nuova sentenza positiva su i 10 anni figurativi
nuova sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Sentenza n. 590/2024 pubbl. il 11/09/2024
RG n. 1781/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Giuseppina Valestra, all’udienza dell’11 settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1781/2022 R.G.e vertente
fra
xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Elegante;
RICORRENTE
e
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso i cui uffici, in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domiciliano;
RESISTENTE
e
INPS, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Dinoia;
RESISTENTE
Conclusione: come in atti.
1
Sentenza n. 590/2024 pubbl. il 11/09/2024
RG n. 1781/2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 22.06.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, deduceva che con domanda datata 31.03.2021 diretta al Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, Area II – Ufficio Vittime del Dovere, chiedeva, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, il riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art.3 della legge 206/2004 , beneficio esteso a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti dall'art. 1 comma 562 della legge 266/2005 in combinato disposto con l'art.1 del D.P.R. 243/2006, emanato in attuazione dell'art.1 comma 565 Legge citata., che l’amministrazione rigettava la richiesta con provvedimento COM-PZ-REGISTRO UFFICIALE. I. 0005804. datato 16 04 2021 per ritenuta insussistenza dell’equiparazione dei benefici tra le categorie di Vittime del Dovere e terrorismo. Tanto premesso, ritenendo illegittimo l’operato dell’amministrazione convenuta adiva il Tribunale e chiedeva di: Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale Vittima del Dovere al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004;Dichiarare tenuto il Ministero resistente al riconoscimento del beneficio a decorrere dalla data della richiesta amministrativa; condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, ed eccepiva il difetto di legittimazione e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Si costituiva l’INPS il quale in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione, e nel merito il rigetto della domanda.
2
Sentenza n. 590/2024 pubbl. il 11/09/2024
RG n. 1781/2022
La causa veniva istruita attraverso l’acquisizione della produzione documentale e, all’odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all’esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell’art. 127 ter.
Il ricorso è fondato.
Deve innanzi tutto essere affermata la legittimazione passiva del convenuto Ministero il quale, quale amministrazione di appartenenza di Bisaccia Mario oltre che tenuta a sopportare gli onere finanziari, era tenuto, sin dalla proposizione della domanda in sede amministrativa, a provvedere sulla stessa (cfr. art. 3 DPR 243/2006 a mente del quale <<Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime>>); essendo in particolare il convenuto Ministero tenuto all’erogazione della maggiorazione del trattamento di fine rapporto. Competendo invero ad INPS, come la stessa segnala con messaggio rinvenibile entro il proprio sito internet, di adottare decisioni in merito agli aspetti pensionistici alla luce del riconoscimento del diritto che sia stato fatto dall’amministrazioni di appartenenza della vittima del dovere (nel caso di specie il Ministero degli Interni). È questa, d'altronde, la tesi del Ministero.
Quanto all’estensione alle vittime del dovere, e loro parenti, dei benefici riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo – posto che INPS di ciò dubita e, solo costituendosi nel presente giudizio, anche il Ministero – e posto che è assodata la qualificazione dell’odierno ricorrente quale figlio di vittima del dovere, deve essere rilevato come l’art. 1, co. 562, della Legge 266/2005 (Legge finanziaria anno 2006) stabilisca che <<Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006>>.
Il successivo comma 565, stabilisce quindi che <<con regolamento [...], sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti>>. Tale decreto quindi, ferma restando la volontà della Legge di equiparare le vittime del dovere alle vittime della criminalità e del terrorismo, si limita a determinare le modalità della suddetta progressiva equiparazione.
Il DPR 243/2006, emanato in attuazione del suddetto comma 565, dell’art. 1, della Legge
266/2005 individua, a chiarimento dei destinatari delle estese provvidenze, tra i benefici e le
provvidenze da esso disciplinate (quanto alla determinazione di termini e modalità per la
3
Sentenza n. 590/2024 pubbl. il 11/09/2024
RG n. 1781/2022
corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) quelle di cui alla Legge 206/2004 e, quindi, anche quelle previste in favore delle vittime e dei loro famigliari di cui all’art. 3 della Legge appena menzionata.
Assodata è pertanto – fermo restando che il Ministero convenuto non pone impedimento all’accoglimento della domanda per ragioni di bilancio – la possibilità per l’odierno ricorrente di richiedere ed ottenere il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Quanto, infine, alle spese di lite le stesse in assenza di domande specifiche in danno dell’INPS possono essere liquidate in favore del ricorrente a carico del Ministero convenuto secondo quanto indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge 206/2004, dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l ’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente; Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
Potenza, 11/09/2024.
Il Giudice
RG n. 1781/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Giuseppina Valestra, all’udienza dell’11 settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1781/2022 R.G.e vertente
fra
xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Elegante;
RICORRENTE
e
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso i cui uffici, in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domiciliano;
RESISTENTE
e
INPS, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Dinoia;
RESISTENTE
Conclusione: come in atti.
