VACCINO ANTI COVID: NON ESISTE L’OBBLIGO PER ESERCITO, MARINA, AEREONAUTI E CARABINIERI
È molto interessante l’approfondimento che offre l’avvocato Francesco Cinquemani a La Pekora Nera. Un legale sempre molto attento alle questioni riguardanti gli obblighi che vanno a calpestare, in questo triste periodo storico, i diritti che dovrebbero essere acquisiti grazie ai padri fondatori della Costituzione.
Molti suoi clienti, oltre ai tanti lavoratori nell’ambito sanitario, appartengono alle Forze Armate e di Polizia. Pertanto l’avvocato palermitano risponde alla seguente domanda: esiste davvero l’obbligo vaccinale per le Forze armate?
La risposta
«Approfondendo il D.L. 172 relativo all’obbligo vaccinale anti-sars-cov-2 riguardante le Forze Armate: all’ articolo 2 vi è scritto che è coinvolto il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e degli organismi della legge n.124 del 2007.
Art. 2 – Estensione dell’obbligo vaccinale:
Comma 1. “Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente: «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). – 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdiCOVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52del 2021.”
Scendendo nel dettaglio della norma si può notare che in Italia il “Comparto Sicurezza e Difesa” (richiamato dal D.L. 172) è composto da Polizia di Stato, Polizia locale, Polizia Penitenziaria, Polizia provinciale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Guardie Particolari Giurate. Queste figure sono soggette all’obbligo vaccinale. (Invito pertanto gli agenti facenti parte del comparto sicurezza e difesa di chiedere al medico vaccinatore esclusivamente la somministrazione del vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, così come previsto dallo stesso D.L.).
Invece le Forze armate dipendono dal ministero della Difesa e sono costituite da: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, come da D. Lgs. n. 297/2000. Non essendo citate nel summenzionato articolo 2 del D.L. 172, risulta chiaro che le forze armate non rientrano tra chi è soggetto all’obbligo vaccinale.
Inoltre si nota una parte ambiguamente interessante, la parte introduttiva dello stesso D.L. 172, che recita:
“Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale; “
Ci si chiede quindi quali siano questi impegni assunti e con chi. Sarebbe opportuno che i cittadini fossero a conoscenza degli accordi e/o impegni presi da chi si trova ai piani alti, atteso che gli stessi cittadini costituiscono il soggetto di tali patti, nonché gli unici protagonisti.
Infine, fa riflettere il fatto che ci sia scritto “anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico – scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19”. La parola anche suggerisce che si stiano utilizzando altre informazioni e altri “strumenti” per contrastare l’epidemia, fatto alquanto strano, dato che si tratta di una problematica sanitaria. I sopramenzionati dati e conoscenze dovrebbero essere gli unici da prendere in considerazione in una situazione del genere. Pertanto appare evidente che ci siano degli altri fattori, a noi sconosciuti, che dirottano tale epidemia.»
Avv. Francesco Cinquemani
Obbligo vaccinale forze dell'ordine
Re: Obbligo vaccinale forze dell'ordine
Messaggio da lino » lun dic 13, 2021 1:10 pm
Caro manuxx, purtroppo vi é un decreto ministeriale della difesa ,analogo a quello degli interni.
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Le Forze Armate sono composte da Marina, Esercito, Aeronautica e Carabinieri, mentre il Comparto Sicurezza e Difesa è composto da Polizia di Stato, Polizia locale, Polizia Penitenziaria, Polizia provinciale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Guardie Particolari Giurate.
d. lgs. n. 297/2000
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:……
Quindi il D.L. 26/11/2021 n.172 come vedi esclude i carabinieri dall’obbligo perché appartenenti alle forze armate escluse dall’obbligo vaccinale.
Art. 2 – Estensione dell’obbligo vaccinale:
Comma 1. “Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente: «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
NON VEDO LE FORZE ARMATE NELL’OBBLIGO COME MAI?
Caro manuxx, purtroppo vi é un decreto ministeriale della difesa ,analogo a quello degli interni.
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Le Forze Armate sono composte da Marina, Esercito, Aeronautica e Carabinieri, mentre il Comparto Sicurezza e Difesa è composto da Polizia di Stato, Polizia locale, Polizia Penitenziaria, Polizia provinciale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Guardie Particolari Giurate.
d. lgs. n. 297/2000
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:……
Quindi il D.L. 26/11/2021 n.172 come vedi esclude i carabinieri dall’obbligo perché appartenenti alle forze armate escluse dall’obbligo vaccinale.
Art. 2 – Estensione dell’obbligo vaccinale:
Comma 1. “Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente: «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
NON VEDO LE FORZE ARMATE NELL’OBBLIGO COME MAI?
Re: Obbligo vaccinale forze dell'ordine
Caro Amico Firefox, ci stavo pensando pure io...
Ringrazio manuxx , per il riepilogo sugli appartenenti al comparto difesa e sicurezza, mi era sfuggito qualcuno, non si finisce mai di imparare nella vita .
Ora posso dire di conoscere chi fa parte della difesa.
Ringrazio manuxx , per il riepilogo sugli appartenenti al comparto difesa e sicurezza, mi era sfuggito qualcuno, non si finisce mai di imparare nella vita .
Ora posso dire di conoscere chi fa parte della difesa.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Obbligo vaccinale forze dell'ordine
Tar Palermo sentenza resa pubblica in data 18/07/2023 (discussione del giorno 3 luglio 2023) che rigetta il ricorso del collega della PolStato
- Decreto legge 26 novembre 2021, n.172. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato ai sensi dell’art.4-ter del decreto- legge 1 aprile 2021, n.44.
Per primo si legge: >> Preliminarmente, va respinta la richiesta di rinvio, avanzata dalla parte ricorrente all’odierna udienza; il ricorso è infatti maturo per la decisione e non è necessario attendere l’esito di ulteriori rinvii alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia.
Il tutto gira sulla sentenza della Corte costituzionale n. 15/2023.
Ecco alcuni brani:
1) - Il sacrificio imposto agli operatori sanitari – ma il principio appare applicabile anche ai militari e ai membri delle forze di polizia - non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini.
2) - La sentenza della Consulta ha ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola.
3) - La Corte costituzionale (sent. n. 15/2023) ha anche giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio. La Corte, infatti, ha ritenuto non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l’assegno alimentare può essere erogato. In particolare, la Corte ha escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l’erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
- Decreto legge 26 novembre 2021, n.172. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato ai sensi dell’art.4-ter del decreto- legge 1 aprile 2021, n.44.
Per primo si legge: >> Preliminarmente, va respinta la richiesta di rinvio, avanzata dalla parte ricorrente all’odierna udienza; il ricorso è infatti maturo per la decisione e non è necessario attendere l’esito di ulteriori rinvii alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia.
Il tutto gira sulla sentenza della Corte costituzionale n. 15/2023.
Ecco alcuni brani:
1) - Il sacrificio imposto agli operatori sanitari – ma il principio appare applicabile anche ai militari e ai membri delle forze di polizia - non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini.
2) - La sentenza della Consulta ha ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola.
3) - La Corte costituzionale (sent. n. 15/2023) ha anche giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio. La Corte, infatti, ha ritenuto non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l’assegno alimentare può essere erogato. In particolare, la Corte ha escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l’erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
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