passaggio ruoli civili
Re: passaggio ruoli civili
dal sito del Ministero della Difesa con scritta: Pagina aggiornata al 26/02/2015
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Transito ex militari impiego civile
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TRANSITO MILITARI
-Aspetti giuridici-
1) Qual è la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente inidonei, nei ruoli civili?
L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.
2) Chi sono i destinatari di tale normativa?
Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.
3) A chi deve essere inoltrata l'istanza di transito ed in quali termini?
L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1^ Div.-1^Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell’apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione".
4) E' previsto un modulo per la compilazione dell'istanza?
Sì, è previsto un modulo esemplificativo di proposizione della domanda di transito secondo lo schema di cui al modello Allegato 1) alla sopra richiamata circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Modulistica".
5) Quali documenti devono essere allegati all'istanza?
Secondo le indicazioni della su indicata circolare la domanda deve pervenire a questa Direzione generale, obbligatoriamente corredata di:
1) processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:
a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
b) l’espressa indicazione che l’inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di “lesioni dipendenti o no da causa di servizio”.
In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
c) l’idoneità all’ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l’indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
d) eventuali controindicazioni all’ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l’esplicito richiamo all’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2) modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l’Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all’impiego civile.
3) foglio “AVVERTENZE”, di cui all’Allegato A alla circolare di PERSOMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall’interessato.
4) dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell’interessato.
5) foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell’Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.
6) Come viene determinata la sede di servizio?
I profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.
Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.
Il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione.
7) In quale posizione giuridica si trova il personale in attesa di transito?
In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato in aspettativa.
8) In quale momento gli ex militari possono considerarsi transitati e quindi appartenenti, a tutti gli effetti, ai ruoli civili?
Con la firma del contratto individuale di lavoro il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione generale per il personale militare.
Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti dipendente civile, sarà amministrato dalla Direzione generale del personale civile.
9) Monetarizzazione della licenza non fruita.
Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.
Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.
Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.
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TRANSITO MILITARI NEI RUOLI CIVILI AI SENSI DELLA LEGGE 191/75 (riserve di posti in favore della categoria di ex militari congedati senza demerito) e DELLA LEGGE 599/54 (riserve di posti per i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio).
Le istanze ai sensi delle leggi indicate non possono essere accolte in quanto le disposizioni contemplate da leggi speciali sono ricadute nell'ambito del dispositivo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che non le ha fatte salve, a differenza delle riserve in favore delle categorie protette. La legge n. 254/88 ha dunque sospeso l'efficacia degli artt. 28 e 29 della Legge 191/75 e quindi le assunzioni degli ex militari volontari congedati senza demerito e dell'art. 57 della legge 1954 n. 599 e quindi le assunzioni dei sottoufficiali con 12 anni di effettivo servizio. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. controllo, con delibera n. 86 del 1993.
Oltretutto il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in vigore dal 09/10/2010, ha espressamente abrogato, tra le altre, le due leggi in questione.
TRANSITO MILITARI
-Aspetti economici-
1) Quale è la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all’impiego civile?
L’art. 2, commi 5 e 8 del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo dell’art. 14 della legge 266/1999 (v. ora art. 930 d.lgs. 90/2010), stabilisce che il personale transitato nei ruoli civili mantiene la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico risulti inferiore a quello in godimento, allo stesso titolo, all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi economici a titolo di assegni fissi e continuativi.
2) Quale è l’Ufficio competente a determinare il trattamento economico spettante ai militari che transitano nel ruolo del personale civile?
In seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro ed all’effettiva presentazione in servizio in qualità di dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il Personale Civile - 3° Reparto - 6^ Divisione, che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti ? continuativi e pensionabili – percepiti alla data del giudizio di non idoneità al servizio militare.
3) Il trattamento economico spettante al personale militare, che ha prodotto domanda di transito ed è in attesa della pronuncia dell’amministrazione, è di competenza della Direzione Generale del Personale Civile?
No, il trattamento economico per il periodo di aspettativa, nelle more dell’accoglimento della domanda di transito e fino all’assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare. Il momento del transito di detto personale nei ruoli civili si identifica con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, che produce effetti costitutivi del rapporto. Eventuali pretese economiche relative a detto periodo, pertanto, devono essere avanzate alla Direzione Generale del personale militare.
4) A quale Ente la Direzione Generale per il Personale Civile effettua la richiesta di documentazione economica relativa al militare transitato all’impiego civile?
La richiesta viene indirizzata:
- all’ultimo Ente di servizio ovvero al Centro Documentale (già Distretto Militare) di appartenenza per gli ex militari alle FFAA dell’Esercito Italiano e della Aeronautica Militare;
- alla 10^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare ed alla Direzione di Commissariato Marina Militare - Roma, per gli appartenenti alla F.A. della Marina Militare;
- al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
5) Quale trattamento economico spetta al dipendente civile ex militare?
Quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare (art. 2, comma 8, D.I. 18 aprile 2002).
6) Come viene calcolato l’assegno riassorbibile?
Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti ? fissi e continuativi ? che compongono la retribuzione percepita nella posizione militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità ,indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante nella qualità di dipendente civile, costituita da stipendio determinato dal CCNL in vigore, retribuzione individuale di anzianità, R.I.A. ed indennità di amministrazione.
7) Quale è il trattamento economico che l’Ente di destinazione del personale militare appena transitato nei ruoli civili è tenuto ad erogare, nelle more della determinazione stipendiale adottata della Direzione Generale per il personale civile?
Nelle more dell’adozione, da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell’atto che dispone il trattamento economico, comprensivo dell’assegno personale, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili sono tenuti all’erogazione del solo stipendio base corrispondente all’area e alla fascia retributiva di inquadramento. Successivamente all’adozione del provvedimento di determinazione stipendiale ad opera della Direzione Generale per il personale civile, l’Ente di destinazione del personale in argomento provvede al relativo adeguamento.
8) L’indennità di amministrazione è esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell’assegno ad personam?
L’indennità di amministrazione non può essere esclusa dal raffronto delle retribuzioni ai fini del calcolo dell’assegno ad personam, in quanto è elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è invariabile nel tempo.
9) Come può essere riassorbito l’assegno personale?
L’assegno personale è definito “riassorbibile” in quanto è una parte di retribuzione che si riduce di pari importo in corrispondenza di miglioramenti economici contrattuali ovvero discendenti da sviluppi economici (acquisizione della fascia retributiva superiore nell’ambito dell’area di inquadramento). Con l'assegno personale, infatti, viene riconosciuto un trattamento economico ad hoc superiore a quello previsto per l’area e la fascia retributiva d’inquadramento fino al suo completo assorbimento, vale a dire fino a quando gli incrementi retributivi predetti progressivamente intervenuti non lo avranno “azzerato”.
10) E’ possibile chiedere l’attribuzione dei benefici economici per un’infermità dipendente da causa di servizio?
Non è più possibile, perché l’art. 70 della legge 133/2008 ha disposto che a decorrere dal 1.1.2009 per i dipendenti civili il riconoscimento della causa di servizio non dà luogo ad un incremento percentuale del trattamento economico.
Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31.12.2008.
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Transito ex militari impiego civile
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TRANSITO MILITARI
-Aspetti giuridici-
1) Qual è la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente inidonei, nei ruoli civili?
L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.
2) Chi sono i destinatari di tale normativa?
Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.
3) A chi deve essere inoltrata l'istanza di transito ed in quali termini?
L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1^ Div.-1^Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell’apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione".
4) E' previsto un modulo per la compilazione dell'istanza?
Sì, è previsto un modulo esemplificativo di proposizione della domanda di transito secondo lo schema di cui al modello Allegato 1) alla sopra richiamata circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Modulistica".
5) Quali documenti devono essere allegati all'istanza?
Secondo le indicazioni della su indicata circolare la domanda deve pervenire a questa Direzione generale, obbligatoriamente corredata di:
1) processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:
a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
b) l’espressa indicazione che l’inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di “lesioni dipendenti o no da causa di servizio”.
In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
c) l’idoneità all’ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l’indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
d) eventuali controindicazioni all’ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l’esplicito richiamo all’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2) modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l’Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all’impiego civile.
3) foglio “AVVERTENZE”, di cui all’Allegato A alla circolare di PERSOMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall’interessato.
4) dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell’interessato.
5) foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell’Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.
6) Come viene determinata la sede di servizio?
I profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.
Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.
Il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione.
7) In quale posizione giuridica si trova il personale in attesa di transito?
In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato in aspettativa.
8) In quale momento gli ex militari possono considerarsi transitati e quindi appartenenti, a tutti gli effetti, ai ruoli civili?
Con la firma del contratto individuale di lavoro il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione generale per il personale militare.
Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti dipendente civile, sarà amministrato dalla Direzione generale del personale civile.
9) Monetarizzazione della licenza non fruita.
Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.
Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.
Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.
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TRANSITO MILITARI NEI RUOLI CIVILI AI SENSI DELLA LEGGE 191/75 (riserve di posti in favore della categoria di ex militari congedati senza demerito) e DELLA LEGGE 599/54 (riserve di posti per i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio).
Le istanze ai sensi delle leggi indicate non possono essere accolte in quanto le disposizioni contemplate da leggi speciali sono ricadute nell'ambito del dispositivo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che non le ha fatte salve, a differenza delle riserve in favore delle categorie protette. La legge n. 254/88 ha dunque sospeso l'efficacia degli artt. 28 e 29 della Legge 191/75 e quindi le assunzioni degli ex militari volontari congedati senza demerito e dell'art. 57 della legge 1954 n. 599 e quindi le assunzioni dei sottoufficiali con 12 anni di effettivo servizio. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. controllo, con delibera n. 86 del 1993.
Oltretutto il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in vigore dal 09/10/2010, ha espressamente abrogato, tra le altre, le due leggi in questione.
TRANSITO MILITARI
-Aspetti economici-
1) Quale è la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all’impiego civile?
L’art. 2, commi 5 e 8 del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo dell’art. 14 della legge 266/1999 (v. ora art. 930 d.lgs. 90/2010), stabilisce che il personale transitato nei ruoli civili mantiene la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico risulti inferiore a quello in godimento, allo stesso titolo, all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi economici a titolo di assegni fissi e continuativi.
2) Quale è l’Ufficio competente a determinare il trattamento economico spettante ai militari che transitano nel ruolo del personale civile?
In seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro ed all’effettiva presentazione in servizio in qualità di dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il Personale Civile - 3° Reparto - 6^ Divisione, che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti ? continuativi e pensionabili – percepiti alla data del giudizio di non idoneità al servizio militare.
3) Il trattamento economico spettante al personale militare, che ha prodotto domanda di transito ed è in attesa della pronuncia dell’amministrazione, è di competenza della Direzione Generale del Personale Civile?
No, il trattamento economico per il periodo di aspettativa, nelle more dell’accoglimento della domanda di transito e fino all’assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare. Il momento del transito di detto personale nei ruoli civili si identifica con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, che produce effetti costitutivi del rapporto. Eventuali pretese economiche relative a detto periodo, pertanto, devono essere avanzate alla Direzione Generale del personale militare.
4) A quale Ente la Direzione Generale per il Personale Civile effettua la richiesta di documentazione economica relativa al militare transitato all’impiego civile?
La richiesta viene indirizzata:
- all’ultimo Ente di servizio ovvero al Centro Documentale (già Distretto Militare) di appartenenza per gli ex militari alle FFAA dell’Esercito Italiano e della Aeronautica Militare;
- alla 10^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare ed alla Direzione di Commissariato Marina Militare - Roma, per gli appartenenti alla F.A. della Marina Militare;
- al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
5) Quale trattamento economico spetta al dipendente civile ex militare?
Quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare (art. 2, comma 8, D.I. 18 aprile 2002).
6) Come viene calcolato l’assegno riassorbibile?
Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti ? fissi e continuativi ? che compongono la retribuzione percepita nella posizione militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità ,indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante nella qualità di dipendente civile, costituita da stipendio determinato dal CCNL in vigore, retribuzione individuale di anzianità, R.I.A. ed indennità di amministrazione.
7) Quale è il trattamento economico che l’Ente di destinazione del personale militare appena transitato nei ruoli civili è tenuto ad erogare, nelle more della determinazione stipendiale adottata della Direzione Generale per il personale civile?
Nelle more dell’adozione, da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell’atto che dispone il trattamento economico, comprensivo dell’assegno personale, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili sono tenuti all’erogazione del solo stipendio base corrispondente all’area e alla fascia retributiva di inquadramento. Successivamente all’adozione del provvedimento di determinazione stipendiale ad opera della Direzione Generale per il personale civile, l’Ente di destinazione del personale in argomento provvede al relativo adeguamento.
8) L’indennità di amministrazione è esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell’assegno ad personam?
L’indennità di amministrazione non può essere esclusa dal raffronto delle retribuzioni ai fini del calcolo dell’assegno ad personam, in quanto è elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è invariabile nel tempo.
9) Come può essere riassorbito l’assegno personale?
L’assegno personale è definito “riassorbibile” in quanto è una parte di retribuzione che si riduce di pari importo in corrispondenza di miglioramenti economici contrattuali ovvero discendenti da sviluppi economici (acquisizione della fascia retributiva superiore nell’ambito dell’area di inquadramento). Con l'assegno personale, infatti, viene riconosciuto un trattamento economico ad hoc superiore a quello previsto per l’area e la fascia retributiva d’inquadramento fino al suo completo assorbimento, vale a dire fino a quando gli incrementi retributivi predetti progressivamente intervenuti non lo avranno “azzerato”.
10) E’ possibile chiedere l’attribuzione dei benefici economici per un’infermità dipendente da causa di servizio?
Non è più possibile, perché l’art. 70 della legge 133/2008 ha disposto che a decorrere dal 1.1.2009 per i dipendenti civili il riconoscimento della causa di servizio non dà luogo ad un incremento percentuale del trattamento economico.
Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31.12.2008.
Re: passaggio ruoli civili
1) - Il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, ha sottoposto al Consiglio di Stato una richiesta di parere in ordine alla tematica del transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
2) - In particolare, il quesito ha ad oggetto l’interpretazione, foriera di problemi nell’applicazione pratica, del comma 7 dell’art. 2 in base al quale, nel periodo di attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in speciale aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
N.B.: qui sotto la risposta ufficiale del CdS con il proprio Parere.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700696 - Public 2017-03-22 -
Numero 00696/2017 e data 21/03/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2017
NUMERO AFFARE 00281/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale personale civile.
Transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.) e del decreto ministeriale del 18 aprile 2002. Richiesta di parere.
LA SEZIONE
Vista la nota n. M_D GCIV 0003820 del 21 gennaio 2014, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, ha trasmesso la richiesta di parere del 23 dicembre 2013 indicata in oggetto;
visto il parere interlocutorio della Sezione in data 5 febbraio 2014;
vista la nota ministeriale prot. n. M_D GCIV 0075771 del 24 novembre 2014;
visto l’ulteriore parere interlocutorio in data 24 giugno 2015;
vista la nota ministeriale prot. n. M_D GCIV 0052111 dell’11 agosto 2015 e l’allegato parere del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento RGS, del 6 maggio 2015;
Esaminati gli atti tutti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;
Premesso e considerato.
Il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, ha sottoposto al Consiglio di Stato una richiesta di parere in ordine alla tematica del transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
Come segnala l’Amministrazione, il quadro giuridico di riferimento prende le mosse dal disposto di cui all’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il “codice dell’ordinamento militare” che, nel riprendere le disposizioni già recate dall’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede che: “il personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”.
Le modalità di attuazione del transito, per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, sono state successivamente regolate dal d.m. 18 aprile 2002, il cui art. 2 prescrive il passaggio del personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, a seguito del giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione medico ospedaliera ex art. 1, comma 2.
Il transito suddetto è, quindi, disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
In particolare, il quesito ha ad oggetto l’interpretazione, foriera di problemi nell’applicazione pratica, del comma 7 dell’art. 2 in base al quale, nel periodo di attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in speciale aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
In altri termini, la norma, disciplinando la speciale aspettativa per transito, renderebbe inapplicabile, medio tempore, l’istituto dell’aspettativa per infermità, il quale come è noto prevede, al contrario, una retribuzione con percentuale decrescente in base allo scorrere del tempo.
Tale posizione tutelata di status ed il relativo trattamento economico di favore, secondo un orientamento della IV Sezione, perdurerebbero fino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, momento nel quale cessa effettivamente lo status di militare del soggetto interessato, che assume la qualifica di impiegato civile (Consiglio di Stato, IV Sez., 4 dicembre 2007, n. 6825, che testualmente afferma “il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, comma 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro”).
Siffatta regolamentazione si è tradotta tuttavia, all’atto pratico, in frequenti casi in cui i militari invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a seguito di decretazioni che ne dispongono il transito all’impiego civile, non si sono presentati, inviando certificazione medica attestante stati morbosi incompatibili con il servizio, con ciò prolungando di fatto “sine die” la suddetta posizione di aspettativa e continuando a percepire i relativi emolumenti in atto da parte dell’amministrazione, pur in assenza del corrispondente sinallagma, venendosi così ad integrare possibili ipotesi di danno erariale.
Peraltro, come evidenziato dal Ministero della difesa, la particolare posizione del militare in transito nei ruoli civili, che non è più considerato in forza presso l’ente militare di appartenenza, fa sì che quest’ultimo spesso non richieda gli accertamenti medici volti a verificare l’effettiva esistenza dello stato morboso denunciato e la sua concreta incidenza sulla possibilità di prestare servizio.
Per ovviare alle prospettate eventualità, l’Amministrazione, con la circolare 43267/BI del 21 giugno 2011, ha chiarito che la mancata presentazione in servizio per malattia debitamente certificata non può considerarsi rinuncia al transito per tutto il periodo certificato.
Al termine di tale periodo, l’interessato è tenuto a presentarsi in servizio e l’eventuale mancata presentazione equivarrebbe a rinuncia al transito all’impiego civile, con conseguente mancata costituzione del rapporto di lavoro.
La circolare ha poi precisato che “qualora l’impedimento si protragga oltre i novanta giorni, l’ente presso il quale il dipendente deve assumere servizio, per il tramite dell’ente presso il quale lo stesso risulta ancora in forza, deve provvedere a richiedere al Dipartimento di medicina legale di competenza di avviare il militare a nuova visita medica collegiale, ai fini dell’accertamento della permanenza delle condizioni di idoneità all’ulteriore impiego in qualità di dipendente civile”.
Il Ministero riferisce che tale ulteriore accertamento medico non ha però spiegato l’efficacia deterrente auspicata. Ciò in quanto, a seguito dei giudizi del Dipartimento di medicina legale, che confermano l’idoneità all’impiego civile, i militari interessati producono spesso nuovi certificati medici di parte attestanti la persistenza di stati morbosi incompatibili con l’effettivo servizio.
Il Ministero ritiene, inoltre, che la particolare posizione del militare interessato al transito non può dirsi equiparata a quella di un vincitore di concorso, mentre appare più prossima “a quella di un dipendente oggetto di mobilità per cessione di contratto ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/01”.
Di talché, potrebbe ritenersi per analogia applicabile “l’istituto del comporto previsto dall’art. 21 CCNL Ministeri 17 maggio 1995 con la durata massima dei 18 mesi e con le percentuali di riduzione del trattamento economico previste in detta disposizione contrattuale”.
Tale interpretazione sarebbe in linea con l’orientamento di questo Consiglio di Stato che, con sentenza della Sezione IV n. 5758/06, ha stabilito che il transito all’impiego civile del militare non idoneo “deve qualificarsi come peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione”, e che, con la sentenza n. 6825/07 (cit.), ha ritenuto che la speciale aspettativa prevista dall’art. 2, comma 7, del citato d.m. è finalizzata ad evitare soluzione di continuità del rapporto di impiego durante il periodo in concreto impiegato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili.
Detto altrimenti, come prospetta il Ministero, “si attuerebbe una fictio iuris, in base alla quale il rapporto di lavoro quale dipendente civile, che di fatto si costituisce solo attraverso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, verrebbe fatto retroagire, quanto ad alcuni effetti giuridici”.
In alternativa, il Ministero illustra un’ulteriore soluzione ermeneutica, più conforme al dato testuale dell’art. 2, comma 7, del d.m. cit., che, come accennato, recita: “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.
Il tenore letterale della disposizione in commento farebbe dedurre all’Amministrazione riferente che il trattamento economico, così come individuato al momento del giudizio di non idoneità, spetterebbe al personale soltanto fino al momento in cui l’Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito. Ciò posto, il decreto interdirettoriale che autorizza il transito nei ruoli civili e ancor più la lettera che, nel trasmettere all’Ente il contratto individuale di lavoro da sottoporre alla firma dell’interessato, contiene data e sede di presentazione in servizio, potrebbero ragionevolmente intendersi quale precisa e finale determinazione dell’Amministrazione in ordine alla domanda di transito.
Tale interpretazione farebbe venire meno l’aspettativa per il transito dalla data in cui l’interessato è stato invitato a presentarsi, e da tale momento tornerebbe ad applicarsi la normativa relativa all’aspettativa per infermità del personale militare, così come era stata applicata fino al momento del giudizio di non idoneità (con le conseguenti decurtazioni derivanti dai periodi di aspettativa per infermità fruiti, applicandosi, in tal caso, le particolari disposizioni riguardanti il personale militare - art. 13, comma 2, d.P.R. 163/2002, che richiama l’art. 26, commi 1 e 2, della legge 187/1976 -, secondo cui al personale interessato compete il trattamento economico intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi ed a 0 per i restanti 6 mesi).
Tutto ciò premesso, con parere interlocutorio del 5 febbraio 2014 è stato preliminarmente rilevato che:
-il d.m. 18 aprile 2002, con il quale è stata data attuazione all’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato adottato dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
- l’art. 2, comma 7, del d.m. citato risulta identico all’art. 4, comma 2, del decreto, avente pari data (18 aprile 2002), adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per il transito nei ruoli civili da parte del personale della Guardia di Finanza.
Di conseguenza, è stato disposto che anche il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Dipartimento per la funzione pubblica esprimessero il proprio avviso in merito, con il coordinamento del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al Ministero della difesa, invece, è stata chiesta una relazione integrativa al fine di:
-chiarire quale applicazione viene attualmente data all’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, e quale interpretazione intenda proporre, soffermandosi, in modo particolare, sul computo dell’aspettativa e delle prescritte decurtazioni, avuto riguardo al periodo antecedente e successivo al giudizio di inidoneità e fino “al momento in cui l’Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito”;
-riferire se, con riferimento alla questione sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato, si sia determinato contenzioso.
