passaggio ruoli civili

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antoniomlg
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da antoniomlg »

quale è il motivo per cui un militare dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto
si idoneo al transito nelle aree funzionali, allorquando gli viene sottoposto a firma il nuovo
contratto di lavoro egli non si presenta per apporre la su detta firma inviando certificazioni??

grazie delle delucidazioni che vorrete darmi


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pietro17
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da pietro17 »

Antonio, ti è rimasta qualche lettera nel tuo computer. Non mi è molto chiara la tua domanda.
Saluti.

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nabboni

Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da nabboni »

antoniomlg ha scritto:quale è il motivo per cui un militare dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto
si idoneo al transito nelle aree funzionali, allorquando gli viene sottoposto a firma il nuovo
contratto di lavoro egli non si presenta per apporre la su detta firma inviando certificazioni??

grazie delle delucidazioni che vorrete darmi
Percepire ancora stipendio (sicuramente i casi sono solo quelli di stipendio intero) senza lavorare, maturando anzianità di servizio e magari poi rifiutare il transito ed avere diritto a pensione con qualche annetto in più o per raggiungere il limite minimo poer la pensione.
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antoniomlg
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da antoniomlg »

nabboni ha scritto:
antoniomlg ha scritto:quale è il motivo per cui un militare dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto
si idoneo al transito nelle aree funzionali, allorquando gli viene sottoposto a firma il nuovo
contratto di lavoro egli non si presenta per apporre la su detta firma inviando certificazioni??
grazie delle delucidazioni che vorrete darmi
Percepire ancora stipendio (sicuramente i casi sono solo quelli di stipendio intero) senza lavorare, maturando anzianità di servizio e magari poi rifiutare il transito ed avere diritto a pensione con qualche annetto in più o per raggiungere il limite minimo poer la pensione. Grazie
non avevo pensato a questa ipostesi in quanto credevo erroneamente che il contratto
per l'impiego da civile venisse sottoscritto a distanza di anni.

però mi vienene un dubbio
se dopo un anno di aspettativa (a stipendio intero)in attesa di firmare il contratto, non si firma il contratto, non si deve restituire niente del percepito?
Grazie
panorama
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da panorama »

Per mera svista questa del 2013 non l'avevo pubblicata, quindi lo faccio ora x allora.
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diritto del ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all’impiego civile;

e per la condanna

del Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente tutte le somme non versate a titolo di emolumenti mensili dal 17 Novembre 2009 al 15 Giugno 2011 durante il periodo di aspettativa in attesa del transito all’impiego civile, quantificate in € 25.863,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
e in subordine, al pagamento di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dal 2 Maggio 2010 al 15 Giugno 2011, per un totale di € 17.980,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

IL TAR di Lecce scrive:

- In via preliminare, osserva il Collegio che trattasi di controversia, concernente la fase non contrattualizzata, in regime di diritto pubblico (servizio permanente effettivo militare), del rapporto di pubblico impiego in questione, rientrante nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, ex art. 133 primo comma lett. i) Codice Processo Amministrativo.

- Il ricorrente inoltrava, il 2 Dicembre 2009, istanza di transito.

- Solo in data 28 Aprile 2011, veniva adottato il decreto di transito e invitava il ricorrente a presentarsi presso la sede di assegnazione il 15 Giugno 2011, data in cui sottoscriveva il contratto individuale di lavoro (inizio del rapporto di pubblico impiego “privatizzato”).

N.B.: ricorso Accolto parzialmente sulle spettanze.

Per completezza leggete tutta la situazione qui sotto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

30/04/2013 201300998 Sentenza 3


N. 00998/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2012, proposto da:
G. L., rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lieggi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, 23;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'accertamento
del diritto del ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all’impiego civile;

e per la condanna
del Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente tutte le somme non versate a titolo di emolumenti mensili dal 17 Novembre 2009 al 15 Giugno 2011 durante il periodo di aspettativa in attesa del transito all’impiego civile, quantificate in € 25.863,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; e in subordine, al pagamento di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dal 2 Maggio 2010 al 15 Giugno 2011, per un totale di € 17.980,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 Febbraio 2013 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti F. Terranova, in sostituzione di Laura Lieggi, e l'avv.to dello Stato Gabriella Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente – ex Sottotenente di vascello della Marina Militare in servizio permanente effettivo dal 17 Settembre 2001 al 17 Novembre 2009 presso il Commissariato M.M. di Taranto ( OMISSIS ), dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare con verbale n° …… della Commissione Medica Ospedaliera del Centro Ospedaliero Militare di Taranto del 17 Novembre 2009, che lo giudicava idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n° 266/1999, a decorrere dal 17 Novembre 2009 – chiede l’accertamento del diritto a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all’impiego civile, nonché la condanna del Ministero della Difesa a corrispondergli tutte le somme non versate a titolo di emolumenti mensili dal 17 Novembre 2009 al 15 Giugno 2011 durante il periodo di aspettativa in attesa del transito all’impiego civile, quantificate in € 25.863,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In subordine, qualora fosse ritenuta legittima la decurtazione stipendiale operata dall’Amministrazione della Difesa durante il periodo di centocinquanta giorni necessario al perfezionamento dell’iter burocratico della pratica di transito, chiede la condanna del Ministero intimato al pagamento di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dal 2 Maggio 2010 al 15 Giugno 2011, per un totale di € 17.980,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate (pur senza rubricare motivi di gravame), il ricorrente concludeva come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero della Difesa, depositando memorie difensive con cui ha puntualmente replicato alle argomentazioni di controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 Febbraio 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

In via preliminare, osserva il Collegio che trattasi di controversia, concernente la fase non contrattualizzata, in regime di diritto pubblico (servizio permanente effettivo militare), del rapporto di pubblico impiego in questione, rientrante nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, ex art. 133 primo comma lett. i) Codice Processo Amministrativo.

Nel merito, è necessario premettere – in punto di fatto – che il Comando di OMISSIS (ente presso il quale il militare ricorrente prestava servizio), con atto dispositivo n° …../2009 disponeva il collocamento dello stesso in aspettativa per motivi sanitari dalla data del 23 Ottobre 2008 al 16 Novembre 2009.

Il ricorrente inoltrava, il 2 Dicembre 2009, istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14 quinto comma della Legge 28 Luglio 1999 n° 266.

Solo in data 28 Aprile 2011, veniva adottato il decreto di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, con nota del 18 Maggio 2011, l’Amministrazione resistente invitava il ricorrente a presentarsi presso la sede di assegnazione (Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativo di Roma) il 15 Giugno 2011, data in cui sottoscriveva il contratto individuale di lavoro (inizio del rapporto di pubblico impiego “privatizzato”).

Ciò premesso, il Tribunale rileva – in primo luogo – (in diritto) che, ai sensi dell’art. 14 quinto comma della citata Legge 28 Luglio 1999 n° 266 (attualmente, ex art. 930 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66), il personale delle Forze Armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze, costituendo detto transito un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medico-ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile, in quanto il Ministero della Difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione dell'istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (Cfr.: Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009 n° 4854).

Ora, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, il ricorrente è stato giudicato “non idoneo” al servizio militare dalla Commissione Medica Ospedaliera del Centro Ospedaliero Militare di Taranto il 17 Novembre 2009; la domanda di transito è stata presentata il 2 Dicembre 2009 (quindi, è da intendersi accolta per silenzio assenso il 2 Maggio 2010, dopo centocinquanta giorni); il ricorrente è stato convocato dall’Amministrazione della Difesa per la stipula del contratto di lavoro (quale dipendente civile) per il 15 Giugno 2011.

Come detto, l’art. 14 quinto comma della Legge 28 Luglio 1999 n° 266 (attualmente, l’art. 930 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66) stabilisce che: “ Il personale delle Forze Armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982 n° 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione pubblica”.

Il successivo D.M. 18 Aprile 2002 (tutt’ora applicabile) ha attuato la soprariportata normativa del 1999 definendo le modalità di “Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, della Legge 28 Luglio 1999 n° 266”.

In particolare, per quanto qui interessa, l'articolo 2 settimo comma del citato D.M. 18 Aprile 2002 prevede che "In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità."

Il Collegio ritiene che il legislatore ha inteso garantire, per le Forze Armate, la prosecuzione del rapporto, a titolo diverso, in caso di inidoneità fisica, ma non ha previsto anche una tutela all'interezza della retribuzione nelle more del passaggio all’impiego civile.

La legge non ha, cioè, garantito esplicitamente che, nel periodo di transito, gli emolumenti stipendiati vengano riconosciuti "nella misura intera".

In sede regolamentare è stato previsto il mantenimento del trattamento economico “goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

E tale trattamento è quello scaturente dalle vicende personali dei dipendenti e, nel caso di specie, risente necessariamente del già avvenuto superamento del limite (per il compenso intero) dei dodici mesi di aspettativa.

Ne consegue che la tutela non è posta in termini di “integrità” (ricostituendo cioè un compenso rispetto al quale il dipendente ormai non aveva più il diritto) , ma di mero “mantenimento” del corrispettivo per il quale si ha diritto e, quindi, ridotto, nel caso di specie, alla metà (50%) per il decorso del primo periodo di aspettativa annuale (ex art. 26 primo comma della Legge 5 Maggio 1976 n° 187).

In sostanza, se (come nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio) il trattamento economico dovuto aveva già subìto decurtazioni “di diritto”, questo andava considerato dall’Amministrazione della Difesa, la quale non aveva alcuna fonte normativa o titolo legittimante che la abilitasse a far “riespandere” il quantum del trattamento nelle more dell’assegnazione al (nuovo) servizio.

Ciò avviene solo con la “riattivazione” concreta del rapporto nei nuovi ruoli (civili), posto che l’art. 2 del D.M. 18 Aprile 2002 precisa, al comma ottavo, che “Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”

In definitiva, l’esigenza di “continuità” e di integrità (nel quantum) assume consistenza con l’instaurazione del nuovo rapporto lavorativo; nella fase transitoria vi è il mantenimento del “goduto”, rispetto al quale non possono ignorarsi le decurtazioni applicate e/o applicabili al momento dell’accertamento dell’inidoneità (Cfr: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108).

Del resto, (fino alla costituzione del nuovo rapporto) è mantenuto in vita - ancorché in aspettativa - il pregresso rapporto di impiego militare, con tutte le peculiarità e caratteristiche, ivi comprese le decurtazioni e/o riduzioni.

Va, però, considerato anche un ulteriore elemento di rilievo.

Il D.M. 18 Aprile 2002 ha espressamente individuato, all'art. 2 quarto comma, un meccanismo di "silenzio assenso" per quanto concerne l'accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili.

La norma recita "l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta" (sicchè, non ha pregio l’eccezione dell’Avvocatura erariale incentrata sul richiamo all’art. 31 c.p.a., che riguarda, invece, il silenzio rifiuto).

