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maxb54
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Re: note caratteristiche

Messaggio da maxb54 »

La firma sulle note caratteristiche è solo a conferma della presa visione in forma integrale. Non è assolutamente una "accettazione" del giudizio, come molti pensano. Anche dopo aver firmato si può presentare ricorso gerarchico o a TAR della Regione dove si fà servizio.


panorama
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Re: note caratteristiche

Messaggio da panorama »

Chissà se si può applicare lo stesso principio per le Note Caratteristiche?
Cmq è bene tenerne conto.

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Cassazione: è reato mettere screditare il livello culturale di una persona

Tratto da: Cassazione: è reato mettere screditare il livello culturale di una persona
(Fonte: StudioCataldi.it)
Anche il solo fatto di mettere in dubbio il livello culturale di una persona può costituire reato. Lo ha stabilito la corte di cassazione specificando che una simile invettiva anche se espressa in forma "impersonale" può far scattare una condanna per diffamazione. Nel caso esaminato la quinta sezione penale della Corte l'offesa era stata rivolta a una persona preposta alla tutela del patrimonio culturale. La Corte ha così confermato una sentenza di condanna inflitta al presidente di una fondazione che era finito sotto processo per diffamazione per il fatto di aver inviato un fax ad un giornalista di un quotidiano bresciano con espressioni che avevano leso la reputazione del presidente del Centro Nazionale di Studi Dannunziani screditandone la levatura culturale. Ricostruendo il fatto gli Ermellini nella sentenza numero 36863/2011 fanno notare che l'imputata si era sfogata attraverso un fax affermando che "da Pescara era arrivata una lezione inutile. Il Vittoriale - aveva scritto - continua la sua fortunata avventura mentre la fondazione pescarese ha cessato di esistere da un pezzo. In realta', gente incolta avvelenata da malafede intende colpire il Vittoriale e chi lo gestisce". Sentitosi direttamente colpito il presidente del centro studi ha fatto partire una denuncia che si è conclusa con la condanna sin dal primo grado di giudizio per diffamazione con tanto di risarcimento danni.
Altre informazioni su questo argomento
(18/10/2011 09:00 - Autore: N.R.) - Cita nel tuo sito
panorama
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Re: note caratteristiche

Messaggio da panorama »

2) La s.v. n. … sarebbe nulla per violazione dell’art. 693, comma 1, lett. g) del D.P.R. n. 90/2010, in quanto il documento caratteristico risulterebbe redatto da ufficiali superiori appartenenti al Corpo di Stato Maggiore della Marina di confronti di un ufficiale del Corpo OMISSIS della Marina senza la richiesta e la predisposizione obbligatoria di “elementi di informazione” da parte di un ufficiale della stessa Arma/Corpo/Ruolo dal quale il soggetto da valutare dipenda direttamente in linea tecnico-funzionale (cioè dall’ufficiale del Corpo OMISSIS della marina in servizio presso lo stesso ente del secondo revisore).

3) La s.v. n. (la stessa) sarebbe comunque illegittima per violazione dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010 poiché, pur avendo il ricorrente prestato servizio anche quale ufficiale OMISSIS a bordo della nave OMISSIS, dal 03/11/20… alle dipendenze di altra linea gerarchica (il C.te di tale unità), non sarebbero stati redatti “elementi di informazione” con la motivazione che il C.te della nave in questione risultava impedito proprio ai sensi dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010; motivazione ad avviso del ricorrente insussistente nel caso di specie.

4) La s.v. n. (la stessa) presenterebbe l’ulteriore profilo di illegittimità costituito dal brusco ridimensionamento della valutazione dell’ufficiale rispetto al più recente passato, come risulterebbe dal raffronto della suddetta scheda con la precedente s.v. n. (diversa).

In particolare tra le parti interne della s.v. n. (la stessa) e il giudizio finale non sussisterebbe la necessaria armonia e coerenza valutativa richiesta dalla normativa vigente. Non si comprenderebbe, inoltre, come si sarebbe manifestata, in concreto, quella mancanza di serenità personale e professionale che risulterebbe essere l’unico motivo in base al quale vengono giustificati il ridimensionamento del giudizio sulle doti (anche intellettuali e culturali) possedute dal ricorrente e l’abbassamento di qualifica.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo che il ricorso sia rigettato.

