Novità 5 comma 3 D. Lgs. 165/97.
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Re: Novità 5 comma 3 D. Lgs. 165/97.
Messaggio da Enrico Paradiso »
Salve valt62 credo ti riferisca all'email inviata in data 20.06.2018 ore 11,42. Se è quella avrai a breve risposta in merito. Saluti e buona giornata.
Re: Novità 5 comma 3 D. Lgs. 165/97.
Notizie non buone , se mi riesce il copia incolla ecco le disposizioni imps del 15/12/2017
Ai Direttori regionali
Ai Direttori di coordinamento metropolitano
Ai Direttori provinciali
Come noto, l’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, prevede che gli aumenti dei periodi di
servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per
periodi di servizio comunque prestato.
A seguito di più approfondita analisi della normativa di riferimento, si è ritenuto, nelle more dell’emanazione di
specifiche disposizioni operative, di escludere l’esercizio della facoltà di riscatto in parola, da parte del
personale militare che, alla data di presentazione della domanda di riscatto, abbia già maturato il limite
massimo previsto di cinque anni di maggiorazioni di servizio, ciò indipendentemente dalla collocazione
temporale delle maggiorazioni medesime.
Pertanto, in attesa di specifiche indicazioni, le Sedi non dovranno proseguire nella lavorazione delle domande di riscatto di cui trattasi, nei casi in cui alla data di presentazione della relativa domanda, il richiedente abbia già
maturato il predetto limite massimo di maggiorazione.
Luca Sabatini
Spero che qualcuno possa portare notizie migliori, un saluto . Farey.
Ai Direttori regionali
Ai Direttori di coordinamento metropolitano
Ai Direttori provinciali
Come noto, l’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, prevede che gli aumenti dei periodi di
servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per
periodi di servizio comunque prestato.
A seguito di più approfondita analisi della normativa di riferimento, si è ritenuto, nelle more dell’emanazione di
specifiche disposizioni operative, di escludere l’esercizio della facoltà di riscatto in parola, da parte del
personale militare che, alla data di presentazione della domanda di riscatto, abbia già maturato il limite
massimo previsto di cinque anni di maggiorazioni di servizio, ciò indipendentemente dalla collocazione
temporale delle maggiorazioni medesime.
Pertanto, in attesa di specifiche indicazioni, le Sedi non dovranno proseguire nella lavorazione delle domande di riscatto di cui trattasi, nei casi in cui alla data di presentazione della relativa domanda, il richiedente abbia già
maturato il predetto limite massimo di maggiorazione.
Luca Sabatini
Spero che qualcuno possa portare notizie migliori, un saluto . Farey.
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