Pagamento licenza ordinaria

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gervasi pietro

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da gervasi pietro »

PAOLO4769 ha scritto:Ciao gervasipietro
consolati io sono in congedo da febbraio 2011 e di monetizzazione licenza non goduta ....ancona niente.
Ho chiamato Chieti e mi hanno detto che ai primi di dicembre dovrei ricevere l'accredito, mi suona strano il collega che il 23 novembre ha preso i soldi, di norma il CNA effettua i pagamenti dopo gli stipendi e quindi verso il 25-26....... sarà raccomandato oppure gli sono arrivati dopo un mese dall'operazione di ottobre ?
Se arrivano fammi sapere io farò la stessa cosa .
ciao e Buona domenica


PAOLO4769

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da PAOLO4769 »

Ciao Pietro
speriamo di trovare buone notizie domani mattina sul conto corrente, non mancherò di alimentare questo forum come ho sempre fatto, buona domenica anche a te
Paolo
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Paolo pensa pure a me visto che Monti non mi pensa proprio.
PAOLO4769

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da PAOLO4769 »

Tranquillo panorama .....io penso a tutti .... al limite se non ci sono io .... come dice Gino ....c'è lei :D :) :lol: che pensa a tutti noi
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

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Ok Paolo.
Hai letto l'e-mail
PAOLO4769

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da PAOLO4769 »

E' arrivatoooooooooo ...... ieri finalmente dopo essere andato in congedo a febbraio 2011 mi è arrivato il rimborso della licenza non fruita ....... era ora :D .
gervasi pietro

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da gervasi pietro »

PAOLO4769 ha scritto:E' arrivatoooooooooo ...... ieri finalmente dopo essere andato in congedo a febbraio 2011 mi è arrivato il rimborso della licenza non fruita ....... era ora :D .
domani controllo anchio , ciao
gino59
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da gino59 »

PAOLO4769 ha scritto:E' arrivatoooooooooo ...... ieri finalmente dopo essere andato in congedo a febbraio 2011 mi è arrivato il rimborso della licenza non fruita ....... era ora :D .



:arrow: Re: Pagamento licenza ordinaria
da PAOLO4769 » dom dic 02, 2012 6:50 pm

Tranquillo panorama .....io penso a tutti .... al limite se non ci sono io .... come dice Gino ....c'è lei che pensa a tutti noi :arrow: :) :D :mrgreen: :arrow: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

:arrow: Buona l'ultima.- Finalmenteeeeeeeeeeee :arrow: sono contento per te.-A presto
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Per notizia

1) - va premesso che il ricorrente chiese il 7.9.2007 di poter fruire del congedo ordinario a cui aveva diritto per complessivi giorni quarantotto, ed ottenne la relativa autorizzazione con decorrenza 1.10.2007; tuttavia egli subì un infortunio mentre in servizio il 25.9.2007, per cui l’assenza dal servizio fu giustificata dall’infermità.

2) - Dopo il rientro in servizio il sovraintendente capo beneficiò di giorni nove di congedo ordinario dal 24.12.2007 al 9.1.2008, ottenne subito il prolungamento del congedo straordinario per malattia sino al 25.2.2008, ma cessò dal servizio per dimissioni volontarie il 26.2.2008.

Ricorso Accolto.

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01/03/2013 201300376 Sentenza 2


N. 00376/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00757/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2009, proposto dal signor A. F. rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Betti presso il quale ha eletto domicilio a Genova in piazza Portello 1/5 sc. B;

contro
Ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova con domicilio presso l’ufficio;

Per l’accertamento
del diritto dell’interessato alla percezione degli emolumenti relativi a complessivi giorni quarantotto di congedo ordinario non goduti

per la condanna
dell’amministrazione dell’interno al pagamento della relativa somma

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il signor A. F. chiede che il tribunale accerti la sussistenza del suo diritto alla percezione degli emolumenti relativi alle ferie non godute come sovraintendente capo della polizia di Stato, per cui ha notificato l’atto 16.7.2009, depositato il 28.7.2009, con cui deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 97 cost, dell’art. 14 comma 14 del dpr 395 del 1995, 18 del dpr 254 del 1999 ed art. 10 comma 2 del d.lvo 66 del 2003, nonché della direttiva 2000/34 CE. Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti.

L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto 18.9.2009, ed ha depositato una memoria difensiva con dei documenti.

Il contendere riguarda la richiesta dell’interessato sovraintendente capo della polizia ora in congedo, che non usufruì di giorni quarantotto di congedo ordinario, e ne ha invano domandato la monetizzazione.

In fatto va premesso che il ricorrente chiese il 7.9.2007 di poter fruire del congedo ordinario a cui aveva diritto per complessivi giorni quarantotto, ed ottenne la relativa autorizzazione con decorrenza 1.10.2007; tuttavia egli subì un infortunio mentre in servizio il 25.9.2007, per cui l’assenza dal servizio fu giustificata dall’infermità.

Dopo il rientro in servizio il sovraintendente capo beneficiò di giorni nove di congedo ordinario dal 24.12.2007 al 9.1.2008, ottenne subito il prolungamento del congedo straordinario per malattia sino al 25.2.2008, ma cessò dal servizio per dimissioni volontarie il 26.2.2008.

Come osservato in premessa, la successiva domanda di monetizzazione del congedo ordinario non fruito è stata respinta dall’amministrazione, dal che il contenzioso in rassegna.

L’interessato argomenta la sussistenza del diritto azionato dalle norme costituzionali che prevedono l’incomprimibilità del diritto alle ferie, ponendo quindi in una situazione di residualità l’ipotesi della monetizzazione del diritto non fruito; le norme in materia tendono infatti a dar modo al lavoratore di interrompere annualmente la prestazione a cui sono obbligati, in vista della tutela della salute fisica e psichica a cui mirano le disposizioni sul diritto in questione.

La difesa erariale contrappone alla prospettazione avversaria le norme contrattuali e interne che pongono limiti alla cosiddetta monetizzazione delle ferie non godute, e dalla rassegna della disciplina vigente discenderebbe la conclusione secondo cui non sarebbe compensabile in denaro il congedo ordinario non fruito a causa delle dimissioni volontarie nel frattempo intervenute.

Il collegio osserva che la natura negoziale delle dimissioni del pubblico dipendente è un principio di diritto non contestato (ad esempio, cons. Stato, 27.9.2011, n. 5384); in forza di tale acquisizione l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto graduare nel tempo l’accettazione della richiesta del dipendente, così da evitare la permanenza del residuo congedo che l’interessato non ha fruito durante il servizio.

In considerazione di ciò si osserva che il dipendente non risulta aver avuto responsabilità alcuna nel mancato godimento del congedo concessogli con decorrenza 1.10.2007, poiché la ripresa della normale attività lavorativa fu impedita dal riacutizzarsi della patologia insorta con l’infortunio, al termine della quale intervennero le dimissioni accettate dall’amministrazione datrice.

In tal senso la domanda del ricorrente è fondata e va accolta, dovendosi con ciò condannare l’amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute al dipendente per il titolo in questione, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore della lite e della natura delle questioni trattate.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, condannando l’amministrazione dell’interno al pagamento della somma dovuta a titolo di monetizzazione dei giorni di congedo non fruito dall’interessato, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

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Ricorso al P.D.R. Accolto.

-) - è stata negata la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato ma non fruito.

-) - Il Questore di Roma, ha negato la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato dal dott. R. V. - primo dirigente della Polizia di Stato, in quiescenza - negli anni 2009, 2010 e 2011, ma non fruito fino alla cessazione volontaria dal servizio, avvenuta in data 19.12.2011.

-) - Afferma, inoltre, che l’Amministrazione erroneamente ritiene che solo nel caso in cui la cessazione dal servizio non dipenda dalla volontà del ricorrente sia possibile monetizzare e corrispondere le ferie non godute, dal momento che l’art. 10, comma 2, del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 non prevede alcuna distinzione circa i motivi di cessazione del rapporto di servizio, essendo sufficiente la risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dai motivi presupposti, per far sorgere il diritto al pagamento sostitutivo richiesto.

- IL CdS precisa:

1) - l’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

2) - Tuttavia, ritiene il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale di segno opposto che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001- al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie (ex art. 2109, cpv., del codice civile), trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 14020/2001).

3) - Tale principio è stato applicato anche dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (cfr. Cons. St., VI, n. 6227/2005; n. 2520/2001; id., V, n. 2568/2005; id., IV, n. 2964/2005, id., VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008).

4) - Questa stessa Sezione, con il parere n. 1185/2010, ha imboccato il suddetto percorso interpretativo.

5) - Quindi, essendo il diritto alle ferie finalizzato non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale, il collocamento in aspettativa per infermità - e quindi per fatto a lui non imputabile - oltre ad impedire il godimento delle ferie già maturate (cfr. Corte Cost., 30.11.1987, n. 616, relativa all’ipotesi di malattia insorta durante il periodo di fruizione delle ferie, che ne sospende il decorso), non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 maggio 1999, n. 670).

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.

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05/06/2013 201207730 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 20/02/2013


Numero 02609/2013 e data 05/06/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 febbraio 2013

NUMERO AFFARE 07730/2012

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal dott. R. V. contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento del provvedimento del Questore di Roma, datato 09.01.2012, con il quale gli è stata negata la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato ma non fruito.

LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero dell’Interno, dipartimento per la pubblica sicurezza, prot. n. 333-A/UC/994/2573/PP del 19/10/2012, con la quale si chiedeva parere al Consiglio di Stato sul ricorso sopra indicato;
visto il ricorso straordinario, proposto con atto notificato il 10.04.2012;
visto il provvedimento impugnato;
vista la memoria di replica, datata 26.11.2012;
visti gli allegati;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Nicola Russo;

Premesso.
Il Questore di Roma, con determinazione del 09.01.2012, ha negato la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato dal dott. R. V. - primo dirigente della Polizia di Stato, in quiescenza - negli anni 2009, 2010 e 2011, ma non fruito fino alla cessazione volontaria dal servizio, avvenuta in data 19.12.2011.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il dott. R. V. ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente lamenta:
1) illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 36 della Costituzione e degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990; 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti.

In particolare, premesso di essere stato discriminato inpejus rispetto ad altri dirigenti della Polizia di Stato, a cui sarebbe stata accordata la monetizzazione delle ferie non fruite, il ricorrente sostiene che il gravato provvedimento sarebbe stato assunto in violazione del procedimento previsto dall’art. 10 bis della 241/1990. Deduce, inoltre, la inapplicabilità dell’art. 14 del D.P.R. 395/95, richiamato a conforto del diniego impugnato, al personale con qualifica dirigenziale, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1 del D.lgs. 12.05.1995, n. 195. Afferma, inoltre, che l’Amministrazione erroneamente ritiene che solo nel caso in cui la cessazione dal servizio non dipenda dalla volontà del ricorrente sia possibile monetizzare e corrispondere le ferie non godute, dal momento che l’art. 10, comma 2, del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 non prevede alcuna distinzione circa i motivi di cessazione del rapporto di servizio, essendo sufficiente la risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dai motivi presupposti, per far sorgere il diritto al pagamento sostitutivo richiesto.

Il Ministero replica, innanzitutto, differenziando la posizione del dott. OMISSIS rispetto ai soggetti che hanno potuto produrre la “autocertificazione” necessaria per ottenere un provvedimento favorevole.

In secondo luogo, in merito alla presunta violazione procedurale dell’art. 10 bis della 241/1990, sottolinea che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto differente dal rigetto, in quanto le determinazioni pattizie vincolano comunque il Questore.

Quanto alla dedotta inapplicabilità delle suddette disposizioni, l’Amministrazione controdeduce, affermando che essa è prevista solo nel caso in cui un dirigente ricopra un incarico tale da non necessitare di alcuna superiore autorizzazione per la concessione ed il godimento delle ferie e che, inoltre, la concessione della monetizzazione è condizionata dalla produzione “anno per anno” della documentazione autocertificativa.

Considerato:

Il ricorso è fondato.

L’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute quando all’atto della cessazione dal servizio il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Successivamente l’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Quanto alla possibilità che il diritto alle ferie possa maturare anche durante il periodo di aspettativa per infermità, il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale di segno contrario al riconoscimento in questione, il quale, sul presupposto che “nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo”, ritiene che mentre “l’uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.), l’altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’Amministrazione” (cfr. Cons. St., VI, n. 816/07; n. 1475/07, Cons. St., VI, n. 1765 del 2008, n. 3636 e n. 3673 del 2008, n. 339 del 2009).

Tuttavia, ritiene il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale di segno opposto che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001- al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie (ex art. 2109, cpv., del codice civile), trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 14020/2001).

Tale principio è stato applicato anche dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (cfr. Cons. St., VI, n. 6227/2005; n. 2520/2001; id., V, n. 2568/2005; id., IV, n. 2964/2005, id., VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008).

Questa stessa Sezione, con il parere n. 1185/2010, ha imboccato il suddetto percorso interpretativo.
L’orientamento in questione, invero, si fonda su prevalenti valori, anche di rango costituzionale e, coerentemente con principi di logica giuridica ed in sintonia con il dettato di cui all’art. 36 Cost., afferma che, allorchè il lavoratore si trovi nell’assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (e la malattia è un fatto impeditivo indipendente dalla volontà del lavoratore), l’eventuale non monetizzazione (disposta a garanzia del lavoratore) finirebbe per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, pur in presenza di una causa non ad esso imputabile, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.

Quindi, essendo il diritto alle ferie finalizzato non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale, il collocamento in aspettativa per infermità - e quindi per fatto a lui non imputabile - oltre ad impedire il godimento delle ferie già maturate (cfr. Corte Cost., 30.11.1987, n. 616, relativa all’ipotesi di malattia insorta durante il periodo di fruizione delle ferie, che ne sospende il decorso), non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 maggio 1999, n. 670).

Da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109 c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 14020/2001).

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e che debba disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con il quale il Questore di Roma ha negato la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato ma non fruito.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicola Russo Francesco D'Ottavi




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Re: Pagamento licenza ordinaria

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1) - Il ricorrente, con il grado di Maresciallo di prima classe, a seguito del collocamento in congedo per inidoneità al servizio, intervenuto per superamento del termine di comporto, dopo un lungo periodo di infermità temporanea determinata da un evento traumatico occorso in servizio, ha proposto all’Amministrazione la richiesta di pagamento del compenso sostitutivo delle licenze ordinarie non fruite nel corso della malattia.

2) - A fronte del silenzio serbato dal Ministero nel rispondere a tale domanda il Maresciallo proponeva innanzi a questo Tribunale un giudizio sul silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

3) - Nelle more del giudizio veniva depositato un rapporto informativo, con il quale il Comando Squadra Aerea del Ministero della Difesa ha specificato i giorni di licenza di cui, a suo giudizio, il militare non avrebbe fruito negli anni dal 2006 al 2008, ritenendo, invece, prescritte le pretese relative all’anno 2005.

4) - Con sentenza interlocutoria n. 2510 del 11 ottobre 2012 la Sezione, ritenendo che l’Amministrazione dovesse pronunciarsi formalmente sulla istanza del suo dipendente, ordinava al Ministero di procedere in tal senso individuando i periodi di licenza non fruiti ed alla relativa liquidazione delle spettanze.

5) - Il Ministero dava adempimento alla sentenza con la nota della Aereonautica Militare del 30/11/2012, nella quale si specificava che le ferie non godute ammontavano a 4 giorni per l’anno 2006, 20 giorni per l’anno 2007 e 14 giorni per l’anno 2008. Alla predetta nota faceva seguito l’ordine di pagamento in data 17/12/2012 nel quale veniva liquidata la somma di € 3.255,61.

6) - Avverso i predetti atti il Maresciallo ha proposto un successivo autonomo ricorso con il quale ha affermato che il diritto ai compensi sostitutivi dei periodi di congedo ordinario non fruiti nell’anno 2005 non sarebbero caduti in prescrizione e che, per i restanti periodi, i conteggi effettuati dalla p.a. sarebbero apodittici e sforniti di ogni riferimento documentale.

IL TAR di MILANO precisa:

7) - Con riguardo alle licenze relative all’anno 2005 il Collegio deve, invece, rilevare che l’Amministrazione non ha liquidato al ricorrente nemmeno l’indennizzo per i periodi che essa stessa ha riconosciuto non essere stati fruiti dal Maresciallo, ritenendolo soggetto a prescrizione quinquennale.

8) - Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha espresso l’avviso, condiviso dal Collegio, che in tema di pubblico impiego non privatizzato,
- ) - il termine di prescrizione per chiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a cui si aggiunge anche l'indennità sostitutiva dei riposi settimanali non goduti,
- ) - è quello ordinario decennale, perché il diritto rivendicato, essendo direttamente correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ha natura squisitamente risarcitoria (Cass. sez. lavoro, 11.5.2011, n. 10341).

9) - In conclusione il ricorso deve essere respinto per quanto riguarda la domanda di liquidazione di un indennizzo ad un numero di giorni di licenze non godute superiore a quello di 38 giorni .......,
mentre deve essere accolto in relazione all’indennizzo per licenze non godute nell’anno 2005 che l’Amministrazione dovrà liquidare,..........

N.B.: quindi devono pagare quei giorni non fruiti nel 2005 poiché il periodo ordinario decennale non è andato in prescrizione.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

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10/07/2013 201301780 Sentenza 1


N. 01780/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01454/2012 REG.RIC.
N. 00450/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino nel cui studio in Milano, via Fontana 18 è elettivamente domiciliato

contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso il cui ufficio in via Freguglia, 1 è ex lege domiciliato

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino nel cui studio in Milano, via Fontana 18 è domiciliato

contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso il cui ufficio in via Freguglia, 1 è ex lege domiciliato
quanto al ricorso n. 1454 del 2012:
per l’impugnazione del silenzio dell’Amministrazione della Difesa sulla istanza prodotta in data 9 marzo 2011 per la corresponsione del pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria non fruita e spettante per intervenuto congedo, previa concessione dei provvedimenti cautelari urgenti;

quanto al ricorso n. 450 del 2013:
per l’annullamento del provvedimento prot. n.rs6-e/uc/747/p.06.03 in data 30.11.2012, emesso dal Comando del 6° stormo A.M. di Ghedi (BS);
del provvedimento prot. n.m_d.arm002.53771 datato 12.7.2012 emesso dal Comando squadra aerea A.M. di Roma;
del provvedimento prot. n._d.abs001.00221.18 datato 18.12.2012, emesso dal Comando del 6° stormo A.M. di Ghedi (BS);
dell'ordine di pagamento n. 1994 del 17.12.2012;
e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente, che prestava servizio presso il Ministero della Difesa con il grado di Maresciallo di prima classe, a seguito del collocamento in congedo per inidoneità al servizio, intervenuto per superamento del termine di comporto, dopo un lungo periodo di infermità temporanea determinata da un evento traumatico occorso in servizio, ha proposto all’Amministrazione la richiesta di pagamento del compenso sostitutivo delle licenze ordinarie non fruite nel corso della malattia.

