obbligo comunicazione art.748 TUROM
obbligo comunicazione art.748 TUROM
Prossimamente devo presentare,presso la guardia di finanza, un esposto/denuncia per far accertare eventuali reati di truffa nei miei confronti. Pertanto io sono la parte offesa dal reato. Anche in questo caso ho l'obbligo di fare la comunicazione prevista dall'art. 748 turom al mio comando? Ed in caso positivo devo dare copia dell'esposto e/o fare un riassunto dei fatti avvenuti al mio comando? Grazie.
Re: obbligo comunicazione art.748 TUROM
L'articolo che hai citato parla di "fatti/eventi che possono avere ripercussioni sul servizio", che è una definizione che lascia il campo a molte interpretazioni: io personalmente, trovandomi parte offesa come nel tuo caso, mi sono limitato a comunicare al mio Comando di aver presentato la querela, per quali reati e presso quale ufficio di polizia.samurai ha scritto:Prossimamente devo presentare,presso la guardia di finanza, un esposto/denuncia per far accertare eventuali reati di truffa nei miei confronti. Pertanto io sono la parte offesa dal reato. Anche in questo caso ho l'obbligo di fare la comunicazione prevista dall'art. 748 turom al mio comando? Ed in caso positivo devo dare copia dell'esposto e/o fare un riassunto dei fatti avvenuti al mio comando? Grazie.
Non sei tenuto a darne copia (anzi, potresti avere ripercussioni di natura penale) nè a sintetizzare i fatti: limitati ad una scarna comunicazione nel senso che ti ho appena detto.
Re: obbligo comunicazione art.748 TUROM
Ricorso perso.
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1) - violazione dell’art. 748 D.P.R. nr. 90/2010
2) - «consegna di giorni 1»
3) - «Maresciallo ordinario addetto alla Stazione carabinieri distaccata, presentava presso gli uffici della Procura della Repubblica un atto di querela nei confronti di cittadino, per fatti avvenuti in costanza di servizio e nell'esecuzione dello stesso, omettendo, per minore senso di responsabilità, di dare sollecita comunicazione alla scala gerarchica»
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di PESCARA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700247 - Public 2017-09-08 -
Pubblicato il 08/09/2017
N. 00247/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Loreto, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Falcone e Borsellino, 32;
contro
Ministero della Difesa, Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa in L'Aquila;
per l'annullamento
della determinazione n. …/4-2016 del 28 maggio 2016 con la quale il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di OMISSIS ha inflitto la sanzione disciplinare della "consegna di giorni 1"; nonché per l'annullamento di ogni atto allo stesso tempo presupposto, connesso, preordinato e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2017 il dott. Alberto Tramaglini e uditi l'avv. Alfredo Trama, su delega dell'avv. Roberto Di Loreto, per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato Gianluigi Diodato per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – È oggetto di impugnazione il provvedimento con cui il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo della «consegna di giorni 1» per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: «Maresciallo ordinario addetto alla Stazione carabinieri distaccata, presentava presso gli uffici della Procura della Repubblica un atto di querela nei confronti di cittadino, per fatti avvenuti in costanza di servizio e nell'esecuzione dello stesso, omettendo, per minore senso di responsabilità, di dare sollecita comunicazione alla scala gerarchica», unitamente al provvedimento con cui il Comandante Provinciale ha rigettato il ricorso gerarchico.
Il ricorrente espone di avere in effetti presentato, in data 12 febbraio 2016, querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS per fatti accaduti il 20 novembre 2015 nel corso di un servizio richiesto dalla C.O. 112 di OMISSIS per una lite familiare presso l’abitazione del richiedente l’intervento. Il comportamento minaccioso e aggressivo di questi rendeva infatti necessario informarne la C.O. di OMISSIS ed il Comandante della Stazione nonché l’inoltro di annotazione di P.G. alla Procura della Repubblica di OMISSIS. Trattandosi di comportamento già assunto in precedenti analoghe occasioni, dopo aver ascoltato il parere di un legale, presentava quindi querela perché si procedesse per i reati di diffamazione e percosse.
L’amministrazione di appartenenza ne veniva a conoscenza in data 19 febbraio 2016, allorché la Stazione Carabinieri di servizio veniva delegata alle indagini. Il successivo 1° marzo ne veniva informato il Comando Provinciale, che in data 7 marzo procedeva alla contestazione dell’addebito comunicando l'avvio di procedimento disciplinare di corpo ai fini dell’irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, a norma dell'art. 1370 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66. Seguiva, dopo l’acquisizione di scritto difensivo, l’adozione del provvedimento disciplinare, il ricorso gerarchico e il successivo rigetto di questo.
Il ricorrente ne chiede l’annullamento ritenendo tali atti illegittimi in quanto viziati da eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta.
Il Ministero resistente si è costituito con comparsa di stile, depositando gli atti del procedimento e la relazione difensiva del Comando provinciale.
2 –Va premesso che, per esigenze di organicità, i motivi saranno trattati in ordine diverso rispetto a quello del ricorso. Saranno perciò preliminarmente considerati i motivi di carattere procedimentale e quindi quelli diretti a sostenere l’insussistenza dell’illecito disciplinare.
3 - Con una lunga argomentazione, che qui si riporta nei suoi termini essenziali in considerazione del principio di sinteticità di cui all’art. 3 cod. proc. amm., viene innanzitutto sostenuto che il tempo trascorso dalla conoscenza dei fatti (19 febbraio) alla contestazione dell’addebito (7-9 marzo) evidenzierebbe la violazione del principio generale (espresso dall’art. 1398 d.lgs. n. 66/2010: «il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione…») che vieta di procrastinare, in assenza di giustificato motivo, l'avvio del procedimento disciplinare una volta acquisita la conoscenza del fatto. L’avvio tardivo sarebbe infatti indicativo del disinteresse dell'amministrazione ad esercitare il potere disciplinare rispetto allo specifico fatto e per altro verso impedirebbe il preciso ricordo degli eventi e la possibilità di predisporre un'efficace difesa.
Il motivo è palesemente infondato.
Non si vede, infatti, come i circa 20 giorni intercorsi tra la conoscenza del fatto e l’avvio del procedimento possano integrare un ritardo tale da far desumere disinteresse verso l’esercizio del potere disciplinare o in grado di pregiudicare una effettiva difesa. Non è stato d’altronde prospettato che ne siano derivate conseguenze pregiudizievoli o tali da far desumere la violazione del criterio di ragionevolezza.
4 – Si sostiene poi la violazione del principio di imparzialità: la formulazione della comunicazione di avvio del procedimento avrebbe anticipato la decisione finale, essendo stato “chiaramente indicato che il ricorrente sarebbe stato punito, a prescindere da qualsiasi elemento che sarebbe emerso nel corso del procedimento”.
Anche tale motivo è manifestamente infondato. Che il giudizio fosse predeterminato viene desunto dal tenore letterale della nota in questione, che tuttavia è formulata in maniera coerente con la sua natura di atto diretto a contestare un fatto avente rilevanza disciplinare, senza che da essa emerga un qualche contenuto diretto a vincolare la decisione da assumere all’esito del procedimento. Decisione che non discende da un giudizio arbitrario, bensì dalla qualificazione giuridica del fatto (che l’omessa comunicazione integrava, cioè, la fattispecie di cui all’art. 748 cit.), di cui va stabilita la correttezza alla luce del paradigma normativo di riferimento, quale che fosse il tenore della contestazione dell’addebito.
5 - Al militare viene contestato di non avere comunicato alla linea gerarchica l’avvenuta presentazione di querela nei confronti di un residente nel suo ambito di servizio, e ciò in violazione dell’art. 748 D.P.R. nr. 90/2010 [“5. Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: … b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”].
5.1 - Il ricorrente sostiene che la comunicazione avrebbe comportato la segnalazione dei dati del querelato e di altre circostanze riservate, e perciò tale da integrare la violazione del segreto di cui agli artt. 326 e 329 c.p.p. (“…il sottufficiale, benché rispettoso del regolamento di disciplina militare che prevede all'art. 748 co. 5 lett b del D.P.R. nr. 90/2010 di informare la propria scala gerarchica in merito a fatti che possano avere riflessi sul servizio, deve altresì rispettare la Costituzione e le Leggi Italiane, tra le quali quelle comprese nel codice penale e di procedura penale…”: così a pag. 5 del ricorso, concetto ripreso a pag. 18).
Va in senso contrario rilevato che la presentazione della querela non può essere considerata “atto di indagine” compiuto dal ricorrente ai sensi dell’art. 326 c.p.p., sicché non si vede come potesse essere egli tenuto al segreto di cui all’art. 329 [“Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza”]. Sul ricorrente gravava unicamente l’obbligo di non divulgare o utilizzare i dati personali di terze persone acquisiti a causa del suo ufficio, mentre nulla gli vietava la comunicazione, imposta da norma di servizio, di avere presentato querela, visto che “i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti dal p.m. o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p.” (T.A.R. Marche 18 aprile 2013 n. 303; in termini analoghi T.A.R. Catanzaro, sez. II, 15 gennaio 2014 n. 44).
L’adempimento del dovere di cui all’art. 748 cit. non determinava, dunque, alcun conflitto con l’obbligo del segreto.
5.2 – Si sostiene ulteriormente che la comunicazione era impedita dal dovere di rispettare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali: il solo fatto di comunicare l’avvenuta presentazione di una querela avrebbe infatti implicato il trattamento senza consenso dei "dati giudiziari" del querelato, come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. e) [si tratta dei “dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”].
Anche tale censura è infondata.
Il ricorrente non è né titolare, né responsabile, né incaricato del trattamento dei dati di cui all’art. 4, co. 1 lett. e), per cui egli non aveva alcuna veste che lo assoggettasse agli obblighi che gravano su tali figure ai sensi del d.lgs. 196/2003. Essendo la sua iniziativa estranea al rapporto di servizio, in quanto esercizio del suo personale diritto di sollecitare/promuovere un’azione giudiziaria contro un terzo, egli è semmai da qualificare come “persona fisica”, e dunque non soggetto a tali obblighi ai sensi dell’art. 5, co. 3 (“Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”). Poiché destinataria ben determinata dell’informazione era l’amministrazione di appartenenza deve infatti escludersi che la comunicazione integrasse "diffusione" di dati come definita dall’art. 4, co. 1 lett. m): “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
6 – Viene poi sostenuto che l’omissione non era tale da integrare l’illecito disciplinare contestato.
Il motivo è articolato in una lunga serie di distinti rilievi, con cui in buona sostanza si sostiene (in un ordine diverso da quello che segue):
6.1 - L'autorità procedente muove dal presupposto che «la norma di cui all'art. 748/5-b indica implicitamente la necessità che venga comunque comunicato ogni evento che, in senso lato, possa interessare l'Amministrazione di appartenenza in relazione all'attività di servizio prestata dall'interessato».
Si tratterebbe di interpretazione che espande in modo illogico la portata della norma.
6.2 - L’obbligo deve essere invece riferito ai soli eventi di una certa rilevanza e non anche “ad ogni minimo dettaglio della vita personale del militare” o di esercizio di un diritto personale.
6.3 – La presentazione di una querela non ha avuto e non poteva avere nessuna “significativa” implicazione sul proprio stato giuridico, sul servizio o sul rapporto con la scala gerarchica, in quanto mera esposizione dei fatti, peraltro già noti all’amministrazione, trasmessa all'A.G. competente.
6.4 – Il dovere di cui all’art. 748 cit. mira ad evitare che situazioni personali possano, laddove non conosciute con tempestività dai superiori, creare dei disagi sul lavoro e «riflessi sul servizio». Qui si tratterebbe di omissione che non ha invece avuto alcun riflesso negativo.
6.5 - Nonostante avesse premesso di aver valutato le conseguenze dell’episodio sul servizio, l'autorità procedente non ha poi esplicitato le valutazioni effettuate riguardo a tali riflessi.
6.6 – Anche tali censure, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate.
Si deve ritenere che la norma richiamata imponga di comunicare i soli episodi di carattere personale che siano astrattamente in grado di riflettersi sul servizio. Si fa cioè riferimento a situazioni personali che abbiano un qualche collegamento con l’attività di servizio e che siano quindi in astratto suscettibili di interferire con questa. Sono perciò manifestamente estranei all’obbligo imposto dalla norma i comportamenti (come quelli riferiti alla sfera strettamente personale indicati in ricorso, pag. 31) privi di una qualsiasi attinenza con il servizio d’istituto.
Nel caso di specie, ciò che si contesta non è la mancata comunicazione dei fatti oggetto di querela, dato che gli stessi erano stati già riferiti con la relazione di servizio poi trasmessa alla Procura della Repubblica.
L’informazione omessa è invece che, per gli stessi fatti, il militare aveva presentato querela.
Benché il ricorrente la sminuisca a mera rappresentazione di fatti, con la querela si manifesta la volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato e che venga punito l’autore dello stesso (artt. 336 e ss. c.p.p.), il che istituisce un rapporto processuale tra querelante e querelato in astratto rilevante ai fini dell’organizzazione del servizio. L’evento sottostante è infatti occorso durante l’espletamento di compiti d’istituto e il querelato è residente nell’ambito territoriale in cui si espleta il servizio, circostanze che manifestano un evidente collegamento tra la vicenda personale e l’attività istituzionale. Lo stesso ricorrente ha riferito la pluralità di interventi compiuti nella stessa abitazione e le analoghe eccessive rimostranze espresse in tali occasioni dal querelato, per cui si tratta di situazione che di per sé evidenzia l’esigenza dell’ufficio di appartenenza di acquisire ogni elemento utile alla organizzazione del servizio, “non potendosi prescindere dalla conoscenza di tali circostanze nella quotidiana valutazione delle tipologie di servizio da doversi comandare … quantomeno sotto il profilo dell’opportunità” (pag. 5 della relazione sopra citata). I possibili riflessi sono dunque insiti nel collegamento che si determina tra il piano personale e quello di servizio e nelle possibili interferenze che potrebbero derivarne, essendo palese che la linea gerarchica deve essere in grado di valutare “le implicazioni o le conseguenze di un’azione giudiziaria (ancorché in veste di parte lesa) in cui sia coinvolto un appartenente dell’Arma dei Carabinieri … anche nell’interesse stesso del militare” (ivi).
È dunque da condividere la lettura che l’amministrazione ha dato alla norma, che cioè l’obbligo di sollecita comunicazione si riferisca ad ogni situazione che possa essere in astratto collegata al rapporto di servizio, spettando poi ai superiori gerarchici valutarne la concreta rilevanza e stabilire le eventuali misure da adottare. La valutazione in termini di effettivo grado di rilevanza attiene, dunque, alla successiva fase di gestione dell’informazione da parte dell’amministrazione, mentre ciò che rileva ai fini della formazione in capo al militare dell’obbligo di fornire la notizia del fatto è la mera possibilità che questo abbia un qualche riflesso sul servizio. Essendo la violazione integrata dalla evidente idoneità della querela a determinare un collegamento tra la dimensione privata e l’attività di servizio, non si rendeva dunque necessaria alcuna specifica motivazione in ordine alla effettiva manifestazione di concrete ripercussioni sul servizio.