All’interlocutoria, invero, ha dato seguito in prima battuta solo il Ministero della difesa, il quale ha evidenziato che al personale militare, che, a seguito di giudizio medico-legale di permanente inidoneità al servizio militare, avanza domanda di transito, viene corrisposto un trattamento economico pari alla retribuzione spettante al militare al momento del suddetto giudizio medico.
Retribuzione che è, a sua volta, legata al periodo di aspettativa per infermità usufruito nell’arco del quinquennio antecedente (per i primi 12 mesi di aspettativa per infermità nell’arco del quinquennio, il militare percepisce lo stipendio per intero; dal 13° al 18° mese di assenza percepisce lo stipendio ridotto del 50; per l’ulteriore periodo di assenza dal lavoro per infermità non percepisce nulla). Nel caso, invece, di riconoscimento della causa di servizio, al militare spetta la retribuzione piena per tutto il periodo di assenza dal lavoro.
Inoltre, in applicazione dell’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, durante il periodo di aspettativa per il transito, che perdura fino quando il militare non sottoscriva il contratto di lavoro come dipendente civile della difesa, l’Amministrazione è obbligata a corrispondere il citato trattamento economico anche nell’ipotesi in cui il militare non sottoscriva il contratto per la sussistenza di uno stato di malattia che gli impedisca di presentarsi in servizio. Durante l’intero lasso di tempo (dal giudizio medico-legale fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro come civile), in cui il militare è posto in aspettativa per il transito, il trattamento economico non subisce decurtazioni, rimanendo fissato, nella sua entità, nella misura pari alla retribuzione goduta al momento del giudizio medico-legale.
Quindi, per il militare giudicato inidoneo che avanza domanda di transito (e che mantiene lo status di militare fintanto che non sottoscriva il contratto di lavoro come civile), l’eventuale ulteriore periodo di assenza dal servizio, successivo all’invito a sottoscrivere il contratto come civile, verrebbe a sommarsi al precedente periodo di aspettativa per infermità usufruito dal militare stesso prima del giudizio medico-legale di inidoneità.
In questo modo la retribuzione tornerebbe a subire le decurtazioni retributive legate al periodo di aspettativa usufruito nel quinquennio.
In ordine al secondo quesito, l’Amministrazione ha riferito che, allo stato, la problematica in argomento non ha determinato contenzioso.
Successivamente, con nota ministeriale in data 11 agosto 2015, in risposta all’ulteriore parere interlocutorio della Sezione del 24 giugno 2015, è pervenuto, altresì, il parere del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2015.
Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da parte sua, esprimendosi in sede di coordinamento con nota del 24 luglio 2015, ha dato conto, anzitutto, delle posizioni espresse dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze, allegate agli atti.
In particolare, il primo, nel ribadire che alla fattispecie troverebbe applicazione l’istituto del comporto, disciplinato dal citato art. 21 delle norme contrattuali del comparto Ministeri, osserva come non sembra coerente con il decreto ministeriale ritenere che il transito del dipendente nei ruoli civili dell’Amministrazione avvenga con la stipulazione del contratto di lavoro, laddove lo stesso si perfezionerebbe, invece, con il “provvedimento unilaterale di inquadramento emanato dall’amministrazione”.
Il MEF, invece, oltre a ribadire quanto sopra esposto in merito al quadro normativo di riferimento ed i principi applicativi concreti delle norme in questione al personale della Guardia di Finanza, di propria competenza, segnala (avvedutamente) come il collocamento nella speciale posizione di aspettativa di cui al d.m. 18 aprile 2002 vada limitato strettamente alla tempistica indicata nel decreto stesso.
In proposito, la Sezione ritiene d’uopo rilevare che l’art. 2, comma 4, citato (nonché l’art. 3, comma 2, del d.m. di identico contenuto del MEF), prevedono espressamente che: “L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 150 giorni dalla data del ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.
Ed è proprio il combinato disposto delle norme di cui all’art. 2, commi 4 e 7, ad avviso della Sezione, a costituire l’addentellato normativo da cui si desume in via interpretativa non solo il dies a quo da cui decorre l’aspettativa (presentazione dell’istanza), ma anche quello ad quem, che non può, evidentemente, non coincidere con il termine massimo di 150 giorni indicato per l’assunzione delle definitive determinazioni sull’istanza di transito e la conclusione del procedimento.
Tale impostazione, propria anche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, oltre a garantire uniformità di trattamento tra le varie categorie di personale militare, preclude in effetti, nel rispetto del disposto normativo, il prolungamento sine die dell’aspettativa pienamente retribuita (prolungamento che pare dovuto, in base a quanto adombra l’Amministrazione richiedente, anche a comportamenti elusivi dei singoli, che meriterebbero in quanto tali i necessari ulteriori accertamenti), escludendo così oneri non giustificabili a carico dell’amministrazione e non supportati da idonea previsione normativa.
Del resto, l’assunto appare ben più conforme alla stessa ratio sottesa alla normativa: l’interruzione della decorrenza dei termini - implicito corollario dell’articolo 2, comma 7 - per l’eventuale riduzione del trattamento economico in relazione al periodo di aspettativa maturata dal personale, è motivata dalla circostanza che lo stato giuridico di aspettativa speciale è dovuto solo per il periodo di tempo fisiologicamente necessario all’Amministrazione per la valutazione della pratica di transito.
Pronunziatasi la P.A. definitivamente sul punto, non sussistono più i presupposti per ritenere perdurante quella posizione giuridico-economica di vantaggio, potendosi protrarre il congelamento del periodo di aspettativa solo con riferimento al tempo necessario all’amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza.
Tale impostazione, che la Sezione ritiene giuridicamente valida, è condivisa, in sede di conclusioni, dallo stesso Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza, che rammenta come l’eventuale individuazione del perfezionamento del transito, e quindi del mutamento di status da militare a civile, nel “momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro” non è di ostacolo al fatto che la speciale aspettativa possa esaurirsi in un momento antecedente, quando l’Amministrazione assume espressamente le proprie determinazioni (art. 2, comma 7, d.m. cit.), da rendersi note entro i 150 giorni dal ricevimento dell’istanza (art. 2, comma 4, d.m. cit.).
Deve, altresì, rilevarsi che la sentenza del Consiglio di Stato richiamata (n. 6825/2007), pur recando in effetti, incidentalmente, l’affermazione secondo cui emergerebbe dal sistema che il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell'assunzione nell'amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, si è occupata più che altro di dirimere la connessa, ma pur sempre differente, problematica se “il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all'assunzione in servizio presso l'amministrazione civile (nel caso concreto analizzato non intervenuta per rinuncia dell’interessato), è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'amministrazione militare”.
Orbene, la Sezione non ritiene di dover aggiungere alcunché all’impalcatura argomentativa sopra riportata, che ritiene lineare, condivisibile e dunque fondata in tutti i suoi aspetti essenziali, oltre che conforme al quadro normativo dato dal combinato disposto dei commi 4 e 7 menzionati, nel senso, in definitiva, di ritenere che il periodo di aspettativa speciale a trattamento economico conservato possa permanere solo con riferimento al tempo necessario all’amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza.
Resta infine impregiudicata, ovviamente, la possibilità di un intervento normativo ad hoc definitivamente chiarificatore.
P.Q.M.
Nei termini esposti è il parere della Sezione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
2) - In particolare, il quesito ha ad oggetto l’interpretazione, foriera di problemi nell’applicazione pratica, del comma 7 dell’art. 2 in base al quale, nel periodo di attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in speciale aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
N.B.: qui sotto la risposta ufficiale del CdS con il proprio Parere.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700696 - Public 2017-03-22 -
Numero 00696/2017 e data 21/03/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2017
NUMERO AFFARE 00281/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale personale civile.
Transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.) e del decreto ministeriale del 18 aprile 2002. Richiesta di parere.
LA SEZIONE
Vista la nota n. M_D GCIV 0003820 del 21 gennaio 2014, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, ha trasmesso la richiesta di parere del 23 dicembre 2013 indicata in oggetto;
visto il parere interlocutorio della Sezione in data 5 febbraio 2014;
vista la nota ministeriale prot. n. M_D GCIV 0075771 del 24 novembre 2014;
visto l’ulteriore parere interlocutorio in data 24 giugno 2015;
vista la nota ministeriale prot. n. M_D GCIV 0052111 dell’11 agosto 2015 e l’allegato parere del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento RGS, del 6 maggio 2015;
Esaminati gli atti tutti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;
Premesso e considerato.
Il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, ha sottoposto al Consiglio di Stato una richiesta di parere in ordine alla tematica del transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
Come segnala l’Amministrazione, il quadro giuridico di riferimento prende le mosse dal disposto di cui all’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il “codice dell’ordinamento militare” che, nel riprendere le disposizioni già recate dall’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede che: “il personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”.
Le modalità di attuazione del transito, per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, sono state successivamente regolate dal d.m. 18 aprile 2002, il cui art. 2 prescrive il passaggio del personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, a seguito del giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione medico ospedaliera ex art. 1, comma 2.
Il transito suddetto è, quindi, disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
In particolare, il quesito ha ad oggetto l’interpretazione, foriera di problemi nell’applicazione pratica, del comma 7 dell’art. 2 in base al quale, nel periodo di attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in speciale aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
In altri termini, la norma, disciplinando la speciale aspettativa per transito, renderebbe inapplicabile, medio tempore, l’istituto dell’aspettativa per infermità, il quale come è noto prevede, al contrario, una retribuzione con percentuale decrescente in base allo scorrere del tempo.
Tale posizione tutelata di status ed il relativo trattamento economico di favore, secondo un orientamento della IV Sezione, perdurerebbero fino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, momento nel quale cessa effettivamente lo status di militare del soggetto interessato, che assume la qualifica di impiegato civile (Consiglio di Stato, IV Sez., 4 dicembre 2007, n. 6825, che testualmente afferma “il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, comma 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro”).
Siffatta regolamentazione si è tradotta tuttavia, all’atto pratico, in frequenti casi in cui i militari invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a seguito di decretazioni che ne dispongono il transito all’impiego civile, non si sono presentati, inviando certificazione medica attestante stati morbosi incompatibili con il servizio, con ciò prolungando di fatto “sine die” la suddetta posizione di aspettativa e continuando a percepire i relativi emolumenti in atto da parte dell’amministrazione, pur in assenza del corrispondente sinallagma, venendosi così ad integrare possibili ipotesi di danno erariale.
Peraltro, come evidenziato dal Ministero della difesa, la particolare posizione del militare in transito nei ruoli civili, che non è più considerato in forza presso l’ente militare di appartenenza, fa sì che quest’ultimo spesso non richieda gli accertamenti medici volti a verificare l’effettiva esistenza dello stato morboso denunciato e la sua concreta incidenza sulla possibilità di prestare servizio.
Per ovviare alle prospettate eventualità, l’Amministrazione, con la circolare 43267/BI del 21 giugno 2011, ha chiarito che la mancata presentazione in servizio per malattia debitamente certificata non può considerarsi rinuncia al transito per tutto il periodo certificato.
Al termine di tale periodo, l’interessato è tenuto a presentarsi in servizio e l’eventuale mancata presentazione equivarrebbe a rinuncia al transito all’impiego civile, con conseguente mancata costituzione del rapporto di lavoro.
La circolare ha poi precisato che “qualora l’impedimento si protragga oltre i novanta giorni, l’ente presso il quale il dipendente deve assumere servizio, per il tramite dell’ente presso il quale lo stesso risulta ancora in forza, deve provvedere a richiedere al Dipartimento di medicina legale di competenza di avviare il militare a nuova visita medica collegiale, ai fini dell’accertamento della permanenza delle condizioni di idoneità all’ulteriore impiego in qualità di dipendente civile”.
Il Ministero riferisce che tale ulteriore accertamento medico non ha però spiegato l’efficacia deterrente auspicata. Ciò in quanto, a seguito dei giudizi del Dipartimento di medicina legale, che confermano l’idoneità all’impiego civile, i militari interessati producono spesso nuovi certificati medici di parte attestanti la persistenza di stati morbosi incompatibili con l’effettivo servizio.
Il Ministero ritiene, inoltre, che la particolare posizione del militare interessato al transito non può dirsi equiparata a quella di un vincitore di concorso, mentre appare più prossima “a quella di un dipendente oggetto di mobilità per cessione di contratto ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/01”.
Di talché, potrebbe ritenersi per analogia applicabile “l’istituto del comporto previsto dall’art. 21 CCNL Ministeri 17 maggio 1995 con la durata massima dei 18 mesi e con le percentuali di riduzione del trattamento economico previste in detta disposizione contrattuale”.
Tale interpretazione sarebbe in linea con l’orientamento di questo Consiglio di Stato che, con sentenza della Sezione IV n. 5758/06, ha stabilito che il transito all’impiego civile del militare non idoneo “deve qualificarsi come peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione”, e che, con la sentenza n. 6825/07 (cit.), ha ritenuto che la speciale aspettativa prevista dall’art. 2, comma 7, del citato d.m. è finalizzata ad evitare soluzione di continuità del rapporto di impiego durante il periodo in concreto impiegato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili.
Detto altrimenti, come prospetta il Ministero, “si attuerebbe una fictio iuris, in base alla quale il rapporto di lavoro quale dipendente civile, che di fatto si costituisce solo attraverso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, verrebbe fatto retroagire, quanto ad alcuni effetti giuridici”.
In alternativa, il Ministero illustra un’ulteriore soluzione ermeneutica, più conforme al dato testuale dell’art. 2, comma 7, del d.m. cit., che, come accennato, recita: “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.
Il tenore letterale della disposizione in commento farebbe dedurre all’Amministrazione riferente che il trattamento economico, così come individuato al momento del giudizio di non idoneità, spetterebbe al personale soltanto fino al momento in cui l’Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito. Ciò posto, il decreto interdirettoriale che autorizza il transito nei ruoli civili e ancor più la lettera che, nel trasmettere all’Ente il contratto individuale di lavoro da sottoporre alla firma dell’interessato, contiene data e sede di presentazione in servizio, potrebbero ragionevolmente intendersi quale precisa e finale determinazione dell’Amministrazione in ordine alla domanda di transito.
Tale interpretazione farebbe venire meno l’aspettativa per il transito dalla data in cui l’interessato è stato invitato a presentarsi, e da tale momento tornerebbe ad applicarsi la normativa relativa all’aspettativa per infermità del personale militare, così come era stata applicata fino al momento del giudizio di non idoneità (con le conseguenti decurtazioni derivanti dai periodi di aspettativa per infermità fruiti, applicandosi, in tal caso, le particolari disposizioni riguardanti il personale militare - art. 13, comma 2, d.P.R. 163/2002, che richiama l’art. 26, commi 1 e 2, della legge 187/1976 -, secondo cui al personale interessato compete il trattamento economico intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi ed a 0 per i restanti 6 mesi).
Tutto ciò premesso, con parere interlocutorio del 5 febbraio 2014 è stato preliminarmente rilevato che:
-il d.m. 18 aprile 2002, con il quale è stata data attuazione all’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato adottato dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
- l’art. 2, comma 7, del d.m. citato risulta identico all’art. 4, comma 2, del decreto, avente pari data (18 aprile 2002), adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per il transito nei ruoli civili da parte del personale della Guardia di Finanza.
Di conseguenza, è stato disposto che anche il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Dipartimento per la funzione pubblica esprimessero il proprio avviso in merito, con il coordinamento del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al Ministero della difesa, invece, è stata chiesta una relazione integrativa al fine di:
-chiarire quale applicazione viene attualmente data all’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, e quale interpretazione intenda proporre, soffermandosi, in modo particolare, sul computo dell’aspettativa e delle prescritte decurtazioni, avuto riguardo al periodo antecedente e successivo al giudizio di inidoneità e fino “al momento in cui l’Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito”;
-riferire se, con riferimento alla questione sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato, si sia determinato contenzioso.
All’interlocutoria, invero, ha dato seguito in prima battuta solo il Ministero della difesa, il quale ha evidenziato che al personale militare, che, a seguito di giudizio medico-legale di permanente inidoneità al servizio militare, avanza domanda di transito, viene corrisposto un trattamento economico pari alla retribuzione spettante al militare al momento del suddetto giudizio medico.
Retribuzione che è, a sua volta, legata al periodo di aspettativa per infermità usufruito nell’arco del quinquennio antecedente (per i primi 12 mesi di aspettativa per infermità nell’arco del quinquennio, il militare percepisce lo stipendio per intero; dal 13° al 18° mese di assenza percepisce lo stipendio ridotto del 50; per l’ulteriore periodo di assenza dal lavoro per infermità non percepisce nulla). Nel caso, invece, di riconoscimento della causa di servizio, al militare spetta la retribuzione piena per tutto il periodo di assenza dal lavoro.
Inoltre, in applicazione dell’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, durante il periodo di aspettativa per il transito, che perdura fino quando il militare non sottoscriva il contratto di lavoro come dipendente civile della difesa, l’Amministrazione è obbligata a corrispondere il citato trattamento economico anche nell’ipotesi in cui il militare non sottoscriva il contratto per la sussistenza di uno stato di malattia che gli impedisca di presentarsi in servizio. Durante l’intero lasso di tempo (dal giudizio medico-legale fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro come civile), in cui il militare è posto in aspettativa per il transito, il trattamento economico non subisce decurtazioni, rimanendo fissato, nella sua entità, nella misura pari alla retribuzione goduta al momento del giudizio medico-legale.
Quindi, per il militare giudicato inidoneo che avanza domanda di transito (e che mantiene lo status di militare fintanto che non sottoscriva il contratto di lavoro come civile), l’eventuale ulteriore periodo di assenza dal servizio, successivo all’invito a sottoscrivere il contratto come civile, verrebbe a sommarsi al precedente periodo di aspettativa per infermità usufruito dal militare stesso prima del giudizio medico-legale di inidoneità.
In questo modo la retribuzione tornerebbe a subire le decurtazioni retributive legate al periodo di aspettativa usufruito nel quinquennio.
In ordine al secondo quesito, l’Amministrazione ha riferito che, allo stato, la problematica in argomento non ha determinato contenzioso.
Successivamente, con nota ministeriale in data 11 agosto 2015, in risposta all’ulteriore parere interlocutorio della Sezione del 24 giugno 2015, è pervenuto, altresì, il parere del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2015.
Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da parte sua, esprimendosi in sede di coordinamento con nota del 24 luglio 2015, ha dato conto, anzitutto, delle posizioni espresse dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze, allegate agli atti.
In particolare, il primo, nel ribadire che alla fattispecie troverebbe applicazione l’istituto del comporto, disciplinato dal citato art. 21 delle norme contrattuali del comparto Ministeri, osserva come non sembra coerente con il decreto ministeriale ritenere che il transito del dipendente nei ruoli civili dell’Amministrazione avvenga con la stipulazione del contratto di lavoro, laddove lo stesso si perfezionerebbe, invece, con il “provvedimento unilaterale di inquadramento emanato dall’amministrazione”.
Il MEF, invece, oltre a ribadire quanto sopra esposto in merito al quadro normativo di riferimento ed i principi applicativi concreti delle norme in questione al personale della Guardia di Finanza, di propria competenza, segnala (avvedutamente) come il collocamento nella speciale posizione di aspettativa di cui al d.m. 18 aprile 2002 vada limitato strettamente alla tempistica indicata nel decreto stesso.
In proposito, la Sezione ritiene d’uopo rilevare che l’art. 2, comma 4, citato (nonché l’art. 3, comma 2, del d.m. di identico contenuto del MEF), prevedono espressamente che: “L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 150 giorni dalla data del ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.
Ed è proprio il combinato disposto delle norme di cui all’art. 2, commi 4 e 7, ad avviso della Sezione, a costituire l’addentellato normativo da cui si desume in via interpretativa non solo il dies a quo da cui decorre l’aspettativa (presentazione dell’istanza), ma anche quello ad quem, che non può, evidentemente, non coincidere con il termine massimo di 150 giorni indicato per l’assunzione delle definitive determinazioni sull’istanza di transito e la conclusione del procedimento.
Tale impostazione, propria anche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, oltre a garantire uniformità di trattamento tra le varie categorie di personale militare, preclude in effetti, nel rispetto del disposto normativo, il prolungamento sine die dell’aspettativa pienamente retribuita (prolungamento che pare dovuto, in base a quanto adombra l’Amministrazione richiedente, anche a comportamenti elusivi dei singoli, che meriterebbero in quanto tali i necessari ulteriori accertamenti), escludendo così oneri non giustificabili a carico dell’amministrazione e non supportati da idonea previsione normativa.
Del resto, l’assunto appare ben più conforme alla stessa ratio sottesa alla normativa: l’interruzione della decorrenza dei termini - implicito corollario dell’articolo 2, comma 7 - per l’eventuale riduzione del trattamento economico in relazione al periodo di aspettativa maturata dal personale, è motivata dalla circostanza che lo stato giuridico di aspettativa speciale è dovuto solo per il periodo di tempo fisiologicamente necessario all’Amministrazione per la valutazione della pratica di transito.
Pronunziatasi la P.A. definitivamente sul punto, non sussistono più i presupposti per ritenere perdurante quella posizione giuridico-economica di vantaggio, potendosi protrarre il congelamento del periodo di aspettativa solo con riferimento al tempo necessario all’amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza.
Tale impostazione, che la Sezione ritiene giuridicamente valida, è condivisa, in sede di conclusioni, dallo stesso Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza, che rammenta come l’eventuale individuazione del perfezionamento del transito, e quindi del mutamento di status da militare a civile, nel “momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro” non è di ostacolo al fatto che la speciale aspettativa possa esaurirsi in un momento antecedente, quando l’Amministrazione assume espressamente le proprie determinazioni (art. 2, comma 7, d.m. cit.), da rendersi note entro i 150 giorni dal ricevimento dell’istanza (art. 2, comma 4, d.m. cit.).
Deve, altresì, rilevarsi che la sentenza del Consiglio di Stato richiamata (n. 6825/2007), pur recando in effetti, incidentalmente, l’affermazione secondo cui emergerebbe dal sistema che il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell'assunzione nell'amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, si è occupata più che altro di dirimere la connessa, ma pur sempre differente, problematica se “il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all'assunzione in servizio presso l'amministrazione civile (nel caso concreto analizzato non intervenuta per rinuncia dell’interessato), è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'amministrazione militare”.
Orbene, la Sezione non ritiene di dover aggiungere alcunché all’impalcatura argomentativa sopra riportata, che ritiene lineare, condivisibile e dunque fondata in tutti i suoi aspetti essenziali, oltre che conforme al quadro normativo dato dal combinato disposto dei commi 4 e 7 menzionati, nel senso, in definitiva, di ritenere che il periodo di aspettativa speciale a trattamento economico conservato possa permanere solo con riferimento al tempo necessario all’amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza.
