Pagamento licenza ordinaria

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billyelliot1964

Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da billyelliot1964 »

In considerazione dell'ultima disposizione circa il pagamento della licenza ordinaria maturata in aspettativa per infermità e non fruita prima del congedo per riforma, chiedo ai colleghi del forum se chiederebbero ugualmente il pagamento dei giorni non fruiti nonostante appunto la circolare dica che se posti in congedo senza aver ripreso servizio gli stessi non devono essere retribuiti, nonostante diverse e recenti sentenze del CDS dicano l'esatto contrario .
Grazie Billy


Johnny
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da Johnny »

Credo che ti riferisci alla circolare del Ministero della Difesa.... Ci ho pensato anch'io perchè la cosa tra non molto potrebbe riguardarmi, e penso proprio di si, richiederei lo stesso la monetizzazione. Quella circolare secondo me è stata creata per scoraggiare il personale a richiedere il dovuto e far rifiatare le casse statali ( oppure, a fare in modo che quei soldi se li goda qualcun'altro). Non sarebbe la prima volta che certe direttive si dimostrino inconsistenti sotto il profilo del diritto (infatti ci sono diverse sentenze a favore della monetizzazione della licenza). Senza contare che, a mio parere, è notevolmente incostituzionale, perchè la G.d.F. (altro corpo di polizia ad ordinamento militare), ha un trattamento diametralmente opposto al nostro.
Saluti, Johnny
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Vining
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da Vining »

Caro Billy, in base a questa circolare, non pagano nessuno, se posto in congedo per riforma.
Al contrario, se si rientra in servizio, si fruisce.
A me, hanno monetizzato solo la licenza che non ho fruito prima che andavo in aspettativa, cioè, quando ero in servizio.
Saluti Vining.
billyelliot1964

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da billyelliot1964 »

Se sei stato in aspettativa e poi sei rientrato e poi di nuovo tornato in aspettativa sino alla riforma come nel mio caso, quello che non mi hanno dato al mio rientro (licenza ordinaria) perchè secondo il Comando Generale in aspettativa non si maturava, ora me la devono pagare e per questo ho già fatto richiesta.
La cosa che non mi torna è la differenza di trattamento che viene fatta tra chi dopo l'aspettativa rientra e chi invece non rientra più, ovvero se chi rientra ha diritto alla licenza perchè anche in aspettativa la si matura, perchè se si va in congedo ciò che si è maturato (un diritto) e non fruito non deve essere retribuito?
Teniamo in fine presente che il diritto al pagamento della licenza non fruita per causa non non dipendente dalla volontà del dipendente (malattia), è stato stabilito da un DPR che per il noto principio della gerarchia delle fonti, prevale sulle sentenze che per altro riguardano solo i ricorrentei, del Consiglio di Stato.
Credo proprio che seguirò il consiglio di Johnny, almeno se mi diranno per iscritto di no avrò la pezza d'appoggio per un eventuale ricorso .
Un saluto a tutti i colleghi del forum
lino
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da lino »

Caro Billy credo tu abbia ragione conviene chiedere la monetizzazione e poi eventualmente fare ricorso al Tar e un discorso di giustizia amministrativa e poi come giustamente dice Johnny vi e una sperequazione con la G.d.F. e questo fa presumere che ci saranno ulteriori sentenze positive.
L'amministrazione chiaramente trattandosi di piccoli importi dai 50-80 euro X giorno , spera magari nei mancati ricorsi al Tar, per questo invece bisogna
farli, sino a quando la stessa sara' costretta a pagare il personale che non ha potuto fruire per causa di forza maggiore della licenza.
Almeno questo e quello che spero, o e' troppo utopistico?
Per Aspera ad Astra!!!!
gio81
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da gio81 »

Salve a tutti.
A breve firmerò il contratto per prendere servizio nei Ruoli Civili del Min. Dif. L. 266/99, ora mi domando una cosa: potrò monetizzare la licenza ordinaria che non ho potuto usufruire perché prima in malattia ed ora in attesa transito ruoli civili (questa la dicitura precisa riportata sullo statino paga L/A).

Preciso che si tratta di L.O. 2007 + L.O. 2008 + L.O 2009. Nella fattispecie ho iniziato ad assentarmi per malattia gli ultimi mesi del 2007, e in tale anno NON ho mai usufruito di alcun giorno di L.O. ’07, nessun giorno ovviamente nel 2008 e nemmeno nel 2009 poiché nel mese di febbraio dello stesso anno sono stato giudicato NON idoneo al SMI, SI IDONEO al transito nei ruoli civili del Min. Dif. L. 266/99 e contestualmente ho fatto domanda di transito (NON ho superato i famigerati 730 nel quinquennio per fortuna).

A quale circolare devo fare riferimento?

