Pagamento licenza ordinaria

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alfredof58
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da alfredof58 »

Grazie sapevo di poter contare su di voi, però non mi avete risposto alla domanda, cioè è valida la
domanda vecchia o si riparte dalla nuova, se si riparte daccapo, sti soldi li vedo l'anno prossimo seppure.
Grazie comunque per l'interessamento. Ciao


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angri62
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da angri62 »

alfredof58 ha scritto:Grazie sapevo di poter contare su di voi, però non mi avete risposto alla domanda, cioè è valida la
domanda vecchia o si riparte dalla nuova, se si riparte daccapo, sti soldi li vedo l'anno prossimo seppure.
Grazie comunque per l'interessamento. Ciao
caro alfredo, da noi P.P. dalla riforma un paio di mesetti e ti liquidano i congedi, previa presentazione di richiesta monetizzazione, non esiste uno stampato, ognuno fà la propria richiestina e l'ufficio competente trasmette il prospetto delle spettanze.
ciao
mav
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da mav »

Per Alfredo58, (se sei dell'Arma):
- la monetizzazione della licenza la deve inoltrare il Reparto Comando/Nucleo Comando (la firma il Comandante non tu);
- per sicurezza, io ho inviato una richiesta scritta e firmata dal sottoscritto con allegato copia delle ultime circolari, per raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzandola al CNA di Chieti, per quanto compete al Reparto Comando cui dipendevo e per conoscenza al mio Ufficio.
Poi ti armi della dovuta pazienza e attendi che il CNA smaltisca tutto l'arretrato che hanno creato.
Spero di esserti stato utile. Distinti saluti
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da ORIGLIO FRANCESCO »

Purtroppo da noi CC e così, ho inoltrato la domanda tramite N.C. compagnia, controfirmata dal Comandate, come dice mav, bisogna armarsi di pazienza e aspettare.
Saluti.
alfredof58
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da alfredof58 »

Grazie per le risposte per Mav lo so che la domanda la deve fare il nucleo comando, infatti io volevo
sapere, se rifacendo la domanda con il dovuto specchio nuovo ed estrapolato da intranet cna come
hanno fatto con me, la domanda ripartiva dall'ultima presentazione o tenevano conto della prima
presentazione e cioè luglio 2012, quando poi avevano risposto negativamente alla richiesta di
monetizzazione, non riesco a sapere se tengono conto della prima domanda o di quest'ultima
ripresentata col dovuto specchio che prevede anche le coordinate bancarie. Grazie di tutto e
magari faccio uno squillo al c.n.a. per aggiornarmi su questo fatto.Ciao
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

- Riposo;
- Licenza trasferimento;
- Riposo compensativo ex Legge 937/1977
------------------------------------------------------------------------
1) - pagamento sostitutivo dei giorni di riposo, di licenza di trasferimento e di riposo compensativo ex L. 937/1977 maturati e non fruiti dal ricorrente.

2) - dichiarato inidoneo al servizio militare in modo incondizionato in data 20.7.2012.

3) - Non avendo potuto fruire della licenza ordinaria e di altre forme di riposo compensativo ne chiedeva il pagamento sostitutivo all’amministrazione che inizialmente respingeva in toto la richiesta, ritenendola in contrasto con la previsione di cui all’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012.

Accolto
--------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500005 - Public 2015-01-14 -


N. 00005/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2014, proposto da:
L. C., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Bordoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, viale XII Giugno, 2;

contro
Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Emilia Romagna Sm-Ufficio Affari Generali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni, 4;

per l'accertamento
del diritto ad ottenere il pagamento sostitutivo dei giorni di riposo, di licenza di trasferimento e di riposo compensativo ex L. 937/1977 maturati e non fruiti dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

C. L., sottufficiale dell’Esercito Italiano, all’esito di una licenza straordinaria di convalescenza, veniva dichiarato inidoneo al servizio militare in modo incondizionato in data 20.7.2012.

Non avendo potuto fruire della licenza ordinaria e di altre forme di riposo compensativo ne chiedeva il pagamento sostitutivo all’amministrazione che inizialmente respingeva in toto la richiesta, ritenendola in contrasto con la previsione di cui all’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012.

Adiva il giudice del lavoro al fine di vedersi riconoscere il diritto al pagamento di quanto dovuto e nelle more del giudizio, l’Amministrazione gli liquidava quanto dovuto a titolo di licenza ordinaria non fruita negli anni 2011 e 2012.

Il giudizio si concludeva con la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice del lavoro e il ricorrente riassumeva il giudizio davanti a questo giudice per veder condannata l’amministrazione a quanto ulteriormente spettantegli.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La norma richiamata dall’amministrazione per negare la corresponsione del pagamento sostitutivo così dispone: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”.