7 – Deduce ulteriormente il ricorrente che l'art. 748 cit. richiede che la predetta comunicazione sia «sollecita», senza fissare alcun termine entro cui ottemperare. Nella fattispecie la violazione non sussisterebbe in considerazione del breve tempo intercorso tra l’evento e la contestazione.
Va in senso contrario rilevato che tra il 12 febbraio, data della querela, e il 9 marzo, data della conoscenza della contestazione dell’addebito, decorre un tempo sufficiente ad evidenziare come sia stato disatteso il dovere della sollecita comunicazione, non essendo prospettata alcuna causa giustificativa dell’omesso adempimento di un obbligo di servizio protrattosi per oltre tre settimane.
8 – Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
Le spese di giudizio vanno compensate data la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Tramaglini, Presidente FF, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alberto Tramaglini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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1) - violazione dell’art. 748 D.P.R. nr. 90/2010
2) - «consegna di giorni 1»
3) - «Maresciallo ordinario addetto alla Stazione carabinieri distaccata, presentava presso gli uffici della Procura della Repubblica un atto di querela nei confronti di cittadino, per fatti avvenuti in costanza di servizio e nell'esecuzione dello stesso, omettendo, per minore senso di responsabilità, di dare sollecita comunicazione alla scala gerarchica»
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di PESCARA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700247 - Public 2017-09-08 -
Pubblicato il 08/09/2017
N. 00247/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Loreto, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Falcone e Borsellino, 32;
contro
Ministero della Difesa, Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa in L'Aquila;
per l'annullamento
della determinazione n. …/4-2016 del 28 maggio 2016 con la quale il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di OMISSIS ha inflitto la sanzione disciplinare della "consegna di giorni 1"; nonché per l'annullamento di ogni atto allo stesso tempo presupposto, connesso, preordinato e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2017 il dott. Alberto Tramaglini e uditi l'avv. Alfredo Trama, su delega dell'avv. Roberto Di Loreto, per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato Gianluigi Diodato per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – È oggetto di impugnazione il provvedimento con cui il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo della «consegna di giorni 1» per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: «Maresciallo ordinario addetto alla Stazione carabinieri distaccata, presentava presso gli uffici della Procura della Repubblica un atto di querela nei confronti di cittadino, per fatti avvenuti in costanza di servizio e nell'esecuzione dello stesso, omettendo, per minore senso di responsabilità, di dare sollecita comunicazione alla scala gerarchica», unitamente al provvedimento con cui il Comandante Provinciale ha rigettato il ricorso gerarchico.
Il ricorrente espone di avere in effetti presentato, in data 12 febbraio 2016, querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS per fatti accaduti il 20 novembre 2015 nel corso di un servizio richiesto dalla C.O. 112 di OMISSIS per una lite familiare presso l’abitazione del richiedente l’intervento. Il comportamento minaccioso e aggressivo di questi rendeva infatti necessario informarne la C.O. di OMISSIS ed il Comandante della Stazione nonché l’inoltro di annotazione di P.G. alla Procura della Repubblica di OMISSIS. Trattandosi di comportamento già assunto in precedenti analoghe occasioni, dopo aver ascoltato il parere di un legale, presentava quindi querela perché si procedesse per i reati di diffamazione e percosse.
L’amministrazione di appartenenza ne veniva a conoscenza in data 19 febbraio 2016, allorché la Stazione Carabinieri di servizio veniva delegata alle indagini. Il successivo 1° marzo ne veniva informato il Comando Provinciale, che in data 7 marzo procedeva alla contestazione dell’addebito comunicando l'avvio di procedimento disciplinare di corpo ai fini dell’irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, a norma dell'art. 1370 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66. Seguiva, dopo l’acquisizione di scritto difensivo, l’adozione del provvedimento disciplinare, il ricorso gerarchico e il successivo rigetto di questo.
Il ricorrente ne chiede l’annullamento ritenendo tali atti illegittimi in quanto viziati da eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta.
Il Ministero resistente si è costituito con comparsa di stile, depositando gli atti del procedimento e la relazione difensiva del Comando provinciale.
2 –Va premesso che, per esigenze di organicità, i motivi saranno trattati in ordine diverso rispetto a quello del ricorso. Saranno perciò preliminarmente considerati i motivi di carattere procedimentale e quindi quelli diretti a sostenere l’insussistenza dell’illecito disciplinare.
3 - Con una lunga argomentazione, che qui si riporta nei suoi termini essenziali in considerazione del principio di sinteticità di cui all’art. 3 cod. proc. amm., viene innanzitutto sostenuto che il tempo trascorso dalla conoscenza dei fatti (19 febbraio) alla contestazione dell’addebito (7-9 marzo) evidenzierebbe la violazione del principio generale (espresso dall’art. 1398 d.lgs. n. 66/2010: «il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione…») che vieta di procrastinare, in assenza di giustificato motivo, l'avvio del procedimento disciplinare una volta acquisita la conoscenza del fatto. L’avvio tardivo sarebbe infatti indicativo del disinteresse dell'amministrazione ad esercitare il potere disciplinare rispetto allo specifico fatto e per altro verso impedirebbe il preciso ricordo degli eventi e la possibilità di predisporre un'efficace difesa.
Il motivo è palesemente infondato.
Non si vede, infatti, come i circa 20 giorni intercorsi tra la conoscenza del fatto e l’avvio del procedimento possano integrare un ritardo tale da far desumere disinteresse verso l’esercizio del potere disciplinare o in grado di pregiudicare una effettiva difesa. Non è stato d’altronde prospettato che ne siano derivate conseguenze pregiudizievoli o tali da far desumere la violazione del criterio di ragionevolezza.
4 – Si sostiene poi la violazione del principio di imparzialità: la formulazione della comunicazione di avvio del procedimento avrebbe anticipato la decisione finale, essendo stato “chiaramente indicato che il ricorrente sarebbe stato punito, a prescindere da qualsiasi elemento che sarebbe emerso nel corso del procedimento”.
Anche tale motivo è manifestamente infondato. Che il giudizio fosse predeterminato viene desunto dal tenore letterale della nota in questione, che tuttavia è formulata in maniera coerente con la sua natura di atto diretto a contestare un fatto avente rilevanza disciplinare, senza che da essa emerga un qualche contenuto diretto a vincolare la decisione da assumere all’esito del procedimento. Decisione che non discende da un giudizio arbitrario, bensì dalla qualificazione giuridica del fatto (che l’omessa comunicazione integrava, cioè, la fattispecie di cui all’art. 748 cit.), di cui va stabilita la correttezza alla luce del paradigma normativo di riferimento, quale che fosse il tenore della contestazione dell’addebito.
5 - Al militare viene contestato di non avere comunicato alla linea gerarchica l’avvenuta presentazione di querela nei confronti di un residente nel suo ambito di servizio, e ciò in violazione dell’art. 748 D.P.R. nr. 90/2010 [“5. Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: … b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”].
5.1 - Il ricorrente sostiene che la comunicazione avrebbe comportato la segnalazione dei dati del querelato e di altre circostanze riservate, e perciò tale da integrare la violazione del segreto di cui agli artt. 326 e 329 c.p.p. (“…il sottufficiale, benché rispettoso del regolamento di disciplina militare che prevede all'art. 748 co. 5 lett b del D.P.R. nr. 90/2010 di informare la propria scala gerarchica in merito a fatti che possano avere riflessi sul servizio, deve altresì rispettare la Costituzione e le Leggi Italiane, tra le quali quelle comprese nel codice penale e di procedura penale…”: così a pag. 5 del ricorso, concetto ripreso a pag. 18).
Va in senso contrario rilevato che la presentazione della querela non può essere considerata “atto di indagine” compiuto dal ricorrente ai sensi dell’art. 326 c.p.p., sicché non si vede come potesse essere egli tenuto al segreto di cui all’art. 329 [“Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza”]. Sul ricorrente gravava unicamente l’obbligo di non divulgare o utilizzare i dati personali di terze persone acquisiti a causa del suo ufficio, mentre nulla gli vietava la comunicazione, imposta da norma di servizio, di avere presentato querela, visto che “i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti dal p.m. o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p.” (T.A.R. Marche 18 aprile 2013 n. 303; in termini analoghi T.A.R. Catanzaro, sez. II, 15 gennaio 2014 n. 44).
L’adempimento del dovere di cui all’art. 748 cit. non determinava, dunque, alcun conflitto con l’obbligo del segreto.
5.2 – Si sostiene ulteriormente che la comunicazione era impedita dal dovere di rispettare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali: il solo fatto di comunicare l’avvenuta presentazione di una querela avrebbe infatti implicato il trattamento senza consenso dei "dati giudiziari" del querelato, come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. e) [si tratta dei “dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”].
Anche tale censura è infondata.
Il ricorrente non è né titolare, né responsabile, né incaricato del trattamento dei dati di cui all’art. 4, co. 1 lett. e), per cui egli non aveva alcuna veste che lo assoggettasse agli obblighi che gravano su tali figure ai sensi del d.lgs. 196/2003. Essendo la sua iniziativa estranea al rapporto di servizio, in quanto esercizio del suo personale diritto di sollecitare/promuovere un’azione giudiziaria contro un terzo, egli è semmai da qualificare come “persona fisica”, e dunque non soggetto a tali obblighi ai sensi dell’art. 5, co. 3 (“Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”). Poiché destinataria ben determinata dell’informazione era l’amministrazione di appartenenza deve infatti escludersi che la comunicazione integrasse "diffusione" di dati come definita dall’art. 4, co. 1 lett. m): “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
6 – Viene poi sostenuto che l’omissione non era tale da integrare l’illecito disciplinare contestato.
Il motivo è articolato in una lunga serie di distinti rilievi, con cui in buona sostanza si sostiene (in un ordine diverso da quello che segue):
6.1 - L'autorità procedente muove dal presupposto che «la norma di cui all'art. 748/5-b indica implicitamente la necessità che venga comunque comunicato ogni evento che, in senso lato, possa interessare l'Amministrazione di appartenenza in relazione all'attività di servizio prestata dall'interessato».
Si tratterebbe di interpretazione che espande in modo illogico la portata della norma.
6.2 - L’obbligo deve essere invece riferito ai soli eventi di una certa rilevanza e non anche “ad ogni minimo dettaglio della vita personale del militare” o di esercizio di un diritto personale.
6.3 – La presentazione di una querela non ha avuto e non poteva avere nessuna “significativa” implicazione sul proprio stato giuridico, sul servizio o sul rapporto con la scala gerarchica, in quanto mera esposizione dei fatti, peraltro già noti all’amministrazione, trasmessa all'A.G. competente.
6.4 – Il dovere di cui all’art. 748 cit. mira ad evitare che situazioni personali possano, laddove non conosciute con tempestività dai superiori, creare dei disagi sul lavoro e «riflessi sul servizio». Qui si tratterebbe di omissione che non ha invece avuto alcun riflesso negativo.
6.5 - Nonostante avesse premesso di aver valutato le conseguenze dell’episodio sul servizio, l'autorità procedente non ha poi esplicitato le valutazioni effettuate riguardo a tali riflessi.
6.6 – Anche tali censure, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate.
Si deve ritenere che la norma richiamata imponga di comunicare i soli episodi di carattere personale che siano astrattamente in grado di riflettersi sul servizio. Si fa cioè riferimento a situazioni personali che abbiano un qualche collegamento con l’attività di servizio e che siano quindi in astratto suscettibili di interferire con questa. Sono perciò manifestamente estranei all’obbligo imposto dalla norma i comportamenti (come quelli riferiti alla sfera strettamente personale indicati in ricorso, pag. 31) privi di una qualsiasi attinenza con il servizio d’istituto.
Nel caso di specie, ciò che si contesta non è la mancata comunicazione dei fatti oggetto di querela, dato che gli stessi erano stati già riferiti con la relazione di servizio poi trasmessa alla Procura della Repubblica.
L’informazione omessa è invece che, per gli stessi fatti, il militare aveva presentato querela.
Benché il ricorrente la sminuisca a mera rappresentazione di fatti, con la querela si manifesta la volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato e che venga punito l’autore dello stesso (artt. 336 e ss. c.p.p.), il che istituisce un rapporto processuale tra querelante e querelato in astratto rilevante ai fini dell’organizzazione del servizio. L’evento sottostante è infatti occorso durante l’espletamento di compiti d’istituto e il querelato è residente nell’ambito territoriale in cui si espleta il servizio, circostanze che manifestano un evidente collegamento tra la vicenda personale e l’attività istituzionale. Lo stesso ricorrente ha riferito la pluralità di interventi compiuti nella stessa abitazione e le analoghe eccessive rimostranze espresse in tali occasioni dal querelato, per cui si tratta di situazione che di per sé evidenzia l’esigenza dell’ufficio di appartenenza di acquisire ogni elemento utile alla organizzazione del servizio, “non potendosi prescindere dalla conoscenza di tali circostanze nella quotidiana valutazione delle tipologie di servizio da doversi comandare … quantomeno sotto il profilo dell’opportunità” (pag. 5 della relazione sopra citata). I possibili riflessi sono dunque insiti nel collegamento che si determina tra il piano personale e quello di servizio e nelle possibili interferenze che potrebbero derivarne, essendo palese che la linea gerarchica deve essere in grado di valutare “le implicazioni o le conseguenze di un’azione giudiziaria (ancorché in veste di parte lesa) in cui sia coinvolto un appartenente dell’Arma dei Carabinieri … anche nell’interesse stesso del militare” (ivi).
È dunque da condividere la lettura che l’amministrazione ha dato alla norma, che cioè l’obbligo di sollecita comunicazione si riferisca ad ogni situazione che possa essere in astratto collegata al rapporto di servizio, spettando poi ai superiori gerarchici valutarne la concreta rilevanza e stabilire le eventuali misure da adottare. La valutazione in termini di effettivo grado di rilevanza attiene, dunque, alla successiva fase di gestione dell’informazione da parte dell’amministrazione, mentre ciò che rileva ai fini della formazione in capo al militare dell’obbligo di fornire la notizia del fatto è la mera possibilità che questo abbia un qualche riflesso sul servizio. Essendo la violazione integrata dalla evidente idoneità della querela a determinare un collegamento tra la dimensione privata e l’attività di servizio, non si rendeva dunque necessaria alcuna specifica motivazione in ordine alla effettiva manifestazione di concrete ripercussioni sul servizio.
7 – Deduce ulteriormente il ricorrente che l'art. 748 cit. richiede che la predetta comunicazione sia «sollecita», senza fissare alcun termine entro cui ottemperare. Nella fattispecie la violazione non sussisterebbe in considerazione del breve tempo intercorso tra l’evento e la contestazione.
Va in senso contrario rilevato che tra il 12 febbraio, data della querela, e il 9 marzo, data della conoscenza della contestazione dell’addebito, decorre un tempo sufficiente ad evidenziare come sia stato disatteso il dovere della sollecita comunicazione, non essendo prospettata alcuna causa giustificativa dell’omesso adempimento di un obbligo di servizio protrattosi per oltre tre settimane.
8 – Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
Le spese di giudizio vanno compensate data la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Tramaglini, Presidente FF, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alberto Tramaglini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: obbligo comunicazione art.748 TUROM
Novità in tema di comunicazione, concordati anche 2 punti di vista anche dal Ministero della Difesa.
Per il futuro tenetene conto.
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1) - il Comandante della Compagnia Carabinieri di Savona infliggeva al Tenente M.. C.. la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” per aver omesso di fornire al proprio Comando informazioni personali di rilievo, necessarie alla corretta valutazione della propria domanda di trasferimento, in violazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010.
2) - Da quanto risulta agli atti, in particolare, il Tenente avrebbe comunicato irritualmente, perché oralmente, il luogo di lavoro della consorte (Genova), mentre avrebbe omesso di comunicare di essere socio accomandante nello studio di commercialista della consorte stessa; entrambe informazioni risultavano necessarie ai fini della valutazione della domanda di trasferimento.
Il CdS con il ricorso Straordinario al PdR precisa:
3) - Il Ministero riferente ritiene il ricorso fondato e quindi propende per l’accoglimento.
4) - La Sezione ritiene, in effetti, il ricorso meritevole di accoglimento.
5) - In condivisione con quanto espresso nella relazione ministeriale, si ritiene che i superiori gerarchici siano stati informati dal ricorrente, anche se irritualmente, delle attività lavorative della consorte, in ossequio a quanto stabilito dall’art.748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, che non individua le modalità di comunicazione che il militare è tenuto a utilizzare.
6) - Si osserva, inoltre, che rivestire il ruolo di socio “accomandante” in una società a scopo di lucro, senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto, non necessita di alcuna autorizzazione o comunicazione e che il ricorrente aveva comunque informato formalmente della circostanza, oggetto di contestazione, nel c.d. “promemoria annuale” in data 20.12.2012.
N.B.: rileggi i punti n. 3, 5 e 6.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801131 - Public 2018-05-02 -
Numero 01131/2018 e data 30/04/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 28 febbraio 2018
NUMERO AFFARE 01025/2015
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. M.. C.., contro Ministero della difesa, Comando Provinciale Carabinieri di Savona, avverso la sanzione disciplinare del rimprovero e il rigetto del ricorso gerarchico di cui al provvedimento del 24 giugno 2012;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1195746 del 09/10/2014, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso.
Con provvedimento notificato il 21 maggio 2012, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Savona infliggeva al Tenente M.. C.. la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” per aver omesso di fornire al proprio Comando informazioni personali di rilievo, necessarie alla corretta valutazione della propria domanda di trasferimento, in violazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010.
Da quanto risulta agli atti, in particolare, il Tenente avrebbe comunicato irritualmente, perché oralmente, il luogo di lavoro della consorte (Genova), mentre avrebbe omesso di comunicare di essere socio accomandante nello studio di commercialista della consorte stessa; entrambe informazioni risultavano necessarie ai fini della valutazione della domanda di trasferimento.
Con istanza del 20 giugno 2012 il Tenente proponeva ricorso gerarchico al Comando Provinciale di Savona.
Con provvedimento n.321/a – 2012 del 24 luglio 2012, notificato l’8 agosto 2012 il ricorso veniva rigettato.
Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il ricorrente ha dunque chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo i seguenti vizi, per come riportati:
I) Violazione di legge, in particolare dell’art. 1046, lett. h), n.6 del d.P.R. n. 90/2010; dell’art. 1398, comma 4 e 5, d.lg. 66/2010 e art. 21-bis l. n. 241/90;
II) violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare dell’art. 748 comma 5 lett. b) d.P.R. n. 90/2010; eccesso di potere per difetto istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e illogicità manifesta; eccesso di potere per violazione dell’autovincolo regolamentare imposto dalla direttiva M-D GMIL_04_0396572 CIRC./III/9^/5^ del Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, datata 31.07.08.
Il Ministero riferente ritiene il ricorso fondato e quindi propende per l’accoglimento.
La Sezione ritiene, in effetti, il ricorso meritevole di accoglimento.
In condivisione con quanto espresso nella relazione ministeriale, si ritiene che i superiori gerarchici siano stati informati dal ricorrente, anche se irritualmente, delle attività lavorative della consorte, in ossequio a quanto stabilito dall’art.748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, che non individua le modalità di comunicazione che il militare è tenuto a utilizzare. Si osserva, inoltre, che rivestire il ruolo di socio “accomandante” in una società a scopo di lucro, senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto, non necessita di alcuna autorizzazione o comunicazione e che il ricorrente aveva comunque informato formalmente della circostanza, oggetto di contestazione, nel c.d. “promemoria annuale” in data 20.12.2012.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Per il futuro tenetene conto.
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1) - il Comandante della Compagnia Carabinieri di Savona infliggeva al Tenente M.. C.. la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” per aver omesso di fornire al proprio Comando informazioni personali di rilievo, necessarie alla corretta valutazione della propria domanda di trasferimento, in violazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010.
2) - Da quanto risulta agli atti, in particolare, il Tenente avrebbe comunicato irritualmente, perché oralmente, il luogo di lavoro della consorte (Genova), mentre avrebbe omesso di comunicare di essere socio accomandante nello studio di commercialista della consorte stessa; entrambe informazioni risultavano necessarie ai fini della valutazione della domanda di trasferimento.
Il CdS con il ricorso Straordinario al PdR precisa:
3) - Il Ministero riferente ritiene il ricorso fondato e quindi propende per l’accoglimento.
4) - La Sezione ritiene, in effetti, il ricorso meritevole di accoglimento.
5) - In condivisione con quanto espresso nella relazione ministeriale, si ritiene che i superiori gerarchici siano stati informati dal ricorrente, anche se irritualmente, delle attività lavorative della consorte, in ossequio a quanto stabilito dall’art.748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, che non individua le modalità di comunicazione che il militare è tenuto a utilizzare.
6) - Si osserva, inoltre, che rivestire il ruolo di socio “accomandante” in una società a scopo di lucro, senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto, non necessita di alcuna autorizzazione o comunicazione e che il ricorrente aveva comunque informato formalmente della circostanza, oggetto di contestazione, nel c.d. “promemoria annuale” in data 20.12.2012.
N.B.: rileggi i punti n. 3, 5 e 6.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801131 - Public 2018-05-02 -
Numero 01131/2018 e data 30/04/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 28 febbraio 2018
NUMERO AFFARE 01025/2015
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. M.. C.., contro Ministero della difesa, Comando Provinciale Carabinieri di Savona, avverso la sanzione disciplinare del rimprovero e il rigetto del ricorso gerarchico di cui al provvedimento del 24 giugno 2012;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1195746 del 09/10/2014, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso.
Con provvedimento notificato il 21 maggio 2012, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Savona infliggeva al Tenente M.. C.. la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” per aver omesso di fornire al proprio Comando informazioni personali di rilievo, necessarie alla corretta valutazione della propria domanda di trasferimento, in violazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010.
Da quanto risulta agli atti, in particolare, il Tenente avrebbe comunicato irritualmente, perché oralmente, il luogo di lavoro della consorte (Genova), mentre avrebbe omesso di comunicare di essere socio accomandante nello studio di commercialista della consorte stessa; entrambe informazioni risultavano necessarie ai fini della valutazione della domanda di trasferimento.
Con istanza del 20 giugno 2012 il Tenente proponeva ricorso gerarchico al Comando Provinciale di Savona.
Con provvedimento n.321/a – 2012 del 24 luglio 2012, notificato l’8 agosto 2012 il ricorso veniva rigettato.
Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il ricorrente ha dunque chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo i seguenti vizi, per come riportati:
I) Violazione di legge, in particolare dell’art. 1046, lett. h), n.6 del d.P.R. n. 90/2010; dell’art. 1398, comma 4 e 5, d.lg. 66/2010 e art. 21-bis l. n. 241/90;
II) violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare dell’art. 748 comma 5 lett. b) d.P.R. n. 90/2010; eccesso di potere per difetto istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e illogicità manifesta; eccesso di potere per violazione dell’autovincolo regolamentare imposto dalla direttiva M-D GMIL_04_0396572 CIRC./III/9^/5^ del Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, datata 31.07.08.
