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Opere su aree demaniali marittime

Inviato: lun ott 05, 2015 8:10 pm
da panorama
Quesito.

opere di difficile rimozione previste in aree demaniali marittime.

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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502747 - Public 2015-10-05 -


Numero 02747/2015 e data 05/10/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2015

NUMERO AFFARE 01206/2013

OGGETTO:
Regione Liguria.

Presidente della Regione Liguria. Competenze dell'Agenzia del demanio nelle valutazioni delle opere di difficile rimozione previste in aree demaniali marittime. Quesito.

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 63633, in data 18/04/2013, con la quale il Presidente della Regione Liguria ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in oggetto;

Viste le pronunce interlocutorie della Sezione del 12 giugno 2014 n.1929 e del 7 maggio 2015 n.1403;

Viste le note della Regione Liguria del 29 maggio 2015 e dell’Agenzia del Demanio del 23 luglio 2015;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Sergio Santoro;

Premesso:

1. Con nota in data 18 aprile 2013, il Presidente della Giunta Regionale della Liguria sottoponeva a questa Sezione un quesito, istruito dal Dipartimento pianificazione territoriale della Regione, relativo alle residue competenze dell'Agenzia del Demanio nella valutazione delle opere di difficile rimozione previste in aree demaniali marittime. In sostanza, il Dipartimento regionale osservava che l'Agenzia del Demanio - Filiale Liguria, nel corso dell'esame di pratiche relative ad interventi in aree demaniali marittime, effettuate o meno in sede di Conferenza di Servizi, si dichiarerebbe incompetente ad esprimersi su profili rilevanti, che riguardino la proprietà del bene demaniale, quali la valutazione dei piani economico finanziari ed in generale la durata della concessione demaniale. La Filiale Liguria dell’Agenzia del Demanio motivava detta posizione affermando che gli artt. 104 e 105 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 avrebbero disposto un trasferimento pieno e sostanziale di funzioni gestorie dallo Stato alla Regione e agli Enti Locali, tra l’altro in ordine a rilascio e valutazione della durata della concessione demaniale; per cui, in ragione della disposizione transitoria contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, anche la competenza in materia sia tecnico amministrativa che di collaudo tecnico statico non sarebbe più attribuibile ad organi della amministrazione statale.

2. La Sezione aveva ritenuto necessario acquisire anche l’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Regionali, e dell'Agenzia del Demanio-Ministero dell'economia e delle finanze sul quesito in oggetto della Regione Liguria. Poiché la richiesta interlocutoria pur trasmessa ai Capi di gabinetto dei Ministeri dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali nel giugno 2014, non aveva avuto alcun esito, la Sezione chiedeva ai Ministeri predetti ed alla Regione Liguria se vi fosse ancora l'interesse ad ottenere il parere richiesto.

Il Presidente della Regione Liguria p.t. con nota 29 maggio 2015, confermava l’interesse al parere.

Perveniva quindi la nota dell’Agenzia del Demanio del 23 luglio 2015, nella quale era rappresentato il punto di vista di tale amministrazione.

Considerato:

1. Il quesito in esame concerne le competenze dell’Agenzia del demanio nella valutazione delle opere di difficile rimozione realizzate su aree demaniali marittime, all’interno delle commissioni di collaudo tecnico amministrativo e tecnico statico di cui all’articolo 8, comma 2 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.

Il quesito investe direttamente ambito, modi e procedure del c.d. federalismo demaniale e comporta l’esatta ricostruzione giuridica dell'ambito della gestione del bene demaniale e dell’indicazione puntuale delle attività riconducibili in capo al gestore ed in capo al titolare della proprietà del bene, individuando a chi spetti la valutazione delle proposte di sfruttamento economico del bene, in sede di rilascio della concessione, e a chi spettino i compiti di vigilanza, controllo e collaudo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Agenzia del Demanio alla Commissione di collaudo, di cui all'art. 8, co. 2, del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509. (regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n. 59).

Peraltro la stessa Regione Liguria, con la L.R. 23 dicembre 2013, n. 40, ha previsto, all’art. 29, che nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di porti di interesse regionale, ai fini del collaudo tecnico-amministrativo delle strutture dedicate alla nautica da diporto, il Comune possa avvalersi di una Commissione composta di tre esperti tecnici di elevata e specifica qualificazione in materia di opere marittime, di ingegneria strutturale ed in materia economico-finanziaria, tutti nominati dalla Giunta Regionale.

2. Il Codice della Navigazione, agli artt. 36 (concessione di beni demaniali) e 49 (devoluzione delle opere non amovibili) cita gli "impianti di difficile sgombero" per quanto attiene le concessioni di beni demaniali e le "opere non amovibili" per quanto riguarda la devoluzione di queste allo Stato al cessare della concessione, mentre il regolamento del Codice, agli artt. 8 e 9 riprende il concetto di "impianti di difficile rimozione" con riferimento alla natura e durata delle concessioni demaniali. Va aggiunto che la nozione di “impianti di difficile rimozione”, riferita in generale alle aree demaniali marittime ed agli specchi acquei, compare anche nel comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 1.251 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

La distinzione tra “impianti di facile rimozione” ed “impianti di difficile rimozione” è ivi ricollegata alla misura (maggiore per quest'ultimi) dei canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo.

La definizione è altresì desumibile a contrariis da quella dei «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, contenuta nell’art.2 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 cit., in relazione ai mezzi disponibili e necessari, all’agibilità ed accessibilità delle aree ai fini della rimozione stessa, i cui manufatti non presentino un’individualità sotto l’aspetto giuridico, economico e commerciale tale giustificare l’acquisizione allo Stato al termine della concessione.

3. Tanto premesso, risulta fondata la posizione dell'Agenzia del Demanio secondo cui, a seguito del trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione e agli Enti Locali in ordine al rilascio delle concessioni di opere di difficile rimozione realizzate su aree demaniali marittime, anche la relativa competenza tecnico-amministrativa e del collaudo statico non è più conseguentemente attribuibile ad organi della amministrazione statale, e ciò sulla base del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), artt. 104 (funzioni mantenute allo Stato, in vigore dal 15 dicembre 1999) e 105 (funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, in vigore dal 1 gennaio 2014).

In particolare, il primo comma dell’art.105 cit. stabilisce che “sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni”.

Quest'ultime disposizioni hanno quindi implicitamente integrato il capoverso dell’art.8 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 come modificato dall'art. 39, L. 7 dicembre 1999, n. 472, nel senso che spetta all'amministrazione regionale la nomina della ivi prevista “commissione composta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 2, comma 2, dal capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, dal capo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze e dal sindaco o da loro delegati”, per provvedere alla vigilanza ed al collaudo finale delle opere di concessione di beni del demanio marittimo destinate alla realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Tale soluzione ovviamente non esclude che in queste commissioni di collaudo possano essere nominati anche dipendenti dell'amministrazione statale di elevata e specifica qualificazione in materia di opere marittime, di ingegneria strutturale od in materia economico-finanziaria, come oltretutto consentito dall’art. 29 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 cit.

P.Q.M.

il parere è nelle suesposte considerazioni.



IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega