Pagamento licenza ordinaria

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Solo ed esclusivamente per i colleghi CC.
-------------------------------

Compenso sostitutivo della licenza ordinaria non goduta.
CNA 25 Luglio 2019 - Aggiornamento del modello di pagamento da utilizzare.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Ministero dell’Interno

Monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito a causa di sopravvenuta malattia.

Il Ministero dell’Interno emana la circolare relativa alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda.

Per la partecipazione
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

personale PolPen
-----------------------

Si apre l'anno 2020,

SENTENZA sede di CAMPOBASSO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000003, del 3/01/2020
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

L'Amministrazione della GdF perde l'appello presso il CdS

1) - è stato posto in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio il 17 settembre 1996, salvo poi essere congedato per il medesimo motivo con decorrenza 20 maggio 1998. E’ di tutta evidenza, pertanto, che nel periodo di riferimento non ha potuto fruire delle ferie per causa non riconducibile alla sua volontà.
----------------------------------------------------------------------

SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201904434

Pubblicato il 27/06/2019

N. 04434/2019 REG. PROV. COLL.
N. 03129/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2008, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze -Comando Generale della Guardia di Finanza- in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, n. 1866/2007, resa tra le parti, concernente la corresponsione di indennità sostitutiva della licenza ordinaria


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 il Consigliere Antonella Manzione e udito per il Ministero dell’economia e delle finanze l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza del 28 febbraio 2007, n. 1866, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata, già maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, per l’annullamento della determinazione con la quale era stata rigettata la sua istanza di corresponsione dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria, non fruita negli anni 1996, 1997 e 1998 in ragione di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Secondo il T.A.R. l'art. 47, comma 7, del d. P.R. n. 395/1995, nel prevedere l’irrinunciabilità del diritto alla licenza ordinaria «non esclude in via assoluta la corresponsione dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito». Essendo tale credito retributivo risalente al 1996, «dalla data di maturazione dello stesso fino al soddisfo è dovuta, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, la maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi».

2. L’Amministrazione appellante contesta la sentenza del T.A.R. deducendone l’erroneità, con conseguente richiesta di reiezione del ricorso di primo grado, salvo per l’anno 1998, in relazione al quale andrebbe dichiarata l’avvenuta cessazione della materia del contendere, giusta la sopravvenienza della diversa disciplina contrattuale che per il quadriennio 1998-2002 ha riconosciuto la monetizzabilità del congedo non fruito (anche) per infermità (d. P.R. 16 marzo 1999, n. 254).

3. All’udienza pubblica del 28 maggio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni del giudice di prime cure, il che implica la reiezione dell’appello e l’integrale conferma dell’impugnata sentenza.

5. Il Maresciallo aiutante della Guardia di Finanza -OMISSIS-, in servizio presso il Comando Compagnia di Velletri, è stato posto in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio il 17 settembre 1996, salvo poi essere congedato per il medesimo motivo con decorrenza 20 maggio 1998.

E’ di tutta evidenza, pertanto, che nel periodo di riferimento non ha potuto fruire delle ferie per causa non riconducibile alla sua volontà.

6. Il disconoscimento della corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, secondo il Ministero dell’economia e delle finanze conseguirebbe alla differente formulazione dell’art. 47 del richiamato d. P.R. n. 395/1995, concernente la disciplina della “licenza ordinaria” del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ( Arma dei carabinieri e, per quanto qui di interesse, Guardia di finanza), rispetto a quanto sancito dall’art. 14, che regolamenta invece il congedo ordinario del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e, fino ad epoca recente, Corpo Forestale dello Stato): solo la norma da ultimo richiamata, infatti, prevede espressamente il pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito all’atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora «a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio» (comma 14).

7. Il Collegio al riguardo non può non richiamare quanto affermato di recente dalla Sezione in relazione ad identica fattispecie, che ha ravvisato nel provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995, recepito nel richiamato d. P.R. n. 395/1995, un’anticipazione del relativo principio, ancorché poi esplicitato solo nel successivo d. P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (art. 55), concernente la successiva tornata contrattuale (Cons. Stato, Sez. II, 15 aprile 2019, n. 2446).

Pur a fronte di un panorama giurisprudenziale eterogeneo al riguardo, esso è da considerarsi peraltro espressivo «di un principio più generale di riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di licenza ordinaria, dei giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità, vale a dire per fatto a lui non imputabile» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 8245; nonché Sez. VI, 26 maggio 1999, n. 670).