Il Ministero riferente ritiene il ricorso fondato e quindi propende per l’accoglimento.
La Sezione ritiene, in effetti, il ricorso meritevole di accoglimento.
In condivisione con quanto espresso nella relazione ministeriale, si ritiene che i superiori gerarchici siano stati informati dal ricorrente, anche se irritualmente, delle attività lavorative della consorte, in ossequio a quanto stabilito dall’art.748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, che non individua le modalità di comunicazione che il militare è tenuto a utilizzare. Si osserva, inoltre, che rivestire il ruolo di socio “accomandante” in una società a scopo di lucro, senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto, non necessita di alcuna autorizzazione o comunicazione e che il ricorrente aveva comunque informato formalmente della circostanza, oggetto di contestazione, nel c.d. “promemoria annuale” in data 20.12.2012.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: obbligo comunicazione art.748 TUROM
Ricorso straordinario al PdR Accolto dal CdS
Ecco alcuni brani.
Il CdS afferma:
1) - la Sezione ritiene che la comunicazione, contestata come nettamente tardiva e tale da generare un disservizio, sia stata, in realtà, conforme alle disposizioni vigenti e, quindi, tempestiva.
2) - Al riguardo, l’articolo 748 del d.P.R. n. 90/2010, nel disciplinare gli obblighi di comunicazione dei militari ai propri superiori, dispone, al comma 1, che “Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo (…)” senza, quindi, fissare un termine perentorio e limitandosi a prevedere che questo avvenga “prontamente”.
3) - Al riguardo, in particolare, la direttiva n. 2719 in data 5 febbraio 2007 del Comando Brigata Aeromobile “-OMISSIS-”, nel cui contesto è inquadrato, tra gli altri, il Reggimento “-OMISSIS-”, dispone che “il personale militare che in caso di malattia prevede di non poter rientrare al corpo da licenza e/o di non potersi presentare in servizio ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 4, del Regolamento di disciplina militare [ora sostituito dall’art. 748 del d.P.R. n. 90/2010] deve informare comunque, entro e non oltre l’inizio dell’orario di servizio lavorativo, il proprio Ente di appartenenza”.
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901116
Numero 01116/2019 e data 15/04/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 aprile 2019
NUMERO AFFARE 00715/2018
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-, contro il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, per l’annullamento del provvedimento n. 24079 in data 15 dicembre 2016, emesso dal Comandante dello Squadrone comando e supporto logistico del Gruppo Squadroni di sostegno del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “-OMISSIS-”, di irrogazione della sanzione disciplinare di corpo di giorni tre di consegna;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 594156 in data 31 ottobre 2017, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
visto il ricorso straordinario del 12 giugno 2017;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;
Premesso:
La vicenda disciplinare in trattazione trae origine da un episodio verificatosi tra il 7 e l’8 novembre 2016 presso la caserma del OMISSIS Reggimento dell’Esercito “-OMISSIS-”.
In particolare, l’odierno ricorrente, alle ore 15:00 circa del 7 novembre 2016, aveva ricevuto, per il tramite di un collega, l’ordine di partecipare la mattina successiva, in uniforme ordinaria di servizio, ad una cerimonia commemorativa di un ufficiale caduto, con partenza alle ore 9:00.
Secondo quanto riferito nel gravame, non appena venuto a conoscenza di tale disposizione il ricorrente non era riuscito ad avvisare immediatamente il proprio diretto superiore, in quel momento non presente in ufficio, del fatto che, già il precedente 4 novembre, aveva ottenuto un permesso di uscita anticipata per le ore 15:30 del 7 novembre al fine di recarsi presso il proprio medico di fiducia per una visita.
All’esito di detta visita medica, lo specialista certificava al militare un “OMISSIS”, con la prescrizione di “almeno 1 mese di riposo e cure”.
La mattina dell’8 novembre 2016, il ricorrente entrava in caserma poco dopo le ore 7:00, in uniforme da combattimento, con l’intento di recarsi dal Dirigente del Servizio Sanitario per commutare il riposo medico domiciliare in licenza di convalescenza e di informare il proprio superiore.
Ottenutone il numero di telefono cellulare tramite un commilitone, poco prima delle ore 7:30 dell’8 novembre 2016 il militare informava della situazione il proprio superiore, il quale lo autorizzava a recarsi presso l’infermeria della caserma, ove il riposo medico prescritto dallo specialista privato veniva commutato dal medico di corpo in giorni 31 di licenza di convalescenza.
In conseguenza dell’accaduto, il Comandante dello Squadrone, ritenendo che la condotta del -OMISSIS- fosse perseguibile sotto il profilo disciplinare di corpo, avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare, definito, dopo il vaglio delle giustificazioni addotte dall’interessato, con l’irrogazione di giorni tre di consegna, con la seguente motivazione:
“In data 8/11/2016, la S.V. comandato il giorno precedente a presenziare, in uniforme di servizio, la commemorazione del -OMISSIS-, comunicava in netto ritardo, alle 7:30, di aver effettuato il pomeriggio precedente una visita medica il cui esito non gli avrebbe consentito di svolgere il servizio.
Si presentava in uniforme di servizio e combattimento, differentemente da quanto ordinato, recandosi nell’infermeria di reggimento per commutare un certificato medico in licenza di convalescenza. Con il ritardo della Sua comunicazione creando disservizio, evidenziando scarso senso di responsabilità e di spirito di corpo nei confronti della specialità e dei suoi caduti”, per violazione dell’art. 748 (comunicazioni dei militari), dell’art. 717 (senso di responsabilità), dell’art. 719 (spirito di corpo) e dell’art. 729 (esecuzione di ordini) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Avverso tale sanzione, il militare proponeva ricorso gerarchico, che veniva rigettato in data 22 marzo 2017, rendendo così definitivo il provvedimento sanzionatorio irrogato nei suoi confronti.
Con l’odierno ricorso straordinario, il ricorrente deduce l’eccesso di potere, lamentando, in sintesi:
- la contraddittorietà tra la contestazione degli addebiti e la motivazione della sanzione;
- il travisamento dei fatti;
- il difetto di istruttoria, in quanto la sanzione gli sarebbe stata inflitta senza tener conto delle giustificazioni addotte;
- la violazione delle disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza che definiscono, in particolare, le modalità da seguire in caso di assenza per malattia del personale militare;
- la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Il Ministero della difesa conclude per l’infondatezza del ricorso.
Considerato:
Esaminati gli atti, la Sezione ritiene che il gravame sia meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che, in tema di sanzioni disciplinari di corpo del personale militare, l’amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nella contestazione dell’addebito disciplinare, fatti comunque salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e dell’arbitrarietà (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 21 maggio 2018, n. 1332).
Nel caso di specie, come innanzi ricordato, l’interessato ha dichiarato nel ricorso:
- di essere venuto a conoscenza del servizio di rappresentanza del giorno 8 novembre, per il tramite di un collega, solo nel pomeriggio del 7 novembre, poco prima di assentarsi dalla caserma per fruire del premesso precedentemente accordatogli finalizzato ad effettuare una visita medica specialistica;
- di non essere riuscito ad informare nell’immediatezza il proprio superiore della situazione e di essersi riservato di farlo l’indomani mattina;
- di essersi recato in caserma la mattina del successivo 8 novembre intorno alle ore 7:00 e di essere riuscito a riferire del proprio impedimento, telefonicamente, poco prima delle ore 7:30 al proprio superiore, senza che questi gli contestasse verbalmente alcun comportamento disciplinarmente rilevante.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, peraltro non smentita dall’Amministrazione, la Sezione ritiene che la comunicazione, contestata come nettamente tardiva e tale da generare un disservizio, sia stata, in realtà, conforme alle disposizioni vigenti e, quindi, tempestiva.