Con memoria illustrativa depositata il 29 ottobre 2014, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, precisando altresì che, nel periodo immediatamente successivo all’adozione della s.v. impugnata, il ricorrente, oltre a ricevere ulteriori titoli e benemerenze, è stato trasferito in altra sede di servizio dove è stato valutato con giudizi interni tutti di livello apicale da un superiore dotato del grado di Capitano di Vascello dello stesso Corpo (quello OMISSIS della Marina Militare di appartenenza).

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014 il ricorso stato trattenuto la decisione.

Il ricorso è fondato.

La valutazione caratteristica del personale militare è oggi disciplinata dal “Codice dell’ordinamento militare” (D.Lgs. 15.3.2010 n. 66), con il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 15.3.2010 n. 90), che prevede che:
“Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici”, costituiti “dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione” (art. 1025);
“I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente” (art. 1026);
“Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento” (art. 1027).

A sua volta, il D.P.R. 90/2010 individua la tipologia dei documenti caratteristici, ovvero:

1) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall’art. 1026 del codice, per i servizi di durata non inferiore a 180 giorni;

2) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del solo giudizio finale, per i servizi di durata pari o superiore a 60 giorni e inferiore a 180 giorni;

3) la dichiarazione di mancata redazione, per i periodi di tempo inferiori a 60 giorni (art. 692).

L’art. 691 individua, poi, i casi nei quali, nel rispetto dei periodi di tempo fissati dal successivo articolo, sono compilati i documenti caratteristici, tra i quali figura un’ipotesi che viene in considerazione nel presente giudizio, ovvero quella prevista dalle lettera d): “variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche valide ai fini dell’avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno 180 giorni senza averlo valutato”.

In proposito il Collegio rileva che la scheda valutativa impugnata ha riguardato il periodo decorrente dal 01/11/20… al 31/10/20….

Detta scheda è stata redatta a firma del “compilatore”, individuato nel diretto superiore gerarchico del ricorrente (il capitano di vascello OMISSIS) e completata da due gradi di revisione da parte di autorità superiori “sulla linea operativa”, individuate rispettivamente:

- nel superiore diretto del compilatore, comandante delle forze di pattugliamento per la sorveglianza della difesa costiera (Contrammiraglio OMISSIS);

- nel superiore diretto di quest’ultimo, Comandante in Capo della squadra navale, (Ammiraglio di squadra OMISSIS).

L’Amministrazione, pertanto, in ossequio al dettato della citato art. 691, avrebbe dovuto scindere il periodo oggetto di valutazione con la redazione di una scheda valutativa per variazione di dipendenza dal primo revisore.

Né in senso opposto può obiettarsi, come sostenuto dalla difesa erariale, che il ricorrente aveva già ampiamente maturato i requisiti per l’avanzamento e che l’esito delle precedenti valutazioni sarebbe stato oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio, atteso che è la stessa scheda valutativa ad indicare quale motivo della compilazione del documento, la “inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 20…”.

E comunque sarebbe stato onere della P.A. spiegare, in concreto, la ragione per la quale la norma sopra citata non sia applicabile alla fattispecie in esame, atteso che la ratio della stessa è quella di non pregiudicare le aspettative e gli interessi del valutando, che potrebbero essere compromessi, in termini di valutazione di servizi utili, proprio dal mutamento intervenuto nella linea di comando.

La censura relativa alla violazione dell’art. 691, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 90/2010 risulta pertanto fondata e il provvedimento merita di essere annullato con conseguente assorbimento delle altre censura formulate ricorso.

In conclusione ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il .../03/2015
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Re: note caratteristiche

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Il TAR Lazio precisa:

1) - D’altra parte l’Amministrazione nel respingere il suo ricorso gerarchico nulla ha detto in ordine alla lamentata prevenzione del soggetto compilatore, che vista la pregressa denuncia, avrebbe dovuto astenersi.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201504291 - Public 2015-03-18 -


N. 04291/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10644/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10644 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. B. V., con domicilio eletto presso OMISSIS;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa del 18.7.2011 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la scheda valutativa relativa al periodo 16.11.2009 - 15.11.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, OMISSIS dell’Esercito, impugna il decreto indicato in epigrafe con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la scheda valutativa relativa al periodo 16.11.2009 - 15.11.2010.

In particolare, nel ricorso lamenta l’eccesso di potere consistente nella circostanza che la valutazione oggetto di impugnativa in sede gerarchica e le note caratteristiche redatte dall’ufficiale superiore siano state il frutto di un atteggiamento ostile e prevenuto nei suoi riguardi.