Questo significa che il dipendente si trova in una posizione di "attesa" e di "incertezza" per cinque mesi dalla data di presentazione della domanda (qui avvenuta in data 2 Dicembre 2009).

Ma nel momento in cui tale termine matura, la posizione del dipendente muta, posto che il pregresso rapporto, in attesa di trasformazione (nei ruoli civili), si modifica giuridicamente e strutturalmente, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione, con sottoscrizione del nuovo contratto.

Ma se l'Amministrazione tarda (oltre un anno, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente.

Eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all’interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una “inidoneità”, la quale però, dopo l’accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più (in tal senso: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108).

Il Tribunale ritiene, quindi, che mentre per il periodo dal 17 Novembre 2009 al 1° Maggio 2010 è pienamente corretta la scelta dell'Amministrazione resistente di attribuire il trattamento economico decurtato al 50% (essendo il vecchio rapporto a proseguire), non così per il periodo successivo (cioè dal 2 Maggio 2010 al 15 Giugno 2011 (data di convocazione per il nuovo contratto), dove, con l’accettazione (tacita) al transito, il rapporto di lavoro si ricostituisce sotto altre forme e non può risentire dell’inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato.

In definitiva il ricorso va accolto, solo in parte, limitatamente cioè alla richiesta di corrispettivo pieno (non decurtato) dal 2 Maggio 2010 (decorrente dallo spirare del termine di centocinquanta giorni, per l’accettazione del transito da parte della P.A.) fino alla concreta assegnazione avvenuta in data 15 Giugno 2011.

L’accertamento e la condanna sono correlati al capitale (differenze economiche decurtate alla metà per aspettativa), oltre che alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall’art. 22, comma 36°, della Legge 23 Dicembre 1994 n° 724.

Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso deve essere accolto parzialmente, nei limiti sopra indicati.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi (l’accoglimento solo parziale delle domande azionate) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei limiti precisati in motivazione, e per l’effetto condanna il Ministero resistente a pagare al ricorrente il corrispettivo pieno (non decurtato) dal 2 Maggio 2010 fino alla concreta assegnazione avvenuta in data 15 Giugno 2011, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 Febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2013
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da valemuz76 »

Caro collega Rosario, sono Valerio un tuo ex collega dei cc che sta passando il tuo stesso calvario accaduto il 19.09.2011, in servizio al radiomobile , ho presentato domanda di riconoscimento causa di servizio e riesame alla c.v.c.s. di Roma e devo dire grazie a questi incompetenti che adesso sto' passando dei brutti momenti. Ho avuto la tua stessa patologia e come te sono stato all'estero nei Balcani, riconoscimenti, ricompense, medaglie, congratulazioni, etc etc tutto in fumo oltre alla salute che ho perso per espletare sempre al meglio il mio lavoro mai lamentandomi. Se vuoi puoi contattarmi in privato sulla mia email valemuz@live.it. un saluto e un augurio Valerio.
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antoniomlg
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da antoniomlg »

valemuz76 ha scritto:Caro collega Rosario, sono Valerio un tuo ex collega dei cc che sta passando il tuo stesso calvario accaduto il 19.09.2011, in servizio al radiomobile , ho presentato domanda di riconoscimento causa di servizio e riesame alla c.v.c.s. di Roma e devo dire grazie a questi incompetenti che adesso sto' passando dei brutti momenti. Ho avuto la tua stessa patologia e come te sono stato all'estero nei Balcani, riconoscimenti, ricompense, medaglie, congratulazioni, etc etc tutto in fumo oltre alla salute che ho perso per espletare sempre al meglio il mio lavoro mai lamentandomi. Se vuoi puoi contattarmi in privato sulla mia email valemuz@live.it. un saluto e un augurio Valerio.
Valemuz76.

almeno la pratica per il riconoscimento "vittime dl dovere" è andata a buone fine?

ciao
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da antonello9056 »

buongiorno a tutti, io sono stato riformato il giorno 22.01.2014, avendo solo 28 anni di servizio ho ben pensato di allungare un po' il servizio facendo domanda per passare nel ruolo civile al fine di percepire ancora lo stipendio intero ed avere qualche mese in più ai fini pensionistici.
Il risultato è che mi hanno convocato in maniera quasi istantanea dovendomi presentare presso la sede stabilita il 22.04.2014, insomma in soli tre mesi mi hanno reimpiegato.
Adesso sta di fatto che l'addetto al trattamento economico mi ha riferito che, per questi tre mesi, devo restituire i soldi per la differenza dello stipendio e quello che mi risulterà percepire per la pensione ed inoltre che questi tre mesi non mi conteranno ai fini pensionistici.
Io mi ero ben informato ed ero sicuro che mi sarebbe spettato il tutto ma lui dice che è arrivata una circolare recentissima (che non è riuscito a mostrami) con la quale non spetta nulla.
Vorrei sapere se effettivamente questa circolare esiste e possibilmente qualcuno me la può citare anche se mi sembra strano che una circolare possa cambiare una sentenza del TAR.
Sarei grato se qualcuno mi potesse aiutare. Grazie
panorama
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da panorama »

Premetto che questa sentenza richiama quella già sopra esposta in data 22/04/2014 (sempre dello stesso Tar di Lecce).
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- il 22 gennaio 2004, dichiarato non idoneo ed Il (23 gennaio 2004) ha presentato istanza di transito nei ruoli del personale civile;

- con il decreto interdirettoriale del 17 maggio 2011 di autorizzazione al transito e di invito alla stipula del contratto di lavoro;

- il 15 luglio 2011 il ricorrente ha, tuttavia, rinunciato al predetto transito;

- In data 30 settembre 2011 veniva disposto il collocamento in congedo del ricorrente con decorrenza 22 gennaio 2004;
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1) - Nel presente giudizio il ricorrente lamenta che nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2004 (data di collocamento in aspettativa in attesa di transito nell’impiego civile) e il 15 luglio 2011 (data in cui il G. rinunciava al transito) il suo trattamento economico è stato illegittimamente parametrato a quello goduto all'atto del giudizio di non idoneità al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) anziché a quello spettante alla data in cui è avvenuta la rinuncia al transito (ossia il 15 luglio 2011): chiede, pertanto, che venga accertato il suo diritto a percepire le corrispondenti differenze retributive (dirette e indirette ).

2) - Evidenzia che la parametrazione del suo trattamento economico alla data in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) in luogo della data in cui ha rinunciato al transito (ossia il 15 luglio 2011) incide pesantemente sul calcolo della pensione annua, sul TFS, nonché sugli aumenti retributivi determinatasi durante il periodo compreso tra il 2004 e il 2011:
- ) - chiede, pertanto, che gli vengano riconosciute tutte le differenze retributive (dirette e indirette) maturate tra il 22 gennaio 2004 e il 15 luglio 2011, previo annullamento degli atti impugnati.

IL TAR DI LECCE scrive:

3) - Il ricorso è parzialmente fondato.

4) - Risultando dagli atti che la parte ricorrente ha interrotto la prescrizione solo il 28 novembre 2011, con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio RG 1838/2011 definito con sentenza n. 1260/2012, le citate differenze retributive vanno, tuttavia, riconosciute nei limiti del quinquennio precedente operando la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. :
- ) - al ricorrente spetta, altresì, la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall’art. 22, comma 36°, della Legge 23 dicembre 1994 n° 724.

Il resto leggetelo qui sotto.
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10/07/2014 201401721 Sentenza 2


N. 01721/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2013, proposto da:
L. G., rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del Teledispaccio prot. n. 08303 del 20 dicembre 2012 con cui il Ministero della Difesa comunicava al sig. G.. l'esecuzione della sentenza n. 1620 del 16 maggio 2012 del TAR Puglia - Lecce, sez. III (RG. 1838/2011);

- del decreto n. 5073 del 18 dicembre 2012 del Ministero della Difesa;

- della comunicazione prot. n. M_D GMIL II 5 3 0463413 notificata al ricorrente in data 20 dicembre 2012, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (II^ reparto) rendeva nota l'esecuzione della sentenza n. 1620 del 16 maggio 2012;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il dott. Marco Rinaldi e uditi l’avv. S. Sticchi Damiani per il ricorrente e l’avv. dello Stato A. Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

1. Il ricorrente ha prestato servizio nella Marina Militare dal 1984 al 22 gennaio 2004, data in cui è stato dichiarato “permanentemente non idoneo al servizio militare, idoneo a riserva; idoneo al transito nei ruoli del personale civile”. Il giorno successivo (23 gennaio 2004) egli ha presentato istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa: ne è seguito un articolato iter amministrativo conclusosi con il decreto interdirettoriale del 17 maggio 2011 di autorizzazione al transito e di invito alla stipula del contratto di lavoro; il 15 luglio 2011 il ricorrente ha, tuttavia, rinunciato al predetto transito.

In data 30 settembre 2011 veniva disposto il collocamento in congedo del ricorrente con decorrenza 22 gennaio 2004.

Il G. impugnava il collocamento a riposo con la suddetta decorrenza, ritenendo che il rapporto di lavoro fosse proseguito in iure sino al 15 luglio 2011.

Con sentenza n. 1620/2012 questo Tar accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il decreto di PERSOMIL II Reparto 6^ Divisione - Roma, prot. n. 10998 del 30 settembre 2011, nella parte in cui disponeva il collocamento in congedo del signor G. L. a decorrere dal 22 gennaio 2004 anziché dal 15 luglio 2011. Nella parte motiva della sentenza il TAR osservava quanto segue:

“a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;

b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili - l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).

Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare” (Consiglio di Stato, IV, 31 dicembre 2007, n. 6825).

2. Nel presente giudizio il ricorrente lamenta che nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2004 (data di collocamento in aspettativa in attesa di transito nell’impiego civile) e il 15 luglio 2011 (data in cui il G. rinunciava al transito) il suo trattamento economico è stato illegittimamente parametrato a quello goduto all'atto del giudizio di non idoneità al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) anziché a quello spettante alla data in cui è avvenuta la rinuncia al transito (ossia il 15 luglio 2011): chiede, pertanto, che venga accertato il suo diritto a percepire le corrispondenti differenze retributive (dirette e indirette ). Precisa a tal fine che:

a) concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) sia gli anni di servizio effettivo ed utile, sia la retribuzione annua lorda (ridotta all'80%);

b) concorrono a determinare la pensione le competenze (in base alle voci stipendiali) percepite nell'ultimo anno di servizio.

Evidenzia che la parametrazione del suo trattamento economico alla data in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) in luogo della data in cui ha rinunciato al transito (ossia il 15 luglio 2011) incide pesantemente sul calcolo della pensione annua, sul TFS, nonché sugli aumenti retributivi determinatasi durante il periodo compreso tra il 2004 e il 2011: chiede, pertanto, che gli vengano riconosciute tutte le differenze retributive (dirette e indirette) maturate tra il 22 gennaio 2004 e il 15 luglio 2011, previo annullamento degli atti impugnati.

3. Si è costituita l’amministrazione resistente contrastando nel merito le avverse pretese ed eccependo, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione delle pretese retributive maturate anteriormente al 18 febbraio 2013, data in cui la PA è venuta a conoscenza degli adeguamenti stipendiali richiesti dal ricorrente.

4. All’udienza pubblica del 26 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso è parzialmente fondato.

La Sezione non intende discostarsi dai principi enunciati da questo TAR nella sentenza n. 998/2013 avente ad oggetto analoghe questioni.

In tale sentenza il Tribunale ha affermato, con ampia e distesa motivazione, i seguenti principi:

“L’art. 14 quinto comma della Legge 28 Luglio 1999 n° 266 (attualmente, l’art. 930 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66) stabilisce che: “ Il personale delle Forze Armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982 n° 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione pubblica”.

Il successivo D.M. 18 Aprile 2002 (tutt’ora applicabile) ha attuato la soprariportata normativa del 1999 definendo le modalità di “Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, della Legge 28 Luglio 1999 n° 266”.

In particolare, per quanto qui interessa, l'articolo 2 settimo comma del citato D.M. 18 Aprile 2002 prevede che "In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità."

Il Collegio ritiene che il legislatore ha inteso garantire, per le Forze Armate, la prosecuzione del rapporto, a titolo diverso, in caso di inidoneità fisica, ma non ha previsto anche una tutela all'interezza della retribuzione nelle more del passaggio all’impiego civile.

La legge non ha, cioè, garantito esplicitamente che, nel periodo di transito, gli emolumenti stipendiati vengano riconosciuti "nella misura intera".

In sede regolamentare è stato previsto il mantenimento del trattamento economico “goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

E tale trattamento è quello scaturente dalle vicende personali dei dipendenti e, nel caso di specie, risente necessariamente del già avvenuto superamento del limite (per il compenso intero) dei dodici mesi di aspettativa.

Ne consegue che la tutela non è posta in termini di “integrità” (ricostituendo cioè un compenso rispetto al quale il dipendente ormai non aveva più il diritto) , ma di mero “mantenimento” del corrispettivo per il quale si ha diritto e, quindi, ridotto, nel caso di specie, alla metà (50%) per il decorso del primo periodo di aspettativa annuale (ex art. 26 primo comma della Legge 5 Maggio 1976 n° 187).

In sostanza, se (come nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio) il trattamento economico dovuto aveva già subìto decurtazioni “di diritto”, questo andava considerato dall’Amministrazione della Difesa, la quale non aveva alcuna fonte normativa o titolo legittimante che la abilitasse a far “riespandere” il quantum del trattamento nelle more dell’assegnazione al (nuovo) servizio.

Ciò avviene solo con la “riattivazione” concreta del rapporto nei nuovi ruoli (civili), posto che l’art. 2 del D.M. 18 Aprile 2002 precisa, al comma ottavo, che “Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”

In definitiva, l’esigenza di “continuità” e di integrità (nel quantum) assume consistenza con l’instaurazione del nuovo rapporto lavorativo; nella fase transitoria vi è il mantenimento del “goduto”, rispetto al quale non possono ignorarsi le decurtazioni applicate e/o applicabili al momento dell’accertamento dell’inidoneità (Cfr: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108).

Del resto, (fino alla costituzione del nuovo rapporto) è mantenuto in vita - ancorché in aspettativa - il pregresso rapporto di impiego militare, con tutte le peculiarità e caratteristiche, ivi comprese le decurtazioni e/o riduzioni.

Va, però, considerato anche un ulteriore elemento di rilievo.

Il D.M. 18 Aprile 2002 ha espressamente individuato, all'art. 2 quarto comma, un meccanismo di "silenzio assenso" per quanto concerne l'accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili.

La norma recita "l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta" (sicchè, non ha pregio l’eccezione dell’Avvocatura erariale incentrata sul richiamo all’art. 31 c.p.a., che riguarda, invece, il silenzio rifiuto).

Questo significa che il dipendente si trova in una posizione di "attesa" e di "incertezza" per cinque mesi dalla data di presentazione della domanda (qui avvenuta in data 2 Dicembre 2009).

Ma nel momento in cui tale termine matura, la posizione del dipendente muta, posto che il pregresso rapporto, in attesa di trasformazione (nei ruoli civili), si modifica giuridicamente e strutturalmente, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione, con sottoscrizione del nuovo contratto.

Ma se l'Amministrazione tarda (oltre un anno, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente.

Eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all’interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una “inidoneità”, la quale però, dopo l’accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più (in tal senso: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108)”.

5.1. Applicando i suesposti principi alla fattispecie per cui è causa il Tribunale ritiene che mentre per il periodo che va dal 23 gennaio 2004 al 21 giugno 2004 (periodo di cinque mesi in cui il dipendente era in attesa della possibile trasformazione del pregresso rapporto nei ruoli civili) è corretta la scelta dell'Amministrazione resistente di attribuire al ricorrente il trattamento economico decurtato (essendo il vecchio rapporto a proseguire), non così per il periodo successivo (cioè dal 22 giugno 2004 al 15 luglio 2011, data di convocazione per la stipula del nuovo contratto): con l’accettazione tacita al transito, determinatasi per silenzio-assenso decorsi centocinquanta giorni dalla richiesta, il rapporto di lavoro, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione con sottoscrizione del nuovo contratto, si è, infatti, ricostituito sotto altre forme e non può risentire dell’inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato.

Se l'Amministrazione tarda (circa sette anni, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente: eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all’interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una “inidoneità”, la quale però, dopo l’accettazione (qui tacita) nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più (in tal senso: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108)”.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorrente avrebbe, pertanto, diritto al corrispettivo pieno maturato dal 22 giugno 2004 - data in cui, essendo spirato il termine di centocinquanta giorni per l’accettazione del transito da parte della P.A., si è perfezionato il silenzio-assenso - al 15 luglio 2011, data in cui il rapporto di lavoro è definitivamente cessato, in ogni sua forma, per avere il ricorrente rinunciato al transito nell’impiego civile.

5.1.1. Risultando dagli atti che la parte ricorrente ha interrotto la prescrizione solo il 28 novembre 2011, con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio RG 1838/2011 definito con sentenza n. 1260/2012, le citate differenze retributive vanno, tuttavia, riconosciute nei limiti del quinquennio precedente operando la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. : al ricorrente spetta, altresì, la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall’art. 22, comma 36°, della Legge 23 dicembre 1994 n° 724.

5.1.2. La rinuncia al transito nell’impiego civile effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non può qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc, come già ritenuto da questo TAR nella sentenza n. 1260/2012.

6. Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso deve essere accolto parzialmente, nei limiti sopra indicati.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi (l’accoglimento solo parziale delle domande azionate: la complessità della vicenda fattuale e del quadro normativo) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: passaggio ruoli civili

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Il CGA Siciliana ha rigettato l'Appello del M.D..

aveva sforato la max aspettativa nel quinquennio ed è stato congedato.
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1) - Il punto centrale della controversia risede, piuttosto, come detto, nella valutazione di una condotta della stessa amministrazione (C.M.C.), la quale, in ragione della tempistica adottata per esprimere la possibilità o meno del transito nei ruoli civili, per proprie ragioni organizzative, è stata causa del decorso del termine successivamente invocato per annullare gli esiti da essa stessa prodotti.

2) - Nella vicenda in esame, il militare odierno appellato, è stato messo nelle condizioni di poter presentare l’istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data discrezionalmente determinata dall’Amministrazione.

3) - Ne consegue, quindi, l’illegittimità delle determinazioni impugnate in primo grado, le quali finiscono per riversare sul dipendente i ritardi cagionati dalla stessa amministrazione.

Leggete tutto il resto qui sotto.
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24/10/2014 201400573 Sentenza 1


N. 00573/2014REG.PROV.COLL.
N. 00939/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso n. 939/ 2013 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui è per legge domiciliato,, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

contro
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Bernarda Bondì, in Palermo, via Sammartino n. 55;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO (Sez. I n. 01448/2013) resa tra le parti, concernente: Lavoro – Rigetto istanza di transito di militare della Guardia di Finanza nei ruoli civili

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A. M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Ciani e l’Avvocato A. F. Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza impugnata, il TAR ha accolto il ricorso, integrato con motivi aggiunti, proposto da M. A., tenente della Guardia di Finanza, per l’annullamento dei provvedimenti con i quali era stato espresso il diniego di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione ed era stata disposta la cessazione dal servizio permanente, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con decorrenza dal 2 ottobre 2011.

Nel giudizio di appello si è costituto con memoria il Ten. M…, il quale, con ulteriore memoria, depositata il 5 marzo 2014, ha riaffermato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado e dei successivi motivi aggiunti, insistendo per il rigetto dell’appello.

Nell’udienza del 10 marzo 2014 l’appello è stato trattenuto per la decisone.

DIRITTO

La decisione resa in prime cure merita di essere confermata, per le ragioni che qui di seguito si precisano.
Ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:

a) il Ten. M… ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 2.10.2011;

b) in data 18.10.2011, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, con atto prot. n. MDE2428D/CMO TLC (versato in atti), ha precisato che il Ten. M… “rimarrà nella posizione di temporanea non idoneità in attesa di P.M.L. con visita collegiale (C. M. O.) … fino alla visita collegiale che sin d’ora si indica per il giorno 3.11.2011 alle ore 8,30”;

c) in data 15.11.2011, lo stesso militare è stato giudicato dalla C. M. O. “non idoneo temporaneamente al S.M.I. ( Servizio Militare Incondizionata), idoneo alla riserva e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione”;

d) il successivo 22.11.2010, a seguito degli esiti della visita medica, il ricorrente di primo grado ha presentato istanza di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione Militare;

e) in data 22.03.2012 la competente D.G. del Ministero della Difesa ha disposto la cessazione del servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 905, comma 5, e 929, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 66/2010;

f) quindi, con nota del 18.04.2012, l’amministrazione ha respinto l’istanza di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione Militare.

Dalla superiore narrazione emerge, dunque, come esattamente evidenziato dal TAR, che il superamento del termine massimo di aspettativa debba essere imputato, esclusivamente, alla tempistica adottata dall’Amministrazione, in particolare, per come la C.M.C. ha proceduto ad accertare la inidoneità temporanea al S.M.I. del ten. M… e, al contempo, la sua idoneità alla riserva e reimpiego nei corrispondenti ruoli civili dell’Amministrazione Militare.

Nelle more del procedimento valutativo svolto dalla C.M.C., il Ten. M… non ha avuto la possibilità materiale e giuridica di esercitare il proprio diritto al transito nei ruoli civili, così come ritenuto dalla stessa Commissione con atto del 15.11.2011, all’esito degli accertamenti medici.

Tutto quanto sopra evidenziato, appare già sufficiente, a giudizio di questo Consiglio, per confermare la pronuncia del TAR, che ha accertato l’illegittimità dei successivi provvedimenti adottati dall’amministrazione.

Nella condotta dell’amministrazione, infatti, si evidenziano i tratti tipici del divieto di “venire contra factum proprium” che costituisce principio generale di valutazione, idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare.

In questo senso, la questione non riguarda tanto la natura costitutiva o meramente accertativa dell’atto di congedo, ovvero la sua efficacia retroattiva al verificarsi del ‘fatto’ ( decorso temporale al 2 ottobre 2011 del periodo massimo di aspettativa) che ne costituisce il presupposto materiale., così come insiste nell’eccepire anche in questa sede la Difesa Erariale per censurare la decisione resa in prime cure. Il punto centrale della controversia risede, piuttosto, come detto, nella valutazione di una condotta della stessa amministrazione (C.M.C.), la quale, in ragione della tempistica adottata per esprimere la possibilità o meno del transito nei ruoli civili, per proprie ragioni organizzative, è stata causa del decorso del termine successivamente invocato per annullare gli esiti da essa stessa prodotti.

Sotto questo profilo, d’altra parte, i provvedimenti impugnati in prime cure risultano in palese contraddizione con il cit. atto del 18. 10. 2011, prodotto dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, laddove si aveva cura di precisare che il ten. M… “rimarrà nella posizione di Temporanea Non Idoneità in attesa di P.M.L. con visita collegiale (C. M. O.) … fino alla visita collegiale che sin d’ora si indica per il giorno 3.11.2011 alle ore 8,30 ”.

Tale precisazione va reputata superflua, se intesa nel senso sostenuto in questa sede dalla Difesa Erariale.

Essa è però significativa di un riconoscimento, da parte della stessa Amministrazione, di vicende organizzative che, non facciano ricadere sul militare soggetto alla visita di controllo gli svolgimenti temporali della propria azione di accertamento.

In tal modo, l’amministrazione si premurava, correttamente, di mantenere nello stato di aspettativa il ricorrente, consentendogli così di poter esercitare, se del caso, il diritto al transito altrimenti riconosciutogli dalla normativa di appartenenza. Al riguardo, va evidenziato che l’ordinamento già conosce altre disposizioni per le quali la presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili “da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di status” (art. 2, comma 3, D.M. 18 aprile 2002”. Detta norma per un verso impedisce, o comunque rende inefficace, un successivo provvedimento di congedo (come viceversa accaduto nella fattispecie de qua), per altro verso presuppone e rafforza il principio secondo il quale fatti che impediscono la presentazione della istanza di transito, non altrimenti imputabili allo stesso interessato, non possono giustificare un mutamento di status.

Nella vicenda in esame, il militare odierno appellato, è stato messo nelle condizioni di poter presentare l’istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data discrezionalmente determinata dall’Amministrazione. Ne consegue, quindi, l’illegittimità delle determinazioni impugnate in primo grado, le quali finiscono per riversare sul dipendente i ritardi cagionati dalla stessa amministrazione.

Per questi motivi, pertanto, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 (= duemila//00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Ermanno de Francisco, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
Giuseppe Barone, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: passaggio ruoli civili

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Ricorso ACCOLTO
---------------------------------------
1) - diritto soggettivo del ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile

2) - presentato, in data 8.7.2009, istanza di transito nei ruoli del personale civile

3) - con decreto del -OMISSIS-, assunto oltre tredici mesi dopo la ricezione della domanda, l’Amministrazione autorizzava il transito del ricorrente all’impiego civile e in data 2.11.2011 –decorsi dunque, ventotto mesi dalla domanda di transito – era convocato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

4) - non aveva percepito alcuna retribuzione, nonostante che il termine assegnato all’Amministrazione per pronunciarsi in merito alla domanda di transito sia fissato dall’art. 2, comma 4 del D.M. del 2002 in giorni centocinquanta;

5) - a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, avrebbe subito una perdita economica di euro 55.713,1, derivante dalla mancata percezione dello stipendio dal luglio 2009 al novembre 2011.

6) - Facendo applicazione della disciplina normativa sopra esposta al caso in esame, si rileva che al ricorrente non può essere riconosciuto il trattamento economico decorrente dalla data della dichiarazione di -OMISSIS- (8.7.2009), atteso che a quella data il ricorrente medesimo aveva già subito l’integrazione decurtazione stipendiale giusta la previsione del ricordato art. 26 della legge 187/1976.

7) - In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente meriti accoglimento limitatamente alla richiesta di corresponsione del trattamento economico con decorrenza dalla scadenza del termine di 150 giorni (8.12.2009) dalla presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili assegnati all’Amministrazione per provvedere sull’istanza medesima, fino alla data di convocazione per la sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro, come chiesto in ricorso (2.11.2011);
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201401476 2014-12-04


N. 01476/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01546/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lieggi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Venezia, Cannaregio 2277;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per
per l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente -OMISSIS- espone:

-di aver prestato servizio -OMISSIS-”;

-che la suddetta -OMISSIS-;

-di essere stato collocato in -OMISSIS- finalizzate all’accertamento all’idoneità al servizio, con conseguente superamento del limite di dodici mesi, con riduzione della retribuzione del 50% e, successivamente, del limite massimo dei diciotto mesi, con azzeramento della retribuzione medesima, ai sensi dell’art. 26 della legge 187/1976;

-di aver presentato, in data 8.7.2009, istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa in virtù dell’art.14, comma 5, della legge 266/1999 e dell’art. 1 del D.M. 22680 del 2002;

-che con decreto del -OMISSIS-, assunto oltre tredici mesi dopo la ricezione della domanda, l’Amministrazione autorizzava il transito del ricorrente all’impiego civile e in data 2.11.2011 –decorsi dunque, ventotto mesi dalla domanda di transito – era convocato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

-che nel periodo intercorrente tra il giudizio di -OMISSIS- e la convocazione per la firma del contratto di lavoro –durato ben ventotto mesi – non aveva percepito alcuna retribuzione, nonostante che il termine assegnato all’Amministrazione per pronunciarsi in merito alla domanda di transito sia fissato dall’art. 2, comma 4 del D.M. del 2002 in giorni centocinquanta;

-che, pertanto, decorso il suddetto termine, per accettazione tacita, avrebbe dovuto essere reintegrato immediatamente nella propria attività lavorativa, ovvero avrebbe dovuto nuovamente percepire lo stipendio per intero, data la cessazione delle cause ostative al reintegro;

-che, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, avrebbe subito una perdita economica di euro 55.713,1, derivante dalla mancata percezione dello stipendio dal luglio 2009 al novembre 2011; che, comunque, considerando legittima la decurtazione stipendiale operata dall’Amministrazione durante il periodo di 150 giorni necessario per i perfezionamento della pratica di transito, a fronte dell’illegittimo ritardo eccedente detto periodo, avrebbe subito un danno economico pari ad euro 46.427,75, derivante dalla mancata percezione dello stipendio dal dicembre 2009 al novembre 2011;

Tanto premesso in fatto, il ricorrente rileva che il transito dall’impiego civile del personale militare -OMISSIS-, è regolato dal D.M. 18.4.2002, il quale fissa, sia per l’Amministrazione che per l’interessato, termini precisi per la definizione delle procedure di transito; infatti, l’art. 2, comma, 2 del citato decreto stabilisce che la domanda debba essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del -OMISSIS- e il successivo comma 4 prevede che l’Amministrazione sia tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dal ricevimento dell’istanza, precisando che, ove entro detto termine non si sia intervenuta la pronuncia, l’istanza debba intendersi accolta; il seguente comma 7, infine, stabilisce che in attesa delle determinazioni dell’Amministrazione, il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del -OMISSIS-. Pertanto, ingiustificato sarebbe il ritardo nel reintegro nella nuova posizione lavorativa, con la conseguente corresponsione del trattamento economico.

Dopo aver richiamato precedenti giurisprudenziali favorevoli, il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo sia accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all’impiego civile, con condanna del Ministero della Difesa a restituire le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dall’8.7.2009 al 2.11.2011 per un totale di euro 55.713,30, o le maggiori o minori somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ovvero, in subordine, qualora fosse ritenuta legittima la decurtazione stipendiale operata dall’Amministrazione durante il periodo dei centocinquanta giorni, alla restituzione di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dall’8.12.2009 al 2.11.2011 per un totale di euro 46.427,75, o le maggiori o minori somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Resiste in giudizio il Ministero della Difesa con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, con memoria di stile, chiede il rigetto del ricorso perché infondato.

Alla Pubblica Udienza del 2 ottobre 2014, il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito indicati.

Premesso che la controversia attiene alla fase non contrattualizzata, in regime di diritto pubblico, del rapporto di lavoro di pubblico impiego, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, primo comma, lett. i) del CPA, si osserva, in sintesi, che il ricorrente, dichiarato, in data 8.7.2009, -OMISSIS- e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, chiede la corresponsione delle somme dovute a titolo di emolumento durante il periodo di aspettativa in attesa del transito all’impiego civile, in via principale con decorrenza dalla suddetta data di dichiarazione di -OMISSIS- e, in via subordinata, ove fosse ritenuta legittima la decurtazione stipendiale operata dall’Amministrazione durante il periodo dei centocinquanta giorni necessario al perfezionamento dell’iter burocratico della pratica di transito, a decorrere dalla data dell’8.12.2009.

Pare opportuno precisare che il ricorrente, a seguito di -OMISSIS-, ne era accertata l’-OMISSIS- -OMISSIS- dal “-OMISSIS- peraltro, a seguito delle -OMISSIS- nel frattempo effettuate e della conseguente dichiarazione di -OMISSIS--OMISSIS-, il ricorrente, come detto posto in aspettativa, dapprima, superava il limite di dodici mesi, comportanti la riduzione stipendiale del 50% e, successivamente, superava il limite massimo di 18 mesi, a cui conseguiva il definitivo azzeramento della retribuzione stessa, giusta la previsione di cui all’art. 26 della legge n. 187/1976, a decorrere dal mese di giugno 2009, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente e non contestata dall’Amministrazione. In data 8.7.2009, era presentata l’istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 266/1999. Il ricorrente precisa –circostanza non contestata dalla parte resistente - che l’Amministrazione adottava il decreto di transito in data -OMISSIS-; in data 2.11.2011, il ricorrente era convocato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Tanto precisato in punto di fatto, si rileva che l’art. 14, comma 5, della legge 266/1999 (oggi sostituito, per quanto qui rileva, dall’art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) prevede(va) che il personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, -OMISSIS-, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze; il D.M. 18 aprile 2002 – rubricato “Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri -OMISSIS- nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266 - ribadisce, all’art. 1, comma 1, che “Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri -OMISSIS- transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché -OMISSIS- ne consenta l'ulteriore impiego.”; lo stesso decreto all’art. 2, comma 4, precisa che “L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta” e, al comma 7, che “In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del -OMISSIS-”.

Dalla disciplina esposta, emerge, sotto un primo profilo, che è garantito il trattamento economico goduto dall’interessato all’atto del -OMISSIS-, con la conseguenza, però, che tale trattamento non può che essere quello determinato dalle specifiche e concrete circostanze sussistenti in quel preciso momento, atteso che il rapporto di lavoro –per quanto in presenza di aspettativa –rimane in vita fino alla costituzione del nuovo rapporto di impiego con il passaggio ai ruoli civili. Pertanto, se alla data del suddetto giudizio, il trattamento economico dovuto all’interessato aveva subito decurtazioni ex lege -come nell’ipotesi del superamento del limite massimo di aspettativa dei diciotto mesi ex art. 26 legge 187/1976 - ne consegue che un tanto deve essere preso in considerazione dall’Amministrazione.

Come detto, la situazione, evidentemente, muta nel momento in cui avviene il transito nel nuovo ruolo civile e, quindi, è costituito il nuovo rapporto di lavoro.

Sotto un distinto profilo, va rilevato che la normativa regolamentare citata prevede un’ipotesi di “silenzio assenso” alla scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito.

Facendo applicazione della disciplina normativa sopra esposta al caso in esame, si rileva che al ricorrente non può essere riconosciuto il trattamento economico decorrente dalla data della dichiarazione di -OMISSIS- (8.7.2009), atteso che a quella data il ricorrente medesimo aveva già subito l’integrazione decurtazione stipendiale giusta la previsione del ricordato art. 26 della legge 187/1976. Peraltro, in considerazione della previsione di un’ipotesi di “silenzio assenso”, di cui al citato comma 4, dell’art. 2 del D.M., la domanda di transito del ricorrente deve essere considerata accolta alla scadenza del termine di 150 giorni, con conseguente mutamento della rispettiva posizione lavorativa, pur nell’attesa della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Ebbene, il ritardo o l’inerzia dell’Amministrazione nel compiere l’attività di propria competenza non può riverberarsi negativamente sulla posizione dell’interessato; invero, l’inadempienza dell’Amministrazione non può determinare il mantenimento in capo al ricorrente del trattamento economico precedente, che, come detto, era caratterizzato dalle -OMISSIS- del medesimo e, in particolare, dal superamento del limite massimo di aspettativa, atteso che il passaggio nel nuovo ruolo civile non giustifica più la permanenza del precedente trattamento.

In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente meriti accoglimento limitatamente alla richiesta di corresponsione del trattamento economico con decorrenza dalla scadenza del termine di 150 giorni (8.12.2009) dalla presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili assegnati all’Amministrazione per provvedere sull’istanza medesima, fino alla data di convocazione per la sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro, come chiesto in ricorso (2.11.2011); non può essere accolta, invece, la richiesta di corresponsione del corrispettivo fin dalla data di dichiarazione di -OMISSIS- (8.7.2009).

Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dall’8.12.2009 (data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito) fino al 2.11.2011, data di convocazione per la sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro.

L’accertamento e la condanna sono riferiti al capitale oltre che alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese di causa seguono la regola della soccombenza, per quanto temperata nella quantificazione alla luce del non totale accoglimento delle richieste formulate in ricorso e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente del corrispettivo dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dalla data dell’8.12.2009 fino alla data del 2.11.2011, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2014
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Re: passaggio ruoli civili

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Ricorso ACCOLTO ed è una novità.
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il Ministero della Difesa negava il transito del ricorrente nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
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1) - avviato, in data 14 luglio 2011, ad accertamenti medico legali presso la competente C.M.O. al fine di accertare le condizioni di idoneità al servizio militare;

2) - giudicato, con verbale del 18 aprile 2012, “permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato. Non idoneo alla riserva. Da porre in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa .....;

3) - di avere presentato istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa;

4) - proposto ricorso gerarchico avverso il predetto verbale del 18 aprile 2012 alla C.M.O. di seconda istanza con raccomandata del 22 maggio 2012;

5) - invitato, il 12 settembre 2012, in pendenza del procedimento per l’accertamento sanitario definitivo, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio in qualità di funzionario sanitario, con avvertimento che, in caso di ingiustificata presenza, il rapporto di lavoro si intenderà non costituito;

6) - definitivamente giudicato, con verbale del 3 ottobre 2012, “ non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nella M.M.. Non idoneo alla riserva. Da collocare in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D .....

7) - proposto ricorso avverso il verbale del 3 ottobre 2012;

8) - di avere formalizzato, con raccomandata del 28 dicembre 2012, il non gradimento della sede di servizio assegnata con rinuncia al transito;

9) - di avere ricevuto dispaccio dell’8 gennaio 2013, a mezzo del quale gli è stato comunicato che “..il rapporto di lavoro non si è costituito”

10) - gli è stata comunicata la cessazione dal servizio permanente per infermità ed il collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 18 aprile 2012, con collocamento in aspettativa per il periodo dal 18 aprile 2012 al 28 dicembre 2012;

11) - di avere impugnato anche dette ultime determinazioni e di avere vinto il relativo ricorso con sentenza 1151/2013 del Tar Lecce, II;

12) - di avere pertanto, riproposto la domanda di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

13) - la domanda di transito sarebbe stata respinta a causa di una precedente rinuncia da parte del ricorrente la quale, però, andrebbe considerata inesistente in quanto inserita in un procedimento di transito privo del requisito essenziale e cioè, in difetto di un accertamento sanitario definitivo di non idoneità ( cosa questa sancita dal Tar con sentenza 1153/2013);

14) - i provvedimenti adottati dall’amministrazione sarebbero nulli perché assunti in elusione al giudicato, in violazione dell’art. 21 septies

IL TAR di Lecce scrive:

15) - Secondo il ricorrente, il primo procedimento di transito, avviato ad istanza dell’interessato, dovrebbe considerarsi nullo in quanto istruito e concluso in difetto di un elemento essenziale, tale dovendo considerarsi l’accertamento sanitario definitivo di permanente non idoneità al servizio militare, in linea con quanto sancito dall’art. 2 del decreto interministeriale del 18 aprile 2002.

15.1) - La censura è fondata.

16) - La norma in commento richiede, quale presupposto essenziale del procedimento, la presenza di un accertamento sanitario definitivo di non idoneità al servizio militare.

17) - Il giudizio sanitario definitivo di non idoneità implica, tuttavia, per definizione, che si sia consumato inappellabilmente il potere dell’amministrazione di procedere ad una verifica in ordine al perdurante possesso, in capo al dipendente, dei requisiti idoneativi al servizio militare.

18) - Nel caso concreto, detto giudizio ha raggiunto il crisma della definitività solo quando la Commissione Medica Ospedaliera di seconda istanza di Bari ha reso la sua pronuncia nei riguardi del Maresciallo OMISSIS in data 3 ottobre 2012, stimandolo ” non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nella M.M.. Non idoneo alla riserva. Da collocare in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. .......” .

19) - E’ infatti evidente che definitivo non potesse considerarsi il giudizio adottato dalla Commissione Medica Ospedaliera di primo grado del 18 aprile 2012 per la sua naturale assoggettabilità a revisione innanzi a Commissione di superiore istanza, come verificatosi nella specie.

20) - E d’altra parte, la stessa Avvocatura erariale non ha mancato di rilevare che, una volta accertato che il giudizio definitivo di non idoneità va rintracciato nella valutazione compiuta dalla C.M.O. di seconda istanza in data 3 ottobre 2012, il relativo procedimento di transito deve prendere le mosse esclusivamente a partire da quella data e non da altro momento, con ripercussioni giuridiche sul procedimento illegittimamente avviato dall’amministrazione in precedenza.

N.B.: rileggete i punti n. 17, 18, 19 e 20.

Per completezza cmq. leggete anche il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500385 - Pubblicata 2015-01-29 -


N. 00385/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Via 47° Reggimento Fanteria, 4;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del dispaccio n. MD/GMIL/…… del 12 febbraio2014, ricevuto via posta il 19 febbraio 2014 con cui il Ministero della Difesa negava il transito del ricorrente nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;

- del teledispaccio n. MD/GMIL/2/V/DGM/II/5/1/2014/……. del 20 gennaio 2014, notificato l'1 marzo 2014 e del relativo decreto n. … datato 10 gennaio 2014, nello stesso indicato, con cui il Ministero della Difesa comunicava la decorrenza della cessazione del servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto del ricorrente;

- di tutti gli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori nei preliminari avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Primo maresciallo OMISSIS chiede l’annullamento del dispaccio del 12 febbraio 2014, con il quale il Ministero della difesa gli ha negato il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile dello stesso Ministero.

L’impugnazione è estesa al teledispaccio del 20 gennaio 2014, con il quale il Ministero della Difesa ha comunicato all’interessato la decorrenza della cessazione dal servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto.

Il ricorrente assume in fatto:

di avere prestato la propria attività di servizio come sottufficiale della Marina Militare a far tempo dal 24 settembre 1986;

di essere stato avviato, in data 14 luglio 2011, ad accertamenti medico legali presso la competente C.M.O. al fine di accertare le condizioni di idoneità al servizio militare;

di essere stato giudicato, con verbale del 18 aprile 2012, “permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato. Non idoneo alla riserva. Da porre in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della legge 266/99…;

di avere presentato istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa;

di avere proposto ricorso gerarchico avverso il predetto verbale del 18 aprile 2012 alla C.M.O. di seconda istanza con raccomandata del 22 maggio 2012;

di essere stato invitato, il 12 settembre 2012, in pendenza del procedimento per l’accertamento sanitario definitivo, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio in qualità di funzionario sanitario, con avvertimento che, in caso di ingiustificata presenza, il rapporto di lavoro si intenderà non costituito;

di essere stato definitivamente giudicato, con verbale del 3 ottobre 2012, “ non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nella M.M.. Non idoneo alla riserva. Da collocare in congedo assoluto.

Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D ai sensi della legge 266/99…

di avere proposto ricorso avverso il verbale del 3 ottobre 2012;

di avere formalizzato, con raccomandata del 28 dicembre 2012, il non gradimento della sede di servizio assegnata con rinuncia al transito;

di avere ricevuto dispaccio dell’8 gennaio 2013, a mezzo del quale gli è stato comunicato che “..il rapporto di lavoro non si è costituito”

di avere ricevuto ulteriore dispaccio con il quale gli è stata comunicata la cessazione dal servizio permanente per infermità ed il collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 18 aprile 2012, con collocamento in aspettativa per il periodo dal 18 aprile 2012 al 28 dicembre 2012;

di avere impugnato anche dette ultime determinazioni e di avere vinto il relativo ricorso con sentenza 1151/2013 del Tar Lecce, II;

di avere pertanto, riproposto la domanda di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Sta di fatto che, con il primo dei due dispacci censurati, la Direzione Generale per il personale Militare ha sostenuto che la valutazione del procedimento di transito da personale militare a personale civile è di competenza della Direzione Generale per il Personale Civile, che, allo stato degli atti, risulta essersi già espressa con nota del 22 luglio 2013; con il secondo dei dispacci, si comunica al OMISSIS che, con decreto n. … del 10 gennaio 2014, cessa a decorrere dal 3 ottobre 2012 dal servizio permanente per infermità ed è collocato in congedo assoluto; per il periodo dal 3 ottobre al 28 dicembre 2012 deve essere considerato in aspettativa.

