio alla C.M.O....ove si verifichino i presupposti previsti dall'art....pregasi voler notiziare questa c
direzione per le successive comunicazioni alla mot.civ.
Ovviamente è molto personale la gestione delle comunicazioni, su 25 colleghi congedati per stato ansioso 3/4 sono stati segnalati dal direttore dell'Istituto anche quando la cmo non lo aveva comunicato.
A presto.
Salvo.
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da Salvo. »

Ripeto; basta non dichiarare di assumere psicofarmaci. Altirmenti loro, quando vogliono, si attengono al codice della strada, dove è legiferato che chi fa uso di droghe o psicofarmaci potrebbe aver perso i i requisiti per guidare.
Highlander
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da Highlander »

Salvo. ha scritto:Ripeto; basta non dichiarare di assumere psicofarmaci. Altirmenti loro, quando vogliono, si attengono al codice della strada, dove è legiferato che chi fa uso di droghe o psicofarmaci potrebbe aver perso i i requisiti per guidare.
Quindi non assumendo farmaci le cmo riformano ugualmente?? Mah....
Salvo.
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da Salvo. »

Highlander ha scritto:
Salvo. ha scritto:Ripeto; basta non dichiarare di assumere psicofarmaci. Altirmenti loro, quando vogliono, si attengono al codice della strada, dove è legiferato che chi fa uso di droghe o psicofarmaci potrebbe aver perso i i requisiti per guidare.
Quindi non assumendo farmaci le cmo riformano ugualmente?? Mah....
Perché ti risulta il contrario ?
mbetto
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da mbetto »

Decreto Legislativo 16/01/2013 n. 2 (modifiche concernenti le patenti di guida) e Decreto Legislativo 18/04/2011 n. 59 (patente di guida) in attuazione delle diretteve 2016/126/CE, 2009/113/CE e 2011/94/CE, nonche art. 128 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (codice della strada):

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 128. Revisione della patente di guida.

1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente (1)(2).

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di comandi durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida e' valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente. (3)

1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (3)

1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (3)

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. (2a)

3. Comma abrogato (3)

(1) Così modificato dall'art. 9, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. (2) Così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).(2a) Comma interamente sostituito dalla legge cit. cfr. n(3) Comma introdotto dalla legge cit. cfr. nota 2

Questo è quello che è riportato nella mia comunicazione, come vedete non sono incombenze che sono in carico ai Comandi quanto specificatamente alle CMO.
mbetto
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da mbetto »

Per quanto dipende la durata del rinnovo sono certo che questa varia in base alla patologia. Nel mio caso ho avuto la patente normalmente rinnovata per cinque anni; tuttavia mi risultano casi colleghi con rinnovo a due ed anche ad un anno.
Salvo.
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da Salvo. »

mbetto ha scritto:Per quanto dipende la durata del rinnovo sono certo che questa varia in base alla patologia. Nel mio caso ho avuto la patente normalmente rinnovata per cinque anni; tuttavia mi risultano casi colleghi con rinnovo a due ed anche ad un anno.
Dipende da quello che dichiari sul certificato che consegni alla Cmo. Se sei depresso e ti stati curando tramite una terapia psicologica, la revisione credo proprio che non sia prevista. La musica cambia se per curarti stai assumendo psicofarmaci.
mbetto
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da mbetto »

Ciao Salvo. Credo la CMO possa autonomamente segnalare tutti i soggetti affetti da patologie incompatibili, a proprio giudizio, con l'idoneità alla guida per cui io non mi baserei solo sul fatto che vengano assunti o meno psicofarmaci.
Mi sono sempre chiesto, invece, che tipo di segnalazione va fatta (se prevista) per quei soggetti in possesso di porto d'armi, ovvero di patente nautica o di brevetto di volo civile risultante in sede di visita CMO affetti da patologie incompatibili con detti.
Salvo.
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da Salvo. »

mbetto ha scritto:Ciao Salvo. Credo la CMO possa autonomamente segnalare tutti i soggetti affetti da patologie incompatibili, a proprio giudizio, con l'idoneità alla guida per cui io non mi baserei solo sul fatto che vengano assunti o meno psicofarmaci.
Mi sono sempre chiesto, invece, che tipo di segnalazione va fatta (se prevista) per quei soggetti in possesso di porto d'armi, ovvero di patente nautica o di brevetto di volo civile risultante in sede di visita CMO affetti da patologie incompatibili con detti.
Se vieni riformato per stato ansioso difficilmente ti verrà rinovvato il permesso di caccia o il porto d’armi sportivo, poi tutto è possibile.

Le Cmo più zelanti si attengono alla legge, poi sta alla prefettura fare le dovute valutazioni. La legge recita così:

Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneita'
fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323,
324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Per
quanto concerne le seguenti patologie:
- vista,
- affezioni cardiovascolari,
- diabete mellito,
- epilessia,
- dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,
- uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo
abituale di medicinali,
- turbe psichiche,
si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.
Highlander
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da Highlander »

Salvo. ha scritto:
Highlander ha scritto:
Salvo. ha scritto:Ripeto; basta non dichiarare di assumere psicofarmaci. Altirmenti loro, quando vogliono, si attengono al codice della strada, dove è legiferato che chi fa uso di droghe o psicofarmaci potrebbe aver perso i i requisiti per guidare.
Quindi non assumendo farmaci le cmo riformano ugualmente?? Mah....
Perché ti risulta il contrario ?
No. Dichiarando o certificando che non si assumono farmaci non credo ci sia riforma.
Salvo.
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Re: PATENTE AUTO CAT.B

Messaggio da Salvo. »

Per me ti sbagli. Conta come ti presenti a loro e quello che ti ha scritto il tuo psichiatra e psicologo che ti segue. Nessuno ti può obbligare a prendere farmaci se tu non lo vuoi e allo stesso tempo nessuno può dire che non sei depresso in quanto non assumi psicofarmaci
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