PAGAMENTO Licenza non fruita durante l'aspettativa malattia

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maurofe
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PAGAMENTO Licenza non fruita durante l'aspettativa malattia

Messaggio da maurofe »

Salve a tutti, sono un Mar. Capo dei CC, riformato in data 29 ottobre 2010, volevo sapere se dopo aver fatto 730 giorni di convalecenza e poi essere stato riformato, si ha diritto al pagamento della licenza mai usufruita. Se si a chi mi devo rivolgere per la domanda.
Grazie


GiorgioM
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Re: Licenza non fruita

Messaggio da GiorgioM »

DPR 254/1999

55. Licenza ordinaria.

1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità. 3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero, di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio. 4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni.
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antoniolongo
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Re: Licenza non fruita

Messaggio da antoniolongo »

Buona sera.
Anche io sono stato nella stessa posizione.
Allora deve inoltrare domanda di pagamento della licenza tramite l'Ultimo Comando di appartenenza in servizio. Tenga presente che l'Amm/ne paga solo i gg. di licenza maturata dell'ultimo anno effettivo servizio, mentre per quelli relativi al periodo di convalescenza (che maturano di conseguenza), non emettono pagamento poichè secondo La stessa Amm/ne non è giustificabile il pagamento.
Cmq., in merito ci sono innumerevoli Sentenze che obbligano le Amm/ni dei vari Enti del Pubblico Impiego e civili a pagare per intero l'ammontare di quanto in essere che tra l'altro è qntificabile per ogni giorno di licenza ordinaria non goduta approssimativamente ad €. 57,00 circa per dì.
Pertanto, è doveroso sottolienare che l'avente diritto al beneficio non lasci nulla al caso e, quindi si dia da fare.

Es. mia hanno pagato solo 5 gg. relativi all'ultimo anno in servizio 2005, mentre i rimanenti gg. 102 relativi al 2006 e 2007 (periodo di conv. poi riforma assoluta) sto ancora aspettando.



Saluti Antonio.
maurofe
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Re: Licenza non fruita

Messaggio da maurofe »

Ok grazie della risposta.....l'unico dubbio che mi rimane è che io ho fatto 730 giorni consecutivi di convalescenza senza mai rientrare.....quindi spero che in qualche modo possono pagarmi....speriamo....
panorama
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Re: Licenza non fruita

Messaggio da panorama »

Non so se può interessare a qualcuno anche se si tratta di un Poliziotto.

Questo parere espresso del Consiglio di Stato a seguito di un ricorso straordinario, ha dato ragione ad un Poliziotto che avendo fatto richiesta di congedo in previsione del fatto che doveva andare in pensione di fatto a seguito di un incidente stradale non ha potuto fruire quanto richiesto, in quanto rimaneva vittima di un sinistro stradale, subendo lesioni che venivano giudicate guaribili in 96 giorni e che gli impedivano di far rientro in servizio prima del suo collocamento in quiescenza.
Pertanto, lo stesso non poteva usufruire in costanza di servizio dei 64 giorni di congedo ordinario già concessigli e chiedeva, quindi, la monetizzazione dei predetti giorni di congedo ordinario non goduti. La Prefettura negava al richiedente la corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute, non rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi contemplate dalle norme vigenti in materia.

16/02/2011 200905085 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 26/01/2011
Numero 00740/2011 e data 16/02/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 26 gennaio 2011

NUMERO AFFARE 05085/2009
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’ispettore capo della Polizia di Stato, in quiescenza, sig. V. R. avverso il provvedimento della Prefettura di Parma 15 dicembre 2008, n. OMISSIS, di diniego di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. OMISSIS del 5 novembre 2009, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco D’Ottavi;