Questi provvedimenti sono ritenuti illegittimi in quanto:

la domanda di transito sarebbe stata respinta a causa di una precedente rinuncia da parte del ricorrente la quale, però, andrebbe considerata inesistente in quanto inserita in un procedimento di transito privo del requisito essenziale e cioè, in difetto di un accertamento sanitario definitivo di non idoneità ( cosa questa sancita dal Tar con sentenza 1153/2013);

i provvedimenti adottati dall’amministrazione sarebbero nulli perché assunti in elusione al giudicato, in violazione dell’art. 21 septies

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto la reiezione per infondatezza nel merito.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2014.

DIRITTO

Con il primo motivo di gravame il Maresciallo OMISSIS, premettendo di avere riproposto, in data 10 giugno 2013, domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero lamenta che l’amministrazione abbia respinto l’istanza ritenendo già concluso il relativo procedimento, a motivo di una precedente rinuncia formalizzata dall’interessato quando ancora pendeva l’accertamento sanitario per la verifica dei requisiti di idoneità al servizio militare.

Secondo il ricorrente, il primo procedimento di transito, avviato ad istanza dell’interessato, dovrebbe considerarsi nullo in quanto istruito e concluso in difetto di un elemento essenziale, tale dovendo considerarsi l’accertamento sanitario definitivo di permanente non idoneità al servizio militare, in linea con quanto sancito dall’art. 2 del decreto interministeriale del 18 aprile 2002.

La censura è fondata.

Il procedimento amministrativo di transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero è disciplinato dall’art. 2 del sopra citato decreto interministeriale, adottato al fine di dare attuazione compiuta alle previsioni di cui all’art.14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n.266 ( oggi art. 930 del d.lvo 15 marzo 2010 n. 66)

La norma in commento richiede, quale presupposto essenziale del procedimento, la presenza di un accertamento sanitario definitivo di non idoneità al servizio militare.

Il giudizio sanitario definitivo di non idoneità implica, tuttavia, per definizione, che si sia consumato inappellabilmente il potere dell’amministrazione di procedere ad una verifica in ordine al perdurante possesso, in capo al dipendente, dei requisiti idoneativi al servizio militare.

Nel caso concreto, detto giudizio ha raggiunto il crisma della definitività solo quando la Commissione Medica Ospedaliera di seconda istanza di Bari ha reso la sua pronuncia nei riguardi del Maresciallo OMISSIS in data 3 ottobre 2012, stimandolo” non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nella M.M.. Non idoneo alla riserva. Da collocare in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. ai sensi della legge 266/99. …” .

E’ infatti evidente che definitivo non potesse considerarsi il giudizio adottato dalla Commissione Medica Ospedaliera di primo grado del 18 aprile 2012 per la sua naturale assoggettabilità a revisione innanzi a Commissione di superiore istanza, come verificatosi nella specie.

E d’altra parte, la stessa Avvocatura erariale non ha mancato di rilevare che, una volta accertato che il giudizio definitivo di non idoneità va rintracciato nella valutazione compiuta dalla C.M.O. di seconda istanza in data 3 ottobre 2012, il relativo procedimento di transito deve prendere le mosse esclusivamente a partire da quella data e non da altro momento, con ripercussioni giuridiche sul procedimento illegittimamente avviato dall’amministrazione in precedenza.

Ne consegue che l’amministrazione ha erroneamente ritenuto di non poter accogliere la domanda di transito presentata dal ricorrente, opponendogli la manifestazione della volontà di rinunciare alla sede individuata per svolgere il servizio nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile .

Il procedimento di transito avviato a far data dal 18 aprile 2012 deve, infatti, considerarsi del tutto nullo in quanto avviato in difetto dell’essenziale presupposto di un giudizio definitivo di non idoneità del dipendente al servizio militare incondizionato, con conseguente opzione per le aree funzionali del servizio civile.

Per questa essenziale ragione, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento degli atti impugnati.

Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 29/01/2015
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Re: passaggio ruoli civili

Messaggio da panorama »

Fa seguito al precedente post da me pubblicato in data 09/03/2014

Quesito "non ancora definitivo" ma che cmq. spiega delle informazioni, poiché si parla anche della riduzione del trattamento economico nel momento "SPECIALE ASPETTATIVA" a quando si firma il contratto.

Leggete il tutto qui sotto "provvisoriamente".
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502102
- Public 2015-07-16 -


Numero 02102/2015 e data 16/07/2015 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 24 giugno 2015

NUMERO AFFARE 00281/2014

OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Civile.

Quesito al Consiglio di Stato, proposto dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, riguardante il transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto 18.04.2002

LA SEZIONE
Vista la nota n. M_D GCIV 0003820 del 21 gennaio 2014, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la propria relazione per la richiesta del parere del Consiglio di Stato sul quesito indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso in data 5 febbraio 2014;

Vista la nota prot. n. M_D GCIV 0075771 del 24 novembre 2014 del Ministero della Difesa;

Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, Consigliere Nicolò Pollari;

Premesso:

Il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, ha sottoposto al Consiglio di Stato un quesito in ordine al transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

L'Amministrazione descrive il quadro giuridico di riferimento, soffermandosi preliminarmente sul contenuto dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “codice dell'ordinamento militare” che, nel riprendere le disposizioni già recate dall'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione e Innovazione”.

Le modalità di attuazione del transito sono state regolate, per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, dal d.m. 18 aprile 2002, il cui art. 2 disciplina le “Modalità di transito” del personale in discorso, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, a seguito di giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione medico ospedaliera che deve fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata. Il transito suddetto è, quindi, disposto con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, in attesa delle determinazioni dell'Amministrazione, in ordine alla domanda, il personale è considerato in (speciale) aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità (intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi, 0 per i restanti 6 mesi).

Tale posizione di stato e il relativo trattamento economico si protraggono fino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, momento nel quale cessa lo status di militare del soggetto interessato, che assume la qualifica di impiegato civile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV 4 dicembre 2007, n. 6825, che testualmente afferma che “il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro”).

Tale regolamentazione si è tradotta, all’atto pratico, in casi in cui, sempre più spesso, militari, invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a seguito di decretazioni che ne dispongono il transito all'impiego civile, non si presentano, inviando certificazione medica attestante stati morbosi incompatibili con il servizio, con ciò prolungando di fatto “sine die” la suddetta posizione di aspettativa e continuando a percepire i relativi emolumenti da parte dell’amministrazione, pur in assenza del corrispondente sinallagma, venendosi a prospettare ipotesi di danno erariale.

Peraltro, evidenzia sempre il Ministero della Difesa, la particolare posizione del militare in transito nei ruoli civili, che non è più considerato in forza presso l'ente militare di appartenenza, fa sì che quest’ultimo non richieda gli accertamenti medici volti a verificare l’effettiva esistenza dello stato morboso denunciato e la sua concreta incidenza sulla possibilità di prestare servizio.

Per ovviare alle prospettate eventualità, l’Amministrazione, con la circolare 43267/BI del 21 giugno 2011, ha chiarito che la mancata presentazione in servizio per malattia debitamente certificata non può considerarsi rinuncia al transito per tutto il periodo certificato. Al termine di tale periodo, peraltro, l’interessato è tenuto a presentarsi in servizio. L'eventuale mancata presentazione (in tale ultima circostanza) equivarrebbe a rinuncia al transito all’impiego civile, con conseguente mancata costituzione del rapporto di lavoro.

La Circolare ha, poi, chiarito che “qualora l’impedimento si protragga oltre i novanta giorni, l’ente presso il quale il dipendente deve assumere servizio, per il tramite dell’ente presso il quale lo stesso risulta ancora in forza, deve provvedere a richiedere al Dipartimento di medicina legale di competenza di avviare il militare a nuova visita medica collegiale, ai fini dell'accertamento della permanenza delle condizioni di idoneità all'ulteriore impiego in qualità di dipendente civile”.

Il Ministero riferisce che tale ulteriore accertamento medico non ha, tuttavia, svolto l’azione deterrente aspettata. Ciò in quanto, a seguito dei giudizi del Dipartimento di medicina legale, che confermano l’idoneità all’impiego civile, i militari interessati producono nuovi certificati medici di parte attestanti la persistenza di stati morbosi incompatibili con l'effettivo servizio.

Il Ministero ritiene che la particolare posizione del militare interessato al transito non può dirsi equiparata a quella di un vincitore di concorso, mentre appare più prossima “a quella di un dipendente oggetto di mobilità per cessione di contratto ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/01”.

Potrebbe, conseguentemente, ritenersi per analogia applicabile “l’istituto del comporto previsto dall'art. 21 CCNL Ministeri 17 maggio 1995 con la durata massima dei 18 mesi e con le percentuali di riduzione del trattamento economico previste in detta disposizione contrattuale”.

Tale linea sarebbe aderente con l'orientamento di questo Consiglio di Stato, che, con sentenza della Sezione IV n. 5758/06, ha ritenuto che il transito all'impiego civile del militare non idoneo “deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima amministrazione”, e che, con la sentenza n. 6825/07 cit., ha ritenuto che la speciale aspettativa prevista dall'art. 2, comma 7, del citato d.m. sia finalizzata ad evitare soluzione di continuità del rapporto di impiego durante il periodo in concreto impegnato dall'amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili.

In altri termini, come precisa il Ministero, “si attuerebbe una fictio iuris, in base alla quale il rapporto di lavoro quale dipendente civile, che di fatto si costituisce solo attraverso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, verrebbe fatto retroagire, quanto ad alcuni effetti giuridici”.

In alternativa, il Ministero prospetta un’ulteriore soluzione ermeneutica, più aderente ad un’interpretazione letterale dell'art. 2, comma 7, del citato decreto del 2002, che, come già evidenziato, recita: “in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

Il tenore letterale della disposizione in commento farebbe dedurre all’Amministrazione riferente che “il trattamento economico, così come individuato al momento del giudizio di non idoneità, spetterebbe al personale, soltanto fino al momento in cui l'Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito. Ciò posto, il decreto interdirettoriale che autorizza il transito nei ruoli civili e ancor più la lettera che, nel trasmettere all'Ente il contratto individuale di lavoro da sottoporre alla firma dell'interessato, contiene data e sede di presentazione in servizio, potrebbero ragionevolmente intendersi quale precisa e finale determinazione dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito”.

