note caratteristiche " da superiore a nella media"

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panorama
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da panorama »

Se mettete la parola di ricerca su internet: denunce e querele vi collegate subito sul sito dell’Arma dei Carabinieri e vi esce scritto quanto sotto indicato:

Denuncia, querela, esposto
Denuncia
La denuncia da parte dei privati è l'atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell'autorità - pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria (e non anche un agente) - un reato perseguibile d'ufficio del quale ha notizia.
Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso l'ufficiale di polizia giudiziaria - o il pubblico ministero - redige verbale, mentre nel secondo l'atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
Querela
La querela è la dichiarazione con la quale - personalmente o a mezzo di procuratore speciale - la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (ossia fa richiesta di punizione) per il quale non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza. La querela configura una condizione di procedibilità, ma contestualmente contiene l'informazione sul fatto-reato.
La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all'estero, a un agente consolare, e presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
L'Autorità che riceve la querela deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che propone la querela ed alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).

Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto dell'atto di querela. E' sufficiente, ma anche essenziale, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali notizie circa il suo autore e le fonti di prova) risulti dalla querela la manifestazione non equivoca del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il colpevole.
Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenerne l'attestazione di ricezione (art. 107 att.).
Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l'arresto (artt. 380 comma 3 e 381 comma 3), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) ad un agente - anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria - presente nel luogo. Nel verbale di arresto va dato atto della dichiarazione di querela.

Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale non di gruppo poiché, per questa, si procede d'ufficio - o atti sessuali con minorenne: artt. 609-bis, ter, quater del c.p., art. 609 septies comma 2 c.p.).

Si può rinunciare al diritto di proporre querela.
La rinuncia può essere espressa (atto redatto in forma scritta) o tacita (compimento di fatti incompatibili con la volontà di querelarsi) ed implica la perdita del diritto di proporre querela (art. 339).
La rinuncia al diritto di proporre querela è un atto preventivo in quanto presuppone che la querela non sia stata presentata. Se la querela è stata presentata può però provvedersi alla sua revoca. La revoca della querela prende il nome di remissione.

La remissione è, dunque, l'atto con cui la persona offesa o chi la rappresenta propone la revoca della querela.
Per essere efficace (e produrre l'estinzione del reato - art. 152 c.p.), la remissione deve però essere accettata. Anche per questo motivo la remissione si differenzia dalla denuncia che invece è un atto unilaterale. Poiché la persona querelata ha interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato, la remissione non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata (art. 155 c.p.).
Istanza di procedimento
L'istanza di procedimento è la domanda, presentata al P.M. o alla P.G. o anche ad un agente consolare all'estero, con la quale la persona offesa di taluni delitti comuni (cioè non politici: art. 8 c. 3 c.p.) commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero (e che se fossero stati commessi nel territorio dello Stato sarebbero perseguiti d'ufficio: artt. 9 co. 2 e 10 co. 1 c.p.) chiede che si proceda nei confronti dell'autore del fatto.
L'istanza è irrevocabile e rappresenta una condizione di procedibilità: in sua assenza infatti per quel reato non potrebbe celebrarsi alcun processo.
L'istanza può essere presentata entro 3 mesi dalla ricezione della notizia del fatto-reato ed entro tre anni dalla presenza del colpevole sul territorio dello Stato.
Esposto
L'esposto è l'atto col quale si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per mediare dissidi privati tra le parti in contesa.
Alla composizione bonaria della lite, l'Autorità di P.S. provvede a mezzo degli Ufficiali di P.S. (appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato ed Ufficiali dei Carabinieri), i quali redigono verbale che può essere prodotto in giudizio con valore di scrittura privata riconosciuta.
Qualora dai fatti si configuri un reato, l'Ufficiale di P.S., se il fatto è perseguibile d'ufficio, deve informare l'Autorità giudiziaria, mentre se trattasi di delitti perseguibili a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.


Johnny
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da Johnny »

Nella rubrica "L'Avvocato risponde" ho trovato un altro quesito sull'argomento, pubblicato da Libero in data 8 agosto 2009, dal titolo RICEZIONE DENUNCE. L'Avv. Carta al quesito di Libero rispondeva che la ricezione della denuncia era un atto che l'Ufficiale di P.G. poteva delegare all'Agente.
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da panorama »

Jhonny tempo fa questo particolare l'avevo letto anche io ma stando al CPP ci sono contradizioni infatti ti invito ha leggere per quanto riguarda le denunce l'art. 333/comma 2°e per quanto riguarda le ratifiche di querela ti invito ha leggere l'art. 337/comma 1° e 4°. Non sono cose che mi invento io, per questo motivo a suo tempo avevo chiesto una risposta all'Avv. Carta che sino ad oggi non ho ricevuto.
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da leonardo virdò »