Il soggetto che ha redatto la scheda valutativa infatti in precedenza aveva sporto denuncia, poi archiviata, nei suoi confronti per diffamazione.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 3.4.2012 ed ha per ultimo depositato una memoria il 23.10.2014.

Anche il ricorrente ha depositato ulteriori documenti e una memoria il 24.10.2014.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26.11.2014.

2. Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, come dimostrato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, ha sempre ottenuto nel corso della sua carriere note e giudizi eccellenti. Solo nel periodo di permanenza ha riportato le poco lusinghiere valutazioni contenute nella scheda impugnata.

Anche il rendimento successivo al periodo oggetto di ricorso è stato caratterizzato da lusinghiere note di qualifica.

Ciò premesso, non appare infondata la dedotta circostanza di un atteggiamento prevenuto o comunque ostile nei suoi riguardi da parte dell’ufficiale compilatore della scheda il quale, come indicato e dimostrato nel ricorso, aveva pregressi contrasti, anche in sede penale, con lo stesso ricorrente.

D’altra parte l’Amministrazione nel respingere il suo ricorso gerarchico nulla ha detto in ordine alla lamentata prevenzione del soggetto compilatore, che vista la pregressa denuncia, avrebbe dovuto astenersi.

3. Pertanto, il ricorso va accolto essendo sussistente il dedotto vizio di eccesso di potere del provvedimento impugnato. Di conseguenza lo stesso va annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e agli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: note caratteristiche

Messaggio da panorama »

1) - I motivi aggiunti meritano solo parziale accoglimento.

2) - La censura di nullità per difetto di sottoscrizione del provvedimento di autotutela adottato dal Ministero della Difesa non merita accoglimento.

3) - Il provvedimento di autotutela, recante data, numero di protocollo, generalità e qualifica dell’organo competente (Col. CC OMISSIS) nonchè l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto emanante è riferibile con certezza al Ministero della Difesa.

4) - La più recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza o di validità degli atti amministrativi quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve esserne l'autore; in questi casi, infatti, secondo le disposizioni di cui al d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39 e da ultimo dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e succ. mod., nel caso di emanazione di atti amministrativi mediante sistemi informatici e telematici, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa (firma digitale), sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile che ne attesta con certezza l'integrità e l'autenticità della firma” (cfr. Tar Lazio, n. 1966 del 2015).

5) - Si è, altresì, ritenuto che “la mancanza di sottoscrizione di un atto amministrativo non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti ove, come nel caso di specie, detta omissione non metta in dubbio la riferibilità dello stesso all’organo competente” (TAR Salerno, sez. II – sentenza 9 dicembre 2014 n. 2078 (T.A.R. Napoli, sez. III, 04 maggio 2012 n. 2039).

Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201501966, - Public 2015-06-11 -


N. 01966/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01918/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. F. Z., con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via Templari 15;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato in Lecce, Via Rubichi;

per l'annullamento
- della scheda valutativa riferita al periodo 26.8.2013 - 2.4.2014, redatta per "variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore (per cambio incarico del compilatore)" datata 21.6.2014 e consegnata al ricorrente in copia conforme all'originale in data 24.6.2014, con la quale viene espresso il giudizio complessivo finale di "OMISSIS ";

- di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori avv. F. Z. per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, Maresciallo OMISSIS in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, ha impugnato la scheda valutativa riferita al periodo 26 agosto 2013 – 2 aprile 2014, redatta per "variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore (per cambio incarico del compilatore)" riportante il giudizio complessivo finale di "OMISSIS", deducendo una pluralità di vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Amministrazione ha contrastato l’avversa pretesa e chiesto la reiezione del ricorso.

In corso di causa, il Ministero della Difesa ha annullato d’ufficio la scheda valutativa impugnata, ritenuta affetta da numerosi vizi, sostituendo l’originaria valutazione con una nuovo giudizio, diversamente motivato.

Il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la nuova valutazione, evidenziandone l’illegittimità sotto svariati profili.

Il ricorso originario va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Amministrazione, in corso di causa, sostituito l’originaria valutazione con una nuovo giudizio, analogo negli esiti (“OMISSIS"), ma diversamente motivato.

I motivi aggiunti meritano solo parziale accoglimento.

La censura di nullità per difetto di sottoscrizione del provvedimento di autotutela adottato dal Ministero della Difesa non merita accoglimento.

Il provvedimento di autotutela, recante data, numero di protocollo, generalità e qualifica dell’organo competente (Col. CC OMISSIS) nonchè l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto emanante è riferibile con certezza al Ministero della Difesa.