Al riguardo, l’articolo 748 del d.P.R. n. 90/2010, nel disciplinare gli obblighi di comunicazione dei militari ai propri superiori, dispone, al comma 1, che “Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo (…)” senza, quindi, fissare un termine perentorio e limitandosi a prevedere che questo avvenga “prontamente”.
Nel caso di specie, peraltro, l’amministrazione si è dotata di specifiche disposizioni interne, volte a disciplinare più compiutamente le modalità di adempimento dell’obbligo in parola.
Al riguardo, in particolare, la direttiva n. 2719 in data 5 febbraio 2007 del Comando Brigata Aeromobile “-OMISSIS-”, nel cui contesto è inquadrato, tra gli altri, il Reggimento “-OMISSIS-”, dispone che “il personale militare che in caso di malattia prevede di non poter rientrare al corpo da licenza e/o di non potersi presentare in servizio ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 4, del Regolamento di disciplina militare [ora sostituito dall’art. 748 del d.P.R. n. 90/2010] deve informare comunque, entro e non oltre l’inizio dell’orario di servizio lavorativo, il proprio Ente di appartenenza”.
Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni, emerge, dunque, che l’obbligo di informazione de quo doveva essere assolto entro l’inizio dell’orario di servizio del (primo) giorno di assenza per malattia, come verificatosi nel caso di specie, atteso che il ricorrente ha informato il proprio superiore alle ore 7:30 circa del giorno stesso, circostanza citata nella stessa motivazione della sanzione disciplinare.
In disparte ogni altra considerazione, ciò non può che far propendere per la legittimità della condotta tenuta dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che, come innanzi indicato, la partenza per raggiungere il luogo della cerimonia era prevista per le ore 9:00, circostanza che avrebbe in ipotesi consentito al superiore del ricorrente di adoperarsi per la tempestiva sostituzione dell’interessato.
Per contro, appare non dirimente quanto affermato dal Ministero della difesa, secondo cui il militare, dopo la visita medica specialistica, “avrebbe potuto quanto meno comunicare la propria indisponibilità al personale di servizio presso la ‘Zona Residenziale’ militare nella quale risiede”, in quanto nessuna disposizione prevedeva l’obbligo a suo carico di informare il personale di servizio nella zona residenziale e, comunque, il ricorrente appare aver tenuto una condotta conforme alla disciplina vigente, informando il proprio superiore prima dell’inizio del servizio lavorativo.
Alla luce delle predette considerazioni e ritenute assorbite le ulteriori censure, il ricorso è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Carmelo Pezzuto Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Ecco alcuni brani.
Il CdS afferma:
1) - la Sezione ritiene che la comunicazione, contestata come nettamente tardiva e tale da generare un disservizio, sia stata, in realtà, conforme alle disposizioni vigenti e, quindi, tempestiva.
2) - Al riguardo, l’articolo 748 del d.P.R. n. 90/2010, nel disciplinare gli obblighi di comunicazione dei militari ai propri superiori, dispone, al comma 1, che “Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo (…)” senza, quindi, fissare un termine perentorio e limitandosi a prevedere che questo avvenga “prontamente”.
3) - Al riguardo, in particolare, la direttiva n. 2719 in data 5 febbraio 2007 del Comando Brigata Aeromobile “-OMISSIS-”, nel cui contesto è inquadrato, tra gli altri, il Reggimento “-OMISSIS-”, dispone che “il personale militare che in caso di malattia prevede di non poter rientrare al corpo da licenza e/o di non potersi presentare in servizio ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 4, del Regolamento di disciplina militare [ora sostituito dall’art. 748 del d.P.R. n. 90/2010] deve informare comunque, entro e non oltre l’inizio dell’orario di servizio lavorativo, il proprio Ente di appartenenza”.
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901116
Numero 01116/2019 e data 15/04/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 aprile 2019
NUMERO AFFARE 00715/2018
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-, contro il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, per l’annullamento del provvedimento n. 24079 in data 15 dicembre 2016, emesso dal Comandante dello Squadrone comando e supporto logistico del Gruppo Squadroni di sostegno del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “-OMISSIS-”, di irrogazione della sanzione disciplinare di corpo di giorni tre di consegna;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 594156 in data 31 ottobre 2017, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
visto il ricorso straordinario del 12 giugno 2017;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;
Premesso:
La vicenda disciplinare in trattazione trae origine da un episodio verificatosi tra il 7 e l’8 novembre 2016 presso la caserma del OMISSIS Reggimento dell’Esercito “-OMISSIS-”.
In particolare, l’odierno ricorrente, alle ore 15:00 circa del 7 novembre 2016, aveva ricevuto, per il tramite di un collega, l’ordine di partecipare la mattina successiva, in uniforme ordinaria di servizio, ad una cerimonia commemorativa di un ufficiale caduto, con partenza alle ore 9:00.
Secondo quanto riferito nel gravame, non appena venuto a conoscenza di tale disposizione il ricorrente non era riuscito ad avvisare immediatamente il proprio diretto superiore, in quel momento non presente in ufficio, del fatto che, già il precedente 4 novembre, aveva ottenuto un permesso di uscita anticipata per le ore 15:30 del 7 novembre al fine di recarsi presso il proprio medico di fiducia per una visita.
All’esito di detta visita medica, lo specialista certificava al militare un “OMISSIS”, con la prescrizione di “almeno 1 mese di riposo e cure”.
La mattina dell’8 novembre 2016, il ricorrente entrava in caserma poco dopo le ore 7:00, in uniforme da combattimento, con l’intento di recarsi dal Dirigente del Servizio Sanitario per commutare il riposo medico domiciliare in licenza di convalescenza e di informare il proprio superiore.
Ottenutone il numero di telefono cellulare tramite un commilitone, poco prima delle ore 7:30 dell’8 novembre 2016 il militare informava della situazione il proprio superiore, il quale lo autorizzava a recarsi presso l’infermeria della caserma, ove il riposo medico prescritto dallo specialista privato veniva commutato dal medico di corpo in giorni 31 di licenza di convalescenza.
In conseguenza dell’accaduto, il Comandante dello Squadrone, ritenendo che la condotta del -OMISSIS- fosse perseguibile sotto il profilo disciplinare di corpo, avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare, definito, dopo il vaglio delle giustificazioni addotte dall’interessato, con l’irrogazione di giorni tre di consegna, con la seguente motivazione:
“In data 8/11/2016, la S.V. comandato il giorno precedente a presenziare, in uniforme di servizio, la commemorazione del -OMISSIS-, comunicava in netto ritardo, alle 7:30, di aver effettuato il pomeriggio precedente una visita medica il cui esito non gli avrebbe consentito di svolgere il servizio.
Si presentava in uniforme di servizio e combattimento, differentemente da quanto ordinato, recandosi nell’infermeria di reggimento per commutare un certificato medico in licenza di convalescenza. Con il ritardo della Sua comunicazione creando disservizio, evidenziando scarso senso di responsabilità e di spirito di corpo nei confronti della specialità e dei suoi caduti”, per violazione dell’art. 748 (comunicazioni dei militari), dell’art. 717 (senso di responsabilità), dell’art. 719 (spirito di corpo) e dell’art. 729 (esecuzione di ordini) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Avverso tale sanzione, il militare proponeva ricorso gerarchico, che veniva rigettato in data 22 marzo 2017, rendendo così definitivo il provvedimento sanzionatorio irrogato nei suoi confronti.