Resta infine impregiudicata, ovviamente, la possibilità di un intervento normativo ad hoc definitivamente chiarificatore.
P.Q.M.
Nei termini esposti è il parere della Sezione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: passaggio ruoli civili
seguito mio post qui pubblicato in data 25/07/2015.
A conclusione della problematica, Vi invito ha leggere qui sotto il Parere definitivo del CdS.
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1) - Il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, ha sottoposto al Consiglio di Stato una richiesta di parere in ordine alla tematica del transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
2) - In particolare, il quesito ha ad oggetto l’interpretazione, foriera di problemi nell’applicazione pratica, del comma 7 dell’art. 2 in base al quale, nel periodo di attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in speciale aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
N.B.: qui sotto la risposta ufficiale del CdS con il proprio Parere.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700696 - Public 2017-03-22 -
Numero 00696/2017 e data 21/03/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2017
NUMERO AFFARE 00281/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale personale civile.
Transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.) e del decreto ministeriale del 18 aprile 2002. Richiesta di parere.
LA SEZIONE
Vista la nota n. M_D GCIV 0003820 del 21 gennaio 2014, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, ha trasmesso la richiesta di parere del 23 dicembre 2013 indicata in oggetto;
visto il parere interlocutorio della Sezione in data 5 febbraio 2014;
vista la nota ministeriale prot. n. M_D GCIV 0075771 del 24 novembre 2014;
visto l’ulteriore parere interlocutorio in data 24 giugno 2015;
vista la nota ministeriale prot. n. M_D GCIV 0052111 dell’11 agosto 2015 e l’allegato parere del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento RGS, del 6 maggio 2015;
Esaminati gli atti tutti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;
Premesso e considerato.
Il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, ha sottoposto al Consiglio di Stato una richiesta di parere in ordine alla tematica del transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
Come segnala l’Amministrazione, il quadro giuridico di riferimento prende le mosse dal disposto di cui all’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il “codice dell’ordinamento militare” che, nel riprendere le disposizioni già recate dall’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede che: “il personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”.
Le modalità di attuazione del transito, per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, sono state successivamente regolate dal d.m. 18 aprile 2002, il cui art. 2 prescrive il passaggio del personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, a seguito del giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione medico ospedaliera ex art. 1, comma 2.
Il transito suddetto è, quindi, disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
In particolare, il quesito ha ad oggetto l’interpretazione, foriera di problemi nell’applicazione pratica, del comma 7 dell’art. 2 in base al quale, nel periodo di attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in speciale aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
In altri termini, la norma, disciplinando la speciale aspettativa per transito, renderebbe inapplicabile, medio tempore, l’istituto dell’aspettativa per infermità, il quale come è noto prevede, al contrario, una retribuzione con percentuale decrescente in base allo scorrere del tempo.
Tale posizione tutelata di status ed il relativo trattamento economico di favore, secondo un orientamento della IV Sezione, perdurerebbero fino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, momento nel quale cessa effettivamente lo status di militare del soggetto interessato, che assume la qualifica di impiegato civile (Consiglio di Stato, IV Sez., 4 dicembre 2007, n. 6825, che testualmente afferma “il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, comma 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro”).
Siffatta regolamentazione si è tradotta tuttavia, all’atto pratico, in frequenti casi in cui i militari invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a seguito di decretazioni che ne dispongono il transito all’impiego civile, non si sono presentati, inviando certificazione medica attestante stati morbosi incompatibili con il servizio, con ciò prolungando di fatto “sine die” la suddetta posizione di aspettativa e continuando a percepire i relativi emolumenti in atto da parte dell’amministrazione, pur in assenza del corrispondente sinallagma, venendosi così ad integrare possibili ipotesi di danno erariale.
Peraltro, come evidenziato dal Ministero della difesa, la particolare posizione del militare in transito nei ruoli civili, che non è più considerato in forza presso l’ente militare di appartenenza, fa sì che quest’ultimo spesso non richieda gli accertamenti medici volti a verificare l’effettiva esistenza dello stato morboso denunciato e la sua concreta incidenza sulla possibilità di prestare servizio.
Per ovviare alle prospettate eventualità, l’Amministrazione, con la circolare 43267/BI del 21 giugno 2011, ha chiarito che la mancata presentazione in servizio per malattia debitamente certificata non può considerarsi rinuncia al transito per tutto il periodo certificato.
Al termine di tale periodo, l’interessato è tenuto a presentarsi in servizio e l’eventuale mancata presentazione equivarrebbe a rinuncia al transito all’impiego civile, con conseguente mancata costituzione del rapporto di lavoro.
La circolare ha poi precisato che “qualora l’impedimento si protragga oltre i novanta giorni, l’ente presso il quale il dipendente deve assumere servizio, per il tramite dell’ente presso il quale lo stesso risulta ancora in forza, deve provvedere a richiedere al Dipartimento di medicina legale di competenza di avviare il militare a nuova visita medica collegiale, ai fini dell’accertamento della permanenza delle condizioni di idoneità all’ulteriore impiego in qualità di dipendente civile”.
Il Ministero riferisce che tale ulteriore accertamento medico non ha però spiegato l’efficacia deterrente auspicata. Ciò in quanto, a seguito dei giudizi del Dipartimento di medicina legale, che confermano l’idoneità all’impiego civile, i militari interessati producono spesso nuovi certificati medici di parte attestanti la persistenza di stati morbosi incompatibili con l’effettivo servizio.
Il Ministero ritiene, inoltre, che la particolare posizione del militare interessato al transito non può dirsi equiparata a quella di un vincitore di concorso, mentre appare più prossima “a quella di un dipendente oggetto di mobilità per cessione di contratto ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/01”.
Di talché, potrebbe ritenersi per analogia applicabile “l’istituto del comporto previsto dall’art. 21 CCNL Ministeri 17 maggio 1995 con la durata massima dei 18 mesi e con le percentuali di riduzione del trattamento economico previste in detta disposizione contrattuale”.
Tale interpretazione sarebbe in linea con l’orientamento di questo Consiglio di Stato che, con sentenza della Sezione IV n. 5758/06, ha stabilito che il transito all’impiego civile del militare non idoneo “deve qualificarsi come peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione”, e che, con la sentenza n. 6825/07 (cit.), ha ritenuto che la speciale aspettativa prevista dall’art. 2, comma 7, del citato d.m. è finalizzata ad evitare soluzione di continuità del rapporto di impiego durante il periodo in concreto impiegato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili.
Detto altrimenti, come prospetta il Ministero, “si attuerebbe una fictio iuris, in base alla quale il rapporto di lavoro quale dipendente civile, che di fatto si costituisce solo attraverso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, verrebbe fatto retroagire, quanto ad alcuni effetti giuridici”.
In alternativa, il Ministero illustra un’ulteriore soluzione ermeneutica, più conforme al dato testuale dell’art. 2, comma 7, del d.m. cit., che, come accennato, recita: “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.
Il tenore letterale della disposizione in commento farebbe dedurre all’Amministrazione riferente che il trattamento economico, così come individuato al momento del giudizio di non idoneità, spetterebbe al personale soltanto fino al momento in cui l’Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito. Ciò posto, il decreto interdirettoriale che autorizza il transito nei ruoli civili e ancor più la lettera che, nel trasmettere all’Ente il contratto individuale di lavoro da sottoporre alla firma dell’interessato, contiene data e sede di presentazione in servizio, potrebbero ragionevolmente intendersi quale precisa e finale determinazione dell’Amministrazione in ordine alla domanda di transito.
Tale interpretazione farebbe venire meno l’aspettativa per il transito dalla data in cui l’interessato è stato invitato a presentarsi, e da tale momento tornerebbe ad applicarsi la normativa relativa all’aspettativa per infermità del personale militare, così come era stata applicata fino al momento del giudizio di non idoneità (con le conseguenti decurtazioni derivanti dai periodi di aspettativa per infermità fruiti, applicandosi, in tal caso, le particolari disposizioni riguardanti il personale militare - art. 13, comma 2, d.P.R. 163/2002, che richiama l’art. 26, commi 1 e 2, della legge 187/1976 -, secondo cui al personale interessato compete il trattamento economico intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi ed a 0 per i restanti 6 mesi).
Tutto ciò premesso, con parere interlocutorio del 5 febbraio 2014 è stato preliminarmente rilevato che:
-il d.m. 18 aprile 2002, con il quale è stata data attuazione all’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato adottato dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
- l’art. 2, comma 7, del d.m. citato risulta identico all’art. 4, comma 2, del decreto, avente pari data (18 aprile 2002), adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per il transito nei ruoli civili da parte del personale della Guardia di Finanza.
Di conseguenza, è stato disposto che anche il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Dipartimento per la funzione pubblica esprimessero il proprio avviso in merito, con il coordinamento del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al Ministero della difesa, invece, è stata chiesta una relazione integrativa al fine di:
-chiarire quale applicazione viene attualmente data all’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, e quale interpretazione intenda proporre, soffermandosi, in modo particolare, sul computo dell’aspettativa e delle prescritte decurtazioni, avuto riguardo al periodo antecedente e successivo al giudizio di inidoneità e fino “al momento in cui l’Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito”;
-riferire se, con riferimento alla questione sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato, si sia determinato contenzioso.
All’interlocutoria, invero, ha dato seguito in prima battuta solo il Ministero della difesa, il quale ha evidenziato che al personale militare, che, a seguito di giudizio medico-legale di permanente inidoneità al servizio militare, avanza domanda di transito, viene corrisposto un trattamento economico pari alla retribuzione spettante al militare al momento del suddetto giudizio medico.
Retribuzione che è, a sua volta, legata al periodo di aspettativa per infermità usufruito nell’arco del quinquennio antecedente (per i primi 12 mesi di aspettativa per infermità nell’arco del quinquennio, il militare percepisce lo stipendio per intero; dal 13° al 18° mese di assenza percepisce lo stipendio ridotto del 50; per l’ulteriore periodo di assenza dal lavoro per infermità non percepisce nulla). Nel caso, invece, di riconoscimento della causa di servizio, al militare spetta la retribuzione piena per tutto il periodo di assenza dal lavoro.
Inoltre, in applicazione dell’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, durante il periodo di aspettativa per il transito, che perdura fino quando il militare non sottoscriva il contratto di lavoro come dipendente civile della difesa, l’Amministrazione è obbligata a corrispondere il citato trattamento economico anche nell’ipotesi in cui il militare non sottoscriva il contratto per la sussistenza di uno stato di malattia che gli impedisca di presentarsi in servizio. Durante l’intero lasso di tempo (dal giudizio medico-legale fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro come civile), in cui il militare è posto in aspettativa per il transito, il trattamento economico non subisce decurtazioni, rimanendo fissato, nella sua entità, nella misura pari alla retribuzione goduta al momento del giudizio medico-legale.
Quindi, per il militare giudicato inidoneo che avanza domanda di transito (e che mantiene lo status di militare fintanto che non sottoscriva il contratto di lavoro come civile), l’eventuale ulteriore periodo di assenza dal servizio, successivo all’invito a sottoscrivere il contratto come civile, verrebbe a sommarsi al precedente periodo di aspettativa per infermità usufruito dal militare stesso prima del giudizio medico-legale di inidoneità.
In questo modo la retribuzione tornerebbe a subire le decurtazioni retributive legate al periodo di aspettativa usufruito nel quinquennio.
In ordine al secondo quesito, l’Amministrazione ha riferito che, allo stato, la problematica in argomento non ha determinato contenzioso.
Successivamente, con nota ministeriale in data 11 agosto 2015, in risposta all’ulteriore parere interlocutorio della Sezione del 24 giugno 2015, è pervenuto, altresì, il parere del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2015.
Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da parte sua, esprimendosi in sede di coordinamento con nota del 24 luglio 2015, ha dato conto, anzitutto, delle posizioni espresse dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze, allegate agli atti.
In particolare, il primo, nel ribadire che alla fattispecie troverebbe applicazione l’istituto del comporto, disciplinato dal citato art. 21 delle norme contrattuali del comparto Ministeri, osserva come non sembra coerente con il decreto ministeriale ritenere che il transito del dipendente nei ruoli civili dell’Amministrazione avvenga con la stipulazione del contratto di lavoro, laddove lo stesso si perfezionerebbe, invece, con il “provvedimento unilaterale di inquadramento emanato dall’amministrazione”.
Il MEF, invece, oltre a ribadire quanto sopra esposto in merito al quadro normativo di riferimento ed i principi applicativi concreti delle norme in questione al personale della Guardia di Finanza, di propria competenza, segnala (avvedutamente) come il collocamento nella speciale posizione di aspettativa di cui al d.m. 18 aprile 2002 vada limitato strettamente alla tempistica indicata nel decreto stesso.
In proposito, la Sezione ritiene d’uopo rilevare che l’art. 2, comma 4, citato (nonché l’art. 3, comma 2, del d.m. di identico contenuto del MEF), prevedono espressamente che: “L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 150 giorni dalla data del ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.
Ed è proprio il combinato disposto delle norme di cui all’art. 2, commi 4 e 7, ad avviso della Sezione, a costituire l’addentellato normativo da cui si desume in via interpretativa non solo il dies a quo da cui decorre l’aspettativa (presentazione dell’istanza), ma anche quello ad quem, che non può, evidentemente, non coincidere con il termine massimo di 150 giorni indicato per l’assunzione delle definitive determinazioni sull’istanza di transito e la conclusione del procedimento.
Tale impostazione, propria anche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, oltre a garantire uniformità di trattamento tra le varie categorie di personale militare, preclude in effetti, nel rispetto del disposto normativo, il prolungamento sine die dell’aspettativa pienamente retribuita (prolungamento che pare dovuto, in base a quanto adombra l’Amministrazione richiedente, anche a comportamenti elusivi dei singoli, che meriterebbero in quanto tali i necessari ulteriori accertamenti), escludendo così oneri non giustificabili a carico dell’amministrazione e non supportati da idonea previsione normativa.
Del resto, l’assunto appare ben più conforme alla stessa ratio sottesa alla normativa: l’interruzione della decorrenza dei termini - implicito corollario dell’articolo 2, comma 7 - per l’eventuale riduzione del trattamento economico in relazione al periodo di aspettativa maturata dal personale, è motivata dalla circostanza che lo stato giuridico di aspettativa speciale è dovuto solo per il periodo di tempo fisiologicamente necessario all’Amministrazione per la valutazione della pratica di transito.
Pronunziatasi la P.A. definitivamente sul punto, non sussistono più i presupposti per ritenere perdurante quella posizione giuridico-economica di vantaggio, potendosi protrarre il congelamento del periodo di aspettativa solo con riferimento al tempo necessario all’amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza.
Tale impostazione, che la Sezione ritiene giuridicamente valida, è condivisa, in sede di conclusioni, dallo stesso Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza, che rammenta come l’eventuale individuazione del perfezionamento del transito, e quindi del mutamento di status da militare a civile, nel “momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro” non è di ostacolo al fatto che la speciale aspettativa possa esaurirsi in un momento antecedente, quando l’Amministrazione assume espressamente le proprie determinazioni (art. 2, comma 7, d.m. cit.), da rendersi note entro i 150 giorni dal ricevimento dell’istanza (art. 2, comma 4, d.m. cit.).
Deve, altresì, rilevarsi che la sentenza del Consiglio di Stato richiamata (n. 6825/2007), pur recando in effetti, incidentalmente, l’affermazione secondo cui emergerebbe dal sistema che il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell'assunzione nell'amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, si è occupata più che altro di dirimere la connessa, ma pur sempre differente, problematica se “il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all'assunzione in servizio presso l'amministrazione civile (nel caso concreto analizzato non intervenuta per rinuncia dell’interessato), è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'amministrazione militare”.
Orbene, la Sezione non ritiene di dover aggiungere alcunché all’impalcatura argomentativa sopra riportata, che ritiene lineare, condivisibile e dunque fondata in tutti i suoi aspetti essenziali, oltre che conforme al quadro normativo dato dal combinato disposto dei commi 4 e 7 menzionati, nel senso, in definitiva, di ritenere che il periodo di aspettativa speciale a trattamento economico conservato possa permanere solo con riferimento al tempo necessario all’amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza.
Resta infine impregiudicata, ovviamente, la possibilità di un intervento normativo ad hoc definitivamente chiarificatore.
P.Q.M.
Nei termini esposti è il parere della Sezione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
A conclusione della problematica, Vi invito ha leggere qui sotto il Parere definitivo del CdS.
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1) - Il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, ha sottoposto al Consiglio di Stato una richiesta di parere in ordine alla tematica del transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
2) - In particolare, il quesito ha ad oggetto l’interpretazione, foriera di problemi nell’applicazione pratica, del comma 7 dell’art. 2 in base al quale, nel periodo di attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in speciale aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
N.B.: qui sotto la risposta ufficiale del CdS con il proprio Parere.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700696 - Public 2017-03-22 -
Numero 00696/2017 e data 21/03/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2017
NUMERO AFFARE 00281/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale personale civile.
Transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.) e del decreto ministeriale del 18 aprile 2002. Richiesta di parere.
LA SEZIONE
Vista la nota n. M_D GCIV 0003820 del 21 gennaio 2014, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, ha trasmesso la richiesta di parere del 23 dicembre 2013 indicata in oggetto;
visto il parere interlocutorio della Sezione in data 5 febbraio 2014;
vista la nota ministeriale prot. n. M_D GCIV 0075771 del 24 novembre 2014;
visto l’ulteriore parere interlocutorio in data 24 giugno 2015;
vista la nota ministeriale prot. n. M_D GCIV 0052111 dell’11 agosto 2015 e l’allegato parere del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento RGS, del 6 maggio 2015;
Esaminati gli atti tutti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;
Premesso e considerato.
Il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, ha sottoposto al Consiglio di Stato una richiesta di parere in ordine alla tematica del transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
Come segnala l’Amministrazione, il quadro giuridico di riferimento prende le mosse dal disposto di cui all’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il “codice dell’ordinamento militare” che, nel riprendere le disposizioni già recate dall’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede che: “il personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”.
Le modalità di attuazione del transito, per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, sono state successivamente regolate dal d.m. 18 aprile 2002, il cui art. 2 prescrive il passaggio del personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, a seguito del giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione medico ospedaliera ex art. 1, comma 2.
Il transito suddetto è, quindi, disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
In particolare, il quesito ha ad oggetto l’interpretazione, foriera di problemi nell’applicazione pratica, del comma 7 dell’art. 2 in base al quale, nel periodo di attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in speciale aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
In altri termini, la norma, disciplinando la speciale aspettativa per transito, renderebbe inapplicabile, medio tempore, l’istituto dell’aspettativa per infermità, il quale come è noto prevede, al contrario, una retribuzione con percentuale decrescente in base allo scorrere del tempo.
Tale posizione tutelata di status ed il relativo trattamento economico di favore, secondo un orientamento della IV Sezione, perdurerebbero fino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, momento nel quale cessa effettivamente lo status di militare del soggetto interessato, che assume la qualifica di impiegato civile (Consiglio di Stato, IV Sez., 4 dicembre 2007, n. 6825, che testualmente afferma “il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, comma 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro”).
Siffatta regolamentazione si è tradotta tuttavia, all’atto pratico, in frequenti casi in cui i militari invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a seguito di decretazioni che ne dispongono il transito all’impiego civile, non si sono presentati, inviando certificazione medica attestante stati morbosi incompatibili con il servizio, con ciò prolungando di fatto “sine die” la suddetta posizione di aspettativa e continuando a percepire i relativi emolumenti in atto da parte dell’amministrazione, pur in assenza del corrispondente sinallagma, venendosi così ad integrare possibili ipotesi di danno erariale.
Peraltro, come evidenziato dal Ministero della difesa, la particolare posizione del militare in transito nei ruoli civili, che non è più considerato in forza presso l’ente militare di appartenenza, fa sì che quest’ultimo spesso non richieda gli accertamenti medici volti a verificare l’effettiva esistenza dello stato morboso denunciato e la sua concreta incidenza sulla possibilità di prestare servizio.
Per ovviare alle prospettate eventualità, l’Amministrazione, con la circolare 43267/BI del 21 giugno 2011, ha chiarito che la mancata presentazione in servizio per malattia debitamente certificata non può considerarsi rinuncia al transito per tutto il periodo certificato.
Al termine di tale periodo, l’interessato è tenuto a presentarsi in servizio e l’eventuale mancata presentazione equivarrebbe a rinuncia al transito all’impiego civile, con conseguente mancata costituzione del rapporto di lavoro.
La circolare ha poi precisato che “qualora l’impedimento si protragga oltre i novanta giorni, l’ente presso il quale il dipendente deve assumere servizio, per il tramite dell’ente presso il quale lo stesso risulta ancora in forza, deve provvedere a richiedere al Dipartimento di medicina legale di competenza di avviare il militare a nuova visita medica collegiale, ai fini dell’accertamento della permanenza delle condizioni di idoneità all’ulteriore impiego in qualità di dipendente civile”.
Il Ministero riferisce che tale ulteriore accertamento medico non ha però spiegato l’efficacia deterrente auspicata. Ciò in quanto, a seguito dei giudizi del Dipartimento di medicina legale, che confermano l’idoneità all’impiego civile, i militari interessati producono spesso nuovi certificati medici di parte attestanti la persistenza di stati morbosi incompatibili con l’effettivo servizio.
Il Ministero ritiene, inoltre, che la particolare posizione del militare interessato al transito non può dirsi equiparata a quella di un vincitore di concorso, mentre appare più prossima “a quella di un dipendente oggetto di mobilità per cessione di contratto ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/01”.
Di talché, potrebbe ritenersi per analogia applicabile “l’istituto del comporto previsto dall’art. 21 CCNL Ministeri 17 maggio 1995 con la durata massima dei 18 mesi e con le percentuali di riduzione del trattamento economico previste in detta disposizione contrattuale”.
Tale interpretazione sarebbe in linea con l’orientamento di questo Consiglio di Stato che, con sentenza della Sezione IV n. 5758/06, ha stabilito che il transito all’impiego civile del militare non idoneo “deve qualificarsi come peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione”, e che, con la sentenza n. 6825/07 (cit.), ha ritenuto che la speciale aspettativa prevista dall’art. 2, comma 7, del citato d.m. è finalizzata ad evitare soluzione di continuità del rapporto di impiego durante il periodo in concreto impiegato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili.
Detto altrimenti, come prospetta il Ministero, “si attuerebbe una fictio iuris, in base alla quale il rapporto di lavoro quale dipendente civile, che di fatto si costituisce solo attraverso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, verrebbe fatto retroagire, quanto ad alcuni effetti giuridici”.
In alternativa, il Ministero illustra un’ulteriore soluzione ermeneutica, più conforme al dato testuale dell’art. 2, comma 7, del d.m. cit., che, come accennato, recita: “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.