La più recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza o di validità degli atti amministrativi quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve esserne l'autore; in questi casi, infatti, secondo le disposizioni di cui al d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39 e da ultimo dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e succ. mod., nel caso di emanazione di atti amministrativi mediante sistemi informatici e telematici, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa (firma digitale), sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile che ne attesta con certezza l'integrità e l'autenticità della firma” (cfr. Tar Lazio, n. 1966 del 2015).

Si è, altresì, ritenuto che “la mancanza di sottoscrizione di un atto amministrativo non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti ove, come nel caso di specie, detta omissione non metta in dubbio la riferibilità dello stesso all’organo competente” (TAR Salerno, sez. II – sentenza 9 dicembre 2014 n. 2078 (T.A.R. Napoli, sez. III, 04 maggio 2012 n. 2039).

Va, invece, accolto il motivo con cui il ricorrente lamenta l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento (anche) della nuova scheda valutativa.

Il provvedimento impugnato - frutto di valutazioni discordi tra revisore e compilatore- è così motivato: “Maresciallo OMISSIS di buoni requisiti complessivi, possiede una preparazione tecnico professionale di livello adeguato, che unisce a impegno e iniziativa. Nel periodo esaminato, durante il quale ha retto per gg.10 il comando interinale della Stazione, ha espletato i propri compiti fornendo un buon rendimento. 1 risultati raggiunti sono pertanto attestati su un livello più che soddisfacente".

Tale motivazione risulta contraddittoria rispetto ai precedenti giudizi riportati dal militare che, negli ultimi tredici anni, ha conseguito una serie continua di giudizi encomiastici, riportando la qualifica di Eccellente (qualifica normalmente attribuita al militare che sovrasta gli altri per qualità e rendimento eccezionali).

L’impugnata valutazione peggiorativa non è stata adeguatamente motivata dall’amministrazione militare, che non ha specificato le ragioni della improvvisa flessione del giudizio: considerata la serie continua di giudizi encomiastici riportati dall’interessato negli ultimi tredici anni e la discordanza emersa tra la valutazione del compilatore e quella del revisore, il giudizio complessivo finale (peggiorativo rispetto a tutti quelli dell’ultimo decennio) avrebbe dovuto contenere una più puntuale motivazione in ordine alle specifiche giustificazioni poste a sostegno dell'improvviso abbassamento della qualifica.

Entro questi limiti i motivi aggiunti devono essere accolti.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso originario: accoglie i motivi aggiunti nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: note caratteristiche

Messaggio da umtambor »

Sulla documentazione caratteristica posso dire la mia esperienza: ho fatto diversi ricorsi gerarchici. Il primo fu accolto da Persomil per la disparità tra le aggettivazioni interne e la qualifica finale (in pratica per avere ECCELLENTE le voci interne devono essere almeno la metà + una da ECCELLENTE, le altre possono essere inferiori): le note furono rimandate indietro al compilatore che alzò una voce e tutto finì lì.
Una seconda volta feci ricorso per l'espressione elogiativa che mi fu abbassata: anche questa volta non ottenni nulla perchè rientra nella discrezionalità del compilatore.
In poche parole, questi hanno in pugno la facoltà di fare ciò che vogliono, con tutto quello che ne deriva (avanzamenti, prenotazioni, domande varie, ecc).
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Re: note caratteristiche

Messaggio da panorama »

C.G.A. CC - I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali f. n. 561/278-3-1990 del 19/07/2004 ad oggetto:
" Rifiuto di firmare per presa visione il foglio di comunicazione integrato nei documenti caratteristici ".

vedi/leggi e scarica allegato PDF della Circolare n. DGPM/V/D9-1/9857/GL datata 26.04.2004 se d'interesse.

Quanto sopra diramato fino a livello Comando di Stazione e paritetici.

N.B.: viene citata la violazione del reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 C.P.M.P.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: note caratteristiche

Messaggio da panorama »

Ricorso Straordinario perso,

1) - Il ricorrente, Generale di Divisione della Guardia di finanza chiede l’annullamento delle schede di valutazione relative ai periodi 16 marzo 2010 – 15 marzo 2011 e 16 marzo 2011 – 15 marzo 2012, con le quali gli veniva attribuita la qualifica di “eccellente”, corredata delle espressioni di “vivissimo apprezzamento e della più ampia lode”.
- Osserva che tali espressioni sono peggiorative di quelle precedenti, quando gli erano state riconosciute caratteristiche assolutamente straordinarie, penalizzandolo in quanto compreso nell’aliquota di valutazione 2013 per l’avanzamento al grado superiore.
------------------------------------------------------------------

PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901056

Numero 01056/2019 e data 04/04/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 marzo 2019


NUMERO AFFARE 01782/2013

OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS per l’annullamento delle schede valutative relative ai periodi di servizio dal 16 marzo 2010 al 15 marzo 2012.

