Obbligo di alloggiare ed autorizzazione ad allontanarsi in malattia

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Obbligo di alloggiare ed autorizzazione ad allontanarsi in malattia

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Il CdS rigetta il ricorso straordinario del ricorrente

- sanzione disciplinare di corpo

1) - art. 744 comma 2 del d.p.r. 90/2010 si allontanava in data …...2014 dalla sede di servizio di Crotone recandosi a -OMISSIS- privo della prevista autorizzazione del Comandante di Corpo”.

2) - Il successivo articolo 1469 del medesimo decreto legislativo, rubricato “Libertà di circolazione e sede di servizio”, fa espressamente salvo, al comma 4, l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio previsto dall’art. 744, comma 2, del d.p.r. n. 90/2010, che recita: “Tutti i militari hanno l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio”, salve specifiche deroghe ammesse previa autorizzazione del Comandante di Corpo in relazione alla situazione abitativa locale.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900517

Numero 00517/2019 e data 25/02/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2019


NUMERO AFFARE 01864/2016

OGGETTO:
Ministero della Difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-contro il Ministero della Difesa, per l’annullamento del provvedimento del Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone del 25 febbraio 2015, di rigetto del ricorso gerarchico proposto per l'annullamento della sanzione disciplinare di corpo del "-OMISSIS-" irrogata dal Comandante in II della Capitaneria di Porto di Crotone con nota prot. n. 06.01/22255 del 3 dicembre 2014.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_DGMILREG2016 0483266 del 2 agosto 2016 con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;


PREMESSO

In data 26 luglio 2014 il Sottocapo 2^ cl. Np/Ms -OMISSIS-, nello scendere dalla motovedetta CP …. presso il ……. in Crotone, inciampava sulla catenaria di tenuta degli ormeggi posta a ciglio banchina, con conseguente caduta sulla pavimentazione di cemento.

Trasportato nella serata del medesimo giorno 26 luglio 2014 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Crotone, gli veniva diagnosticato un “-OMISSIS-” con prognosi di sette giorni.

Nella mattinata del giorno seguente 27 luglio 2014, il Comandante della motovedetta CP …., recatosi nell’alloggio del -OMISSIS-, ne constatava l’assenza e, a seguito di contatto telefonico, apprendeva che l’odierno ricorrente si trovava presso la propria residenza in OMISSIS, così come anche dallo stesso successivamente comunicato in serata, a mezzo fax trasmesso al Comando della Capitaneria di Porto di Crotone alle ore 20:40.

Con nota prot. n. 06.01/20879 datata 11 novembre 2014 la suddetta Capitaneria di Porto comunicava al -OMISSIS- l’avviso di avvio del procedimento disciplinare di corpo, essendosi l’odierno ricorrente, in data 27 luglio 2014, allontanato dalla sede di servizio di Crotone “senza avvisare il Comandante della citata motovedetta” e “recandosi autonomamente presso la propria abitazione sita in -OMISSIS- senza alcuna autorizzazione”.

A seguito di tale comunicazione di avvio del procedimento l’odierno ricorrente ha presentato memorie difensive in data 30 novembre 2014 ed il procedimento amministrativo si è successivamente concluso con nota prot. n. 06.01/22255 del 3 dicembre 2014, con la quale il Comandante in II della Capitaneria di Porto di Crotone ha irrogato al -OMISSIS- la sanzione disciplinare di corpo del “-OMISSIS-” perché “in violazione dell’art. 744 comma 2 del d.p.r. 90/2010 si allontanava in data 27.07.2014 dalla sede di servizio di Crotone recandosi a -OMISSIS- privo della prevista autorizzazione del Comandante di Corpo”.

Proposto ricorso gerarchico, lo stesso veniva successivamente rigettato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone con provvedimento del 25 febbraio 2015, avverso il quale il -OMISSIS- ha proposto il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, articolato nei seguenti sette motivi:

- violazione dell’art. 1360 d.lgs n.66/2010, eccesso di potere per falsità del presupposto, incongruità della motivazione, non essendo stata commessa alcuna trasgressione alle norme della disciplina, poiché l’art. 744, comma 2, del d.p.r. n. 90/2010 non impedirebbe al militare il temporaneo allontanamento dalla sede di servizio, senza necessità di previa autorizzazione;

- violazione dell’art. 1469 d.lgs. n. 66/2010, sussistendo il principio della libertà di circolazione, con conseguente possibilità del militare di allontanarsi liberamente dalla località sede di servizio, tranne nei casi in cui lo stesso si debba recare all’estero, o in ipotesi di necessità operative urgenti o in presenza di situazioni di pericolo oggettivo;

- violazione degli articoli 1496 d.lgs. n.66/2010 e 725 d.p.r. n. 90/2010, essendo illegittima la gravata censura, irrogata pur nel caso in cui l’allontanamento dalla sede di servizio è dipeso dalla necessità di assistenza a seguito dell’infortunio, gravando sul superiore gerarchico il dovere di salvaguardare l’integrità fisica dei dipendenti;

- violazione dell’art. 1465 d.lgs. n. 66/2010 e degli articoli 16 e 32 della Costituzione, essendosi il ricorrente avvalso delle prerogative costituzionali garantite dallo stesso ordinamento militare, poiché l’allontanamento dalla sede di servizio è dipeso dalla volontà di garantire e tutelare la propria salute, senza che siano state disattese le limitazioni previste dall’art. 1469 d.lgs n. 66/2010;

- esimente della buona fede e dello stato di necessità, violazione dell’art. 44 d.lgs. n. 81/2008, eccesso di potere per difetto di istruttoria, per esser stata irrogata la gravata sanzione pur in presenza della esimente “della buona fede e dello stato di necessità”, alla luce delle condizioni di salute a seguito dell’infortunio;

- violazione dell’art. 1396 d.lgs. n. 66/2010, eccesso di potere, incompetenza funzionale dell’organo irrogante, nullità della sanzione, essendo competente ad irrogare la sanzione del rimprovero il Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone e non anche, in assenza di delega, il Comandante in seconda;

- violazione dell’art. 1355 d.lgs. n. 66/2010, eccesso di potere, manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare, per esser stata irrogata la sanzione de qua senza tener conto della trascurabile rilevanza della condotta, dell’assenza di precedenti di servizio disciplinari, della giovane età del militare e dell’assenza di intenzionalità.