Con l’odierno ricorso straordinario, il ricorrente deduce l’eccesso di potere, lamentando, in sintesi:
- la contraddittorietà tra la contestazione degli addebiti e la motivazione della sanzione;
- il travisamento dei fatti;
- il difetto di istruttoria, in quanto la sanzione gli sarebbe stata inflitta senza tener conto delle giustificazioni addotte;
- la violazione delle disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza che definiscono, in particolare, le modalità da seguire in caso di assenza per malattia del personale militare;
- la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Il Ministero della difesa conclude per l’infondatezza del ricorso.
Considerato:
Esaminati gli atti, la Sezione ritiene che il gravame sia meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che, in tema di sanzioni disciplinari di corpo del personale militare, l’amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nella contestazione dell’addebito disciplinare, fatti comunque salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e dell’arbitrarietà (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 21 maggio 2018, n. 1332).
Nel caso di specie, come innanzi ricordato, l’interessato ha dichiarato nel ricorso:
- di essere venuto a conoscenza del servizio di rappresentanza del giorno 8 novembre, per il tramite di un collega, solo nel pomeriggio del 7 novembre, poco prima di assentarsi dalla caserma per fruire del premesso precedentemente accordatogli finalizzato ad effettuare una visita medica specialistica;
- di non essere riuscito ad informare nell’immediatezza il proprio superiore della situazione e di essersi riservato di farlo l’indomani mattina;
- di essersi recato in caserma la mattina del successivo 8 novembre intorno alle ore 7:00 e di essere riuscito a riferire del proprio impedimento, telefonicamente, poco prima delle ore 7:30 al proprio superiore, senza che questi gli contestasse verbalmente alcun comportamento disciplinarmente rilevante.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, peraltro non smentita dall’Amministrazione, la Sezione ritiene che la comunicazione, contestata come nettamente tardiva e tale da generare un disservizio, sia stata, in realtà, conforme alle disposizioni vigenti e, quindi, tempestiva.
Al riguardo, l’articolo 748 del d.P.R. n. 90/2010, nel disciplinare gli obblighi di comunicazione dei militari ai propri superiori, dispone, al comma 1, che “Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo (…)” senza, quindi, fissare un termine perentorio e limitandosi a prevedere che questo avvenga “prontamente”.
Nel caso di specie, peraltro, l’amministrazione si è dotata di specifiche disposizioni interne, volte a disciplinare più compiutamente le modalità di adempimento dell’obbligo in parola.
Al riguardo, in particolare, la direttiva n. 2719 in data 5 febbraio 2007 del Comando Brigata Aeromobile “-OMISSIS-”, nel cui contesto è inquadrato, tra gli altri, il Reggimento “-OMISSIS-”, dispone che “il personale militare che in caso di malattia prevede di non poter rientrare al corpo da licenza e/o di non potersi presentare in servizio ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 4, del Regolamento di disciplina militare [ora sostituito dall’art. 748 del d.P.R. n. 90/2010] deve informare comunque, entro e non oltre l’inizio dell’orario di servizio lavorativo, il proprio Ente di appartenenza”.
Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni, emerge, dunque, che l’obbligo di informazione de quo doveva essere assolto entro l’inizio dell’orario di servizio del (primo) giorno di assenza per malattia, come verificatosi nel caso di specie, atteso che il ricorrente ha informato il proprio superiore alle ore 7:30 circa del giorno stesso, circostanza citata nella stessa motivazione della sanzione disciplinare.
In disparte ogni altra considerazione, ciò non può che far propendere per la legittimità della condotta tenuta dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che, come innanzi indicato, la partenza per raggiungere il luogo della cerimonia era prevista per le ore 9:00, circostanza che avrebbe in ipotesi consentito al superiore del ricorrente di adoperarsi per la tempestiva sostituzione dell’interessato.
Per contro, appare non dirimente quanto affermato dal Ministero della difesa, secondo cui il militare, dopo la visita medica specialistica, “avrebbe potuto quanto meno comunicare la propria indisponibilità al personale di servizio presso la ‘Zona Residenziale’ militare nella quale risiede”, in quanto nessuna disposizione prevedeva l’obbligo a suo carico di informare il personale di servizio nella zona residenziale e, comunque, il ricorrente appare aver tenuto una condotta conforme alla disciplina vigente, informando il proprio superiore prima dell’inizio del servizio lavorativo.
Alla luce delle predette considerazioni e ritenute assorbite le ulteriori censure, il ricorso è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Carmelo Pezzuto Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: obbligo comunicazione art.748 TUROM
Questa disposizione del 2012 emanata dal Ministero della Difesa, si sta facendo vecchia nel mio "archivio" e prima che si perde la voglio postare qui trattandosi di "comunicazione" di cui all'art. 748.
In particolare, leggete il punto 2, 3, 4 e 5 con relativo allegato "B".
In particolare, leggete il punto 2, 3, 4 e 5 con relativo allegato "B".
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Re: obbligo comunicazione art.748 TUROM
Circolare del Ministero della Difesa n. M_D AB05933 REG2024 0582854 10-10-2024
> OGGETTO: Eventi suscettibili di avere riflessi sul servizio. Comunicazione ai sensi dell’art. 748 del D.P.R. n. 90/2010.
….. il militare è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio Comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. Tra questi rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gravi incidenti, le denunce, i procedimenti penali, le malattie o i fatti menomanti l’idoneità psico-fisica che possano avere in qualche modo riflessi significativi sullo stato giuridico, sull’impiego, sull’avanzamento, sul transito all’impiego civile, sui concorsi o, comunque, sul rapporto di impiego/servizio temporaneo.
2. Non ottemperare a tale disposizione, oltre a costituire un illecito disciplinare, può essere fonte di pregiudizio per il regolare e corretto svolgimento dell’azione amministrativa, OMISSIS …..
N.B.: Il resto leggetelo direttamente dall’allegato nuovo.
> OGGETTO: Eventi suscettibili di avere riflessi sul servizio. Comunicazione ai sensi dell’art. 748 del D.P.R. n. 90/2010.
….. il militare è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio Comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. Tra questi rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gravi incidenti, le denunce, i procedimenti penali, le malattie o i fatti menomanti l’idoneità psico-fisica che possano avere in qualche modo riflessi significativi sullo stato giuridico, sull’impiego, sull’avanzamento, sul transito all’impiego civile, sui concorsi o, comunque, sul rapporto di impiego/servizio temporaneo.
2. Non ottemperare a tale disposizione, oltre a costituire un illecito disciplinare, può essere fonte di pregiudizio per il regolare e corretto svolgimento dell’azione amministrativa, OMISSIS …..
N.B.: Il resto leggetelo direttamente dall’allegato nuovo.
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Re: obbligo comunicazione art.748 TUROM
Caro Samurai quello che ha scritto non centra assolutamente nulla con il TUOM in quanto tu parli di reati penali che riguardano esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Mi permetto di ricordarti che l'ex art 347 del c.p.p. è molto chiaro in tal senso, pertanto, da parte offesa si fa presto a diventare indagato. Inoltre non capisco perchè citi la guardia di finanza per un reato di truffa. Detto reato non è una specificità della guardia di finanza ma di tutte le forze di polizia. Infine, tieni presente che potresti essere destinatario di un procedimento disciplinare anche perchè, ad oggi, potresti essere considerato connivente in quanto, sei a conoscenza di un reato e non hai riferito nulla a nessuno.
Re: obbligo comunicazione art.748 TUROM
Hai ragione. Per quello oggi tutti si lamentano che per fare una visita specialistica ci vogliono due anni circa nonostante già nel 2015 si andava dalla Guardia di Finanza per problemi psicofisici. Nonostante questi segnali di malfunzionamento della sanità nessuno si è preoccupato di potenziare il servizio sanitario nazionale.
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