Il tenore letterale della disposizione in commento farebbe dedurre all’Amministrazione riferente che il trattamento economico, così come individuato al momento del giudizio di non idoneità, spetterebbe al personale soltanto fino al momento in cui l’Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito. Ciò posto, il decreto interdirettoriale che autorizza il transito nei ruoli civili e ancor più la lettera che, nel trasmettere all’Ente il contratto individuale di lavoro da sottoporre alla firma dell’interessato, contiene data e sede di presentazione in servizio, potrebbero ragionevolmente intendersi quale precisa e finale determinazione dell’Amministrazione in ordine alla domanda di transito.
Tale interpretazione farebbe venire meno l’aspettativa per il transito dalla data in cui l’interessato è stato invitato a presentarsi, e da tale momento tornerebbe ad applicarsi la normativa relativa all’aspettativa per infermità del personale militare, così come era stata applicata fino al momento del giudizio di non idoneità (con le conseguenti decurtazioni derivanti dai periodi di aspettativa per infermità fruiti, applicandosi, in tal caso, le particolari disposizioni riguardanti il personale militare - art. 13, comma 2, d.P.R. 163/2002, che richiama l’art. 26, commi 1 e 2, della legge 187/1976 -, secondo cui al personale interessato compete il trattamento economico intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi ed a 0 per i restanti 6 mesi).
Tutto ciò premesso, con parere interlocutorio del 5 febbraio 2014 è stato preliminarmente rilevato che:
-il d.m. 18 aprile 2002, con il quale è stata data attuazione all’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato adottato dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
- l’art. 2, comma 7, del d.m. citato risulta identico all’art. 4, comma 2, del decreto, avente pari data (18 aprile 2002), adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per il transito nei ruoli civili da parte del personale della Guardia di Finanza.
Di conseguenza, è stato disposto che anche il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Dipartimento per la funzione pubblica esprimessero il proprio avviso in merito, con il coordinamento del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al Ministero della difesa, invece, è stata chiesta una relazione integrativa al fine di:
-chiarire quale applicazione viene attualmente data all’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, e quale interpretazione intenda proporre, soffermandosi, in modo particolare, sul computo dell’aspettativa e delle prescritte decurtazioni, avuto riguardo al periodo antecedente e successivo al giudizio di inidoneità e fino “al momento in cui l’Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito”;
-riferire se, con riferimento alla questione sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato, si sia determinato contenzioso.
All’interlocutoria, invero, ha dato seguito in prima battuta solo il Ministero della difesa, il quale ha evidenziato che al personale militare, che, a seguito di giudizio medico-legale di permanente inidoneità al servizio militare, avanza domanda di transito, viene corrisposto un trattamento economico pari alla retribuzione spettante al militare al momento del suddetto giudizio medico.
Retribuzione che è, a sua volta, legata al periodo di aspettativa per infermità usufruito nell’arco del quinquennio antecedente (per i primi 12 mesi di aspettativa per infermità nell’arco del quinquennio, il militare percepisce lo stipendio per intero; dal 13° al 18° mese di assenza percepisce lo stipendio ridotto del 50; per l’ulteriore periodo di assenza dal lavoro per infermità non percepisce nulla). Nel caso, invece, di riconoscimento della causa di servizio, al militare spetta la retribuzione piena per tutto il periodo di assenza dal lavoro.
Inoltre, in applicazione dell’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, durante il periodo di aspettativa per il transito, che perdura fino quando il militare non sottoscriva il contratto di lavoro come dipendente civile della difesa, l’Amministrazione è obbligata a corrispondere il citato trattamento economico anche nell’ipotesi in cui il militare non sottoscriva il contratto per la sussistenza di uno stato di malattia che gli impedisca di presentarsi in servizio. Durante l’intero lasso di tempo (dal giudizio medico-legale fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro come civile), in cui il militare è posto in aspettativa per il transito, il trattamento economico non subisce decurtazioni, rimanendo fissato, nella sua entità, nella misura pari alla retribuzione goduta al momento del giudizio medico-legale.
Quindi, per il militare giudicato inidoneo che avanza domanda di transito (e che mantiene lo status di militare fintanto che non sottoscriva il contratto di lavoro come civile), l’eventuale ulteriore periodo di assenza dal servizio, successivo all’invito a sottoscrivere il contratto come civile, verrebbe a sommarsi al precedente periodo di aspettativa per infermità usufruito dal militare stesso prima del giudizio medico-legale di inidoneità.
In questo modo la retribuzione tornerebbe a subire le decurtazioni retributive legate al periodo di aspettativa usufruito nel quinquennio.
In ordine al secondo quesito, l’Amministrazione ha riferito che, allo stato, la problematica in argomento non ha determinato contenzioso.
Successivamente, con nota ministeriale in data 11 agosto 2015, in risposta all’ulteriore parere interlocutorio della Sezione del 24 giugno 2015, è pervenuto, altresì, il parere del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2015.
Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da parte sua, esprimendosi in sede di coordinamento con nota del 24 luglio 2015, ha dato conto, anzitutto, delle posizioni espresse dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze, allegate agli atti.
In particolare, il primo, nel ribadire che alla fattispecie troverebbe applicazione l’istituto del comporto, disciplinato dal citato art. 21 delle norme contrattuali del comparto Ministeri, osserva come non sembra coerente con il decreto ministeriale ritenere che il transito del dipendente nei ruoli civili dell’Amministrazione avvenga con la stipulazione del contratto di lavoro, laddove lo stesso si perfezionerebbe, invece, con il “provvedimento unilaterale di inquadramento emanato dall’amministrazione”.
Il MEF, invece, oltre a ribadire quanto sopra esposto in merito al quadro normativo di riferimento ed i principi applicativi concreti delle norme in questione al personale della Guardia di Finanza, di propria competenza, segnala (avvedutamente) come il collocamento nella speciale posizione di aspettativa di cui al d.m. 18 aprile 2002 vada limitato strettamente alla tempistica indicata nel decreto stesso.
In proposito, la Sezione ritiene d’uopo rilevare che l’art. 2, comma 4, citato (nonché l’art. 3, comma 2, del d.m. di identico contenuto del MEF), prevedono espressamente che: “L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 150 giorni dalla data del ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.
Ed è proprio il combinato disposto delle norme di cui all’art. 2, commi 4 e 7, ad avviso della Sezione, a costituire l’addentellato normativo da cui si desume in via interpretativa non solo il dies a quo da cui decorre l’aspettativa (presentazione dell’istanza), ma anche quello ad quem, che non può, evidentemente, non coincidere con il termine massimo di 150 giorni indicato per l’assunzione delle definitive determinazioni sull’istanza di transito e la conclusione del procedimento.
Tale impostazione, propria anche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, oltre a garantire uniformità di trattamento tra le varie categorie di personale militare, preclude in effetti, nel rispetto del disposto normativo, il prolungamento sine die dell’aspettativa pienamente retribuita (prolungamento che pare dovuto, in base a quanto adombra l’Amministrazione richiedente, anche a comportamenti elusivi dei singoli, che meriterebbero in quanto tali i necessari ulteriori accertamenti), escludendo così oneri non giustificabili a carico dell’amministrazione e non supportati da idonea previsione normativa.
Del resto, l’assunto appare ben più conforme alla stessa ratio sottesa alla normativa: l’interruzione della decorrenza dei termini - implicito corollario dell’articolo 2, comma 7 - per l’eventuale riduzione del trattamento economico in relazione al periodo di aspettativa maturata dal personale, è motivata dalla circostanza che lo stato giuridico di aspettativa speciale è dovuto solo per il periodo di tempo fisiologicamente necessario all’Amministrazione per la valutazione della pratica di transito.
Pronunziatasi la P.A. definitivamente sul punto, non sussistono più i presupposti per ritenere perdurante quella posizione giuridico-economica di vantaggio, potendosi protrarre il congelamento del periodo di aspettativa solo con riferimento al tempo necessario all’amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza.
Tale impostazione, che la Sezione ritiene giuridicamente valida, è condivisa, in sede di conclusioni, dallo stesso Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza, che rammenta come l’eventuale individuazione del perfezionamento del transito, e quindi del mutamento di status da militare a civile, nel “momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro” non è di ostacolo al fatto che la speciale aspettativa possa esaurirsi in un momento antecedente, quando l’Amministrazione assume espressamente le proprie determinazioni (art. 2, comma 7, d.m. cit.), da rendersi note entro i 150 giorni dal ricevimento dell’istanza (art. 2, comma 4, d.m. cit.).
Deve, altresì, rilevarsi che la sentenza del Consiglio di Stato richiamata (n. 6825/2007), pur recando in effetti, incidentalmente, l’affermazione secondo cui emergerebbe dal sistema che il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell'assunzione nell'amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, si è occupata più che altro di dirimere la connessa, ma pur sempre differente, problematica se “il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all'assunzione in servizio presso l'amministrazione civile (nel caso concreto analizzato non intervenuta per rinuncia dell’interessato), è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'amministrazione militare”.
Orbene, la Sezione non ritiene di dover aggiungere alcunché all’impalcatura argomentativa sopra riportata, che ritiene lineare, condivisibile e dunque fondata in tutti i suoi aspetti essenziali, oltre che conforme al quadro normativo dato dal combinato disposto dei commi 4 e 7 menzionati, nel senso, in definitiva, di ritenere che il periodo di aspettativa speciale a trattamento economico conservato possa permanere solo con riferimento al tempo necessario all’amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza.
Resta infine impregiudicata, ovviamente, la possibilità di un intervento normativo ad hoc definitivamente chiarificatore.
P.Q.M.
Nei termini esposti è il parere della Sezione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: passaggio ruoli civili
Il Ministero Difesa perde l'appello al CdS.
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1) - L’odierno appellato, già colonnello medico militare a Savona, in data 16.6.2003 fu giudicato inidoneo al servizio militare dalla competente C.M.O., la quale lo giudicò invece idoneo al transito nell’impiego civile.
2) - L’interessato ha quindi formulato richiesta di transito nei ruoli civili, indicando le sedi di preferenza.
3) - In data 27.1.2005 il Ministero – vista l’indisponibilità di posti vacanti nelle sedi richieste – ha assegnato al dr. B.. un posto presso un Ospedale di Milano.
4) - In data 9.3.2005 il predetto ha rinunciato al transito all’impiego civile, di talchè l’Amministrazione lo ha dichiarato cessato dal servizio militare con decorrenza retroattiva al 16.6.2003 ( data dell’accertamento dell’inabilità ).
5) - L’ Ufficiale ha allora proposto un ricorso avanti al TAR Liguria, contestando appunto tale decorrenza retroattiva.
il CdS scrive:
6) - Ne consegue che il predetto, come disposto dal provvedimento impugnato, deve considerarsi cessato dal servizio ( militare ) al momento della dichiarazione di inidoneità. La tesi dell’appellante non può essere condivisa
7) - Nelle more ( art. 2 ) il personale è considerato in aspettativa.
8) - Ciò premesso, la giurisprudenza della Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare.
9) - Ciò comporta che la rinuncia effettuata dall’interessato, quando tra l’altro sulla stessa istanza si era formato il silenzio assenso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc. ( cfr. IV Sez. n. 6825 del 2007 ).
leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201703471
- Public 2017-07-14 -
Pubblicato il 14/07/2017
N. 03471/2017REG.PROV.COLL.
N. 06101/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6101 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa -Dir. Gen. Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
B.. Giuseppe, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio eletto presso lo studio G. Pasquale Mosca in Roma, corso D'Italia N. 102;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01392/2007, resa tra le parti, concernente cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avv.to dello Stato De Felice, R. Misasi su delega di Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellato, già colonnello medico militare a Savona, in data 16.6.2003 fu giudicato inidoneo al servizio militare dalla competente C.M.O., la quale lo giudicò invece idoneo al transito nell’impiego civile.
L’interessato ha quindi formulato richiesta di transito nei ruoli civili, indicando le sedi di preferenza.
In data 27.1.2005 il Ministero – vista l’indisponibilità di posti vacanti nelle sedi richieste – ha assegnato al dr. B.. un posto presso un Ospedale di Milano.
In data 9.3.2005 il predetto ha rinunciato al transito all’impiego civile, di talchè l’Amministrazione lo ha dichiarato cessato dal servizio militare con decorrenza retroattiva al 16.6.2003 ( data dell’accertamento dell’inabilità ).
L’ Ufficiale ha allora proposto un ricorso avanti al TAR Liguria, contestando appunto tale decorrenza retroattiva.
La sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’adito Tribunale ha accolto il ricorso, è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal Ministero della Difesa il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo un unico e articolato motivo di appello.
Si è costituito in resistenza l’originario ricorrente.
All’Udienza del 13 luglio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello non è fondato.
Sostiene il Ministero che il dr. B.. - allorchè non ha accettato il posto sanitario assegnatogli a Milano - ha, implicitamente, rinunciato alla sua precedente richiesta di transito ai ruoli civili.
Ne consegue che il predetto, come disposto dal provvedimento impugnato, deve considerarsi cessato dal servizio ( militare ) al momento della dichiarazione di inidoneità. La tesi dell’appellante non può essere condivisa
L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ( da considerarsi applicabile alla vicenda controversa ) ha stabilito che il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa.
Il procedimento di transito è stato individuato dal d.m. 18 aprile 2002 il quale da un lato demanda ( art. 1 ) alla CMO il giudizio sull’utilizzazione degli inidonei nel servizio civile; dall’altro prevede ( art. 2 ) che in caso di presentazione entro il termine di trenta giorni della domanda di transito, la stessa si intende accettata ove l’Amministrazione non si pronunci nel termine di centocinquanta giorni.
Nelle more ( art. 2 ) il personale è considerato in aspettativa.
Ciò premesso, la giurisprudenza della Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare.
Ciò comporta che la rinuncia effettuata dall’interessato, quando tra l’altro sulla stessa istanza si era formato il silenzio assenso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc. ( cfr. IV Sez. n. 6825 del 2007 ).
Sulla scorta di quanto considerato l’appello va pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento in favore del dr. B.. di euro 2.000 ( duemila ) oltre spese generali IVA e CAP se dovute, per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO
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1) - L’odierno appellato, già colonnello medico militare a Savona, in data 16.6.2003 fu giudicato inidoneo al servizio militare dalla competente C.M.O., la quale lo giudicò invece idoneo al transito nell’impiego civile.
2) - L’interessato ha quindi formulato richiesta di transito nei ruoli civili, indicando le sedi di preferenza.
3) - In data 27.1.2005 il Ministero – vista l’indisponibilità di posti vacanti nelle sedi richieste – ha assegnato al dr. B.. un posto presso un Ospedale di Milano.
4) - In data 9.3.2005 il predetto ha rinunciato al transito all’impiego civile, di talchè l’Amministrazione lo ha dichiarato cessato dal servizio militare con decorrenza retroattiva al 16.6.2003 ( data dell’accertamento dell’inabilità ).
5) - L’ Ufficiale ha allora proposto un ricorso avanti al TAR Liguria, contestando appunto tale decorrenza retroattiva.
il CdS scrive:
6) - Ne consegue che il predetto, come disposto dal provvedimento impugnato, deve considerarsi cessato dal servizio ( militare ) al momento della dichiarazione di inidoneità. La tesi dell’appellante non può essere condivisa
7) - Nelle more ( art. 2 ) il personale è considerato in aspettativa.
8) - Ciò premesso, la giurisprudenza della Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare.
9) - Ciò comporta che la rinuncia effettuata dall’interessato, quando tra l’altro sulla stessa istanza si era formato il silenzio assenso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc. ( cfr. IV Sez. n. 6825 del 2007 ).
leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201703471
- Public 2017-07-14 -
Pubblicato il 14/07/2017
N. 03471/2017REG.PROV.COLL.
N. 06101/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6101 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa -Dir. Gen. Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
B.. Giuseppe, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio eletto presso lo studio G. Pasquale Mosca in Roma, corso D'Italia N. 102;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01392/2007, resa tra le parti, concernente cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avv.to dello Stato De Felice, R. Misasi su delega di Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellato, già colonnello medico militare a Savona, in data 16.6.2003 fu giudicato inidoneo al servizio militare dalla competente C.M.O., la quale lo giudicò invece idoneo al transito nell’impiego civile.
L’interessato ha quindi formulato richiesta di transito nei ruoli civili, indicando le sedi di preferenza.
In data 27.1.2005 il Ministero – vista l’indisponibilità di posti vacanti nelle sedi richieste – ha assegnato al dr. B.. un posto presso un Ospedale di Milano.
In data 9.3.2005 il predetto ha rinunciato al transito all’impiego civile, di talchè l’Amministrazione lo ha dichiarato cessato dal servizio militare con decorrenza retroattiva al 16.6.2003 ( data dell’accertamento dell’inabilità ).
L’ Ufficiale ha allora proposto un ricorso avanti al TAR Liguria, contestando appunto tale decorrenza retroattiva.
La sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’adito Tribunale ha accolto il ricorso, è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal Ministero della Difesa il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo un unico e articolato motivo di appello.
Si è costituito in resistenza l’originario ricorrente.
All’Udienza del 13 luglio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello non è fondato.
Sostiene il Ministero che il dr. B.. - allorchè non ha accettato il posto sanitario assegnatogli a Milano - ha, implicitamente, rinunciato alla sua precedente richiesta di transito ai ruoli civili.
Ne consegue che il predetto, come disposto dal provvedimento impugnato, deve considerarsi cessato dal servizio ( militare ) al momento della dichiarazione di inidoneità. La tesi dell’appellante non può essere condivisa
L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ( da considerarsi applicabile alla vicenda controversa ) ha stabilito che il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa.
Il procedimento di transito è stato individuato dal d.m. 18 aprile 2002 il quale da un lato demanda ( art. 1 ) alla CMO il giudizio sull’utilizzazione degli inidonei nel servizio civile; dall’altro prevede ( art. 2 ) che in caso di presentazione entro il termine di trenta giorni della domanda di transito, la stessa si intende accettata ove l’Amministrazione non si pronunci nel termine di centocinquanta giorni.
Nelle more ( art. 2 ) il personale è considerato in aspettativa.
Ciò premesso, la giurisprudenza della Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare.
Ciò comporta che la rinuncia effettuata dall’interessato, quando tra l’altro sulla stessa istanza si era formato il silenzio assenso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc. ( cfr. IV Sez. n. 6825 del 2007 ).
Sulla scorta di quanto considerato l’appello va pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento in favore del dr. B.. di euro 2.000 ( duemila ) oltre spese generali IVA e CAP se dovute, per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO
Re: passaggio ruoli civili
Ricorso Accolto.
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1) - diritto soggettivo del ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa, eccedente i centocinquanta giorni dalla domanda di transito, in attesa di transito all’impiego civile
2) - tutte le somme non versate, quantificate in euro 31.840,80 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, durante il periodo di aspettativa eccedente i centocinquanta giorni dalla domanda di transito, in attesa del transito all’impiego civile con interessi e rivalutazione del credito fino al soddisfo del credito medesimo;
3) - In data 17.06.2008, …….., il ricorrente veniva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare, ma idoneo ai ruoli civili dell’Amministrazione.
4) - In data 14.07.2008,...., il ricorrente presentava formale istanza di autorizzazione al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa
5) - Con provvedimento del 22.06.2009, dodici mesi dopo la ricezione della domanda, l’Amministrazione autorizzava il transito ..... all’impiego civile.
6) - Il ricorrente, decorsi diciotto mesi dalla ricezione da parte dell’Amministrazione della domanda di transito, sottoscriveva quindi il nuovo contratto di lavoro in data 15.12.2009 e veniva inquadrato …. nei ruoli civili dello Stato Maggiore della Marina;
7) - Con atto datato 26.09.2013 il sig. …. proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c al Tribunale civile di Roma chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme a lui spettanti e non percepite durante il periodo di aspettativa.
8) - Con sentenza n.1890/2016 il Giudice del Lavoro si pronunciava esclusivamente sulle richieste relative al mese di dicembre 2009, quando già ...... era passato nei ruoli civili, mentre veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alle somme dovute prima del transito.
9) - Il ricorrente, quindi, presentava l’odierno ricorso al T.A.R., chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire le somme spettanti a titolo di retribuzione mensile, con esclusivo riferimento al periodo eccedente i centocinquanta giorni previsti …….. per il perfezionamento dell’iter burocratico della pratica di transito, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro e alla presa di servizio nei ruoli civili.
10) - Il ricorrente chiedeva, in particolare, la condanna del Ministero della Difesa alla restituzione di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili, dal 14.12.2008 al 15.12.2009, per un totale di € 31.840,80, o per le maggiori o minori somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettiva soddisfazione del credito.
Cmq. leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800617, - Public 2018-06-07 -
Pubblicato il 07/06/2018
N. 00617/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00581/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Lieggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliata ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l’accertamento
del diritto soggettivo del ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa, eccedente i centocinquanta giorni dalla domanda di transito, in attesa di transito all’impiego civile;
con conseguente condanna
del Ministero della Difesa a corrispondere tutte le somme non versate, quantificate in euro 31.840,80 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, durante il periodo di aspettativa eccedente i centocinquanta giorni dalla domanda di transito, in attesa del transito all’impiego civile con interessi e rivalutazione del credito fino al soddisfo del credito medesimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe il sig. -OMISSIS- evidenziava di aver prestato servizio -OMISSIS- di prima classe in servizio permanente effettivo.
2. Il ricorrente veniva collocato in aspettativa, per motivi di salute, e durante tale periodo la sua retribuzione veniva progressivamente decurtata, fino al totale azzeramento, in applicazione di quanto previsto dall’ art. 26 della legge n. 187/1976.
3. In data 17.06.2008, a seguito di accertamenti sanitari, il ricorrente veniva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare, ma idoneo ai ruoli civili dell’Amministrazione.
4. In data 14.07.2008, pertanto, il ricorrente presentava formale istanza di autorizzazione al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 5°, della legge 28 luglio 1999, n. 266 - norma oggi trasfusa nell'art. 930 del Codice dell'Ordinamento Militare, emanato con D.Lgs. n. 66/2010 - e dell’art. 1, del D.M. 18 aprile 2002.
5. Con provvedimento del 22.06.2009, dodici mesi dopo la ricezione della domanda, l’Amministrazione autorizzava il transito del ricorrente all’impiego civile.
6. Il ricorrente, decorsi diciotto mesi dalla ricezione da parte dell’Amministrazione della domanda di transito, sottoscriveva quindi il nuovo contratto di lavoro in data 15.12.2009 e veniva inquadrato come “assistente amministrativo” nei ruoli civili dello Stato Maggiore della Marina;
7. Con atto datato 26.09.2013 il sig. -OMISSIS- proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c al Tribunale civile di Roma chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme a lui spettanti e non percepite durante il periodo di aspettativa.
