Orario lavoro settimanale, e straord. per inderogabili

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Orario lavoro settimanale, e straord. per inderogabili

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ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE, e STRAORDINARIO PER INDEROGABILI RAGIONI DI SERVIZIO.

Ottima riflessione del TAR di PARMA e dei colleghi, compresa anche quella della difesa degli stessi.
Posto qui questa sentenza in quanto interessa tutti noi.


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14/09/2011 201100307 Sentenza 1

N. 00307/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da (congruo numero di ricorrenti) rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Carnevali, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato, in Parma, Piazzale della Macina 3;
contro
Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna;
gli Istituti Penitenziari di Parma;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto durante il quinquennio ottobre 2004/ottobre 2009, o, in alternativa, nel maggior periodo ritenuto di giustizia, per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, nonché dell’indennità per lavoro nel giorno di riposo prevista dall’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. di categoria, recepito con d.P.R. 11/09/2007 n. 170, con rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT e interessi legali sulle somma rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
nonché, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento
della nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a firma del capo del Dipartimento, prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia -Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Viste tutte le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero della Giustizia e, rivestendo la qualifica di agenti di Polizia Penitenziaria (iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria), svolgono il loro servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma.
Essi espongono nel ricorso che:
- il loro orario di lavoro è di 36 ore settimanali, con diritto a un giorno di riposo settimanale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 19 della L. 15.12.1990 n. 395 e dell’art. 10 del d.P.R. 11.09.2007 con il quale è stato recepito il contratto collettivo nazionale delle forze di polizia;
- qualora esigenze di servizio lo richiedano gli agenti sono tenuti a svolgere lavoro straordinario oltre le 36 ore settimanali, con diritto al compenso maggiorato (art. 11 comma II, legge 395/1990);
- l’agente può essere chiamato in servizio anche nel giorno destinato al riposo con diritto al recupero del riposo non fruito e alla corresponsione di un’indennità di euro 8,00 per il disagio ai sensi dell’art. 11 comma V, l. 395/1990 e art. 10 comma III, del d.P.R. 170/2007;
- a far tempo dall’anno 2004, i ricorrenti prestano attività di lavoro straordinario essendo abitualmente assegnati al servizio anche nelle giornate destinate al riposo settimanale (non coincidente obbligatoriamente con la festività), in tal modo eccedendo le trentasei ore settimanali;
- gli Istituti Penitenziari di Parma fissano solo un giorno (o al massimo due) di riposo ogni due o addirittura tre settimane di lavoro ininterrotto, per cui, così facendo, alcuni agenti lavorano per 20 giorni consecutivi senza alcuna giornata di riposo;
- agli agenti non viene corrisposta né l’indennità per il disagio subito previsto dall’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. (euro 8,00) né tanto meno la retribuzione maggiorata per lavoro straordinario, neppure quando le ore di straordinario prestate rientrano nel monte ore riconosciuto dall’amministrazione centrale e previsto dall’art. 10 dell’accordo nazionale quadro per il personale di polizia penitenziaria del 24.03.2004 e dai successivi atti integrativi e fissato in 450 ore elevabili fino a 660.
Secondo la tesi dei ricorrenti, i due istituti del riposo compensativo e dello straordinario si sommano, nel senso che, se l’agente viene richiamato in servizio nel girono di riposo programmato e l’amministrazione non provvede immediatamente a far recuperare al dipendente il giorno di riposo non fruito, nella stessa settimana lavorativa, ogni ora di attività eccedente (su base settimanale) deve essere qualificata come straordinario e, come tale, deve essere retribuita.
Inoltre, il fatto che il dipendente non abbia fruito del giorno di riposo programmato, dà comunque luogo al recupero del giorno di riposo e all’indennità di disagio, senza che la quantificazione economica del lavoro svolto (come straordinario) possa in alcun modo incidere sulla necessità di salvaguardare l’integrità psico-fisica del lavoratore garantita dal giorno di recupero compensativo.
Secondo la tesi dei ricorrenti i due istituti vanno applicati contemporaneamente e la fruizione del recupero compensativo e dell’indennità di disagio non possono precludere la corresponsione delle somme spettanti per lo straordinario reso.
Questa impostazione sarebbe anche quella seguita dall’amministrazione penitenziaria attraverso la direttiva n. 439802/2008 del 23.12.2008.
Con i motivi aggiunti depositati in data 05.03.2010, i ricorrenti hanno impugnato la nota del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009, con la quale l’amministrazione, modificando la propria precedente nota del 22.06.2007 ha affermato che “in caso di prestazione lavorativa in una giornata di otto ore programmata con riposo settimanale spetta al dipendente l’indennità di euro 8,00 come previsto dall’art. 10 terzo comma dell’Accordo Quadro ed il diritto alla giornata di recupero. Verrà considerato straordinario e come tale retribuito l’eccedenza di orario oltre quello di servizio”.
I ricorrenti ritengono tale atto illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 19 della l. 395/1990 e dell’art. 10 del d.P.R. n. 170/2007.
L’amministrazione si è costituita chiedendo il respingimento del ricorso in quanto il lavoro straordinario degli agenti di polizia penitenziaria andrebbe computato solo con riferimento al turno giornaliero e quindi la giornata lavorativa svolta nel giorno destinato al riposo in eccedenza all’orario settimanale di 36 ore darebbe diritto al risposo compensativo e all’indennità giornaliera di euro 5,00 (ora rivalutati in euro 8,00).
Alla pubblica udienza de 25 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva l’unicità delle posizioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i ricorrenti e l’unicità delle domande giudiziali da essi poste con il ricorso e con i motivi aggiunti, essendo tutti agenti di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, richiedenti tutti l’applicazione – secondo l’interpretazione enunciata nel ricorso - delle medesime norme della legge 395/1990 del d.P.R. 170/2007, di recepimento del Contratto Collettivo Nazionale delle forze di polizia.
Il ricorso collettivamente proposto è, dunque, da ritenersi ammissibile.
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto unitamente ai motivi aggiunti.
Occorre, in primo luogo, premettere che la difesa dell’amministrazione non ha, in alcun modo, contestato i fatti posti a fondamento del ricorso, per cui deve ritenersi, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 104/2010, che i fatti allegati dalle parti (prestazione di lavoro straordinario nelle giornate destinate al riposo settimanale, fissazione della giornata di recupero compensativo in modo non conforme a quanto disposto nel Contratto Collettivo e nell’Accordo Quadro, mancata corresponsione dell’indennità giornaliera per il disagio subito prevista dall’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale della categoria e mancata corresponsione della retribuzione spettante per il lavoro straordinario) siano pacificamente acclarati e si siano verificati così come esposti nel ricorso introduttivo.
Partendo da questi, non contestati, dati di fatto, il ricorso è fondato.
Non può, infatti, essere accolta la tesi dell’amministrazione per cui la giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all’orario settimanale di 36 ore stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro darebbe diritto al solo risposo compensativo (peraltro da fruirsi non necessariamente con cadenza settimanale, ma a discrezione dell’amministrazione) e all’indennità giornaliera di euro 5,00.
Occorre, in primo luogo, muovere dalla disciplina dell’orario di lavoro che è dettata, in linea generale, dal d.lgs. 08.04.2003 n. 66, e, in particolare, per le Forze di Polizia dalla legge 395/1990 e dal d.P.R. 170/2007 che ha recepito gli accordi tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
L’art. 11, commi 1 e 2, della cita legge del 1990 stabilisce che “l’orario di servizio per il personale del corpo di polizia penitenziaria è stabilito ai sensi dell’art. 19, comma 14, ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all’orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato”.
L’art. 120, comma 1, del d.P.R. 170/2007 prevede che per gli agenti di polizia penitenziaria “la durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali”.
E’ evidente che quest’ultima disposizione afferma che è l’orario settimanale ad essere articolato in 36 ore, quindi scatta il diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario prestato quando il servizio prestato eccede la base settimanale di 36 ore e non il turno giornaliero.
In altre parole, il criterio per valutare se via stata prestazione lavorativa “straordinaria” è l’eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali: lo “straordinario” deve pertanto essere remunerato in eccedenza quando la prestazione lavorativa eccede le 36 ore settimanali.
La questione posta dal ricorso è cosa accade se il lavoro straordinario viene prestato dall’agente nella giornata in cui gli spetterebbe fruire del riposo compensativo.
Le disposizioni contrattuali prevedono che la chiamata in servizio nel giorno destinato al riposo compensativo o nel giorno festivo sia retribuita con un “indennizzo da disagio”, pari ad 8,00 euro oltre al recupero del giorno di riposo.
La difesa erariale sostiene che al dipendente che, per sopravvenute esigenze inderogabili, sia chiamato a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo settimanale, spetterebbe soltanto la corresponsione di un’indennità di euro 8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
La tesi non ha pregio e deve essere disattesa in toto.
Non può infatti essere considerata attività lavorativa “ordinaria” quella svolta nel giorno in cui il dipendente viene chiamato a svolgere la propria attività lavorativa “per inderogabili ragioni di servizio” in eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali e nel giorno festivo o in cui avrebbe diritto al riposo compensativo.
Il terzo comma dell’art. 10 del d.P.R. 11.09.2007 n. 170 (di recepimento dell’accordo sindacale per la categoria in questione), non è dirimente in proposito, poiché non esclude (in quanto non contempla affatto) l’ipotesi in cui sono venuti a trovarsi i ricorrenti, ossia l’eccedenza, oltre le 36 ore settimanali, della prestazione lavorativa nella giornata in cui si è richiamati in servizio “per inderogabili esigenze di servizio”, ove la giornata corrisponda al giorno destinato al riposo settimanale o al festivo infrasettimanale.
Se si accedesse alla tesi della difesa erariale si arriverebbe all’effetto paradossale per cui la prestazione del lavoro straordinario in una giornata non destinata al riposo settimanale o al riposo festivo infrasettimanale sarebbe maggiormente remunerata rispetto alla, molto più gravosa, chiamata in servizio nella giornata destinata al risposo (remunerata soltanto con 8,00 euro complessivi), per giunta “per inderogabili esigenze di servizio”.
Del resto, la fondatezza della tesi dei ricorrenti appare evidente sol che si pensi al fatto che la funzione della retribuzione per lavoro straordinario è quella di ricompensare l’attività lavorativa prestata oltre il normale orario di lavoro, mentre le norme che riguardano il riposo compensativo per la prestazione non dovuta nel giorno destinato al riposo costituiscono una modalità per consentire al lavoratore, in primo luogo, di ripristinare il proprio equilibrio attraverso il risposo (che deve avvenire entro le due settimane successive) e di risarcire il lavoratore stesso con una sorta di indennizzo, il cui ammontare appare, peraltro, pressoché simbolico (euro 5,00, innalzato successivamente a euro 8,00).
Conseguentemente spetta ai ricorrenti quanto richiesto con il ricorso introduttivo, sia sotto il profilo del pagamento dello straordinario sia dell’indennizzo di euro 8,00 quando essi prestano la propria attività lavorativa nel giorno in cui gli spetterebbe il riposo ovvero nel giorno festivo, sia della fruizione del riposo compensativo con le cadenze contrattualmente previste.
2. Quanto ai motivi aggiunti con il quali è stata impugnata la nota GDAP- 0481307-2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria a firma del Capo Dipartimento, il Collegio li ritiene fondati in quanto la citata nota, nel modificare le precedenti circolari esplicative n. 2000901 del 22.06.2007, n. 222617 del 27.06.2008 e n. 439802 del 23.12.2009 (con le quali l’interpretazione data dalla stessa amministrazione delle norme regolative del rapporto di lavoro era in senso favorevole ai ricorrenti), ha sostanzialmente violato e falsamente applicato gli articoli 11 e 19 della l. 395/1990 e 10 del d.P.R. n. 170/2007, la cui legittima e piana interpretazione consiste nell’affermare che, quando gli agenti di polizia penitenziaria vengono richiamati in servizio nel giorno programmato per il riposo settimanale (in eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), il turno in aggiunta deve essere qualificato come straordinario e retribuito a tale titolo. In aggiunta a ciò, l’amministrazione, comunque, deve sia corrispondere l’indennizzo di euro 8,00 (indennità di disagio per avere lavorato nel giorno in cui sarebbe spettato il risposo) sia far fruire il recupero del giorno di riposo secondo le modalità contrattualmente stabilite.
La nota impugnata con i motivi aggiunti deve conseguentemente essere annullata in quanto emanata in violazione delle disposizioni rubricate.
3. In relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione, i ricorrenti non hanno indicato il quantum del compenso spettante a ciascuno di essi, per cui deve disporsi, ai sensi dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. 104/2010, che sia l’amministrazione, in quanto debitrice, a effettuare i conteggi e a liquidare ai singoli ricorrenti il pagamento delle retribuzioni spettanti ai medesimi in relazione alle ore di lavoro straordinario da essi prestate nelle giornate in cui avrebbero dovuto godere del riposo compensativo sulla base delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali più volte citate, oltre all’indennizzo di euro 8,00.
A tali somme dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT e gli interessi legali secondo le modalità e i criteri di calcolo di cui al D.M. 01.09.1998 n. 352.
4. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto durante il quinquennio ottobre 2004/ottobre 2009 per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, nonché dell’indennità per lavoro nel giorno di riposo prevista dall’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. di categoria, recepito con d.P.R. 11/09/2007 n. 170, con rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT e interessi legali sulle somma rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.
- annulla la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a firma del Capo del Dipartimento prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009, impugnata con i motivi aggiunti.
Dispone che l’amministrazione liquidi le spettanze dovute a ciascun ricorrente, secondo quanto indicato in motivazione, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2011


panorama
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Re: Orario lavoro settimanale, e straord. per inderogabili

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Notizia per tutti e prego il moderatore di lasciare questa circolare per un po di tempo in modo che tutti i Carabinieri ne abbiano conoscenza poiché sono in molti a non saperla..
Ringrazio anticipatamente il moderatore.
Panorama
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panorama
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Re: Orario lavoro settimanale, e straord. per inderogabili

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Carabiniere in prov. di Caserta: Ore di straordinario o recupero ore a riposo compensativo?
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Il TAR di Napoli scrive:

1) - Vale, altresì, soggiungere che, per effetto delle suindicate integrazioni del petitum azionato in giudizio, la domanda attorea è articolata in una richiesta principale, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione del compenso per le ore di lavoro straordinario prestate e non retribuite, e di una domanda subordinata con la quale si chiede, sempre muovendo dalla medesima causa petendi, il riconoscimento del diritto ad usufruire del riposo compensativo.

2) - In ragione di quanto fin qui evidenziato, ferma la non retribuibilità delle ore di lavoro straordinario suindicate, va affermato il diritto del ricorrente a fruire del corrispondente riposo compensativo con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad assumere tutte le conseguenti iniziative onde consentire al predetto ricorrente di poter esercitare tale diritto.

Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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04/06/2014 201403047 Sentenza 6


N. 03047/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02980/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2980 del 2011, come integrato con successiva memoria notificata, proposto da G. G., rappresentato e difeso dall'avv. Eliseo Laurenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Napoli, corso Umberto I° n.23;

contro
Ministero della Difesa (Regione Carabinieri Campania), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;

per il riconoscimento,
quanto al ricorso principale,

- del diritto alla corresponsione del compenso delle ore di lavoro straordinario prestate e non retribuite, dal mese di agosto 2002 al mese di gennaio 2008, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle somme suddette;
quanto alla memoria depositata il 28.4.2014,

- del diritto del ricorrente ad usufruire del riposo compensativo, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad attivare tutte le necessarie, opportune ed idonee iniziative per consentire l’esercizio di tale diritto.

Visti il ricorso e i relativi allegati, come integrato dalla memoria depositata il 28.4.2014;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso principale, in epigrafe sub A), il ricorrente, maresciallo capo in s.p., dopo aver premesso di aver svolto il proprio servizio d’istituto presso il nucleo operativo della compagnia C.C. di OMISSIS dal 5.8.2002 al 2.7.2008, assume di aver prestato ore di lavoro di straordinario nella misura di seguito indicata senza percepire la corrispondente retribuzione:
- per l’anno 2003 n°59 ore di straordinario;
- per l’anno 2004 n°245 ore di straordinario;
- per l’anno 2005 n°108 ore di straordinario;
- per l’anno 2006 n°118 ore di straordinario;
- per l’anno 2006 n°96 ore di straordinario suppletivo;
- per l’anno 2007 n°70 ore di straordinario.

Sulla scorta delle divisate premesse chiede accertarsi il diritto alla corresponsione del compenso spettante per le ore di straordinario prestate e non retribuite, maggiorato da interessi e rivalutazione, nonché la condanna del Ministero della Difesa, Regione Carabinieri Campania al pagamento delle suddette somme.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale eccepisce l’inesigibilità, per intervenuta prescrizione, dei crediti maturati più di 5 anni prima della notifica del ricorso (27.5.2011), evidenziando che la mera contabilizzazione non poteva comportare, quale forma di ricognizione del debito, un’interruzione della prescrizione.

Rileva, poi, l’infondatezza del diritto azionato in giudizio in quanto si tratterebbe di prestazioni di lavoro straordinario rese in eccedenza rispetto ai tetti fissati per il reparto di assegnazione ed in assenza di autorizzazione ministeriale, di talchè il ricorrente avrebbe potuto unicamente chiedere la commutazione del suddetto credito in diritto a riposo compensativo.

Con memoria ritualmente notificata all’Amministrazione intimata e depositata il 28.4.2014 il ricorrente insiste nella domanda spiegata in via principale, rilevando che la mancanza di un’autorizzazione preventiva in sede centrale non può avere effetto costitutivo dell’obbligazione di pagamento in quanto riferita ad un rapporto gestito in sede locale e non sindacabile dal ricorrente, anche in ragione del suo status di militare.

In via subordinata chiede accertarsi il diritto ad usufruire del corrispondente riposo compensativo, tenuto conto anche del fatto di non aver giammai ricevuto comunicazione alcuna in ordine alla pretesa indisponibilità di fondi.

All’udienza del 21.5.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso, per come integrato con memoria notificata all’Amministrazione intimata e depositata il 28.4.2014, è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.

Preliminarmente, il Collegio deve dare atto che il passaggio della causa in decisione è avvenuto su espressa richiesta, oltre che della parte ricorrente, anche dell’Avvocatura Erariale che, sebbene espressamente avvertita della insussistenza dei termini dilatori previsti dal codice di rito per l’udienza di discussione, atteso il perfezionamento della notifica della domanda aggiuntiva solo in data 29.4.2014, ha sul punto accettato il contraddittorio rinunciando ai termini a difesa.

Vale, altresì, soggiungere che, per effetto delle suindicate integrazioni del petitum azionato in giudizio, la domanda attorea è articolata in una richiesta principale, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione del compenso per le ore di lavoro straordinario prestate e non retribuite, e di una domanda subordinata con la quale si chiede, sempre muovendo dalla medesima causa petendi, il riconoscimento del diritto ad usufruire del riposo compensativo.

Così perimetrato l’ambito cognitivo del presente giudizio, mette poi conto evidenziare che il ricorrente, pur definendo la sua pretesa come genericamente riferita al periodo dall’agosto 2002 al gennaio 2008, nel corpo della domanda principale dettaglia il torno temporale delle ore lavorative prestate in eccedenza e che, dunque, debbono essere retribuite circoscrivendolo nei termini di seguito indicati:
- per l’anno 2003 n°59 ore di straordinario;
- per l’anno 2004 n°245 ore di straordinario;
- per l’anno 2005 n°108 ore di straordinario;
- per l’anno 2006 n°118 ore di straordinario;
- per l’anno 2006 n°96 ore di straordinario suppletivo;
- per l’anno 2007 n°70 ore di straordinario.

E’, pertanto, alla domanda, come sopra precisata, che occorre far riferimento nella delibazione che il Collegio è chiamato a svolgere.

Orbene, prendendo abbrivio dalle suddette premesse, deve rilevarsi, anzitutto, come non abbia pregio l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione intimata, che, nella propria memoria difensiva, oppone l’inesigibilità, per intervenuta prescrizione, dei crediti maturati più di 5 anni prima della notifica del ricorso (27.5.2011), evidenziando all’uopo che la mera contabilizzazione dei suddetti crediti non poteva comportare, quale forma di ricognizione del debito, un’interruzione della prescrizione.

Sul punto, deve rilevarsi – avuto riguardo alle risultanze processuali – che il ricorrente ha interrotto il corso della prescrizione con istanza depositata presso la Stazione C.C. di OMISSIS in data 11.4.2008, con la quale giustappunto chiedeva la spettanza degli emolumenti in questione.

In ragione di quanto appena evidenziato, e tenuto conto del fatto che la domanda attorea muove dal mancato riconoscimento di 59 ore di straordinario nell’anno 2003, a partire da 14 ore maturate nel mese di aprile 2003 e non retribuite, deve rilevarsi come non vi sia prova che il suddetto credito si sia estinto, anche solo pro quota, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Non risulta, infatti, dimostrato che il credito relativo a tale rateo (aprile 2013), il più risalente tra quelli fatti oggetto di esplicita rivendica, sia maturato in epoca anteriore al quinquennio antecedente alla data di presentazione della suindicata istanza (dell’11.4.2008).

Venendo poi al merito della res iudicanda, giova, anzitutto, osservare che l’Amministrazione resistente non ha contestato il numero di ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente né la loro qualificazione quali straordinari, tanto più che tale conteggio è stato effettuato sulla base dei prospetti riassuntivi elaborati dalla stessa Amministrazione.

Ciò nondimeno, la suddetta parte pubblica ha affermato l’infondatezza delle pretese economiche avanzate dal ricorrente in quanto la richiesta di pagamento in argomento si riferisce a prestazioni di lavoro straordinario rese in esubero rispetto al tetto fissato per il reparto di assegnazione ed effettuate senza la necessaria preventiva autorizzazione che avrebbe, tra l'altro, consentito l'accantonamento del fabbisogno finanziario occorrente per il pagamento di tutte le ore di straordinario svolte in eccesso.

Orbene, rileva il Collegio che effettivamente rispetto alle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto al limite massimo liquidabile secondo il monte ore previsto (rispetto al quale era assicurata la relativa copertura finanziaria), non risulta fornita alcuna prova della relativa autorizzazione, anche in sanatoria, non potendo ritenersi a tal fine utile la circostanza che le prestazioni svolte siano state rese in esecuzione di appositi ordini di servizio. Ed, infatti, siffatti provvedimenti – anche in considerazione del fatto che provengono da soggetti sovraordinati nella scala gerarchica ma non specificamente abilitati ad intervenire sulla redistribuzione del monte ore disponibile – non possono automaticamente ed implicitamente valere come incondizionato provvedimento autorizzativo allo svolgimento di lavoro oltre l’orario d’obbligo ed in deroga ai tetti prefissati dalle Autorità a ciò preposte.

Deve, dunque, ribadirsi che la retribuibilità del lavoro straordinario è condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione: detta autorizzazione svolge, infatti, una pluralità di funzioni (tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione), comportando innanzitutto la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 24 dicembre 2003, n. 8522; sez. V, 10 febbraio 2004, n. 472, 27 giugno 2001, n. 3503; 8 marzo 2001, n. 1352; sez. VI, 14 marzo 2002, n. 1531); inoltre, essa rappresenta lo strumento, più adeguato, per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’amministrazione e il rispetto delle condizioni psico – fisiche del dipendente), possano creare a quest’ultimo nocumento alla sua salute e alla sua dignità di persona; ancora, la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario costituisce per l’amministrazione anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinario costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio (cfr. CdS sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2648).

Orbene, in mancanza del prescritto titolo giustificativo, resta ferma la insuscettibilità di monetizzazione delle ore di lavoro prestate in eccedenza in virtù della loro non riconducibilità ad una preventiva, specifica autorizzazione ed al correlato impegno di spesa.

Ciò nondimeno, le suddette prestazioni non restano prive di ristoro ma, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione intimata nella propria memoria difensiva, vanno compensate “in natura” mediante il ricorso al riposo compensativo.

Sul punto, rileva il Collegio, in aderenza ad un autorevole orientamento giurisprudenziale, che i militari, cui è ordinato lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l'ordinario orario di lavoro, hanno diritto sempre al corrispettivo della loro attività che consiste generalmente nel pagamento della relativa retribuzione, nei limiti del monte - ore per il quale vi è la relativa copertura finanziaria, ovvero nella maturazione di riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente prestati, eccedenti il limite del monte - ore retribuibile, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio, cioè contemperando ragionevolmente le esigenze (anche psico - fisiche) del dipendente e quelle dell'organizzazione del lavoro e degli uffici, non potendo essere considerate legittime quelle eventuali disposizioni (di natura provvedimentale o regolamentare) che sottopongano l'effettivo godimento dei predetti riposi compensativi ad apposite formali richieste da prodursi in tempi e secondo procedure fissate unilateralmente dall'amministrazione militare, il cui mancato rispetto produce la perdita del beneficio stesso (cfr. CdS, VI Sezione, n. 4661 del 20 luglio 2010; C.G.A. n. 581 del 9.7.2012).

D’altro canto, l’Amministrazione resistente, a fronte della domanda, avanzata in via subordinata dal ricorrente, di poter fruire di riposi compensativi non ha formulato eccezioni di sorta circa la concreta esigibilità di tale succedanea prestazione.

In ragione di quanto fin qui evidenziato, ferma la non retribuibilità delle ore di lavoro straordinario suindicate, va affermato il diritto del ricorrente a fruire del corrispondente riposo compensativo con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad assumere tutte le conseguenti iniziative onde consentire al predetto ricorrente di poter esercitare tale diritto.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto nei limiti di quanto sopra evidenziato.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, anche in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato con successiva memoria notificata, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto afferma il diritto del ricorrente a fruire del corrispondente riposo compensativo con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad assumere tutte le conseguenti iniziative onde consentire al predetto ricorrente di poter esercitare tale diritto, .

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2014
panorama
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Re: Orario lavoro settimanale, e straord. per inderogabili

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Cassazione civile sez. lav. 05 gennaio 2015 n. 4

Il compenso forfetario, che prescinde dallo straordinario effettivamente prestato e che è entrato a far parte della retribuzione ordinaria, costituisce un superminimo e perciò non può essere ridotto unilateralmente (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito, che avevano condannato la società datrice di lavoro al pagamento in favore del lavoratore dell’importo dovuto a titolo di compenso a forfait per eventuale lavoro straordinario.
La Corte territoriale aveva ritenuto che il compenso forfetario costituiva un superminimo, che prescindeva dallo straordinario effettivamente prestato e che era entrato a far parte della retribuzione ordinaria, e perciò non poteva essere ridotto unilateralmente).
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