Il caso del ricorrente non rientra nell’ipotesi disciplinate dalla norma citata in quanto il dipendente è stato dichiarato non idoneo al servizio e quindi non ha avuto la possibilità di recuperare i riposi e le ferie non fruite prima della cessazione dal servizio.

La norma del 2012, infatti, vuole impedire che non vi sia una programmazione oculata dei riposi a qualunque titolo del dipendente pubblico che potrebbe finire per concludere il suo servizio senza aver fruito di tutte le assenze dal servizio di cui ha diritto; in un’ottica di risparmio della spesa pubblica, si vuole evitare che una disattenta gestione delle presenze in servizio possa generare un costo derivante dal pagamento sostitutivo.

Il ricorrente, poco dopo il suo rientro in Italia dalla missione Kfor, non è stato più in condizione di prestare servizio fino a quando non è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio.

Anche volendo, pertanto, non sarebbe stato possibile fargli recuperare i giorni di riposo a vario titolo che aveva maturato.

L’amministrazione, costituendosi in giudizio, non ha negato il diritto del ricorrente ai riposi come da lui indicati, ma si è limitata a giustificare il diniego con l’esistenza della norma soprarichiamata, non applicabile al Camedda.

Dovrà in conclusione l’amministrazione procedere al pagamento di quanto spettante al ricorrente per i riposi non fruiti con gli interessi dall’epoca della prima richiesta fino al momento del pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, condanna l’amministrazione a corrispondere al ricorrente le somme derivanti dai titoli indicati in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 14/01/2015
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

1) - Il ricorrente, è stato dipendente della Polizia di Stato sino al primo febbraio 2009, data in cui è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Praticamente: -) - Premette in punto di fatto l’interessato che all’atto della cessazione dal servizio avrebbe dovuto ancora fruire delle ferie relative al 2007/2008 e 2009 ma a causa della malattia non è stato possibile.

IL TAR precisa:

2) - La mancata fruizione delle ferie, nel caso di specie, non è imputabile al ricorrente, ma è da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo nel corso del servizio.

Per completezza leggete il tutto direttamente qui sotto.
-----------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di LATINA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500373, - Public 2015-04-23 -

N. 00373/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2010, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Papa, con domicilio eletto in Latina presso la Segreteria della Sezione, Via A. Doria 4;

contro
Questura di Frosinone e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della nota prot. n. /amm.vo/91975 del 12 aprile 2010, di rigetto richiesta di monetizzazione congedo ordinario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, è stato dipendente della Polizia di Stato sino al primo febbraio 2009, data in cui è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Premette in punto di fatto l’interessato che all’atto della cessazione dal servizio avrebbe dovuto ancora fruire delle ferie relative:

- all’anno 2007, in quanto a causa di assenza per malattia (40 gg.) non avrebbe potuto usufruire del congedo ordinario;

- all’anno 2008, in quanto a causa di ulteriore periodo di malattia (45 gg.) non avrebbe potuto usufruire del congedo ordinario;

- all’anno 2009, in quanto a causa di ulteriore periodo di malattia (4 gg.) non avrebbe potuto usufruire del congedo ordinario;

Il ricorrente presentava richiesta in data 4.2.2009 alla Questura di Frosinone, chiedendo la monetizzazione delle ferie non godute relative ai predetti anni.

Il ricorrente insorge, deducendo la violazione di legge (art. 18 del d.P.R. n. 254/99), violazione art. 36 Cost., chiedendo il riconoscimento del diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute.

All’udienza del 2.4.2015, la causa viene introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato.

La mancata fruizione delle ferie, nel caso di specie, non è imputabile al ricorrente, ma è da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo nel corso del servizio.

Pur sussistendo la regola generale della irrinunciabilità alla fruizione del congedo ordinario, tuttavia va riconosciuto al dipendente il diritto ad una indennità sostitutiva, in forza del principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, principio enucleato dall’art. 36 della Costituzione. Ciò anche in considerazione del carattere indisponibile del diritto al riposo, nonché del fatto della non imputabilità all’interessato del mancato godimento delle ferie.

L’indennità in parola ha, ovviamente, natura riparatoria, essendone configurabile la corresponsione non già quale retribuzione, bensì, quale extrema ratio, a titolo risarcitorio, nella eccezionale ipotesi che, per esigenze oggettive, il lavoratore debba rinunciare al normale godimento delle ferie. Stante la detta natura giuridica, alla fattispecie non è applicabile l’istituto della rivalutazione monetaria (cfr.: Cons. Stato IV, 29.8.2002, n. 4332; T.A.R. Puglia II, 26.4.2002, n. 2180; T.A.R. Liguria II, 2.5.2002 n. 496).

Come del resto precisato dalla stessa giurisprudenza amministrativa: “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende direttamente dal più generale diritto del lavoratore ad un periodo di riposo annuale ricorrente, previsto dall’art. 36 cost., irrinunciabile da parte del lavoratore medesimo e insopprimibile dal datore di lavoro; non è, pertanto, necessario che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie sia espressamente previsto dalla normativa, in quanto esso scaturisce dall’eventuale mancato godimento non determinato dalla volontà unilaterale del lavoratore; è necessario, e sufficiente, invece, che per fruirne, sussista la prova della non effettua” (C. Stato, sez. V, 31-01-1991, n. 94).

Il ricorso, in conclusione, può essere accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori profili di censura non espressamente esaminati.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in difetto di presentazione di nota spese, in complessivi € 1.000,00, oltre ad oneri di legge, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non godute dal ricorrente, nonché degli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Condanna l’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente le spese di lite quantificate nella complessiva somma di e. 1000,00 oltre accessori di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 23/04/2015
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC.
----------------------------------------------
Nuova circolare del CGA CC. n. 32/100-2-2003 datata 5 giugno 2015


vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC.
------------------------

aggiornamento al punto 13 della pubbl. C-14

PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLA LICENZA

Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è consentito anche nei casi di transito nell’impiego civile (nota 51), qualora non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita (nota 52).
------------------------------

rif. Nota 51) - Articolo 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’Ordinamento Militare”.

rif. Nota 52) - Articolo 26, comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Monetizzazione ferie
-------------------------

Sez. LAVORO CIVILE, Sentenza n.15652 del 14/06/2018 (CASS. 2018 15652 CIV), udienza del 04/04/2018, Presidente NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore BLASUTTO DANIELA

vedi allegato
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

2-5-2018 Supplemento ordinario n. 21/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1002

(FF.PP. a Ordinamento Militare - CC. e GdiF.)


Art. 26. Licenza ordinaria

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all’estero a far data dall’entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è consentito nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell’articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.

5 . Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

PolStato Accolto - innovazione e sentenza rivoluzionaria
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Ecco alcuni brani

1) - Solo nel mese di dicembre dello stesso anno e nei successivi mesi di febbraio e marzo del 2012 l’interessato poteva usufruire solo di alcuni giorni del congedo ordinario richiesto: in data 24/03/2012 subiva infatti un infortunio in servizio in ragione del quale veniva poso in aspettativa per malattia fino alla data già stabilita di collocamento in quiescenza.

2) - Successivamente al collocamento in quiescenza, in data 11/7/2017 il ……. presentava quindi istanza ex art. 14 d.P.R. n. 395/1998 e art. 18 d.P.R. 254/1999 per il pagamento sostitutivo delle ferie non godute
per 18 giorni per il 2011
e 22 giorni per il 2012,
di un giorno per “recupero riposo” servizio prestato il 6/1/2012
e n. 4 giorni per riposo ex L. 937/77.

3) - Ritiene il Collegio di poter aderire all’orientamento della giurisprudenza amministrativa di cui alla sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, 2 settembre 2013, n. 4142.

4) - Ne consegue che la pretesa al ristoro economico dovuto per il congedo non goduto è assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass., sez. lav., 13/3/1997, n. 2231; 16/7/1992, n. 8627).

5) - Con la sentenza resa nella causa C/341/15, la predetta Corte ha rigettato l'interpretazione prospettata dall'Amministrazione.

6) - Pertanto, secondo la Corte, all'Amministrazione pubblica non è concesso privare al lavoratore delle ferie per il periodo in questione e che, dato che il rapporto di lavoro è cessato a causa della domanda di pensionamento, al lavoratore spetta la relativa indennità per ferie annuali non godute.

7) - A diverse conclusioni non indice il pur autorevole parere del Consiglio di Stato richiamato dall’Amministrazione.

8) - Alla stregua di quanto sopra evidenziato, avendo riguardo alla giurisdizione esclusiva inerente il rapporto di lavoro sotteso, il ricorso è fondato e va accolto con annullamento degli atti impugnati e riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione del compenso sostitutivo per le ferie non godute, a causa della malattia, al momento del pensionamento.
-------------------------------------------------------------------------------

leggi allegata sentenza
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Quello che può anche accedere, in caso di perdita del grado.
Ricorso alla CdC perso.
---------------------------

1) - gli era stato chiesto di restituire una complessiva somma di 24.053,62 euro:
di cui
- 12.618,31 euro per il trattamento economico nei tre mesi successivi al collocamento a riposo e
- 11.435,31 euro quale compenso sostitutivo della licenza ordinaria.

La CdC precisa altresì, questa novità:

2) - Benché il XX abbia evocato in giudizio sia il Ministero della Difesa sia l’Arma dei Carabinieri, notificando loro (così come all’INPS) il ricorso introduttivo tra il 1° e il 2 marzo 2018,
la costituzione dell’Arma consente comunque di reputare integro il contraddittorio.
Infatti il primo periodo dell’art. 155 del D.Lgs. n° 66/2010 attribuisce all’Arma stessa “… collocazione autonoma …”, però “… nell’ambito del Ministero della Difesa …”:
il che rende equipollente la vocatio in ius dell’una o dell’altra di quelle P.A..

-------------------------------------------------------------------------------------

Sezione LAZIO Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 293 Pubblicazione 09/05/2018

Sent 293/18

Corte dei conti
Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio
nella persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci ha pronunciato la seguente

sentenza
nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 76035,

proposto da
XX , nato a Omissis rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Valente (del foro di Bologna), nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale Giuseppe Mazzini n° 113 presso lo studio dell’avv. Rosa Alba Grasso (del foro di Roma);

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Manuela Massa, Emanuela Capannolo, Clementina Pulli e Nicola Valente (tutti iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n° 29 presso l’Avvocatura centrale dell’INPS stesso;

e contro
Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore, non costituito;

e contro
Arma dei Carabinieri, in persona del comandante generale pro tempore, rappresentato e difeso dal responsabile pro tempore del Servizio trattamento economico del Centro nazionale amministrativo dell’Arma, nonché elettivamente domiciliato a Chieti in viale Benedetto Croce n° 154 presso la sede di quell’ufficio.


§§§


1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 21 marzo 2018 XX, militare dell’Arma dei Carabinieri collocato a riposo il OMISSIS (a causa di una “… grave patologia invalidante …”) e poi destinatario della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, ha domandato l’annullamento di un provvedimento, pervenutogli dall’Arma il 9 ottobre 2015, mediante cui gli era stato chiesto di restituire una complessiva somma di 24.053,62 euro: di cui 12.618,31 euro per il trattamento economico nei tre mesi successivi al collocamento a riposo e 11.435,31 euro quale compenso sostitutivo della licenza ordinaria. A suffragio di tale domanda il XX ha invocato il proprio affidamento riguardo al legittimo pagamento di quelle somme, l’insussistenza di alcuna delle fattispecie in cui l’art. 204 del D.P.R. n° 1092/1973 consente recuperi a carico del pensionato, l’illegittimità della sanzione disciplinare inflittagli (peraltro da lui impugnata dinanzi al giudice amministrativo), il pieno possesso dei requisiti pensionistici.

Proponendo altresì un’istanza cautelare finalizzata alla sospensione del recupero della predetta somma di 24.053,62 euro, l’odierno ricorrente ha evidenziato che oltre metà del rateo di pensione netto erogatogli mensilmente risultava destinato al pagamento di debiti verso terzi; e che, inoltre, egli era l’unico percettore di reddito in una famiglia di cinque componenti.

In via subordinata il XX ha domandato che l’importo di 12.618,31 euro, ove reputato suscettibile di recupero, venisse imputato all’INPS a compensazione dei ratei pensionistici che quest’ultimo avrebbe altrimenti dovuto pagare al XX stesso relativamente ai tre mesi successivi al suo collocamento a riposo.

2. Con memoria depositata l’11 aprile 2018 si è costituito l’INPS, eccependo sia il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente al recupero di somme che (a dire di quel resistente) avrebbero entrambe natura stipendiale, sia la carenza di legittimazione passiva dell’INPS stesso. Nel merito questi ha contestato anche la pretesa di imputare diversamente una componente stipendiale ed ha reputato insufficiente la prova di un periculum in mora.

Con memoria depositata il 17 di quello stesso mese si è costituita anche l’Arma dei Carabinieri, ricapitolando la vicenda sostanziale sfociata nel recupero contestato dal XX ed evidenziando che questi aveva vanamente adìto in proposito il giudice civile: atteso che il tribunale di OMISSIS, con sentenza n° OMISSIS, aveva rigettato l’opposizione dell’odierno ricorrente avverso l’ingiunzione di pagamento concernente la somma di cui gli era stata chiesta la restituzione dall’Arma stessa. Tale P.A. ha altresì sottolineato come l’odierna controversia inerisca al rapporto d’impiego del XX, dovendo perciò reputarsi devoluta al giudice amministrativo; ed ha negato pure l’esistenza tanto del periculum in mora quanto del fumus boni iuris.

