Pagamento licenza ordinaria

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immanescalzo
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da immanescalzo »

come e possibile che il pagamento della licenza non fruita non sia ancora arrivato, riformato in data 12 12 2011, percepito tfr ed ex cassa sottufficiali ma rimborso di 49 giorni di licenza non fruita nel 2010 e 2011 nemmeno l'ombra, i soliti giri viziosi o il menefreghismo di qualche collega preposto !!! :evil:


lory61
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da lory61 »

immanescalzo ha scritto:come e possibile che il pagamento della licenza non fruita non sia ancora arrivato, riformato in data 12 12 2011, percepito tfr ed ex cassa sottufficiali ma rimborso di 49 giorni di licenza non fruita nel 2010 e 2011 nemmeno l'ombra, i soliti giri viziosi o il menefreghismo di qualche collega preposto !!! :evil:
Dietro i "giri viziosi", caro immanescalzo, c'è sempre il menefreghismo di qualcuno!!!!!!! O no? :?
Saluti
stefanokdue
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da stefanokdue »

lory61 ha scritto:
immanescalzo ha scritto:come e possibile che il pagamento della licenza non fruita non sia ancora arrivato, riformato in data 12 12 2011, percepito tfr ed ex cassa sottufficiali ma rimborso di 49 giorni di licenza non fruita nel 2010 e 2011 nemmeno l'ombra, i soliti giri viziosi o il menefreghismo di qualche collega preposto !!! :evil:
Dietro i "giri viziosi", caro immanescalzo, c'è sempre il menefreghismo di qualcuno!!!!!!! O no? :?
Saluti
buongiorno a tutti amici del forum. anche io riformato il 12.12.2011, ancora nulla sul pagamento della licenza. ciao, skdue.
PAOLO4769

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da PAOLO4769 »

Ragazzi se vi consola il sottoscritto congedato a febbraio 2011, presentato domanda a luglio 2011 al CNA per la monetizzazione della licenza alla data attuale non ha visto nessun soldo :( ..... mal comune mezzo gaudio dicono :lol: . Scherzi a parte ho sentito i colleghe di Chieti e mi hanno detto che hanno dei dubbi interpretativi della normativa per il pagamento :cry: , hanno interessato il Comando Generale dell'Arma - Ufficio Legislazione :roll: per una risposta ..... chissà quando risponderanno e quindi pagheranno ????? :?: :?:
ORIGLIO FRANCESCO
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da ORIGLIO FRANCESCO »

OK. Millomi, se non erro sono 52 euro per ogni giorno, x 45 euro 2.340,00 :D :D . Rientrano anche i riposi settimanali non goduti :?: :?:
Saluti.
gino59
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da gino59 »

lory61 ha scritto:
immanescalzo ha scritto:come e possibile che il pagamento della licenza non fruita non sia ancora arrivato, riformato in data 12 12 2011, percepito tfr ed ex cassa sottufficiali ma rimborso di 49 giorni di licenza non fruita nel 2010 e 2011 nemmeno l'ombra, i soliti giri viziosi o il menefreghismo di qualche collega preposto !!! :evil:
Dietro i "giri viziosi", caro immanescalzo, c'è sempre il menefreghismo di qualcuno!!!!!!! O no? :?
Saluti

:arrow: 8) :oops: :cry: :arrow: di gino59 » gio ago 16, 2012 12:14 pm

PAOLO4769 ha scritto:
Ciao Pietro Gervasi, purtroppo nessun soldo in vista neanche per me. Ho fatto la domanda a luglio 2011 e alla data attuale nessuna risposta. Un gentilissimo Brig. di cui per privacy non faccio il nome del Call Center di Chieti, è stato veramente corretto, mi ha addirittura chiamato il giorno dopo al cell, e mi ha detto che la mia pratica era pronta per il pagamento dopo aver passato l'ufficio recupero crediti (serve a verificare se la nostra Amm.ne ci ha dato soldi in più, o se siamo debitori verso l'Arma) e mi ha detto che il Capo Ufficio, quando ormai la pratica era all'ufficio titoli pronta per il successivo pagamento da parte della cassa, ha deciso di bloccare il pagamento perchè gli è venuto un dubbio e ha interessato l'ufficio legislazione del C.do Generale ..... chissà quando gli risponderanno e quindi successivamente quando prenderò i soldi. Questa è la mia situazione personale, ora siamo la settimana di ferragosto e non mi voglio incazzare ulteriormente, fine mese proverò a scrivere tramite posta certificata ai sensi della Legge 241 ma sono sicuro che come altri colleghi non riceverò risposta. Buona giornata a tutti !
Paolo




