Obiettore di coscienza

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13203
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Obiettore di coscienza

Messaggio da panorama »

Ricorso Accolto.
------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201606286, - Public 2016-05-31 -


N. 06286/2016 REG.PROV.COLL.
N. 06088/1999 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 6088 del 1999, proposto da F. F., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colacino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Nicola Ricciotti, n. 9;

contro
-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

-Unione Italiana Ciechi, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento
- del provvedimento quale si è avuta conoscenza a seguito di comunicazione da parte dell' Unione Italiana Ciechi – con il quale, previo presumibile riconoscimento della qualità di "obiettore di coscienza”, è stato destinato a prestare servizio sostitutivo civile a far data dal 10.5.1999 presso la sezione di Milano dell' Unione Italiana Ciechi (con sede in via Mozart, n. 16);

- degli atti presupposti, conseguenti e/o connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11.5.2016, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con atto notificato in data 6.5.1999 e depositato in data 8.5.1999, il ricorrente, classe 1968, laureato in Giurisprudenza presso l' Università di Milano, premetteva che, dopo aver beneficiato del ritardo nella chiamata per il servizio di leva, per motivi di studio, sino al 31.12.1992, con istanza del 2.12.1992, aveva chiesto di poter essere riconosciuto ''obiettore di coscienza" e, come tale, ammesso all'espletamento di un servizio civile sostitutivo di quello militare.

Precisava che l’istanza veniva rigettata con atto n. 4353 del 4.9.1993, notificato il 27.9.1993, e che, contestualmente, veniva precettato con l'ordine di presentarsi il 9.11.1993 al “Btg Edolo”, in Merano, per l’espletamento del servizio militare di leva.

Evidenziava che, avverso il diniego di riconoscimento dell' obiezione di coscienza e la cartolina precetto, proponeva, presso questo TAR, il ricorso R.G. n. 14592 del 1993, nell’ambito del quale veniva emanata l’Ordinanza di questa Sezione n. 25693 del 8.11.1993, con cui venivano sospesi gli atti impugnati.

Esponeva che, nelle more, veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale Militare di Verona per rispondere del reato di "mancanza alla chiamata" (art. 151 C.P.M.P.) e poi veniva assolto, per insussistenza del reato contestato, all’udienza preliminare del 13.5.1994.

Con il presente ricorso lamentava che, inopinatamente, dopo alcuni anni, nel corso dei quali aveva avviato un'attività imprenditoriale, si vedeva recapitare la comunicazione del!' Unione Italiana Ciechi del 30.4.1999, nella quale veniva precisato che egli era stato destinato, quale “obiettore di coscienza”, a prestare servizio civile presso la Sezione di Milano di detto Ente, con decorrenza dal 10.5.1999, mentre non riceveva alcuna comunicazione, da parte del competente Ministero, circa il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e/o la prestazione del servizio sostitutivo civile.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

- illegittimità per violazione dell' art. 21 della Legge n. 191/1975, come modificato dall' art.6 della Legge n. 269/1991; violazione dell'art.3 della legge n. 772/1972; eccesso di potere per sviamento e difetto di presupposti; illogicità - difetto assoluto di motivazione.

Il ricorrente, avendo presentato la domanda per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza il 2.12.1992, avrebbe dovuto prestare il servizio sostitutivo al più tardi a partire dal 1.6.1993 (tenendo conto dei sei mesi concessi alla P.A. per pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza e del ritardo per motivi di studio di cui esso ricorrente beneficiava sino al: 31.12.1992), mentre avrebbe ottenuto il riconoscimento del chiesto beneficio, tardivamente, nel mese di aprile 1999.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 17.5.1999, si costituiva l’intimata Amministrazione, per resistere al presente ricorso.

Questa Sezione, con Ordinanza Cautelare n. 1467 del 10.5.1999, accoglieva la domanda di interinale sospensione degli impugnati provvedimenti.

Alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 2016, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. In punto di fatto, risulta che:

1) il ricorrente ha presentato la propria istanza, intesa ad ottenere il riconoscimento dello status di ''obiettore di coscienza” in data 2.12.1992, ai fini dell'espletamento di un servizio civile sostitutivo di quello militare;

2) la P.A. ha rigettato la suddetta istanza con atto n. 4353 del 4.9.1993, seguito dall’ordine di precettazione del 9.11.1993, per l’espletamento del servizio militare di leva;

3) l’Ordinanza di questa Sezione n. 25693 del 8.11.1993, resa nell’ambito del ricorso rubricato R.G. n. 14592 del 1993, ha sospeso gli atti di diniego rubricati sub 2);

4) il procedimento penale, avviato nei confronti del ricorrente presso il Tribunale Militare di Verona per il reato di "mancanza alla chiamata" (art. 151 C.P.M.P.) si è concluso con l’assoluzione per insussistenza del reato contestato, all’udienza preliminare del 13.5.1994.

2. La fattispecie dedotta in giudizio ricade, ratione temporis (art. 11 delle Preleggi), nella sfera di applicazione dell’art. 3 della Legge 15.12.1972 n. 772 , il quale recita: “Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda”.

In base alla suddetta normativa, il termine annuale per l'avvio al servizio civile, deve cominciare - per consentire la certezza del relativo periodo - a decorrere dalla scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 3 l. n. 772 del 1972, onde il periodo massimo per provvedere alla chiamata al servizio sostitutivo deve ritenersi di 18 mesi dalla presentazione della domanda.

L'art. 3, comma 2, della Legge n. 772 del 1972 non attribuisce al silenzio della p.a., protratto per oltre sei mesi, il significato di accoglimento ovvero di diniego dell'istanza di riconoscimento nè, comunque, ha valore ordinatorio, assumendo il triplice significato ed effetto di: a) sospendere la presentazione alle armi dell'obiettore; b) impedire che - prima della scadenza di detto termine - la p.a. possa essere messa in mora ai fini della formazione del silenzio-rifiuto; c) fissare il momento dal quale il richiedente può attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto.

Con sentenza della Corte Costituzionale 2.2.1990 n.41, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 21, comma 2°, della Legge 31.5.1975 n.191, nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al medesimo ritardo, rilevando che, alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 23 e 24 Cost., si deve ritenere che la riserva di legge, stabilita riguardo alla regolamentazione del servizio militare, impone la previsione di un termine entro il quale il potere di chiamare alle armi può essere esercitato, sussistendo, in capo al cittadino, un vero e proprio diritto a conoscere con certezza il periodo di vita in cui egli, sottratto alle normali occupazioni, dovrà assolvere all'obbligo di cui si tratta.

Ne consegue il riconoscimento della natura perentoria del suddetto termine, poichè, diversamente opinando, si perverrebbe all’inammissibile conclusione di attribuire alla P.A. quella discrezionalità e quell'assoggettamento del cittadino al potere autoritativo di questa, non compatibili con l'assetto delle garanzie costituzionali (ex plurimis: Cons. Stato Sez. IV 26.5.1993 n. 566).

Successivamente, è stata emanata la Legge 8.7.1998 n.230, il cui art. 9, con il comma 2°, stabilisce che gli obiettori di coscienza sono avviati agli enti di assegnazione "entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda".

Con parere Cons. Stato Sez. I n. 507 del 27.6.2001, è stato precisato che l'art. 9, comma 2, della legge 8 luglio 1998 n. 230, letto in combinato disposto con l'art.1, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504, in base al quale, in caso di avviamento al servizio civile, in luogo di quello militare, il termine annuale si applica a tutti i procedimenti avviati prima del 2000, e cioè entro il 31 dicembre 1999 e non soltanto a quelli nei quali entro il 1999 era intervenuta anche l'accettazione della domanda, non contrasta con gli artt. 3, 4, 13, 23 e 52 della Costituzione, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore fissare termini procedimentali, a regime e transitori, espressione di un ragionevole contemperamento delle opposte esigenze dell'Amministrazione con quelle del cittadino arruolato o ammesso al servizio sostitutivo, al fine di evitare che il periodo di attesa dell'effettivo impiego si protragga sine die.

3. Orbene, applicando le precitate coordinate ermeneutiche, non rileva, nel caso di specie, la data del provvedimento con cui il ricorrente è stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, presupposto rispetto all’impugnata comunicazione, con cui il ricorrente viene destinato a prestare servizio sostitutivo civile a far data dal 10.5.1999 presso la sezione di Milano dell' Unione Italiana Ciechi di Milano, essendo già la P.A. decaduta dall’esercizio del suddetto potere, quanto meno a far data dal 13.5.1995.

Invero, dalla perentorietà del termine entro il quale il potere di chiamare alle armi può essere esercitato, come stabilito con sentenza della Corte Costituzionale 2.2.1990 n. 41, discende che, nella specie, la P.A. avrebbe potuto evitare la decadenza soltanto con il compimento dell'atto previsto un anno dopo l’emanazione Ordinanza di questa Sezione n. 25693 del 8.11.1993 (resa nell’ambito del ricorso rubricato R.G. n. 14592 del 1993, che ha sospeso gli atti di diniego di riconoscimento dello status di obiettore di coscienza del ricorrente) o, quantomeno, un anno dopo la data dell’udienza preliminare del 13.5.1994, in cui il ricorrente è stato assolto dal Tribunale Militare di Verona per il reato di "mancanza alla chiamata" (art. 151 C.P.M.P.).

Conseguentemente, la tesi di parte ricorrente appare meritevole di adesione.

In definitiva, il ricorso si appalesa fondato e merita accoglimento e, per l’effetto, vanno annullati gli impugnati provvedimenti.

4. La complessità della fattispecie e del quadro normativo di riferimento consigliano di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2016


Rispondi