8. In verità, il panorama giurisprudenziale relativo al riconoscimento del compenso sostitutivo delle ferie, ove non godute, si palesa meno denso. La tesi favorevole, cui il Collegio aderisce, sviluppa tuttavia proprio l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare “maturabili” le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio: il fattore comune del loro mancato godimento per causa non imputabile al lavoratore, non può far ritenere preclusa anche l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. II, n. 2446, cit. supra, nonché Sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2520).

9. Seppur con riferimento al più vasto ambito del rapporto di pubblico impiego in generale, decisiva è apparsa, a sostegno del computo del periodo di assenza ai fini della maturazione delle ferie, la considerazione che la ratio del diritto costituzionale al riposo annuale -data dalla necessità di garantire la reintegrazione delle energie psico-fisiche ed il soddisfacimento di esigenze familiari, anche attraverso lo svolgimento di attività culturali, ricreative e ludiche- impone che a tal fine debba farsi riferimento pure ai periodi di assenza dal lavoro per effetto di patologia che, per definizione, non consente il raggiungimento di dette finalità. «Da tale premessa si deve trarre il logico corollario che, quanto meno nel caso in cui la patologia sia di gravità tale da non consentire il soddisfacimento delle esigenze di ristoro e di ricreazione di cui si è detto, le ferie non possano essere concettualmente godute nel corso del periodo di assenza dal lavoro per motivi di malattia» (v. ancora Cons. Stato, n. 670/1999). Quanto detto, rileva la Sezione, non può non valere in relazione alla monetizzabilità del congedo, diversamente inutiliter maturato nei periodi di assenza dal servizio, ove ne consegua la cessazione del rapporto di lavoro.

10. Alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto e conseguentemente deve essere confermata la sentenza di prime cure e corrisposta la richiesta indennità per gli anni 1996 e 1997. Per l’anno 1998, invece, resta ferma l’erogazione eventualmente già avvenuta in attuazione della nota 74746 del 14 marzo 2000.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. II, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 1866/2007.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Fulvio Rocco, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Manzione Fabio Taormina





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

qui i motivi sono diversi

- ha proposto “ricorso per ottemperanza” con riferimento alle sentenze nn. 3230/2016 e 2593/2018 e alle ordinanze nn. 5127/2016, 783/2017 e 2233/2017, emesse da questa Sezione,

- SENTENZA NON DEFINITIVA e disposta la conversione del rito in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, in ordine alla trattazione della quale fissa fin d’ora la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2021.
----------------------------------------------

SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201903975,

Pubblicato il 25/03/2019

N. 03975/2019 REG. PROV. COLL.
N. 14749/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 14749 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Natalina Raffaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l’ottemperanza
alle sentenze del TAR del Lazio, Sez. I bis, n. 3230 del 15 marzo 2016 e n. 2593 del 7 marzo 2018 2018 nonché alle ordinanze dello stesso TAR, Sez. I bis, n. 5127/2016 n. 783/2017 e 2233/2017 e, per l’effetto, per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;


Considerato che:

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 novembre 2018 e depositato il successivo 14 dicembre 2018, il sig. -OMISSIS- ha proposto “ricorso per ottemperanza” con riferimento alle sentenze nn. 3230/2016 e 2593/2018 e alle ordinanze nn. 5127/2016, 783/2017 e 2233/2017, emesse da questa Sezione, e, per l’effetto, ha chiesto di “riconoscere e dichiarare tenuto e condannare” il Ministero della Difesa al risarcimento in favore del predetto dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a titolo contrattuale ed extracontrattuale per violazione delle generali clausole di solidarietà, correttezza e buona fede nel comportamento e del neminem laedere, da liquidare in via presuntiva ed equitativa in complessivi € 280.000,00, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta” dovuta, “oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo” (riconnettendo gli stessi alla mancata immediata riammissione in servizio e, dunque, alla mancata corresponsione di “tutti gli assegni” e gli accessori di legge dovuti “a partire dal 28.05.2012”, in ragione, tra l’altro, dell’avanzamento di carriera e, quindi, del grado “progressivamente spettantegli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, alle indennità dovute per ferie non godute, festività soppresse, TFR, Bonus Renzi, Fesi, utili a fini pensionistici e contributi previdenziali e assistenziali, alla mancata partecipazione a concorsi interni, alla sede di assegnazione ecc.);

- l’Amministrazione intimata, ancorchè ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita;

- alla camera di consiglio del 20 febbraio 2019 – a seguito di rilievi formulati dal Presidente sia in relazione al rispetto dei termini previsti per la proposizione dell’azione di ottemperanza, così come disciplinati dall’art. 87, comma 3, c.pr.amm., che in ordine alle domande avanzate specie sotto il profilo della corretta configurazione di esse, sulla base dell’interesse effettivamente perseguito – il difensore del ricorrente ha espressamente chiesto la conversione del ricorso in “ricorso di legittimità” ex art. 32 c.pr.amm., così come riportato a verbale;

- alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che, in ragione di quanto in precedenza riportato, atto a rivelare - in linea, peraltro, con la procura conferita - un sostanziale abbandono da parte del ricorrente all’azione di ottemperanza proposta o, meglio, a concretizzare una formale rinuncia ad essa (la quale – preme precisare – ben si presta a determinare, tra l’altro, l’esonero da qualsiasi indagine circa il rispetto dei termini dimezzati che connotano tale azione), ma anche dei poteri attribuiti al giudice circa la qualificazione dell’azione proposta “in base ai suoi elementi sostanziali”, espressamente previsti dall’art. 32, comma 2, c.pr.amm, non permanga al Collegio che:

- dichiarare estinto il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.pr.amm.;

- disporre la conversione del rito in relazione alla domanda di risarcimento del danno, ex art. 32, comma 2, c.pr.amm., fatta – comunque – salva ogni ulteriore disamina e valutazione in relazione all’osservanza della disciplina ad essa inerente e, in particolare, del disposto di cui all’art. 30 c.pr.amm.;

Ritenuto, peraltro, che nulla debba disporsi in ordine alle spese di lite del giudizio di ottemperanza, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 14749/2018, come in epigrafe proposto:

- dichiara estinto il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.pr.amm.;

- dispone la conversione del rito in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, in ordine alla trattazione della quale fissa fin d’ora la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2021;

- nulla dispone per le spese di lite inerenti al giudizio di ottemperanza;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

da conteggiare per il pagamento dei R.S. intermedi alla Licenza Ord. su 45 gg. interi e Speciale 4 gg. interi:

1) - su 45 gg. di L.O. spettano 8 R.S., tenendo conto dalla partenza (senza aver fruito del riposo) fino al giorno dopo lo scadere della L.O. e senza tenere conto se nel mese ricade eventualmente qualche festività che non possiamo prevedere. Infatti per il calcolo sono stati presi 2 mesi puliti e senza alcuna festività in mezzo;

2) - su 45 gg. di L.O. + 4 L.S. spettano 9 R.S., stessa procedura e calcolo di cui sopra, aggiungendo 1 R.S. subito dopo allo scadere dalla medesima L.S..

N.B.: per i riposi intermedi, si potrebbe trovare l'ostacolo da parte dell’Amm.ne che sicuramente dirà che non li pagano e in tal caso, poi, tocca fare ricorso per ottenere il pagamento.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Il CdS con il presente Parere accoglie il ricorso di un collega CC., prima in malattia e subito dopo in pensione per limiti di età.

1) - a seguito della cessazione dal servizio per limiti di età, in data 5 agosto 2015 inoltrava istanza per la monetizzazione di licenza ordinaria di 30 giorni per il 2014 e 26 per il 2015.

2) - Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro nazionale amministrativo, con la nota del 7 marzo 2016 comunicava la mancanza dei presupposti per la liquidazione richiesta.

Nel Parere il CdS precisa:

3) - Alla luce dell’evoluzione del quadro interpretativo sopra delineato e, in particolare, dell’orientamento del giudice eurounitario, questa Sezione, con il recente parere n. 86/2018, ha ritenuto che il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ancorché il dipendente sia cessato dal servizio “a domanda”.

4) - Questa interpretazione è stata ribadita con il parere di questa Sezione n. 2424/2018.

5) - Tale è anche l’orientamento dei Tribunali amministrativi regionali (TAR Palermo n. 1850/2018; TAR Lecce n. 431/2018; TAR Reggio-Calabria n. 264/2018; TAR Bologna n. 535/2019; TAR Campobasso CB n. 3/2020).

6) - E questa soluzione vale a fortiori nel caso di specie, là dove il ricorrente è stato collocato in congedo “per raggiunti limiti d’età”; per una ragione, pertanto, non riconducibile alla volontà del dipendente ma oggettivamente connessa al rapporto di servizio.

N.B.: leggete il contesto.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

personale PolPen ancora in servizio.

Il Tar Valle D'Aosta rigetta il ricorso e scrive:

1) - Preso atto della situazione della parte attorea e delle altre unità di polizia penitenziaria per le quali è risultato maturato e non fruito un congedo per gli anni 2016 e 2017, in data 8 gennaio 2019, la dott.ssa OMISSIS ha emanato una Disposizione di Servizio ordinando un Piano di Rientro d’ufficio che è stato attuato nell’arco di poche settimane ed ha adottato nei confronti dell’interessata l’ordine di servizio l’Ordine di Servizio del 9 maggio 2019 n.10

2) - Con tale ordine la stessa ha disposto la perdita del diritto alla fruizione del congedo ordinario degli anni 2015 e 2016 e la fruizione d’ufficio, in via eccezionale, del congedo maturato e non goduto di 39 giorni riferito all’anno 2017 di 39 giorni.

3) - La Dirigente ha altresì invitato la sig.ra C.. a programmare nel più breve tempo possibile la fruizione dei periodi di congedo ordinario degli anni 2018 e 2019, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 9 del Nuovo Accordo Quadro.

4) - Tale pretesa si rivela però del tutto priva di fondamento. Come si deduce, infatti, dall’art 9 del Nuovo Accordo Quadro Nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2018, il congedo ordinario va programmato e fruito nell’anno solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio.

5) - In tal caso, la parte residua deve essere fruita entro i successivi 12 mesi, fino all’entrata in vigore del Nuovo Accordo Quadro Nazionale (G.U. n. 100 del 2 maggio 2018), ed entro i successivi 18 mesi per il periodo successivo all’entrata in vigore del predetto accordo.

6) - Nel caso in esame non risulta esser stata presentata da parte dell’interessata al direttore di istituto, nei termini di legge e secondo le puntuali modalità ivi indicate, alcuna istanza di congedo ordinario né documentazione comprovante anche l’impossibilità oggettiva di godere dei predetti benefici

7) - Pertanto non è possibile giustificarne la mancata fruizione, né per motivate esigenze di servizio e né tantomeno per obbiettive esigenze personali.

8 - Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente.

N.B.: Leggete tutto il contesto per orientamento.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

leggi sentenza allegata
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Il TAR di Lecce sbaglia a scrivere che il diritto di prescrive in 5 anni e non in 10. Ad affermare la prescrizione del diritto a 10 anni, ci sono anche diverse sentenze dei Tar e del CdS
-----------------

SENTENZA sede di LECCE, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201900315,

Pubblicato il 25/02/2019

N. 00315/2019 REG. PROV. COLL.
N. 01621/2014 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

OMISSIS

1) Il ricorso è infondato perché il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie “ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica” (così, Cass. Civ. 1° febbraio 2018, n. 2496, richiamata, da ultimo, da T.A.R. Puglia, Lecce, 14 marzo 2018, n. 431). Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che, “dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 della legge 7.8.1985, n. 428, che ha elevato da due a cinque anni il termine prescrizionale delle rate di stipendio e delle differenze arretrate dei dipendenti pubblici, ed ha quindi equiparato il regime dei crediti degli stessi alla disciplina generale sui crediti di lavoro di cui all'art. [2948], n. 4, c.c., per giurisprudenza oramai costante, tutti gli emolumenti corrisposti ai pubblici dipendenti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa sono soggetti alla prescrizione quinquennale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5246 dell’8 ottobre 2012; sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4553), senza alcuna distinzione per l'ipotesi che il credito retributivo sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4251 dell’8 settembre 2008), non assumendo più alcun valore la distinzione giurisprudenziale fondata sul presupposto (legislativo, normativo o provvedimentale) che aveva costituito in precedenza il discrimine tra l'applicazione del termine quinquennale e quello decennale” (C.d.S., 14 gennaio 2013, n. 141).

Con riferimento al caso di specie, quindi, risulta legittimo il contegno datoriale, che ha ritenuto le indennità erogate ai ricorrenti di natura retributiva e sottoposte al termine di prescrizione quinquennale.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Il Tar di Bari accoglie il ricorso del collega PolStato,

1) - in quanto posto in aspettativa per malattia fino alla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età.

un totale di giorni 135, di cui
giorni 45 relativamente all'anno 2011 (oltre giorni 8 di recuperi compensativi non fruiti),
giorni 45 relativamente all'anno 2012 (oltre giorni 4 ex L. 937/77),
giorni 30 relativamente all'anno 2013 (oltre giorni 3 ex L. 937/77).
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Il TAR di Salerno dichiara perento il ricorso per i motivi indicati

Ora bisogna riattivarlo.

DECRETO DECISORIO sede di SALERNO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000268 ,

Pubblicato il 08/04/2020

N. 00268/2020 REG. PROV. PRES.
N. 01071/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2018, proposto da
Giusepppe Ferrara, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministro Pro-Tempore Ministero Difesa non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti
Comando Generale Arma dei Carabinieri - Cna - di Chieti non costituito in giudizio;

Per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di monetizzazione n. 196243sd/42/12885-4 del 27/03/2018 del comando generale dell'arma dei carabinieri - centro nazionale amministrativo- servizio trattamento economico - ufficio trattamento economico di attivita' - di chieti;
- e la declaratoria del diritto del ricorrente alla citata monetizzazione e la condanna dell'amministrazione al pagamento del compenso allo stesso spettante a titolo sostitutivo per le ferie maturate e non godute per gli anni 2014, giorni 7; anno 2015 giorni 45; anno 2016 giorni 23 , per un totale di giorni 75:

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 81 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 11 luglio 2018;

Considerato che nel termine annuale previsto dall'art. 81, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è da ritenersi perento ai sensi dell'art. 81 cod. proc. amm..


P.Q.M.

Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.

Così deciso in Salerno il giorno 5 aprile 2020.







Il Presidente
Leonardo Pasanisi






IL SEGRETARIO
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Il CdS con il presente Parere ha accolto il ricorso del collega CC.,


1) - licenza ordinaria non fruita per gli anni 2014 e 2015 per causa malattia.

2) - In punto di fatto, l’interessato espone che “è venuto a mancare dal rapporto di lavoro a causa di un evento traumatico imprevisto, non prevedibile (distorsione del IV dito della mano sinistra)”, verificatosi in data 11 agosto 2014, a cagione del quale egli è stato costretto a usufruire della licenza di convalescenza fino al 24 giugno 2015, poi ripresa dal giorno 30 giugno al 19 luglio 2015 a ridosso del suo collocamento in congedo, avvenuto in data 31 luglio 2015.

3) - L’Amministrazione non contesta il fatto storico della malattia ma nega la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio economico sostitutivo in ragione del fatto che il collocamento in congedo sarebbe avvenuto per una scelta libera, volontaria del ricorrente che avrebbe programmato in anticipo la risoluzione del rapporto rispetto alla sua scadenza naturale; ragion per cui, la fattispecie esulerebbe dal campo oggettivo di applicazione della norma evocata dal militare.

N.B.: alla fine il CdS precisa:

4) - Va soggiunto, ad ogni modo, che il ricorrente, rientrato in servizio il 19 luglio 2015 - a ridosso del suo collocamento in congedo avvenuto in data 31 luglio 2015 - neppure è stato collocato d’ufficio in congedo ordinario, ciò che l’Amministrazione avrebbe potuto fare nel periodo intercorrente tra il 19 e il 31 luglio se fossero mancate concomitanti esigenze organizzative.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Nuova Circolare del Ministero della Difesa

Persomil Circolare M_D GMIL REG2020 0499444 23-12-2020 - Monetizzazione licenza ordinaria.

Seguito: circolare M_D GMIL1 IV SGR 0093350 del 28 marzo 2013.

La direttiva di cui alla circolare M_D GMIL1 IV SGR 0093350 del 28 marzo 2013 è abrogata.

Riferimenti richiamati:

- la “massima” contenuta nella sentenza del 20 luglio 2016, C 341-15, della C.G.U.E. (sezione X) Corte di giustizia dell’Unione Europea;

- CdS Parere n. 154/2020 del 20 gennaio 2020;

- CdS Parere n. 891 del 12 maggio 2020.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Pagamento licenza ordinaria

Un collega APS. Q.S. dei CC., è stato riformato in data 27/08/2019 dalla CMO e non ha usufruito dei seguenti giorni di Licenza Ordinaria:

- anno 2017 gg. 17;

- anno 2018 gg. 45;

- anno 2019 gg. 30.

Tot. 92 gg.

Il C.N.A. di Chieti gli ha liquidato nel 2020 l'importo come da prospetto di liquidazione ricevuto sulla P.E.C. quanto segue:

- Importo lordo €. 8.653,31

- Importo netto €. 5.365,05

Praticamente, 1 gg. di licenza al netto è stato €. 58,31.

Quanto sopra giusto per testimonianza.
Rispondi