1
Sentenza n. 590/2024 pubbl. il 11/09/2024
RG n. 1781/2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 22.06.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, deduceva che con domanda datata 31.03.2021 diretta al Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, Area II – Ufficio Vittime del Dovere, chiedeva, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, il riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art.3 della legge 206/2004 , beneficio esteso a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti dall'art. 1 comma 562 della legge 266/2005 in combinato disposto con l'art.1 del D.P.R. 243/2006, emanato in attuazione dell'art.1 comma 565 Legge citata., che l’amministrazione rigettava la richiesta con provvedimento COM-PZ-REGISTRO UFFICIALE. I. 0005804. datato 16 04 2021 per ritenuta insussistenza dell’equiparazione dei benefici tra le categorie di Vittime del Dovere e terrorismo. Tanto premesso, ritenendo illegittimo l’operato dell’amministrazione convenuta adiva il Tribunale e chiedeva di: Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale Vittima del Dovere al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004;Dichiarare tenuto il Ministero resistente al riconoscimento del beneficio a decorrere dalla data della richiesta amministrativa; condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, ed eccepiva il difetto di legittimazione e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Si costituiva l’INPS il quale in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione, e nel merito il rigetto della domanda.
2
Sentenza n. 590/2024 pubbl. il 11/09/2024
RG n. 1781/2022
La causa veniva istruita attraverso l’acquisizione della produzione documentale e, all’odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all’esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell’art. 127 ter.
Il ricorso è fondato.
Deve innanzi tutto essere affermata la legittimazione passiva del convenuto Ministero il quale, quale amministrazione di appartenenza di Bisaccia Mario oltre che tenuta a sopportare gli onere finanziari, era tenuto, sin dalla proposizione della domanda in sede amministrativa, a provvedere sulla stessa (cfr. art. 3 DPR 243/2006 a mente del quale <<Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime>>); essendo in particolare il convenuto Ministero tenuto all’erogazione della maggiorazione del trattamento di fine rapporto. Competendo invero ad INPS, come la stessa segnala con messaggio rinvenibile entro il proprio sito internet, di adottare decisioni in merito agli aspetti pensionistici alla luce del riconoscimento del diritto che sia stato fatto dall’amministrazioni di appartenenza della vittima del dovere (nel caso di specie il Ministero degli Interni). È questa, d'altronde, la tesi del Ministero.
Quanto all’estensione alle vittime del dovere, e loro parenti, dei benefici riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo – posto che INPS di ciò dubita e, solo costituendosi nel presente giudizio, anche il Ministero – e posto che è assodata la qualificazione dell’odierno ricorrente quale figlio di vittima del dovere, deve essere rilevato come l’art. 1, co. 562, della Legge 266/2005 (Legge finanziaria anno 2006) stabilisca che <<Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006>>.
Il successivo comma 565, stabilisce quindi che <<con regolamento [...], sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti>>. Tale decreto quindi, ferma restando la volontà della Legge di equiparare le vittime del dovere alle vittime della criminalità e del terrorismo, si limita a determinare le modalità della suddetta progressiva equiparazione.
Il DPR 243/2006, emanato in attuazione del suddetto comma 565, dell’art. 1, della Legge
266/2005 individua, a chiarimento dei destinatari delle estese provvidenze, tra i benefici e le
provvidenze da esso disciplinate (quanto alla determinazione di termini e modalità per la
3
Sentenza n. 590/2024 pubbl. il 11/09/2024
RG n. 1781/2022
corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) quelle di cui alla Legge 206/2004 e, quindi, anche quelle previste in favore delle vittime e dei loro famigliari di cui all’art. 3 della Legge appena menzionata.
Assodata è pertanto – fermo restando che il Ministero convenuto non pone impedimento all’accoglimento della domanda per ragioni di bilancio – la possibilità per l’odierno ricorrente di richiedere ed ottenere il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Quanto, infine, alle spese di lite le stesse in assenza di domande specifiche in danno dell’INPS possono essere liquidate in favore del ricorrente a carico del Ministero convenuto secondo quanto indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge 206/2004, dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l ’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente; Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
Potenza, 11/09/2024.
Il Giudice
Re: nuova sentenza positiva su i 10 anni figurativi
la legge dice che non spettano alle vittime del dovere i quanto non vi e stata ancora a totale equiparazione delle vittime del dovere a quelle del terrorismo. Per cui occorre fare il ricorso-
Re: nuova sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Non penso proprio! La legge dice che 1 comma 211 della Legge n. 232 del 2016 è ritenere che l'aumento figurativo di 10 anni previsto espressamente per le Vittime del terrorismo sia esteso anche alle vittime del dovere ed ai coniugi superstiti. E la Corte di Cassazione con sentenza n. 6214/2022 ha stabilito che il trattamento delle vittime del dovere è stato in tutto equiparato a quello delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata e che un’interpretazione della normativa in senso difforme comporterebbe il rischio di violazione dell’art. 3 Cost. E tali argomentazioni trovano accoglimento nel fatto che sul mio rigetto al MEF veniva riportato equiparazione VITTIME DEL TERRORISMO!
Quindi la legge già lo prevede il beneficio non capisco perché non venga attuato!
Quindi la legge già lo prevede il beneficio non capisco perché non venga attuato!
-
- Sostenitore
- Messaggi: 20
- Iscritto il: sab feb 19, 2022 5:28 pm
Re: nuova sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Messaggio da diego eutizi »
buonasera
Anche io sono interessato alla situazione, sono un ricorrente, ma ritengo che la cassazione si sia espressa per il ricorso di "TIZIO", ma è risaputo che il Ministero valuti solo (ed anche quì è tutto da vedere) le sentenze della Suprema Corte.
Ripeto, sono fiducioso che si chiuda definitivamente questo dilemma dell'equiparazione che condiziona tanti Tribunali a sentenziare a "nastro".
Non ho capito bene a che punto stai con la vertenza perché sembrerebbe, in merito agli anni figurativi ancora non si sia espressa la Cassazione.
Dalle mie informazioni le pratiche vinte in Corte di Appello, sui quali il Ministero non li ha portati in Cassazione, sono in giacenza al Ministero con tanto di giudizio di ottemperanza positivo da parte del Tar a cui i ricorrenti si sono dovuti rivolgere.
Grazie
Anche io sono interessato alla situazione, sono un ricorrente, ma ritengo che la cassazione si sia espressa per il ricorso di "TIZIO", ma è risaputo che il Ministero valuti solo (ed anche quì è tutto da vedere) le sentenze della Suprema Corte.
Ripeto, sono fiducioso che si chiuda definitivamente questo dilemma dell'equiparazione che condiziona tanti Tribunali a sentenziare a "nastro".
Non ho capito bene a che punto stai con la vertenza perché sembrerebbe, in merito agli anni figurativi ancora non si sia espressa la Cassazione.
Dalle mie informazioni le pratiche vinte in Corte di Appello, sui quali il Ministero non li ha portati in Cassazione, sono in giacenza al Ministero con tanto di giudizio di ottemperanza positivo da parte del Tar a cui i ricorrenti si sono dovuti rivolgere.
Grazie
-
- Appassionato
- Messaggi: 55
- Iscritto il: dom feb 28, 2021 9:39 pm
Re: nuova sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Messaggio da massiminio »
Ma se la legge dice che non spettano su quali basi si fanno i ricorsi? "Simpatia" verso alcuni avvocati
Re: nuova sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Non credo che i ricorrenti spendono soldi per simpatia del legale-Lo fanno perchè ci credono- come la stessa cosa per il vitalizio da 500 euro, se non si facevano i ricorsi, con il cavolo lo adeguavano-
-
- Appassionato
- Messaggi: 55
- Iscritto il: dom feb 28, 2021 9:39 pm
Re: nuova sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Messaggio da massiminio »
La simpatia dei giudici che accolgono i ricorsi non dei ricorrenti. Hai detto che per legge non spettano i 10 anni quindi su quali basi i giudici accolgono i ricorsi, simpatia?
-
- Sostenitore
- Messaggi: 20
- Iscritto il: sab feb 19, 2022 5:28 pm
Re: nuova sentenza positiva su i 10 anni figurativi
Messaggio da diego eutizi »
buonasera
Tu hai ragione, ma sai benissimo che quando c'è da tirare fuori tanti soldi, il ministero che ha sempre bisogno di fare tagli tutto ciò che non è chiaro lo rigetta e lo pone nelle mani dei Giudici.
In sintesi volendo interpretare il giusto intervento di Avt8 la Legge non c'è o non è chiara pertanto le istanza vanno tutte in mano ai Giudici che a loro volta la vedono la interpretano. Fortunatamente ci sono tante recenti sentenze a favore dei ricorrenti che ancora non ho capito se tra tutti ci sia qualcuno che ha ottenuto i 10 anni figurativi....magari con un giudizio di ottemperanza del tar competente e la conseguente nomina di un Commissaria ad Acta che provvede a far in modo che la sentenza venga rispettata. Attendo notizie in merito di qualche collega che è riuscito finalmente nell'intento.
Grazie
Tu hai ragione, ma sai benissimo che quando c'è da tirare fuori tanti soldi, il ministero che ha sempre bisogno di fare tagli tutto ciò che non è chiaro lo rigetta e lo pone nelle mani dei Giudici.
In sintesi volendo interpretare il giusto intervento di Avt8 la Legge non c'è o non è chiara pertanto le istanza vanno tutte in mano ai Giudici che a loro volta la vedono la interpretano. Fortunatamente ci sono tante recenti sentenze a favore dei ricorrenti che ancora non ho capito se tra tutti ci sia qualcuno che ha ottenuto i 10 anni figurativi....magari con un giudizio di ottemperanza del tar competente e la conseguente nomina di un Commissaria ad Acta che provvede a far in modo che la sentenza venga rispettata. Attendo notizie in merito di qualche collega che è riuscito finalmente nell'intento.
Grazie
Torna a “VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ”
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE