Ore di Straordinario e riposo compensativo.

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Ore di Straordinario e riposo compensativo.

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Questa sentenza riguarda il personale della G.d.F. , la metto qui nel caso possa interessare a qualcuno. Dello stesso motivo ce ne un’altra e sempre che riguarda lo stesso Corpo.

N. 17809/2010 REG.SEN.
N. 09978/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 9978/2002 RG, proposto dai sigg. (omissis) e consorti (come da elenco allegato), tutti rappresentati e difesi dall'avv. (omissis, con domicilio eletto in Roma, p.le Clodio n. …., presso lo studio dell’avv. (omissis);
contro
il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore ed il COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n.12,
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, quali appartenenti al Corpo della GDF, alla corresponsione del compenso per l'effettuazione di ore di lavoro straordinario maturate nel decennio 1992/2001, con interessi legali e rivalutazione monetaria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 12 maggio 2010 il Pres. (f.f.) dott. (omissis) e uditi altresì, per le parti, l’avv. (omissis) (per delega dell’avv. omissis) e l’Avvocato dello Stato (omissis);
Ritenuto in fatto che i sigg. (omissis) e consorti dichiarano d’esser tutti militari in s.p.e. della Guardia di finanza, impiegati in vari uffici e (omissis);
Rilevato che i sigg. (omissis) e consorti affermano d’aver svolto tutti, nell’arco del decennio anteriore al 31 dicembre 2001, svariate ore di lavoro straordinario festivo, senza mai aver ottenuto né la relativa retribuzione maggiorata, né tampoco alcun riposo compensativo;
Rilevato allora che i sigg. (omissis) e consorti adiscono questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo l’accertamento del loro diritto alla corresponsione del compenso per l'effettuazione di ore di lavoro straordinario, con interessi legali e rivalutazione monetaria o, in via subordinata, del diritto di fruire dei riposi compensativi;
Rilevato inoltre che, con sentenza n. 7926 del 1° ottobre 2003, la Sezione ha ordinato alla GDF incombenti istruttori sull’effettivo svolgimento, da parte di ciascun ricorrente, delle ore di lavoro straordinario festivo, poi adempiuti da detta P.A. con deposito della relativa documentazione agli atti di causa;
Considerato in diritto che è jus receptum il principio per cui, per la prestazione (anche dei militari della GDF) di lavoro straordinario eccedente il normale orario di servizio, occorre comunque un’autorizzazione espressa, non residuando se non ristrettissimi spazi per la c.d. autorizzazione implicita, la quale si deve reputare riservata ad eventi o situazioni di carattere straordinario e che dunque non può certo rappresentare un ordinario strumento di gestione delle prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici;
Considerato per vero che siffatta autorizzazione, più che un mero atto di consenso, rappresenta il momento finale ed attuativo d’un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione del Corpo per la gestione delle risorse umane (cfr. Cons. St., V, 29 agosto 2006 n. 5057);
Considerato che, dovendo il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario corrispondere ad una seria ed effettiva necessità del Corpo di svolgere o concludere attività istituzionali –cui non si possa provvedere con la prestazione ordinaria di lavoro–, allora solo in presenza d’una preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché l'autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza di tali necessità (giurisprudenza consolidata);
Considerato di conseguenza che, una volta fissato il monte-ore massimo per ciascun ufficio o reparto del Corpo per le prestazioni aggiuntive di lavoro dei militari dipendenti, tutte quelle ulteriori ben possono trovare soddisfazione attraverso la doverosa attribuzione, a favore di ciascun militare, del corrispondente riposo compensativo;
Considerato infatti che i dipendenti militari dello Stato, chiamati a svolgere prestazioni di lavoro straordinario per ordine di soggetti gerarchicamente sovraordinati, ma privi del potere di disporre lo svolgimento di ore di lavoro straordinario –foss’anche a causa del superamento predetto e ferma la responsabilità di chi ordinato al militare tal svolgimento–, non possono fruire della relativa retribuzione, ma hanno titolo a godere del riposo compensativo, il quale, com’è noto è posto a tutela della dignità della persona del lavoratore e ad evidenti fini di reintegrazione della di lui sfera psico-fisica, lesa dalle prestazioni lavorative in più rese (cfr. Cons. St., IV, 28 novembre 2005 n. 6654; id., 10 maggio 2007 n. 2284);
Considerato al riguardo che ben può il Corpo stabilire come siffatta fruizione debba avvenire, di norma, entro un periodo di tempo sufficientemente prossimo a quello nel quale le energie sono state spese –non avendo altrimenti alcun’utilità concreta (nella specie, entro il trimestre successivo al mese in cui le ore aggiuntive sono state effettuate)–, ma senza che ciò di per sé implichi alcuna decadenza in capo al militare, in quanto il riposo compensativo è un vero e proprio diritto di questi; se del caso, secondo le istruzioni all’uopo impartite dal Comando generale del Corpo,
Considerato, quindi, che il ricorso in epigrafe ben può essere accolto nei soli limiti della domanda subordinata, previo ricalcalo, da parte della GDF delle ore effettivamente prestate da ciascuno dei militari interessati, con compensazione tra le parti, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie in parte il ricorso n. 9978/2002 RG in epigrafe e per l’effetto condanna le Amministrazioni intimate, per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, a corrispondere a ciascun ricorrente il riposo compensativo effettivamente spettategli.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2010, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
omissis, Presidente, Estensore
omissis, Consigliere
omissis, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2010


panorama
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Re: Ore di Straordinario e riposo compensativo.

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Metto anche qui questa importante sentenza del Consiglio di Stato del 20 Luglio 2010 relativa allo straordinario

N. 04661/2010 REG.DEC.
N. 06001/2008 REG.RIC.
N. 06002/2008 REG.RIC.
N. 06341/2008 REG.RIC.
N. 06342/2008 REG.RIC.
N. 06343/2008 REG.RIC.
N. 06344/2008 REG.RIC.
N. 06345/2008 REG.RIC.
N. 06346/2008 REG.RIC.
N. 06347/2008 REG.RIC.
N. 06348/2008 REG.RIC.
N. 06349/2008 REG.RIC.
N. 06350/2008 REG.RIC.
N. 06351/2008 REG.RIC.
N. 06352/2008 REG.RIC.
N. 06353/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6001 del 2008, proposto da:
V. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6002 del 2008, proposto da:
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno;

Sul ricorso numero di registro generale 6341 del 2008, proposto da:
S. M., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6342 del 2008, proposto da:
A. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6343 del 2008, proposto da:
D. G. S., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6344 del 2008, proposto da:
T. N., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6345 del 2008, proposto da:
R. C., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6346 del 2008, proposto da:
N. E., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6347 del 2008, proposto da:
A. M. R. Vedova erede di R. M., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2008, proposto da:
C. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6349 del 2008, proposto da:
F. S., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6350 del 2008, proposto da:
L. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6351 del 2008, proposto da:
I. S., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2008, proposto da:
F. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6353 del 2008, proposto da:
R. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6001 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00667/2007, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6002 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00677/2007, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6341 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00678/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6342 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00674/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6343 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00670/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6344 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00682/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6345 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00672/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6346 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00680/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6347 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00676/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6348 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00679/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6349 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00671/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6350 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00668/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6351 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00669/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6352 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00673/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6353 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00675/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2010 il Cons. R. G. e udito l’avvocato dello Stato P. P.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con le sentenze impugnate il primo giudice ha respinto i ricorsi proposti dagli odierni appellanti, all’epoca in servizio come carabinieri, per il riconoscimento e la liquidazione delle spettanze dovute in relazione al lavoro straordinario prestato in misura eccedente il monte-ore assegnato a ciascun reparto.
Nel dettaglio, il Ministero dell’interno, tramite la locale Prefettura, ha richiesto ai vari Comandi la predisposizione della contabilità per il pagamento del lavoro straordinario, da cui risulterebbe la spettanza in favore dei ricorrenti di talune somme, tuttavia non pagate.
Il primo giudice ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente, osservando che risulta trascorso, dal momento in cui il credito poteva essere esercitato, il termine di anni cinque, valevole per tutti i debiti scaturenti dal rapporto di pubblico impiego.
In specie, il giudice territoriale ha sostenuto che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione deve essere fissato nel giorno in cui il diritto può essere esercitato (ex art. 2935 c.c.), ovvero alla data ultima di effettuazione delle dedotte prestazioni di lavoro straordinario, “atteso che l’ignoranza, anche se incolpevole, da parte del titolare dell’esistenza del diritto è un impedimento di mero fatto, ma non di ordine giuridico, senza alcuna incidenza sulla decorrenza della prescrizione”.
Propongono distinti appelli i ricorrenti deducendo l’erroneità delle sentenze gravate di cui chiedono l’annullamento.
All’udienza del 28 maggio 2010 le cause sono state trattenute per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli, attesa l’identità delle questioni involte.
Gli appelli vanno accolti.
E’ dirimente osservare che, nel caso di specie, la pretesa azionata in primo grado ha per oggetto il pagamento delle ore di servizio effettivamente prestate oltre il limite del monte ore assegnato, le ore di lavoro straordinario “ordinarie” essendo state dall’Amministrazione regolarmente retribuite.
Orbene, come già sostenuto dal Consiglio di Stato, i militari, cui è ordinato lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l'ordinario orario di lavoro, hanno diritto sempre al corrispettivo della loro attività che, previa preventiva informazione, consiste generalmente nel pagamento della relativa retribuzione, nei limiti del monte - ore per il quale vi è la relativa copertura finanziaria, ovvero nella maturazione di riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente prestati, eccedenti il limite del monte - ore retribuibile, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio, cioè contemperando ragionevolmente le esigenze (anche psico - fisiche) del dipendente e quelle dell'organizzazione del lavoro e degli uffici, non potendo essere considerate legittime quelle eventuali disposizioni (di natura provvedimentale o regolamentare) che sottopongano l'effettivo godimento dei predetti riposi compensativi ad apposite formali richieste da prodursi in tempi e secondo procedure fissate unilateralmente dall'amministrazione militare, il cui mancato rispetto produce la perdita del beneficio stesso (sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2648).
Consegue che, nel caso di specie, trattandosi di lavoro straordinario prestato in misura eccedente il monte-ore assegnato a ciascun reparto, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione deve essere fissato, non già, come ritenuto dal primo giudice, alla data ultima di effettuazione delle dedotte prestazioni di lavoro straordinario, bensì alla data in cui il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri (recante richiesta di predisposizione della contabilità per il pagamento del lavoro straordinario) è stato comunicato alla Compagnia di appartenenza dei ricorrenti.
A ciò si aggiunga che l’atto da ultimo citato implica riconoscimento dell’altrui diritto, sortendo un effetto interruttivo del termine prescrizionale.
Alla stregua delle esposte considerazioni vanno accolti gli appelli e, in riforma delle sentenze impugnate, riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme riconosciute dalla stessa Amministrazione, oltre accessori come per legge.
Sussistono tuttavia motivi per compensare integralmente fra le parti anche le spese del secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi, li riunisce e li accoglie e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, riconosce il diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme riconosciute dovute dalla stessa Amministrazione, oltre accessori come per legge.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
(omissis), Presidente
(omissis), Consigliere
(omissis) De Nictolis, Consigliere
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2010
panorama
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Re: Ore di Straordinario e riposo compensativo.

Messaggio da panorama »

Questa si trova nella finestrella del nostro portale e c'è anche allegata la circolare richiamata del 2012 che io non allega, appunto perché si trova nel nostro portale, ma però al CGA Arma vorrei chiedere una cosa: " Siamo sicuri che in molti Comandi Stazione/reparti e uffici la si chiede l'autorizzazione al C.te di Compagnia ad effettuare lo straordinario?

Perché non viene verificata tale situazione?

I C.ti di Stazione la maggior parte ormai sanno come “segnarsi” lo straordinario, ciò perché non viene controllo e monitorato dai Comandanti di Compagnia con documentazione probatoria e certa, documentata agli atti.

Mi ricordo un Comandante di Compagnia (anno 1989) che per tenere “frenato” lo straordinario aveva fatto impiantare un registro solo ed esclusivamente per il C.te di Stazione, facendo lasciare traccia che veniva verificata ad ogni visita che il C.te di Compagnia effettuava, specie per quanto riguarda le Indagini di P.G. e le deleghe pervenute da parte dell’A.G. richiedente.

Con tale metodo, i C.ti di Stazione dipendenti di quella Compagnia CC. mensilmente non avevano più raggiunto le numerose ore di straordinario precedentemente “beneficiate come un bel pezzo di torta ” e rimpiangevano i precedenti Comandanti di Compagnia che permettevano di fare anche lo straordinario per disbrigare regolari pratiche d’ufficio. Ogni scusa è buona per intascare facilmente soldi e soldi ma servono proprio dei freni. Purtroppo sembra non interessare molto alla scala gerarchica tenere sottocchio “questo maledetto straordinario” che si trasforma anche in lavoro ordinario.
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panorama
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Re: Ore di Straordinario e riposo compensativo.

Messaggio da panorama »

aggiungo anche che fino ad oggi non HO MAI VISTO un C.te di Stazione o sottufficiale dipendente che fa istanza di Riposo compensativo, ciò perché aspettano che siano gli altri a chiederlo in modo che a fine mese le ore restano tutte disponibili e solo così loro possono segnarsi tutte le ore che si sono segnate come straordinario.

Sarebbe buon senso civico e rispetto verso gli altri dipendenti del reparto che anche i C.ti iniziassero a tagliarsi le loro ore (dando per primi l'esempio) in modo che anche quelle fatte dal personale dipendente NON SIANO TAGLIATE mensilmente.
antoniope
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Re: Ore di Straordinario e riposo compensativo.

Messaggio da antoniope »

Ciao panorama. E' vero, nesuuno chiede i riposi compensativi (sono sempre affamati di soldi).
Una volta ai delegati COBAR che girano per le compagnie (ovviamente senza concludere nulla) gli ho fatto presente che per lo straordinario invece di assegnare il monte ore alla Stazione, di assegnarlo al nominativo così non puoi superare le tue ore a dispozione o prenderti quello del collega che non lo vuole fare. Risposta: Non si può fare.
Forse perchè nelle sfere alte poi non possono più mangiare a quattro ganasse.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
panorama
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Re: Ore di Straordinario e riposo compensativo.

Messaggio da panorama »

interessante sentenza per noi Carabinieri

IL TAR Marche scrive:

1) - Dal punto di vista giuridico generale, va condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui la limitazione temporale per usufruire dei recuperi compensativi prevista nelle circolari interne dell’Arma citate in ricorso e richiamate anche dall’amministrazione nei propri atti difensivi non trova alcun aggancio normativo.
-----------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ANCONA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500932, - Public 2015-12-30 -


N. 00932/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Schiadà, Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, Via Matteotti, 99;

contro
Comando della Regione Carabinieri Marche, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente a percepire le somme spettantigli a titolo di conversione di giornate di riposo non fruite ed a titolo di ore di servizio effettuate in esubero e non retribuite relativamente al servizio prestato negli anni 2004, 2005 e sino al 9 luglio 2006 presso il Comando Regione Carabinieri Marche - Reparto Autodrappello,

e per la condanna
dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando della Regione Carabinieri Marche e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. OMISSIS, che presta servizio da oltre venticinque anni nell’Arma dei Carabinieri e che all’epoca della proposizione del presente ricorso era assegnato al Comando Regione Carabinieri Marche - Stazione Carabinieri per la Marina Militare di Ancona, agisce in questa sede per 1'accertamento e la declaratoria del suo diritto a percepire le somme spettantigli titolo di conversione di giornate di riposo non fruite ed a titolo di ore di servizio effettuate in esubero e non retribuite relativamente al servizio prestato negli anni 2004, 2005 e sino al 9 luglio 2006 presso il Comando Regione Carabinieri Marche - Reparto Autodrappello (e la conseguente condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme di cui sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria).

2. A fondamento delle suddette domande il sig. OMISSIS espone:

- di avere svolto dal 204 e fino al 9 luglio 2006 servizio presso il Reparto Autodrappello del Comando Regione Carabinieri Marche, nel quale era impegnato in turni di servizio impegnativi e massacranti tanto da non riuscire a fruire dei giorni di riposo settimanali ovvero da vedersi costretto allo svolgimento di numerose ore di servizio in esubero rispetto all'orario normale;

- al fine di conoscere con esattezza il numero delle giornate di riposo ed ore di recupero non godute, di avere presentato in data 30 maggio 2007, ai sensi della L. n. 241/1990, istanza di accesso agli atti (onde acquisire copia del c.d. memoriale di servizio svolto presso il suddetto Reparto). Il Comando Regione Carabinieri Marche ha però negato il rilascio di copia della richiesta documentazione sull'asserito presupposto per cui non vi sarebbe in capo all'OMISSIS un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e ciò in quanto la circolare n. 90/184-1962 datata 31/3/1994 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prevede che il riposo settimanale non fruito debba essere recuperato entro le quattro settimane successive e non ne è consentita la conversione in licenza breve o la sostituzione con retribuzione in denaro. Stessa cosa varrebbe per il recupero di ore effettuate in eccedenza e non retribuite in conformità a quanto previsto nella ulteriore circolare n. 548/243-98-2-1950.

3. Ritenendo tali argomentazioni del tutto prive di fondamento giuridico, il sig. OMISSIS ha proposto il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi:

- violazione ed errata interpretazione dei principi generali in materia di riposo settimanale di cui al T.U. n. 3/1957 come riformato dal D.Lgs. n. 165/2001;

- eccesso di potere nella forma dello sviamento e dell'ingiustizia manifesta;
- travisamento dei presupposti;
- difetto di motivazione;
- violazione dell'art. 36 Cost e dell'art. 10 del DPR n. 255/1999.

Il ricorrente, in sostanza, evidenzia che:

- il mancato pagamento delle somme de quibus a titolo di compensazione di riposi non usufruiti e di ore lavorate in esubero è illegittimo in quanto si pone in aperto ed insanabile contrasto con le previsioni generali in materia di giusta retribuzione dei prestatori di lavoro. Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende difatti direttamente dal mancato godimento delle ferie, in armonia con 1'art. 36 Cost., quando sia certo che la vicenda non è stata determinata dalla volontà del lavoratore e non è a lui comunque imputabile, in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude 1'obbligo dell'amministrazione di corrispondere il predetto compenso ove ne sussistano i presupposti, ed in particolare laddove la mancata fruizione delle ferie non sia dipesa da fatto ascrivibile a comportamenti del dipendente (viene al riguardo richiamata la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2964/2005);

- l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente sussiste pertanto a prescindere da eventuali disposizioni interne di segno contrario, non essendo logico far discendere dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito imputabile alla P.A. datrice di lavoro il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario di una prestazione effettuata pur se, in teoria, non dovuta (viene al riguardo richiamata la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1207/2005);

- non hanno pertanto alcun rilievo le previsioni contrarie di cui alle circolari n. 90/184-1962 datata 31/3/1994 e n. 548/243-98-2-1950 dell'Arma dei Carabinieri, laddove prevedono che i riposi settimanali non goduti e le ore di servizio prestate in esubero possano essere recuperate solo entro ristretti limiti di tempo. La giurisprudenza pronunciatasi in merito è difatti pacifica nell'affermare che è onere dell'amministrazione di appartenenza tenere una contabilizzazione mensile delle ore prestate in esubero ovvero dei riposi non goduti da parte dei dipendenti e, consequenzialmente, segnalare ai medesimi il raggiungimento o il superamento del limite individuale massimo consentito. Ciò al fine di consentire ai dipendenti medesimi, impegnati in più lunghi turni lavorativi, di recuperare il maggior dispendio delle energie psicofisiche profuse nella prosecuzione dell'attività oltre il normale orario (sul punto viene richiamata la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 61/2005);

- è quindi onere dell'amministrazione consentire al dipendente di poter presentare tempestiva domanda di recupero delle ore di servizio eccedenti il normale orario, e ciò anche al fine di evitare la conseguenza dell'assoluta inutilità di una ipotetica assegnazione di un riposo compensativo da usufruire molto tempo dopo lo svolgimento delle ore in esubero (ovvero allorquando il dipendente non avverta più alcuna necessità fisiologica di riprendersi da uno sforzo compiuto in passato);

- nel caso di specie vi è altresì 1'ulteriore circostanza per cui gli asseriti limiti alla retribuibilità delle anzidette voci sono previsti in meri atti interni ovvero nelle citate circolari dell'Arma dei Carabinieri.

Peraltro, le eventuali preoccupazioni di natura finanziaria che ispirano le circolari in oggetto non possono spingersi sino ad accordare prevalenza a norme di natura organizzativa e contabile, dettate esclusivamente a presidio della correttezza dell'azione amministrativa, rispetto al contrapposto diritto soggettivo, costituzionalmente tutelato, del pubblico dipendente a ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato.

4. Si sono costituite le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 36/2015 è stata disposta una prima istruttoria (volta ad acquisire una relazione sui fatti di causa, riportante un prospetto riepilogativo delle giornate di riposo spettanti al ricorrente e di quelle effettivamente fruite e delle ore di lavoro straordinario prestato e della retribuzione percepita, anche in forma di recupero compensativo). Su istanza del ricorrente è stata in seguito disposta ulteriore istruttoria, onde acquisire copia conforme del c.d. memoriale di servizio riferito al periodo di tempo oggetto della presente causa (ordinanza n. 392/2015). L’amministrazione ha eseguito la seconda istruttoria in data 29 giugno 2015.

Con memoria depositata il 9 novembre 2015, il sig. OMISSIS insiste per l’accoglimento del ricorso, avendo rilevato che:

- vi è contraddittorietà fra quanto eccepito dalla difesa erariale in sede di memoria di costituzione e quanto risulta dalla documentazione versata in atti a seguito dell’istruttoria da ultimo disposta dal TAR (in particolare per quanto concerne l’assunto dell’Avvocatura dello Stato secondo cui il ricorrente avrebbe fruito per intero dei recuperi spettanti, mentre dal c.d. memoriale di servizio ciò non risulta);
- vi sono poi alcune discrasie all’interno dello stesso “memoriale di servizio” (in alcuni casi, infatti, il medesimo servizio svolto in eccedenza rispetto al normale orario risulta recuperato in due giorni diversi).

5. Il ricorso va accolto nei soli limiti di cui si dirà infra.

5.1. A tal riguardo è necessaria una premessa relativa allo svolgimento del presente giudizio.

Nel ricorso introduttivo il sig. OMISSIS, premettendo di non aver avuto l’accesso alla documentazione amministrativa che confermerebbe la pretesa qui azionata, aveva articolato una domanda necessariamente generica, nella quale non è specificato in particolare il numero delle ore complessive delle quali si chiede il controvalore monetario. Proprio per questo nel ricorso era formulata una specifica istanza istruttoria.

All’esito della prima udienza di discussione il Tribunale, anche sulla scorta delle difese dell’Avvocatura erariale, aveva all’uopo ritenuto sufficiente richiedere all’amministrazione una sintetica relazione sui fatti di causa, da cui emergesse il dato numerico più importante, ossia le ore di lavoro straordinario e quelle relative ai servizi effettuati in giornate feriali non lavorative per le quali il ricorrente non aveva fruito dei recuperi compensativi.

La relazione depositata in data 2 marzo 2015 non ha evidentemente soddisfatto il sig. OMISSIS, la cui difesa ha reiterato l’istanza istruttoria, chiedendo che il TAR ordinasse il deposito integrale del c.d. memoriale di servizio relativo all’arco temporale per cui è causa. Come detto, la seconda istruttoria è stata eseguita in data 29 giugno 2015.

5.2. Come già evidenziato dal Collegio nel corso della discussione orale all’udienza del 10 dicembre 2015, a questo punto era ben preciso onere del ricorrente precisare le proprie conclusioni, previo esame della documentazione depositata dall’amministrazione. In effetti, costituisce onere probatorio di colui che agisce in giudizio per conseguire il pagamento di retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro precisare a quali mensilità e/o a quali emolumenti specifici la domanda si riferisce, non essendo ammissibile una domanda generica. Se questo assunto è vero in generale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche esso è tanto più vero, se si pone mente alla duplice circostanza che:

- le amministrazioni pubbliche sono tenute a conservare la documentazione contabile per un arco temporale molto lungo (soprattutto in vista di possibili controlli successivi degli organismi interni, della Corte dei Conti, etc.);

- il datore di lavoro pubblico è anche soggetto passivo del diritto di accesso che i dipendenti possono esercitare in corso di causa (come è accaduto nella specie) o autonomamente, il che pone i dipendenti stessi in posizione molto più agevole rispetto ai lavoratori del settore privato nel momento in cui sono costretti ad agire in giudizio per rivendicare emolumenti spettanti non corrisposti dal datore di lavoro.

5.3. Né il Collegio ritiene di poter supplire all’inerzia del ricorrente, e ciò anche perché le eventuali specifiche richieste economiche emergenti dall’esame del memoriale di servizio dovrebbero comunque essere formalmente notificate all’amministrazione, onde consentirle di replicare.

6. Per tutto quanto precede, il ricorso va accolto nei soli limiti:

- delle ore che l’amministrazione, sia nella memoria di costituzione depositata in data 10 ottobre 2007 sia nella relazione istruttoria depositata in data 2 marzo 2015, ha riconosciuto spettanti al ricorrente (si tratta del controvalore relativo a 2 giornate feriali non lavorative per le quali il ricorrente non ha fruito del recupero, secondo l’amministrazione per non averne fatto richiesta);

- delle ore relative ai servizi indicati nella memoria conclusionale depositata dal ricorrente in data 9 novembre 2015 (e questo in applicazione del principio di non contestazione, non avendo l’amministrazione eccepito alcunché con riguardo alle predette deduzioni). Ci si riferisce ai servizi di cui ai riposi settimanali che sarebbero stati fruiti il 9 giugno 2004 e il 17 agosto 2004 (il primo) e il 10 ottobre 2005 e il 17 novembre 2005 (il secondo).

Dal punto di vista giuridico generale, va condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui la limitazione temporale per usufruire dei recuperi compensativi prevista nelle circolari interne dell’Arma citate in ricorso e richiamate anche dall’amministrazione nei propri atti difensivi non trova alcun aggancio normativo. Né l’amministrazione ha provato di aver adottato tutte le misure necessarie affinché il ricorrente fruisse effettivamente dei recuperi compensativi nel periodo immediatamente successivo all’effettuazione del lavoro straordinario. Sul punto il Collegio ritiene di poter richiamare le medesime decisioni del Consiglio di Stato citate in ricorso.

7. Il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui al precedente punto 6., con conseguente condanna dell’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente le somme dovute, incrementate della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di crediti di lavoro maturati dopo il 31 dicembre 1994 (art. 22, comma 36, L. n. 724/1994).

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2015
panorama
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Re: Ore di Straordinario e riposo compensativo.

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Tanto si comunica per norma/tratto avvenire per come poter fare i ricorsi collettivi.

Cmq. il Tar bacchetta su come è stato presentato il ricorso collettivo.
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1) - La difesa dello Stato chiede la reiezione del ricorso in quanto i ricorrenti non hanno mai documentato che le prestazioni su cui fondano la pretesa siano state richieste dall’amministrazione.
- ) - Secondo la difesa dello Stato La giurisprudenza è del resto costante nel ritenere che il dipendente che avanzi pretese retributive per prestazioni di lavoro espletate in favore dell’amministrazione abbia l'onere di fornire quantomeno un principio di prova del loro fondamento, indicando la durata del servizio prestato e la sua quantificazione in termini retributivi ed allegando i provvedimenti in base ai quali è stato reso.


Il TAR precisa:

2) - Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza della domanda.

3) - In materia di ricorso collettivo per conseguire il pagamento di differenze retributive da parte di personale in regime di rapporto di lavoro non privatizzato la giurisprudenza ha infatti affermato che “è inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e all'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse degli stessi e l'omogeneità e non confliggenza dell'interesse dei singoli";

inoltre

- ) - "è (parimenti) inammissibile il ricorso collettivo che non contenga la specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, in tal modo precludendo al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l'eventuale attività istruttoria necessaria per valutare la fondatezza della domanda"

4) - Anche la precisazione delle spettanze asseritamente dovute rappresenta una condizione di ammissibilità dell’azione, in quanto, stante l'unicità del giudizio amministrativo, il giudice non può limitarsi a pronunciare soltanto la condanna al pagamento delle somme dovute in via generica, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione del dovuto, ma è tenuto a condannare la pubblica amministrazione al pagamento del quantum spettante a ciascun interessato che abbia proposto ricorso

5) - Nel caso di specie le modalità con cui la prestazione del servizio è stata resa non sono ricavabili dagli atti e documenti di causa ed invero non sono state neppure allegate nel ricorso sicchè i fatti costitutivi della domanda di pagamento non risultano né sufficientemente circostanziati e neppure "personalizzati" come la natura del ricorso collettivo avrebbe reso necessario.

N.B.: per le bacchettate leggete il tutto in sentenza.
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SENTENZA ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201801540, - Public 2018-06-20 -
Pubblicato il 20/06/2018


N. 01540/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00764/2014 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 764 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Mignone, Benedetto Solazzi, con domicilio eletto presso lo studio Marco Raschetti in Milano, Piazzale Cadorna, 6;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario in relazione alle ore di lavoro svolte, durante il quinquennio febbraio 2009 / febbraio 2014, nelle giornate destinate al riposo settimanale o in festivi infrasettimanali, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, nonché del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di compensazione spettante ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e dall'articolo 38, comma 4 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51,

e la conseguente condanna
dell'Amministrazione a corrispondere gli importi dovuti, oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 maggio 2018 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti militari dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Lombardia, hanno proposto azione per la condanna del Ministero della difesa al pagamento del compenso per lavoro straordinario per le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali dell'orario di servizio in giornate di riposo.

Secondo i ricorrenti l'Amministrazione continua a non corrispondere ai propri dipendenti, per quel che attiene le ore in esubero alle ordinarie 36 ore settimanali, alcun compenso retributivo straordinario, riconoscendo esclusivamente il recupero del riposo (in quanto diritto irrinunciabile riconosciuto dal Legislatore Costituzionale all'art. 36 Cost.) e, in pochissimi casi, a causa di una cultura obsoleta e contra legem, la sola, insufficiente e del tutto simbolica, indennità prevista dall'art. 38, comma 4 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Il principio della "giusta retribuzione" o, rectius, della "retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro", fermo restando il diritto al recupero del riposo, laddove la prestazione resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore ordinarie, comporterebbe che spetta al personale sia l'indennità di 8,00 curo per l'attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore ordinarie.

A tal fine i richiedenti chiedono in via preliminare condizionata, qualora ritenuta applicabile anche alle Forze di Polizia ad ordinamento militare la disposizione normativa prevista all'art. 1, comma 476 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), di rimettere gli atti di causa alla Corte Costituzionale affinché venga accertata e dichiarata l'illegittimità costituzionale della nonna citata, in relazione agli artt. 1, 3 e 36 della Costituzione italiana e per i motivi tutti dedotti in atti.

Nel merito chiedono di accertare e conseguentemente dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario in relazione alle ore di lavoro svolte, durante il quinquennio febbraio 2009 / febbraio 2014, nelle giornate destinate al riposo settimanale o in festivi infrasettimanali, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, nonché accertare e conseguentemente dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di compensazione spettante ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e dall'articolo 38, comma 4 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

Per l'effetto, condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle spettanze dovute quale compenso straordinario in relazione alle ore di lavoro svolte, durante il quinquennio febbraio 2009 / febbraio 2014, nelle giornate destinate al riposo settimanale o in festivi infrasettimanali, oltre all'indennità di compensazione spettante ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007,11. 170 e dall'articolo 38, comma 4 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

La difesa dello Stato chiede la reiezione del ricorso in quanto i ricorrenti non hanno mai documentato che le prestazioni su cui fondano la pretesa siano state richieste dall’amministrazione. Secondo la difesa dello Stato La giurisprudenza è del resto costante nel ritenere che il dipendente che avanzi pretese retributive per prestazioni di lavoro espletate in favore dell’amministrazione abbia l'onere di fornire quantomeno un principio di prova del loro fondamento, indicando la durata del servizio prestato e la sua quantificazione in termini retributivi ed allegando i provvedimenti in base ai quali è stato reso.

Nel merito chiede la reiezione del ricorso.

All’udienza del 22 maggio 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza della domanda.

In materia di ricorso collettivo per conseguire il pagamento di differenze retributive da parte di personale in regime di rapporto di lavoro non privatizzato la giurisprudenza ha infatti affermato che “è inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e all'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse degli stessi e l'omogeneità e non confliggenza dell'interesse dei singoli"; inoltre "è (parimenti) inammissibile il ricorso collettivo che non contenga la specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, in tal modo precludendo al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l'eventuale attività istruttoria necessaria per valutare la fondatezza della domanda" (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 07 febbraio 2013, n. 159; Cons. Stato. Sez. IV, sentenze nn. 2239 e 2241 del 2005; idem, sez. III, nn. 3575 e 3276 del 2011).

Anche la precisazione delle spettanze asseritamente dovute rappresenta una condizione di ammissibilità dell’azione, in quanto, stante l'unicità del giudizio amministrativo, il giudice non può limitarsi a pronunciare soltanto la condanna al pagamento delle somme dovute in via generica, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione del dovuto, ma è tenuto a condannare la pubblica amministrazione al pagamento del quantum spettante a ciascun interessato che abbia proposto ricorso (Cons. Stato, V, 17 maggio 2005, n. 2447; idem VI, 15 giugno 2011, n. 3625).

Nel caso di specie le modalità con cui la prestazione del servizio è stata resa non sono ricavabili dagli atti e documenti di causa ed invero non sono state neppure allegate nel ricorso sicchè i fatti costitutivi della domanda di pagamento non risultano né sufficientemente circostanziati e neppure "personalizzati" come la natura del ricorso collettivo avrebbe reso necessario.

In particolare non risulta descritta in modo puntuale l’articolazione dei turni di servizio, né specificato in quali giorni veniva svolto il lavoro straordinario né in quali giorni si verificava la coincidenza tra il giorno di riposo e lo svolgimento dello straordinario; non risultano quantificate le ore di straordinario svolte su base settimanale né sono stati esibiti conteggi per quantificare la maggiore retribuzione asseritamente dovuta.

Ne risulta la assoluta indeterminatezza non solo dei fatti costitutivi della domanda di pagamento ma anche del petitum e cioè del quantum asseritamente dovuto, risolvendosi il ricorso nella inammissibile richiesta di una verifica istruttoria generalizzata circa le modalità di svolgimento dei turni di servizio, con condanna al pagamento degli straordinari nella misura eventualmente accertata all’esito di tale indagine.

Il ricorso è comunque infondato anche nel merito alla luce delle motivazioni espresse dal TAR Molise con sentenza 28 novembre 2014, n. 655 che si richiama quale precedente conforme.

Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile a motivo della indeterminatezza degli elementi costitutivi della domanda.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali alla resistente, che liquida in euro 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente, Estensore
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alberto Di Mario





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Ore di Straordinario e riposo compensativo.

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Il CdS da ragione al collega della GdF
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- recupero delle ore di straordinario

1) - le sue reiterate richieste di fruire del riposo compensativo fossero sempre state respinte con provvedimenti formali di rigetto

2) - rendeva impossibile recuperare ben 412 ore, pari a quasi 12 settimane di lavoro continuativo.

Il CdS precisa:

3) - L’appellante ha, invece, ragione nel censurare l’argomento con cui il T.A.R. ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo affermando la correttezza del comportamento dell’amministrazione.

4) - Se è vero che l’interessato non poteva volontariamente optare per la monetizzazione delle prestazioni rese, sulla base di preventiva autorizzazione, oltre l’orario di servizio ed in giorni festivi, è anche vero che costituiva preciso dovere dell’amministrazione procedere, se necessario anche d’ufficio, alla compensazione di quelle prestazioni con corrispondenti giornate di riposo.

5) - Questo non è accaduto, alla luce delle evidenze documentali del fatto che, al contrario, l’amministrazione ha reiteratamente respinto le domande di riposo compensativo presentate dall’appellante per risolversi, infine, semplicemente a invitarlo a presentare un piano di recupero, il che, però, non bastava di per sé a liberarla, neppure nel silenzio dell’interessato, dalla sua obbligazione alternativa.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201906471

Pubblicato il 27/09/2019

N. 06471/2019 REG. PROV. COLL.
N. 08939/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8939 del 2008, proposto da V.. Fabio, rappresentato e difeso dall’avv. Gaspare Morgante, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. Giorgia Marsicano in Roma, via delle Milizie, 96;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 212 del 29 luglio 2008, resa tra le parti sul ricorso n.r.g. 192/2007, proposto in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2007


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il Cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellante l’avv. Gabriele Pafundi su delega dell’avv. Gaspare Morgante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso in appello il sig. Fabio V.. chiede la riforma della sentenza, n. 212 del 29 luglio 2008, con cui il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, in accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1/2007 del 25 settembre 2007, emesso in suo favore per il pagamento di somme a titolo di compensi per lavoro straordinario prestato tra il 2001 ed il 2006.

L’amministrazione appellata, ritualmente intimata, non si è costituita.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il T.A.R. ha accolto l’opposizione e revocato, di conseguenza, il decreto ingiuntivo motivando che “[a]lla luce della normativa nessun diritto alla monetizzazione può derivare dall’effettuazione di prestazioni straordinarie rese oltre i limiti massimi individuali o di categoria, ore che devono essere oggetto esclusivamente di riposo compensativo.

L’Amministrazione opponente ha ripetutamente invitato il M.o. V.. a presentare un piano di recupero delle ore di straordinario.

L’atteggiamento dell’Amministrazione, assunto nell’ambito della relativa discrezionalità organizzativa, amministrativa e finanziaria, di compensare il lavoro straordinario, qualora debitamente autorizzato, con appositi giorni di riposo piuttosto che in forma monetaria appare del tutto corretto. Si tratta di forma compensativa considerata dalla normativa equivalente anche se non sussiste un diritto del dipendente di optare per la monetizzazione piuttosto che per i riposi compensativi offerti dal datore di lavoro”.

In critica della sentenza di primo grado, con tre motivi di appello che, per stretta connessione, possono essere esaminati assieme, l’appellante denuncia il travisamento delle risultanze istruttorie e il carattere strumentale delle iniziative dell’amministrazione: rimarca infatti, sulla premessa che non è contestato che le prestazioni di lavoro straordinario fossero state espletate in adempimento di ordini di servizio e previa autorizzazione (“prospetti unificati per la pianificazione dell'orario settimanale dello straordinario e delle indennità” firmati dai superiori gerarchici) e che le sue reiterate richieste di fruire del riposo compensativo fossero sempre state respinte con provvedimenti formali di rigetto (cfr. la nota n. 12484/62 del 6 novembre 2006 del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Trento: “il maresciallo V.. ha presentato le previste domande di recupero ore e che tale procedura non ha trovato attuazione per motivi di servizi, comandato con modelli 93 serie N (ordini di servizio)”), che la prima comunicazione con cui il Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trento gli aveva richiesto la presentazione di un piano di riposo compensativo gli era pervenuta soltanto l’8 novembre 2007, cioè successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 5 novembre 2007) e, comunque, troppo tardi, poiché il termine ultimo per fruire dei riposi compensativi, in virtù della normativa dell’epoca, era il 31 dicembre 2007, il che rendeva impossibile recuperare ben 412 ore, pari a quasi 12 settimane di lavoro continuativo.

L’appello è fondato, nei termini appresso precisati.

L’assunto della irrilevanza dei fatti sopravvenuti alla notifica del decreto ingiuntivo è erroneo, poiché il fatto che il giudicato si formi sulla sentenza e non sul decreto ingiuntivo (cfr. art. 653 c.p.c.) dimostra la rilevanza delle sopravvenienze in fatto fino al momento della maturazione delle preclusioni nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085: “Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)”; cfr. anche Cass., sez. II, 12 agosto 2005, n. 16911: “l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, all'esito del quale, una volta stabilito che, sia pure solo in parte ed anche se per cause sopravvenute, la pretesa azionata è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in toto e deve essere emessa una sentenza, che sostituendosi al decreto, pronunci nel merito con eventuale condanna per la parte del debito che risulti dovuta (cfr. per tutte: Cass. civ., sez. 3^, sent. 18 marzo 2003, n. 10229)”).

L’appellante ha, invece, ragione nel censurare l’argomento con cui il T.A.R. ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo affermando la correttezza del comportamento dell’amministrazione.

Se è vero che l’interessato non poteva volontariamente optare per la monetizzazione delle prestazioni rese, sulla base di preventiva autorizzazione, oltre l’orario di servizio ed in giorni festivi, è anche vero che costituiva preciso dovere dell’amministrazione procedere, se necessario anche d’ufficio, alla compensazione di quelle prestazioni con corrispondenti giornate di riposo.

Questo non è accaduto, alla luce delle evidenze documentali del fatto che, al contrario, l’amministrazione ha reiteratamente respinto le domande di riposo compensativo presentate dall’appellante per risolversi, infine, semplicemente a invitarlo a presentare un piano di recupero, il che, però, non bastava di per sé a liberarla, neppure nel silenzio dell’interessato, dalla sua obbligazione alternativa.

Invero, sia in sede cautelare che in sede di merito, questo Consiglio ha già rilevato come “l’Amministrazione di appartenenza non possa legittimamente contestare la debenza del compenso per le ore di lavoro straordinario prestate dal personale di pubblica sicurezza, in eccedenza ai limiti fissati, se non dimostri che il dipendente abbia potuto effettivamente optare per il corrispondente riposo compensativo, per la fruizione del quale è onere dell’Amministrazione stessa – previa verifica dei limiti delle relative disponibilità finanziarie – predisporre la necessaria programmazione dei turni di servizio e le conseguenti iniziative, con l’eventuale attribuzione d’ufficio del riposo medesimo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ordinanze 6 aprile 2004, n. 1606, e 13 luglio 2004, n. 3292)” (Cons. Stato, sez. sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5378).

Per questa ragione l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2007.

Spese compensate del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Guarracino Fabio Taormina





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panorama
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Re: Ore di Straordinario e riposo compensativo.

Messaggio da panorama »

Ricorso al Tar Accolto (non sappiamo se faranno Appello al CdS).

- diritto del ricorrente alla completa remunerazione di quella quota del lavoro straordinario, maturato negli anni 2009/2011 ma contabilizzato e pagato quale “compenso forfettario di guardia” per complessive 376 ore;

e per la condanna

- dell'Amministrazione al pagamento della differenza tra l'importo dovuto per 376 ore di straordinario (trasformato in recupero per servizi e recupero anno precedente per l'importo di euro euro 2,162,00 (già corrisposte) + 47 giorni di recupero compensativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;

Il TAR precisa:

Dato che questa illegittima “conversione” ha determinato una perdita economica in danno dell’attuale ricorrente, che anzicchè percepire la somma di euro 5.228,07, a titolo di compenso del lavoro straordinario svolto negli anni 2009 e 2010, ha percepito invece quella di euro 2.162 a titolo di indennità di guardia per lo stesso periodo, il Collegio accerta il diritto del ricorrente a percepire la somma di euro 3.066,07 dall’Amministrazione intimata a titolo di differenziale retributivo, e condanna quest’ultima ad accreditare la predetta somma – incrementata nella misura degli interessi legali dalla data di presentazione della presente domanda di tutela giurisdizionale sino al soddisfo – al ricorrente entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
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