Ore lavoro straordinario e impiego a riposo settimanale

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Re: Ore lavoro straordinario e impiego a riposo settimanale

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2-5-2018 Supplemento ordinario n. 21/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1002


(FF.PP. a Ordinamento Militare - CC. e GdiF.)


Art. 27.
Orario di lavoro


1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. Al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6 . I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all’impiego in missioni internazionali, sono fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

7. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all’estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.


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Re: Ore lavoro straordinario e impiego a riposo settimanale

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Ricorso perso (Pol.Pen)

Il TAR di Lecce precisa

1) - Il punto oggetto della presente controversia è il pagamento, a titolo di straordinario, delle ore di servizio prestate dal ricorrente nei giorni che avrebbero dovuto, invece, essere dedicati al riposo.

2) - Sulla questione di diritto oggetto della presente controversia si è pronunciata la Corte Costituzionale, con sentenza 10 giungo 2016, n. 132, con la quale è stata dichiarata l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 1, comma 476, L. n. 147/2013. Più in particolare, la Corte ha rilevato quanto segue. (Leggere direttamente in sentenza).

3) - Alla luce di tale pronuncia, il Consiglio di Stato, Giudice rimettente della suddetta questione di legittimità costituzionale, ha poi definito il giudizio pendente innanzi a sé, con sentenza del 12 aprile 2017, n. 1705. Con tale sentenza, il Consiglio di Stato ha rilevato, tra l’altro, che, alla luce della predetta norma interpretativa,
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SENTENZA sede di LECCE, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201900345 ,

Pubblicato il 28/02/2019

N. 00345/2019 REG. PROV. COLL.
N. 02206/2014 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2206 del 2014, proposto da
D. M. Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Putignano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lilia Lucia Petrachi, in Lecce, via F. Caracciolo n. 21;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;

per il riconoscimento
del diritto all’indennità per lavoro straordinario eccedente le 36 ore settimanali, sulla scorta della dichiarazione resa dalla Direzione della Casa Circondariale di Lecce conformemente alla previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 170/2007 e art. 11, co. 8, D.P.R. n. 163/2002,
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di detta indennità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. Miano, in sostituzione dell'avv. Putignano, per il ricorrente, avv. dello Stato Libertini per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente, agente della Polizia Penitenziaria, si duole del fatto che l’Amministrazione di appartenenza non gli ha corrisposto la somma, pari a euro 1.514,52, spettantegli a titolo di lavoro straordinario eccedente le 36 ore settimanali, per il periodo che va da Luglio 2007 a Dicembre 2011 (per complessive 126 ore, di cui 24 nel 2007, 42 nel 2008, 18 nel 2010 e 42 nel 2011).

Espone, all’uopo, che, per il personale di Polizia Penitenziaria, l’orario di lavoro ordinario settimanale è di 36 ore (ex artt. 10, comma 1, D.P.R. n. 170/2007 e 11, comma 1, D.P.R. n. 163/2002, D.P.R. di recepimento di accordi sindacali) e che, fermo “restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero” (art. 10, comma 3, D.P.R. n. 170/2007 e art. 11, comma 8, D.P.R. n. 163/2002).

I 5 euro sono poi stati elevati a 8 euro, ex art. 15, comma 4, D.P.R. n. 51/2009.

Alla luce del riferito quadro normativo e delle circolari rese dall’Amministrazione Penitenziaria in materia (GDAP nn. 0200901 del 22 giugno 2007, 0481307 del 30 dicembre 2009, 3639/6089 del 4 luglio 2012), il ricorrente sostiene che, nel caso in cui un dipendente venga richiamato in servizio per sopravvenute ed improrogabili esigenze di ordine e sicurezza, in una giornata destinata a riposo ed abbia già completato l’orario settimanale di 36 ore (come è nel caso di specie), gli spettano:

- l’indennità per lavoro straordinario;
- l’indennità compensativa;
- il recupero del riposo non fruito.

Il punto oggetto della presente controversia è il pagamento, a titolo di straordinario, delle ore di servizio prestate dal ricorrente nei giorni che avrebbero dovuto, invece, essere dedicati al riposo.

Espone, ancora, il ricorrente che non può rilevare, in senso contrario alle sue rivendicazioni, l’articolo 1, comma 476, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui “L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”.

In relazione a tale disposizione, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale perché:

- inciderebbe unilateralmente su una norma contrattuale, in quanto i D.P.R. nn. 170/2007 e 163/2002 recepiscono accordi sindacali;
- non può considerarsi interpretativa, perché interviene non su una situazione di oggettiva incertezza ermeneutica ma su pregressi orientamenti della giurisprudenza, di segno opposto all’intento del Legislatore del 2013;
- difetta di ragionevolezza, in violazione dell’art. 3 Cost., in quanto incide su un diritto acquisito dal dipendente;
- viola l’art. 36 Cost., in quanto non remunera la prestazione del dipendente resa oltre le 36 ore settimanali;
- viola gli artt. 117, comma 1, Cost., e 6 CEDU, in quanto la norma interpretativa sarebbe illegittimamente intervenuta nell’amministrazione della Giustizia, per influire sull’andamento di un contenzioso favorevole ai dipendenti.

2) Il ricorso è infondato, per quanto di seguito si osserva.

Sulla questione di diritto oggetto della presente controversia si è pronunciata la Corte Costituzionale, con sentenza 10 giungo 2016, n. 132, con la quale è stata dichiarata l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 1, comma 476, L. n. 147/2013. Più in particolare, la Corte ha rilevato quanto segue.

“La norma interpretativa interviene sugli artt. 10 del d.P.R. n. 170 del 2007 e 11 del d.P.R. n. 163 del 2002 che regolano l’orario di lavoro del personale delle forze di polizia e che determinano l’orario settimanale in 36 ore.

Le disposizioni oggetto dell’interpretazione, cioè il comma 3 dell’art. 10 del d.P.R. n. 170 del 2007 e il comma 8 dell’art. 11 del d.P.R. n. 163 del 2002, disciplinano i benefici connessi all’attività prestata nei giorni deputati al riposo settimanale o nel giorno festivo infrasettimanale, prevedendo il diritto al recupero e alla corresponsione di un’indennità, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

In tali norme, oggetto dell’intervento interpretativo, non viene espressamente menzionato il lavoro straordinario, come rilevato dall’ordinanza di rimessione, ma, essendo previsto il compenso per la sola prestazione ordinaria, il lavoro straordinario viene evocato proprio in quanto escluso.

5.– Il trattamento da riservare alle ore di lavoro prestate oltre l’orario ordinario era suscettibile di una duplice possibilità interpretativa: facendo riferimento alla durata dell’orario di lavoro di 36 ore settimanali di cui al comma 1 dei suddetti articoli, il parametro di computo delle ore di straordinario sarebbe stato settimanale, mentre, valorizzando il termine «giornaliero», utilizzato dai commi 3 e 8, rispettivamente, degli artt. 10 e 11 suindicati, il parametro dell’orario risulterebbe riferito solo alle ore eccedenti il servizio prestato nella giornata festiva.

L’intervento legislativo ha, quindi, una reale portata interpretativa, avendo esso avuto il compito di dirimere un’incertezza (si veda Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 giugno 2011, n. 12318) e di fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria, e cioè che il lavoro straordinario prestato in giorno festivo è solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l’orario settimanale.

6. – Questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che «va riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo» (sentenza n. 424 del 1993). Ed ha chiarito che «il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore» (ex plurimis: sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011, n. 209 del 2010).

Inoltre, questa Corte ha anche più volte affermato che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a dignità costituzionale (salvo la previsione dell’art. 25 Cost. per la materia penale) per cui, allorquando «una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore», non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive (sentenza n. 150 del 2015).

D’altronde, la questione, come rilevato da questa Corte nelle più recenti sentenze rese in materia, non è tanto quella di verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo e sia perciò retroattiva ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, bensì di accertare se la retroattività della legge trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e sia, altresì, sostenuta da adeguati motivi di interesse generale (ex multis, sentenze n. 69 del 2014 e n. 264 del 2012).

7. – La disposizione interpretativa, nel caso in questione, appare coerente con l’assetto complessivamente dato alla regolazione del lavoro festivo nel settore in esame, secondo la disciplina collettiva recepita nei citati decreti. Al riguardo occorre del resto evidenziare che la specificità del settore in esame è stata tenuta presente dal legislatore laddove, con l’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), ha disposto che nell’ambito, tra l’altro, delle strutture penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le disposizioni contenute nel decreto stesso non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato come individuate con apposito decreto interministeriale.

L’assetto normativo in esame si fonda sulla previsione (accanto all’indennità per la maggiore penosità del lavoro svolto in un giorno deputato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale) del diritto al recupero del giorno di riposo entro il periodo previsto dalla contrattazione collettiva.

Va evidenziato, peraltro, che l’eventuale mancato rispetto del giorno di riposo non è oggetto del presente giudizio, mentre il lavoro straordinario, ove non retribuito, dà diritto ad un riposo compensativo.

Tale quadro regolatorio appare coerente con l’ordinamento, che consente l’alternatività tra la compensazione e la monetizzazione del lavoro straordinario, fermo il diritto al recupero del giorno di riposo come previsto dalla normativa collettiva.

8. – Relativamente al richiamo dell’art. 36 Cost. effettuato dal rimettente, questa Corte osserva che tale diposizione è stata menzionata non come parametro direttamente violato, ma solo quale elemento funzionale al sindacato di ragionevolezza. Resta, pertanto, assorbito il suo esame in merito al profilo dell’adeguatezza della retribuzione.

9. – Venendo, quindi, alla questione di illegittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui impone al legislatore di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, il Consiglio di Stato ritiene che tale obbligo non sarebbe stato rispettato poiché il principio di preminenza del diritto e quello del processo equo, consacrati nell’art. 6 della CEDU, sarebbero stati incisi dalla norma retroattiva censurata, idonea a condizionare le situazioni processuali in corso.

Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo è precluso, infatti, al legislatore di interferire nella determinazione giudiziaria di una controversia, tranne il caso in cui ricorrano impellenti motivi di interesse generale (sentenza 14 febbraio 2012, Arras ed altri contro Italia; sentenza 31 maggio 2011, Maggio ed altri contro Italia; sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sentenza 10 giugno 2008 Bortesi ed altri contro Italia;) che, con specifico riferimento alle norme nazionali interpretative, questa Corte, già con la sentenza n. 1 del 2011, ha affermato che possono essere identificati, tra l’altro, nella necessità di «ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore», al fine di «porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata» (in tal senso la sentenza della Corte richiama le seguenti pronunce della Corte EDU: sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society contro Regno Unito; sentenza 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X e Blanche de Castille e altri contro Francia). Tale giurisprudenza è stata confermata in successive pronunce e da ultimo con sentenza n. 150 del 2015 che ha statuito che la norma censurata «avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, limitandosi a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l'esercizio di tale potestà deve attenersi, definendo e delimitando la fattispecie normativa oggetto della medesima (sentenza n. 170 del 2008), proprio al fine di assicurare la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 209 del 2010)».

10.– Nella specie la corrispondenza della disposizione censurata al contenuto della disciplina originaria si giustifica in relazione al dato letterale e cioè al fatto che l’indennità per lavoro festivo compensa la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero; la previsione risulta così coerente con l’assetto complessivo del trattamento retributivo del lavoro prestato in giornata festiva, il quale favorisce la fruizione del riposo compensativo rispetto alla monetizzazione della prestazione effettuata.

La preclusione posta dalla Corte europea, del resto, è correlata all’esigenza di tutela del legittimo affidamento ingenerato nei consociati, che nel caso in esame non può ritenersi effettivamente ricorrente, stante la riscontrata ambiguità di formulazione del dettato normativo.

11.– Di qui, pertanto, la non fondatezza anche della censura sollevata in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU”.

Alla luce di tale pronuncia, il Consiglio di Stato, Giudice rimettente della suddetta questione di legittimità costituzionale, ha poi definito il giudizio pendente innanzi a sé, con sentenza del 12 aprile 2017, n. 1705. Con tale sentenza, il Consiglio di Stato ha rilevato, tra l’altro, che, alla luce della predetta norma interpretativa, “il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell’ambito della singola giornata (criterio c.d. “verticale”) e non secondo l’eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. “orizzontale”). Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario”.

Per quanto sopra, la pretesa del ricorrente è infondata.

3) Le spese possono essere compensate, in ragione della complessità della questione di diritto affrontata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Vitucci Eleonora Di Santo





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Re: Ore lavoro straordinario e impiego a riposo settimanale

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Il TAR VENETO precisa:

1) - Inoltre, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente chiarito che nell’ipotesi di ricorso collettivo sussiste l’onere di specificare le condizioni legittimanti e l'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (cfr. Cons. Stato, sez. I, 8 marzo 2019, n. 722; Cons. Stato, sez. I, 27 febbraio 2019, n. 576 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

2) - Ed ancora, è costantemente affermata l’inammissibilità del ricorso collettivo che non contenga la specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, in tal modo precludendo al Giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l'eventuale attività istruttoria necessaria per valutare la fondatezza della domanda (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 20 giugno 2018, n. 1540; T.A.R. Molise, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 67 ed ivi precedenti giurisprudenziali; sull’inammissibilità del ricorso collettivo in ipotesi di non specificata posizione di ciascuno dei numerosi ricorrenti cfr. la più recente T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 febbraio 2019, n. 1715).

N.B.: ricorso al Tar proposto dai colleghi CC. del Veneto, per lo straordinario, nelle giornate destinate al riposo settimanale o in festivi infrasettimanali

3) - A seguito della richiamata pronuncia del Giudice delle leggi, la giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’individuazione della categoria delle “ore di straordinario”, ha concluso per l’infondatezza del criterio di calcolo su base “orizzontale” (vale a dire settimanale), criterio sostenuto dalla difesa dei ricorrenti (cfr. pag. 9 del ricorso), dovendo darsi applicazione al diverso criterio “verticale” che considera le ore lavorate in eccedenza rispetto all’orario giornaliero: <<[…] Come già rilevava la ricordata ordinanza di rimessione, l’applicazione della normativa sopravvenuta - di cui la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità - non può che “portare alla reiezione della pretesa attorea, per ragioni altre e assorbenti rispetto a quelle addotte dal giudice di prime cure”. A seguito di tale normativa, infatti, il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell’ambito della singola giornata (criterio c.d. “verticale”) e non secondo l’eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. “orizzontale”). Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario […] Osserva la Corte costituzionale che “la previsione risulta così coerente con l’assetto complessivo del trattamento retributivo del lavoro prestato in giornata festiva, il quale favorisce la fruizione del riposo compensativo rispetto alla monetizzazione della prestazione effettuata”>> (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2017, n. 1705; cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 febbraio 2019, n. 345; T.A.R. Toscana, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 130; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1161).
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Re: Ore lavoro straordinario e impiego a riposo settimanale

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Personale CC.,

Fa seguito alla sentenza n. 417/2015 quì postata il 23/05/2015 del TAR MARCHE, nonché, all’Ordinanza Cautelare n. 4076/2015 del CdS postata in data 06/11/2015.
----------------------------

Il CdS accoglie l'appello del Ministero della Difesa.

SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202200136

Pubblicato il 07/01/2022

N. 00136/2022 REG. PROV. COLL.
N. 07247/2015 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7247 del 2015, proposto da

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS (congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Formica, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gregoris in Roma, p.zza di Villa Carpegna n.43;

A. R., D. M., non costituiti in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00417/2015, resa tra le parti, concernente corresponsione compenso straordinario


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS (ricorrenti);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il Cons. Marco Morgantini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata (Tar Marche n° 417 del 22 maggio 2015) è stato accolto il ricorso proposto da carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Marche al fine di ottenere il pagamento di ore straordinarie prestate in giornate originariamente destinate al riposo o di domenica o in festività infrasettimanali.

Con il provvedimento impugnato in primo grado l'amministrazione aveva rigettato l’istanza, ritenendo che non fosse possibile la retribuzione del lavoro straordinario per il servizio reso in giornate destinate al riposo, avendo i militari beneficiato del recupero del riposo non fruito.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

"La funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio in giorno festivo, avuto riguardo al fatto che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l’istituto in questione.

Il compenso per lavoro straordinario ha, invece, un’altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell’attività prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.

Pertanto, sempre fermo restando il diritto al recupero, qualora la prestazione lavorativa resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l’indennità di 5 € (successivamente aumentata ad 8 €) per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore."

2. L'amministrazione appellante deduce tra l'altro che la sentenza impugnata non ha considerato la norma di interpretazione autentica intervenuta sulla specifica materia, contenuta nell'art. 1 comma 476 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Con tale disposizione interpretativa il legislatore ha chiarito che la prestazione lavorativa resa nella giornata destinata al riposo settimanale o festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.

La norma, avente· legittimo carattere retroattivo (si veda sul punto sent. n. 168/2004 della Corte Costituzionale), fa unicamente salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data della sua entrata in vigore (1 ° gennaio 2014) e trova indistinta applicazione sia per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile che delle Forze armate, rivestendo carattere conclusivo della controversia.

2. Il collegio ritiene quanto segue:

-) l'indennità di cui al citato art. 54 del d.p.r. n° 164 del 2002 ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell'attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e quindi non incide sul computo dello straordinario;

-) poiché l'orario di lavoro settimanale è suddiviso in 6 ore giornaliere, le ore di servizio dalla prima alla sesta, ancorché prestate in giornate destinate al riposo, non sono considerate straordinario, ma vengono remunerate con la corresponsione dell'indennità compensativa, fermo restando il recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale;

-) la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio in giorno festivo, avuto riguardo al fatto che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l'istituto in questione;

-) il compenso per lavoro straordinario ha, invece, un'altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell'attività prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.

Pertanto, sempre fermo restando il diritto al recupero, qualora la prestazione lavorativa resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l'indennità di 5 € per l'attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore.

Nel caso di specie l'amministrazione ha dedotto:

- di aver riconosciuto agli appellati le rispettive competenze indennitarie ed ha consentito loro di fruire di turni di riposo compensativi;

- per effetto della fruizione di turno di riposo compensativi gli appellati non hanno svolto ore di lavoro eccedenti l'orario settimanale di 36 ore;

- gli appellati non hanno contestato di avere conseguito il giorno di riposo loro spettante e l'indennità complementare prevista.

Il collegio considera altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 476, della L. n. 147 del 2013, che "la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero".

La Corte Costituzionale ha ritenuto tale norma costituzionalmente legittima, anche nella funzione di interpretazione autentica rispetto ai casi verificatisi prima della sua entrata in vigore, e considerando che la previsione, oltre all'indennità, del riposo compensativo per il lavoro straordinario non retribuito è "coerente con l'ordinamento, che consente l'alternatività tra la compensazione e la monetizzazione del lavoro straordinario" (sent. n. 132 del 2016).

Sotto tale profilo risulta dunque infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, della L. n. 147 del 2013, sollevata dalle parti appellate nel presente giudizio.

Nel caso di specie il lavoro straordinario è stato oggetto di turno di riposo compensativo.

Per effetto del turno compensativo non sussiste una prestazione lavorativa resa in eccesso rispetto all'orario ordinario.

Ne consegue che il compenso per lavoro straordinario non è dovuto (così in relazione a fattispecie analoga Consiglio di Stato IV n° 1705 del 12 aprile 2017).

L'appello deve pertanto essere accolto.

In riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.

La sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 1, comma 476, della L. n. 147 del 2013 induce il collegio a compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Morgantini Ermanno de Francisco





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Re: Ore lavoro straordinario e impiego a riposo settimanale

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I nominativi dei partecipanti, li potete leggere direttamente dalla sentenza pubblicata sul sito del Tar


Il Tar Lazio rigetta il ricorso proposto dai ricorrenti, depositato in data 26.10.2015, tutti appartenenti al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico.

1) - corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario svolto nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo settimanale, a decorrere dalla 1^ ora eccedente le 36 ore settimanali.
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