Pagamento licenza ordinaria

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panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Ma l'avete lette bene sta disposizione del M.D.?
Quando in qua' un Ministero si consulta con gli altri? Ebbene il M.D. si è consultato come si legge in questa nuova disposzione con il Dipartimento della P.S. del Ministero dell'interno, con il Comando Generale della Guardia di Finanza e alla fine a dettato questa nuova disposizione che ormai tutti sapete.
Ma perchè non era meglio che si orientava su queste ultime sentenze del Consiglio di Stato e mettere fine a questi intrecci mettendo mano al portafoglio e pagare tutti?
Anche noi ci confrontiamo con gli altri corpi della Polizia e penso che moltissimo desideriamo un VERO SINDACATO anzichè ARRANCIARCI con il Cobar, Coir e Cocer.
IO VOGLIO IL SINDACATO VERO E PROPRIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI


billyelliot1964

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da billyelliot1964 »

Ma se a modificare le regole sono state due sentenze del Consiglio di Stato del 2003 e del 2005 che statuivano che durante l'aspettativa non si maturano ferie ed il Comando generale le ha recepite, perchè ora non recepisce le sentenze del Consiglio di Stato che negli ultimi due anni ha statuito che invece in aspettativa si maturano ferie e che le stesse devono essere pagate ?
Johnny
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da Johnny »

Perchè fanno i furbi ! Le sentenze favorevoli l'Amministrazione le attua immediatamente, quelle sfavorevoli finge di ignorarle. Sono sempre dell'idea che i soldi che non distribuiscono a noi se li gode qualcun'altro, sempre in ambito Difesa.

Johnny
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

ALTRA IMPORTANTE SENTENZA DI AGOSTO 2010

N. 05982/2010 REG.DEC.
N. 05069/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5069 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G. F.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 03679/2005, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO DI FERIE NON FRUITE (OPPOSIZ. A DECRETO INGIUNTIVO T.A.R).

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il consigliere R. G. e udito l’avvocato dello Stato ………..;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero dell’interno avverso la decisione del T.a.r Lazio, sez. I ter, n. 3679/2005.
La sentenza di primo grado ha respinto l’opposizione proposta dal medesimo Ministero avverso il decreto ingiuntivo n. 749/2004, con il quale all’Amministrazione veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.494,19, costituente il compenso di 46 giorni di ferie non fruite dall’interessato.
L’appello non merita accoglimento.
Il Collegio ritiene di confermare l'opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo d'infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che, quando il mancato godimento delle ferie non sia imputabile all'interessato, ciò non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez, VI, dec. n. 2520/2001, Sez. VI, n. 339/2009).
Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione dell’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
G. B., Presidente
R. G., Consigliere
R. G., Consigliere, Estensore
M. A., Consigliere
C. C., Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2010
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Ho più volte messo a disposizione di tutti circa 7-8 sentenze del Consiglio di Stato in materia che ha condannato più volte il M.I..
Spero tanto che qualche delegato Cocer prenda spunto di tali sentenze a favore dei Poliziotti e metta nero su bianco con una mozione da mandare al C.G.A., dicendo, guarda sta scritto quì e quì, pertanto che dobbiamo fare?
Però nutro forti dubbi che i delegati Cocer ed altri riescano a togliersi la benda.
Speriamo in un miracolo che gli dia la vista a tutti, altrimenti, come sempre siamo fritti nei secoli dei secoli.
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Sorpresa?
Lo sapevate?