Siffatta interpretazione farebbe venir meno l'aspettativa per il transito dalla data in cui l'interessato è stato invitato a presentarsi, e da tale momento tornerebbe ad applicarsi la normativa relativa all'aspettativa per infermità del personale militare, così come era stata applicata fino al momento del giudizio di non idoneità (con le conseguenti decurtazioni derivanti dai periodi di aspettativa per infermità fruiti, applicandosi, in tal caso, le particolari disposizioni riguardanti il personale militare - art. 13, comma 2, d.P.R. 163/2002, che richiama l'art. 26, commi 1 e 2, della legge 187/1976 -, secondo cui al personale interessato compete il trattamento economico intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi e 0 per i restanti 6 mesi).

Con parere interlocutorio in data 5 febbraio 2014 è stato preliminarmente rilevato che:

- il D.M. 18 aprile 2002, con il quale è stata data attuazione all’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato adottato dal Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Funzione pubblica;

- l'art. 2, comma 7, del d.m. citato è identico all’art. 4, comma 2, del Decreto, avente pari data (18 aprile 2002), adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per il transito nei ruoli civili da parte del personale della Guardia di Finanza.

Di conseguenza, è stato disposto che anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Dipartimento per la Funzione Pubblica esprimessero il proprio avviso in merito, con il coordinamento del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

Al Ministero della Difesa, invece, è stata chiesta una relazione integrativa con la quale:

- chiarire quale applicazione viene attualmente data all'art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, e quale interpretazione intenda proporre, soffermandosi, in modo particolare, sul computo dell’aspettativa e delle prescritte decurtazioni, avuto riguardo al periodo antecedente e successivo al giudizio di inidoneità e fino “al momento in cui l'Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito”;

- riferisca se, con riferimento alla questione sottoposta all’attenzione di questo Consiglio di Stato, si sia determinato del contenzioso.

All’interlocutoria ha dato seguito solo il Ministero della Difesa, il quale ha evidenziato che al personale militare, che, a seguito di giudizio medico-legale di permanente inidoneità al servizio militare, avanza domanda di transito, viene corrisposto un trattamento economico pari alla retribuzione spettante al militare al momento del suddetto giudizio medico. Retribuzione che è, a sua volta, legata al periodo di aspettativa per infermità usufruito nell'arco del quinquennio antecedente (per i primi 12 mesi di aspettativa per infermità nell'arco del quinquennio, il militare percepisce lo stipendio per intero; dal 13° al 18° mese di assenza percepisce lo stipendio ridotto del 50; per l'ulteriore periodo di assenza dal lavoro per infermità non percepisce nulla). Nel caso, invece, di riconoscimento della causa di servizio, al militare spetta la retribuzione piena per tutto il periodo di assenza dal lavoro.

Inoltre, in applicazione dell'art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, durante il periodo di aspettativa, per il transito, che perdura fino quando il militare non sottoscriva il contratto di lavoro come dipendente civile della difesa, l'Amministrazione è obbligata a corrispondere il citato trattamento economico anche nell’ipotesi in cui il militare non sottoscriva il contratto per la sussistenza di uno stato di malattia che gli impedisca di presentarsi in servizio. Durante l'intero lasso di tempo (dal giudizio medico-legale fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro come civile), in cui il militare è posto in aspettativa per il transito, il trattamento economico non subisce decurtazioni, rimanendo fissato, nella sua entità, nella misura pari alla retribuzione goduta al momento del giudizio medico-legale.

Con l’interpretazione proposta dal Ministero nella propria relazione introduttiva, pertanto, si porrebbe fine all’aspettativa per il transito, rendendo nuovamente applicabile la normativa relativa all'aspettativa per infermità prevista per il personale militare. Quindi, per il militare giudicato inidoneo che avanza domanda di transito (e che mantiene lo status di militare fintanto che non sottoscriva il contratto di lavoro come civile), l'eventuale ulteriore periodo di assenza dal servizio, successivo all'invito a sottoscrivere il contratto come civile, verrebbe a sommarsi al precedente periodo di aspettativa per infermità usufruito dal militare prima del giudizio medico-legale di inidoneità. In questo modo la retribuzione tornerebbe a subire le decurtazioni retributive legate al periodo di aspettativa usufruito nel quinquennio.

In ordine al secondo quesito, evidenzia che, allo stato, la problematica non ha determinato contenzioso.

Con riferimento alla richiesta di questo Collegio di acquisire una relazione sull'argomento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero riferisce di essersi attivata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, affinché possa essere dato riscontro alla richiesta istruttoria.

Considerato:

Preso atto di quanto sopra esposto, ritiene la Sezione che sul tema permanga la necessità di acquisire, preliminarmente, anche l’avviso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per la Funzione Pubblica. Pertanto, in attesa dell’adempimento del prefato incombente istruttorio, che nell’occasione si ritiene di sollecitare, rimane sospesa l’emissione del richiesto parere.

P.Q.M.

Sospende l’emissione del prescritto parere, in attesa degli incombenti istruttori assegnati in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
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Re: passaggio ruoli civili

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pagamento ferie/licenza non goduta e transito nei ruoli civili.
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- ) - nota prot. MDGMILO IV1140144983 del 31 marzo 2011

- ) - circolare del Ministero della Difesa MDGMILO IV 1140086008 del 28 febbraio 2011.

- ) - percepire integralmente i compensi sostitutivi per ferie non godute anche durante il periodo di aspettativa ex lege n. 266/1999, d.lgs 66/2010 e D.M. 22680 del 18 aprile 2002.

1) - I ricorrenti militari sono stati giudicati dalla competente CMO permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato e, conseguentemente, congedati.

2) - I predetti nei termini di legge presentavano istanza, a mente della normativa vigente ( oggi art. 930 del d.lgs 66/2010), per transitare nei corrispettivi ruoli civili del Ministero della Difesa.

3) - Nella more della definizione della prevista procedura per il transito nei ruoli civili i predetti venivano posti in aspettativa sino al giorno precedente l’assunzione in servizio nei citati ruoli.

4) - Rileva, di contro, il difensore che la situazione giuridica dei militari ricorrenti definita dall’amministrazione, nella circolare contestata, come “aspettativa tecnica” non è assimilabile alla aspettativa per infermità di servizio e risulta, invero, estranea e non prevista dall’ordinamento, “frutto di un’arbitraria costruzione dell’Amministrazione intimata…”.

IL TAR LAZIO precisa:

5) - E’ opportuno premettere che il procedimento di transito dei militari già in servizio permanente nei ruoli civili è disciplinato, tutt’ora, ai sensi dell’art. 2186 d.lgs cit., dal d.m. 18 aprile 2002, che, agli artt. 1 e 2, ha delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.

6) - Tale passaggio di ruolo costituisce, per il dipendente inidoneo al servizio militare, un vero e proprio diritto soggettivo ( Cons.St., sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854) non limitabile neppure per evidenti ragioni organizzative ( Cons.St., sez. IV, 21 luglio 2009, n. 6951).

7) - Pertanto il transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo costituisce una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione ( Cons. St., sez.IV, 2 ottobre 2006, n. 5758).

8) - Ciò detto è opportuno ricordare che l’art. 11, comma 4, del DPR 11 settembre 2007, n. 171, ha precisato che, in caso di transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili, è possibile il pagamento delle ferie non godute solo quando, nell’amministrazione di nuova destinazione, non è prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito.

9) - Ebbene non consta dagli atti di causa, né i ricorrenti hanno fornito prova, che le ferie maturate nel periodo di aspettativa in attesa del transito di ruolo sono state, dall’amministrazione civile, negate.

10) - Infatti, secondo il riportato insegnamento giurisprudenziale il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate.

11) - Era, pertanto, onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute.

12) - Tale evenienza non risulta attivata dai ricorrenti, perché solo in caso di negativo riscontro dell’istanza poteva, infatti, reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all’iniziativa dell’interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento.

N.B.: rileggi bene i nr. 9, 10, 11 e 12 di cui sopra.

Leggete cmq. il tutto qui sotto.

Ragazzi, allora datevi da fare.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201511199, - Public 2015-09-10 -


N. 11199/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05709/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5709 del 2011, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio - ), tutti rappresentati e difesi dagli avv. Alessandra Angiuli, Stefano Moleas, con domicilio eletto presso Paolo Girolami in Roma, Via Vincenzo Picardi, 4;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato nel domicilio di Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della nota prot. MDGMILO IV1140144983 del 31 marzo 2011, pervenuta ai ricorrenti il 7 aprile 2011; della circolare del Ministero della Difesa MDGMILO IV 1140086008 del 28 febbraio 2011; nonché per l’accertamento dei ricorrenti a percepire integralmente i compensi sostitutivi per ferie non godute anche durante il periodo di aspettativa ex lege n. 266/1999, d.lgs 66/2010 e D.M. 22680 del 18 aprile 2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti militari sono stati giudicati dalla competente CMO permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato e, conseguentemente, congedati.

I predetti nei termini di legge presentavano istanza, a mente della normativa vigente ( oggi art. 930 del d.lgs 66/2010), per transitare nei corrispettivi ruoli civili del Ministero della Difesa.

Nella more della definizione della prevista procedura per il transito nei ruoli civili i predetti venivano posti in aspettativa sino al giorno precedente l’assunzione in servizio nei citati ruoli.

Con nota del 17 febbraio 2011 tutti i ricorrenti hanno diffidato la parte resistente perché fosse loro corrisposto il compenso maturato successivamente al giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato e, segnatamente, l’equivalente monetario del congedo ordinario non fruito nel periodo di aspettativa successiva alla accertata inidoneità.

La richiesta veniva respinta dall’amministrazione della difesa.

Avverso tale negativa determinazione sono insorti giudizialmente i ricorrenti con il ricorso oggetto del presente scrutinio.

In particolare la difesa ricorrente contesta l’interpretazione fornita al riguardo dalla p.a. che, mutuando il contenuto del provvedimento negativo dalle disposizioni contenute nella circolare ministeriale, anch’essa in questa sede censurata, ha ritenuto che il citato periodo di aspettativa non potesse comportare il pagamento del congedo ordinario non usufruito perché tale evenienza è limitata alle ipotesi in cui alla aspettativa segue la cessazione del servizio per ragioni indipendenti dalla volontà del militare mentre, nel caso in esame, tutti predetti sono transitati nei ruoli civili senza soluzione di continuità con il precedente servizio.

Rileva, di contro, il difensore che la situazione giuridica dei militari ricorrenti definita dall’amministrazione, nella circolare contestata, come “aspettativa tecnica” non è assimilabile alla aspettativa per infermità di servizio e risulta, invero, estranea e non prevista dall’ordinamento, “frutto di un’arbitraria costruzione dell’Amministrazione intimata…”.

Ne consegue che la mancata fruizione del congedo ordinario, nel periodo in cui i ricorrenti sono stati posti in aspettativa, deve essere congruamente ristorato con la corresponsione dell’equivalente monetario, proprio perché il congedo non è stato, dai predetti, goduto per motivi indipendenti dalla volontà di essi ricorrenti.