..Ciao Paolo e Pietro.- Bisogna essere RACCOMANDATO

... Scherzi a parte:- L'inghippo sta' nel comando di appartenenza.-

....Io a suo tempo avevo ricevuto una trance di liquidazione e dopo le varie sentenze e il parere del
consiglio di stato, ho rifatto un'altra richiesta dell'altra trance, ma il mio comando l'aveva inviato per
posta ordinaria e dopo qualche mese ho scritto al C.N.A per sollecitare, ma questi riferivano che al mio
comando chiedevano lo spcchio riepilogativo in P.E.C. e dopo il mio impegno (telefonico) e' arrivato
l'accredito.- Ciaoooooooooooooooooo


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gino59

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millomi

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da millomi »

Re: Pagamento licenza ordinaria
di ORIGLIO FRANCESCO » mer set 12, 2012 11:05 am

OK. Millomi, se non erro sono 52 euro per ogni giorno, x 45 euro 2.340,00 . Rientrano anche i riposi settimanali non goduti :wink: :wink: :wink: :wink:
sicuramente si,,visto che la mia Amm.ne GdiF mi ha pagato oltre alle ferie,anche nr. 1 giorno di riposo lex!!!!
booooooooooooooh,,non so come funziona nell'Arma,,da noi ancora abbiamo gli Uffici Amm.vi Regionali che ti fanno i conti e mettono in pagamento le varie spettanze che l'ufficio pagatore degli stipendi delibera subito dopo;;;
solo il fondo previdenza e il fondo assistenza viene conteggiato dal Co.Ge.

Saluti
sintozz
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da sintozz »

Un saluto a tutti voi...........in pensione d'inabilità dal 2 Agosto 2011, pagamento licenza non usufruita nel mese di maggio 2012....Euro 52 al giorno. Buona serata.
alabrador

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da alabrador »

Il CNA di Chieti chiede pareri all'ufficio legislazione del comando generale dell'arma( per allungare il brodo ) noi nel frattempo aspettiamo invano ( io da 13 mesi) che ci paghino queste benedette ferie. Se le pagano al personale della scuola non vedo il motivo perchè non dovrebbero pagarle al comparto sicurezza.
Pensando di fare cosa gradita riporto quanto appresso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il messaggio 135 dello scorso 6 settembre 2012 intitolato come “Liquidazione ferie non fruite – articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95”, ha fatto sapere la posizione della pubblica amministrazione sul tema delle ferie non godute in ambito scolastico.
Con il messaggio 135, a seguito di parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, il Ministero ha disposto la liquidazione dei compensi per le ferie non fruite dal personale della scuola interessato, con contratto a tempo determinato e indeterminato, maturate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 95 del 6.7.2012, ovvero spending review.
ORIGLIO FRANCESCO
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da ORIGLIO FRANCESCO »

......ed è le così,le amministrazioni dell'Arma funzionavano meglio quando erano a livello regionale :) , ad esempio,per un riscatto di un quinto avevo atteso massimo 5 mesi, adesso ho dovuto attendere 24 mesi :?
Saluti.
millomi

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da millomi »

Re: Pagamento licenza ordinaria
da alabrador » ven set 14, 2012 10:58 pm

Il CNA di Chieti chiede pareri all'ufficio legislazione del comando generale dell'arma( per allungare il brodo ) noi nel frattempo aspettiamo invano ( io da 13 mesi) che ci paghino queste benedette ferie. Se le pagano al personale della scuola non vedo il motivo perchè non dovrebbero pagarle al comparto sicurezza.
Pensando di fare cosa gradita riporto quanto appresso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il messaggio 135 dello scorso 6 settembre 2012 intitolato come “Liquidazione ferie non fruite – articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95”, ha fatto sapere la posizione della pubblica amministrazione sul tema delle ferie non godute in ambito scolastico.
Con il messaggio 135, a seguito di parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, il Ministero ha disposto la liquidazione dei compensi per le ferie non fruite dal personale della scuola interessato, con contratto a tempo determinato e indeterminato, maturate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 95 del 6.7.2012, ovvero spending review.

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmah!!!!!! io sono allibito di come si comporta il vostro CNA di Chieti,in merito al pagamento delle ferie non godute,almeno in base a quello che voi dite con i vostri post!!!!!!,
a mio parere a Chieti,si stanno facendo le seghe mentali,,il """"chiarimento""""" se si pagano o non si pagano,riguarda solo il personale che va in pensione ""normale"",eventualmente con qualche giorno di ferie non usufruite,pero',almeno in GdiF,prima del giorno fatidico di pensionamento,se hai eventuali ferie da fare,vanno a ritroso in base al nr. di ferie ,per poi fartele usufruirle fino alla data di pensionamento;;;;;;;
Come mai in GdiF continuano regolarmente a pagarle a chi va in pensione per riforma???,
come gia' postato::::: riformato 25/05/2012,,,,ferie pagate il 25/08/2012.........48 giorni e uno di riposo Lex :D :D :D :D :D :D :D :D
prendete il vostro presidente Cocer,tirategli le orecchie.,.,............e ponetegli la domanda::<come cavolo e' che in GdiF,le ferie ai riformati vengono pagate???.e pure subito??>!!

saluti
ORIGLIO FRANCESCO
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da ORIGLIO FRANCESCO »

Gli mando subito una mail, sono curioso di sapere cosa rispondono :x :x
ciocpa

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da ciocpa »

Riformato il 11/10/2011 e come a tanti di Voi non ho ancora visto la liquidazione delle ferie non godute, ma la cosa strana è che mio collega, stesso comando di appartenenza, riformato un mese dopo di me lo hanno già liquidato a luglio!!!
Scritta email al CNATEA e TEQ e chiaramente, a distanza di 10 gg, nessuna risposta.
Qualcuno dice che entro la fine dell'anno pagheranno tutti....
Mah!!! :roll:
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Quello che alcuni fanno per un giusto diritto.

1) - declaratoria del silenzio - inadempimento formatosi sulla istanza presentata in data 9 marzo 2011 e reiterata in data 15 maggio 2012 con la quale il ricorrente ha chiesto il pagamento delle licenze non fruite.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


11/10/2012 201202510 Sentenza 1


N. 02510/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01454/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino nel cui studio in Milano, via Fontana n. 18 è elettivamente domiciliato

contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura Distrettuale di Milano presso la quale è ex lege domiciliato nel suo ufficio di via Freguglia, 1

per la declaratoria del silenzio - inadempimento formatosi sulla istanza presentata in data 9 marzo 2011 e reiterata in data 15 maggio 2012 con la quale il ricorrente ha chiesto il pagamento delle licenze non fruite.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Rilevato:
che ad oggi l’Amministrazione resistente non si è ancora formalmente espressa sulla istanza di cui in epigrafe nonostante sia decorso il termine per la conclusione del procedimento;

che non può costituire risposta alla predetta istanza la relazione istruttoria inviata alla Avvocatura dello Stato;

Ritenuto:
che nella sua risposta l’Amministrazione dovrà procedere alla esatta individuazione dei periodi di licenza non fruiti dal ricorrente e alla relativa liquidazione;
che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina all’Amministrazione resistente di pronunciarsi formalmente sulla istanza di cui in epigrafe secondo le modalità stabilite in motivazione entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

17/10/2012 201201836 Sentenza 1


N. 01836/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2010, proposto da:
A. M., rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Palo, con domicilio eletto presso Damiano Palo Avv. in Battipaglia, c/o Segreteria T.A.R.;

contro
Questura di Salerno; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l’annullamento del provvedimento 24 marzo 2010 col quale il Questore di Salerno ha respinto la domanda del ricorrente di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito per giorni 45 nell’anno 2009 e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto a tal titolo risulterà dovuto, con interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1-A mezzo del ricorso in esame, il sig. A. M., sostituto commissario di P.S., in quiescenza dal 31 gennaio 2010, si duole del provvedimento descritto in epigrafe col quale gli è stata negato la " monetizzazione " delle ferie non godute negli anni 2008 e 2009 .

In punto di fatto, ricorrente. espone che:
-durante il congedo ordinario previsto per il periodo 1 dicembre 2009-27 gennaio 2010 contrasse malattia invalidante che comportò il suo collocamento in congedo straordinario fino al 31 gennaio 2010;

-non rientrò più in servizio causa di patologie fino alla suddetta data del 31 gennaio 2010 di collocamento in quiescenza;

-avanzò quindi istanza per vedersi retribuiti i 45 giorni di ferie non goduti in detto periodo;

-l’istanza è stata respinta a mezzo dell'impugnato provvedimento col quale l'Amministrazione ha negato l'indennizzabilità delle predette ferie non godute in applicazione di circolari ministeriali interpretative secondo le quali possono essere retribuiti solo i giorni di congedo maturati, anche in assenza delle prescritte esigenze di servizio, prima degli eventi previsti dal coacervo normativo recato dagli artt. 18 del D.P.R. 254/1999 e 14, co. 14, del D.P.R. 395/1995 (decesso, cessazione dal servizio per infermità o collocamento in aspettativa per infermità cui consegue la dispensa dal servizio).