PREMESSO.
Il richiedente Ministero, nella suindicata relazione, rileva anzitutto l’inammissibilità del ricorso in quanto espressamente proposto “per il riconoscimento del diritto ad ottenere la monetizzazione del congedo ordinario”.
Nel merito rileva che in data 5 dicembre 2007 l’ispettore capo della Polizia di Stato V. R. chiedeva di essere collocato a riposo con decorrenza 1° ottobre 2008, avendo maturato n. 36 anni di effettivo servizio.
Con ulteriore istanza in data 10 dicembre 2007, chiedeva di poter fruire di n. 39 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2007, che non gli venivano, peraltro, concessi per esigenze di servizio.
Con successive istanze in data 13 marzo 2008 e 29 aprile 2008, l’interessato chiedeva la concessione di n. 5 giorni di congedo ordinario, relativi all’anno 2007, e di n. 3 giorni di permesso ex lege n. 937/1997, relativi all’anno 2008, che gli venivano regolarmente accordati e di cui usufruiva a decorrere, rispettivamente, dal 3 aprile 2008 e dal 7 maggio 2008.
Con distinte istanze, presentate entrambe in data 24 giugno 2008, il R….. chiedeva, infine, la concessione dei residui 64 giorni di congedo ordinario di sua spettanza (di cui 34 giorni relativi all’anno 2007 e 30 giorni relativi all’anno 2008), che gli venivano interamente accordati e di cui avrebbe dovuto fruire a decorrere dal 2 luglio 2008.
Tuttavia, in data 28 giugno 2008, il R….. rimaneva vittima di un sinistro stradale, subendo lesioni che venivano giudicate guaribili in 96 giorni e che gli impedivano di far rientro in servizio prima del suo collocamento in quiescenza.
Pertanto, lo stesso non poteva usufruire in costanza di servizio dei 64 giorni di congedo ordinario già concessigli.
Con istanza in data 7 ottobre 2008 il R…… chiedeva, quindi, la monetizzazione dei predetti 64 giorni di congedo ordinario non goduti.
Con provvedimento del 15 dicembre 2008, la Prefettura di Parma negava al richiedente la corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute, non rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi contemplate dalle norme vigenti in materia.
Avverso il predetto provvedimento ministeriale, l’ispettore capo, in quiescenza, V. R. ha proposto il presente ricorso straordinario in cui ritiene di aver titolo al riconoscimento del diritto alla remunerazione del congedo ordinario non fruito per sopravvenuta infermità, in quanto secondo una costante giurisprudenza sarebbe sancito che la monetizzazione del congedo ordinario non goduto costituirebbe un risarcimento dovuto in tutti i casi di mancata fruizione delle ferie per cause indipendenti dalla volontà del dipendente (ancorché non imputabili al datore di lavoro); inoltre, lamenta il fatto che “l’Amministrazione da cui dipende”, essendosi “fatta risarcire dalla compagnia assicuratrice della parte avversa per il danno patrimoniale subito a cagione dell’assenza del lavoratore” e non avendo pagato al deducente il compenso sostitutivo delle ferie dallo stesso maturate (e non godute) durante il periodo di assenza dal servizio per il sinistro dallo stesso subito, avrebbe lucrato “un duplice, ingiusto vantaggio”, traendo da tutto ciò una sorta di arricchimento senza causa.
CONSIDERATO
Va in primo luogo respinta l’eccezione sollevata dall’amministrazione, dato il chiaro contenuto impugnatorio del ricorso in esame.
Le doglianze prospettate con il ricorso riguardano l’illegittimità dell’impugnato diniego della così detta “monetizzazione” delle ferie maturate e non fruite.
Sulla questione e sul contrasto giurisprudenziale formatosi in materia tra l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (favorevole all’accoglimento) e quello assunto in sede consultiva (sfavorevole), si è recentemente espressa un’apposita Commissione speciale che, con parere reso il 4 ottobre 2010 (n. 02188/2010), dopo analitica disamina delle varie posizioni, ha condiviso le tesi proposte nel presente ricorso.
Infatti, la Commissione ha ritenuto che la relativa problematica non possa essere rapportata solo al mero dato testuale delle fonti normative, ma che vada inserita e risolta alla luce e nel contesto evolutivo della nozione di trattamento economico spettante al dipendente quale controprestazione generale dell’attività lavorativa svolta; invero tale nozione si è nel tempo accresciuta di elementi garantistici a favore del lavoratore-dipendente, elementi che prescindono dalla mera equazione prestazionale (per cui, nella specie, la monetizzabilità andrebbe esclusa a priori), intesa in senso puramente sinallagmatico-quantitativo, giungendo a configurare un vero e proprio diritto del dipendente-lavoratore per tutte quelle prestazioni di carattere economico (anche, come nella specie, sostitutive di quelle originarie ed effettive) riconosciutegli dall’ordinamento e relative a situazioni maturatesi senza colpa da parte del dipendente-lavoratore.
In particolare, in tale contesto va richiamata la condivisa interpretazione che (anche da parte della Corte Costituzionale con le sentenze n. 616/1987 e n. 158/2001, e delle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14020/2001) è stata esplicitata sulla natura e sull’assoluta inderogabilità del diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie annuali e, nell’ipotesi della loro oggettiva impossibilità, dei possibili diversi diritti sostitutivi quale quello della relativa monetizzazione. In tale attuale condivisa accezione ed evoluzione dei diritti spettanti al dipendente predetto, la Commissione speciale ha ritenuto di seguire la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e quindi di riconoscere il diritto del dipendente lavoratore in questione alla monetizzabilità anche del congedo non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, a cui è seguita senza soluzione di continuità la dispensa dal servizio; ciò in quanto va condivisa la riflessione di fondo sostenuta nella menzionata recente giurisprudenza per cui, se la non imputabilità al dipendente del mancato svolgimento dell’attività di servizio è alla base del riconoscimento del diritto alle ferie (non effettivamente godute), la monetizzabilità di tale periodo deve essere sempre riconosciuta in ipotesi, quale quella di specie, non riconducibili alla volontà delle parti (dipendente e datore di lavoro), ma oggettivamente connesse al rapporto di servizio, trattandosi tra l’altro di ipotesi qualitativamente del tutto assimilabili alle documentate esigenze di servizio.
Sulla base di tali condivise considerazioni il ricorso in epigrafe va accolto, data la fondatezza della pretesa azionata, e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, facendo salva l’ulteriore attività dell’amministrazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Carmine Volpe




IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
panorama
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Re: Licenza non fruita

Messaggio da panorama »

Sentenza POSITIVA del Tar Sardegna in favore di un militare per non aver potuto fruire della licenza e dei riposi maturati in quanto trovavasi in convalescenza seguita dall'aspettativa con conseguente congedo per inabilità.


N. 00107/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2003, proposto da OMISSI , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mariani, con domicilio eletto presso lo studio legale del medesimo in Cagliari, via Scano n. 27;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
ACCERTAMENTO DIRITTO CORRESPONSIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DEI PERIODI DI FERIE E DI RIPOSO MATURATI E NON FRUITI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi gli avv. Claudia Ghironi, su delega dell'avv. A. Mariani, per il ricorrente e G. T., avvocato dello Stato, per l'amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, espone di aver prestato servizio presso il Centro Militare di Medicina Legale a Cagliari, sino all’8 febbraio 1996, data in cui veniva posto in “licenza straordinaria” per convalescenza e successivamente in aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio. A decorrere dal 7 febbraio 1997 veniva collocato in congedo in quanto giudicato permanentemente inabile al servizio. Nel momento in cui lasciava il servizio, il ricorrente aveva maturato dei periodi di licenza e di riposi, di cui non aveva potuto usufruire, così riassunti:
n. 47 giorni di licenza ordinaria;
n. 4 giorni di licenza per festività soppresse;
n. 15 giorni di riposo per esposizione radiazioni ionizzanti.
Con istanza del 2 marzo 1998 chiedeva il pagamento del compenso sostitutivo. L’amministrazione rispondeva con la nota del 23 maggio 1998, prot. n. OMISSIS , negando che il compenso sostitutivo sia dovuto, in quanto non previsto dalle norme contrattuali riguardanti il personale militare delle Forze Armate.
Con nota del 14 settembre 2001 reiterava la richiesta.
Con il ricorso notificato il 3 giugno 2003 e de2. - positato il successivo 13 giugno, chiede, conseguentemente, l’accertamento del diritto al compenso sostitutivo per i periodi di licenza e di riposo non fruiti, risultanti all’atto del collocamento in congedo, e la condanna dell’amministrazione al pagamento, deducendo la violazione dell’art. 36 della Costituzione che, considerando irrinunciabili le ferie dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso che se la mancata fruizione delle ferie sia dovuta a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla corresponsione di un compenso sostitutivo.
3. - Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. - All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio ritiene, infatti, di poter aderire al recente indirizzo che fa discendere dalla indisponibilità ed irrinunciabilità del congedo ordinario, nonché dalla relativa maturazione anche nei periodi di malattia, il diritto al compenso sostitutivo, ogni qual volta la fruibilità del congedo stesso sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore ( Cons. St., sez. VI, 21.4.2008, n. 1765, 23.7.2008, n. 3636 e 23.7.2006, n. 3637; Cons. St., sez. IV, 29.8.2002, n. 4332 e 10.12.2003, n. 8118).
In siffatta materia, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina contrattuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, impone che l'omessa fruizione delle ferie sia fonte di compenso sostitutivo, non solo quando tale circostanza sia stata imposta da maggiori esigenze di prestazioni lavorative dell'Amministrazione, ma anche quando emerga al riguardo una impossibilità che, in presenza di malattie contratte a causa del servizio reso. In entrambi i casi, infatti, viene sacrificato un diritto irrinunciabile dell'individuo, tutelato dall'art. 32 della Costituzione, per ragioni addebitabili al datore di lavoro: nel primo caso, per avere quest'ultimo richiesto un impegno lavorativo maggiore di quello pattuito; nel secondo, per avere il medesimo, con le prestazioni richieste, determinato una inabilità fisica impeditiva dell'ordinaria fruizione del congedo, con successiva impossibilità di relativa fruizione differita. L'assimilazione delle due situazioni sopra indicate, appare dunque, in conclusione, frutto di una lettura del sistema ispirata ai principi degli articoli 32 e 36 della costituzione. Tale lettura non è ostacolata dal testo del dettato normativo, unitariamente inteso come ricognitivo di un diritto del lavoratore al ripristino di una posizione, la cui compressione, contrasta con i segnalati principi costituzionali.
In conclusione , il ricorso è fondato, posto che la mancata fruizione dei congedi e dei riposi non fruiti, nel caso di specie, non è imputabile al ricorrente, ma è da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo a causa del servizio.
6. - Sul compenso sostitutivo delle ferie non godute, da commisurarsi in riferimento all'ordinaria retribuzione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 giugno 2010, n. 15293), debbono essere riconosciuti interessi e rivalutazione, calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo.
7. - La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1) dichiara il diritto del ricorrente di percepire il compenso, oltre interessi e rivalutazione, sostitutivo dei periodi di congedo ordinario e di riposo maturati e non goduti per un totale di 66 giorni;
2) condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrenti, le relative somme da determinarsi nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2011
maurofe
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Iscritto il: lun ott 18, 2010 11:45 am

Re: Licenza non fruita

Messaggio da maurofe »

So un maresciallo Capo dei CC, qualcuno sa a chi devo rivolgermi, anche telefonicamente, per avere notizie sui soldi che devo percepire dalla Cassa Sottufficiali in quanto in ottobre sono andato in pensione e ad oggi non ho percepito nulla.
Grazie.
rocco1

Re: Licenza non fruita

Messaggio da rocco1 »

All'atto della cessazione del servizio permanente, la cassa sottufficiali, almeno per la truppa, si richiede al C.N.A. di Chieti ciao
Roberto Mandarino
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Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: Licenza non fruita

Messaggio da Roberto Mandarino »

Pensando di fare cosa gradita al personale Militare riformato in forma totale per malattia oppure decaduto dal servizio per aver superato il periodo massimo di aspettativa malattia, invio la circolare (postata gentilmente dall' Amministratore del Sito nel forum "impiego civile") del Ministero della Difesa che dispone le modalità di monetizzazione della licenza non fruita durante il periodo di aspettativa malattia al quale senza interruzione consegue la cessazione dal servizio.

Saluti a tutti Roberto Mandarino

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2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
gino59
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Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

E' ARRIVATA, LA CIRCOLARE DI PERSOMIL £$€

Messaggio da gino59 »

FINALMENTE CI PAGANO TUTTE MA PROPRIO TUTTE...... LE FERIE NON GODUTE.-

.....$$$$$$$$.......££££££££..........€€€€€€€€....LEGGETE....LEGGETE.-
Pagamento licenza ordinaria maturata durante aspettativa.pdf
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paolo65

Re: E' ARRIVATA, LA CIRCOLARE DI PERSOMIL £$€

Messaggio da paolo65 »

Bene cosi..l'unico dubbio che ho anche se la circolare ed il parere del CdS mi sembrano chiari
,riguarda la maturazione delle ferie,si parla di motivi di salute senza specificare se per causa di servizio oppure no e non vorrei che qualche giureconsulto nostrano si ponga sopra la legge e si inventi qualcosa ...cmq mi pare che la circolare sia chiara,pagare e basta.Sapevo che era in maturazione hanno fatto presto..cmq grazie Gino e notte.
MalcomX
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Forse ci siamo....

Messaggio da MalcomX »

Non sono un CC ma ho l'onore di avere un fratello nell'Arma , ecco la direttiva dell ministero difesa per quanto rigurda la monetizzazione della licenza ordinaria non usufruita per chi è stato riformato potrebbe interessare anche voi .....
http://www.difesa.it/backoffice/upload/ ... 14F%7D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Saluti Malcom X
paolo65

Re: Forse ci siamo....

Messaggio da paolo65 »

Grazie malcomx la circolare e' già stata pubblicizzata qua dentro anzi una delegazione del
Forum e' già sotto il
Ministero con i forconi la gavetta per mangiare e le tende da campo fino al pagamento di tutto...resisteranno fino alla morte degli altri..grazie cmq ed un abbraccio .
MalcomX
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Re: Forse ci siamo....

Messaggio da MalcomX »

Grazie si adesso rileggendo con calma me ne sono accorto......stavo già facendo preparare il ricorso ad un legale ma questa cosa è caduta a fagiolo ho appena finito di abbozzare una richiesta che spedirò immantinente al mi ex reparto per, speriamo in tempi brevi , vedermi riconosciuto questo diritto...
Saluti Malcom
leonardo virdò
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Re: PAGAMENTO Licenza non fruita durante l'aspettativa malattia

Messaggio da leonardo virdò »

PAGARE E BASTA.

20 giorni x l'anno 2009
45 giorni x l'anno 2010. Questi sono già in saccoccia.
Per il 2011 chissà quanto ne maturerò ancora.
AUGURI A TUTTI I CREDITORI. :wink:
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