3. All’udienza camerale svoltasi il 20 aprile 2018 la causa è stata discussa dai difensori del ricorrente e dell’INPS, con successiva riserva da parte di questo giudice riguardo alla decisione sulla domanda cautelare stessa: riserva che, appunto, viene sciolta con la presente sentenza.

4. Benché il XX abbia evocato in giudizio sia il Ministero della Difesa sia l’Arma dei Carabinieri, notificando loro (così come all’INPS) il ricorso introduttivo tra il 1° e il 2 marzo 2018, la costituzione dell’Arma consente comunque di reputare integro il contraddittorio. Infatti il primo periodo dell’art. 155 del D.Lgs. n° 66/2010 attribuisce all’Arma stessa “… collocazione autonoma …”, però “… nell’ambito del Ministero della Difesa …”: il che rende equipollente la vocatio in ius dell’una o dell’altra di quelle P.A..

Quindi la sostanziale “… completezza del contraddittorio …” rende ammissibile, ai sensi del comma 5 dell’art. 167 del codice di giustizia contabile, una “… decisione in forma semplificata …” del giudizio stesso: nel senso della manifesta infondatezza della pretesa attorea.

5. A tal proposito la circostanza che la restituzione del medesimo ammontare di 24.053,62 euro, oggetto dell’odierno giudizio, sia già stata direttamente avversata dal XX in altro giudizio, conclusosi sfavorevolmente per lui dinanzi al tribunale di OMISSIS (con sentenza n° OMISSIS: all. 18 alla comparsa dell’Arma dei Carabinieri), attribuisce, al giudizio dinanzi a questa Corte, valenza di inammissibile bis in idem rispetto a quel giudizio civile.

6. Inoltre ambedue le componenti di quella domanda restitutoria non rivestono natura pensionistica. Tale circostanza, se risulta palese relativamente al compenso sostitutivo della licenza ordinaria, appare confermata per l’altra componente dall’art. 58 del D.P.R. n° 1092/1973: laddove viene sancito che “… non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui … sono corrisposti assegni pari a quelli di attività”. Né può rilevare il fatto che il recupero di tali indebiti venga operato mediante trattenute sulla pensione, anziché altrimenti.

7. Infine non è in alcun modo giustificato che l’Arma dei Carabinieri sospenda il recupero qui (nuovamente) impugnato sol perché un terzo, ossia l’INPS, sarebbe debitore nei confronti del debitore dell’Arma stessa.

Si consideri altresì che proprio quella domanda verso l’INPS, vagamente assimilabile ad un’impropria manleva, attribuisce all’ente previdenziale una legittimazione passiva altrimenti carente rispetto al presente giudizio.

8. La palese infondatezza della domanda attorea trae con sé la condanna del XX al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna delle convenute costituite. Tali spese, visto il quantum del recupero contestato dal ricorrente stesso, la mancata comparizione dell’Arma dei Carabinieri all’udienza camerale ed il minor impegno difensivo inerente un procedimento cautelare, si liquidano in euro 1.000 a favore dell’INPS ed in euro 500 a favore dell’Arma stessa.

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, a scioglimento della riserva formulata all’udienza camerale del 20 aprile 2018 in relazione al giudizio n° 76035, definitivamente pronunciando:

¨ rigetta la domanda proposta da XX;

¨ condanna il XX al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 (mille) in favore dell’INPS ed in euro 500 (cinquecento) in favore dell’Arma dei Carabinieri.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 20 aprile 2018.

il giudice
f.to (Eugenio Musumeci)


Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09/05/2018


P. Il Dirigente
f.to Dott. Alessandro VINICOLA


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N.B.:
se avete letto bene la suindicata sentenza della CdC, all'interessato è stato anche chiesto la restituzione della somma di 11.435,31 euro, quale compenso sostitutivo della licenza ordinaria.
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Re: Pagamento licenza ordinaria

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Parere del CdS 29/10/2018 - Accolto in parte in base ai giorni


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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC.,

In data 25 luglio 2019, è stato predisposto un nuovo modulo con abbinato modulo di "richiesta di accreditamento".

CGA - CNA Chieti Luglio 2019. Nuovo modello pagamento Ferie non godute.
- nuovo modulo di richiesta "monetizzazione" Licenza non potuta fruire per riforma, morte o Altro come da modello.

N.B.: scaricatelo in ufficio.
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