Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

Caratteristiche cliniche ed esiti in donne con cardiopatia ischemica instabile

Le basi patobiologiche della cardiopatia ischemica e quindi le manifestazioni e la risposta alla terapia possono mostrare differenze tra uomini e donne.
In precedenti studi, sono state osservate differenze di trattamento basate sul sesso con il farmaco antischemico Ranolazina ( Ranexa ), con una probabile diminuzione dell'effetto nelle donne.

È stata condotta un'analisi prospettica degli esiti a 1 anno nelle donne con cardiopatia ischemica instabile randomizzate a Ranolazina o placebo nello studio MERLIN-TIMI 36 ( Metabolic Efficiency With Ranolazine for Less Ischemia in Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndromes-Thrombolysis in Myocardial Infarction 36 ).

Rispetto agli uomini ( n=4269 ), le donne ( n=2291 ) sono risultate più anziane e con più fattori di rischio ( P<0.001 ).

Alla presentazione, le donne hanno mostrato una probabilità inferiore rispetto agli uomini di andare incontro a malattia coronarica epicardica ( assenza di stenosi maggiore o uguale a 50% all’angiografia, 19.4% versus 8.6%; P<0.001 ) o livelli elevati di troponina ( 57.1% versus 68.9%; P<0.001 ).

Le donne hanno mostrato una maggior probabilità di avere livelli elevati di peptide natriuretico di tipo B ( 47% versus 40.2%; P<0.001 ), punteggio mediano di frequenza di angina peggiore ( 80 versus 100; P<0.001 ) e un episodio ischemico all'elettrocardiogramma ( ECG ) continuo effettuato nei primi 7 giorni ( 22.5% versus 19.3%; P=0.0025 ).

Donne e uomini hanno mostrato un rischio aggiustato simile di raggiungere l'endpoint primario di morte cardiovascolare, infarto miocardico o ischemia ricorrente ( hazard ratio aggiustato, HR=1.11; P=0.15 ).
Ranolazina è risultata associata a una riduzione significativa di ischemia ricorrente nelle donne ( 13.0% versus 18.2%; HR=0.71; P=0.002 ).

In conclusione, donne con sindrome clinica consistente con malattia cardiaca ischemica instabile, benché abbiano meno coronaropatia ostruttiva, hanno un rischio maggiore rispetto agli uomini di andare incontro ad episodi di angina e mostrano più periodi ischemici nell'ECG continuo e in questo contesto, Ranolazina potrebbe essere un farmaco anti-ischemico particolarmente utile nelle donne. ( Xagena2010 )

Mega JL et al, Circulation 2010; 121: 1809-1817


Cardio2010 Farma2010


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

Infezioni protesiche da Candida ( 2010 )

Le infezioni proteiche da Candida sono considerate rare. Un’analisi retrospettiva si è posta l’obiettivo di determinare l’incidenza di infezioni protesiche da Candida nel periodo compreso tra il 1995 e il 2007 in un Centro di riferimento terziario.

Sono stati identificati 7 pazienti, 4 con infezioni protesiche del ginocchio e dell’anca.

I più frequenti agenti fungini riscontrati erano: Candida albicans ( 4 casi ), Candida parapsilosis ( 2 casi ) e Candida guillermondii ( 1 caso ).

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a trattamento antifungino per un periodo prolungato.

A 5 pazienti sono state rimosse le protesi e 3 hanno ricevuto un nuovo impianto, 1 paziente è stato trattato mediante debridement chirurgico e ritenzione della protesi, e l’ultimo paziente ha rifiutato l’intervento chirurgico.

Il tempo medio del periodo osservazionale è stato di 2.5 anni.

All’ultima valutazione, 3 pazienti sono stati considerati guariti, 3 pazienti hanno presentato un’infezione secondaria batterica che ha portato all’amputazione in 2 di loro; 1 paziente è morto per insufficienza cardiaca.

Durante le infezioni protesiche delle articolazioni da Candida, le caratteristiche epidemiologiche e la localizzazione delle protesi erano molto simili alle infezioni batteriche delle protesi.

La terapia antifungina elettiva rimane l’Amfotericina B ( Fungilin ) e/o Fluconazolo ( Diflucan ). ( Xagena2010 )

Dutronc H et al, Scand J Infect Dis 2010; Epub ahead of print


Inf2010 Chiru2010
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

Avete visto la scorsa settimanale la puntata delle IENE circa i componenti del TONER per stampanti, fotocopiatrice, ecc,ecc, che sono cancerogeni?
Ebbene oggi ho trovato questo su internet, tanto per stare in argomento.
Trovo giusto che alcune notizie si sappiano in giro.


http://www.hwupgrade.it/forum/archive/i ... 52704.html" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.ecceterra.org./docum.php?id=487" onclick="window.open(this.href);return false;


Mi chiamo Francesco Rollo, vivo a Carapelle in provincia di Foggia ed ero un tecnico di macchine fotocopiatrici. Era un lavoro redditizio ed ero contento della professionalità raggiunta con le mie forze dopo tanti anni di sacrifici e lavoro malpagato.

Nel 1992 ad un concorso interno della Nashuatec, famosa marca di fotocopiatori, ero arrivato tra i primi dieci in tutta Italia, primo dell’Italia Meridionale. In gennaio 2000, accusavo degli strani dolori inguinali; una notte urinai dolorosamente un liquido nerastro e da allora incominciai a preoccuparmi. Feci subito delle ecografie renali, venni a conoscenza che avevo i reni policistici e una ciste presente sul rene destro nella parte superiore aveva un aspetto ecografico solido e non trasparente come le altre cisti. Si rese necessaria una tac renale che non evidenziò nessuna neoplasia in quella ciste sospetta e l’aspetto solido fu confuso in un primo momento alla presenza di sangue all’interno. Ma la continua presenza di dolori sempre più insistenti rese necessario un ricovero agli Ospedali Riuniti di Foggia in Giugno di quell’anno. Fu ripetuta la tac che a differenza della prima evidenziava una neoplasia nella ciste. Fu quindi necessario un intervento di nefrectomia allargata. Ma le sorprese non finirono, l’esame istologico evidenziò un tumore uroteliale della pelvi renale ben distante dalla ciste; i medici non sapevano spiegarsi come era nato nella pelvi e si era intrufolato il tumore nella ciste senza romperla. Fu necessario un altro ricovero con un meticoloso studio della vescica dato che i tumori uroteliali scendono in vescica. Fortunatamente la vescica era a posto ma tra l’uretere destro rimasto e la vescica c’era un linfonodo miracolosamente calcificato. Il prof. Pellegrino e l’urologo Di Ceglie mi consigliarono di fare un altro intervento con l’urgente necessità di asportare l’uretere rimasto per sperare in futuro di salvare la vescica. A ottobre mi fu asportato anche l’uretere destro.

Data la seria malignità del tumore fu necessario contattare un oncologo. Presi contatti con il primario di Ascoli Piceno, il dr. Trevisonne. Il primario mi disse che non erano necessarie cure oncologiche dato che non aveva infiltrato tessuti circostanti, ma mi pose davanti un problema della malattia che non conoscevo. Mi spiegò che era il mio lavoro la causa dei miei problemi, dato che il toner dei fotocopiatori è composto da sostanze derivanti da bitumi e catrami che provocano tumori uroteliali; inoltre aggiunse che nelle mie condizioni la cosa più saggia da fare era di allontanarsi da quel lavoro, per non permettere la ricomparsa di recidive della malattia. Mentre ascoltavo stupito l’oncologo, mi chiedevo ingenuamente di come era possibile tutto ciò. Trevisonne aggiunse anche che era il caso di fare denuncia all’Inail per la malattia professionale contratta anche se difficilmente sarebbe stata riconosciuta.

Da quel giorno la mia vita è completamente cambiata; ho avuto il coraggio di licenziarmi e di darmi da fare per capire come era avvenuta la mia malattia. Umilmente in un primo momento avvisai tutti i programmi televisivi, convinto che mi avrebbero invitato in qualche programma per segnalare il mio problema. Ebbi contatti ma non fui mai preso in considerazione. Feci domanda per pensione sia all’Inps che di invalidità civile ma non fu riconosciuto mai nulla, solo una invalidità civile del 70 per cento che non serve a niente. Vedersi fatto a pezzi e buttato come uno straccio vecchio è un’esperienza che non auguro a nessuno; spesso mi chiedevo perché il Padre Eterno mi volesse vivo con tutte le umiliazioni che sopportavo. Sono in quei momenti che Dio interviene e ti fa capire cosa vuole da te.

Disoccupato, con una famiglia quasi allo sfascio Dio ha voluto che frequentassi un corso su Computer per disoccupati, pagato dalla Regione Puglia. Come ha scritto Leonardo Tancredi, giornalista della rivista "CARTA", raccontando del mio caso, "ma la storia giunge a un’altra svolta". Infatti durante le lezioni di Internet ho setacciato la rete per trovare notizie sulla mia malattia. Per molto tempo sfruttando i motori di ricerca con combinazioni di parole delle sostanze dei toner, non trovavo nulla e quando deluso stavo per tirarmi indietro, Dio mi ha dato una mano.

Trovai un solo sito della Procura di Genova e riguardava l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2003. Il capo procuratore Porcelli segnalava la presenza a Genova di numerose denunce di uroteliomi collegate a una sostanza chiamata nerofumo. Il nerofumo è un ingrediente del toner e la malattia era identica alla mia. Non persi tempo, contattai la procura di Genova chiedendo notizie al procuratore Porcelli. Inoltre contattai associazioni e medici di Genova per saperne di più. Mi aiutò in quel periodo il bravo dr. Valerio Gennaro dell’IST di Genova, per le informazioni relative al nerofumo e degli uroteliomi dei lavoratori portuali di Genova. Mi aiutarono anche altre persone in quel periodo ad avere informazioni come Fulvio Aurora, il dr D’Angelo e il dr. Portaluri di Medicina Democratica. Contattai anche giornalisti sperando che su riviste scrivessero la mia storia, ma ottenni solo la pubblicazione su Carta. Una giornalista di Roma, Daniela Binello, anche se non era il suo campo e scriveva articoli su problemi esteri, mi aiutò a trovare documenti e informazioni chimiche sui toner. Devo a Lei, dopo diversi suoi tentativi nel convincermi, a fare un sito web, che raccontasse la mia storia e tutte le stranezze dei toner. Mi aiutò anche su come progettare il sito, convincendomi che un sito web serio e ben fatto mi avrebbe aiutato a divulgare il problema e che poteva essere utile per attuare anche norme e comportamenti di prevenzione per chi è a contatto con il nerofumo e suoi derivati.

Il sito web fu pubblicato verso la fine di Aprile del 2004 ed è stato visto e apprezzato da diversi medici. Mi aiutò Daniela anche nella scelta del nome e data la gravità del problema il nome di http://www.malattienerofumo.net/" onclick="window.open(this.href);return false; era il più appropriato. Il sito venne subito segnalato da diversi siti di prevenzione e sicurezza e devo a loro molto, per la divulgazione del mio problema e del nerofumo. Oggi la mia prima preoccupazione è di tentare di evitare il mio dramma ad altri; il sito non è nato con la pretesa di aver riconosciuto la mia malattia, sono convinto che per drammi del genere non esiste un equivalente in denaro come risarcimento. La vera prevenzione sui tumori è la corretta e onesta informazione su tante sostanze tossiche quotidianamente a contatto. Non ho la pretesa di far sparire fotocopiatrici dalla circolazione, ma che utenti e tecnici sappiano che bisogna usare serie precauzioni quando si puliscono parti interne di fotocopiatori. E’ quindi la salute di tutti che deve essere tutelata e non queste sostanze; il nerofumo infatti è tutelato da norme internazionali curiose sull’etichettatura. Apprezzo molto oggi il lavoro che svolgono i medici e devo a loro se sono ancora vivo. Però sento spesso dire da diversi medici affermazioni come: "c’è un substrato genetico favorevole al tumore" oppure "errore genetico"; io porrei attenzione a dire queste cose. E’ un’abile forma di nominare invano il Padre Eterno, non vale la pena...

Del mio problema si è interessato anche il procuratore Porcelli di Genova; infatti ha fatto aprire una inchiesta giudiziaria sul mio caso coinvolgendo anche la Procura di Foggia e il 21 Gennaio 2005 mi son dovuto recare dal Gip dr. Carlo Protano per far approfondire le indagini. Mi chiamano anche altre Procure e Magistrati incuriositi del mio problema dato che anche in fabbriche di pneumatici si sono avuti problemi alla vescica dove viene impiegato il nerofumo. Purtroppo sono anche in contatto con tecnici come me che hanno denunciato all’Inail le gravi patologie contratte alla vescica.

Saluti



Rollo Francesco

http://www.medicinademocratica.org" onclick="window.open(this.href);return false;, 13 febbraio 2005
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

Grido d'allarme per l'ex Sisas:
il veleno scorre in strada

Alcuni agenti di polizia locale sono rimasti lievemente intossicati mentre svolgevano i rilievi di un incidente stradale. Sull'asfalto, tracce dei tir provenienti dall'ex Sisas

Pioltello, 1 febbraio 2011 - Centocinquanta camion carichi di nerofumo escono ogni giorno dai cancelli dell’ex Sisas, lasciando lungo il percorso pericolose tracce di un pulviscolo sottile e vischioso che renderebbe la strada sdrucciolevole. È l’allarme lanciato da alcuni abitanti della zona, preoccupati per un fatto accaduto domenica lungo la strada Pobbiano-Cavenago.
Cinque agenti della polizia locale di Pioltello sono rimasti lievemente intossicati mentre eseguivano i rilievi di un incidente stradale, proprio nella zona in cui transitano i tir carichi di sostanze tossiche. Gli agenti hanno prima sentito un forte odore acre nell’aria, poi hanno avvertito bruciore agli occhi e alle mucose. I vigili sono stati immediatamente visitati dai medici dell’ospedale che, fortunatamente, hanno escluso complicazioni e li hanno dimessi con una prognosi di tre giorni.
La segnalazione è arrivata al «Giorno» direttamente da un cittadino della zona. «Cinque vigili urbani sono rimasti intossicati - racconta il lettore che preferisce mantenere l’anonimato -: gli agenti stavano svolgendo il loro lavoro per un incidente ad un motorino caduto sulla Pobbiano-Cavenago. Su questa strada passano circa 150 camion carichi di nerofumo per la bonifica della discarica C della ex sisas. Evidentemente, le ruote dei camion non vengono lavate all’uscita, pertanto il nerofumo cancerogeno viene immesso sulla strada che dall’uscita della Sisas va alla prima rotonda del cimitero di Limito e alla seconda rotatoria che si immette sulla Cassanese». Il fatto è accaduto alla rotatoria che si trova vicino al cimitero, a pochi dall’ingresso della fabbrica dei veleni.
«Il problema non è stato causato dal nerofumo delle discariche, altrimenti avremmo immediatamente evacuato le abitazioni della zona - rassicura però il comandante della Polizia locale, Lorenzo Mastrangelo - Durante la notte, si è depositato sul fondo della strada del pulviscolo di carboncoke - continua - che l’umidità ha reso vischioso. Gli operai hanno così cercato di ripulire il manto stradale con una sostanza sgrassante, che probabilmente è stata l’unica causa delle irritazioni accusate dagli agenti. Irritazioni lievi, che non hanno creato problemi».
di Patrizia Tossi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

Il toner non è un materiale omogeneo,
bensì una polvere finissima contenente particelle di carbone, ferro e resina.

Nel processo di stampa laser, utilizzato nelle fotocopiatrici ed in alcune stampanti,

il toner si imprime sulla carta costituendo il testo e le immagini stampate.

Inizialmente era essenzialmente polvere di carbone ma successivamente,

per migliorarne le prestazioni,

alle particelle carboniose è STATO mescolato un polimero.

Le particelle di polimero vengono fuse dal calore del forno Fusore attaccandosi alle fibre della carta.

La composizione del polimero varia da un produttore all'altro,

ma solitamente è un copolimero stirene-acrilato oppure una resina poliestere.

Le particelle di toner avevano originariamente una dimensione media di 12 micrometri,

ma volendo aumentare la risoluzione delle stampanti a 600 DPI, 1200 dpi e oltre

l'industria ha portato le dimensioni da 8 a 1 micrometri.

Lo studio del professor Stefano Montanari esperto in nano patologie e ricercatore,

determina la non biodegradabilità,

delle nano particelle,

quindi solleva problematiche ambientali, sul loro smaltimento.

Recenti altri studi nazionali e internazionali sull'inquinamento in door o degli ambienti confinati,

hanno fatto chiaramente emergere che il toner per quanto abilmente mascherato o riformulato

è sempre e comunque una sostanza tossica da manipolare con cautela.

Nei fatti comunque e per quante precauzioni si possano adottare,

il forno fusore della stampante emette

benzene, formaldeide e ozono.

Queste sostanze sono cancerogene, mutagene e/o tossiche,

e così segnalate da tutti gli organismi internazionali.

Quindi queste emissioni devono essere ben valutate

nella stesura del Documento sulla Valutazione del Rischio Chimico,

come previsto dalle passate e vigenti normative.

Il toner viene, inalato anche a macchina spenta perchè queste micro polveri,

navigano nei movimenti d'aria naturali o forzati dell'ambiente,

entrando in contatto con pelle, vie respiratorie e tramite saliva con l'apparato digerente.

Quindi provocano bio trasformazione e assorbimento organico.

Chi detiene la qualifica giuridica di "datore di lavoro",

deve valutare la tossicità del toner

non solo come materia prima,

ma specialmente quando diviene

ancor più evidentemente tossico, cancerogeno e mutageno

ovvero durante la combustione nella fotocopiatrice:

infatti i processi fotochimici liberano sempre benzene,

classificato da tutti gli organismi preposti, e dalla CEE come cancerogeno e mutageno

di classe 1 con nota E.

Sostanza regolata da precise prescrizioni di legge.

Tutti gli studiosi del cancro sanno che più agenti cancerogeni

inalati sistematicamente

moltiplicano in maniera

esponenziale la possibilità di contrarre la malattia.

Una stampante laser a toner rilascia nell'aria

normalmente 4 cancerogeni,

e contemporaneamente,

il numero può essere anche maggiore a seconda dei brevetti,

ad esempio: benzene, stirene, formaldeide e ossido di titanio.

Inoltre la stampante

emette sempre ozono e monossido di carbonio,

che sono tossiche in base alla concentrazione .
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

Sentenza del Consiglio di Stato su MANCATO RIMBORSO SPESE DI RICOVERO IN PAESE EXTRA C.E.E.



N. 01919/2011REG.PROV.COLL.
N. 00456/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 1999, proposto da:
Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Omissis, con domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio Rappresentanza in Roma, via Poli, 29;
contro
M. G., U.S.L./4-A.S.L. Av/2; Ministero della Sanita', rappresentato e difeso dall'V. R., domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO n. 00630/1997, resa tra le parti, concernente MANCATO RIMBORSO SPESE DI RICOVERO IN PAESE EXTRA C.E.E.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati omissis, per delega dell'Avv. omissis, e l'Avvocato dello Stato omissis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il OMISSIS con ricorso notificato il 29/2/92 chiedeva l’annullamento del parere negativo, espresso dalla Commissione regionale ex L. R. n. 46/79, in relazione all’istanza di rimborso spese per il ricovero in Casa di Cura ubicata in paese extra CEE nonché, in via subordinata, dei DD. MM. Sanità 24 gennaio 1990 e 30/8/91 nella parte in cui non prevedevano, tra le malattie ammesse al rimborso nel caso di cure effettuate all’estero e non praticabili in Italia, le affezioni oculistiche. Il TAR Campania – Sezione di Salerno - , con sentenza n. 630/97, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento regionale. In particolare la sentenza riteneva fondato il primo motivo, relativo alla violazione della L. 595/85 e della C. M. del 2/5/90 ed all’eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, in quanto rilevava che l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare la mancata previsione, nei DD. MM. citati, delle patologie oculistiche senza tener conto della possibilità di derogare a tale principio in presenza della c.d., continuità terapeutica ravvisata nella fattispecie. Avverso la predetta sentenza la Regione Campania ha interposto l’appello di cui in epigrafe, chiedendone la riforma. Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Assume la Regione Campania che il contenuto del telegramma Ministeriale del 2/5/90, posto a sostegno della decisione appellata, sarebbe superato ampiamente dalla Circolare del Ministero della Sanità del 15/6/91, prot. 1000 – 1 – com. 3/1721, che al punto V relativo al proseguimento di cure, dispone che “ le indicazioni di cui alla nota telegrafica del 2/5/90 avevano chiaramente carattere transitorio e di raccordo fra la vecchia e la nuova normativa ai fini di disciplinare il regime applicabile alle prestazioni direttamente correlate ad una precedente autorizzazione regionale o usufruite, in forma diretta, in ambito CEE, tramite modello E/112. Pertanto, ad un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa deve ritenersi superata la predetta fase transitoria, e , quindi, non dovrebbero sussistere ulteriori situazioni che siano riconducibili a pregresse autorizzazioni per le patologie non comprese nel D. M. 24/1/90 e che possano pertanto, configurarsi come proseguimento di cure “. In ogni caso, la legittimità dei provvedimenti regionali impugnati sarebbe evidente ove si consideri che, diversamente da quanto prospettato nella sentenza, i pareri resi dalla Commissione regionale nelle sedute dell’11/12/13 novembre 1991 e 18/12/91 presentano motivazione non insufficiente ma sintetica, in quanto entrambi indicano, con puntualità, le norme attuali (cioè i D. M. 24/1/90 e 30/8/91) che sono le sole che regolano il caso in esame, e per le quali il ricovero all’estero per la patologia indicata dal ricorrente non è riconoscibile.
Il rilievo non può essere condiviso. Come risulta dal dato testuale, i pareri resi dalla Commissione regionale, oggetto del gravame in prime cure, sono motivati col mero richiamo dei Decreti Ministeriali 24.1.90 e 30.8.91, e la sola precisazione che gli stessi non prevedono la patologia oculistica all’estero. Sennonché, è incontroverso in causa (e peraltro è precisato dallo stesso Ministero della Sanità nella richiesta di chiarimenti prot. 1000 / comp. 3/2420 avanzata alla U.S.L. n. 4 di Avellino in relazione alla pratica del signor Omissis), come con telegramma del 2.05.90 il Ministero abbia “ previsto che in caso di continuità terapeutica possa essere autorizzato, il trasferimento per cure all’estero anche se le prestazioni non attengano alle patologie rientranti nel D.M. 24/1/90 ”. Per quanto sopra, correttamente il Tar Campania ha rilevato come la Commissione regionale si sia limitata a richiamare la mancata previsione nei DD. MM. 24/1/90 e 30/8/91 delle affezioni afferenti la patologia oculistica, senza motivare in alcun modo circa la mancata applicazione della nota ministeriale che consentiva la possibilità di rimborsare anche spese sostenute per prestazioni non rientranti nel DM. 24/1/90 in caso di continuità terapeutica.
E che nel caso in esame ricorresse una ipotesi di continuità terapeutica non sembra contestabile, dato che da circa un decennio l’interessato usufruiva delle cure suddette da parte di uno specialista operante in Austria. Altrettanto correttamente, poi, il medesimo TAR ha disatteso il rilievo svolto dall’amministrazione relativo alla mancata richiesta di una preventiva autorizzazione alle prestazioni mediche, osservando che il provvedimento impugnato non contiene nessun riferimento a siffatta argomentazione, per cui essa non assume giuridica rilevanza, essendo ben noto che l’amministrazione non può integrare ex post la motivazione, in sede giurisdizionale. Né, infine, può supportare in via autonoma l’odierno appello, l’invocata Circolare del Ministero della Sanità del 15 giugno 1991.
In primo luogo, infatti, la stessa non è minimamente richiamata nei pareri impugnati in prime cure, e quindi non è di per se idonea a motivare ex post gli stessi.
In secondo luogo, la stessa è espressa in formula ipotetica limitandosi ad asserire che “ Le indicazioni di cui alla nota telegrafica del 2.5.90 avevano carattere transitorio ”, per cui “ ad un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa …. non dovrebbero sussistere ulteriori situazioni che siano riconducibili a pregresse autorizzazioni per patologie non comprese nel D.M. 24.1.90 e che possano, pertanto, configurarsi come proseguimento di cure ”. Non vi è dubbio, pertanto, che l’amministrazione avrebbe dovuto non solo richiamare espressamente la predetta circolare nel provvedimento impugnato, ma avrebbe dovuto altresì adeguatamente motivare come il caso di specie non potesse configurarsi come proseguimento di cure e, quindi, non fosse riconducibile alle specifiche disposizioni transitorie impartite dal ministero con il più volte citato telegramma del 2.05.90.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto, siccome infondato.
Sussistono tuttavia giusti motivi , per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

Numero 01832/2011 e data 11/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 marzo 2011

NUMERO AFFARE 02570/2009
OGGETTO:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dipartimento Qualita’, Ministero della Salute Dipartimento della Qualita'.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. OMISSIS, per l’annullamento della “disposizione interna” con cui il Commissario pro tempore dell’ASP di Reggio Calabria ha proibito “di effettuare prenotazioni di ecodoppler per il neurologo dell’ASP – Reggio Cal.”.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. ………-22/05/2009 e l’acclusa relazione, con cui il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari.