Numero 01236/2010 e data 30/03/2010 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 17 novembre 2009

NUMERO AFFARE 02911/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Personale Militare;
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL SIG. G…. L. M. PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA: DELLA LETTERA ORDINARIA DI PERSOMIL, PROT. N. ……. DEL 9/1/2009, RECANTE COPIA DELLA LETTERA N. omissis IN DATA 16/12/2008, CON LA QUALE PERVAMILES COMUNICAVA DI NON AVER ACCOLTO L’ISTANZA DEL RICORRENTE DI CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI ALLE LICENZE NON GODUTE, PER MOTIVI DI SALUTE, NEGLI ANNI 2007 E 2008; DI TUTTI GLI ATTI PREPARATORI, PRESUPPOSTI, CONSEGUENTI, COMUNQUE CONNESSI, COORDINATI E COLLEGATI, ANCORCHÉ SCONOSCIUTI, INERENTI ALLE PREDETTE DUE COMUNICAZIONI.
PARERE EMESSO IN BASE ALL’ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2000, N. 205.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. M_DGMIL IV 15 C …… in data 17 giugno 2009, con la quale il Ministro della Difesa (Direzione Generale per il personale militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
Ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:
Il sig. G. L. M., Colonnello dell’Esercito espone di essere affetto anche da (omissis) e di essere stato collocato in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio a far data dal 6 ottobre 2008.
Prima di essere collocato in congedo assoluto, il ricorrente ha trascorso un lungo periodo di aspettativa per infermità che si è protratto, senza soluzione di continuità, fra gli anni 2007 e 2008.
Durante tale periodo, l’istante non ha potuto godere delle licenze spettanti per legge e come segue riepilogate: per l’anno 2007, gg. 12 totali; per l’anno 2008, gg. 36 totali.
Complessivamente, il ricorrente non ha potuto godere di gg. 48 di licenza, fra il 2007 ed il 2008.
In data 3 novembre 2008 e 18 novembre 2008, con distinte lettere raccomandate, il sig. L. M. proponeva dunque istanza al Ministero della Difesa (Persomil e Pervamiles) volta ad ottenere la corresponsione degli emolumenti relativi alle predette licenze non godute.
In data 24 novembre 2008, con lettera prot. n. …….., Persomil inviava “per quanto di competenza” a Pervamiles la situazione analitica delle licenze non godute dal ricorrente.
Alla data del 9 gennaio 2009, non avendo ricevuto alcun riscontro alle proprie istanze, il sig. L. M. reiterava la richiesta a Pervamiles rappresentando le ragioni giuridiche che avrebbero dovuto indurre ad accoglierla.
Senonché, il ricorrente riceveva lettera ordinaria di Persomil, datata 9/1/2009, recante copia della lettera n. ……… datata 16/12/2008, con la quale Pervamiles comunicava di non aver accolto l’istanza in parola “in quanto l’interessato dal 2/5/2007 al 6/10/2008 è stato collocato nella posizione di aspettativa per infermità e pertanto non ha maturato alcun giorno di licenza ordinaria”.
In data 21 gennaio 2009, il sig. L. M. inoltrava al Direttore di Pervamiles una motivata istanza di riesame, assumendo l’illegittimità del provvedimento sopra citato.
In data 26 gennaio 2009, Pervamiles chiedeva alla Direzione di Amministrazione Interforze di fornire ulteriori elementi di valutazione ma, alla data di presentazione del ricorso straordinario posto all’esame del Collegio, nessuna notizia sarebbe stata portata a conoscenza del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorrente insorge avverso la predetta lettera ordinaria di Pervamiles del 9/1/2009, nonché avverso l’allegata copia della lettera del 16/12/2008 (con cui Pervamiles ha comunicato di non aver accolto l’istanza di corresponsione degli emolumenti per le ferie non godute), affidando il proprio gravame ad una serie di motivi di diritto così testualmente epigrafati: “Illegittimità per manifesta violazione dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; dell’art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 395/1995, dell’art. 11, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 255/1999. Illegittimità per manifesta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 12/2005. Illegittimità per difetto, sommarietà e genericità d’istruttoria. Conseguente difetto di motivazione. Eccesso di potere come sviamento dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta”.
Il provvedimento che respinge l’istanza del sig. L. M., innanzitutto, sarebbe in contrasto con il comma 2 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003, norma generale dell’ordinamento che, dopo aver affermato che il periodo di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, ha previsto anche una espressa deroga attraverso la seguente clausola di salvezza: “salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. In questo modo, la regola generale ammetterebbe la possibilità di sostituzione delle ferie non godute qualora intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe visto risolto il proprio rapporto di lavoro a causa del provvedimento – posto in essere unilateralmente dall’Amministrazione – di collocamento in congedo assoluto del ricorrente per infermità, dipendente da causa di servizio. Di conseguenza, la risoluzione del rapporto di lavoro costituirebbe il presupposto per il pagamento dell’indennità sostitutiva.
La determinazione avversata, inoltre, contrasterebbe con quanto previsto dall’art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 395/1995, come integrata dal comma 2 dell’art. 11 del D.P.R. n. 255/1999. Infatti, se da un lato il citato comma 14 già impone la doverosità del pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito per documentate esigenze di servizio, dall’altro, il comma 2 dell’art. 11 del D.P.R. n. 255/1999 avrebbe esteso al personale militare il pagamento sostitutivo delle ferie non godute anche per le ipotesi di cessazione del servizio per infermità.
Nel caso di specie, l’atto impugnato avrebbe operato una illegittima limitazione della portata applicativa delle citate norme, non ammettendo il pagamento sostitutivo nemmeno nell’ipotesi di cessazione dal servizio per infermità disposta unilateralmente dall’Amministrazione, contrariamente all’orientamento giurisprudenziale che, al contrario, riconoscerebbe il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute allorquando sia certo che il mancato godimento non sia stato determinato dalla volontà unilaterale del lavoratore.
Nel motivare il proprio provvedimento, l’Amministrazione farebbe poi riferimento ad un pronunciamento del Consiglio di Stato non aderente al caso di specie, in quanto riferito ad un’ipotesi in cui difetterebbe il requisito ulteriore della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
Lo stesso Consiglio di Stato, con recente decisione (Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636) avrebbe invero stabilito che, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, debbono ritenersi computabili, ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario e del compenso sostitutivo per le ferie non godute, i giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio, in quanto collocato in aspettativa per infermità, trattandosi di fatto a lui non imputabile. Tale orientamento si riferirebbe ad una fattispecie di infermità contratta per causa di servizio, analoga a quella del ricorrente, che integrerebbe un’ipotesi del tutto assimilabile a quella delle “documentate esigenze di servizio”, ovvero ai parametri normativi che danno pacificamente diritto alla percezione del compenso sostitutivo delle ferie non godute.
L’Amministrazione procedente avrebbe anche violato l’art. 10 bis della legge n. 241/1990, non comunicando all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento (previa sospensione) dei provvedimenti impugnati, nonché il ristoro delle spese sostenute – da quantificarsi in via equitativa.
Il Ministero della Difesa eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe privo del requisito della definitività.
Nel merito, il Dicastero reputa le doglianze attoree prive di pregio.
CONSIDERATO:
Il ricorrente ha prodotto motivi aggiunti, con cui ha rappresentato che il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa, con nota n. 4826 datata 5/5/2009, con riferimento al caso in esame, ha invitato gli Organi procedenti ad attenersi al più recente orientamento del Consiglio di Stato, al fine di prevenire eventuali controversie in materia, ritenendo l’istanza del sig. L. M. meritevole di favorevole accoglimento.
Alla luce di ciò, la medesima amministrazione convenuta ha provveduto al doveroso adempimento, in pendenza del ricorso, corrispondendo al ricorrente (in data 19/5/2009) la somma di € 3.932,84, solo per la sorte capitale.
Pertanto, il sig. L. M. reputa cessata la materia del contendere, con ammissione della propria responsabilità da parte dell’Amministrazione.
Il ricorrente insiste, comunque, nelle richieste profilate con l’atto introduttivo, “anche nelle voci accessorie”.
RITENUTO:
Il Collegio, alla luce dell’intervenuto accoglimento dell’istanza da parte dell’Amministrazione procedente, deve prendere atto della cessazione della materia del contendere.
Permane, comunque, l’ulteriore richiesta formulata dal ricorrente in ordine alla ripetizione delle spese sostenute per far fronte al procedimento.
Al riguardo, si evidenzia che è inammissibile la richiesta del ristoro dei pregiudizi patiti dal ricorrente in considerazione della condotta tenuta dall’Amministrazione resistente. Ed infatti, è pacifico che le istanze risarcitorie non sono profilabili in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato stante la natura impugnatoria del rimedio (Consiglio di Stato, Sez. I, pareri 6 marzo 2002, n. 492/02, e 29 settembre 2004, n. 1184/04), nonché in ragione del fatto che una simile pretesa risulta estranea all’ambito di cognizione ammesso dalla normativa vigente (Consiglio di Stato, Sez. III, pareri 5 febbraio 2002, n. 1784/01; 28 luglio 2003, n. 3568/02) in rapporto al peculiare strumento di gravame.
In considerazione di quanto sopra, si è dell’avviso che debba essere pronunciata la cessazione della materia del contendere e che debba essere dichiarata l’inammissibilità della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Esprime il parere che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e che la richiesta di risarcimento del danno debba essere dichiarata inammissibile, con assorbimento dell’istanza cautelare.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Maria Grazia Cappugi