8. Con sentenza n.1890/2016 il Giudice del Lavoro si pronunciava esclusivamente sulle richieste relative al mese di dicembre 2009, quando già il sig. -OMISSIS- era passato nei ruoli civili, mentre veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alle somme dovute prima del transito.
9. Il ricorrente, quindi, presentava l’odierno ricorso al T.A.R., chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire le somme spettanti a titolo di retribuzione mensile, con esclusivo riferimento al periodo eccedente i centocinquanta giorni previsti dall’art. 2 comma 4 del D.M. del 18.04.2002 per il perfezionamento dell’iter burocratico della pratica di transito, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro e alla presa di servizio nei ruoli civili.
11. Il ricorrente chiedeva, in particolare, la condanna del Ministero della Difesa alla restituzione di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili, dal 14.12.2008 al 15.12.2009, per un totale di € 31.840,80, o per le maggiori o minori somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettiva soddisfazione del credito.
12. Si costituiva il Ministero della Difesa che:
- in via principale, contestava la configurabilità del diritto del ricorrente a percepire una qualsiasi retribuzione durante tutto il periodo di aspettativa e comunque sino all’effettiva sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro;
- in via subordinata, affermava che tale diritto possa al massimo essere configurabile per il periodo eccedente i 150 giorni previsti per la conclusione del procedimento di transito, ma non oltre la data di adozione del provvedimento di autorizzazione allo stesso.
13. Alla Pubblica Udienza del 9 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Prima di passare ad esaminare il ricorso nel merito, osserva il Collegio che la presente controversia riguarda la fase non contrattualizzata del rapporto di pubblico impiego del ricorrente, sottoposta al regime di diritto pubblico e in quanto tale rientrante nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a.
Il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, l’Avvocatura ha eccepito il formarsi del giudicato sulle somme spettanti al sig. -OMISSIS- per il mese di dicembre 2009, in forza della sentenza pronunciata dal Giudice del Lavoro, n. 1890/2016.
Tale eccezione, tuttavia, non merita accoglimento.
Infatti, la decisione del Giudice del Lavoro, pur riferendosi in modo generico al mese di dicembre 2009, ha avuto ad oggetto solo ed esclusivamente le somme spettanti al sig. -OMISSIS- a titolo di corrispettivo dopo la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro, con riferimento alla prestazione lavorativa svolta nei ruoli civili. Infatti, solo in relazione a tale rapporto era configurabile la giurisdizione del Giudice Ordinario adito.
Al contrario, per quella parte del mese di dicembre 2009 durante la quale il sig. -OMISSIS- si trovava ancora inquadrato nei ruoli militari del Ministero della Difesa, il Giudice Ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e non si è quindi pronunciato. Pertanto, non può ritenersi formato il giudicato con riferimento alle somme eventualmente spettanti all’odierno ricorrente per il periodo in cui si trovava ancora nei ruoli militari.
Per tali ragioni deve essere respinta l’eccezione sollevata dall’Avvocatura.
Ciò premesso, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, occorre brevemente delineare il quadro normativo di riferimento.
L’articolo art. 14 della legge 266/99 - oggi confluito nell’art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66/2010 “Codice dell’ordinamento militare” - prevede che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione”.
Il procedimento di transito viene quindi disciplinato in modo puntuale dal D.M. del 18.04.2002, ancora in vigore per effetto di quanto disposto dall’art. 186, comma 2 del già citato D.Lgs. n. 66/2010.
In particolare, all’art. 2, comma 4 di tale decreto si stabilisce che “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.
Inoltre, la medesima norma, al successivo comma 7, prevede che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine all’accoglimento della domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.
La normativa appena richiamata prevede pertanto un’ipotesi di silenzio-assenso, posto che, una volta trascorso il termine massimo di conclusione del procedimento, la domanda di transito deve intendersi accolta.
La tesi di parte ricorrente si fonda sull’assunto che ogni eventuale decurtazione del trattamento economico operata durante il periodo di aspettativa, in applicazione della normativa richiamata, diviene illegittima una volta trascorsi inutilmente i 150 giorni previsti dalla legge per la conclusione del procedimento di transito nei ruoli civili, dopo che si è formato il silenzio-assenso ed è stato quindi autorizzato il transito.
Tale argomentazione è condivisibile.
Infatti, ritiene il Collegio che la legge abbia posto termini precisi per la conclusione del procedimento di transito e abbia previsto il meccanismo del silenzio-assenso, al fine di assicurare una tutela effettiva e forte agli interessi primari dei privati coinvolti in fattispecie del genere.
Pertanto, per giurisprudenza ormai consolidata, durante il periodo di 150 giorni previsto dalla legge per la conclusione del procedimento, sono ritenute legittime eventuali decurtazioni del trattamento economico, operanti al momento in cui viene espresso il giudizio di non idoneità lavoratore e legate proprio a tale condizione di inidoneità e alla conseguente collocazione in aspettativa (Cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 12.12.2017, n. 12259).
Ciò premesso, occorre altresì precisare che il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al transito, che deriva dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medico-ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 29.09.2015, n. 11436; Cons. Stato, sez. IV, 31.07.2009, n. 4854). Inoltre, come rilevato da condivisibile giurisprudenza, il Ministero della Difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non è titolare di un potere di natura discrezionale nel valutare l'istanza presentata. Infatti, ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge, il transito deve essere autorizzato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 29.09.2015, n. 11436, cit.; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08.11.2006, n. 12139 e T.A.R. Sardegna, sez. I, 01.02.2010, n. 108).
Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che, una volta scaduto tale termine, con il tacito accoglimento dell’istanza di transito, deve essere riconosciuto anche il diritto del soggetto a percepire il trattamento economico in godimento prima della fase di aspettativa, senza alcuna decurtazione (Cfr. ex multis Tar Campania, Napoli, VI, 09.05.2017, n. 2465; Tar Puglia, Lecce, 09.07.2015, n. 2266).
In sostanza, la legge ha espressamente previsto che l’aspettativa possa avere una durata massima di 150 giorni, durante i quali la posizione del dipendente rimane sospesa, in una posizione di attesa, e durante i quali sono quindi ammesse le decurtazioni stipendiali legate a tale accertata situazione di inidoneità al servizio del lavoratore. Tuttavia, con il formarsi del silenzio-assenso e con il conseguente accoglimento dell’istanza di transito, cessa tale situazione di sospensione, tipica del periodo di aspettativa, e di fatto viene superata la condizione di inidoneità al servizio che ha inizialmente giustificato le decurtazioni di cui all’art. 26, comma 1 della legge 05 maggio 1976 n.187. Si deve pertanto ritenere che “con l’accettazione (tacita) al transito, il rapporto di lavoro si ricostituisce sotto altre forme e non può risentire dell’inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato” (Cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 03.04.2013 n. 998). Il dipendente viene nuovamente riconosciuto idoneo al servizio (nei ruoli civili), con il conseguente diritto a sottoscrivere immediatamente il nuovo contratto di lavoro, ovvero – in caso di ritardi imputabili all’Amministrazione – a godere del trattamento economico spettante prima dell’aspettativa.
In conclusione, deve ritenersi che non possano essere fatte ricadere sul privato le conseguenze negative derivanti dall’inerzia dell’Amministrazione procedente nell’espletamento della procedura di transito nel suo complesso.
In questi stessi termini ha già avuto modo di pronunciarsi anche l’adito Tribunale, che ha affermato che “il ritardo o l’inerzia dell’Amministrazione nel compiere l’attività di propria competenza non può riverberarsi negativamente sulla posizione dell’interessato; invero, l’inadempienza dell’Amministrazione non può determinare il mantenimento in capo al ricorrente del trattamento economico precedente, che, come detto, era caratterizzato (…) dal superamento del limite massimo di aspettativa” (Cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 03.12.2014, n. 1476).
Tutto ciò chiarito, devono ritenersi prive di rilievo le circostanze evidenziate dall’Amministrazione, che tenta di attribuire allo stesso ricorrente la responsabilità del ritardo nell’espletamento della procedura di transito.
Sotto tale profilo, non è dato riscontrare quanto affermato dall’Amministrazione, secondo la quale l’istanza di transito presentata dal sig. -OMISSIS- non sarebbe stata corredata dal verbale di inidoneità della commissione medica competente. Infatti, la domanda di transito presentata in data 14.07.2008 richiama tale verbale, espressamente, come allegato. Né l’Amministrazione ha fornito la prova dell’assenza effettiva di tale documento.
In ogni caso, dalla lettura dei documenti in atti, emerge chiaramente che tra un adempimento e l’altro l’Amministrazione ha impiegato tempi lunghissimi, difficilmente giustificabili, anche a voler tenere conto della complessità dell’iter procedimentale nel suo complesso.
Inoltre, è vero che a carico del soggetto interessato può configurarsi un generale dovere di leale collaborazione, ma non certo un vero e proprio obbligo di sollecitazione - quasi di sostituzione - nei confronti dell’Amministrazione che rimane inerte. Senza contare che il privato non possiede una conoscenza chiara e completa dei passaggi procedimentali e delle singole iniziative che l’Amministrazione deve assumere per portare a conclusione il procedimento.
L’Amministrazione nei propri scritti difensivi eccepisce, inoltre, che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, nei termini di decadenza previsti dalla legge, il decreto di autorizzazione al transito e l’invito a sottoscrivere il contratto. Tale rilievo è del tutto privo di pregio. Infatti, l’odierno ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse ad impugnare tali provvedimenti che, seppure tardivi, avevano un contenuto a lui favorevole.
L’Amministrazione, infine, non evidenzia situazioni davvero particolari, tali da rendere giustificabile un ritardo così netto, ma si limita a ripercorrere gli ordinari passaggi procedurali previsti dalla normativa. Il fatto stesso che sia stata emessa nel 2011 una specifica circolare, la n. 43267, per la riduzione dei passaggi procedurali del transito nei ruoli civili e la conseguente accelerazione dell’iter nel suo complesso, significa che il rispetto del termine massimo di 150 giorni è stato ritenuto essenziale e prioritario dal legislatore e dallo stesso Ministero.
L’Amministrazione, nei propri scritti difensivi, tenta poi di fornire una ricostruzione particolare dell’istituto del silenzio-assenso previsto dal citato D.M. 18.04.2002. Si afferma, infatti, che la verifica dei presupposti per il passaggio nei ruoli civili costituisce attività vincolata e che, in quanto tale, la stessa non può essere sostituita dal mero decorso del tempo, con la formazione del silenzio-assenso. La norma richiamata avrebbe quindi previsto il termine di 150 giorni al solo fine di indurre l’Amministrazione a provvedere in tempi ragionevoli, senza tuttavia che al silenzio-assenso possa attribuirsi valore ricognitivo di un diritto del dipendente.
In realtà la norma è chiara: essa dispone che trascorsi 150 giorni l’istanza si intende accolta. La ricostruzione fornita dall’Amministrazione verrebbe di fatto a svuotare di efficacia l’istituto del silenzio-assenso, voluto dal legislatore proprio allo scopo di imporre tempi ragionevoli per la conclusione del procedimento, anche tenuto conto del tipo di interessi primari coinvolti (diritto al lavoro, diritto alla retribuzione, diritto alla salute). Una tale interpretazione verrebbe a vanificare l’istituto stesso, posto che eliderebbe proprio quell’automatismo nella formazione della fattispecie che è essenza stessa del silenzio-assenso.
Del resto, una volta formatosi il silenzio, l’Amministrazione può comunque intervenire in via di autotutela per correggere eventuali situazioni di contrasto con la normativa, verificatesi come conseguenza dell’autorizzazione tacita al transito.
In conclusione, il meccanismo di silenzio-assenso di cui al citato art. 2, comma 4 del D.M. 18.04.2002, comporta l’accoglimento della domanda di transito allo scadere del termine di 150 giorni e il conseguente mutamento della posizione lavorativa del dipendente. Ciò comporta che durante tale periodo, in attesa della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e della effettiva presa di servizio, al dipendente deve essere riconosciuto il diritto al trattamento economico spettante in precedenza a titolo di retribuzione mensile.
Infine, l’Amministrazione eccepisce, in via subordinata, che l’eventuale condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di retribuzione dovrebbe essere pronunciata per il periodo eccedente i 150 giorni, ma comunque non oltre la data di adozione del provvedimento di autorizzazione al transito nei ruoli civili.
Parte resistente, in sostanza, ritiene che il termine massimo di 150 giorni previsto dalla legge si riferisca solo all’obbligo di provvedere dell’Amministrazione, mediante l’adozione del provvedimento di autorizzazione. Entro il medesimo termine di 150 giorni non sarebbe invece configurabile l’ulteriore obbligo dell’Amministrazione di assumere e far prendere servizio al dipendente.
Tale tesi non convince. Infatti, il termine massimo di 150 giorni normativamente previsto per il completamento dell’iter amministrativo di transito si riferisce a tutta la procedura nel suo complesso, dalla presentazione dell’istanza di transito, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro e alla immissione in servizio.
Non vi sono indici normativi che giustifichino la configurabilità di due distinte fasi del procedimento di transito. Il procedimento delineato è in realtà unitario e ha come scopo quello di consentire al dipendente il passaggio dal ruolo militare al ruolo civile entro tempi rapidi e senza soluzione di continuità. Non solo. La fase di ricerca del nuovo impiego, di assegnazione alla nuova sede e di sottoscrizione del nuovo contratto costituisce un segmento procedurale assolutamente necessario ed essenziale del procedimento di transito nel suo complesso.
Pertanto, a carico dell’Amministrazione non può configurarsi il solo obbligo di adottare il provvedimento di autorizzazione, disinteressandosi poi di quello che accade dopo; sulla stessa, infatti, grava certamente anche l’obbligo di condurre il dipendente sino al perfezionamento del nuovo rapporto di lavoro. In caso contrario il privato rimarrebbe privo di tutela a fronte del ritardo dell’Amministrazione nella fase esecutiva successiva all’autorizzazione.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dal 14.12.2008 (data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito) fino al 15.12.2009, data di sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro e presa di servizio.
L’accertamento e la condanna sono riferiti al capitale oltre che alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall’art. 22, comma 36 della legge n.724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente del corrispettivo dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dalla data del 14.12.2008 fino alla data del 15.12.2009, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere
Silvia De Felice, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia De Felice Maurizio Nicolosi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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1) - diritto soggettivo del ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa, eccedente i centocinquanta giorni dalla domanda di transito, in attesa di transito all’impiego civile
2) - tutte le somme non versate, quantificate in euro 31.840,80 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, durante il periodo di aspettativa eccedente i centocinquanta giorni dalla domanda di transito, in attesa del transito all’impiego civile con interessi e rivalutazione del credito fino al soddisfo del credito medesimo;
3) - In data 17.06.2008, …….., il ricorrente veniva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare, ma idoneo ai ruoli civili dell’Amministrazione.
4) - In data 14.07.2008,...., il ricorrente presentava formale istanza di autorizzazione al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa
5) - Con provvedimento del 22.06.2009, dodici mesi dopo la ricezione della domanda, l’Amministrazione autorizzava il transito ..... all’impiego civile.
6) - Il ricorrente, decorsi diciotto mesi dalla ricezione da parte dell’Amministrazione della domanda di transito, sottoscriveva quindi il nuovo contratto di lavoro in data 15.12.2009 e veniva inquadrato …. nei ruoli civili dello Stato Maggiore della Marina;
7) - Con atto datato 26.09.2013 il sig. …. proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c al Tribunale civile di Roma chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme a lui spettanti e non percepite durante il periodo di aspettativa.
8) - Con sentenza n.1890/2016 il Giudice del Lavoro si pronunciava esclusivamente sulle richieste relative al mese di dicembre 2009, quando già ...... era passato nei ruoli civili, mentre veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alle somme dovute prima del transito.
9) - Il ricorrente, quindi, presentava l’odierno ricorso al T.A.R., chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire le somme spettanti a titolo di retribuzione mensile, con esclusivo riferimento al periodo eccedente i centocinquanta giorni previsti …….. per il perfezionamento dell’iter burocratico della pratica di transito, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro e alla presa di servizio nei ruoli civili.
10) - Il ricorrente chiedeva, in particolare, la condanna del Ministero della Difesa alla restituzione di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili, dal 14.12.2008 al 15.12.2009, per un totale di € 31.840,80, o per le maggiori o minori somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettiva soddisfazione del credito.
Cmq. leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800617, - Public 2018-06-07 -
Pubblicato il 07/06/2018
N. 00617/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00581/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Lieggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliata ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l’accertamento
del diritto soggettivo del ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa, eccedente i centocinquanta giorni dalla domanda di transito, in attesa di transito all’impiego civile;
con conseguente condanna
del Ministero della Difesa a corrispondere tutte le somme non versate, quantificate in euro 31.840,80 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, durante il periodo di aspettativa eccedente i centocinquanta giorni dalla domanda di transito, in attesa del transito all’impiego civile con interessi e rivalutazione del credito fino al soddisfo del credito medesimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe il sig. -OMISSIS- evidenziava di aver prestato servizio -OMISSIS- di prima classe in servizio permanente effettivo.
2. Il ricorrente veniva collocato in aspettativa, per motivi di salute, e durante tale periodo la sua retribuzione veniva progressivamente decurtata, fino al totale azzeramento, in applicazione di quanto previsto dall’ art. 26 della legge n. 187/1976.
3. In data 17.06.2008, a seguito di accertamenti sanitari, il ricorrente veniva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare, ma idoneo ai ruoli civili dell’Amministrazione.
4. In data 14.07.2008, pertanto, il ricorrente presentava formale istanza di autorizzazione al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 5°, della legge 28 luglio 1999, n. 266 - norma oggi trasfusa nell'art. 930 del Codice dell'Ordinamento Militare, emanato con D.Lgs. n. 66/2010 - e dell’art. 1, del D.M. 18 aprile 2002.
5. Con provvedimento del 22.06.2009, dodici mesi dopo la ricezione della domanda, l’Amministrazione autorizzava il transito del ricorrente all’impiego civile.
6. Il ricorrente, decorsi diciotto mesi dalla ricezione da parte dell’Amministrazione della domanda di transito, sottoscriveva quindi il nuovo contratto di lavoro in data 15.12.2009 e veniva inquadrato come “assistente amministrativo” nei ruoli civili dello Stato Maggiore della Marina;
7. Con atto datato 26.09.2013 il sig. -OMISSIS- proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c al Tribunale civile di Roma chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme a lui spettanti e non percepite durante il periodo di aspettativa.
8. Con sentenza n.1890/2016 il Giudice del Lavoro si pronunciava esclusivamente sulle richieste relative al mese di dicembre 2009, quando già il sig. -OMISSIS- era passato nei ruoli civili, mentre veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alle somme dovute prima del transito.
9. Il ricorrente, quindi, presentava l’odierno ricorso al T.A.R., chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire le somme spettanti a titolo di retribuzione mensile, con esclusivo riferimento al periodo eccedente i centocinquanta giorni previsti dall’art. 2 comma 4 del D.M. del 18.04.2002 per il perfezionamento dell’iter burocratico della pratica di transito, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro e alla presa di servizio nei ruoli civili.
11. Il ricorrente chiedeva, in particolare, la condanna del Ministero della Difesa alla restituzione di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili, dal 14.12.2008 al 15.12.2009, per un totale di € 31.840,80, o per le maggiori o minori somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettiva soddisfazione del credito.
12. Si costituiva il Ministero della Difesa che:
- in via principale, contestava la configurabilità del diritto del ricorrente a percepire una qualsiasi retribuzione durante tutto il periodo di aspettativa e comunque sino all’effettiva sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro;
- in via subordinata, affermava che tale diritto possa al massimo essere configurabile per il periodo eccedente i 150 giorni previsti per la conclusione del procedimento di transito, ma non oltre la data di adozione del provvedimento di autorizzazione allo stesso.
13. Alla Pubblica Udienza del 9 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Prima di passare ad esaminare il ricorso nel merito, osserva il Collegio che la presente controversia riguarda la fase non contrattualizzata del rapporto di pubblico impiego del ricorrente, sottoposta al regime di diritto pubblico e in quanto tale rientrante nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a.
Il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, l’Avvocatura ha eccepito il formarsi del giudicato sulle somme spettanti al sig. -OMISSIS- per il mese di dicembre 2009, in forza della sentenza pronunciata dal Giudice del Lavoro, n. 1890/2016.
Tale eccezione, tuttavia, non merita accoglimento.
Infatti, la decisione del Giudice del Lavoro, pur riferendosi in modo generico al mese di dicembre 2009, ha avuto ad oggetto solo ed esclusivamente le somme spettanti al sig. -OMISSIS- a titolo di corrispettivo dopo la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro, con riferimento alla prestazione lavorativa svolta nei ruoli civili. Infatti, solo in relazione a tale rapporto era configurabile la giurisdizione del Giudice Ordinario adito.
Al contrario, per quella parte del mese di dicembre 2009 durante la quale il sig. -OMISSIS- si trovava ancora inquadrato nei ruoli militari del Ministero della Difesa, il Giudice Ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e non si è quindi pronunciato. Pertanto, non può ritenersi formato il giudicato con riferimento alle somme eventualmente spettanti all’odierno ricorrente per il periodo in cui si trovava ancora nei ruoli militari.
Per tali ragioni deve essere respinta l’eccezione sollevata dall’Avvocatura.
Ciò premesso, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, occorre brevemente delineare il quadro normativo di riferimento.
L’articolo art. 14 della legge 266/99 - oggi confluito nell’art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66/2010 “Codice dell’ordinamento militare” - prevede che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione”.
Il procedimento di transito viene quindi disciplinato in modo puntuale dal D.M. del 18.04.2002, ancora in vigore per effetto di quanto disposto dall’art. 186, comma 2 del già citato D.Lgs. n. 66/2010.
In particolare, all’art. 2, comma 4 di tale decreto si stabilisce che “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.
Inoltre, la medesima norma, al successivo comma 7, prevede che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine all’accoglimento della domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.
La normativa appena richiamata prevede pertanto un’ipotesi di silenzio-assenso, posto che, una volta trascorso il termine massimo di conclusione del procedimento, la domanda di transito deve intendersi accolta.
La tesi di parte ricorrente si fonda sull’assunto che ogni eventuale decurtazione del trattamento economico operata durante il periodo di aspettativa, in applicazione della normativa richiamata, diviene illegittima una volta trascorsi inutilmente i 150 giorni previsti dalla legge per la conclusione del procedimento di transito nei ruoli civili, dopo che si è formato il silenzio-assenso ed è stato quindi autorizzato il transito.
Tale argomentazione è condivisibile.