Per Panorama e Jonny.
Caro Panorama, scusami ma te lo devo dire, hai scoperto l'acqua calda. Sono giorni e giorni che ti tico di andarti a leggere il codice di procedura penale cosa che hai fatto solo ora attraverso internet anzichè col cartaceo. Se continui a fare ricerche vedrai che è come ti dicevo io, l'Agente di P.G., come hai potuto leggere PUO' IN CASI ECCEZZIONALI, OVVERO IN CASO DI FLAGRANZA DI UN DELITTO OVE E' CONSENTITO L'ARRESTO, RICEVERE IN FORMA ORALE LA QUERELA e di tale volontà espressa dalla persona offesa va data menzione nel verbale di arresto. In ogni caso, come ti dicevo nei precedenti post, questo tipo di attività potrà riguardare i colleghi che esplitano servizio all'esterno e non a te che fai il piantone.
Se ti vuoi ancora acculturare con il CPP fai diverse ricerche tra cui: Ufficiali ed Agenti di P.G. - attribuzioni alla Polizia Giudiziaria - compiti della Polizia Giudiziaria - i compiti dell'Ufficiale di P.G. e dell'Agente di P.G. e distinzione tra le due qualifiche. Una volta ke sei documentato vai dal tuo comandante e gliene canti quattro.
Non voglio fare scuola a nessuno ma 21 anni dei quasi 32 di servizio li ho fatti : 1 anno scarso alla stazione, 20 anni tra Squadra di P.G., Nuclei di P.G. e Sezioni di P.G. e per concludere, 9 anni di capoequipaggio alla radiomobile e sto concludento ora alla centrale operativa.
Auguri.
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da panorama »

Dal sito della Polizia di Stato

La denuncia
La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati, ricordiamo comunque che il cittadino non ha alcun obbligo giuridico che gli impone di sporgere denuncia fatti salvi i casi riportati nel seguente elenco.
• Chi può presentare la denuncia?
Un privato o il suo avvocato, un pubblico ufficiale e un incaricato di pubblico servizio
• Dove si presenta la denuncia?
Negli uffici delle forze dell'ordine (questure, commissariati di P.S., Arma dei Carabinieri). Anziani e portatori di handicap possono richiedere il servizio di "denunce a domicilio" telefonando al 113
• Come si presenta la denuncia?
Se la denuncia si presenta in forma orale il pubblico ufficiale redigerà un verbale.
Se si presenta in forma scritta l'utente può utilizzare il modulo disponibile negli uffici delle forze dell'ordine
• La presentazione della denuncia ha una scadenza?
Non vi sono scadenze, tranne nei casi di denuncia obbligatoria previsti dal Codice Penale.
• Quando è obbligatorio presentare una denuncia?
La denuncia è un atto facoltativo che diventa obbligatorio quando:
o si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
o ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso
o si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
o si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o rinvenga qualsiasi esplosivo
o si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo
o rappresentanti sportivi hanno avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive
• Che cosa deve contenere la denuncia?
La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato
• Può essere richiesta una ricevuta di ricezione della denuncia?
Il cittadino o il suo avvocato possono chiedere una ricevuta per la denuncia presentata in forma scritta o orale

^^^^^^^^^^^^^^

Io aggiungo per notizia a tutti quanti non lo sappiano che qualsiasi denuncia può anche essere fatta alla Guardia di Finanza (quale appartenenza alle Forze dell’Ordine) e alla Polizia Municipale (in quanto anche essi sono Agenti di P.G. e Ufficiali di P.G.). Tanto per la precisazione in quanto tanti cittadini sono convinti che per qualsiasi denuncia devono rivolgersi obbligatoriamente alla Polizia o ai Carabinieri.
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da panorama »

Visto che si è anche parlato di qualifiche ho trovato su internet il qui sotto interessante commento

Qualifica guardie giurate volontarie











Finalmente chiarita senza ombra di dubbio la qualifica di agenti di polizia giudiziaria delle guardie venatorie volontarie, nominate anche dalle Associazioni Venatorie.
Quì di sotto riportiamo integralmente una sentenza del T.A.R. dell' Emilia-Romagna, impugnata dal Ministero dell'Interno, e convalidata dal Consiglio di Stato
_______________________________________



Guardie giurate zoofile volontarie dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali e qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche in materia di vigilanza venatoria: interviene nella materia il giudice amministrativo annullamento provvedimenti dell'Amministrazione dell'Interno.

I costanti pronunciamenti del Ministero Interno volti a negare la qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo alle guardie giurate zoofile dell'ENPA (ma lo stesso ragionamento può estendersi alle guardie giurate volontarie venatorie nominate su richiesta di altre associazioni ambientaliste) sono stati disattesi da un recente pronunciamento della giustizia amministrativa di primo grado.

Con sentenza n. 569 in data 6 ottobre 1999, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna Sezione di Parma ha annullato i provvedimenti del Prefetto di Modena (adottati sulla base di conformi pareri del Ministero Interno) con i quali era negata alle guardie zoofile dell'ENPA la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Il diniego di qualifica era motivato in considerazione del fatto che l'art. 27 della legge n. 157/92 (legge quadro in materia di caccia), mentre al primo comma lett. a) riconosce tale qualifica alle guardie dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni, alla successiva lett. b) nulla prevede in tal senso per le guardie volontarie zoofile, tra le quali rientrano anche quelle nominate dall'ENPA.

Il giudice amministrativo ha annullato i provvedimenti prefettizi in base alla considerazione che le guardie giurate, per costante giurisprudenza delle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, sono da considerarsi - in relazione agli specifici compiti di vigilanza attribuiti con il decreto di nomina - agenti di polizia giudiziaria ai sensi del disposto dell'art. 57 ultimo comma del cod. proc. pen.

Invero, nell'ambito dei compiti di vigilanza specificamente attribuiti, le guardie giurate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria, quali il prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ecc… (cfr. art. 55 primo comma cod. proc. pen.).

La pronuncia del TAR, da un lato consolida il più recente orientamento espresso dalla Cassazione Penale Sezione Terza sentenza n. 4408 del 16 dicembre 1997 - 12 febbraio 1998 che - con riferimento alle guardie venatorie volontarie della LIPU - riconosce il potere di svolgere i "compiti di agenti di polizia giudiziaria", e dall'altro si innesta nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione IV sentenza n. 1233 del 1997) che - disattendendo le tesi del Ministero Interno - riconosce qualifica di agente di polizia giudiziaria in capo alle guardie giurate nominate dagli Istituti di Vigilanza

La sentenza n. 569/99 del TAR Parma è stata oggetto di appello da parte del Ministero Interno; il Consiglio di Stato ha tuttavia respinto - in sede cautelare (ordinanza della IV Sezione in data 11.4.2000) - l'appello stesso.

Allo stato i pronunciamenti del giudice amministrativo (nonché quelli della Cassazione Penale, anche sulla specifica materia venatoria) valgono a rendere chiarezza nella miriade di pronunce - spesso contraddittorie - che troviamo riassunte nei vari codici commentati della materia, e valgono a rafforzare la tesi della qualifica di agente di polizia giudiziaria da riconoscere alle guardie giurate zoofile dell'ENPA ma anche alle guardie giurate volontarie venatorie nominate dalle altre associazioni in forza del disposto della lett. b) dell'art. 27 legge 157/92.

Avv. Rossella Ognibene

SEGUE SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA

SENTENZA

sul ricorso n. 409 del 1994, proposto da E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali - , in persona del legale rappresentante p.t., sig. Antonio IACOE e dalla sig.ra Roberta MAI, in qualità di Capo Nucleo delle guardie zoofile presso la sede provinciale di MODENA dell'E.N.P.A., entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella OGNIBENE e dall'Avv. Guglielmo GUAGNELLINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mauro BONATI, in Parma, via Cairoli n.15.

contro

Ministero dell'Interno e Ministero di Grazia e Giustizia, in persona dei rispettivi Ministri p.t.; Prefettura di Modena, in persona del Prefetto p.t. e Questura di Modena, in persona del Questore p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in via Guido Reni n.4, sono domiciliati ex lege.

per l'annullamento, previa sospensiva:

1) - della nota prot. n. 867 del 14/5/1994, con la quale il Prefetto di Modena ha negato alle guardie volontarie zoofile appartenenti all'E.N.P.A. la qualifica di agente di polizia giudiziaria;

2) - della nota prot. n. 867 in data 13/5/1994, contenente analogo diniego, inviata dal Prefetto di Modena ai Sindaci della Provincia, ai Procuratori délla Repubblica presso Tribunale e Pretura, al Presidente del Tribunale, al Questore, al Comandante dei Carabinieri e al Comandante della Guardia di Finanza;

3) - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi pareri, proposte ed atti di controllo ed in particolare, del parere espresso dal Ministero dell'Interno e richiamato nelle note impugnate.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visto il ricorso per il regolamento della competenza presentato in data 16/1/1995 dalle Amministrazioni dell'Interno e di Grazia e Giustizia e vista, altresì la decisione n.333 del 12/3/1996, con la quale il Consiglio di Stato, sez. IV, ha dichiarato inammissibile il predetto ricorso.

Visto l'atto di riassunzione del giudizio da parte dei ricorrenti, notificato in data 4/4/1996 e depositato in data 10/4/1996;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 15 giugno 1999, il dr. Umberto GIOVANNINI; udito, altresì, l'Avv. Rossella OGNIBENE per i ricorrenti.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso n. 409 del 1994, notificato il 7/7/1994 e depositato il 29/7/1994, i ricorrenti chiedono l'annullamento, previa sospensiva: 1) - della nota prot. n. 867 del 14/5/1994, con la quale il Prefetto di Modena ha negato alle guardie volontarie zoofile appartenenti all'E.N.P.A. la qualifica di agente di polizia giudiziaria; 2) - della nota prot. n. 867 in data 13/5/1994, contenente analogo diniego, inviata dal Prefetto di Modena ai Sindaci della Provincia, ai Procuratori della Repubblica presso Tribunale e Pretura, al Presidente del Tribunale, al Questore, al Comandante dei Carabinieri e al Comandante della Guardia di Finanza; 3) - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi pareri, proposte ed atti di controllo ed in particolare, del parere espresso dal Ministero dell'Interno e richiamato nelle note impugnate.

Con le note impugnate il Prefetto di Modena ha negato alle guardie zoofile dell'E.N.P.A. la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria, in considerazione del fatto che l'art.27 della L n. 157 del 1992, mentre al l' comma, lettera a) riconosce tale qualifica alle guardie dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni, alla successiva lettera b) nulla prevede in tal senso per le guardie volontarie zoofile, tra le quali rientrano anche quelle nominate dall'E.N.P.A.

Da tale premessa, il Prefetto di Modena ha fatto discendere l'ulteriore affermazione per la quale "i verbali redatti dalle guardie volontarie non acquisiscono un'autonoma rilevanza, per cui essi devono essere inviati all'autorità competente che provvederà con proprio atto a conferire efficacia all'accertamento svolto.".

Secondo i ricorrenti tali determinazioni prefettizie sono illegittime per i seguenti motivi in diritto:

1) - Violazione dell'art.5 del D.P.R. 31/3/1979 e dell'art.57, ultimo comma, del c.p.p. (D.P.R. 22/9/1988 n.447).

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 31/3/1979, l'E.N.P.A. ha mutato la propria qualificazione giuridica, perdendo il suo carattere di persona giuridica di diritto pubblico, per trasformarsi in persona giuridica di diritto privato.

L'art. 5 di detto decreto ha mantenuto, però, intatta la qualifica di guardia giurata posseduta dalle guardie zoofile dell'E.N.P.A. in base alla precedente normativa, pur privando le stesse della qualifica di agenti di P.S., essendo venuta meno la natura pubblica dell'Ente.

Nulla è stato innovato, quindi, quanto alle funzioni attribuite dalla L. n.303 del 1954 alle guardie zoofile, restando le stesse fissate nella "prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico".

Pertanto, le guardie zoofile dell'E.N.P.A. rientrano a pieno titolo nella più ampia categoria, operante nell'ordinamento giuridico italiano, delle guardie particolari giurate.

Tale inquadramento è confermato dall'applicabilità alle guardie zoofile delle norme di cui agli artt. 133 e segg. del T.U.L.P.S., tra cui quelle relative all'obbligo di ottenimento della licenza prefettizia.

Per giurisprudenza consolidata, le guardie particolari giurate, nei limiti del servizio cui sono destinate e per le mansioni svolte dalle stesse di accertamento dei reati, mentre esse si trovano a svolgere la propria opera, sono considerate agenti di Polizia Giudiziaria (v. Cass. Pen., sez. VI, 24/10/1984; 20/3/1981; sez. Il, 12/1/1979; sez. l, 18/2/1980; sez. lav. 7/2/1983 n.1031).

La qualità di agente di Polizia Giudiziaria deve, quindi, essere riconosciuta alle guardie zoofile, nel momento e nell'occasione in cui esse operino per l'accertamento e la repressione dei reati che in qualche modo possano attentare alla normativa in materia di protezione degli animali.

In quest'ottica, dunque, le guardie zoofile rientrano tra i soggetti contemplati dall'art.57 ultimo comma c.p.p., norma che riconosce la qualifica di agente di P.G., nei limiti del servizio cui sono destinati.

2) - Violazione dell'art.13 della L. n.689 del 1981; Violazione dell'art. 97 Cost. e del principio del buon andamento dell'Amministrazione; Violazione dell'art.2700 c.c.;

Il diniego delle funzioni di Polizia Giudiziaria, ha condotto l'amministrazione a negare "autonoma efficacia" ai verbali di accertamento di illeciti amministrativi redatti dalle guardie zoofile.

Tali verbali, pertanto, avrebbero unicamente funzioni di "verbali di riferimento" che, in quanto privi di autonoma efficacia, dovrebbero essere recepiti dall'Autorità amministrativa competente. Ciò è illegittimo, in quanto, come sopra rilevato, le guardie giurate E.N.P.A. sono a tutti gli effetti e nei limiti delle loro attribuzioni, agenti di Polizia Giudiziaria.

In forza di tale loro qualità, le guardie giurate E.N.P.A. possono procedere autonomamente all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, così come disposto dall'art.13, quarto comma, della L. n.689 del 1981.

La norma in questione, inoltre, non prevede assolutamente che i verbali redatti dagli agenti accertatori abbiano natura di "verbali di riferimento", con conseguente illegittimità dell'atto prefettizio che impone che essi siano trasmessi all'Autorità competente perché questa provveda "con proprio atto a conferire efficacia all'accertamento svolto".

Detti verbali, inoltre, in quanto forniti di pubblica fede ex art.2700 c.c., per quello che riguarda ciò che l'accertatore attesta essere avvenuto in sua presenza o essergli stato dichiarato, non abbisognano di alcun recepimento da parte dell'Autorità amministrativa.

2) - Violazione degli artt. 27 e 37 della L. n.157 del 1992 e dell'art.13 della L. n. 689 del 1981;

Il Prefetto di Modena giunge ad escludere la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria in capo alle guardie zoofile dell'E.N.P.A., contemplate alla lettera b) dell'art.27 della L. n.157 del 1992, argomentando dalla circostanza che la "qualità di agente di polizia giudiziaria" è riconosciuta espressamente dallo stesso art.27, solo ai soggetti individuati alla lettera a) del citato articolo.

Ciò è errato, in quanto è stato omesso di considerare che i soggetti di cui alla lettera b) dell'art.27, qualora siano riconosciuti come guardie giurate (a seguito della nomina prefettizia ex art.133 e segg. T.U.L.P.S.), per effetto di tale riconoscimento sono agenti di polizia giudiziaria.

Detta qualifica vale al fini dell'accertamento degli illeciti sia penali sia amministrativi previsti dalla L. n.157 del 1992, dato che la legge, riguardo alle funzioni di vigilanza sull'applicazione della legge medesima, non opera alcuna distinzione tra violazioni amministrative ed illeciti penali.

3) - Violazione degli artt. 30 e 31 R.D. n.1604 dei 1931;

La normativa sulla pesca sopra richiamata prevede espressamente, agli artt.30 e 31, la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria in capo agli agenti giurati nominati dall'Associazione.

Le note prefettizie impugnate, escludendo "tout court" la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria in capo alle guardie giurate dell'E.N.P.A. si pongono in palese violazione anche della normativa richiamata in epigrafe.

- Con memoria conclusionale depositata in data 3 giugno 1999, parte ricorrente, dopo avere ribadito le tesi ricorsuali e replicato alle argomentazioni di controparte, conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso e di condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle spese relative al presente giudizio.

§§§

Sì sono costituite in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, le Amministrazioni intimate, le quali, con analitico controricorso e successiva memoria depositata in data 26/5/1999 chiedono in primis declaratoria d'improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della sopravvenuta circolare del Ministero dell'Interno 18 marzo 1995 e, nel merito, la reiezione dello stesso, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 15 giugno 1999 la causa è stata chiamata e, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

La controversia posta all'esame del collegio concerne la verifica della legittimità, in relazione ai motivi esposti in ricorso, degli atti con i quali il Prefetto della Provincia di Modena ha sostanzialmente negato che alle guardie zoofile nominate dall'Ente Protezione Animali possa essere attribuita la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria ex art.57 c.p.p., con conseguente negazione dell'autonoma rilevanza dei verbali redatte dalle guardie stesse. I provvedimenti prefettizi sono motivati in base alla considerazione che l'art. 27 della L. n.157 del 1992 (normativa che disciplina l'attività venatoria), mentre al primo comma lettera a) riconosce espressamente alle guardie dipendenti degli enti delegati dalle Regioni la qualità di agente di polizia giudiziaria, alla successiva lettera b) nulla prevede in tal senso per le guardie volontarie zoofile, tra le quali rientrano anche quelle nominate dall'E.N.P.A..

A tale tesi, basata su un'interpretazione letterale della norma citata, fatta propria anche dal Ministero dell'Interno con parere impugnato dai ricorrenti quale atto presupposto, si contrappongono le argomentazioni ricorsuali, che, facendo leva sulla circostanza che le guardie zoofile sono guardie giurate (sia in quanto tale qualifica è stata loro confermata dall'art.5 del D.P.R. 31/3/1979 che ha disposto la privatizzazione dell'Ente, sia perché la loro nomina è sottoposta ad autorizzazione prefettizia ex artt. 133 e segg. T.U.L.P.S.) e che le guardie giurate, per costante giurisprudenza delle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, sono da considerarsi - relativamente e limitatamente agli specifici compiti di vigilanza loro affidati agenti di Polizia Giudiziaria, chiudono il ragionamento di tipo sillogistico con l'affermazione circa l'attribuzione alle Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. della qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria. Il Collegio ritiene che debba essere condivisa tale ultima tesi propugnata dai ricorrenti.

Questo Tribunale già ha avuto modo di pronunciarsi in "subiecta materia" (v. sentenza 6/3/1997 n.90), statuendo che (nell'ambito dei compiti di vigilanza aderenti all'E.N.P.A., che non sono certamente venuti meno per effetto della privatizzazione dell'Ente) '' ... così come precisato nei rispettivi decreti prefettizi di nomina - le guardie giurate dell'ENPA sono pertanto da considerarsi a tutti gli effetti agenti di Polizia giudiziaria ex art.57, u.c. C.P.P., essendo pacifico nella giurisprudenza della Cassazione Penale (ad es. Sez.l, 26.1.1994, n.782) che, nello svolgimento dei compiti cui sono abilitate, le guardie particolari giurate esercitano funzioni di polizia giudiziaria: e cioè quelle indicate dall'art.55, 1°c. C.P.P. (prender notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori ecc.), con evidente e preminente riferimento, per le guardie zoofile dell'E.N.P.A. al rispetto della norma penale contro il maltrattamento degli animali (nuovo testo dell'art.727 Cod. Pen).". I provvedimenti impugnati, pertanto, sono illegittimi, in quanto essi, nel negare alle guardie zoofile dell'E.N.P.A. la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, si pongono nettamente in contrasto sia con l'art.5 del D.P.R. 31/3/1979, che ha confermato la qualifica di guardia giurata in capo alle guardie E.N.P.A., anche dopo la privatizzazione di detto Ente, sia con l'art. 57, u.c., c.p.p. che attribuisce la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria alle guardie particolari giurate, quali soggetti da intendersi ricompresi tra " ... le persone alle quali le leggi e i reg olamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art.55.’’.
Per i suesposti motivi il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, sono annullati i provvedimenti impugnati.

La natura assorbente del motivo accolto, esime il Collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi rassegnati:

Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia - Romagna – Sezione di Parma – Accoglie il ricorso n. 409 del 1994, indicando in epigrafe, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 1999.

Presidente

Primo Referendario rel.est.

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.

Parma, lì 6 ottobre 1999 Il Segretario
AMAURI
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da AMAURI »

Caro e cari colleghi, saro' ultimo a rispondere alle vostre care risposte sulle note caratteristiche,ma vi dico che non è un arma che hanno i comandanti, a me quando ero in servizio stava succedendo la stessa cosa, parliamo sempre del Comandante di Stazione che ignora il lavoro del militare e gratifica sempre il cosiddetto "LECCHINO", ebbene nel momento in cui da eccellente me li abbassava a superiore alla media,ho chiesto di essere messo a Rapporto dal Comandante Generale e credetemi non mi sarei fermato davanti a nessuno,ebbene sono arrivato appena dal Comandante di Legione che subito le note sono ritornate come erano prima,ragazzi combattiamo la delinquenza, arrestiamo delinquenti, latitanti di grosso calibro blocchiamo rapine etc e poi abbiamo paura di un povero uomo che nella sua stupidità gioca a fare il Comandante di Stazione,se avete ragione andate fino in fondo,vedrete che qualcuno vi ascolterà, perchè il Comandante di Compagnia unitamente a quello Provinciale non vi daranno mai ragione, quindi non contraddiranno mai un Comandante di Stazione, permettemi di dirlo LO PASSATO PURE IO NON FATEVI METTERE I PIEDI IN FACCIA.
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da leonardo virdò »

AMAURI, MI PIACCIONO LE TUE AFFERMAZIONI. QUANDO RITIENI DI AVER RAGIONE DEVI BATTERE I PUGNI SUL TAVOLO E MOSTRARE I DENTI, ALTRIMENTI DI DIVORANO.
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da rippa1975@gmail.com »

Egregio collega,fare ricorso alle note caratteristiche è un tuo diritto.Se credi che la valtazione fatta dal tuo comandante non sia giusta,fai ricorso.Rivolgiti ad un buon avvocato,gli spieghi la situazione,fai riciesta di accesso agli atti amministrativi e impugna il provvedimento.Ti dirò di più,se il tuo ricorso dovesse essere accettato,chiedi all'amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute per il ricorso e il riconoscimento del danno morale subito.La procedura è semplice ed è molto efficace,non scoraggiarti,fai valere i toui diritti.Un grande in bocca al lupo.
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da panorama »

Sulle qualifiche di agenti di p.g. si è anche pronunciata la Corte di Cassazione così come segue:

Dal sito: earmi.it

Le guardie giurate volontarie non sono agenti di PG (Cassazione nr. 15074 del 27-2-07)
CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA della Sez. III del 27/02/2007 n. 15074
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 20/11/06 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Costantino Zanola avverso il decreto del P.M. di Brescia in data 25/09/06 di convalida del sequestro probatorio di P.G.. eseguito il 23/09/06 ed avente per oggetto, tra l'altro, due fucili utilizzati dallo Zanola per l'attivit à venatoria - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni esponeva che il sequestro dei fucili in esame era illegittimo perché effettuato da guardie giurate che non avevano la veste di agenti o ufficiali di p. g. come si ricavava dalla L. n. 157 del 1992, art. 27, lett. a).
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 27/02/07, chiedeva in via principale la rimessione della questione alle Sezioni Unite; in via subordinata annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento impositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In data 23/09/2006 tre guardie giurate in servizio presso il Nucleo di Vigilanza WWF di Brescia, nel corso di un servizio di vigilanza venatoria, provvedevano, tra l'altro, al sequestro probatorio di due fucili utilizzati da Zanola Costantino per l'esercizio di attività venatoria illecita in danno di fauna protetta; il tutto ai sensi della L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2.
Il PM del Tribunale di Brescia, con provvedimento emesso il 25/09/06, ex art. 355 c.p.p. convalidava il sequestro di P.G.. Il Tribunale del Riesame di Brescia con ordinanza in data 20/11/06 confermava il citato decreto di sequestro, ritenendo che le guardie che avevano operato il sequestro de quo rivestivano la qualifica di agenti di P.G.. Zanola Costantino proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la censura dedotta nel ricorso - attinente alla illegittimità del sequestro de quo per carenza della qualifica di agenti di polizia giudiziaria nei confronti delle guardie giurate che hanno operato il sequestro - è fondata.
Dall'esame congiunto della L. n. 157 del 1992, art. 27, lett. b), art. 28, commi 1, 2 e 5, si ricava che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientali nazionali (nella specie guardie giurate appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF), spetta la vigilanza sull'applicazione della citata legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria. Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, è prevista per tutti soggetti indicati nella citata legge, art. 27, il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso d armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12; del contrassegnò della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
Nei confronti dei soli Ufficiali ed Agenti che esercitano funzione di polizia giudiziaria è previsto il potere di procedere - nei casi previsti dalla citata Legge, art. 30 - al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (Legge citata, art. 28, comma 2). Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i relativi verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono; nonché all'Autorità competente secondo le disposizioni vigenti (citata legge, art. 28, comma 5).
Consegue, pertanto, alla luce della disciplina normativa sopra evidenziata, che alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di protezione ambientale non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della L. n. 157 del 1992. Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alla citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti all'attività venatoria. Invero la qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria è riconosciuta al personale indicato esplicitamente nell'art. 57 c.p.p., commi 1 e 2; oppure al personale al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p. (art. 57 c.p.p., comma 3); fatte salve comunque le disposizioni delle leggi speciali (art. 57 c.p.p., comma 1).
Orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente (come il WWF) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria ne' dalla L. n. 157 del 1992, ne' da altra normativa speciale.
In conclusione va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti lo ufficiali di P.G. conformi: (Cass. Sez. 3°, Sent. n. 4408 del 16/02/97, rv. 209862; Cass. Sez. 3°, Sent n. 1519 del 27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. 3°, Sent. n. 613 del 27/02/1995 rv 201998; Cass. Sez. 5°, Sent. n. 4898 del 23/05/97, rv 207896; contra: Cass. Sez. 3°, Sent. n. 6454 del 2006 rv 233561).
Stante la mancanza della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei confronti delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il sequestro probatorio, consegue la illegittimità dello stesso, perché eseguito in violazione delle norme di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p..
Vanno annullati, pertanto, senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Brescia in data 20/11/06, sia il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. del Tribunale di Brescia in data 25/09/06.
Va disposta la restituzione dei fucili in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del PM di Brescia in data 25/09/06 e ordina la restituzione dei fucili in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007


NOTA: Ormai è cosa certa e definitiva. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 2006 anche la Cassazione ha posto termine alle stravaganze giuridiche di quei PM verdi e anticaccia che in perfetto contrasto con il testo letterale chiarissimo della legge, insistevano a voler attribuire alle guardie volontarie poteri che la legge ha loro negato (salvo che per le guardie ittiche). Quindi le guardie volontarie si devono limitare a controllare i documenti, le armi e la selvaggina di chi è in atteggiamento di caccia o di chi circola armato di fucile sul terreno di caccia; non possono fare sequestri, non possono fare perquisizioni e non possono trattenere nessuno in attesa di in agente di polizia giudiziaria che supplisca ai loro poteri mancanti; possono richiedere di mostrare il contenuto di sacchi, borse, cesti, ma non possono controllarli di forza.
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

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C.4/15157

Presentazione di denunce o querele presso la Stazione urbana e distaccata dei Carabinieri

presentato il: 01/03/2012

Camera, interrogazione a risposta scritta

arma dei carabinieri

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 27 settembre 2011, il CoBaR carabinieri del Veneto ha approvato una delibera (n. 423) avente per oggetto «presentazione di denunce o querele presso la Stazione urbana e distaccata» mediante la quale è stato chiesto di intervenire chiarendo che in nessun caso la responsabilità nell'accettazione ovvero nella redazione delle denunce può essere delegata o attribuita al militare di servizio alla caserma con qualifica di agente di polizia giudiziaria nella considerazione che l'articolo 333 del codice di procedura penale dispone inequivocabilmente che la denuncia da parte di privati è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria;
la delibera dell'organismo di rappresentanza trae origine dalla modifica delle scelte organizzative ed operative adottate sin dal 1990 ovvero la parte in cui, nella nuova pubblicazione «procedimenti di azione», si dispone per il militare di servizio alla caserma, nella parte riservata alla «presentazione di denunce o querele» presso la Stazione Urbana e distaccata, quanto segue: «il militare dovrà Accettarla, utilizzando la maschera per la redazione automatizzata del verbale di denuncia, consegnando successivamente i moduli al Comandante di Stazione»;
con lettera n. 112/54-13-2011-Segret-CoBaR. di Prot. Arma, datato 14 febbraio 2012, avente per oggetto «CoBaR affiancato al Comando Legione Carabinieri "Veneto". Verbale n. 292/X del 27 settembre 2011. Risposta alla Delibera n. 423» il Generale B. Sabino Cavaliere ha richiamato l'attenzione, in relazione alla problematica evidenziata, su quanto previsto fra l'altro, dagli articoli 333 e 337 del codice di procedura penale nonché dalle sentenze della corte di cassazione n. 15797 e 17449, datate rispettivamente 14 marzo 2007 e 24 gennaio 2008, le quali stabiliscono che la ricezione dell'atto di querela, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria), è prevista non quale condizione di validità dell'atto medesimo, ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato, ritenendo quindi valido l'atto ricevuto da un agente di polizia giudiziaria e successivamente trasmesso all'autorità giudiziaria da un ufficiale di polizia giudiziaria -:
se corrisponda al vero quanto esposto in premessa e quali siano le immediate azioni che si intendano avviare a garanzia delle parti interessate dal procedimento adottato per la ricezione degli atti di denuncia o querela e quali quelle a tutela della rigorosa osservanza della procedura penale.
(4-15157)
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

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ATTENZIONE a non correre gli stessi errori.

1)- Il ricorso........., deve essere dichiarato inammissibile essendo stato proposto contro un atto non definitivo qual è la scheda valutativa (per il periodo dal 04/11/2007 al 19/07/2008) cioè il documento caratteristico contemplato dall’art. 13, comma, 1°, del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, con cui viene registrato il giudizio personale dei superiori sul servizio prestato e sul rendimento fornito da un militare.

2)- Conferma tale inammissibilità l’osservazione che in calce alla comunicazione di tale scheda, sottoscritta dal ricorrente, fosse esplicitamente indicato il corretto regime di impugnazione ("Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore della Direzione generale del personale militare,entro 30 gg. dalla data della presa visione (ai sensi del D.P.R. n . 197l/1199 ovvero ricorso giurisdizionale al TAR competente (ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro 60 gg. dalla data di presa visione“ )

3)- La presenza di detta specifica clausola che assolve compiutamente il dovere sancito dagli artt. 1, ultimo comma, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1999 e 3, ultimo comma, L. 7 agosto 1990, n. 241 esclude, altresì, che al ricorrente possa essere concesso il beneficio dell'errore scusabile.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


29/03/2012 201002360 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 09/02/2012

Numero 01607/2012 e data 29/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 febbraio 2012

NUMERO AFFARE 02360/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS,
per l’annullamento della scheda valutativa n. …. (periodo dal 04/11/2007 al 19/07/2008);
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS 22/02/2010 del 28/04/2010 con la quale il Ministero della difesa direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Sandro Aureli;
Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell’amministrazione;

Premesso e Considerato:
Il ricorso in esame, come correttamente evidenziato nella relazione, deve essere dichiarato inammissibile essendo stato proposto contro un atto non definitivo qual è la scheda valutativa (per il periodo dal 04/11/2007 al 19/07/2008) cioè il documento caratteristico contemplato dall’art. 13, comma, 1°, del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, con cui viene registrato il giudizio personale dei superiori sul servizio prestato e sul rendimento fornito da un militare

Conferma tale inammissibilità l’osservazione che in calce alla comunicazione di tale scheda, sottoscritta dal ricorrente, fosse esplicitamente indicato il corretto regime di impugnazione ("Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore della Direzione generale del personale militare,entro 30 gg. dalla data della presa visione (ai sensi del D.P.R. n . 197l/1199 ovvero ricorso giurisdizionale al TAR competente (ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro 60 gg. dalla data di presa visione“ )
La presenza di detta specifica clausola che assolve compiutamente il dovere sancito dagli artt. 1, ultimo comma, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1999 e 3, ultimo comma, L. 7 agosto 1990, n. 241 esclude, altresì, che al ricorrente possa essere concesso il beneficio dell'errore scusabile.
P.Q.M.
Esprime il parere che ricorso debba essere dichiarato inammissibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da daniele66 »

Ciao, collega ho letto ora la tua vecchia vicenda e non so se le cose ti sono cambiate oppure hao fatto ricorso come sto facendo io quest'anno e bhe si e proprio cosi cioò che hai vissuto te e capitato a me DA ECCELLENTE per tanti per poi prendere un sale e scendi eccellente ,superiore alla media ....ma in questi due anni con l'arrivo di un giovane Tenente al suo primo comando e di cui chiama tutti per nome mi Ha pugnalato senza valida giustificazione eppure faccio tutto e sono un semplice Agente di P.G e non mi sono tirato indietro in nulla risultato al 21 Agosto MI HA BASSATO con valutazione " INFERIORE ALLA MEDIA " eppure non mi ha dato spiegazioni CAVOLO MA ALLORA SEMPRE CHI NON FA NULLA E' ECCELENTE ..COMPLIMENTI DAVVERO E POI CI RITENIAMO ......COSA E QUESTO CHE MI DOMANDO ANZI SE LO DOMANDASSE LUI ..Grazie ma farò di tutto per far valere la mia dignità professionale . Ciao collega
giosa
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da giosa »

dopo 30 anni di servizio proprio delle note non me ne frega una sega. devo si ma pensare alla salute.
daniele66
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Re: note caratteristiche " da superiore a nella media"

Messaggio da daniele66 »

Tranquilli ragazzi passano gl'anni ma le cose di questo genere non cambiano ,,,,ne sono la prova del sistema da accellente a inferiore alla media ....sarà solo antipatia eppure lavoro e faccio come agente quello che dovrebbero fare ufficiali di pg ,,,,scusate ma e proprio cosi fate in giusto il resto non serve anzi vi danneggia .......ciao a tutti e mi dispiace per nn dire VERGOGNA avete fatto giuramenti ed altro eppure tirati calci
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