E’ opportuno premettere che il procedimento di transito dei militari già in servizio permanente nei ruoli civili è disciplinato, tutt’ora, ai sensi dell’art. 2186 d.lgs cit., dal d.m. 18 aprile 2002, che, agli artt. 1 e 2, ha delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.

Tale passaggio di ruolo costituisce, per il dipendente inidoneo al servizio militare, un vero e proprio diritto soggettivo ( Cons.St., sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854) non limitabile neppure per evidenti ragioni organizzative ( Cons.St., sez. IV, 21 luglio 2009, n. 6951).

Pertanto il transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo costituisce una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione ( Cons. St., sez.IV, 2 ottobre 2006, n. 5758).

Ciò detto è opportuno ricordare che l’art. 11, comma 4, del DPR 11 settembre 2007, n. 171, ha precisato che, in caso di transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili, è possibile il pagamento delle ferie non godute solo quando, nell’amministrazione di nuova destinazione, non è prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito.

Ebbene non consta dagli atti di causa, né i ricorrenti hanno fornito prova, che le ferie maturate nel periodo di aspettativa in attesa del transito di ruolo sono state, dall’amministrazione civile, negate.

Infatti, secondo il riportato insegnamento giurisprudenziale il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate.

Era, pertanto, onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute.

Tale evenienza non risulta attivata dai ricorrenti, perché solo in caso di negativo riscontro dell’istanza poteva, infatti, reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all’iniziativa dell’interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2015
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Re: passaggio ruoli civili

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Ricorso ACCOLTO in merito agli stipendi da percepire.
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1) - transitato a domanda nei ruoli civili del Ministero della difesa in seguito a giudizio di permanente non idoneità al servizio militare, chiede il riconoscimento del trattamento retributivo per il periodo successivo alla domanda di transito nei ruoli civili e fino alla effettiva assunzione in qualità di dipendente civile.

2) - Il ricorrente, infatti, è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare il 20 dicembre 2005 ..... e, con istanza assunta al protocollo dell’amministrazione il 21 dicembre 2005, ha chiesto il transito nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa, che, solo a seguito di atto di diffida notificato il 14 aprile 2008, ha infine provveduto con nota del 14 luglio 2008 a denegare il richiesto transito.

3) - Annullato il detto diniego dal T.A.R. per la Campania con sentenza n. 4235 del 2009, non appellata, l’amministrazione ha infine provveduto a stipulare contratto di lavoro con il ricorrente solo in data 6 aprile 2010 recante decorrenza del rapporto lavorativo 3 maggio 2010, ......

4) - Lamenta quindi il ricorrente che alcun trattamento economico gli è stato corrisposto per il periodo da dicembre 2005 (domanda di transito nei ruoli civili) al maggio 2010 (decorrenza del contatto di lavoro come dipendente civile). Dunque chiede, a titolo di restituito in integrum, l’accertamento del proprio diritto all’invocato trattamento retributivo per il periodo dicembre 2005 – 2 maggio 2010.

IL TAR LAZIO precisa:

5) - Come ha rilevato il Consiglio di Stato, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le controversie e le questioni relative al periodo che precede la stipula del contratto di lavoro come dipendente civile, pur se è stato adottato un provvedimento di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV n. Cons. Stato, IV sezione, n. 4719/2001 e n. 6825/2007).

6) - In altri termini, con riguardo alla vicenda che interessa l’odierno ricorrente, è stato già affermato con sentenza passata in giudicato che la domanda di transito si intende accolta allo scadere del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito.

7) - In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente meriti accoglimento limitatamente alla richiesta di corresponsione del trattamento economico con decorrenza dalla scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili assegnati all’Amministrazione per provvedere sull’istanza medesima, fino alla decorrenza del contratto di lavoro poi intervenuto ( 3 maggio 2010); non può essere accolta, invece, la richiesta di corresponsione del corrispettivo fin dalla data della istanza di transito.

8) - Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dal 21 maggio 2006 (data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito del 21 dicembre 2005) fino al 2 maggio 2010, essendo il 3 maggio 2010 la data di decorrenza del contratto di lavoro stipulato come dipendente civile.

Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201511436, - Public 2015-09-29 -


N. 11436/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02314/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tommaso Ventre, con domicilio eletto presso Antonella Le Rose in Roma, Via Cavour, 228/B;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo per il periodo dicembre 2005 – 2 maggio 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il proposto ricorso l’odierno ricorrente, già caporal maggiore scelto quindi transitato a domanda nei ruoli civili del Ministero della difesa in seguito a giudizio di permanente non idoneità al servizio militare, chiede il riconoscimento del trattamento retributivo per il periodo successivo alla domanda di transito nei ruoli civili e fino alla effettiva assunzione in qualità di dipendente civile. Il ricorrente, infatti, è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare il 20 dicembre 2005 con processo verbale della CMO di Caserta e, con istanza assunta al protocollo dell’amministrazione il 21 dicembre 2005, ha chiesto il transito nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa, che, solo a seguito di atto di diffida notificato il 14 aprile 2008, ha infine provveduto con nota del 14 luglio 2008 a denegare il richiesto transito. Annullato il detto diniego dal T.A.R. per la Campania con sentenza n. 4235 del 2009, non appellata, l’amministrazione ha infine provveduto a stipulare contratto di lavoro con il ricorrente solo in data 6 aprile 2010 recante decorrenza del rapporto lavorativo 3 maggio 2010, inquadrando lo stesso come “operatore di amministrazione”. Lamenta quindi il ricorrente che alcun trattamento economico gli è stato corrisposto per il periodo da dicembre 2005 (domanda di transito nei ruoli civili) al maggio 2010 (decorrenza del contatto di lavoro come dipendente civile). Dunque chiede, a titolo di restituito in integrum, l’accertamento del proprio diritto all’invocato trattamento retributivo per il periodo dicembre 2005 – 2 maggio 2010.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo per essere stato il ricorso di cui trattasi notificato il 18 febbraio 2011, successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro del ricorrente quale dipendente civile (6 aprile 2010) e comunque affermandone la infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo atteso che la controversia di cui è questione investe la spettanza di una pretesa retributiva relativa al periodo che precede la stipula del contratto di lavoro da parte del ricorrente come dipendente civile dell’amministrazione della difesa, essendo evidente che fino a quella data il militare non perde il suo status originario. Come ha rilevato il Consiglio di Stato, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le controversie e le questioni relative al periodo che precede la stipula del contratto di lavoro come dipendente civile, pur se è stato adottato un provvedimento di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV n. Cons. Stato, IV sezione, n. 4719/2001 e n. 6825/2007). E’ evidente che la mera circostanza della notifica del ricorso in epoca successiva alla detta stipula non è sufficiente a far ritenere che la res controversa sia da ricondurre al ricorrente quale dipendente civile, che se così fosse questo giudice sarebbe privo di giurisdizione, trattandosi di questione, come già rilevato, che inerisce alla sfera giuridica del ricorrente non ancora dipendente civile dell’amministrazione della difesa. In altri termini, la controversia attiene alla fase non contrattualizzata, in regime di diritto pubblico, del rapporto di lavoro di pubblico impiego, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, primo comma, lett. i) del CPA.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito meglio esplicitati.

Rileva il Collegio che ai sensi dell’art. 14 comma 5° l. n. 266 del 1999 (oggi sostituito, per quanto qui rileva, dall’art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, giudicato "non idoneo al servizio militare incondizionato" per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, costituendo detto transito un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medico-ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 31 luglio 2009 , n. 4854). Ha rilevato peraltro condivisibile giurisprudenza che il Ministero della difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione dell'istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 novembre 2006 , n. 12139 e T.A.R. Sardegna n. 108 del 2010).

Ribadisce quindi il D.M. 18 aprile 2002, con cui sono state dettate le disposizioni che governano in concreto il detto transito, all’art. 1, comma 1, che “Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l’infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.”; lo stesso decreto all’art. 2, comma 4, precisa che “L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta” e, al comma 7, che “In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”. Può quindi agevolmente rilevarsi che la normativa regolamentare citata prevede un’ipotesi di “silenzio assenso” alla scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito. Del resto, proprio con riferimento all’odierno ricorrente, il T.A.R. Campania – che era stato adito per l’annullamento di nota con cui l’amministrazione denegava formalmente il richiesto transito - con la sentenza innanzi citata e che non risulta appellata (n. 4235 del 2009) aveva già nella specie rilevato “che risulta essersi sostanziato il silenzio assenso al chiesto transito (ai sensi dell’art. 2 co. 4° D.M. 18.4.2002), e che la <<sospensione>> del relativo procedimento non appare giustificabile sulla base degli esiti di una sentenza di primo grado, appellata e quindi non definitiva”. Osservava ancora il T.A.R. di Napoli che “Stante la chiarezza dell’esposto dettato normativo applicabile alla fattispecie, ritiene il Collegio che il provvedimento negativo è sopravvenuto quando ormai si era avuta la formazione del previsto silenzio assenso; la qual cosa è sufficiente a segnare la sorte del ricorso: ciò sulla ribadita precisazione che non è stato in alcun modo contraddetta l’esistenza dell’unico e necessario presupposto di legge, ovvero di essere stato il -OMISSIS- giudicato (da competente Commissione Medica, in data 6.12.2005) non idoneo al S.M.I., ma idoneo al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa”. In altri termini, con riguardo alla vicenda che interessa l’odierno ricorrente, è stato già affermato con sentenza passata in giudicato che la domanda di transito si intende accolta allo scadere del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito. Del resto, è sulla scorta di questa premessa che è avanzata con il presente ricorso, a stipula del contratto oramai intervenuta, azione di accertamento del diritto al trattamento retributivo per il periodo che va dalla detta domanda alla decorrenza del contratto di lavoro come dipendente civile.

In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente meriti accoglimento limitatamente alla richiesta di corresponsione del trattamento economico con decorrenza dalla scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili assegnati all’Amministrazione per provvedere sull’istanza medesima, fino alla decorrenza del contratto di lavoro poi intervenuto ( 3 maggio 2010); non può essere accolta, invece, la richiesta di corresponsione del corrispettivo fin dalla data della istanza di transito.

Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dal 21 maggio 2006 (data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito del 21 dicembre 2005) fino al 2 maggio 2010, essendo il 3 maggio 2010 la data di decorrenza del contratto di lavoro stipulato come dipendente civile. L’accertamento e la condanna sono riferiti al capitale oltre che alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese di causa seguono la regola della soccombenza, per quanto temperata nella quantificazione alla luce del non totale accoglimento delle richieste formulate in ricorso e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente del corrispettivo dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dalla data del 21 maggio 2006 fino alla data del 2 maggio 2010, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 31 marzo 2015 e 2 settembre 2015, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2015
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