Il Ministero della Difesa, con relazione prot. n. M_DGMIL 0824913 del 20 novembre 2015, trasmessa al ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso.

In data 11 aprile 2016 il -OMISSIS- ha presentato memoria difensiva, successivamente trasmessa dal Ministero della Difesa a questo Consiglio di Stato, unitamente alla relazione istruttoria ed a tutta la documentazione di causa, con nota prot. n. M_D GMIL REG 2016 0483266 del 2 agosto 2016.

CONSIDERATO

Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e tutti dichiarati infondati.

L’articolo 1465 del d.lgs. n. 66/2010, nel garantire ai militare i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini, consente e prevede tuttavia “limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti” al precipuo fine di garantire “l’assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate”.

Il successivo articolo 1469 del medesimo decreto legislativo, rubricato “Libertà di circolazione e sede di servizio”, fa espressamente salvo, al comma 4, l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio previsto dall’art. 744, comma 2, del d.p.r. n. 90/2010, che recita: “Tutti i militari hanno l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio”, salve specifiche deroghe ammesse previa autorizzazione del Comandante di Corpo in relazione alla situazione abitativa locale.

Nel presente caso il -OMISSIS- non si è temporaneamente allontanato dalla località sede di servizio, ma ha autonomamente deciso di alloggiare, per tutto il periodo della propria convalescenza, in altra località sita in OMISSIS (in provincia di Taranto), distante oltre 300 km dalla sede di servizio (Crotone), in tal modo venendo meno al preciso obbligo previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 1469, comma 4, d.lgs. n. 66/2010 e 744, comma 2, d.p.r. 90/2010.

Corre, inoltre, l’obbligo di evidenziare che, anche qualora si fosse trattato di un mero allontanamento temporaneo dalla località sede di servizio, il militare avrebbe dovuto comunque provvedere ad informare previamente il proprio Comandante di Corpo.

Tale obbligo di comunicazione ed informazione preventiva risulta implicito nel potere, riconosciuto al predetto Comandante di Corpo, di vietare o di ridurre, per imprescindibili esigenze di impiego, “in limiti di tempo e di distanza l’allontanamento dalla località di servizio” ai sensi del comma 1 dell’art. 1469 d.lgs. n. 66/2010, essendo evidente che l’utile ed effettivo esercizio di siffatto potere presuppone che il Comandante di Corpo sia tempestivamente informato dell’intenzione del militare di allontanarsi temporaneamente dalla località sede di servizio, prima che tale allontanamento abbia luogo, al fine di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.

Pertanto il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso devono essere rigettati.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse, esulando la questione concernente la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dall’oggetto del contendere, non avendo il ricorrente dedotto che l’infortunio occorso in data 26 luglio 2014 sia stato causato per il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il terzo motivo di ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, non potendosi ritenere integrata nel caso di specie (“-OMISSIS-” con prognosi di sette giorni) la fattispecie dello stato di necessità prevista dall’art. 44 del d.lgs. n. 81/2008, che fa riferimento a ben altre situazioni, ove viene in rilievo un “pericolo grave ed immediato” insussistente nel presente caso, anche alla luce del fatto che l’odierno ricorrente ha posto in essere il contestato allontanamento dalla località sede di servizio in data 27 luglio 2014, dopo essersi recato, nella sera del giorno precedente, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Crotone, ove aveva già plausibilmente ricevuto le necessarie cure mediche.

Il quinto motivo di ricorso deve quindi essere rigettato.

Il sesto motivo, con il quale è stata dedotta l’incompetenza del Comandante in seconda nella irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero, è inammissibile in quanto la doglianza de qua non è stata previamente dedotta in sede di ricorso gerarchico, dovendo necessariamente la censura di incompetenza dell’Autorità sottordinata essere dedotta in sede di ricorso gerarchico all’Autorità sovraordinata.

La censura è comunque infondata in quanto l’art. 750 d.p.r. n. 90/2010 prevede che ogni Forza Armata stabilisca, ai sensi del rispettivo ordinamento, i comandanti di reparto o di distaccamento “anche ai soli fini disciplinari”.

Nel presente caso con Circolare SSM 191 è stato previsto che al Comandante in seconda competa la potestà sanzionatoria prevista per i Comandanti di Corpo su tutti gli equipaggi delle unità navali assegnate alla sede.

Il sesto motivo di ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Manifestamente infondato è, infine, il settimo motivo di ricorso in quanto l’odierno ricorrente, trasgressore dello specifico obbligo previsto dall’art. 744, comma 2, d.p.r. n. 90/2010, non avrebbe potuto essere destinatario di un semplice richiamo (comminato per “lievi mancanze”) ai sensi dell’art. 1359 d.lgs. n.66/2010, essendo esente dai lamentati profili di eccesso di potere la decisione dell’Autorità di irrogare la sanzione del rimprovero ai sensi dell’art. 1360 d.lgs. n. 66/2010 a seguito della lieve trasgressione commessa dal -OMISSIS- “alle norme della disciplina e del servizio”.

Il settimo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Pizzi Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa


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