A fronte del silenzio serbato dal Ministero nel rispondere a tale domanda il Maresciallo OMISSIS proponeva innanzi a questo Tribunale un giudizio sul silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

Nelle more del giudizio veniva depositato un rapporto informativo, con il quale il Comando Squadra Aerea del Ministero della Difesa ha specificato i giorni di licenza di cui, a suo giudizio, il militare non avrebbe fruito negli anni dal 2006 al 2008, ritenendo, invece, prescritte le pretese relative all’anno 2005.

Con sentenza interlocutoria n. 2510 del 11 ottobre 2012 la Sezione, ritenendo che l’Amministrazione dovesse pronunciarsi formalmente sulla istanza del suo dipendente, ordinava al Ministero di procedere in tal senso individuando i periodi di licenza non fruiti ed alla relativa liquidazione delle spettanze.

Il Ministero dava adempimento alla sentenza con la nota della Aereonautica Militare del 30/11/2012, nella quale si specificava che le ferie non godute ammontavano a 4 giorni per l’anno 2006, 20 giorni per l’anno 2007 e 14 giorni per l’anno 2008. Alla predetta nota faceva seguito l’ordine di pagamento in data 17/12/2012 nel quale veniva liquidata la somma di € 3.255,61.

Avverso i predetti atti il Maresciallo OMISSIS ha proposto un successivo autonomo ricorso con il quale ha affermato che il diritto ai compensi sostitutivi dei periodi di congedo ordinario non fruiti nell’anno 2005 non sarebbero caduti in prescrizione e che, per i restanti periodi, i conteggi effettuati dalla p.a. sarebbero apodittici e sforniti di ogni riferimento documentale.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al giudizio.

All'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013, relatore il dott. Raffaello Gisondi, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Il ricorrente imputa all’Amministrazione di non aver dato prova del fatto che i giorni di licenza non fruita relativamente agli anni 2006 2007 e 2008 siano stati effettivamente quelli indicati nella nota impugnata, ritenendo che essa avrebbe dovuto giustificare le proprie affermazioni mediante la produzione delle lettere di licenza ordinaria e dei registri recanti la annotazione dei periodi di assenza.

Egli afferma, quindi, che, in assenza di prova contraria, il diritto alla liquidazione dei compensi sostitutivi delle licenze non godute andrebbe quantificato in relazione all’intero numero di giornate di licenza ordinaria previsto dalla normativa vigente per il rapporto di lavoro del personale militare del Ministero della Difesa.

I presupposti giuridici da cui muove il ricorso sono, tuttavia, destituiti di fondamento.

Secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, al quale il Collegio ritiene di aderire, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione della attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento della attività lavorativa in eccedenza rispetto al normale periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della indennità suddetta (Cass. 22/12/2009, n. 26985 e giurisprudenza richiamata nel corpo della motivazione).

Tale principio vale anche nel caso in cui la ragione del mancato godimento della licenza sia da imputare a malattia o a ricovero, atteso che, pure in questa ipotesi, spetta all’attore dimostrare che la sommatoria dei periodi di assenza per malattia e di quelli lavorativi eccedono i giorni annuali di debito lavorativo.

I principi espressi dalla Suprema Corte appaiono, inoltre, applicabili anche al pubblico impiego non privatizzato atteso che, anche per i lavoratori pubblici non contrattualizzati, la fruizione dei periodi di licenza costituisce un diritto soggettivo rispetto al quale operano, i medesimi oneri probatori valevoli nel campo privatistico.

Con riguardo alle licenze relative all’anno 2005 il Collegio deve, invece, rilevare che l’Amministrazione non ha liquidato al ricorrente nemmeno l’indennizzo per i periodi che essa stessa ha riconosciuto non essere stati fruiti dal Maresciallo OMISSIS (si veda il punto n. 3 della nota del 19/7/2012), ritenendolo soggetto a prescrizione quinquennale.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha espresso l’avviso, condiviso dal Collegio, che in tema di pubblico impiego non privatizzato, il termine di prescrizione per chiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a cui si aggiunge anche l'indennità sostitutiva dei riposi settimanali non goduti, è quello ordinario decennale, perché il diritto rivendicato, essendo direttamente correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ha natura squisitamente risarcitoria (Cass. sez. lavoro, 11.5.2011, n. 10341).

In conclusione il ricorso deve essere respinto per quanto riguarda la domanda di liquidazione di un indennizzo ad un numero di giorni di licenze non godute superiore a quello di 38 giorni individuato nella nota del 6° Stormo della Aereonautica Militare del 30/11/2012, mentre deve essere accolto in relazione all’indennizzo per licenze non godute nell’anno 2005 che l’Amministrazione dovrà liquidare, detraendo dal periodo complessivo spettante al ricorrente n. 12 giorni di ferie godute secondo quanto da essa stessa affermato al punto n. 3 della nota del Comando Squadra Aerea in data 19/7/2012.

Le spese seguono la parziale soccombenza dell’Amministrazione.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ordinando all’Amministrazione di liquidare l’indennizzo relativo alle licenze ordinarie non godute per l’anno 2005 secondo i criteri di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Roberto Lombardi, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da alfredof58 »

Paolo scusa , ma a te la domanda l'hanno fatta rifare o no, o hanno tenuto conto della vecchia
domanda presentata che però mancava dello specchio attuale da inoltrare al c.n.a. a me
praticamente dalla domanda fatta lo scorso anno non hanno tenuto conto e adesso chissà
quanto devo aspettare. Grazie per la risposta.
alfredof58
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da alfredof58 »

Scusate ma nessuno sa se pagano la licenza con la vecchia domanda o la nuova, non mi sembra che ho
chiesto l'america o una 1000 ia di euro grazie.
lino
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da lino »

Alfredo la licenza te la devono pagare su questo non ci piove e siamo tutti d'accordo, se poi loro usano stratagemmi per ritardare il tutto ....
Dai retta chiama chieti e stressali un attimo , se poi sei fortunato e trovi il collega gentile e magari conosce la materia, notiziaci.......
ciao
Per Aspera ad Astra!!!!
juriromeo
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da juriromeo »

Ciao ragazzi, io feci la domanda il 24 luglio scorso perchè mi hanno riformato per causa di servizio il 20 luglio 2012, l'ho fatta in cartaceo con il modello della legione unitamente a tutta la pappa per la pensione, ovviamente aiutato degli amici che ho li, alla fine del mese di marzo 2013, mi ha scritto il CNA dicendomi la solita manfrina che in sostanza secondo loro non mi aspettava il rimborso della licenza (97gg) e chiedevano lumi al mio comando provinciale (roba da matti) il quale a firma del comandante provinciale rispondeva che mi dovevano pagare 97 gg. di licenza ordinaria (ho fatto 688 gg di covalescenza), ad aprile come tutti sappiamo il comando generale divulgava le famose disposizioni e poche mattine fa ho chiamato il numero verde di Chieti ed un collega, devo dire gentile, mi ha risposto che le mie ferie erano in pagamento e mi diceva anche la cifra di 5600 eurozzi, adesso non so quando arriveranno, il tizio aggiungeva che dovevano essere poste alcune firme e più o meno i primi di agosto avrei dovuto avere il pagamento, cosa volete che vi dica io sto aspettando, ovviamente ho già contattato il mio commercialista ed anche chi mi potrà far avere lo specchio dei conteggi circa l'irpef da richiedere all'agenzia delle entrate o alla commissione tributaria provinciale.
P.S. Il collega di Chieti alla mia domanda se mi arrivava un prospetto dei conteggi mi riferiva che forse se lo avrei richiesto l'avrebbero mandato, anche qui roba da matti, altrimenti no, cmq, come dicevo sopra e come si usa con le solite conoscenze proverò ad averlo e poi inizierò a fare casino, ciao a tutti, Nino.
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