Nuova normativa visite fiscali

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panorama
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Re: Nuova normativa visite fiscali

Messaggio da panorama »

per i dubitosi, allego circolare del CGA CC n. 108/207-3-1975 datata 05 febbraio 2018.

N.B.: riguardo al punto n. 4, ancora nessuna novità.
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panorama
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Re: Nuova normativa visite fiscali

Messaggio da panorama »

Sono sicuro che le altre Amministrazioni (GdiF, Min.Int./PolStato, ecc. ecc.) avranno diramato proprie norme ai sensi della nuova norma, così come ha fatto l'Arma dei CC. per il proprio personale.
panorama
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Re: Nuova normativa visite fiscali

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Inoltre, se non già fatto, pregherei i colleghi degli Altri Corpi di postare nella propria sezione, eventuali e nuove disposizioni in tal senso, in modo che altri utenti dello stesso Corpo possono consultare.
panorama
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Re: Nuova normativa visite fiscali

Messaggio da panorama »

la PolPen a gennaio 2018 ha diramato questa.


vedi allegato
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firefox
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Re: Nuova normativa visite fiscali

Messaggio da firefox »

panorama ha scritto: mer nov 14, 2018 11:37 am la PolPen a gennaio 2018 ha diramato questa.


vedi allegato
NON ho sottomano la circolare ma, se NON erro, la stessa era stata tempestivamente smentita da altro Dirigente di rango superiore.

In buona sostanza si era confermata totale applicabilità anche alla P.P.
panorama
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Re: Nuova normativa visite fiscali

Messaggio da panorama »

attendiamo che qualche collega collabora
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Louis65
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Re: Nuova normativa visite fiscali

Messaggio da Louis65 »

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Kissidici
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Re: Nuova normativa visite fiscali

Messaggio da Kissidici »

Il provvedimento del 15 gennaio 2018 non cambia nulla rispetto a quanto detto dalla nuova legge Madia.
Infatti in molti istituti penitenziari i direttori stanno mandando le visite tranquillamente, e come arrivano puntuali!
ver21
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Re: Nuova normativa visite fiscali

Messaggio da ver21 »

Per la PS tutto come prima nessuna visita fiscale inviata per malattia dovuta a causa di servizio!
panorama
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Re: Nuova normativa visite fiscali

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC. (ben in vista: orari 09,00/13,00 e poi 15,00/18,00)
--------------------

attuale Pubb. C-14 pag. 127 ANNESSO D (nota 299).

Il Comandante di Reparto, da cui il personale assente per malattia dipende in via disciplinare e di impiego, può disporre la visita di controllo, informando il Comando di Corpo e l’Infermeria di aderenza, facendo ricorso prioritariamente ai competenti assetti periferici della Sanità dell’Arma, ove ritenuto opportuno in ragione delle circostanze di fatto e nella considerazione che rimangono la risorsa più attagliata a valutare i riflessi della malattia sull’idoneità al servizio militare incondizionato (il personale civile, invece, è soggetto alla disciplina del cd. “Polo Unico per le visite fiscali ”, istituito presso l’ INPS – Nota 300 -) (Nota n.301).

Il controllo sulle assenze per malattia deve essere richiesto (Nota 302):
− previa valutazione della condotta complessiva del dipendente e dei discendenti oneri economici connessi all’effettuazione delle visite fiscali;
− in ogni caso, sin dal primo giorno, quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Durante la malattia il militare deve essere reperibile presso l’abitazione, di cui avrà indicato gli estremi al Comando di appartenenza, dalle ore 09 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi, per essere soggetto agli accertamenti sanitari in argomento.

Qualora il militare debba allontanarsi dal domicilio comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione.

La valutazione dei “giustificati motivi” è rimessa all’Amministrazione, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. Tranne il caso in cui l’allontanamento del domicilio derivi dalla necessità di sottoporsi a visita medica (ipotesi in cui è chiesta ex lege (Nota 303) l’attestazione rilasciata dal personale medico che l’ha eseguita), nelle residue circostanze è riconosciuta al militare la facoltà di giustificare la propria assenza mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Nota 304). Ove non sia rappresentato un giustificato motivo per l’assenza, decorsi quindici giorni, il militare decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo di assenza sino a dieci giorni, e previa seconda visita di controllo, nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero. Il termine di dieci giorni deve intendersi come massimo previsto, ai fini della trattenuta dell’intero ammontare della retribuzione giornaliera e la trattenuta stessa sarà commisurata alle effettive giornate di assenza ingiustificata, qualora queste siano inferiori al predetto numero di dieci. Al verificarsi dell’ultima situazione descritta, Il comandante del Reparto deve darne comunicazione al Centro Nazionale Amministrativo, per le incombenze di carattere amministrativo-contabile (Nota 305). La decurtazione dello stipendio è indipendente da eventuali provvedimenti disciplinari irrogati (Nota 306).

Nel caso in cui la certificazione di malattia sia prodotta dall’organo sanitario competente ovvero da analogo organo anche di altra F.A. il Comandante del militare è esonerato dal richiedere la visita fiscale.

Le visite fiscali possono essere richieste ed effettuate anche con cadenza sistematica e ripetitiva.

Non sono assoggettati a visita fiscale i militari colpiti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, affetti da una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ascrivibile alle prime 3 categorie della Tab. A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, o da stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiori al 67%. In tali casi, il militare al fine di non essere assoggettato a visita fiscale dovrà necessariamente precisare, all’atto della comunicazione dell’assenza dal Reparto, di trovarsi in una delle suddette situazioni.

L’esenzione dalle “fasce di reperibilità” non consente comunque al militare di impiegare i giorni di licenza straordinaria per malattia per finalità diverse dalla cura ovvero per svolgere attività incompatibili con detto stato di malattia (ad es. attività ludica).

L’Autorità Sanitaria Militare ha la competenza esclusiva per l’adozione dei provvedimenti medico-legali nei confronti dei carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria e biennale ammalati (Nota 307).

-----------------------------

Nota 299 – 299 D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206 “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali … (omissis); art. 55 septies del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Le disposizioni di carattere procedurale contenute nel presente Annesso potranno essere ulteriormente integrate all’esito della conclusione di specifico tavolo tecnico interministeriale in materia.

Nota 300 - Circolare n.3565 in data 09.08.2017 dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

Nota 301 - Circolare n. 108/41-1-1975 di prot. in data 1° ottobre 2004 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione.

Nota 302 - Circolare n. 108/106-2-1975 di prot. in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione.

Nota 303 - Art. 55, co. 5 ter, del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Nota 304 - Artt. 47 e 49 del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Nota 305 - Circolari n. 108/41-1-1975 di prot. in data 1° ottobre 2004 e n. 108/106-2-1975 in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione; Art. 5, co. 14, D.L. 463/1983 “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini” .

Nota 306 - Circolare n. 108/106-2-1975 di prot. in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione.

Nota 307 - Circolare n. 108/41-1-1975 in data 1° ottobre 2004 del Comando Generale SM – Ufficio Legislazione.
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umtambor
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Re: Nuova normativa visite fiscali

Messaggio da umtambor »

Attenzione!
Circolare n. 2109 datata 3 giugno 2019 INPS:
"...d'ora innanzi, per il personale dipendente appartenenti ai ruoli delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, i rispettivi datori di lavoro, in caso di assenze dal servizio per malattia, potranno richiedere visite mediche di controllo nell'ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale e senza oneri a loro carico".
panorama
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Re: Nuova normativa visite fiscali

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Il Tar sez. di Parma rigetta il ricorso

Durante il periodo del congedo, in data 22 luglio 2018, a seguito di un controllo di routine avvenuto durante la fascia di reperibilità, il ricorrente non è stato trovato presso il domicilio e il Medico incaricato del controllo, gli ha contestato l’assenza, informandolo della necessità di effettuare il controllo ambulatoriale,

N.B.: riguarda la norma DM 206/2017
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Re: Nuova normativa visite fiscali

Messaggio da panorama »

Ministero della Difesa

M_D GMIL REG2019 0449109 31-07-2019

OGGETTO: Visite fiscali in caso di assenze per malattia.

IN BREVE per ciò che interessa:

2. RICHIESTA DELLA VISITA FISCALE

- a, b e d: Omissis

- C terza alinea: la visita fiscale, in ogni caso, non deve essere richiesta quando:

la certificazione sanitaria sia stata rilasciata dagli Organi Sanitari Militari;

l’assenza del militare sia dovuta a ferite/lesioni traumatiche riportate in servizio (periodo compreso tra l’evento traumatico e la riacquistata idoneità al servizio);

 il Dirigente sanitario militare, in presenza di particolari patologie, segnali al Comando/Ente l’opportunità di visitare personalmente il militare.


3. REPERIBILITA’ ALLE VISITE FISCALI - possano essere svolte dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

- a: L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi compresi nel periodo di malattia.

- B Sulla scorta delle indicazioni fornite dal medesimo Decreto è escluso dall’obbligo di reperibilità il personale per il quale l’assenza è riconducibile a:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Si precisa che le ipotesi di cui al secondo e terzo alinea non sono concretamente applicabili al personale militare, riferendosi a patologie non riscontrabili nel personale in servizio, nei confronti del quale, in presenza di tali menomazioni, verrebbe adottato un provvedimento di riforma.

N.B.: per il resto leggete direttamente l'allegato.
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Re: Nuova normativa visite fiscali

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Riforma Madia

Sentenza del Tar Lazio (resa pubblica il 03/11/2023) a seguito del ricorso presentato nel 2018 da UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria e alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria,

CONTRO

- Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

per l’annullamento

- del Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, conosciuto il 29 dicembre 2017 a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 392, concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- in particolare, dell’art. 3, laddove il decreto individua le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, per il quale le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.

Il TAR al punto X scrive:

1) - Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.

2( - XI. Le considerazioni svolte nella presente disamina conducono all’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento che ne costituisce l’oggetto.

3) - XI.1. Stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel presente provvedimento.

e conclude con

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto;
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