Infatti, ritiene il Collegio che la legge abbia posto termini precisi per la conclusione del procedimento di transito e abbia previsto il meccanismo del silenzio-assenso, al fine di assicurare una tutela effettiva e forte agli interessi primari dei privati coinvolti in fattispecie del genere.
Pertanto, per giurisprudenza ormai consolidata, durante il periodo di 150 giorni previsto dalla legge per la conclusione del procedimento, sono ritenute legittime eventuali decurtazioni del trattamento economico, operanti al momento in cui viene espresso il giudizio di non idoneità lavoratore e legate proprio a tale condizione di inidoneità e alla conseguente collocazione in aspettativa (Cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 12.12.2017, n. 12259).
Ciò premesso, occorre altresì precisare che il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al transito, che deriva dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medico-ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 29.09.2015, n. 11436; Cons. Stato, sez. IV, 31.07.2009, n. 4854). Inoltre, come rilevato da condivisibile giurisprudenza, il Ministero della Difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non è titolare di un potere di natura discrezionale nel valutare l'istanza presentata. Infatti, ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge, il transito deve essere autorizzato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 29.09.2015, n. 11436, cit.; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08.11.2006, n. 12139 e T.A.R. Sardegna, sez. I, 01.02.2010, n. 108).
Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che, una volta scaduto tale termine, con il tacito accoglimento dell’istanza di transito, deve essere riconosciuto anche il diritto del soggetto a percepire il trattamento economico in godimento prima della fase di aspettativa, senza alcuna decurtazione (Cfr. ex multis Tar Campania, Napoli, VI, 09.05.2017, n. 2465; Tar Puglia, Lecce, 09.07.2015, n. 2266).
In sostanza, la legge ha espressamente previsto che l’aspettativa possa avere una durata massima di 150 giorni, durante i quali la posizione del dipendente rimane sospesa, in una posizione di attesa, e durante i quali sono quindi ammesse le decurtazioni stipendiali legate a tale accertata situazione di inidoneità al servizio del lavoratore. Tuttavia, con il formarsi del silenzio-assenso e con il conseguente accoglimento dell’istanza di transito, cessa tale situazione di sospensione, tipica del periodo di aspettativa, e di fatto viene superata la condizione di inidoneità al servizio che ha inizialmente giustificato le decurtazioni di cui all’art. 26, comma 1 della legge 05 maggio 1976 n.187. Si deve pertanto ritenere che “con l’accettazione (tacita) al transito, il rapporto di lavoro si ricostituisce sotto altre forme e non può risentire dell’inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato” (Cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 03.04.2013 n. 998). Il dipendente viene nuovamente riconosciuto idoneo al servizio (nei ruoli civili), con il conseguente diritto a sottoscrivere immediatamente il nuovo contratto di lavoro, ovvero – in caso di ritardi imputabili all’Amministrazione – a godere del trattamento economico spettante prima dell’aspettativa.
In conclusione, deve ritenersi che non possano essere fatte ricadere sul privato le conseguenze negative derivanti dall’inerzia dell’Amministrazione procedente nell’espletamento della procedura di transito nel suo complesso.
In questi stessi termini ha già avuto modo di pronunciarsi anche l’adito Tribunale, che ha affermato che “il ritardo o l’inerzia dell’Amministrazione nel compiere l’attività di propria competenza non può riverberarsi negativamente sulla posizione dell’interessato; invero, l’inadempienza dell’Amministrazione non può determinare il mantenimento in capo al ricorrente del trattamento economico precedente, che, come detto, era caratterizzato (…) dal superamento del limite massimo di aspettativa” (Cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 03.12.2014, n. 1476).
Tutto ciò chiarito, devono ritenersi prive di rilievo le circostanze evidenziate dall’Amministrazione, che tenta di attribuire allo stesso ricorrente la responsabilità del ritardo nell’espletamento della procedura di transito.
Sotto tale profilo, non è dato riscontrare quanto affermato dall’Amministrazione, secondo la quale l’istanza di transito presentata dal sig. -OMISSIS- non sarebbe stata corredata dal verbale di inidoneità della commissione medica competente. Infatti, la domanda di transito presentata in data 14.07.2008 richiama tale verbale, espressamente, come allegato. Né l’Amministrazione ha fornito la prova dell’assenza effettiva di tale documento.
In ogni caso, dalla lettura dei documenti in atti, emerge chiaramente che tra un adempimento e l’altro l’Amministrazione ha impiegato tempi lunghissimi, difficilmente giustificabili, anche a voler tenere conto della complessità dell’iter procedimentale nel suo complesso.
Inoltre, è vero che a carico del soggetto interessato può configurarsi un generale dovere di leale collaborazione, ma non certo un vero e proprio obbligo di sollecitazione - quasi di sostituzione - nei confronti dell’Amministrazione che rimane inerte. Senza contare che il privato non possiede una conoscenza chiara e completa dei passaggi procedimentali e delle singole iniziative che l’Amministrazione deve assumere per portare a conclusione il procedimento.
L’Amministrazione nei propri scritti difensivi eccepisce, inoltre, che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, nei termini di decadenza previsti dalla legge, il decreto di autorizzazione al transito e l’invito a sottoscrivere il contratto. Tale rilievo è del tutto privo di pregio. Infatti, l’odierno ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse ad impugnare tali provvedimenti che, seppure tardivi, avevano un contenuto a lui favorevole.
L’Amministrazione, infine, non evidenzia situazioni davvero particolari, tali da rendere giustificabile un ritardo così netto, ma si limita a ripercorrere gli ordinari passaggi procedurali previsti dalla normativa. Il fatto stesso che sia stata emessa nel 2011 una specifica circolare, la n. 43267, per la riduzione dei passaggi procedurali del transito nei ruoli civili e la conseguente accelerazione dell’iter nel suo complesso, significa che il rispetto del termine massimo di 150 giorni è stato ritenuto essenziale e prioritario dal legislatore e dallo stesso Ministero.
L’Amministrazione, nei propri scritti difensivi, tenta poi di fornire una ricostruzione particolare dell’istituto del silenzio-assenso previsto dal citato D.M. 18.04.2002. Si afferma, infatti, che la verifica dei presupposti per il passaggio nei ruoli civili costituisce attività vincolata e che, in quanto tale, la stessa non può essere sostituita dal mero decorso del tempo, con la formazione del silenzio-assenso. La norma richiamata avrebbe quindi previsto il termine di 150 giorni al solo fine di indurre l’Amministrazione a provvedere in tempi ragionevoli, senza tuttavia che al silenzio-assenso possa attribuirsi valore ricognitivo di un diritto del dipendente.
In realtà la norma è chiara: essa dispone che trascorsi 150 giorni l’istanza si intende accolta. La ricostruzione fornita dall’Amministrazione verrebbe di fatto a svuotare di efficacia l’istituto del silenzio-assenso, voluto dal legislatore proprio allo scopo di imporre tempi ragionevoli per la conclusione del procedimento, anche tenuto conto del tipo di interessi primari coinvolti (diritto al lavoro, diritto alla retribuzione, diritto alla salute). Una tale interpretazione verrebbe a vanificare l’istituto stesso, posto che eliderebbe proprio quell’automatismo nella formazione della fattispecie che è essenza stessa del silenzio-assenso.
Del resto, una volta formatosi il silenzio, l’Amministrazione può comunque intervenire in via di autotutela per correggere eventuali situazioni di contrasto con la normativa, verificatesi come conseguenza dell’autorizzazione tacita al transito.
In conclusione, il meccanismo di silenzio-assenso di cui al citato art. 2, comma 4 del D.M. 18.04.2002, comporta l’accoglimento della domanda di transito allo scadere del termine di 150 giorni e il conseguente mutamento della posizione lavorativa del dipendente. Ciò comporta che durante tale periodo, in attesa della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e della effettiva presa di servizio, al dipendente deve essere riconosciuto il diritto al trattamento economico spettante in precedenza a titolo di retribuzione mensile.
Infine, l’Amministrazione eccepisce, in via subordinata, che l’eventuale condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di retribuzione dovrebbe essere pronunciata per il periodo eccedente i 150 giorni, ma comunque non oltre la data di adozione del provvedimento di autorizzazione al transito nei ruoli civili.
Parte resistente, in sostanza, ritiene che il termine massimo di 150 giorni previsto dalla legge si riferisca solo all’obbligo di provvedere dell’Amministrazione, mediante l’adozione del provvedimento di autorizzazione. Entro il medesimo termine di 150 giorni non sarebbe invece configurabile l’ulteriore obbligo dell’Amministrazione di assumere e far prendere servizio al dipendente.
Tale tesi non convince. Infatti, il termine massimo di 150 giorni normativamente previsto per il completamento dell’iter amministrativo di transito si riferisce a tutta la procedura nel suo complesso, dalla presentazione dell’istanza di transito, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro e alla immissione in servizio.
Non vi sono indici normativi che giustifichino la configurabilità di due distinte fasi del procedimento di transito. Il procedimento delineato è in realtà unitario e ha come scopo quello di consentire al dipendente il passaggio dal ruolo militare al ruolo civile entro tempi rapidi e senza soluzione di continuità. Non solo. La fase di ricerca del nuovo impiego, di assegnazione alla nuova sede e di sottoscrizione del nuovo contratto costituisce un segmento procedurale assolutamente necessario ed essenziale del procedimento di transito nel suo complesso.
Pertanto, a carico dell’Amministrazione non può configurarsi il solo obbligo di adottare il provvedimento di autorizzazione, disinteressandosi poi di quello che accade dopo; sulla stessa, infatti, grava certamente anche l’obbligo di condurre il dipendente sino al perfezionamento del nuovo rapporto di lavoro. In caso contrario il privato rimarrebbe privo di tutela a fronte del ritardo dell’Amministrazione nella fase esecutiva successiva all’autorizzazione.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dal 14.12.2008 (data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito) fino al 15.12.2009, data di sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro e presa di servizio.
L’accertamento e la condanna sono riferiti al capitale oltre che alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall’art. 22, comma 36 della legge n.724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente del corrispettivo dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dalla data del 14.12.2008 fino alla data del 15.12.2009, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere
Silvia De Felice, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia De Felice Maurizio Nicolosi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: passaggio ruoli civili
Ricorso Accolto
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1) - in data 27 ottobre 2008, dichiarato “non idoneo permanentemente al s. m. i. in modo assoluto e da congedare dalla data odierna” e “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D. (L.266/99)”.
2) - in data del 12 novembre 2008, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 della legge 266/1999 (norma oggi abrogata e sostituita dall'art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010), nonché del D.M. 18 aprile 2002, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
3) - solo in data 15 marzo 2010, dopo la sottoscrizione del contratto in data 1° marzo 2010, è stato assunto
4) - Lo stesso lamenta che nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di transito nei ruoli civili o meglio dalla data della accertata inidoneità al servizio e la stipula del contratto di impiego, non ha percepito alcun tipo di trattamento economico nei termini indicati dal D.M. 18.4.2002 e dall'art. 14 della legge 266/1999 (oggi art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare)
5) - in data 12 aprile 2009 (termine di scadenza di 150 giorni previsto dall'art. 2 DM 18 aprile 2002).
IL TAR LAZIO precisa:
6) - alla parte ricorrente, ……., non sono stati corrisposti gli emolumenti relativi al periodo di Aspettativa, così come statuito dalla normativa vigente e sopra riportata, mentre lo stipendio afferente al nuovo impiego è stato riconosciuto, dopo i 150 giorni previsti e solo dopo la stipula del relativo contratto.
7) - accertata la inidoneità e presentata la domanda di transito, l’istante è posto in Aspettativa ed ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità nei termini indicati dall’art. 26 della Legge n. 187/1976.
8) - La seconda fase è affidata alla valutazione della p.a. che entro gli indicati 150 giorni dovrà determinarsi sulla istanza avanzata.
9) - In questo caso, però, la valutazione non ha natura discrezionale, ma la p.a. è tenuta ad adottare il provvedimento ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009, n. 4854).
10) - Ne consegue che il ricorrente ha titolo alla corresponsione della indennità di aspettativa a far data dal giorno della accertata inidoneità per i successivi 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito presso l’amministrazione, assegnati dal legislatore all’amministrazione per definire il procedimento e cioè sino al 12 aprile 2009, secondo le previsioni normative di cui all’art. 26 della Legge n. 187/1976.
11) - Successivamente e sino alla effettiva presa in servizio nell’amministrazione civile il predetto ha diritto, a titolo di risarcimento, allo stipendio previsto per la qualifica successivamente acquisita con il transito.
N.B.: rileggi il punto n. 4, 6-7 e 10-11.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201809066, - Public 2018-08-29 –
Pubblicato il 29/08/2018
N. 09066/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00209/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lanza ed Emilio Forrisi, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Cucchiarelli in Roma, via Lazio, 9;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare, Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla propria qualifica ed anzianità, a norma dell'art. 14 della l. n. 266/1999, nonché per la condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per quanto di ragione e competenza, a corrispondere le relative somme maturate dal ricorrente, maggiorate degli interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare e del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già sergente in servizio presso il Reggimento di Artiglieria a Cavallo di Milano, è stato, con verbale della C.M.O. di Caserta, n. 511 del 27 ottobre 2008, dichiarato “non idoneo permanentemente al s. m. i. in modo assoluto e da congedare dalla data odierna” e “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D. (L.266/99)”.
Con istanza del 12 novembre 2008, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 della legge 266/1999 (norma oggi abrogata e sostituita dall'art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010), nonché del D.M. 18 aprile 2002, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Il predetto, solo in data 15 marzo 2010, dopo la sottoscrizione del contratto in data 1° marzo 2010, è stato assunto presso il …… con le mansioni dì assistente di amministrazione, profilo professionale cod 0103, settore 0100, seconda area, fascia retributiva F3 (ex area B, posizione economica B3).
Lo stesso lamenta che nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di transito nei ruoli civili o meglio dalla data della accertata inidoneità al servizio e la stipula del contratto di impiego, non ha percepito alcun tipo di trattamento economico nei termini indicati dal D.M. 18.4.2002 e dall'art. 14 della legge 266/1999 (oggi art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare)
Recita, infatti, l’art. 2, settimo comma del D.M. cit. (tutt’ora vigente) : "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità".
Con nota raccomandata a/r del 14 giugno 2011 il ricorrente ha inoltrato richiesta di pagamento delle somme spettanti in base al trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
La Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, con nota prot. n. 59292 del 1° settembre 2011, ha rappresentato, tra l'altro, che "la gestione del collocamento in aspettativa per i periodi di assenza tra la data di cessazione dal servizio e quella di non idoneità al transito, comprensiva di qualsivoglia richiesta di carattere economico, non essendosi ancora costituito il rapporto di lavoro con l'Amministrazione civile, spetta agli organismi militari, competenti in materia".
Con nota prot. n. M_DACE001/12844 DEL 8.8.2011, invece, l'Ufficio Comando — Sezione Personale Civile del 9° Stormo "F. Baracca" dell'Aeronautica Militare ha comunicato che "per le azioni di competenza, si trasmette copia del foglio in riferimento (non allegato) significando che il Dipendente in parola è stato trasferito presso Codesto comando in data 15 giugno 2011".
Successivamente, con nota prot. n. 0011644 del 18 agosto 2011, l'Ufficio Amministrazione del "Reggimento Artiglieria a Cavallo" di Milano ha precisato che "... prendendo atto di quanto comunicato con lettera a riferimento, provvederà ad esaminare ed espletare gli atti di propria competenza e renderne edotte, successivamente, le parti interessate".
Emerge dal carteggio prodotto in atti dalla parte e non contestato dalla resistente, che i diversi reparti interessati hanno, in buona sostanza, declinato la loro competenza a liquidare gli emolumenti richiesti, tanto che il ricorrente lamenta che, alla data di presentazione del presente ricorso, l'Amministrazione Militare non aveva ancora corrisposto le somme per legge a lui spettanti.
Conseguentemente la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria del pagamento delle indicate somme, a far data dal 27 ottobre 2008 (data del verbale di inidoneità pronunciato dal CMO di Caserta) ovvero, in subordine, a far data dal 12 novembre 2008 (data di presentazione della domanda di transito) oppure, in via ulteriormente subordinata, a far data dal 12 aprile 2009 (termine di scadenza di 150 giorni previsto dall'art. 2 DM 18 aprile 2002).
Alla udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018, il Collegio con ordinanza interlocutoria n. 2818/18 ha chiesto alla resistente : “l’acquisizione di dettagliati e documentati chiarimenti in merito alla vicenda per cui è causa”.
La p.a. ha prodotto, peraltro oltre i termini previsti, la chiesta relazione, in cui, in buona sostanza ed a prescindere dalle asserite e non condivisibili ragioni del ritardo nella stipulazione del contratto di impego, ha confermato che al ricorrente non è stato corrisposto il pagamento del periodo di aspettativa.
In prossimità dell’udienza la parte ha prodotto una memoria riepilogativa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta dagli atti di causa, confermato peraltro dalla stessa resistente, che alla parte ricorrente, dichiarata non idonea al servizio per cause ad esso estranee, non sono stati corrisposti gli emolumenti relativi al periodo di aspettativa, così come statuito dalla normativa vigente e sopra riportata, mentre lo stipendio afferente al nuovo impiego è stato riconosciuto, dopo i 150 giorni previsti e solo dopo la stipula del relativo contratto.
La normativa di riferimento, invero, descrive, in modo chiaro ed univoco, le differenti fasi procedimentali previsto per i militari non più idonei al servizio che hanno, nel termine decadenziale, avanzato istanza di transito nell’amministrazione civile.
Ora, accertata la inidoneità e presentata la domanda di transito, l’istante è posto in aspettativa ed ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità nei termini indicati dall’art. 26 della Legge n. 187/1976.
La seconda fase è affidata alla valutazione della p.a. che entro gli indicati 150 giorni dovrà determinarsi sulla istanza avanzata.
In questo caso, però, la valutazione non ha natura discrezionale, ma la p.a. è tenuta ad adottare il provvedimento ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009, n. 4854).
Infatti, l’art. 2 comma 4 del già citato D.M. del 18.04.2002 recita : “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.
Si tratta cioè di una ipotesi di silenzio assenso, in cui alla inerzia della p.a. consegue, senz’altro, il provvedimento positivo chiesto dall’istante.
Né il ritardo, della intervenuta convenzione negoziale, può essere imputato, come sostiene la resistente nei chiarimenti prodotti, al ricorrente quale conseguenza della mancata produzione documentale a sostegno dell’istanza.
Sul punto il legislatore ha inteso, con l’art. 18 della L. 241/90, superare ogni pretestuosa richiesta procedimentale della p.a., la quale, di contro, ha l’obbligo di attivarsi nell’acquisizione documentale : “ …sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”.
In poche parole, il legislatore ha inteso, proprio in ossequio al principio di leale cooperazione tra le parti, obbligare la p.a. a svolgere le dovute e conseguenti attività acquisitive dei documenti già in possesso dell’amministrazione e non assumere comportamenti defatiganti con richieste oggettivamente non giustificate.
Nel caso di specie i documenti richiesti, in disparte le dichiarazioni di parte circa l’avvenuta produzione, erano, comunque, nella disponibilità dell’amministrazione militare.
Quindi le istanze interlocutorie avanzate dalla p.a. al ricorrente affinché questi producesse i documenti a conforto della richiesta di transito, non avevano ragion d’essere ed il procedimento doveva, in ogni caso, essere definito entro 150 giorni.
Ne consegue che il ricorrente ha titolo alla corresponsione della indennità di aspettativa a far data dal giorno della accertata inidoneità per i successivi 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito presso l’amministrazione, assegnati dal legislatore all’amministrazione per definire il procedimento e cioè sino al 12 aprile 2009, secondo le previsioni normative di cui all’art. 26 della Legge n. 187/1976.
Successivamente e sino alla effettiva presa in servizio nell’amministrazione civile il predetto ha diritto, a titolo di risarcimento, allo stipendio previsto per la qualifica successivamente acquisita con il transito.
Sulla somma così complessivamente individuata dovranno essere corrisposti gli interessi, a decorrere dalla accertata inidoneità, sino al soddisfo, nei termini indicati dal D.M. n. 352/98, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Cons. St. A.P. n. 18/2012; Cass. Sez. un. Civ. n. 14429/17).
Non sono dovute somme a titolo di rivalutazione monetaria, in applicazione del divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi, sancito per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, trattandosi di crediti retributivi maturati dopo la data del 31 dicembre 1994 (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 05/04/2017, n.1598; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 04 maggio 2017 n. 5262; Cons.Stato, Sez. V, 22/10/2015, n. 4864).
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
------------------
1) - in data 27 ottobre 2008, dichiarato “non idoneo permanentemente al s. m. i. in modo assoluto e da congedare dalla data odierna” e “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D. (L.266/99)”.
2) - in data del 12 novembre 2008, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 della legge 266/1999 (norma oggi abrogata e sostituita dall'art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010), nonché del D.M. 18 aprile 2002, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
3) - solo in data 15 marzo 2010, dopo la sottoscrizione del contratto in data 1° marzo 2010, è stato assunto
4) - Lo stesso lamenta che nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di transito nei ruoli civili o meglio dalla data della accertata inidoneità al servizio e la stipula del contratto di impiego, non ha percepito alcun tipo di trattamento economico nei termini indicati dal D.M. 18.4.2002 e dall'art. 14 della legge 266/1999 (oggi art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare)
5) - in data 12 aprile 2009 (termine di scadenza di 150 giorni previsto dall'art. 2 DM 18 aprile 2002).
IL TAR LAZIO precisa:
6) - alla parte ricorrente, ……., non sono stati corrisposti gli emolumenti relativi al periodo di Aspettativa, così come statuito dalla normativa vigente e sopra riportata, mentre lo stipendio afferente al nuovo impiego è stato riconosciuto, dopo i 150 giorni previsti e solo dopo la stipula del relativo contratto.
7) - accertata la inidoneità e presentata la domanda di transito, l’istante è posto in Aspettativa ed ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità nei termini indicati dall’art. 26 della Legge n. 187/1976.
8) - La seconda fase è affidata alla valutazione della p.a. che entro gli indicati 150 giorni dovrà determinarsi sulla istanza avanzata.
9) - In questo caso, però, la valutazione non ha natura discrezionale, ma la p.a. è tenuta ad adottare il provvedimento ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009, n. 4854).
10) - Ne consegue che il ricorrente ha titolo alla corresponsione della indennità di aspettativa a far data dal giorno della accertata inidoneità per i successivi 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito presso l’amministrazione, assegnati dal legislatore all’amministrazione per definire il procedimento e cioè sino al 12 aprile 2009, secondo le previsioni normative di cui all’art. 26 della Legge n. 187/1976.
