Nuova normativa visite fiscali
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Nuova normativa visite fiscali
Messaggio da naturopata »
In particolare prestare attenzione ai casi di esclusione che, da ora, sono previsti per le cause di servizio ascritte a tab. "A" dalla 3^ CTG alla 1^. Quindi dalla IV in giù ci si attacca al tram.
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Re: Nuova normativa visite fiscali
Messaggio da naturopata »
Da ora competente per le visite fiscali il polo unico INPS. Allego messaggio.
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Re: Nuova normativa visite fiscali
riprendendo il discorso, il fatto nuovo è il POLO UNICO per le visite fiscali (anche senza certificazione telematica), ma il vecchio NON è stato variato perchè NON è stato cambiato l' art 3 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 (art 3 che riguarda SPECIFICATAMENTE personale delle ff.aa, ff.oo, vv.ff), nel Decreto Madia infatti non c'è traccia, si parla di esenzione dalla visita fiscale per la 1/2/3 categoria o invalidità riconosciuta dal 67% del personale della funzione pubblica (cui giustamente apparteniamo nel contesto pubblico ma a noi ci regola il citato D.Lgs. 165). Infatti con la 3 categoria NON possono esistere in servizio nel ruolo (nemmeno in riforma parziale) personale militare/sicurezza, (lasciando stare che l' inidoneità assoluta nel ruolo è scesa dalla 3 alla 4 categoria, ma questo è altro discorso).
Questo mi è stato riferito da alcuni amici colleghi che non hanno mai avuto una visita fiscale per causa di servizio dipendente, solo di controllo (che è altra cosa perchè ti chiamano e ti dicono che a tot ora di tot giorno ti verranno a controllare o se vuole ci va il collega al sanitario, condizione fisica permettendo).
Questo mi è stato riferito da alcuni amici colleghi che non hanno mai avuto una visita fiscale per causa di servizio dipendente, solo di controllo (che è altra cosa perchè ti chiamano e ti dicono che a tot ora di tot giorno ti verranno a controllare o se vuole ci va il collega al sanitario, condizione fisica permettendo).
Re: Nuova normativa visite fiscali
Messaggio da nuraghe »
ciao, in pratica sostieni che il titolare di causa di servizio di qualsiasi categoria non e' tenuto a stare a casa per visita fiscale , ma potrebbe solo essere contattato per un controllo?
Re: Nuova normativa visite fiscali
visita fiscale e di controllo sono cose diverse (visita fiscale art 55 septies d.lgs 165/2001 e visita di controllo art 32 dpr 686/1957), almeno lo erano prima di queste nuove direttive.....
Chi ha la dipendenza di una patologia/infortunio per causa e a causa del servizio, si distingue (nel bene o nel male) da chi per fortuna in servizio non si è fatto male, la tutela dell’ esenzione dalla visita fiscale era considerata beneficio? Non lo so…
Tuttavia se la tutela citata riguarda dalla 3 alla 1 categoria, è chiaro che c’è un trattamento diverso da chi ce l’ha dalla 8 alla 4, un disequilibrio della norma che “avvantaggia” il comparto civile poiché NON possono esistere in servizio colleghi ff.aa e ff.oo con la 3 (che poi chi ha la 4 riconosciuta certamente è A VITA in riforma parziale quindi dice tutto..... non è tanto messo bene di chi ha la 3.....).
Detto questo, la vera novità è il polo unico (e senza certificazione telematica) a cui i dirigenti degli uffici possono (non dice devono) chiedere la visita di controllo (e qui il dubbio è perché nella nuova direttiva non scrivono visita fiscale?).
OVVIAMENTE IO NON SOSTENGO NESSUNA TESI, ho scritto l’ esperienza di colleghi che hanno la causa di servizio con X categoria e che NON hanno ricevuto alcuna visita fiscale in questi mesi (la circolare 2109/19 è del 3 giugno), hanno ricevuto la visita di controllo, alcuni pero’ hanno avuto i gg dal sanitario dell’ ufficio.
Detto questo credo che si debba fare chiarezza (Consulta?), in verità su internet ho trovato una nota del SINAPPE del 15-01-2018 della polpen VISITE FISCALI IL DAP CHIARISCE LE NUOVE DISPOSIZIONI NON RIGUARDANO IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA che dice (questo già l’ anno scorso) che a prescindere dal polo unico, è esonerato dalla visita fiscale chi ha la dipendenza da causa di servizio con qualsiasi tabella.
Leggete l’ art 3 comma1 del D.LGS 165/2001, (RIMANGONO DISCIPLINATI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI…..I MAGISTRATI….GLI AVVOCATI E PROCURATORI DI STATO….IL PERSONALE MILITARE E DELLE FORZE DI POLIZIA DI STATO…. ECC ECC) , tale articolo NON è stato menzionato nel Decreto Madia (che del decreto 165/2001 invece menziona e disciplina l’ art. 55-septis ecc.. che riguarda il comparto pubblico TUTTO ma non tocca il personale di cui al predetto art 3 comma 1), con riguardo quindi al polo unico e non certo all’ esonero dalla visita fiscale SOLO per chi ha per causa di servizio dalla 3 alla 1 che per legge non puo’ essere inquadrato tra il personale appunto del citato art. 3 comma 1.
Detto cio’, questo mi è stato riferito che in toto (personalmente) non fa una piega ma poi ognuno puo’ prendere il discorso con le pinze o se vuole si informa con altri, sappiamo che tutto questo discorso qui fatto rimane sempre un discorso nel forum e poi i fatti reali magari sono atri..
Chi ha la dipendenza di una patologia/infortunio per causa e a causa del servizio, si distingue (nel bene o nel male) da chi per fortuna in servizio non si è fatto male, la tutela dell’ esenzione dalla visita fiscale era considerata beneficio? Non lo so…
Tuttavia se la tutela citata riguarda dalla 3 alla 1 categoria, è chiaro che c’è un trattamento diverso da chi ce l’ha dalla 8 alla 4, un disequilibrio della norma che “avvantaggia” il comparto civile poiché NON possono esistere in servizio colleghi ff.aa e ff.oo con la 3 (che poi chi ha la 4 riconosciuta certamente è A VITA in riforma parziale quindi dice tutto..... non è tanto messo bene di chi ha la 3.....).
Detto questo, la vera novità è il polo unico (e senza certificazione telematica) a cui i dirigenti degli uffici possono (non dice devono) chiedere la visita di controllo (e qui il dubbio è perché nella nuova direttiva non scrivono visita fiscale?).
OVVIAMENTE IO NON SOSTENGO NESSUNA TESI, ho scritto l’ esperienza di colleghi che hanno la causa di servizio con X categoria e che NON hanno ricevuto alcuna visita fiscale in questi mesi (la circolare 2109/19 è del 3 giugno), hanno ricevuto la visita di controllo, alcuni pero’ hanno avuto i gg dal sanitario dell’ ufficio.
Detto questo credo che si debba fare chiarezza (Consulta?), in verità su internet ho trovato una nota del SINAPPE del 15-01-2018 della polpen VISITE FISCALI IL DAP CHIARISCE LE NUOVE DISPOSIZIONI NON RIGUARDANO IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA che dice (questo già l’ anno scorso) che a prescindere dal polo unico, è esonerato dalla visita fiscale chi ha la dipendenza da causa di servizio con qualsiasi tabella.
Leggete l’ art 3 comma1 del D.LGS 165/2001, (RIMANGONO DISCIPLINATI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI…..I MAGISTRATI….GLI AVVOCATI E PROCURATORI DI STATO….IL PERSONALE MILITARE E DELLE FORZE DI POLIZIA DI STATO…. ECC ECC) , tale articolo NON è stato menzionato nel Decreto Madia (che del decreto 165/2001 invece menziona e disciplina l’ art. 55-septis ecc.. che riguarda il comparto pubblico TUTTO ma non tocca il personale di cui al predetto art 3 comma 1), con riguardo quindi al polo unico e non certo all’ esonero dalla visita fiscale SOLO per chi ha per causa di servizio dalla 3 alla 1 che per legge non puo’ essere inquadrato tra il personale appunto del citato art. 3 comma 1.
Detto cio’, questo mi è stato riferito che in toto (personalmente) non fa una piega ma poi ognuno puo’ prendere il discorso con le pinze o se vuole si informa con altri, sappiamo che tutto questo discorso qui fatto rimane sempre un discorso nel forum e poi i fatti reali magari sono atri..
Re: Nuova normativa visite fiscali
Messaggio da nuraghe »
Si, in effetti c'e' una grande confusione e delle norme che danno troppo spazio ad interpretazioni personali, io ho una B max, e ancora non ho capito con esattezza e senza dubbi come ci si debba comportare.
Re: Nuova normativa visite fiscali
Al netto di tutti i discorsi e fintanto forse NON interverrà un Giudice, ad oggi la NORMA (o l'interpretazione della stessa) ma poco a NOI ci cambia, sostiene che i dipendenti dei comparti in questione sono soggetti a visite fiscali (se poi ti piace chiamarle di controllo fai pure) anche per CdS se NON rientranti in determinate categorie impossibili da avere se ancora in servizio.furore5 ha scritto: ↑mer giu 12, 2019 12:57 pm visita fiscale e di controllo sono cose diverse (visita fiscale art 55 septies d.lgs 165/2001 e visita di controllo art 32 dpr 686/1957), almeno lo erano prima di queste nuove direttive.....
Chi ha la dipendenza di una patologia/infortunio per causa e a causa del servizio, si distingue (nel bene o nel male) da chi per fortuna in servizio non si è fatto male, la tutela dell’ esenzione dalla visita fiscale era considerata beneficio? Non lo so…
Tuttavia se la tutela citata riguarda dalla 3 alla 1 categoria, è chiaro che c’è un trattamento diverso da chi ce l’ha dalla 8 alla 4, un disequilibrio della norma che “avvantaggia” il comparto civile poiché NON possono esistere in servizio colleghi ff.aa e ff.oo con la 3 (che poi chi ha la 4 riconosciuta certamente è A VITA in riforma parziale quindi dice tutto..... non è tanto messo bene di chi ha la 3.....).
Detto questo, la vera novità è il polo unico (e senza certificazione telematica) a cui i dirigenti degli uffici possono (non dice devono) chiedere la visita di controllo (e qui il dubbio è perché nella nuova direttiva non scrivono visita fiscale?).
OVVIAMENTE IO NON SOSTENGO NESSUNA TESI, ho scritto l’ esperienza di colleghi che hanno la causa di servizio con X categoria e che NON hanno ricevuto alcuna visita fiscale in questi mesi (la circolare 2109/19 è del 3 giugno), hanno ricevuto la visita di controllo, alcuni pero’ hanno avuto i gg dal sanitario dell’ ufficio.
Detto questo credo che si debba fare chiarezza (Consulta?), in verità su internet ho trovato una nota del SINAPPE del 15-01-2018 della polpen VISITE FISCALI IL DAP CHIARISCE LE NUOVE DISPOSIZIONI NON RIGUARDANO IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA che dice (questo già l’ anno scorso) che a prescindere dal polo unico, è esonerato dalla visita fiscale chi ha la dipendenza da causa di servizio con qualsiasi tabella.
Leggete l’ art 3 comma1 del D.LGS 165/2001, (RIMANGONO DISCIPLINATI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI…..I MAGISTRATI….GLI AVVOCATI E PROCURATORI DI STATO….IL PERSONALE MILITARE E DELLE FORZE DI POLIZIA DI STATO…. ECC ECC) , tale articolo NON è stato menzionato nel Decreto Madia (che del decreto 165/2001 invece menziona e disciplina l’ art. 55-septis ecc.. che riguarda il comparto pubblico TUTTO ma non tocca il personale di cui al predetto art 3 comma 1), con riguardo quindi al polo unico e non certo all’ esonero dalla visita fiscale SOLO per chi ha per causa di servizio dalla 3 alla 1 che per legge non puo’ essere inquadrato tra il personale appunto del citato art. 3 comma 1.
Detto cio’, questo mi è stato riferito che in toto (personalmente) non fa una piega ma poi ognuno puo’ prendere il discorso con le pinze o se vuole si informa con altri, sappiamo che tutto questo discorso qui fatto rimane sempre un discorso nel forum e poi i fatti reali magari sono atri..
L'INPS, qualora richiesto dal datore di lavoro, manderà i suoi medici negli orari che conosciamo e senza nessuna telefonata o nessun appuntamento.
Se il dipendente NON sarà in casa, probabilmente la prima volta passa.....dalla seconda prevedo problemi...
Re: Nuova normativa visite fiscali
1 agosto 2019
Prot. N. M_D GMIL REG2019 0449109 - II Rep. - Visite fiscali in caso di assenze per malattia
ALLEGATI
STATO GIURIDICO - CIRCOLARE N. M_D GMIL REG2019 0449109 DEL 31 LUGLIO 2019
STATO GIURIDICO - ALLEGATO A (ELENCO INDIRIZZI)
Prot. N. M_D GMIL REG2019 0449109 - II Rep. - Visite fiscali in caso di assenze per malattia
ALLEGATI
STATO GIURIDICO - CIRCOLARE N. M_D GMIL REG2019 0449109 DEL 31 LUGLIO 2019
STATO GIURIDICO - ALLEGATO A (ELENCO INDIRIZZI)
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Re: Nuova normativa visite fiscali
Messaggio da CanticoDeiMatti »
Che stronz@ta.
Invalidità civile 67% esente da visite.
Io che ho tabella A 4^ Categoria massima (70% di invalidità) non sono esente dalle visite. Ma vi pare normale??
Invalidità civile 67% esente da visite.
Io che ho tabella A 4^ Categoria massima (70% di invalidità) non sono esente dalle visite. Ma vi pare normale??
Re: Nuova normativa visite fiscali
Riforma Madia
Sentenza del Tar Lazio (resa pubblica il 03/11/2023) a seguito del ricorso presentato nel 2018 da UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria e alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria,
CONTRO
- Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per l’annullamento
- del Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, conosciuto il 29 dicembre 2017 a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 392, concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- in particolare, dell’art. 3, laddove il decreto individua le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, per il quale le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.
Il TAR al punto X scrive:
1) - Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.
2( - XI. Le considerazioni svolte nella presente disamina conducono all’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento che ne costituisce l’oggetto.
3) - XI.1. Stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel presente provvedimento.
e conclude con
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto;
Sentenza del Tar Lazio (resa pubblica il 03/11/2023) a seguito del ricorso presentato nel 2018 da UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria e alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria,
CONTRO
- Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per l’annullamento
- del Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, conosciuto il 29 dicembre 2017 a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 392, concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- in particolare, dell’art. 3, laddove il decreto individua le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, per il quale le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.
Il TAR al punto X scrive:
1) - Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.
2( - XI. Le considerazioni svolte nella presente disamina conducono all’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento che ne costituisce l’oggetto.
3) - XI.1. Stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel presente provvedimento.
e conclude con
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto;
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