Pagamento delle spese del giudizio

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Pagamento delle spese del giudizio

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Un chiarimento viene da parte del CdS sulle spese di giustizia,
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202005545

Pubblicato il 21/09/2020

N. 05545/2020 REG. PROV. COLL.
N. 03068/2020 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sull’appello n. 3068 del 2020, proposto dal signor Vincenzo F., rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Manes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Il Ministero della Difesa, l’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Potenza, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 737/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato Achille Morcavallo, su delega dichiarata dell’avvocato Santo Manes;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado n. 199 del 2019 (proposto al TAR per la Basilicata), l’appellante ha contestato il silenzio serbato dalla Stazione dei Carabinieri di OMISSIS sulla sua istanza, volta ad ottenere l’annullamento in sede di autotutela di un verbale di data 22 aprile 2018, che ha disposto il ritiro della patente e la decurtazione di dieci punti dal punteggio della patente, ai sensi dell’art. 126 bis del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Il TAR, con la sentenza n. 737 del 2019, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice civile, ed ha condannato l’interessato al pagamento delle spese del giudizio, in favore del Ministero della difesa.

3. Con l’appello indicato in epigrafe, l’interessato ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza impugnata, siano compensate le spese del primo grado del giudizio.

Egli ha rilevato che, a seguito della formulazione della eccezione di difetto di giurisdizione da parte dell’Amministrazione, vi è stata la sua adesione alla declaratoria del difetto della giurisdizione amministrativa.

Per supportare la propria richiesta di riforma della contestata statuizione sulle spese, l’appellante ha richiamato il principio, affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, per cui il giudice può sempre disporre la compensazione delle spese, nonché alcune sentenze che, nel dichiarare il difetto di giurisdizione, hanno disposto la compensazione (tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2019, n. 5595).

4. L’Amministrazione appellata non si è costituita nel corso del secondo grado del giudizio.

5. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato e vada respinto.

5.1. Va richiamata la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, per la quale il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali o per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2020, n. 1204; Sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 654; Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798).

5.2. Tenuto conto di tali principi, si deve escludere che nella specie la contestata statuizione del TAR risulti abnorme.

Come ha chiarito la Corte di Cassazione (Sez. Un., 3 febbraio 2011, n. 2546), il giudice può condannare alle spese del giudizio la parte che abbia adito un giudice non avente giurisdizione.

In tal caso, infatti, l’esito finale della lite comporta comunque una soccombenza (in un giudizio nel quale la controparte ha sostenuto le relative spese per difendersi).

Non essendovi stata una statuizione abnorme del TAR, va di conseguenza respinto l’appello.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 3068 del 2020.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente, Estensore
Luca Lamberti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Luigi Maruotti





IL SEGRETARIO


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