11) - Successivamente e sino alla effettiva presa in servizio nell’amministrazione civile il predetto ha diritto, a titolo di risarcimento, allo stipendio previsto per la qualifica successivamente acquisita con il transito.
N.B.: rileggi il punto n. 4, 6-7 e 10-11.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201809066, - Public 2018-08-29 –
Pubblicato il 29/08/2018
N. 09066/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00209/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lanza ed Emilio Forrisi, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Cucchiarelli in Roma, via Lazio, 9;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare, Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla propria qualifica ed anzianità, a norma dell'art. 14 della l. n. 266/1999, nonché per la condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per quanto di ragione e competenza, a corrispondere le relative somme maturate dal ricorrente, maggiorate degli interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare e del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già sergente in servizio presso il Reggimento di Artiglieria a Cavallo di Milano, è stato, con verbale della C.M.O. di Caserta, n. 511 del 27 ottobre 2008, dichiarato “non idoneo permanentemente al s. m. i. in modo assoluto e da congedare dalla data odierna” e “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D. (L.266/99)”.
Con istanza del 12 novembre 2008, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 della legge 266/1999 (norma oggi abrogata e sostituita dall'art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010), nonché del D.M. 18 aprile 2002, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Il predetto, solo in data 15 marzo 2010, dopo la sottoscrizione del contratto in data 1° marzo 2010, è stato assunto presso il …… con le mansioni dì assistente di amministrazione, profilo professionale cod 0103, settore 0100, seconda area, fascia retributiva F3 (ex area B, posizione economica B3).
Lo stesso lamenta che nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di transito nei ruoli civili o meglio dalla data della accertata inidoneità al servizio e la stipula del contratto di impiego, non ha percepito alcun tipo di trattamento economico nei termini indicati dal D.M. 18.4.2002 e dall'art. 14 della legge 266/1999 (oggi art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare)
Recita, infatti, l’art. 2, settimo comma del D.M. cit. (tutt’ora vigente) : "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità".
Con nota raccomandata a/r del 14 giugno 2011 il ricorrente ha inoltrato richiesta di pagamento delle somme spettanti in base al trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
La Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, con nota prot. n. 59292 del 1° settembre 2011, ha rappresentato, tra l'altro, che "la gestione del collocamento in aspettativa per i periodi di assenza tra la data di cessazione dal servizio e quella di non idoneità al transito, comprensiva di qualsivoglia richiesta di carattere economico, non essendosi ancora costituito il rapporto di lavoro con l'Amministrazione civile, spetta agli organismi militari, competenti in materia".
Con nota prot. n. M_DACE001/12844 DEL 8.8.2011, invece, l'Ufficio Comando — Sezione Personale Civile del 9° Stormo "F. Baracca" dell'Aeronautica Militare ha comunicato che "per le azioni di competenza, si trasmette copia del foglio in riferimento (non allegato) significando che il Dipendente in parola è stato trasferito presso Codesto comando in data 15 giugno 2011".
Successivamente, con nota prot. n. 0011644 del 18 agosto 2011, l'Ufficio Amministrazione del "Reggimento Artiglieria a Cavallo" di Milano ha precisato che "... prendendo atto di quanto comunicato con lettera a riferimento, provvederà ad esaminare ed espletare gli atti di propria competenza e renderne edotte, successivamente, le parti interessate".
Emerge dal carteggio prodotto in atti dalla parte e non contestato dalla resistente, che i diversi reparti interessati hanno, in buona sostanza, declinato la loro competenza a liquidare gli emolumenti richiesti, tanto che il ricorrente lamenta che, alla data di presentazione del presente ricorso, l'Amministrazione Militare non aveva ancora corrisposto le somme per legge a lui spettanti.
Conseguentemente la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria del pagamento delle indicate somme, a far data dal 27 ottobre 2008 (data del verbale di inidoneità pronunciato dal CMO di Caserta) ovvero, in subordine, a far data dal 12 novembre 2008 (data di presentazione della domanda di transito) oppure, in via ulteriormente subordinata, a far data dal 12 aprile 2009 (termine di scadenza di 150 giorni previsto dall'art. 2 DM 18 aprile 2002).
Alla udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018, il Collegio con ordinanza interlocutoria n. 2818/18 ha chiesto alla resistente : “l’acquisizione di dettagliati e documentati chiarimenti in merito alla vicenda per cui è causa”.
La p.a. ha prodotto, peraltro oltre i termini previsti, la chiesta relazione, in cui, in buona sostanza ed a prescindere dalle asserite e non condivisibili ragioni del ritardo nella stipulazione del contratto di impego, ha confermato che al ricorrente non è stato corrisposto il pagamento del periodo di aspettativa.
In prossimità dell’udienza la parte ha prodotto una memoria riepilogativa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta dagli atti di causa, confermato peraltro dalla stessa resistente, che alla parte ricorrente, dichiarata non idonea al servizio per cause ad esso estranee, non sono stati corrisposti gli emolumenti relativi al periodo di aspettativa, così come statuito dalla normativa vigente e sopra riportata, mentre lo stipendio afferente al nuovo impiego è stato riconosciuto, dopo i 150 giorni previsti e solo dopo la stipula del relativo contratto.
La normativa di riferimento, invero, descrive, in modo chiaro ed univoco, le differenti fasi procedimentali previsto per i militari non più idonei al servizio che hanno, nel termine decadenziale, avanzato istanza di transito nell’amministrazione civile.
Ora, accertata la inidoneità e presentata la domanda di transito, l’istante è posto in aspettativa ed ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità nei termini indicati dall’art. 26 della Legge n. 187/1976.
La seconda fase è affidata alla valutazione della p.a. che entro gli indicati 150 giorni dovrà determinarsi sulla istanza avanzata.
In questo caso, però, la valutazione non ha natura discrezionale, ma la p.a. è tenuta ad adottare il provvedimento ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009, n. 4854).
Infatti, l’art. 2 comma 4 del già citato D.M. del 18.04.2002 recita : “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.
Si tratta cioè di una ipotesi di silenzio assenso, in cui alla inerzia della p.a. consegue, senz’altro, il provvedimento positivo chiesto dall’istante.
Né il ritardo, della intervenuta convenzione negoziale, può essere imputato, come sostiene la resistente nei chiarimenti prodotti, al ricorrente quale conseguenza della mancata produzione documentale a sostegno dell’istanza.
Sul punto il legislatore ha inteso, con l’art. 18 della L. 241/90, superare ogni pretestuosa richiesta procedimentale della p.a., la quale, di contro, ha l’obbligo di attivarsi nell’acquisizione documentale : “ …sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”.
In poche parole, il legislatore ha inteso, proprio in ossequio al principio di leale cooperazione tra le parti, obbligare la p.a. a svolgere le dovute e conseguenti attività acquisitive dei documenti già in possesso dell’amministrazione e non assumere comportamenti defatiganti con richieste oggettivamente non giustificate.
Nel caso di specie i documenti richiesti, in disparte le dichiarazioni di parte circa l’avvenuta produzione, erano, comunque, nella disponibilità dell’amministrazione militare.
Quindi le istanze interlocutorie avanzate dalla p.a. al ricorrente affinché questi producesse i documenti a conforto della richiesta di transito, non avevano ragion d’essere ed il procedimento doveva, in ogni caso, essere definito entro 150 giorni.
Ne consegue che il ricorrente ha titolo alla corresponsione della indennità di aspettativa a far data dal giorno della accertata inidoneità per i successivi 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito presso l’amministrazione, assegnati dal legislatore all’amministrazione per definire il procedimento e cioè sino al 12 aprile 2009, secondo le previsioni normative di cui all’art. 26 della Legge n. 187/1976.
Successivamente e sino alla effettiva presa in servizio nell’amministrazione civile il predetto ha diritto, a titolo di risarcimento, allo stipendio previsto per la qualifica successivamente acquisita con il transito.
Sulla somma così complessivamente individuata dovranno essere corrisposti gli interessi, a decorrere dalla accertata inidoneità, sino al soddisfo, nei termini indicati dal D.M. n. 352/98, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Cons. St. A.P. n. 18/2012; Cass. Sez. un. Civ. n. 14429/17).
Non sono dovute somme a titolo di rivalutazione monetaria, in applicazione del divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi, sancito per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, trattandosi di crediti retributivi maturati dopo la data del 31 dicembre 1994 (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 05/04/2017, n.1598; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 04 maggio 2017 n. 5262; Cons.Stato, Sez. V, 22/10/2015, n. 4864).
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: passaggio ruoli civili
Il CdS Accoglie l'appello proposto dall'interessato, poiché, gli atti adottati dal M.D. sono illegittimi.
Finalmente una Buona notizia e una buona dritta per tutti.
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Ecco alcuni brani - anche abbreviati nello scritto - per velocizzare quanto accaduto.
1) - rigetto dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed il risarcimento dei danni conseguenti.
2) - in ragione del giudizio di non idoneità permanente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri di cui al verbale …. del 18 marzo 2011 della C.M.O. di Caserta, il maresciallo …..., in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, presentava domanda di transito nel personale civile del Ministero della Difesa.
3) - Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, con determinazione ……. del 20 luglio 2011, respingeva la domanda sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo, sin dal 19 dicembre 2010, a causa del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.
4) - Il Ministero della Difesa – D.G.P.M., II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione, con decreto ….. del 14 luglio 2011, notificata al ricorrente in data 26 marzo 2012, disponeva il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della Riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, sul presupposto che egli, a tale data, era ancora temporaneamente inabile al s.m.i., nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011, essendo lo stesso stato giudicato dalla C.M.O. di Caserta permanentemente inabile al servizio militare.
IL CdS precisa:
5) - ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:
a) ….. ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 19 dicembre 2010;
b) in data 18 marzo 2011, ...,,,,,, la C.M.O. di Caserta ha espresso, ...…., giudizio di non idoneità permanente al s.m.i. nell’Arma dei Carabinieri;
c) in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, il medesimo ….. ha presentato istanza di transito nel personale civile del M.D.;
d) in data 14 luglio 2011 la competente D.G. del M.D., con decreto ….., notificato al ricorrente in data 26 marzo 2012, ha disposto il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011;
e) quindi, con nota del 20 luglio 2011 (…..), l'amministrazione ha respinto l'istanza di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.
6) - Il Collegio, passando all’esame delle summenzionate censure, rileva in primo luogo che, sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo.
7) - In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni: (N.B.: leggi direttamente in sentenza).
8) - Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa.
9) - La ragione di tale esigenza è ancora più comprensibile se si considera che, laddove la visita medica dovesse intervenire, come avvenuto nel caso di specie, in un momento successivo alla scadenza, si renderebbe di fatto impraticabile la possibilità per il personale giudicato non idoneo - accordabile dalla medesima C.M.O. – di transitare, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
10) - Invero, l’intervento - seppur in un momento successivo - del provvedimento di collocamento in congedo con efficacia retroattiva alla data di superamento del detto termine, comporterebbe inevitabilmente il rigetto dell’istanza di transito a causa dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità.
11) - Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti: (N.B.: leggi direttamente in sentenza)
12) - In ragione di tali considerazioni, la scelta dell'amministrazione di effettuare la visita medica in un momento successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa risulta essere in contrasto con il principio del "nemo venire contra factum proprium", idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare (già in questi termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 ottobre 2014, n. 573).
13) - Ciò in quanto, il militare odierno appellante è stato messo nelle condizioni di poter presentare l'istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data - discrezionalmente determinata dall'amministrazione – successiva al superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
14) - Attesa la fondatezza della censura, merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.
15) - Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti, da ciò derivando l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa e la condanna del Ministero stesso al risarcimento del solo danno patrimoniale.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201805343
- Public 2018-09-12 -
Pubblicato il 12/09/2018
N. 05343/2018 REG. PROV. COLL.
N. 02476/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2476 del 2013, proposto da:
Antonio L.., rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Coticelli, Alessandro Indipendente, con domicilio eletto presso lo studio Rita Chiara Furneri in Roma, via Paola Falconieri, n. 100;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 03581/2012, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed il risarcimento dei danni conseguenti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Angelo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In seguito ed in ragione del giudizio di non idoneità permanente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri di cui al verbale n. 1073 del 18 marzo 2011 della C.M.O. di Caserta, il maresciallo L.. Antonio, in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, presentava domanda di transito nel personale civile del Ministero della Difesa.
1.1. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, con determinazione prot. n. 50660 del 20 luglio 2011, respingeva la domanda sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo, sin dal 19 dicembre 2010, a causa del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.
2. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania, il maresciallo L.. impugnava detta determinazione, chiedendone l’annullamento ed insistendo per l’accertamento del diritto al transito nel personale civile e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
3. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione, con decreto n. 1866 del 14 luglio 2011, notificata al ricorrente in data 26 marzo 2012, disponeva il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, sul presupposto che egli, a tale data, era ancora temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011, essendo lo stesso stato giudicato dalla C.M.O. di Caserta permanentemente inabile al servizio militare.
4. Detto decreto veniva quindi impugnato dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, per chiederne l’annullamento.
2. Con sentenza n. 3581/2012, depositata il 25.07.2012, il T.a.r. per la Campania – Napoli, Sezione VI respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
3. Con ricorso in appello Antonio L.. ha impugnato detta sentenza, chiedendone l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi, riportati sinteticamente:
I) error in iudicando – violazione degli artt. 905, 923, 929, 930 del d.lgs. n. 66 del 2010, degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 22680 del 2002 – eccesso di potere per violazione del procedimento e difetto di istruttoria;
II) error in iudicando – mancata rilevazione di eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso presupposto;
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 1, 2, 3 del d.m. 18.04.2002 n. 22680, dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per falso presupposto;
IV) danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittimità della determinazione di rigetto del transito;
V) danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla violazione dell’art. 905 del d.lgs. n. 66 del 2010;
VI) violazione della circolare n. 806 del 26 ottobre 2000, punto 7 lettera a), del Ministero della Difesa, eccesso di potere per violazione di procedimento.
3.1. L’appellante ha altresì riproposto integralmente i motivi di ricorso già formulati nel corso del primo grado di giudizio.
3.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando in data 22 maggio 2018 memoria difensiva, con cui si è opposto all’appello e ne ha chiesto il rigetto.
3.3. In data 15 maggio 2018 il ricorrente depositava infine ulteriore memoria.
4. All’udienza del 5 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione del Collegio.
DIRITTO
5. Con un primo motivo l’appellante lamenta la violazione dell’art. 905 del d.lgs. 66/2010, sostenendo che l’Amministrazione, alla stregua di tale disposto normativo, prima di disporre la cessazione del ricorrente dal servizio permanente, ed in particolare in un momento anteriore allo scadere del periodo massimo di aspettativa, avrebbe dovuto sottoporre lo stesso agli accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità al servizio.
5.1. Inoltre, con un’ulteriore censura avanzata dall’appellante nell’ambito del medesimo motivo, si sostiene che, una volta presentata domanda di transito nel personale civile, vi fosse l’obbligo per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 d.m. n. 22680/2002, di sospendere l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato e di collocare in aspettativa il militare fino alla definizione del procedimento.
5.2. Il motivo è fondato.
5.3. Il Collegio rammenta che l’art. 1 del d.m. n. 22680 del 18 aprile 2002 prevede che il personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.
Il successivo art. 2 dispone che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza.
Il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, quindi, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni: giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato; giudizio di idoneità all’ulteriore impiego; tempestiva presentazione della domanda da parte dell’interessato.
5.4. Ciò considerato, ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:
a) il maresciallo ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 19 dicembre 2010;
b) in data 18 marzo 2011, con verbale n. 1073, la C.M.O. di Caserta ha espresso, in relazione al maresciallo, giudizio di non idoneità permanente al s.m.i. nell’Arma dei Carabinieri;
c) in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, il medesimo maresciallo ha presentato istanza di transito nel personale civile del Ministero della Difesa;
d) in data 14 luglio 2011 la competente D.G. del Ministero della Difesa, con decreto n. 1866, notificato al ricorrente in data 26 marzo 2012, ha disposto il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011;
e) quindi, con nota del 20 luglio 2011 (prot. n. 50660), l'amministrazione ha respinto l'istanza di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.
5.5. Il Collegio, passando all’esame delle summenzionate censure, rileva in primo luogo che, sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo.
5.5.1. In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni:
a) art. 905, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010: “nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari”;
b) art. 905, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010: “se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’art. 929”;
c) art. 929, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010: “il militare … cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando ….b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea”;
d) circolare n. 806/2000, n. 6 lett. g): “l’invio dell’interessato a visita medica – nel caso in cui lo stesso non riacquisti l’idoneità al servizio militare - in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio”.
5.5.2. Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa.
5.5.3. La ragione di tale esigenza è ancora più comprensibile se si considera che, laddove la visita medica dovesse intervenire, come avvenuto nel caso di specie, in un momento successivo alla scadenza, si renderebbe di fatto impraticabile la possibilità per il personale giudicato non idoneo - accordabile dalla medesima C.M.O. – di transitare, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Invero, l’intervento - seppur in un momento successivo - del provvedimento di collocamento in congedo con efficacia retroattiva alla data di superamento del detto termine, comporterebbe inevitabilmente il rigetto dell’istanza di transito a causa dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità.
5.5.4. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti:
a) tale fattispecie rappresenta una particolare tipologia di trasferimento nell'ambito della stessa amministrazione di appartenenza, per cui appare evidente come per la sua applicazione si richiede la sussistenza del requisito dell'attualità del rapporto di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758);
b) il provvedimento di cessazione dal servizio presenterebbe natura interamente vincolata, e quindi portata meramente dichiarativa, concernendo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza. Da ciò consegue l’ulteriore corollario che gli effetti del provvedimento di collocamento in congedo dovrebbero retroagire alla data dell’intervenuto superamento del biennio di aspettativa;
invero:
b.1) la legittima aspettativa del dipendente ad essere reimpiegato in altri ruoli dall’amministrazione di appartenenza ha consistenza di vero diritto soggettivo, che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854; id., Sez. IV, 18 marzo 2009, n. 1598);
b.2) il diritto soggettivo del dipendente va dunque armonizzato con il riconosciuto carattere dichiarativo del provvedimento di dispensa dal servizio, adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, al quale la giurisprudenza ascrive effetti ex tunc, decorrenti cioè dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2013, n. 5705).
5.6. In ragione di tali considerazioni, la scelta dell'amministrazione di effettuare la visita medica in un momento successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa risulta essere in contrasto con il principio del "nemo venire contra factum proprium", idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare (già in questi termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 ottobre 2014, n. 573).
5.7. Calando tali considerazioni nella fattispecie in esame, si osserva quindi che la condotta tenuta dalla stessa amministrazione, in ragione della tempistica adottata per esprimere la possibilità o meno del transito nei ruoli civili, dovuta a proprie ragioni organizzative, è stata causa del decorso del termine successivamente invocato per annullare gli esiti da essa stessa prodotti.
Ciò in quanto, il militare odierno appellante è stato messo nelle condizioni di poter presentare l'istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data - discrezionalmente determinata dall'amministrazione – successiva al superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità delle determinazioni impugnate, le quali finiscono per riversare sul dipendente i ritardi cagionati dalla amministrazione stessa.
6. Può pertanto ritenersi assorbito il secondo motivo di appello con cui si sostiene che nel computo del periodo massimo di aspettativa non avrebbero dovuto essere conteggiati i giorni in cui l’appellante è stato a disposizione degli organi sanitari, per un periodo pari a 104 giorni.
7. Attesa la fondatezza della censura, merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.
7.1. Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, non rinvenendosi nella certificazione medica prodotta sufficiente dimostrazione della circostanza che l’avvenuto congedo dall’Arma dei Carabinieri sarebbe stato causa (o concausa) efficiente del lamentato peggioramento della condizione psichica.
8. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti, da ciò derivando l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa e la condanna del Ministero stesso al risarcimento del solo danno patrimoniale.
9. Attesa la peculiarità della fattispecie in esame, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e:
a) annulla la determinazione prot. n. 50660 del 20 luglio 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile;
b) annulla il decreto n. 1866 del 14 luglio 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione;
c) accerta il diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa;
d) condanna il Ministero appellato al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dall’appellante, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Verrico Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO
Finalmente una Buona notizia e una buona dritta per tutti.
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Ecco alcuni brani - anche abbreviati nello scritto - per velocizzare quanto accaduto.
1) - rigetto dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed il risarcimento dei danni conseguenti.
2) - in ragione del giudizio di non idoneità permanente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri di cui al verbale …. del 18 marzo 2011 della C.M.O. di Caserta, il maresciallo …..., in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, presentava domanda di transito nel personale civile del Ministero della Difesa.
3) - Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, con determinazione ……. del 20 luglio 2011, respingeva la domanda sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo, sin dal 19 dicembre 2010, a causa del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.
4) - Il Ministero della Difesa – D.G.P.M., II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione, con decreto ….. del 14 luglio 2011, notificata al ricorrente in data 26 marzo 2012, disponeva il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della Riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, sul presupposto che egli, a tale data, era ancora temporaneamente inabile al s.m.i., nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011, essendo lo stesso stato giudicato dalla C.M.O. di Caserta permanentemente inabile al servizio militare.
IL CdS precisa:
5) - ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:
a) ….. ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 19 dicembre 2010;
b) in data 18 marzo 2011, ...,,,,,, la C.M.O. di Caserta ha espresso, ...…., giudizio di non idoneità permanente al s.m.i. nell’Arma dei Carabinieri;
c) in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, il medesimo ….. ha presentato istanza di transito nel personale civile del M.D.;
d) in data 14 luglio 2011 la competente D.G. del M.D., con decreto ….., notificato al ricorrente in data 26 marzo 2012, ha disposto il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011;
e) quindi, con nota del 20 luglio 2011 (…..), l'amministrazione ha respinto l'istanza di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.
6) - Il Collegio, passando all’esame delle summenzionate censure, rileva in primo luogo che, sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo.
7) - In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni: (N.B.: leggi direttamente in sentenza).
8) - Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa.
9) - La ragione di tale esigenza è ancora più comprensibile se si considera che, laddove la visita medica dovesse intervenire, come avvenuto nel caso di specie, in un momento successivo alla scadenza, si renderebbe di fatto impraticabile la possibilità per il personale giudicato non idoneo - accordabile dalla medesima C.M.O. – di transitare, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
10) - Invero, l’intervento - seppur in un momento successivo - del provvedimento di collocamento in congedo con efficacia retroattiva alla data di superamento del detto termine, comporterebbe inevitabilmente il rigetto dell’istanza di transito a causa dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità.
11) - Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti: (N.B.: leggi direttamente in sentenza)
12) - In ragione di tali considerazioni, la scelta dell'amministrazione di effettuare la visita medica in un momento successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa risulta essere in contrasto con il principio del "nemo venire contra factum proprium", idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare (già in questi termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 ottobre 2014, n. 573).
