Notifica sospensione dal servizio
Notifica sospensione dal servizio
Mi è stato notificato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, emesso dal C.G.A. . Nello stesso è scritto che decorre dalla data dell'atto mentre so per certo che questo, essendo un provvedimento recettizio, decorre dalla data di notifica all'interessato. Se qualcuno ha avuto lo stesso problema, come l'ha risolto ?
Re: Notifica sospensione dal servizio
Se hanno scritto nel provvedimento quanto dici, essendo manifestamente illegittimo e' suscettibile di impugnazione con ricorso al tar entro 60 giorni o con ricorso straordinario al capo dello stato entro 120.
Re: Notifica sospensione dal servizio
gixi, fatti coraggio, non arrenderti, trova la forza, anche economica ma devi rivolgerti ad un legale.
avvocato Giorgio Carta di Roma, è un ex ufficiale dei Carabinieri e conosce la materia.
fai presto cosi lui ti consiglierà su come comportarti con il tuo processo, anche in funzione di un eventuale disciplinare.
crepi il lupo e in c.... alla balena
avvocato Giorgio Carta di Roma, è un ex ufficiale dei Carabinieri e conosce la materia.
fai presto cosi lui ti consiglierà su come comportarti con il tuo processo, anche in funzione di un eventuale disciplinare.
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Re: Notifica sospensione dal servizio
la sospensione dal servizio decorre dalla data della notifica, e i termini decorrono da questo giorno-gixi66 ha scritto:Mi è stato notificato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, emesso dal C.G.A. . Nello stesso è scritto che decorre dalla data dell'atto mentre so per certo che questo, essendo un provvedimento recettizio, decorre dalla data di notifica all'interessato. Se qualcuno ha avuto lo stesso problema, come l'ha risolto ?
poi non capisco vuoi consigli, non vuoi fare ricorso, cosa chiedi a fare aiuto su questo forum ?
Re: Notifica sospensione dal servizio
Il ricorso straordinario al capo dello stato può' essere presentato direttamente dal cittadino senza assistenza legale, ma bisogna studiare bene e scrivere cose sensate. Io l'ho presentato ed ho vinto, sebbene in altra materia. Mi associo al suggerimento di contattare l'Avv. Carta.
Re: Notifica sospensione dal servizio
Adesso il ricorso al PDR costa 600 euro di contributo unificato da pagare- Quindi ci aggiunge altri 800 e fa ricorso al t.a.r.Zenmonk ha scritto:Il ricorso straordinario al capo dello stato può' essere presentato direttamente dal cittadino senza assistenza legale, ma bisogna studiare bene e scrivere cose sensate. Io l'ho presentato ed ho vinto, sebbene in altra materia. Mi associo al suggerimento di contattare l'Avv. Carta.
Re: Notifica sospensione dal servizio
L'amministrazione in questi casi impugna sempre la decisione al consiglio di stato quindi bisogna in ogni caso prevedere il secondo grado di giudizio, ne discende che i costi complessivi si attestano mediamente sui 5000 euro. Ecco perché a mio parere conviene sempre il ricorso straordinario al capo dello stato.avt8 ha scritto:Adesso il ricorso al PDR costa 600 euro di contributo unificato da pagare- Quindi ci aggiunge altri 800 e fa ricorso al t.a.r.Zenmonk ha scritto:Il ricorso straordinario al capo dello stato può' essere presentato direttamente dal cittadino senza assistenza legale, ma bisogna studiare bene e scrivere cose sensate. Io l'ho presentato ed ho vinto, sebbene in altra materia. Mi associo al suggerimento di contattare l'Avv. Carta.
Re: Notifica sospensione dal servizio
Questo può interessarti:
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trova nelle seguenti condizioni:
1. Reddito
Chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo?
Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 11.528,41 euro (aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 186 del 12 agosto 2015 - aggiornamento ogni due anni).
Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno (cioè nell'anno precedente alla formlazione della domanda), come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, anche dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari.
Nel SOLO giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare l'importo previsto per l'istante (11.528,41) + 1032,19 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.528,41 + 1032,19 + 1.032,19 euro, ecc.
Inoltre se ti fai assistere da un legale per eventuale ricorso, in caso di soccombenza per non essere condannato al pagamento delle spese legali alla controparte se il tuo reddito personale non supera i 23.000 euro, devi far fare menzione nel ricorso allegando autocertificazione del reddito-
Se ivece vuoi fare ricorso al Presidente della repubblica devi allegare una certificazione che il tuo reddito non supera il reddito di 34.500,per non pagare il contributo unificato-
Penso che hai avuto un sostanzioso aiuto, che se ti saresti rivolto ad un legale, ammesso che conoscesse questo, ti avrebbe chiesto per il consulto intorno ai 400 euro-
Lascia pagato un " caffe sospeso " ad un bar per qualche poveraccio che lo va a chiedere-
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trova nelle seguenti condizioni:
1. Reddito
Chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo?
Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 11.528,41 euro (aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 186 del 12 agosto 2015 - aggiornamento ogni due anni).
Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno (cioè nell'anno precedente alla formlazione della domanda), come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, anche dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari.
Nel SOLO giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare l'importo previsto per l'istante (11.528,41) + 1032,19 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.528,41 + 1032,19 + 1.032,19 euro, ecc.
Inoltre se ti fai assistere da un legale per eventuale ricorso, in caso di soccombenza per non essere condannato al pagamento delle spese legali alla controparte se il tuo reddito personale non supera i 23.000 euro, devi far fare menzione nel ricorso allegando autocertificazione del reddito-
Se ivece vuoi fare ricorso al Presidente della repubblica devi allegare una certificazione che il tuo reddito non supera il reddito di 34.500,per non pagare il contributo unificato-
Penso che hai avuto un sostanzioso aiuto, che se ti saresti rivolto ad un legale, ammesso che conoscesse questo, ti avrebbe chiesto per il consulto intorno ai 400 euro-
Lascia pagato un " caffe sospeso " ad un bar per qualche poveraccio che lo va a chiedere-
Re: Notifica sospensione dal servizio
Messaggio da Aquila »
...a mio modesto parere, per quanto ricordo del D.P.R. 737/ 81 concernente la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale, la notifica decorre dalla data dell'eventuale provvedimento penale emesso.
Nelle more giova precisare che, non è tanto importante la data della notifica quanto...le date dei provvedimenti penali posti in essere dall'A.G.; ad esempio se 1 è sospeso x 36 mesi, in caso di condanna definitiva a 12 mesi, ai fini economici gli verrà conteggiato il periodo di condanna a 12 mesi, mentre gli ulteriori 24 mesi gli verranno restituiti.
Art. 9. – Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale.
L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento penale per uno dei delitti indicati nel precedente art. 8, ovvero colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell’ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
Se l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto a procedimento penale per reato diverso da quelli indicati nell’art. 8, quando la natura del reato stesso sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell’ufficio dal quale dipende. In caso di concessione di libertà provvisoria ovvero di revoca dell’ordine o mandato di cattura o dell’ordine di arresto ovvero di scarcerazione per decorrenza dei termini, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare può essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquistato la libertà e con riserva di riesame del caso quando sul procedimento penale si è formato il giudicato.
I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro su proposta motivata degli organi indicati nel precedente art. 4 per i rispettivi dipendenti.
Se Il procedimento penale è definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.
Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questo deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione.
La sospensione cautelare può essere commutata in sospensione cautelare per motivi disciplinari qualora gli addebiti comportino le sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione.
Nelle more giova precisare che, non è tanto importante la data della notifica quanto...le date dei provvedimenti penali posti in essere dall'A.G.; ad esempio se 1 è sospeso x 36 mesi, in caso di condanna definitiva a 12 mesi, ai fini economici gli verrà conteggiato il periodo di condanna a 12 mesi, mentre gli ulteriori 24 mesi gli verranno restituiti.
Art. 9. – Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale.
L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento penale per uno dei delitti indicati nel precedente art. 8, ovvero colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell’ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
Se l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto a procedimento penale per reato diverso da quelli indicati nell’art. 8, quando la natura del reato stesso sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell’ufficio dal quale dipende. In caso di concessione di libertà provvisoria ovvero di revoca dell’ordine o mandato di cattura o dell’ordine di arresto ovvero di scarcerazione per decorrenza dei termini, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare può essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquistato la libertà e con riserva di riesame del caso quando sul procedimento penale si è formato il giudicato.
I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro su proposta motivata degli organi indicati nel precedente art. 4 per i rispettivi dipendenti.
Se Il procedimento penale è definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.
Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questo deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione.
La sospensione cautelare può essere commutata in sospensione cautelare per motivi disciplinari qualora gli addebiti comportino le sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione.
Re: Notifica sospensione dal servizio
avt8 ha scritto:la sospensione dal servizio decorre dalla data della notifica, e i termini decorrono da questo giorno-gixi66 ha scritto:Mi è stato notificato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, emesso dal C.G.A. . Nello stesso è scritto che decorre dalla data dell'atto mentre so per certo che questo, essendo un provvedimento recettizio, decorre dalla data di notifica all'interessato. Se qualcuno ha avuto lo stesso problema, come l'ha risolto ?
poi non capisco vuoi consigli, non vuoi fare ricorso, cosa chiedi a fare aiuto su questo forum ?
E chi ha detto che non voglio fare ricorso ?! Se riesci a leggere correttamente, noterai che ho espresso l'impossibilità a farlo al TAR ma lo farò al P.d.R., sicuramente meno costoso.
Re: Notifica sospensione dal servizio
Sei poco esperto come ti ho detto già- Il ricorso al T.A.R. e più efficace in quanto puoi chiedere la sospensiva della sanzione discipolinare,e nella prima camerad i consiglio viene deciso nel giro di 40-50 giorni,sai se e corretto il provvedimento di sospensione cautelare- Mentre se fai ricodo A PDR, non si può chiedere la sospensiva,e la prununcia avviene dopo alcuni anni- minimo due se tutto va bene-
Il mio fatto nel 1992, venne deciso nel 1997-
Inoltre la pronuncia del ricorso al PDR non e appellabile, menre la sentenza del tar, se ti rigetta la sospensiva, puio anche chiederla al consiglio di stato -Poi fai come credi- e inutile stare qui a dare consigli e perdere tempo.( certo nessuno mi ha obbligato )
Il mio fatto nel 1992, venne deciso nel 1997-
Inoltre la pronuncia del ricorso al PDR non e appellabile, menre la sentenza del tar, se ti rigetta la sospensiva, puio anche chiederla al consiglio di stato -Poi fai come credi- e inutile stare qui a dare consigli e perdere tempo.( certo nessuno mi ha obbligato )
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Re: Notifica sospensione dal servizio
Messaggio da Sempreme064 »
Caro gixi prima di fare dei ricorsi bisogna anche capire la causa della notifica sospensione.. se hai fatto una rapina puoi fare tutti i ricorsi che vuoi penso tu li perda..per avt..trattarlo bene penso sia d'obbligo imparando a leggerlo e prenderne atto e non su alcune malelingue forzate da antipatie inesistenti
Re: Notifica sospensione dal servizio
marco064 ha scritto:Caro gixi prima di fare dei ricorsi bisogna anche capire la causa della notifica sospensione.. se hai fatto una rapina puoi fare tutti i ricorsi che vuoi penso tu li perda..per avt..trattarlo bene penso sia d'obbligo imparando a leggerlo e prenderne atto e non su alcune malelingue forzate da antipatie inesistenti
Io accetto volentieri tutti i consigli ma poi la decisione gradirei prenderla io. Tutto qua.
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