GRAZIE 1000 in anticipo a chi mi aiuterà!!!
vittorio
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da vittorio »

Negativo nella circolare 46927 di Persociv del 09.06.2010 e' esplicitato chiaramente che per il pagamento della licenza ordinaria eventualmente non usufruita bisogna rivolgersi all'amministrazione di provenienza prima del transito.
Saluti.
lino
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da lino »

Caro Gio81 devi chiedere al tuo nuovo Ente di poter fruire della licenza non fatta negli anni che citavi, portando documentazione del tuo vecchio reparto con i riepiloghi dei giorni non fruiti o chiedi al CNA dovrebbero avere il riepilogo fatto dal tuo comando al momento della riforma.

Se la tua nuova sede non ti fara' recuperare i giorni dovrai farti fare una dichiarazione che non intendono farti fruire del congedo, solo cosi' potrai chiedere la monetizzazione della licenza alla vecchia amministrazione militare.

Se cerchi "monetizzazione della licenza" troverai scritto anche le circolari di riferimento.

Se hai voglia visto che in questo sito vi sono parecchi colleghi in attesa del transito e nessun "transitato" risponde alle domande , scusandomi in anticipo,potresti dirci quanto sei stato in aspettativa speciale, se ti hanno accontentato nella destinazione, di cosa trattavano i test e altri eventuali problematiche o suggerimenti che vorrai dare.
Ciao e grazie Lino.
Per Aspera ad Astra!!!!
gio81
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da gio81 »

Per quanto riguarda l'aspettativa per "Attesa transito Ruoli Civili" posso dirti che nel mese di febbraio 2009 sono stato giudicato "NON idoneo al SMI....[...]..SI IDONEO al transito nei Ruoli Civili del Min. Difesa L.266/99" ed il giorno dopo ho fatto la domanda di transito.
Da allora, dopo circa 3 mesi mi è arrivata la lettera per la scelta delle sedi che ho compilato inserendo 4 sedi a preferenza, ma puoi inserirne quante ne vuoi, non c'è scritto alcun limite. Io, OVVIAMENTE, ho scelto i comuni vicino casa.

Dopodiché sono passati la bellezza di 14 mesi perché ricevessi risposta sull'assegnazione della sede di impiego, della quale non posso lamentarmi. Ricordati che come prevede la circolare noi siamo inseriti in sovrannumero e quindi cercano il più possibile di accontentarti.
Ad onore del vero c'è da dire che più volte mi sono dovuto sobbarcare il viaggio fino al Ministero per sapere a che punto era la pratica, altrimenti credo ancora stavo a caro amico. Purtroppo se non ti interessi tu in prima persona andando a bussare nelle porte degli Uffici preposti alla pratica se ne passa una infinità di tempo. Considera che io facevo questo "viaggio della speranza" almeno 2 volte al mese...Finché alla fine si sono decisi a spedire all'ente a cui ero astato destinato l'ordine di provvedere a sottopormi a visita per l'idoneità all'impiego e successivamente alla prova pratica.
Comunque c’è da dire, a parte la lentezza della burocrazia, che le persone preposte negli uffici del Ministero sono GENTILISSIMI e si sono sempre mostrati DISPONIBILISSIMI ogni volta che sono andato a vedere a che punto era la pratica.

Una volta andato alla CMO ho portato la documentazione medica che avevo fino a quel giorno ed il verbale della riforma. Stai tranquillo che tanto si tratta di una semplicissima visita che ha il solo scopo di renderti idoneo a fare l’impiegato, e per di più hai le spalle coperte dal verbale di riforma che già ti dichiara idoneo al transito nei ruoli civili.

Poi dopo circa 15 giorni sono andato a sostenere la prova pratica. Questa si è svolta in due parti una teorica con domande scritte e orali basate sull’organizzazione dell’Arma, sul carteggio, e diritto amministrativo, considera che se hai un minimo di esperienza di ufficio nell’Arma puoi stare tranquillissimo. La parte pratica si è basata sull’uso del computer (e-mail, word ed exel).

I consigli che ti posso dare sono:
1 – Vai spesso al Ministero-Persociv, e chiedi all’URP con chi puoi parlare, di persona, per avere delucidazioni sulla tua pratica, se all’URP tentennano un po’ (ma non dovrebbe accadere) insisti, è tuo diritto sapere a che punto è la pratica.
2 – IMPORTANTISSIMO: stai sereno perché il lavoro NON lo perdi ma cambierai solo lo status, ovvero da militare passerai civile anche io ero agitatissimo e preoccupato e leggere questo forum mi ha aiutato a tranquillizzarmi.
3 – Per la visita alla CMO, se vedi che anche loro tardano a chiamarti, e puoi starne certo che succede, vai anche lì di persona e sollecita per farti fissare la visita. Il giorno della visita portati tutti i documenti possibili ed immaginabili circa la tua condizione di salute ed il verbale di riforma che ti dichiara idoneo al transito, visita oculistica fatta alla ASL, o in Ospedale, non oltre gli ultimi 2 mesi, così almeno non avranno la scusa per rimandarti la definizione di qualche giorno come accade al 99%.
4 – Per quanto riguarda la prova, da sostenere DOPO la visita della CMO, se anche lì vedi che tardano a chiamarti vai di persona e sollecita.
5 – Per studiare basta il sito istituzionale dell’Arma, è ben fatto.
lino
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da lino »