Premesso:
Il Sig. OMISSIS espone di essersi recato, in data 14/4/2008, allo sportello prenotazione del Polo Sud dell’ASP – Reggio Calabria, munito della richiesta del medico di base per prenotare una visita neurologica con accertamento ecodoppler ai TSA (tronchi sovraortici) con il neurologo convenzionato interno di propria fiducia.
Allo sportello, tuttavia, veniva accettata la sola prenotazione per la visita neurologica (per il 2/9/2009). Veniva altresì comunicato al ricorrente di “non potersi prenotare l’accertamento ecodoppler ai TSA in quanto il Commissario pro tempore dell’ASP – Reggio Cal., OMISSIS, il giorno prima della scadenza del suo mandato aveva espressamente proibito, con sua apposita disposizione interna, di effettuare prenotazioni di ecodoppler per il neurologo dell’ASP – Reggio Cal.”.
Il sig. OMISSIS ritiene che la predetta disposizione interna interromperebbe la continuità del rapporto tra medico e paziente, con possibili gravi conseguenze per quest’ultimo.
Il ricorrente evoca il disposto dell’art. 2 della legge n. 419/1998, per cui “i pazienti hanno la facoltà di scegliere tra gli specialisti convenzionati dell’ASL quello di loro fiducia”.
Egli espone, altresì, di aver inviato un esposto (accluso in copia al gravame e datato 14/4/2008), il cui contenuto è volto ad evidenziare l’illegittimità della disposizione interna, in quanto contrastante con la normativa di rango primario.
Successivamente (in data 29/4/2008), il ricorrente ha anche inviato formale istanza al nuovo Commissario Straordinario dell’ASP per l’annullamento della disposizione interna in parola.
Conclusivamente (oltre a formulare generiche considerazioni sulle problematiche sociali di Reggio Calabria), il sig. OMISSIS ribadisce il contrasto tra la disposizione interna e la normativa nazionale e comunitaria.
Con propria missiva in data 18/9/2008, il ricorrente assieme a tale OMISSIS chiedevano di conoscere lo stato del ricorso, allegando copia di articolo apparso sul “Quotidiano” sullo stato della sanità e copia della prenotazione di visita neurologica da cui è stato annullato l’esame Ecodoppler. In tale scritto si ribadiva il fatto che non fosse stata ancora revocata “l’assurda disposizione (…) la quale inibisce agli sportelli di prenotare esami ecodoppler dei T. sovraortici per il neurologo convenzionato interno dell’azienda sanitaria riservandoli esclusivamente al solo angiologo…”. La nota del ricorrente veniva riscontrata dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, che informava il ricorrente delle fasi procedurali del ricorso straordinario.
Il ricorrente, in data 6/11/2008, inoltrava una nuova missiva al predetto Segretariato, ove evocava alcuni punti della Carta europea dei diritti del malato, nonché l’art. 2 della legge n. 419/1998 e la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994, recante principi sull’erogazione dei servizi pubblici.
Il 27/11/2008, il sig. OMISSIS insisteva ulteriormente nelle proprie argomentazioni, rilevando – tra l’altro – che l’unico provvedimento adottato in merito alla vicenda denunziata sarebbe consistito nell’aver “spostato l’angiologo (…) da Palmi, ove prestava servizio, a Reggio Calabria”.
Con lettera datata 9/12/2008, il ricorrente ha poi evidenziato un episodio, occorso in data 5/12/2008 presso struttura sanitaria della predetta ASP di Reggio Calabria. In particolare, la neurologa non avrebbe potuto eseguire le visite già prenotate in quanto il locale dove è sito l’apparecchio ecodoppler sarebbe stato chiuso ed indisponibile sino alle ore 14.00.
Con nota dell’8/1/2009, il sig. OMISSIS (oltre a riproporre le proprie argomentazioni) rileva che la disposizione interna impugnata riproporrebbe i contenuti di una disposizione approvata tre anni prima e successivamente annullata a seguito di un chiarimento fatto dal Ministero della Salute ed allegato alla nota stessa.
Il ricorrente ha inoltre inviato missive datate 15/1/2009 e 25/2/2009, cui ha allegato, rispettivamente, copia di un articolo riportato sul periodico “Nuovo domani del sud”, e la prima pagina del “Quotidiano” onde sottolineare lo stato della sanità pubblica in Calabria.
Con lettera del 23/2/2009, il sig. OMISSIS ha evidenziato, tra l’altro, la perdurante vigenza della disposizione interna impugnata.
Il ricorrente ha poi trasmesso copia di un articolo del periodico a diffusione locale “il Dibattito news” (lettera del 14/3/2009).
Con una ulteriore nota (datata 16/5/2009), il ricorrente ha trasmesso copia di un altro articolo del periodico “il Dibattito news” dal titolo “malasanità”, sempre onde evidenziare le “disfunzioni nella gestione” dell’ASP resistente.
Il Ministero riferente, dopo aver riepilogato la vicenda, ha fatto presente di aver chiesto all’ASP resistente documentate controdeduzioni al ricorso, evidenziando che tale richiesta è rimasta inevasa.
Ciò nondimeno, il Ministero reputa legittima la disposizione avversata, in quanto la normativa vigente non pone esplicitamente vincoli o divieti all’esecuzione dell’esame ecodoppler in relazione al titolo professionale del medico, lasciando che la questione sia regolamentata dai provvedimenti di organizzazione del Direttore Generale della ASL.
Quanto alla lamentata violazione del diritto di scelta del medico di fiducia, il Dicastero ritiene che la legge n. 419/1998, di delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, non sancisca una libertà di scelta in assoluto e inquadri piuttosto l’esercizio di tale libertà nell’ambito della programmazione nazionale.
Con parere reso in data 27 aprile 2010, il Collegio ha rilevato che non era presente, tra la documentazione pervenuta, il provvedimento impugnato (ossia la “disposizione interna” con cui il Commissario pro tempore dell’ASP di Reggio Calabria ha proibito “di effettuare prenotazioni di ecodoppler per il neurologo dell’ASP – Reggio Cal.”). Alla luce di quanto sopra, con il predetto parere è stato disposto un incombente istruttorio, volto ad acquisire la determinazione gravata.
Il Ministero riferente, dunque, ha fatto pervenire la cennata disposizione interna.
Considerato:
Il ricorso si appalesa, almeno in parte, fondato.
Risalta, infatti, l’assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
Ora, se da un lato non può non condividersi l’affermazione del Dicastero circa la possibilità di regolamentare “la questione” oggi controversa attraverso “provvedimenti (…) del Direttore generale della ASL”, è pur vero che, trattandosi di un atto che incide sulle aspettative dei pazienti, l’organo deliberante avrebbe dovuto fornire una qualche giustificazione alla scelta discrezionalmente operata. Tanto più che tale scelta coinvolge un sistema precedentemente operante, in virtù del quale l’esame ecocolordoppler poteva essere effettuato anche dall’angiologo.

Peraltro, lo stesso Ministero riferente ha più volte sollecitato l’ASP di Reggio Calabria ad inviare “le motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti impugnati, contro deducendo alle eccezioni mosse dal ricorrente” (nota del 15/6/2008), avvisando che la perdurante inerzia ed il silenzio serbato sulla vicenda avrebbero determinato una “conseguente chiara responsabilità di codesta Amministrazione” (nota del 2/10/2008), con la lamentata “impossibilità di procedere all’istruttoria prevista dal D.P.R. n. 1199/1971” (nota dell’11/12/2008) e con la “violazione del principio costituzionale di buona andamento dell’Amministrazione”. Il Dicastero ha anche rilevato, opportunamente, “che il persistere da parte di codesta Azienda nel silenzio serbato sulla questione costituisce serio ostacolo per la sollecita conclusione dell’istruttoria e per la definizione della questione, oltre che comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.”.
È quindi lo stesso Ministero a rilevare l’assoluta mancanza di supporto motivazionale rispetto al provvedimento impugnato, cui non ha neppure corrisposto un atteggiamento trasparente e collaborativo nella sede contenziosa da parte dell’Amministrazione resistente, la quale non ha inteso corrispondere all’invito del Ministero di inviare “le motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti impugnati” né tantomeno ha replicato ad alcuna delle doglianze mosse dalla parte attrice.
La denunziata “assurdità” della disposizione (rilevata dal ricorrente nei suoi scritti), dunque, si traduce sostanzialmente nella carenza di ogni giustificazione alla scelta compiuta con il provvedimento gravato, che deve pertanto ritenersi illegittimo, non consentendo all’utente di comprendere le “rationes” e gli elementi fattuali posti a fondamento della limitazione del servizio in concreto praticata.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, nei termini di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

SANITA'. RSA, Tar Toscana condanna Asl e Comune a pagare retta in struttura scelta dal paziente

12/05/2011

Continua il trend positivo delle sentenze a favore dei pazienti ricoverati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato arriva quella del Tar della Toscana che ha condannato la Asl e il Comune di Pistoia a pagare la retta del ricovero nella struttura scelta dal paziente. Questi sono i fatti che hanno coinvolto una signora residente in provincia di Pistoia, affetta dal morbo di Alzheimer in stadio avanzato e riconosciuta invalida civile al 100% dal novembre 2007.

La famiglia, obbligata ad un ricovero in struttura privata convenzionata (senza copertura di Asl o Comune, rispettivamente per quota sanitaria e quota sociale), si è vista negare il riconoscimento degli emolumenti dovuti per legge alle istituzioni, perché, la Rsa non era gestita direttamente dall'Asl competente per territorio di residenza, (seppur in Toscana e convenzionata con altra Asl della Regione). Il rimborso ci sarebbe stato se la paziente si fosse trasferita in zona Asl di Pistoia.

A nulla sono valse le ragioni di famiglia e Difensore Civico: il grave stato di salute della ricoverata non consentiva un trasferimento in sicurezza. E' stato allora necessario un ricorso al Tar Toscana affinché l'autorità giudiziaria ristabilisse l'ordine e rimborsasse quanto anticipato dalla paziente e dai suoi familiari.

N. 00694/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 230 del 2009, proposto dalla sig.ra OMISSIS, in proprio e per conto della sig.ra OMISSIS, rappresentate e difese dagli avv.ti Marta Paolini e Francesco Trebeschi e con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Firenze, via della Cernaia n. 31
contro
Comune di Pistoia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Papa, Federica Paci e Serena Andreini e con domicilio eletto presso lo studio legale Lessona, in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Pistoia, in persona del direttore generale pro tempore, dott. Alessandro Scarafuggi, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Stolzi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via Masaccio n. 183
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Baldi e con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale, in Firenze, p.zza dell’Unità Italiana n. 1
Conferenza dei Sindaci della Zona Distretto Pistoiese, non costituita in giudizio
nei confronti di
Comune di San Marcello Pistoiese, non costituito in giudizio
1) con il ricorso originario
per l’accertamento,
nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, della natura sociosanitaria del servizio fruito dalla sig.ra OMISSIS
e per la conseguente condanna
dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia e/o del Comune di Pistoia a pagare la quota di natura sanitaria del servizio
nonché per l’annullamento
- della nota a firma della dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Pistoia prot. OMISSIS del 18 novembre 2008, ricevuta il 25 novembre 2008, recante liquidazione del rimborso della quota sanitaria in favore della sig.ra OMISSIS per 90 giorni nell’anno 2008;
- dei provvedimenti, mai comunicati alla ricorrente, anche dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia o di altra Amministrazione, con cui è stato limitato a 90 giorni annui, per € 45,80 al giorno, il rimborso della quota sanitaria relativa al ricovero della sig.ra OMISSIS;
- della nota del Servizio Assistenza Sociale del Comune di Pistoia, sfornita di data e di protocollo e trasmessa via fax il 4 dicembre 2008, recante rigetto della richiesta di riesame della pratica afferente al rimborso della quota sanitaria per la sig.ra OMISSIS, avanzata dalla ricorrente;
- di tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi

2) con i primi motivi aggiunti depositati il 7 aprile 2009:
per l’annullamento
- della deliberazione della Conferenza dei Sindaci della Zona Distretto Pistoiese n. 6 del 13 ottobre 2008;
- della nota a firma del Coordinatore sociale della Zona Distretto Pistoiese dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia, prot. n. ….. del 28 novembre 2008;
- della nota a firma del Responsabile della Zona Distretto Pistoiese dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia, prot. n. ……. del 13 febbraio 2009;
- della scheda conclusiva dell’Unità di Valutazione Multiprofessionale, datata 22 agosto 2008, nella parte in cui prevede il ricovero della sig.ra OMISSIS soltanto in una struttura a gestione diretta, o convenzionata con l’A.U.S.L. n. 3 di Pistoia;
- comunque dei provvedimenti con cui è stato limitato a novanta giorni annui, per € 45,80 al giorno, il rimborso della quota sanitaria relativa al ricovero della sig.ra OMISSIS;
- di tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi

3) con i secondi motivi aggiunti depositati il 22 giugno 2009:
per l’annullamento
- della scheda “progetto assistenziale personalizzato (P.A.P. e rivalutazione verifica” dell’Unità di Valutazione Multiprofessionale, datata 19 marzo 2009, nella parte in cui prevede il ricovero della sig.ra OMISSIS soltanto in una struttura a gestione diretta, o convenzionata con l’A.U.S.L. n. 3 di Pistoia;
- comunque dei provvedimenti con cui è stato limitato a novanta giorni annui, per € 45,80 al giorno, il rimborso della quota sanitaria relativa al ricovero della sig.ra OMISSIS;
- di tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia, dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Pistoia e della Regione Toscana;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 7 aprile 2009 e 22 giugno 2009;
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 22 dicembre 2010, il dr. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO
La ricorrente, sig.ra OMISSIS, espone di essere unica figlia della sig.ra OMISSIS, affetta dal morbo di Alzheimer in stadio avanzato e riconosciuta affetta da invalidità civile al 100% a far data dal novembre 2007.
In data 16 aprile 2008, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, la sig.ra OMISSIS veniva ricoverata d’urgenza presso la R.S.A. “Nuova Villa Rio” di S. Godenzo, convenzionata con la U.S.L. n. 10 di Firenze, che sarebbe stata segnalata alla ricorrente come struttura idonea (pur se non convenzionata con l’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia) dal medico curante della predetta sig.ra OMISSIS. Detto ricovero avveniva “privatamente”, cioè senza la previa valutazione dell’Unità Valutativa Multiprofessionale (U.V.M.) e con accollamento dei costi di degenza da parte del privato.
In data 4 luglio 2008 l’esponente avanzava richiesta, alla Commissione di Valutazione di Pistoia, di erogazione della quota sanitaria prevista dalla normativa regionale per il servizio fruito dalla propria genitrice. A detta richiesta l’U.V.M. rispondeva in data 22 agosto 2008, riconoscendo la totale non autosufficienza della sig.ra OMISSIS ed esprimendo, pertanto, parere favorevole al suo inserimento a tempo indeterminato in una R.S.A., a condizione, tuttavia, che si trattasse di ricovero in struttura a gestione diretta, o convenzionata con la A.U.S.L. n. 3 di Pistoia. Per l’effetto, la sig.ra OMISSIS veniva collocata in lista d’attesa per l’inserimento in una di tali strutture, risultando seconda in graduatoria per l’inserimento in R.S.A. della Provincia di Pistoia.
L’esponente, nondimeno, insisteva per mantenere la propria madre nella R.S.A. “Nuova Villa Rio” di S. Godenzo, trattandosi di struttura dove la paziente era ricoverata già da quattro mesi ed in cui aveva trovato un suo equilibrio, che avrebbe potuto essere compromesso dallo spostamento in altra struttura. Pertanto, riconfermava la richiesta di contributo, finalizzata al pagamento della retta della suddetta R.S.A., ed esprimeva atto di rinuncia al ricovero della madre in R.S.A. gestita direttamente dall’A.U.S.L. n. 3 di Pistoia o convenzionata con questa.
Con nota prot. ……. del 18 novembre 2008, il Comune di Pistoia ha reso nota la predisposizione in favore della sig.ra OMISSIS del rimborso della quota sanitaria per il 2008, pari ad € 45,80 al giorno per tre mesi, per un totale di € 4.122,00. Ciò, in quanto l’esponente era già stata informata che, qualora avesse mantenuto la madre in struttura non convenzionata con la A.U.S.L. n. 3 di Pistoia, le sarebbe stato erogato un rimborso solo parziale, tramite il Comune di Pistoia, attingendo all’istituito Fondo di non autosufficienza nei limiti massimi (e perciò per un periodo massimo di tre mesi) in base alla deliberazione assunta in materia dalla Conferenza dei Sindaci il 13 ottobre 2008. Lo stesso importo di € 4.122,00 è stato poi liquidato all’interessata anche per il 2009.
La sig.ra OMISSIS ha dichiarato di accettare le somme ora indicate a mero titolo di acconto, chiedendo il riesame della richiesta di rimborso integrale dei costi di degenza sopportati per l’anziana madre, ma ottenendo risposta negativa dal Comune di Pistoia. Ha, quindi, presentato ulteriore richiesta di riesame attraverso il difensore civico della Regione Toscana, aprendo una nuova fase istruttoria. In esito alla stessa (e dopo una prima risposta dell’Azienda U.S.L. n. 3), l’U.V.M., dopo aver valutato nuovamente il quadro clinico della sig.ra OMISSIS, ne ha constatato l’invarianza rispetto al precedente accertamento dell’agosto 2008, confermando in toto il progetto assistenziale personalizzato (P.A.P.) formulato in precedenza (inserimento della paziente in una R.S.A. a gestione diretta dell’A.U.S.L. n. 3, o convenzionata con questa).
La soluzione formulata è stata nuovamente rifiutata dalla sig.ra OMISSIS, la quale ha, invece, proposto il ricorso in epigrafe, con cui ha chiesto l’accertamento della natura sociosanitaria del servizio fruito dalla propria genitrice e, per l’effetto, la condanna dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia o del Comune di Pistoia al pagamento della quota sanitaria del predetto servizio, in misura integrale.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, l’annullamento della nota del Comune di Pistoia prot. ……. del 18 novembre 2008 e degli altri atti e provvedimenti dell’A.U.S.L. n. 3 o di altra Amministrazione, con i quali è stato limitato a novanta giorni annui, per € 45,80 al giorno, il rimborso della quota sanitaria relativa al ricovero della sig.ra OMISSIS, nonché l’annullamento della nota del Comune di Pistoia con cui è stata rigettata la richiesta di riesame della pratica da lei stessa presentata.
In subordine, ha chiesto l’accertamento dell’inerzia dei Comuni di Pistoia e di S. Marcello Pistoiese nell’attivarsi per la corretta ripartizione degli oneri assistenziali e sanitari discendenti dal ricovero di sua madre, con improprio travaso del 50% degli oneri sanitari sulla retta assistenziale, e per l’effetto la condanna di detti Comuni al risarcimento dei danni conseguenti a tale inerzia.
A supporto del gravame la sig.ra OMISSIS ha dedotto, anzitutto, la natura socio-sanitaria del ricovero e delle prestazioni di cui beneficia la madre e la conseguente imputazione all’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia e/o al Comune di Pistoia dei relativi oneri di ricovero. Inoltre, avverso gli atti impugnati ha dedotto le seguenti censure:
- violazione degli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, lett. m), Cost., violazione della tabella 1 del d.P.C.M. 14 febbraio 2001, degli allegati 1C e 4 al d.P.C.M. 29 novembre 2001, dell’art. 1 della l. n. 833/1978, dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d), della l.r. n. 40/2005 e degli artt. 48 e 54 della l.r. n. 41/2005, giacché la quota del servizio fruito dalla sig.ra OMISSIS posta a carico del Servizio Sanitario rientrerebbe nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) definiti con i dd.PP.CC.MM. 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001 e, pertanto, non potrebbe essere limitata nel tempo o nella misura (come, invece, avrebbero fatto gli atti impugnati);
- eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di motivazione, disparità di trattamento, illogicità e violazione di legge per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 54 della l.r. n. 41/2005, in quanto sarebbe del tutto illogica la corresponsione della quota sanitaria per soli tre mesi all’anno, a fronte del riconoscimento che la degente è affetta da una patologia (il morbo di Alzheimer) avente carattere cronico-degenerativo, non potendosi pensare che nei restanti nove mesi il servizio prestato si trasformi da socio-sanitario in assistenziale;
- violazione dell’art. 8, comma 2, lett. d), della l.r. n. 41/2005 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria, giacché il Comune di Pistoia, nel respingere la richiesta di riesame presentata dall’odierna ricorrente, avrebbe violato le regole basilari in materia di procedimento amministrativo e la normativa regionale specificamente disciplinante il procedimento in esame;
- violazione degli artt. 3, lett. h), e 16, comma 6, della l.r. n. 40/2005 e degli artt. 6, 7 e 8 della l.r. n. 41/2005, ed eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione del principio della libertà di scelta, in quanto, ove la motivazione degli atti impugnati fosse da ravvisare nella collocazione geografica della R.S.A. dove è ricoverata la madre della ricorrente (al di fuori del territorio dell’A.U.S.L. n. 3), si tratterebbe di motivazione illegittima, giacché contraria al principio della libertà di scelta del luogo di cura e dell’operatore sanitario, dettato dall’art. 3, lett. h), della l.r. n. 40/2005. Ciò, tanto più che la scelta della R.S.A. sarebbe avvenuta su indicazione della A.U.S.L. stessa ed in ragione della specificità del bisogno.
Successivamente la ricorrente acquisiva, tramite accesso agli atti, copia: a) della scheda valutativa dell’U.V.M. del 22 agosto 2008 (che aveva espresso parere favorevole all’inserimento della sig.ra OMISSIS in R.S.A. a gestione diretta o convenzionata con la A.U.S.L. n. 3); b) della nota a firma del Coordinatore Sociale della predetta A.U.S.L. prot. n. …… del 24 novembre 2008, con cui è stata confermata la limitazione a novanta giorni della corresponsione della quota sanitaria dovuta per il ricovero della sig.ra OMISSIS, in linea coi criteri di utilizzo del “Fondo di non autosufficienza” dettati con deliberazione della Conferenza dei Sindaci – Articolazione Zonale 2/D Pistoiese del 13 ottobre 2008.
Avverso tali atti (compresa la deliberazione della Conferenza dei Sindaci) la ricorrente ha proposto motivi aggiunti depositati il 7 aprile 2009, chiedendo che fossero annullati. Ha impugnato, altresì, la nota dell’Azienda U.S.L. n. 3, prot. n. ……. del 10 febbraio 2009, con cui, in riscontro alla richiesta del Difensore Civico, si ricapitolavano i termini della questione e si comunicava l’attivazione di un riesame della pratica.
A supporto dei motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto le doglianze di:
- nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della l. n. 241/1990, incompetenza, violazione degli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell’art. 1 della l. n. 833/1978, degli artt. 1 e 3-septies del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 3 e 4, nonché della tabella 1, del d.P.C.M. 14 febbraio 2001, degli all.ti 1C e 4 al d.P.C.M. 29 novembre 2001, dell’art. 6 della l. n. 405/2001, degli artt. 1 e 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), della l.r. n. 40/2005 e degli artt. 48 e 54 della l.r. n. 41/2005, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, in quanto la limitazione a soli tre mesi dell’erogazione della quota sanitaria costituirebbe il frutto della confusione tra il “Fondo per la non autosufficienza” (prestazione assistenziale) e gli oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (per la quota sanitaria). Inoltre la pretesa della P.A. di limitare l’erogazione dei servizi essenziali a quelli gestiti direttamente o convenzionati non con il Servizio Sanitario Regionale, ma solo con l’A.U.S.L. n. 3, sarebbe contraria ai principi dettati dalla normativa regionale. Infine, sarebbe viziata da difetto assoluto di attribuzione la pretesa della Conferenza dei Sindaci di voler definire localmente livelli di assistenza inferiori a quelli di cui al d.P.C.M. 29 novembre 2001;
- violazione dell’art. 32 Cost. e degli artt. 3, lett. h), 4, 74 e 76 della l.r. n. 40/2005 ed eccesso di potere per sviamento, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione del principio della libertà di scelta, poiché anche gli atti impugnati coi motivi aggiunti violerebbero il principio de quo, confermando, sei mesi dopo l’inserimento nella R.S.A., l’imposizione alla sig.ra OMISSIS, affetta dal morbo di Alzheimer, del trasferimento in una struttura diversa;
- violazione degli artt. 6, 7 e 8 della l.r. n. 40/2005 ed eccesso di potere per sviamento, istruttoria carente e contraddittoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, perché gli atti gravati coi motivi aggiunti confermerebbero la violazione della disciplina sugli obblighi procedimentali (ed in specie quelli informativi) regolante la fattispecie in esame.
Dopo la proposizione dei motivi aggiunti si concludeva il procedimento di riesame attivato dalla A.U.S.L. n. 3 su richiesta del Difensore Civico. Invero, nel corso di tale procedimento l’U.V.M. ha eseguito una nuova visita della paziente ed ha adottato una nuova scheda di valutazione relativa al progetto assistenziale personalizzato (P.A.P.), datata 19 marzo 2009 e comunicata il successivo 7 aprile, confermando il precedente giudizio (favorevole all’inserimento a tempo indeterminato della sig.ra OMISSIS in una R.S.A., purché a gestione diretta o convenzionata con l’A.U.S.L. n. 3).
Avverso la suddetta nuova scheda di valutazione la ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti, depositati il 22 giugno 2009, chiedendone l’annullamento e deducendo le seguenti censure:
- violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost., nonché dell’art. 1 della l. n. 833/1978, dell’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 3 e 4 della l.r. n. 40/2005 ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento, in quanto con il passare dei mesi il trasferimento della sig.ra OMISSIS in altra struttura si profilerebbe come ancora più rischioso per la sua salute. Inoltre l’esborso per la P.A. sarebbe uguale anche in caso di permanenza della paziente presso la R.S.A. dove è attualmente ricoverata, essendo comunque fissato in € 45,80 al giorno, donde la non necessità del suo inserimento in una R.S.A. del territorio pistoiese;
- nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della l. n. 241/1990, incompetenza, violazione degli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell’art. 1 della l. n. 833/1978, degli artt. 1 e 3-septies del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 3 e 4, nonché della tabella 1, del d.P.C.M. 14 febbraio 2001, degli all.ti 1C e 4 al d.P.C.M. 29 novembre 2001, dell’art. 6 della l. n. 405/2001, degli artt. 1 e 3, comma 1, lett. a), b), c), d) e h) della l.r. n. 40/2005, degli artt. 48 e 54 della l.r. n. 41/2005, della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana 5 maggio 2009, n. 385, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, perché anche con la nuova scheda di valutazione la P.A. ribadirebbe il diniego di erogazione di prestazioni comprese nei L.E.A. e perché la R.S.A. “Nuova Villa Rio” di S. Godenzo, in possesso degli standard regionali e convenzionata con la U.S.L. n. 10 di Firenze, ospiterebbe utenti “fuori zona”, regolarmente autorizzati dalla rispettiva A.S.L. e che si vedrebbero riconosciuta l’intera quota sanitaria; per di più la P.A. continuerebbe a confondere tra la componente socio-assistenziale e la componente sanitaria del servizio fruito;
- violazione dell’art. 32 Cost. e degli artt. 3, lett. h), 4, 74 e 76 della l.r. n. 40/2005, ed eccesso di potere per sviamento, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione del principio della libertà di scelta, poiché dagli atti gravati continuerebbe a derivare l’illegittima compressione della libertà di scelta sancita dalla normativa regionale.
Si è costituita l’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia, depositando memoria con cui, dopo una digressione sui profili in fatto della vicenda, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo. Nel merito, ha poi eccepito l’infondatezza del gravame (compresi i motivi aggiunti), concludendo per la sua integrale reiezione.
Si è costituita, altresì, la Regione Toscana, depositando una memoria con cui ha eccepito a sua volta in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo. Nel merito ha, poi, eccepito l’infondatezza delle pretese avversarie, concludendo per la reiezione del gravame.
Infine, si è costituito il Comune di Pistoia, depositando una memoria ed eccependo l’ìmprocedibilità del ricorso nella parte in cui è rivolto avverso atti riferibili al Comune stesso, nonché in ogni caso la sua infondatezza.
La ricorrente ha replicato con ulteriori memorie, insistendo per l’accoglimento del ricorso, rigettate le altrui eccezioni. Anche l’Azienda U.S.L. n. 3 ha depositato una memoria finale, insistendo nella proposizione dell’eccezione di difetto di giurisdizione.
All’udienza pubblica del 22 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La ricorrente impugna gli atti e provvedimenti dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia e del Comune di Pistoia, nonché della Conferenza dei Sindaci della Zona Distretto Pistoiese, per effetto dei quali si è vista riconoscere per soli tre mesi all’anno, anziché integralmente, il rimborso della quota sanitaria in riferimento al ricovero della propria genitrice in una R.S.A. (la “Nuova Villa Rio” di S. Godenzo) convenzionata non con la predetta A.U.S.L. n. 3, ma con la U.S.L. n. 10 di Firenze.
Va anzitutto esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata in via preliminare sia dalla Regione Toscana, sia, in termini del tutto analoghi, dall’A.U.S.L. n. 3 di Pistoia, in considerazione dell’appartenenza del rapporto dedotto in giudizio all’ambito dei rapporti individuali di utenza del Servizio Sanitario pubblico, sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 33, comma 2, lett. h), del d.lgs. n. 80/1998. Ciò, tanto più che, nel caso di specie, la questione non investe la ripartizione degli oneri (da porre comunque a carico di una P.A.) tra Comune ed Azienda Sanitaria, ma l’addossamento degli oneri a carico della P.A., o del privato, e che la posizione fatta valere dall’odierna ricorrente ha natura di diritto soggettivo pieno, come tale da azionare davanti al giudice ordinario.
L’eccezione non può essere condivisa.
Deve in primo luogo rilevarsi che l’art. 33, comma 2, lett. h), del d.lgs. n. 80/1998 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la nota sentenza 6 luglio 2004, n. 204.
A ciò potrebbe, peraltro, obiettarsi che sono proprio le argomentazioni di fondo di tale sentenza (in specie, l’affermazione della non conformità ai criteri di riparto della giurisdizione di cui all’art. 103 Cost. della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del G.A. di controversie attinenti a fattispecie in cui non vi sia nessun esercizio di potere autoritativo da parte della P.A.) a giustificare l’eccezione di difetto di giurisdizione in riferimento al ricorso in epigrafe: quest’ultimo, infatti, avrebbe ad oggetto un rapporto individuale di utenza, di natura prettamente privatistica, dove la P.A. non eserciterebbe poteri di natura pubblicistica ed autoritativa.
In contrario osserva, tuttavia, il Collegio che è proprio la verifica della sussistenza del parametro – l’esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A. – indicato dalla Corte costituzionale come quello capace di giustificare la devoluzione di una materia alla giurisdizione esclusiva del G.A. pur ove la posizione azionata abbia natura di diritto soggettivo, a dimostrare l’infondatezza, nel caso di specie, dell’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia, infatti, non investe solamente il diritto, di natura patrimoniale, della ricorrente alla corresponsione della cd. quota sanitaria afferente alla retta giornaliera di ricovero della propria anziana madre in una R.S.A. convenzionata. Essa investe, ancor prima, il diritto della paziente alla libera scelta del luogo di cura e dell’operatore sanitario e, più in specie, l’esistenza o meno del diritto alla scelta di ricoverarsi in una R.S.A. convenzionata non con l’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia, ma con altra U.S.L. del Servizio Sanitario della Toscana (U.S.L. n. 10 di Firenze). Come osserva la medesima difesa dell’A.U.S.L. n. 3, il succitato diritto di scelta del luogo di cura da parte degli utenti del Servizio Sanitario non ha carattere assoluto, ma è subordinato alle concrete modalità di organizzazione e di programmazione di detto Servizio (cfr. art. 19, commi secondo e quarto, della l. n. 833/1978). È chiaro, allora, che la controversia in esame non ha natura soltanto patrimoniale, ma investe profili che chiamano in causa l’esercizio di poteri pubblicistici ed autoritativi da parte della P.A., sotto il profilo dei poteri di organizzazione sul territorio del Servizio Sanitario Regionale. Non può, infatti, dubitarsi che l’organizzazione del Servizio dovrà strutturarsi in modo diverso a seconda che si riconosca o meno il diritto degli utenti di scegliersi liberamente il luogo di cura e l’operatore sanitario tra uno di quelli esistenti nel territorio regionale, convenzionati con il Servizio Sanitario stesso, anche se non con l’A.U.S.L. di appartenenza, ovvero che si limiti il suddetto diritto, come pretendono le resistenti, alla scelta di uno tra gli operatori convenzionati con l’A.U.S.L. di appartenenza, o ad una struttura gestita direttamente da quest’ultima. Se ne desume la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 (nel testo in vigore al tempo dell’instaurazione della controversia medesima, dopo la succitata sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004), essendo essa inerente all’esercizio di un potere autoritativo, quale è, “a monte”, il potere di organizzazione del Servizio Sanitario, inteso quale servizio pubblico rientrante nell’ambito applicativo del ricordato art. 33 (arg. ex C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 14 dicembre 2009, n. 1182; cfr. Corte cost., 5 febbraio 2010, n. 35).
Va parimenti respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata dalla difesa del Comune di Pistoia con riferimento agli atti del predetto Comune adottati sulla base della deliberazione della Conferenza dei Sindaci della Zona Distretto Pistoiese, n. 6 del 13 ottobre 2008.
Sostiene in particolare la difesa comunale che tale deliberazione, e gli atti adottati in base ad essa (e cioè, in sostanza, gli atti con cui è stato liquidato il rimborso per il ricovero della sig.ra OMISSIS solo per novanta giorni l’anno) sarebbero superati dalla deliberazione della predetta Conferenza n. 6 del 20 ottobre 2009, che avrebbe introdotto – con l’Allegato 3 – un contributo al pagamento della retta per gli anziani non autosufficienti che non accettino il progetto assistenziale personalizzato (P.A.P.) e che, nonostante la possibilità di ricovero in R.S.A. gestite dall’A.S.L. o con questa convenzionate, permangano in una R.S.A. privata: contributo di cui, peraltro, non risulterebbe che la sig.ra OMISSIS si sia avvalsa per la degenza della madre.
L’eccezione deve essere, tuttavia, respinta, in quanto la citata deliberazione n. 6 del 20 ottobre 2009 non risulta idonea a determinare il superamento di alcuno degli atti in questa sede gravati e, quindi, l’improcedibilità in parte qua del ricorso, per almeno due elementi, che emergono dalla lettura del testo della deliberazione stessa (in particolare, dell’Allegato 3):
1) l’afferire del contributo in esame all’ipotesi in cui l’anziano sia ricoverato “privatamente” in una R.S.A. mentre nella vicenda per cui è causa, anche a voler dare per comprovato che la sig.ra OMISSIS sia stata ricoverata su esclusiva iniziativa della figlia nella R.S.A. “Nuova Villa Rio” di S. Godenzo, quest’ultima è struttura comunque convenzionata con il Servizio Sanitario (seppure con la U.S.L. n. 10 di Firenze), il che potrebbe far sorgere dubbi sull’applicabilità alla vicenda stessa della disciplina dettata dal succitato Allegato 3;
2) la circostanza che la stessa difesa comunale si esprima in termini dubitativi sulla cadenza mensile del contributo in discorso, non essendo in verità specificato alcunché nell’Allegato 3 circa la natura una tantum o periodica del contributo de quo (e, nel secondo caso, circa la cadenza mensile o meno di tale periodicità).
Né va trascurato che la prestazione per cui è causa – ed in relazione alla quale la ricorrente chiede la condanna al pagamento in suo favore della quota sanitaria – ha natura sanitaria, e non assistenziale: invece l’Allegato 3 cit., pur avendo ad oggetto le “richieste di erogazione quote sanitarie in RSA”, sul punto è ambiguo e si presta ad equivoci, poiché collega l’importo del contributo da riconoscere “al livello di isogravità del bisogno assistenziale”.
Venendo al merito del ricorso, osserva il Collegio che lo stesso è fondato e va accolto.
In particolare, risulta fondata la doglianza concernente la violazione, da parte degli atti gravati, dei principi costitutivi del Servizio Sanitario Regionale dettati dall’art. 3, comma 1, della l.r. n. 40/2005 e più in dettaglio, la violazione dei principi di cui alla lett. a) (centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale), alla lett. b) (universalità e parità di accesso ai servizi sanitari per tutti gli assistiti), alla lett. c) (garanzia per tutti gli assistiti dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione), alla lett. d) (unicità del sistema sanitario e finanziamento pubblico dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza) ed infine alla lett. h) (libertà di scelta del luogo di cura e dell’operatore sanitario nell’ambito dell’offerta e dei percorsi assistenziali programmati).
Ed invero, la pretesa delle Amministrazioni resistenti di riconoscere la corresponsione della quota sanitaria per il ricovero della sig.ra OMISSIS, madre della ricorrente, solo nell’ipotesi di inserimento di quest’ultima in una R.S.A. gestita direttamente dall’A.U.S.L. competente per territorio (la A.U.S.L. n. 3 di Pistoia), o convenzionata con la stessa, viola i diritti sopra enunciati sotto i profili di seguito esposti:
1) viola anzitutto il principio di centralità del cittadino ex art. 3, comma 1, lett. a), cit., giacché non considera che la R.S.A. dove la sig.ra OMISSIS è stata ricoverata (“Nuova Villa Rio” di S. Godenzo) è comunque convenzionata con il Servizio Sanitario e che la paziente è stata riconosciuta totalmente non autosufficiente dalla stessa scheda di valutazione dell’U.V.M. del 22 agosto 2008 (v. all. 11 al ricorso) che ne ha prescritto l’inserimento contestato. Pertanto, a fronte di un interesse pubblico non verificabile – nullo essendo il beneficio, per le casse pubbliche, derivante da uno spostamento della paziente in altra struttura convenzionata, ma con la A.U.S.L. n. 3 –, vi sarebbe un più che probabile nocumento per il diritto alla salute della paziente stessa, la quale dovrebbe sopportare, nonostante le sue condizioni di salute assai precarie, i disagi del predetto spostamento (peraltro prefigurati, pur se in termini minimali, anche dalla scheda di valutazione dell’U.V.M. del 19 marzo 2009: cfr. all. 18 al ricorso);
2) viola il principio di universalità e parità di accesso ai servizi sanitari per tutti gli assistiti, poiché non considera il suddetto principio di parità di accesso nella sua valenza di corollario del principio di uguaglianza, che impone di riservare lo stesso trattamento a situazioni simili e di trattare, invece, in modo differenziato situazioni obiettivamente diverse (cfr., ex plurimis, Corte cost., 7 aprile 1988, n. 424; id., 8 maggio 2009, n. 151). Orbene, è chiaro che il caso dell’anziana madre della ricorrente, paziente affetta dal morbo di Alzheimer, avrebbe richiesto da parte delle P.A. coinvolte la massima attenzione per le caratteristiche degenerative della patologia, individuate dalla stessa Commissione Invalidi Civili dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia (v. all. 1 al ricorso), che rendono assai verosimili – diversamente, magari, da patologie più lievi – i paventati (dalla ricorrente) effetti negativi del suo trasferimento in altra struttura. L’insistenza da parte della P.A. sui profili burocratico-organizzativi dell’assistenza sanitaria, tramite la valorizzazione dell’art. 19 della l. n. 833/1978, rischia allora nel caso di specie di ridondare a danno dello stesso diritto alla salute della ricoverata ex art. 32 Cost., in violazione dei principi surriferiti;
3) viola, ancora, i principi di unicità del sistema sanitario, di finanziamento pubblico dei cd. L.E.A. e di libertà di scelta del luogo di cura e dell’operatore sanitario, atteso che, nell’escludere il diritto al rimborso integrale della quota sanitaria per il ricovero in una struttura anch’essa convenzionata, ma con altra U.S.L. della Regione Toscana, le Amministrazioni intimate restringono l’indicato diritto di scelta, non riconoscono l’unicità del sistema sanitario e riducono grandemente il finanziamento per i cd. L.E.A. (ridotto a novanta giorni annui e con un’impropria commistione tra contributo sociale ed oneri sanitari).
Le contrarie argomentazioni delle Amministrazioni resistenti non risultano convincenti.
Ed invero, l’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia contesta anzitutto la stessa ricostruzione dei fatti operata con il ricorso, evidenziando che:
a) la sig.ra OMISSIS è stata informata delle alternative di cura fruibili da parte della madre ammalata e delle differenti ripartizioni dei relativi oneri;
b) l’inserimento della paziente nella struttura “Nuova Villa Rio” di S. Godenzo, fuori del Distretto Sanitario della Provincia di residenza della medesima, è avvenuto per iniziativa della ricorrente, al di fuori di una situazione di urgenza, senza la previa autorizzazione della competente U.V.M. e non in esecuzione di un P.A.P. predisposto dall’Azienda sanitaria pistoiese;
c) la ricorrente ha rifiutato due volte il P.A.P. propostole dall’Azienda in favore della genitrice ed ha sottoscritto atto di rinuncia al ricovero della stessa in una struttura convenzionata con l’A.U.S.L. n. 3.
In contrario va, però, evidenziato che, se è vero che il ricovero della sig.ra OMISSIS è avvenuto prima che intervenisse l’autorizzazione dell’U.V.M., quest’ultima – con la scheda del 22 agosto 2008 – ha pienamente riconosciuto la sussistenza delle condizioni per il suddetto ricovero, sia pur proponendo l’inserimento in altra struttura (ma per ragioni burocratico-organizzative e non mediche). Anche nel successivo controllo (di cui alla scheda del 19 marzo 2009) l’U.V.M. ha riconosciuto la persistenza delle condizioni per l’inserimento della paziente in una R.S.A.. Pare perciò non corretto ritenere che l’inserimento della paziente nella R.S.A. “Nuova Villa Rio” sia avvenuto privatamente ed al di fuori di qualunque controllo da parte della P.A., in quanto una valutazione positiva, da parte degli organi competenti dell’A.U.S.L., sulla sussistenza dei requisiti per il ricovero della degente in una R.S.A., è comunque esistita, anche se posteriore (di poco) al ricovero stesso.
In diritto la difesa dell’Azienda contesta che vi sia stata alcuna violazione del principio della libertà di scelta, anche tenuto conto che dal trasferimento della paziente non deriverebbe alcun pregiudizio irrimediabile all’equilibrio psico-fisico di questa, ma solamente – secondo la scheda di valutazione dell’U.V.M. del 19 marzo 2009 – un pericolo generico di alterazioni cognitivo-comportamentali di natura verosimilmente temporanea. La questione, infatti, non sarebbe quella della possibilità o no, per la sig.ra OMISSIS, di scegliere la struttura di inserimento, ma quella della ripartizione dei costi che conseguono ad una simile scelta. Per di più, l’art. 3, comma 1, lett. h), della l.r. n. 40/2005 prevede sì il diritto degli assistiti di scegliere liberamente l’operatore sanitario, ma nell’ambito dell’offerta e dei percorsi assistenziali programmati. Nel caso di specie, il ricovero sarebbe avvenuto del tutto al di fuori di un percorso programmato, bensì – come già detto – per libera iniziativa della ricorrente, mentre l’accesso alle R.S.A. deve essere autorizzato dalle unità di valutazione territoriale (U.V.M.), quali strutture delle Aziende Sanitarie Locali, in relazione allo stato di salute della paziente, al fine, tra l’altro, di consentire a dette Aziende di perseguire l’obiettivo almeno tendenziale del pareggio di bilancio: obiettivo, il cui raggiungimento sarebbe vanificato ove il diritto di scelta fosse illimitato e, per conseguenza, non consentisse alle Aziende di formulare alcuna previsione di spesa.
Il carattere non incondizionato della facoltà di scelta del luogo di cura sarebbe dimostrato, sul piano del diritto positivo, dalle seguenti disposizioni:
a) l’art. 19, secondo comma, della l. n. 833/1978, che ha introdotto, quale limite al diritto di libera scelta del medico e del luogo di cura, quello dell’organizzazione dei servizi sanitari, di cui la prima espressione sarebbe la suddivisione del territorio nazionale in distretti sanitari, cosicché ogni utente potrebbe esercitare la propria facoltà di scelta del luogo di cura all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’U.S.L. di residenza, salvo i casi di urgenza ex art. 19, quarto comma, cit.;
b) il d.P.C.M. 29 novembre 2001, che annovera espressamente l’attività sanitaria e socio-sanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti nell’ambito dell’assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale;
c) l’art. 8, comma 3, lett. a) della l. n. 328/2000, che assegna alle Regioni il compito di determinare gli ambiti territoriali del sistema locale dei servizi sociali a rete, con la previsione di incentivi per l’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;
d) gli artt. 32, comma 1, e 64, comma 2, lett. e), della l.r. n. 40/2005, che, rispettivamente, rinviano all’All. A) della stessa legge regionale l’individuazione degli ambiti territoriali delle Aziende Unità Sanitarie Locali ed attribuiscono alle zone distretto il compito di garantire l’accesso alle prestazioni offerte dai presidi distrettuali e dagli altri presidi aziendali;
e) gli artt. 8, comma 2, lett. c), e 33, comma 1, della l.r. n. 41/2005, che, rispettivamente, prevedono il diritto dei destinatari degli interventi a partecipare alle scelte delle prestazioni, in accordo con le disponibilità esistenti nell’ambito territoriale stabilito per ciascun servizio sociale, ed individuano le zone distretto come ambito territoriale di riferimento per la gestione associata di funzioni, servizi ed interventi di competenza dei Comuni.
La Regione Toscana, dal canto suo, propone argomentazioni analoghe, osservando come non vi sia stata nessuna compressione della libertà della sig.ra OMISSIS di scegliere il luogo di cura per la propria genitrice, avendo avuto tale libertà pieno esercizio. Una volta fatta una scelta privatistica, al di fuori del percorso assistenziale predisposto ad hoc, la ricorrente non potrebbe, tuttavia, pretendere che il Servizio Sanitario se ne assuma i costi. Le Aziende Sanitarie devono, infatti, gestire e programmare le attività sanitarie ispirandosi a criteri di economicità e di contenimento dei costi, fermi restando i livelli assistenziali assicurati, ed in particolare tendendo al pareggio del bilancio. Ne deriva che sia sotto il profilo contabile, sia sotto quello più squisitamente organizzativo, la scelta di un ricovero al di fuori della procedura e dei criteri di ripartizione delle competenze territoriali, non può che restare a carico del privato che l’ha effettuata.
Il Comune di Pistoia, infine, non affronta nelle sue difese la questione della spettanza o meno alla ricorrente del rimborso integrale della quota sanitaria, ma evidenzia come il contributo accordato (a valere sul Fondo di non autosufficienza) sia stato il massimo concedibile per il caso concreto. Tale contributo, commisurato alla quota sanitaria per un massimo di tre mesi, non negherebbe in nessun modo i L.E.A., ma si porrebbe come sostegno agli anziani ricoverati “privatamente” in R.S.A., nei casi, dunque, in cui gli oneri del ricovero cadono sui pazienti stessi o sui loro familiari.
Alle suesposte obiezioni si può, tuttavia, replicare che da esse discenderebbe la negazione, in buona sostanza, dei principi dettati dall’art. 3, comma 1, della l.r. n. 40/2005, più sopra elencati.
Invero, a parte il fatto che addossare gli oneri del ricovero interamente al privato è comportamento che indiscutibilmente influisce sull’esercizio, da parte di questi, del diritto di libera scelta del luogo di cura, risulta incomprensibile il riferimento alle esigenze di bilancio dell’A.U.S.L. resistente, che sembra ignorare la pur proclamata unicità del sistema sanitario e dunque la possibilità di prevedere meccanismi (magari convenzionali) che consentano all’A.U.S.L. stessa di recuperare gli importi da corrispondere alla ricorrente a titolo di rimborso della quota sanitaria. Se, infatti, la R.S.A. in cui si trova attualmente ricoverata la sig.ra OMISSIS è a propria volta convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale, pur se con un’U.S.L. diversa da quella del luogo di residenza della sig.ra OMISSIS stessa – circostanza, questa, pacificamente ammessa dalle parti – non si vede quale aggravio di costi patisca il Servizio Sanitario stesso per il fatto che la predetta paziente sia assoggettata a cure presso l’una o l’altra R.S.A. convenzionata. Si tratterà, piuttosto, di prevedere adeguati meccanismi – anch’essi di natura probabilmente convenzionale, operanti come una sorta di “stanza di compensazione” – per il recupero, da parte dell’A.U.S.L. intimata, delle somme pagate alla ricorrente, cosicché il pagamento ricada sulla U.S.L. con cui è convenzionata la struttura dove è ricoverata la paziente (la U.S.L. n. 10 di Firenze), quale destinataria finale del relativo onere economico.
La soluzione ora esposta sarebbe perfettamente in linea, si ribadisce, con il principio di unicità del sistema sanitario: principio che, invece, è irreparabilmente vulnerato dall’interpretazione affermata dalle resistenti, da cui deriva un sistema “a compartimenti stagni” in cui ogni A.U.S.L. del territorio regionale è una sorta di cittadella indipendente e sovrana, senza alcun rapporto con le altre A.U.S.L. del medesimo territorio. Il tutto, si ripete, senza alcuna giustificazione seria sul piano contabile, in quanto la mancata previsione, allo stato, di meccanismi compensativi tra le Aziende Sanitarie della Regione Toscana del tipo di quello sommariamente accennato, non può ricadere a danno del diritto alla salute dei pazienti. Del resto, l’illegittimità dell’opzione ermeneutica sostenuta dalle resistenti si coglie sotto almeno altri due profili:
a) che l’ipotizzare una scelta del luogo di cura e dell’operatore sanitario ristretta al solo territorio dell’Azienda Sanitaria di residenza del malato porta a restringere la concorrenza tra gli operatori del settore sanitario, limitandola soltanto a quelli del predetto territorio, con esclusione di tutti gli altri o, almeno, di tutti gli altri che operano nella Regione Toscana. In questo modo, però, si favoriscono rendite di posizione, che incoraggiano comportamenti non improntati a parametri di efficienza e di efficacia e, perciò, non solamente lesivi del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., ma anche e ancor prima del diritto alla salute ex art. 32 Cost.: al contrario, “aprire” la scelta a tutte le strutture del territorio regionale, favorendo la concorrenza tra operatori sanitari, può contrastare le rendite di posizione e costringere a comportamenti senz’altro più rispettosi del suddetto diritto;
b) che, in ogni caso, la soluzione propugnata dalle ricorrenti appare facilmente eludibile attraverso meccanismi di cambio di residenza, o simili, da cui è fin troppo agevole prevedere la nascita di un ulteriore contenzioso: anche per questo verso, allora, la soluzione non appare conforme al principio ex art. 97 Cost..
Da ultimo, mette conto osservare come le previsioni normative richiamate a proprio supporto dalle resistenti non confermino in alcun modo l’opzione ermeneutica dalle stesse avanzata. In particolare, risulta inconferente il richiamo all’art. 8, comma 3, lett. a) della l. n. 328/2000, agli artt. 32, comma 1, e 64, comma 2, lett. e), della l.r. n. 40/2005, ed agli artt. 8, comma 2, lett. c), e 33, comma 1, della l.r. n. 41/2005, che hanno tutt’altro oggetto e che, comunque afferiscono ai profili organizzativi del sistema sanitario, senza incidere sulla libertà di scelta degli assistiti. Il d.P.C.M. 29 novembre 2001, anche a volerne riconoscere la natura di fonte regolamentare, non può certamente essere interpretato in maniera difforme dall’art. 3, comma 1, della l.r. n. 40/2005. In merito, infine, all’art. 19, secondo comma, della l. n. 833/1978, si sottolinea che la restrizione da esso discendente al diritto alla libera scelta del luogo di cura è riconnessa ai “limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari”, ma tali limiti non possono rinvenirsi nella fattispecie in esame, atteso quanto già detto sull’essere anche la R.S.A. “Nuova Villa Rio” convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale e sulla conseguente assenza di un aggravio economico per il predetto Servizio, derivante dal ricovero della madre della ricorrente in siffatta R.S.A. (proprio in virtù del suo essere convenzionata). Né va trascurato che, a norma dell’art. 19, quarto comma, cit., gli utenti del Servizio Sanitario hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza di qualsiasi U.S.L., anche diversa da quella del luogo residenza, “per motivate ragioni”: ragioni indubbiamente rinvenibili, nella fattispecie in discorso, nelle precarie condizioni di salute della sig.ra OMISSIS e nei rischi di un aggravamento delle condizioni medesime in caso di suo spostamento in altra struttura. Tali rischi vengono minimizzati, ma non possono essere negati, dalla scheda dell’U.V.M. e la loro configurazione è sufficiente, ad avviso del Collegio, a far prevalere le esigenze di tutela della salute della malata, a pena, in caso contrario, di violare la garanzia ex art. 32 Cost.. Le argomentazioni suindicate portano, infatti, a privilegiare le esigenze di un ambientamento dell’anziana malata che sia il più funzionale possibile alle migliori condizioni terapeutiche.
Da quanto sin qui detto discende la fondatezza del ricorso originario e di quelli per motivi aggiunti. In particolare sono fondati il secondo, il terzo ed il quinto motivo dell’atto introduttivo del giudizio, il sesto ed il settimo motivo, dedotti con il primo gruppo di motivi aggiunti, e da ultimo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo, dedotti con il secondo gruppo di motivi aggiunti, con assorbimento di tutti gli ulteriori motivi.
L’accoglimento del ricorso originario e di quelli per motivi aggiunti determina l’annullamento degli atti con gli stessi impugnati. Devono poi essere accolte la domanda di accertamento della spettanza in misura integrale della quota sanitaria in relazione al servizio fruito, e di condanna dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia al versamento dei relativi importi per tutto il tempo del ricovero della sig.ra OMISSIS nella R.S.A. convenzionata con la U.S.L. n. 10 di Firenze, rimanendo a carico della predetta A.U.S.L. n. 3 l’individuazione degli strumenti più idonei a recuperare dalla U.S.L. n. 10 le somme corrisposte a tale titolo.
Poiché la ricorrente non ha formulato domanda né di interessi, né di rivalutazione monetaria per le somme da corrisponderle in relazione ai crediti per la quota sanitaria già maturati (anni dal 2008 al 2010), nessuna somma può, invece, esserle riconosciuta a tale titolo.
Ed invero, quanto agli interessi, è principio consolidato in giurisprudenza che, fuori dall’ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (i quali integrano una componente di detto danno nascente dal medesimo fatto generatore), gli interessi stessi, siano essi corrispettivi, compensativi ovvero moratori, hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione pecuniaria alla quale accedono, e, perciò, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte (Cass. civ., Sez. II, 4 febbraio 1999, n. 977; id., Sez. I, 19 febbraio 2000, n. 1913; id., Sez. I, 8 aprile 2004, n. 6939).
Con riferimento al maggior danno da svalutazione monetaria, poi, la giurisprudenza è costante nel dire che il creditore, il quale intenda ottenere, oltre agli interessi, il risarcimento del maggior danno, indicato per l’appunto nella misura della svalutazione della somma dovutagli, ha l’onere di proporre espressa e tempestiva domanda (Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 1984, n. 242), con il corollario che il danno da svalutazione non può esser liquidato dal giudice in difetto di specifica domanda, la quale, se omessa in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello (Cass. civ., Sez. II, 30 gennaio 1987, n. 889; id., Sez. I, 26 febbraio 1991, n. 2061).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti dell’A.U.S.L. n. 3, del Comune di Pistoia e della Regione Toscana, mentre vengono compensate nei confronti del Comune di S. Marcello Pistoiese, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti con gli stessi impugnati, riconoscendo il diritto della ricorrente a vedersi corrisposta in misura integrale e non limitata temporalmente la quota sanitaria per il ricovero della propria madre nella R.S.A. “Nuova Villa Rio” di S. Godenzo, e condannando l’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia al pagamento delle relative somme.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore della ricorrente di spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in complessivi € 6000,00 (seimila/00), di cui € 3000,00 (tremila/00) a carico dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia e € 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico rispettivamente del Comune di Pistoia e della Regione Toscana, più gli accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti del Comune di S. Marcello Pistoiese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

SALUTE. Farmaci contro osteoporosi, Agenzia europea avverte: attenzione ai bifosfonati

20/05/2011

Dall'Agenzia europea dei medicinali arriva un avvertimento: i bifosfonati, farmaci usati per l'osteoporosi, sono efficaci, ma possono aumentare il rischio di fratture atipiche del femore, fratture cioè che avvengono senza traumi o con traumi minimi. Ne dà notizia Altroconsumo che spiega che una classe di farmaci usati contro l'osteoporosi (acido alendronico, acido clodronico, acido etidronico, acido ibandronico e acido neridronico, tutti disponibili anche come farmaci equivalenti) è stata oggetto di una revisione da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema).

"Benché i benefici nel trattamento e nella prevenzione delle malattie delle ossa siano per ora superiori ai rischi l'Ema ha rilevato che i bifosfonati comportano anche un aumento del rischio di fratture atipiche del femore". Per questo alle informazioni del prodotto di tutti i medicinali contenenti bisfosfonati e autorizzati dall'UE deve essere aggiunta un'avvertenza del rischio di fratture atipiche del femore.

A chi usa questi farmaci l'Ema consiglia di contattare il medico se se si ha qualsiasi dolore, debolezza o fastidio all'anca, alla coscia o all'inguine: potrebbe segnalare una possibile frattura. Ci sono indicazioni anche per i medici: "Se si sospetta una frattura atipica in una gamba anche l'altra deve essere esaminata. I medici che prescrivono questi farmaci per l'osteoporosi devono riesaminare periodicamente la necessità di continuare il trattamento, soprattutto dopo cinque anni o più di terapia". Alle aziende, infine, l'Ema chiede "di monitorare attentamente questa problematica, e, se il loro farmaco è indicato per l'osteoporosi, di effettuare studi clinici per determinare la durata ottimale del trattamento, poiché queste rare fratture sono in particolar modo associate all'uso a lungo termine".
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

Oggi ho trovato questa importante notizia.

Sanzionabile il medico che lascia il luogo di lavoro per la pausa pranzo senza marcare il cartellino – Cassazione Penale, Sentenza 17096/2011


Integra il reato di truffa la mancata timbratura del cartellino da parte di un medico, che lascia il posto di lavoro per la pausa pranzo. Tale espediente, concretizzando artifici e raggiri, oltreché l’ingiusto profitto con altrui danno, é idoneo ad evitare che l’azienda ospedaliera, attraverso i sistemi automatizzati di calcolo delle retribuzioni, non si accorga delle anomalia e continui a pagare l’intera retribuzione.
Tale fattispecie integra poi, anche il reato di cui all’art. 340 c.p. – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità – avuto riguardo alla sistematicità dei ritardi all’inizio delle visite mediche ed all’assenza alle riunioni del reparto. L’eventuale disponibilità da parte dei colleghi a supplire alle assenze e ritardi non rileva ai fini della condotta penalmente sanzionata in quanto la ratio del reato di cui all’art. 340 c.p. è da individuare nella tutela non solo dell’effettivo funzionamento di un servizio pubblico, ma anche nell’ordinato svolgimento di esso, sicché, ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata solo temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento del servizio stesso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza n. 17096 del 03/05/2011
Svolgimento del processo
[OMISSIS], tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste,in data 5.5.2010, confermativa della sentenza 17.5.08 del Tribunale di Udine che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed Euro 500,00 di multa con i doppi benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, per i reati di truffa continuata ai danni di ente pubblico e di interruzione di pubblico servizio, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante.
Il ricorrente deduceva:
1) manifesta illogicità della motivazione in ordine agli artifici e raggiri ed al danno del reato di truffa (perché il [OMISSIS], in qualità di dirigente medico in servizio presso il reparto oncologia dell’Azienda Ospedaliera (…), abbandonava abitualmente il reparto prima della fine del proprio turno di servizio senza effettuare, in uscita, la timbratura del cartellino marca tempo facendo apparire falsamente di aver prestato la propria opera per un numero di ore giornaliere superiore a quello ordinario); i giudici di appello avevano ritenuto che la timbratura del cartellino avesse costituito un espediente per simulare il rispetto dell’orario di lavoro allo scopo di ottenere indebitamente il pagamento dell’intera retribuzione; in realtà l’intera retribuzione sarebbe/comunque, spettata al [OMISSIS] per aver lavorato 38 ore settimanali, pari al numero di ore minimo secondo il contratto collettivo, a prescindere dal rispetto di un orario continuato o spezzato per l’assenza durante la pausa pranzo; ne conseguiva l’assenza del danno, avendo fra l’altro, il [OMISSIS] compensato l’assenza in pausa pranzo con la presenza pomeridiana, come risultava dagli atti processuali;
2) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 640 c.p. in relazione al requisito degli artifici e raggiri e del danno della persona offesa;
La Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, avendo qualificato come artificio o raggiro “una condotta neutra” da cui non era derivata alcun danno per la persona offesa in quanto il [OMISSIS] aveva titolo per ottenere l’intera retribuzione per aver espletato il minimo di ore previste dal contratto collettivo, senza che rilevasse l’aver osservato l’ordine di servizio relativo all’orario continuato;
3) contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p.,avendo la Corte d’Appello fatto riferimento ad elementi che non trovavano conferma negli atti processuali da cui non emergeva un apprezzabile turbamento del servizio; incorrendo in errore di diritto, i giudici di appello avevano qualificato come interruzione di pubblico servizio i ritardi dell’imputato e gli allontanamenti per la pausa pranzo, nonostante che da tali condotte non fosse derivato un turbamento non irrilevante del servizio. Con memoria difensiva, in data 17.2.2011, la parte civile, Azienda Ospedaliera (…), di Udine, in persona del direttore generale, contestava i motivi di ricorso sulla base della motivazione della sentenza impugnata e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Sotto il profilo apparente del vizio di motivazione, in realtà, il ricorrente propone censure di merito, prospettando una valutazione delle prove e dei fatti, diversa da quella effettuata dai giudici di merito e non consentita in sede di legittimità in quanto le argomentazioni della Corte territoriale, poste a fondamento della decisione, sono esenti dal vizio di manifesta illogicità e sono compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
I giudici di appello hanno dato conto, in particolare, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, non contestati nella loro materialità, come affermato nella sentenza impugnata(”l’imputato non ha contestato di essersi assentato abitualmente dal lavoro, nell’orario di pranzo, senza timbrare il cartellino in uscita e al rientro”) della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa continuata in danno di ente pubblico.
In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che il [OMISSIS] non ha provato di aver lavorato oltre l’orario stabilito e per un numero di ore esattamente pari a quelle in cui si è indebitamente assentato senza timbrare il cartellino; peraltro, se pure i diretti superiori ed i colleghi del ricorrente erano a conoscenza del fatto che egli usciva dall’ospedale per la pausa- pranzo, non nascondendo il fatto di non timbrare il cartellino in uscita e al rientro, non poteva escludersi la sussistenza degli artifici e raggiri, oltreché dell’ingiusto profitto con altrui danno, tenuto conto che “l’ente pubblico è spersonalizzato, che la frode era diretta contro l’ente pubblico e che il pagamento delle retribuzioni avveniva in forma automatica, da parte della direzione amministrativa, con la lettura dei cartellini orari da parte di un elaboratore”. Ne consegue che, correttamente, la mancata timbratura del cartellino è stato ritenuto un espediente idoneo ad evitare che l’azienda ospedaliera, attraverso i sistemi automatizzati di calcolo delle retribuzioni, non si accorgesse delle anomalia e continuasse a pagare al [OMISSIS] l’intera retribuzione, come in concreto avvenuto. La configurabilità del reato di cui all’art. 340 c.p. è stata pure adeguatamente motivata, in conformità alla giurisprudenza in materia della S.C., avuto riguardo alla sistematicità dei ritardi dell’imputato all’inizio delle visite mediche ed all’assenza alle riunioni del reparto. Occorre poi ribadire che l’eventuale disponibilità da parte dei colleghi del [OMISSIS] a supplire alle assenze e ritardi di quest’ultimo non rileva ai fini della condotta penalmente sanzionata; il turbamento non irrilevante del servizio è stato, peraltro, contestato con riferimento alla interruzione del servizio medico del reparto ospedaliero, “per completa scopertura del servizio di guardia attiva, non essendovi, in tal casi, altri medici presenti presso la struttura”. Va, comunque, rammentato che, la S.C. ha ravvisato la ratio del reato di cui all’art. 340 c.p. nella tutela non solo dell’effettivo funzionamento di un servizio pubblico, ma anche nell’ordinato svolgimento di esso, sicché, ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata solo temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento del servizio stesso (Cass. n. 44845/2007; n. n. 24068/2001).
Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile,Azienda Ospedaliera Universitaria, (omissis), liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Depositata in Cancelleria il 03.05.2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

Anche se l'intervento è perfetto, in mancanza di consenso informato il chirurgo è responsabile.

Il diritto del paziente a sapere cosa lo aspetta va rispettato: solo così il consenso non risulta viziato


Non conta che l'intervento sia stato eseguito in modo tecnicamente corretto: il chirurgo è sempre responsabile se prima del trattamento non ha rispettato il diritto al consenso informato, che costituisce una prerogativa fondamentale del paziente sotto il profilo dei valori umani. Lo ricorda una sentenza pubblicata il 28 luglio 2011 dalla terza sezione civile della Cassazione.

Black out informativo

Accolto il ricorso dell'ammalata, vittima di una lunga storia di malasanità con risvolti penali. Un conto è la laparoscopia e un altro la laparotomia: sono due interventi distinti e per entrambi il chirurgo doveva chiedere il consenso informato dalla paziente, anche se l'esito dannoso non dipende dall'imperizia o dalla negligenza del sanitario; mentre per il primo trattamento il consenso risulta richiesto, per il secondo non si può affatto affermare che la signora sapesse esattamente a che cosa andava incontro. Resta da capire perché debba ritenersi irrilevante il fatto che l'operazione effettuata contro i patti, e non dettata da motivi di urgenza, sia stata comunque eseguita a regola d'arte: la Suprema corte precisa che laddove vi sia un deficit totale di informazione il consenso del paziente non può dirsi regolarmente prestato. Sarà il giudice del rinvio a chiudere la controversia.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

Dal sito medicitalia.it

La zanzara coreana è in Italia: trasmette potenzialmente Encefalite e Filariasi

Malattie infettive - News generale del 13/08/2011

La globalizzazione sta portando alla mescolanza di specie, razze e prodotti.
Sarebbe proprio per colpa della importazione di piante tropicali nella zona del Bellunese, l'arrivo in Italia di una temibile specie di zanzara, quella "coreana".
L'Aedes coreicus, questo è il nome del vettore, non è una zanzara comune e solamente fastidiosa: è in grado di trasmettere gravissime malattie all'uomo come la encefalite giapponese e la filariasi.
Come la zanzara tigre, essa detiene le stesse caratteristiche: vive bene in territorio urbano, predilige contenitori con poca acqua, punge di giorno, si riproduce a partire dalla primavera ed ha un ciclo vitale di 15 giorni.
La raccomandazione è quella di tenere lontano dagli ambienti domestici piccole raccolte di umidità o di acqua, come i sottovasi, di proteggere le case con zanzariere idonee, di utilizzare negli ambienti chiusi od aperti i più recenti prodotti antizanzare, ed all'aperto di provvedere per sé e per i più piccoli ad idonee cospersioni di repellenti (raccomandiamo la scelta in base al tipo di pelle e all'età del soggetto) per evitare le punture se si staziona all'aperto soprattutto in nei prati o in zone limitrofe.
Ovviamente auspichiamo che i Comuni del territorio italiano, investano una parte del danaro pubblico nelle campagne di derattizzazione, poiché stavolta i rischi stanno diventando alti. Nel frattempo educhiamoci a combattere questo rischio anche da soli.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

N. 05089/2011REG.PROV.COLL.
N. 08133/1999 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8133 del 1999, proposto da:
Casa di Riposo Monumento Ai Caduti in Guerra, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
contro
Comune di Portogruaro, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Perulli, con domicilio eletto presso Gianfranco Perulli in Roma, Lungotevere Flaminio 46; A.S.L./10 Veneto Orientale;
nei confronti di
Co.Re.Co. - Regione Veneto, rappresentato e difeso dall'Giuseppe Nucaro, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00656/1999, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS, per delega dell'Avv. P., e l'Avvocato dello Stato T.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il presente appello è proposto dalla Casa di riposo indicata in epigrafe e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto che ha stabilito non essere dovuta dal Comune la retta per la presenza della signora OMISSIS nella casa di riposo medesima, essendo prevalenti gli aspetti sanitari su quelli assistenziali.
Avverso la suddetta sentenza, l’appellante, premesso che il Comune di Portogruaro aveva provveduto fino al 1985 al pagamento della retta per la signora OMISSIS, dimessa dall’Ospedale psichiatrico e ospitata presso la Casa di riposo, ritenendo prevalenti gli aspetti non sanitari, formula i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, degli artt. 1,2 e 6 del d.P.C.M. 8 agosto 1985, degli artt. 1,2,6,,7 e 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180, degli artt. 1,12,14,25,26 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’art. 40 della legge regionale 25 ottobre 1978, n, 78, degli artt. 22, 23 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, delle leggi regionali 9 giugno 1975, n. 72 e 21 giugno 1979, n. 45, nonché delle circolari regionali n. 15 del 9 marzo 1987, n. 5 del 28 gennaio 1988, e n. 66 del 24 dicembre 1986, oltre che travisamento dei fatti, omissione di esame documentale e difetto di motivazione; in quanto la signora OMISSIS era stata dimessa dal reparto ospedaliero in quanto guarita ed inserita nella casa di riposo in alternativa all’assistenza familiare, mentre nessun conto potevano avere le occasionali ricadute psichiatriche della stessa signora OMISSIS, mentre l’attività resa in suo favore era soltanto quella dell’assistenza sociale;
Carenza e contraddittorietà della decisione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 ed errata interpretazione della circolare regionale n. 15 del 987 e n. 5 del 1988; essendo la signora OMISSIS considerata guarita ed inserita nella casa di riposo solo come alternativa dell’assistenza familiare e non per l’assistenza sanitaria;
Travisamento dei fatti e motivazione insufficiente; poiché la OMISSIS era stata sottoposta solo occasionalmente a visite presso il Centro di salute mentale di San Donà di Piave né è rilevante la somministrazione di antidepressivi, distribuiti un po’ a tutti gli ospiti per ragioni assolutamente estranee ad alterazioni psichiche;
Errata valutazione delle circolari regionali n. 15/87 e n. 5/88, violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 8 agosto 1985, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 e difetto di motivazione; evidenziando le circolari in parola la necessità di un intervento socio-assistenziale e non terapeutico per quei soggetti, come la OMISSIS, giunti ad uno stadio di assestamento delle condizioni psichiche, non più migliorabili in sede ospedaliera e bisognevoli solo di mantenimento e di non aggravamento;
Carenza di motivazione, omessa valutazione di elementi probatori e violazione delle circolari regionali n. 66 e n. 67 del 1986; essendo stata richiesta al Comune di Portogruaro solo la parte della retta attinente alla permanenza della signora OMISSIS nella Casa di riposo;
Illogicità della sentenza; per non aver stabilito l’obbligo della A.S.L. di provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Il Comune di Portogruaro si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione, rilevando come la signora fosse affetta da “psicosi distimica con prevalenza depressiva in debole mentale”, con la conseguenza che il ricovero nella casa di riposo assumeva valenza terapeutica,
L’appellante presenta successive memorie illustrative, con le quali, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.
DIRITTO
L’appello non è fondato.
Va rilevato, infatti, che l’Amministrazione comunale è tenuta a mantenere indenni le case di riposo per l’attività che le medesime espletano in sostituzione della famiglia per quelle persone che abbisognano soltanto di prestazioni di assistenza sociale, senza che subentrino o sussistano invece condizioni che necessitino di interventi di natura sanitaria.
Ora, nella specie, la signora OMISSIS, dimessa da un reparto ospedaliero per malati psichici non era affatto clinicamente guarita, ma era giunta ad una condizione, per cui gli interventi sanitari non avrebbero potuto portare più alcun miglioramento alle sue condizioni mentali, per cui era stata dimessa dalla struttura ospedaliera affinché potesse rientrare in famiglia e ivi ottenere le cure per poter in qualche modo mantenere le condizioni raggiunte.
Pertanto, il fatto che in luogo della famiglia, che non poteva assisterla, la medesima sia stata inserita in una casa di riposo non cambia affatto la sua condizione e ciò è dimostrato dal fatto che la stessa signora OMISSIS ha avuto bisogno più volte di interventi sanitari (sia mediante farmaci antidepressivi che per mezzo di vere e proprie visite specialistiche di natura psichiatrica) sia all’interno che all’esterno della casa di riposo per la continua verifica e mantenimento dello stato di deficit psichico che la contraddistingueva.
E’ evidente, perciò, che la medesima non poteva essere considerata come un normale ospite della casa di riposo a tutti gli effetti, trattandosi di un soggetto invero ivi ospitato ma soggetto ad interventi di natura squisitamente sanitaria; che poi tali interventi non fossero continui, ma occasionati da manifestazioni di alterazione psichica è fatto pressoché usuale anche in soggetti malati cronici, che sono sottoposti ad attività terapeutica soltanto nelle occasioni di ricadute evidenti.
Correttamente, pertanto, il Comune di Portogruaro, allorquando è venuto a conoscenza della situazione che caratterizzava la signora OMISSIS, ha interrotto i pagamenti alla casa di riposo, affermando di non essere tenuto a pagare attività che per legge competono al sistema sanitario nazionale, e pertanto alla unità sanitaria di riferimento.
Né è rilevante il fatto che per alcuni anni il Comune di Portogruaro abbia versato alla casa di riposo le somme per la signora OMISSIS, in quanto, solo quando lo stesso ha avuto la piena contezza della situazione sanitaria della medesima signora OMISSIS ha interrotto i pagamenti, nulla deducendo per il passato, sulla base della considerazione che solo da un certo momento gli interventi sanitari sono divenuti prevalenti rispetto all’attività di mera ricezione nella casa di riposo.
L’appello va, pertanto, respinto.
Sussistono, comunque, a cagione della particolarità della controversia, giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
rigetta l 'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

Farmaco ARAVA tossico.

Tribunale condanna Asl a Dolo per uso di Arava farmaco tossico che provocò la morte di Manuela


Artrite curata con Arava, vietato negli Usa, nonostante la giovane avesse detto ai medici che poteva causare problemi.
Una diciottenne muore all’ospedale di Dolo (Venezia) dopo un trattamento farmacologico. Mamma e papà dopo anni riescono a intentare una causa civile contro l’Asl e il giudice dà loro ragione: avranno 500mila euro di risarcimento. Ma non riavranno mai più la loro unica figlia.
La drammatica vicenda è avvenuta nel 2002 e pochi la ricordano in Riviera del Brenta forse perché il tragico epilogo – la diciottenne è deceduta per necrosi al fegato – sembrava una drammatica fatalità. Ma la sentenza del Tribunale di Dolo emessa nei giorni scorsi (giudice Enrico Schiavon) l’ha riportata alla luce in tutta la sua gravità, illustrata ieri dall’avvocato dei familiari della giovane, Mauro Zenatto, fiduciario del Tribunale dei Diritti del Malato di Piove di Sacco (Padova), e dal medico legale Alessandro Marcolin (oggi sindaco di Piove di Sacco).

«Manuela nel 2002 è una ragazzina afflitta da artrite reumatoide e che ha appena compiuto 18 anni – racconta l’avvocato Zenatto – Il medico che l’ha in cura all’ospedale di Dolo la sottopone a un trattamento con Arava». Un farmaco che aveva avuto il via libera della Cuf, la Commissione unica del farmaco presieduta dal ministro della Sanità, e che è tuttora nel prontuario farmaceutico. «Non è così però negli Stati Uniti – precisa il legale – dove la medicina, che viene prodotta da una casa farmaceutica americana, è stata ritirata dal mercato proprio per seri danni tossici ai pazienti». Manuela, che ha problemi legati alla malattia, dolori ossei soprattutto alle piccole articolazioni, si sottopone al trattamento con Arava per 10 mesi. Durante la cura non migliora, ma il trattamento continua. Fino a quando Manuela muore all’ospedale.
«Il referto medico – spiega il medico legale Marcolin – accerta che Manuela è morta per necrosi al fegato. Sono gli stessi sanitari del’Asl 13 che relazionano al ministero della Sanità l’uso del farmaco collegandolo al decesso della giovane». La famiglia di Manuela, duramente provata, non si dà pace, tanto più che proprio la diciottenne navigando in internet aveva scoperto che quel farmaco poteva provocare problemi e aveva chiesto delucidazioni al medico, senza però ottenere spiegazioni soddisfacenti. La famiglia vuole la verità, desidera capire perché il medico ha continuato ha usare un farmaco che poteva causare anche la morte. Ma è difficile trovare un legale che vada contro un’Asl per un farmaco ancora in uso. Si rivolgono infine al Tribunale del Malato, quindi all’avvocato Mauro Zenatto. «Trovare un medico che facesse da consulente contro un’azienda sanitaria – spiega l’avv. Zenatto – è stato altrettanto difficile, la lotta di Davide contro Golia, tant’è che la causa è iniziata solo nel 2005 e si è conclusa pochi giorni fa».
La sentenza del giudice di Dolo dà ragione ai famigliari di Manuela condannando l’azienda, e indirettamente il medico, a risarcire la famiglia con 500 mila euro. L’Asl 13 e il dottore, infatti, nonostante le segnalazioni della diciottenne, non avevano cambiato la terapia che si basava su un farmaco ritirato dal commercio negli Usa per conseguenze tossiche.
di Luisa Giantin da gazzettino.it via messaggero.it
A prendere le difese della famiglia, che per settimane ha ricevuto solo porte chiuse in faccia vista la complessità del caso, è stato infine l’avvocato Mauro Zenatto di Piove di Sacco, che è anche consulente legale del Tribunale del malato. E piovese è anche il perito di parte che ha sostenuto la causa, niente meno che il sindaco Sandro Marcolin, nella veste professionale di medico legale. «Manuela ha iniziato ad assumere il farmaco a 18 anni e lei stessa – sottolinea il legale – aveva scoperto grazie a una ricerca su internet che negli Stati Uniti il suo utilizzo era stato sospeso perché giudicato troppo pericoloso. La ragazza aveva anche riferito la sua preoccupazione al medico curante che tuttavia ha proseguito la cura. Dopo dieci mesi la ragazza è deceduta per necrosi epatica acuta. Il tribunale di Dolo – prosegue Zenatto – ha riconosciuto la responsabilità dell’Asl per la colpa del suo medico».
da la Nuova Venezia
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Messaggio da panorama »

SALUTE. Sigarette elettroniche, stop alla vendita ai minori di 16 anni

07/10/2011

Da oggi i minori di 16 anni non potranno più acquistare le sigarette elettroniche, una sorta di mini-aerosol metallico a forma di sigaretta che sprigiona vapori aromatizzati che danno l'illusione di fumare, e in vari casi contiene anche una percentuale di nicotina. E' quanto stabilisce un'ordinanza del ministero della Salute pubblicata ieri in gazzetta e nella quale si paventa appunto il rischio che la nicotina possa indurre a forme di dipendenza nei giovani. La reale efficacia della sigaretta elettronica è stata più volte messa in discussione: la stessa Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha emesso nel 2010 una 'sentenza di condanna', affermando che le sigarette elettroniche hanno troppi additivi chimici e non aiutano in realtà a smettere di fumare. E sempre nel 2010, le 'bionde' in versione elettronica sono anche entrate nel mirino della magistratura: il procuratore torinese Raffaele Guariniello ha infatti aperto un fascicolo per indagare su tali apparecchi, a partire dalla presenza nelle sigarette elettroniche di nicotina, documentata da varie analisi. E ad esprimere un parere 'contro' sono anche i medici: sulle sigarette elettroniche, è l'obiezione, non sono stati fatti studi scientifici di efficacia e di non pericolosità e, dunque, non si può escludere che inducano ad un rischio di dipendenza o intossicazione da nicotina. Inoltre, obiettano gli esperti, non si sa cosa i vari tipi di sigaretta elettronica contengano esattamente e in quali quantità, mentre per cerotti e gomme da masticare per smettere di fumare si sa esattamente quanta nicotina contengono.
Rispondi