IL SEGRETARIO
billyelliot1964

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da billyelliot1964 »

Questa è la dimostrazione di che teste ci sono al MD nel maggio 2009 dicono di attenersi alla giurisprudenza del CDS e pagano le ferie al colonnello poi a distanza di un anno esattto, maggio 2010 dopo aver chiesto " per le vie brevi al Ministero dell'Interno ed al Comando Generale della GdF ", stabiliscono che se rientri dall'aspettativa ti danno le ferie se non rientri per congedo, non ti danno nulla . Tra l'altro la Finanza ha detto al MD che le ferie loro le hanno sempre pagate ed allora perchè non hanno adottato il criterio della GdF ? Cosa hanno chiesto a fare alla Finanza se poi hanno fatto la scelta che hanno fatto ?
Penso che vedremo ancora vari ricorsi, io cmq il pagamento delle mie ferie glielo chiedo ugualmente .
Un saluto Billy
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Il pilastro della situazione è questa parte: "Il ricorrente ha prodotto motivi aggiunti, con cui ha rappresentato che il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa, con nota n. 4826 datata 5/5/2009, con riferimento al caso in esame, ha invitato gli Organi procedenti ad attenersi al più recente orientamento del Consiglio di Stato, al fine di prevenire eventuali controversie in materia, ritenendo l’istanza del sig. L. M. meritevole di favorevole accoglimento.
Alla luce di ciò, la medesima amministrazione convenuta ha provveduto al doveroso adempimento, in pendenza del ricorso, corrispondendo al ricorrente (in data 19/5/2009) la somma di € 3.932,84, solo per la sorte capitale."
Pertanto non ci sono dubbi che il pagamento è previsto.

N.B. ad un mio amico della PS. riformato dalla CMO Bari che è stato in aspettativa per 1 anno intero per malattia gli hanno pagato tranquillamente tutti i giorni di congedo ordinario + le 4 giornate di festività soppresse. Il tutto senza fare alcun ricorso.
Ciao
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da Vining »

Ciao Panorama, io so che le festività soppresse, non vengono retribuite. Mi sembra strano, che siano state retribuite al collega di P.S..
Saluti Vining
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Se leggi la circolare del CGA in cui spiega le festività sopprese (mi sembra del 1976) che adesso non ho per le mani specifica appunto che ha richiesta dell'interessato saranno pagate ma il comando deve specificare per quale motivo non sono state usufruite entro il 31.12. dell'anno. Questo l'ho letto molti anni fa io personalmente quand'ero al precedente comando.
Ciao
leonel
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da leonel »

panorama ha scritto:Avete letto l’ultima disposizione del M.D. del 25 maggio u.s. cosa dice in merito alla “Maturazione della licenza ordinaria durante l’aspettativa per infermità”?
Ebbene vi invito a leggere il punto nr. 4 che così dispone nella parte conclusiva: “NON MATURA, INVECE, IL DIRITTO AL PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLA LICENZA ORDINARIA DURANTE L’ASPETTATIVA PER MALATTIA IL PERSONALE MILITARE CHE, MENTRE ERA IN TALE POSIZIONE, SIA CESSATO DAL SERVIZIO SENZA ESSERVI PIU’ RIENTRATO”.
Che ve ne pare?
potrei avere copia del D.M. sopra citato? Semplicemente se rientro disgraziatamente inquella data oppure no, grazie Leonel
domengio

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da domengio »

a chi interessa e in particolare a Lino che saluto.
Sono in attesa del transito nel ruolo civile e quando feci la domanda richiesi anche il pagamento della licenza maturata e non fruita prima dell'evento che ha scaturito la aspettativa.
Oggi mi è arrivata la lettera del CNA, a me solo per conoscenza, che richiede al mio ex comando la comunizione dei giorni maturati e non fruiti per quel periodo specificando in parentesi "(il personale posto in aspettativa per motivi di salute, se collocato in congedo senza aver ripreso servizio, ha diritto al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria già maturata e non goduta al momento del transito in aspettativa)" e chiede altresì se il mancato godimento sia stato determinato o meno dalla volontà del richiedente.
In poche parole, il CNA paga la licenza maturata prima dell'aspettativa, salvo che il comando non decida di scrivere altro, ma verosimilmente non paga quella durante il periodo di aspettativa.
Io per il momento mi accontento di questa poi deciderò il seguito.
Ciao a tutti Domenico
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Vining
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da Vining »

Ciao Domengio, questo che dici vale per tutti.
Quello che ha noi interessa è il pagamento della licenza maturata durante l'aspettativa, che, con la nuova circolare non viene più retribuita se riformati. Se invece si rientra in servizio, si ha diritto a recuperala.
Per chi cessa dal servizio, viene monetizzata solo per i giorni maturati prima dell'aspettativa, e solo nel caso in cui ci sono state esigenze che hanno determinato la mancata fruizione.
Almeno così so che funziona.
Cordialmente Vining.
lino
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da lino »

Ringrazio domenico, che so sta "lavorando" anche per noi in questo marasma generale ove di certo non vi e nulla.

Domenico,Vining, non centra nulla della licenza, ma cosa dite visto che siamo un bel gruppetto riformati nel periodo febbraio-maggio c.a. e i tempi massimi per il pagamento della famosa cassa era al massimo di sei mesi (CNA) cominciamo a telefonare a turno per rompere le scatole o scriviamo, perche' a me hanno risposto (molto gentilmente) prima che avrebbero pagato a luglio poi a settembre ora ci sono dei problemi non meglio specificati, cambio presidente,ecc.
Cosa dici aspettiamo ancora un po' e poi ci diamo da fare in qualche modo?
Forse perche' loro gli avvocati non li pagano?
Perche ogni cosa che ti spetta te la fanno sudare?
Vorrei fare un elenco ma e' troppo lungo.
Ciao a tutti
Per Aspera ad Astra!!!!
mimmo63
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da mimmo63 »

A mio Parere non bisogna mai accontentarsi come dice Leonel bensì, oggi ancor più di ieri bisogna far sentire la propria voce.
Attenderò che la CNA mi dia risposta , di seguito qualora mi rispondessero che non mi spetta nulla allora senza ombra di dubbio, farò ricorso.

Saluti Mimmo
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