Ringrazio Gio81 per la risposta da parte mia e di tutti i colleghi che stanno aspettando il transito nei ruoli civili.
Lino
Per Aspera ad Astra!!!!
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

ALTRA IMPORTANTE SENTENZA

N. 05043/2010 REG.DEC.
N. 09318/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9318 del 2005, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del ministro e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G. G.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 2816/2005, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER GIORNI DI CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il consigliere di Stato (omissis) e udito per le parti l’avvocato dello stato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor G… G…, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie ( relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica.
Il Ministero ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che durante il periodo di aspettativa per infermità non matura il diritto alle ferie, in quanto l’art. 18 del d.P.R. n. 254/99, secondo cui al pagamento delle ferie non godute si deve procedere, oltre che nei casi previsti dall’art. 14 comma 14 del d.P.R. 395/95 ( mancata fruizione per esigenze di servizio), anche quando detto congedo non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, testualmente esclude il diritto alla prestazione sostitutiva durante il periodo di aspettativa per malattia, durante il quale il lavoratore si trova nell’impossibilità di prestare la sua attività e contestualmente di fruire delle ferie.
Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta consequenziale di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello va respinto.
L'oggetto giuridica che la controversia pone non è nuova e riguarda la possibilità di monetizzare le ferie non godute maturate durante il periodo di aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all'atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario non fruito per decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
Osserva il Collegio ( conformemente alla più recente giurisprudenza della Sezione, cfr. da ultimo decisione n. 1049 del 23 febbraio 2010) che la tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, non è persuasiva.
Con il richiamato precedente della Sezione, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, è stato evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001 - al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può veder tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie (ex art. 2109, capoverso, c.c.), trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).
Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05).
Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento della indennità di che trattasi in conformità a quanto sostenuto in più recenti decisioni (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008; n.1084/2009). Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità contratta per causa di servizio, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.
Inoltre, come non si è mancato di evidenziare nella citata decisione della Sezione n. 1084/09, poiché tale principio non si fonda soltanto sul tenore dell’ art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale, al suddetto art. 18 non va riconosciuto carattere costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente di primo grado ( donde l’inconsistenza degli argomenti fondati sulla efficacia temporale di tale disposizione), ma meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione specifica in relazione al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame ( atteso che questa è comunque l'unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi costituzionali).
Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a protezione della effettività del diritto alle ferie) non potrebbe certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
In conclusione, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la impugnata sentenza..
In difetto di costituzione dell’appellato, non vi è spazio per provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
(omissis), Presidente
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2010
Johnny
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da Johnny »

Questa ulteriore sentenza positiva al pagamento delle ferie non maturate è molto recente. Ottimo lavoro Panorama

Saluti, Johnny
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Avete letto l’ultima disposizione del M.D. del 25 maggio u.s. cosa dice in merito alla “Maturazione della licenza ordinaria durante l’aspettativa per infermità”?
Ebbene vi invito a leggere il punto nr. 4 che così dispone nella parte conclusiva: “NON MATURA, INVECE, IL DIRITTO AL PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLA LICENZA ORDINARIA DURANTE L’ASPETTATIVA PER MALATTIA IL PERSONALE MILITARE CHE, MENTRE ERA IN TALE POSIZIONE, SIA CESSATO DAL SERVIZIO SENZA ESSERVI PIU’ RIENTRATO”.
Che ve ne pare?
billyelliot1964

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da billyelliot1964 »

Dico che viola il principio di uguaglianza, perchè se rientri si e se non rientri no? Stabilito che si matura o li si fruisce o lo si deve avere retribuito un diritto non può avere due interpretazioni . Sarebbe e potrebbe essere oggetto di ricorso, ma bisogna valutare sempre i costi ed i benefici e loro su questo giocano tanto i cervelloni del Ministero se fanno cxxate non pagano e mandano avanti gli avvocati dello stato, tu paghi ed aspetti giustizia (forse) per anni ed anni .
Conclusione:...l'ennesima porcata a carico dei militari che lavorano e non dei buracrati ministeriali
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Vining
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da Vining »

A mio avviso, visto che chi rientra in servizio può fruire della licenza maturata e non goduta, a questo punto, per chi cessa dal servizio, fategli recuperare tutta licenza maturata, e la data del congedo, la farete decorrere dal giorno successivo al termine della licenza. In tal modo, l'interessato, oltre a recuperare quello che gli spetta, matura anche un periodo pensionistico in più.
Non è molto, ma è meglio di niente.
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