Ciò premesso, insiste per l'accertamento del diritto indicato in epigrafe, previo annullamento del diniego opposto dall'amministrazione al suo riconoscimento, con vittoria di spese processuali, all'uopo deducendo che i contenuti, peraltro equivoci, delle circolari ministeriali non potevano frapporsi all'invocata "monetarizzazione" delle ferie non godute, quale dovuta in corretta applicazione degli artt. 18 del D.P.R. 254/1999 e 14, co. 14, del D.P.R. 395/1995, nella interpretazione offertane dalla giurisprudenza (per esempio, Consiglio di Stato 24 febbraio 2009, n. 1084).

L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l'intimata amministrazione per resistere alla pretesa, richiamando a sua volta giurisprudenza che ha concluso per l'insussistenza del diritto in presenza delle condizioni anche qui date.

Alla pubblica udienza il ricorso è stato assunto e trattenuto in decisione.

2-Il Collegio rileva innanzitutto che i fatti esposti dal ricorrente non sono contestati; più precisamente, oltre a non esser contestata l'assenza continuata dal servizio e, quindi, il mancato godimento delle ferie in relazione allo stesso periodo, non è contestato l'avvenuto accertamento "da parte della locale commissione medica ospedaliera della natura invalidante delle varie patologie che hanno causato la continuativa assenza dal servizio per infermità del ricorrente nel periodo considerato.

Ciò premesso, il Collegio osserva come l'orientamento del giudice di appello invocato dal ricorrente abbia ricevuto ulteriore conferma da successive pronunce dello stesso giudice (Cons. Stato, n. 8372 del 1 dicembre 2010; n. 8100 del 18 novembre 2010; n. 2663 del 7 maggio 2010), cui ha prestato adesione il giudice di primo grado (cfr. Tar Molise 24 febbraio 2011, n. 42; Tar Campania sez. VII 14 gennaio 2011 n. 156).

Non essendo stati offerti al Collegio elementi utili per discostarsi da detto indirizzo (limitatasi la difesa dell'amministrazione a riportarsi a risalenti precedenti giurisprudenziali, da ritenersi ormai superati) nell'odierna sede di definizione del merito, avuto conto di quanto in avanti si argomenterà, deve privilegiarsi la prospettazione attorea secondo cui nelle condizioni di diritto qui date -identiche a quelle vagliate nei casi esaminati dalle pronunce sopra indicate - sussistono tutti i presupposti per accedere al beneficio, come da inequivoco dettato dell'art. 18, comma 1, del d.P.R. 254/1999, ai cui sensi "al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità".

In senso contrario non può farsi utile leva, come invece ritenuto dall'amministrazione procedente, sui contenuti della circolare ministeriale del 1999, ovvero di quella diramata negli stessi sensi nel 2000, recante la anzidetta limitazione del diritto, non prevista dalla legge e quindi da disapplicarsi.

D'altronde, come già affermato al riguardo dalla sopra riportata giurisprudenza, "il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Tale principio non si fonda esclusivamente sull'art. 18, D.P.R. n. 254 del 1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma è meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 D.P.R. n. 395 del 1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame".

Ne deriva la fondatezza degli assunti attorei, nella precisazione che "le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione, con la conseguenza che i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata"; dal che "discende, a fortiori, che una circolare amministrativa "contra legem" può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione" (Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877).

Va ancora aggiunto che a siffatta conclusione deve pervenirsi anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria.

La Corte giustizia CE, grande sezione, 20 gennaio 2009, dopo aver fra l'altro ricordato che "il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare ...." ha così concluso:
" omissis .... 2) L'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite”.

“3) L'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Ai fini del calcolo della suddetta indennità finanziaria è determinante la retribuzione ordinaria del lavoratore, la stessa che deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite".

3-In definitiva, previo annullamento della determinazione dell'amministrazione impugnata, va dichiarato che al ricorrente spettano le indennità per ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminato nella cessazione dal servizio, posto che il diritto alle ferie si considera, in questo periodo, ugualmente maturato.

Le spese processuali vanno, tuttavia, compensate nella considerazione che l'indirizzo cui il Collegio ha ritenuto di aderire ha ricevuti i suoi più significativi apporti solo di recente e, nel contempo, (nella considerazione) che la posizione dell'amministrazione trovava dichiarato supporto in alcune decisioni giurisprudenziali di segno diverso.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1) annulla il provvedimento impugnato;
2) accerta la sussistenza del diritto invocato dal ricorrente;
3) condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute in relazione ai periodi di ferie non godute, di cui sopra, maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2012
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