13) - Ciò in quanto, il militare odierno appellante è stato messo nelle condizioni di poter presentare l'istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data - discrezionalmente determinata dall'amministrazione – successiva al superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
14) - Attesa la fondatezza della censura, merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.
15) - Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti, da ciò derivando l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa e la condanna del Ministero stesso al risarcimento del solo danno patrimoniale.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201805343
- Public 2018-09-12 -
Pubblicato il 12/09/2018
N. 05343/2018 REG. PROV. COLL.
N. 02476/2013 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2476 del 2013, proposto da:
Antonio L.., rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Coticelli, Alessandro Indipendente, con domicilio eletto presso lo studio Rita Chiara Furneri in Roma, via Paola Falconieri, n. 100;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 03581/2012, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed il risarcimento dei danni conseguenti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Angelo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In seguito ed in ragione del giudizio di non idoneità permanente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri di cui al verbale n. 1073 del 18 marzo 2011 della C.M.O. di Caserta, il maresciallo L.. Antonio, in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, presentava domanda di transito nel personale civile del Ministero della Difesa.
1.1. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, con determinazione prot. n. 50660 del 20 luglio 2011, respingeva la domanda sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo, sin dal 19 dicembre 2010, a causa del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.
2. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania, il maresciallo L.. impugnava detta determinazione, chiedendone l’annullamento ed insistendo per l’accertamento del diritto al transito nel personale civile e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
3. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione, con decreto n. 1866 del 14 luglio 2011, notificata al ricorrente in data 26 marzo 2012, disponeva il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, sul presupposto che egli, a tale data, era ancora temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011, essendo lo stesso stato giudicato dalla C.M.O. di Caserta permanentemente inabile al servizio militare.
4. Detto decreto veniva quindi impugnato dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, per chiederne l’annullamento.
2. Con sentenza n. 3581/2012, depositata il 25.07.2012, il T.a.r. per la Campania – Napoli, Sezione VI respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
3. Con ricorso in appello Antonio L.. ha impugnato detta sentenza, chiedendone l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi, riportati sinteticamente:
I) error in iudicando – violazione degli artt. 905, 923, 929, 930 del d.lgs. n. 66 del 2010, degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 22680 del 2002 – eccesso di potere per violazione del procedimento e difetto di istruttoria;
II) error in iudicando – mancata rilevazione di eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso presupposto;
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 1, 2, 3 del d.m. 18.04.2002 n. 22680, dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per falso presupposto;
IV) danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittimità della determinazione di rigetto del transito;
V) danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla violazione dell’art. 905 del d.lgs. n. 66 del 2010;
VI) violazione della circolare n. 806 del 26 ottobre 2000, punto 7 lettera a), del Ministero della Difesa, eccesso di potere per violazione di procedimento.
3.1. L’appellante ha altresì riproposto integralmente i motivi di ricorso già formulati nel corso del primo grado di giudizio.
3.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando in data 22 maggio 2018 memoria difensiva, con cui si è opposto all’appello e ne ha chiesto il rigetto.
3.3. In data 15 maggio 2018 il ricorrente depositava infine ulteriore memoria.
4. All’udienza del 5 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione del Collegio.
DIRITTO
5. Con un primo motivo l’appellante lamenta la violazione dell’art. 905 del d.lgs. 66/2010, sostenendo che l’Amministrazione, alla stregua di tale disposto normativo, prima di disporre la cessazione del ricorrente dal servizio permanente, ed in particolare in un momento anteriore allo scadere del periodo massimo di aspettativa, avrebbe dovuto sottoporre lo stesso agli accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità al servizio.
5.1. Inoltre, con un’ulteriore censura avanzata dall’appellante nell’ambito del medesimo motivo, si sostiene che, una volta presentata domanda di transito nel personale civile, vi fosse l’obbligo per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 d.m. n. 22680/2002, di sospendere l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato e di collocare in aspettativa il militare fino alla definizione del procedimento.
5.2. Il motivo è fondato.
5.3. Il Collegio rammenta che l’art. 1 del d.m. n. 22680 del 18 aprile 2002 prevede che il personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.
Il successivo art. 2 dispone che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza.
Il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, quindi, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni: giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato; giudizio di idoneità all’ulteriore impiego; tempestiva presentazione della domanda da parte dell’interessato.
5.4. Ciò considerato, ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:
a) il maresciallo ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 19 dicembre 2010;
b) in data 18 marzo 2011, con verbale n. 1073, la C.M.O. di Caserta ha espresso, in relazione al maresciallo, giudizio di non idoneità permanente al s.m.i. nell’Arma dei Carabinieri;
c) in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, il medesimo maresciallo ha presentato istanza di transito nel personale civile del Ministero della Difesa;
d) in data 14 luglio 2011 la competente D.G. del Ministero della Difesa, con decreto n. 1866, notificato al ricorrente in data 26 marzo 2012, ha disposto il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011;
e) quindi, con nota del 20 luglio 2011 (prot. n. 50660), l'amministrazione ha respinto l'istanza di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.
5.5. Il Collegio, passando all’esame delle summenzionate censure, rileva in primo luogo che, sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo.
5.5.1. In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni:
a) art. 905, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010: “nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari”;
b) art. 905, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010: “se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’art. 929”;
c) art. 929, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010: “il militare … cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando ….b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea”;
d) circolare n. 806/2000, n. 6 lett. g): “l’invio dell’interessato a visita medica – nel caso in cui lo stesso non riacquisti l’idoneità al servizio militare - in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio”.
5.5.2. Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa.
5.5.3. La ragione di tale esigenza è ancora più comprensibile se si considera che, laddove la visita medica dovesse intervenire, come avvenuto nel caso di specie, in un momento successivo alla scadenza, si renderebbe di fatto impraticabile la possibilità per il personale giudicato non idoneo - accordabile dalla medesima C.M.O. – di transitare, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Invero, l’intervento - seppur in un momento successivo - del provvedimento di collocamento in congedo con efficacia retroattiva alla data di superamento del detto termine, comporterebbe inevitabilmente il rigetto dell’istanza di transito a causa dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità.
5.5.4. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti:
a) tale fattispecie rappresenta una particolare tipologia di trasferimento nell'ambito della stessa amministrazione di appartenenza, per cui appare evidente come per la sua applicazione si richiede la sussistenza del requisito dell'attualità del rapporto di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758);
b) il provvedimento di cessazione dal servizio presenterebbe natura interamente vincolata, e quindi portata meramente dichiarativa, concernendo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza. Da ciò consegue l’ulteriore corollario che gli effetti del provvedimento di collocamento in congedo dovrebbero retroagire alla data dell’intervenuto superamento del biennio di aspettativa;
invero:
b.1) la legittima aspettativa del dipendente ad essere reimpiegato in altri ruoli dall’amministrazione di appartenenza ha consistenza di vero diritto soggettivo, che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854; id., Sez. IV, 18 marzo 2009, n. 1598);
b.2) il diritto soggettivo del dipendente va dunque armonizzato con il riconosciuto carattere dichiarativo del provvedimento di dispensa dal servizio, adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, al quale la giurisprudenza ascrive effetti ex tunc, decorrenti cioè dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2013, n. 5705).
5.6. In ragione di tali considerazioni, la scelta dell'amministrazione di effettuare la visita medica in un momento successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa risulta essere in contrasto con il principio del "nemo venire contra factum proprium", idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare (già in questi termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 ottobre 2014, n. 573).
5.7. Calando tali considerazioni nella fattispecie in esame, si osserva quindi che la condotta tenuta dalla stessa amministrazione, in ragione della tempistica adottata per esprimere la possibilità o meno del transito nei ruoli civili, dovuta a proprie ragioni organizzative, è stata causa del decorso del termine successivamente invocato per annullare gli esiti da essa stessa prodotti.
Ciò in quanto, il militare odierno appellante è stato messo nelle condizioni di poter presentare l'istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data - discrezionalmente determinata dall'amministrazione – successiva al superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità delle determinazioni impugnate, le quali finiscono per riversare sul dipendente i ritardi cagionati dalla amministrazione stessa.
6. Può pertanto ritenersi assorbito il secondo motivo di appello con cui si sostiene che nel computo del periodo massimo di aspettativa non avrebbero dovuto essere conteggiati i giorni in cui l’appellante è stato a disposizione degli organi sanitari, per un periodo pari a 104 giorni.
7. Attesa la fondatezza della censura, merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.
7.1. Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, non rinvenendosi nella certificazione medica prodotta sufficiente dimostrazione della circostanza che l’avvenuto congedo dall’Arma dei Carabinieri sarebbe stato causa (o concausa) efficiente del lamentato peggioramento della condizione psichica.
8. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti, da ciò derivando l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa e la condanna del Ministero stesso al risarcimento del solo danno patrimoniale.
9. Attesa la peculiarità della fattispecie in esame, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e:
a) annulla la determinazione prot. n. 50660 del 20 luglio 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile;
b) annulla il decreto n. 1866 del 14 luglio 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione;
c) accerta il diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa;
d) condanna il Ministero appellato al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dall’appellante, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Verrico Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO
Re: passaggio ruoli civili
Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa
1) - diniego al trattamento economico in misura intera per il passaggio dall'Arma dei Carabinieri al personale civile del Ministero della difesa;
2) - con l’unico motivo di appello il Ministero censura la sentenza impugnata sostenendo che, contrariamente a quanto in essa statuito, l’appellato avrebbe dovuto mantenere il trattamento economico (50%) percepito durante il periodo di aspettativa ex art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002 e fino alla data di sottoscrizione del contratto (30 giugno 2011).
Il CdS precisa:
3) - Ne consegue che, una volta scaduto il termine dei 150 giorni, unitamente al tacito accoglimento dell'istanza di transito, deve essere riconosciuto anche il diritto del soggetto a percepire il trattamento economico in godimento prima della fase di aspettativa, senza alcuna decurtazione (cfr. ex multis Tar Campania, Napoli, VI, 09.05.2017, n. 2465; Tar Puglia, Lecce, 09.07.2015, n. 2266).
vedi allegato
1) - diniego al trattamento economico in misura intera per il passaggio dall'Arma dei Carabinieri al personale civile del Ministero della difesa;
2) - con l’unico motivo di appello il Ministero censura la sentenza impugnata sostenendo che, contrariamente a quanto in essa statuito, l’appellato avrebbe dovuto mantenere il trattamento economico (50%) percepito durante il periodo di aspettativa ex art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002 e fino alla data di sottoscrizione del contratto (30 giugno 2011).
Il CdS precisa:
3) - Ne consegue che, una volta scaduto il termine dei 150 giorni, unitamente al tacito accoglimento dell'istanza di transito, deve essere riconosciuto anche il diritto del soggetto a percepire il trattamento economico in godimento prima della fase di aspettativa, senza alcuna decurtazione (cfr. ex multis Tar Campania, Napoli, VI, 09.05.2017, n. 2465; Tar Puglia, Lecce, 09.07.2015, n. 2266).
vedi allegato
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Re: passaggio ruoli civili
supervalutazione di 1/5
per notizia agli interessati che prima di transitare nei ruoli civili avevano residui parziali/periodi interi NON RISCATTATI. Oggi possono farlo è riprendersi ciò che gli tocca.
ATTIVATEVI subito.
Da CHIETITODAY del 22/01/2020 Sez. Cronaca
Sentenza storica per gli ex militari transitati all'impiego civile: accolta la tesi del legale teatino Pierluigi Abrugiati
L'ex militare aveva chiesto il riscatto della supervalutazione, ma l'Istituto previdenziale aveva respinto la domanda.
Anche gli ex militari transitati all'impiego civile hanno diritto, ai fini pensionistici, al beneficio della supervalutazione di 1/5 dei periodi di servizio militare comunque prestato purché ne facciano richiesta prima della cessazione del rapporto di pubblico impiego: un importante principio ribadito dalla Corte dei Conti, che si è espressa su una causa intentata da un maresciallo dell'Esercito Italiano abruzzese, difeso avvocato Pierluigi Abrugiati del foro di Chieti.
L'ex militare era transitato a luglio 2011 nel ruolo civile del Ministero della difesa dopo che nell'anno 2008, a causa di un'infermità, era stato ritenuto non più idoneo permanentemente al servizio militare ma idoneo alla riammissione nei corrispondenti ruoli civili dell'Amministrazione.
A novembre 2015 il maresciallo aveva inoltrato domanda all'Inps chiedendo il riscatto della supervalutazione ma per tutta risposta l'Istituto previdenziale aveva respinto la domanda adducendo la decadenza dell'interessato dalla possibilità di fruire del beneficio richiesto in quanto non più in possesso dello status militare.
La causa, sia di fronte alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti sia per la Corte Centrale d'Appello di Roma, si è conclusa in favore dell'ex militare. Così la magistratura contabile ha riconosciuto anche agli ex militari transitati all'impiego civile, il diritto di aggiungere ulteriore anzianità contributiva utile per anticipare il pensionamento e incrementare il valore del relativo assegno. “
per notizia agli interessati che prima di transitare nei ruoli civili avevano residui parziali/periodi interi NON RISCATTATI. Oggi possono farlo è riprendersi ciò che gli tocca.
ATTIVATEVI subito.
Da CHIETITODAY del 22/01/2020 Sez. Cronaca
Sentenza storica per gli ex militari transitati all'impiego civile: accolta la tesi del legale teatino Pierluigi Abrugiati
L'ex militare aveva chiesto il riscatto della supervalutazione, ma l'Istituto previdenziale aveva respinto la domanda.
Anche gli ex militari transitati all'impiego civile hanno diritto, ai fini pensionistici, al beneficio della supervalutazione di 1/5 dei periodi di servizio militare comunque prestato purché ne facciano richiesta prima della cessazione del rapporto di pubblico impiego: un importante principio ribadito dalla Corte dei Conti, che si è espressa su una causa intentata da un maresciallo dell'Esercito Italiano abruzzese, difeso avvocato Pierluigi Abrugiati del foro di Chieti.
L'ex militare era transitato a luglio 2011 nel ruolo civile del Ministero della difesa dopo che nell'anno 2008, a causa di un'infermità, era stato ritenuto non più idoneo permanentemente al servizio militare ma idoneo alla riammissione nei corrispondenti ruoli civili dell'Amministrazione.
A novembre 2015 il maresciallo aveva inoltrato domanda all'Inps chiedendo il riscatto della supervalutazione ma per tutta risposta l'Istituto previdenziale aveva respinto la domanda adducendo la decadenza dell'interessato dalla possibilità di fruire del beneficio richiesto in quanto non più in possesso dello status militare.
La causa, sia di fronte alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti sia per la Corte Centrale d'Appello di Roma, si è conclusa in favore dell'ex militare. Così la magistratura contabile ha riconosciuto anche agli ex militari transitati all'impiego civile, il diritto di aggiungere ulteriore anzianità contributiva utile per anticipare il pensionamento e incrementare il valore del relativo assegno. “
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Re: passaggio ruoli civili
Nella sentenza della CdC Abruzzo del 2018 si legge che, il ricorso è nato perché la sede INPS competente ed il Comitato di Vigilanza avevano negato tale possibilità, infatti si legge:
1) - l'Istituto Previdenziale ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: <<la domanda di riscatto della supervalutazione di 1/5 del servizio prestato - art. 5 comma 3 del D.lgs.165/1997 - non è accolta in quanto l'interessato ha acquisito lo status di impiegato civile dal 2008>>” (rigetto poi confermato anche dal Comitato di Vigilanza in esito al ricorso dell’interessato);
Nel ricorso si legge:
2) - L'INPS nella propria costituzione aveva scritto che:
- controparte invoca impropriamente le disposizioni di cui al DPR n. 1032/73 che attengono alla materia della indennità di buonuscita e dell’assegno vitalizio, del tutto estranee alla fattispecie; in ogni caso, per i militari la domanda di riscatto è ammessa al massimo sino al 90° giorno dopo la cessazione dal servizio, trattenimento o richiamo;
Il ricorrente cita anche I'art. 24, co. 1 e 2, del DPR 1032/73 che vi riporto qui sotto:
DPR 1032/1973
art. 24. (Riscatto di servizi)
- Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene; questa ne cura l'istruttoria.
- La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio.
- Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda è ammessa anche se presentata durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni.
- Per le altre categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda può essere presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio.
- Nei confronti del personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonché delle altre categorie di militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto è determinato considerando, come limite di età per la cessazione dal servizio, quello sino al quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore.
- La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione.
Si riporta l’art. 1 su richiamato
TESTO UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
Art. 1. (Dipendenti statali)
I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.
Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie:
- ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni; ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808;
- ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376;
vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.
Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
1) - l'Istituto Previdenziale ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: <<la domanda di riscatto della supervalutazione di 1/5 del servizio prestato - art. 5 comma 3 del D.lgs.165/1997 - non è accolta in quanto l'interessato ha acquisito lo status di impiegato civile dal 2008>>” (rigetto poi confermato anche dal Comitato di Vigilanza in esito al ricorso dell’interessato);
Nel ricorso si legge:
2) - L'INPS nella propria costituzione aveva scritto che:
- controparte invoca impropriamente le disposizioni di cui al DPR n. 1032/73 che attengono alla materia della indennità di buonuscita e dell’assegno vitalizio, del tutto estranee alla fattispecie; in ogni caso, per i militari la domanda di riscatto è ammessa al massimo sino al 90° giorno dopo la cessazione dal servizio, trattenimento o richiamo;
Il ricorrente cita anche I'art. 24, co. 1 e 2, del DPR 1032/73 che vi riporto qui sotto:
DPR 1032/1973
art. 24. (Riscatto di servizi)
- Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene; questa ne cura l'istruttoria.
- La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio.
- Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda è ammessa anche se presentata durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni.
- Per le altre categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda può essere presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio.
- Nei confronti del personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonché delle altre categorie di militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto è determinato considerando, come limite di età per la cessazione dal servizio, quello sino al quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore.
- La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione.
Si riporta l’art. 1 su richiamato
TESTO UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
Art. 1. (Dipendenti statali)
I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.
Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie:
- ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni; ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808;
- ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376;
vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.
Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
Re: passaggio ruoli civili
Ecco la sentenza d'Appello di cui al mio post del 22/01/2020 relativo alla sentenza della CdC Abruzzo sopra indicata.
Ve la partecipo in caso vi possa servire.
Ve la partecipo in caso vi possa servire.
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Re: passaggio ruoli civili
Panorama perdona , sai qualcosa per il transito nei ruoli civili per i militari non in servizio permanente ??
PERCHÉ alcuni dicono che vi é circolare ministero difesa ma non trovo nulla !!!!
Sara qualche sentenza .......e hanno fatto confusione???
Ciao e grazie .
PERCHÉ alcuni dicono che vi é circolare ministero difesa ma non trovo nulla !!!!
Sara qualche sentenza .......e hanno fatto confusione???
Ciao e grazie .
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: passaggio ruoli civili
Il CdS con il presente Parere accoglie il ricorso del ricorrente.
- la detta Amministrazione gli ha negato il diritto alla rideterminazione del trattamento economico con riferimento al periodo dal 6 dicembre 2005 (data di non idoneità al servizio in Marina militare) al 17 settembre 2007 (data di transito nei ruoli civili), in ragione degli adeguamenti stipendiali contrattuali spettanti in applicazione del d.P.R. n. 171 del 2007.
- accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento economico, con riferimento al periodo dal 6 dicembre 2005 (data di non idoneità al servizio) al 17 settembre 2007 (data di transito nei ruoli civili) in ragione degli adeguamenti stipendiali contrattuali spettanti in applicazione del d.P.R. n. 171 del 2007.
il CdS precisa:
1) - il ricorrente non chiede una progressione economica, ovvero un miglioramento economico connesso a posizioni di status (promozione, avanzamento) bensì, l’adeguamento meramente economico del proprio stipendio, percepito e in godimento alla data del giudizio di non idoneità, inerente esattamente il grado posseduto al momento del suo collocamento in aspettativa; adeguamento dovutogli automaticamente in ragione del DPR n. 171 del 2007 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).
2) - Se, dunque, spetta di norma al militare in aspettativa lo stipendio in godimento, appare coerente e logico che detto stipendio debba, nei suoi elementi costitutivi fissi e continuativi, connessi all’inquadramento giuridico e non dovuti a mutamenti di status e posizioni, essere adeguato agli automatismi della contrattazione prevista per quel grado, livello, qualifica o funzione in possesso del dipendente al momento del suo collocamento in aspettativa, per conservarsi integro sotto il profilo strutturale e assolvere così alla sua ratio ordinamentale (espressione di un più generale principio di ordine pubblico) di adeguarlo ai reali bisogni esistenziali dell’accipiens e della sua famiglia.
N.B.: miglioramenti contrattuali intervenuti dalla data di NON idoneità alla data del transito nei ruoli civili.
- la detta Amministrazione gli ha negato il diritto alla rideterminazione del trattamento economico con riferimento al periodo dal 6 dicembre 2005 (data di non idoneità al servizio in Marina militare) al 17 settembre 2007 (data di transito nei ruoli civili), in ragione degli adeguamenti stipendiali contrattuali spettanti in applicazione del d.P.R. n. 171 del 2007.
- accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento economico, con riferimento al periodo dal 6 dicembre 2005 (data di non idoneità al servizio) al 17 settembre 2007 (data di transito nei ruoli civili) in ragione degli adeguamenti stipendiali contrattuali spettanti in applicazione del d.P.R. n. 171 del 2007.
il CdS precisa:
1) - il ricorrente non chiede una progressione economica, ovvero un miglioramento economico connesso a posizioni di status (promozione, avanzamento) bensì, l’adeguamento meramente economico del proprio stipendio, percepito e in godimento alla data del giudizio di non idoneità, inerente esattamente il grado posseduto al momento del suo collocamento in aspettativa; adeguamento dovutogli automaticamente in ragione del DPR n. 171 del 2007 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).
2) - Se, dunque, spetta di norma al militare in aspettativa lo stipendio in godimento, appare coerente e logico che detto stipendio debba, nei suoi elementi costitutivi fissi e continuativi, connessi all’inquadramento giuridico e non dovuti a mutamenti di status e posizioni, essere adeguato agli automatismi della contrattazione prevista per quel grado, livello, qualifica o funzione in possesso del dipendente al momento del suo collocamento in aspettativa, per conservarsi integro sotto il profilo strutturale e assolvere così alla sua ratio ordinamentale (espressione di un più generale principio di ordine pubblico) di adeguarlo ai reali bisogni esistenziali dell’accipiens e della sua famiglia.
N.B.: miglioramenti contrattuali intervenuti dalla data di NON idoneità alla data del transito nei ruoli civili.
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