LA SEZIONE
Vista la relazione del 27 marzo 2013 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;


Premesso:

1. Il ricorrente, Generale di Divisione della Guardia di finanza, chiede l’annullamento delle schede di valutazione relative ai periodi 16 marzo 2010 – 15 marzo 2011 e 16 marzo 2011 – 15 marzo 2012, con le quali gli veniva attribuita la qualifica di “eccellente”, corredata delle espressioni di “vivissimo apprezzamento e della più ampia lode”. Osserva che tali espressioni sono peggiorative di quelle precedenti, quando gli erano state riconosciute caratteristiche assolutamente straordinarie, penalizzandolo in quanto compreso nell’aliquota di valutazione 2013 per l’avanzamento al grado superiore.

2. Deduce il ricorrente censure per eccesso di potere e violazione dell’art. 97 Cost., circa il buon andamento della pubblica amministrazione: in particolare, lamenta che le schede di valutazione impugnate sono state compilate con grave ritardo e ormai in prossimità della procedura di avanzamento, la qualifica di eccellente è accompagnata da espressioni e aggettivazioni meno lusinghiere delle precedenti, ritenendo tali modificazioni peggiorative del tutto ingiustificate, giacché la sua condotta non ha rivelato modificazioni mentre sono stati conseguiti risultati operativi riconosciuti e di grande rilievo. Inoltre obietta che il giudizio del revisore è stato di mero recepimento di quello del compilatore. I motivi di ricorso deducono anche travisamento dei fatti, contrasto con i precedenti, ingiustizia manifesta, eccesso di potere da sviamento: oltre alle considerazioni in fatto concernenti la congruità delle valutazioni, si concentrano sul ritenuto sviamento di potere, assumendo una strumentalità dei giudizi contestati, anche per il ritardo della loro formalizzazione, riguardo all’allora prossima procedura per avanzamento al grado superiore.

3. L’Amministrazione eccepisce anzitutto un difetto d’interesse perché mancherebbero concretezza e attualità dei pregiudizi lamentati, in particolare sotto l’aspetto dell’assenza di ogni rapporto tra le valutazioni in questione e la procedura di avanzamento, all’epoca ancora neppure iniziata. Richiama, quindi, la giurisprudenza che legittima l’integrazione del giudizio finale con espressioni laudative, peraltro rimesse a valutazioni discrezionali e comunque, nel caso di specie, riferite alla qualifica massima. Quanto al merito delle doglianze, si rileva l’autonomia delle singole valutazioni, riferite del resto a periodi nei quali il ricorrente ha ricoperto incarichi tutti molto rilevanti ma assai diversi tra loro, ed esclude elementi di irragionevolezza che soli potrebbero giustificare il sindacato di legittimità sull’operato discrezionale dell’amministrazione. Inoltre, si rappresenta come il ricorrente abbia stigmatizzato le espressioni ritenute peggiorative, mentre ve ne sono altre, non considerate nel ricorso, che invece denotano accentuazioni di giudizi già molto positivi o manifestano apprezzamenti ulteriori.

4. Sul ricorso è stato pronunciato un parere interlocutorio, nell’adunanza della Seconda Sezione del 23 maggio 2015, diretto a integrare il contraddittorio mediante la disponibilità per il ricorrente della relazione ministeriale, assegnandogli un termine per eventuali repliche: l’adempimento è stato osservato e non vi sono memorie del ricorrente.

Considerato:

1. I giudizi di valutazione sono assistiti da un’ampia discrezionalità, confermata a più riprese anche dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, il ricorrente non contesta il giudizio, comunque di “eccellente”, dunque il massimo possibile, ma le aggettivazioni e le sfumature di linguaggio che ne costituiscono le motivazioni, ritenute meno lusinghiere del dovuto.

Quanto alle sue legittime aspettative per la promozione al grado superiore, si tratta evidentemente di procedimenti autonomi e diversi, seppure in possibile sostanziale connessione, così come autonome sono tra loro le valutazioni riferite a successivi periodi di servizio.

2. La giurisprudenza ha recentemente ribadito (Consiglio di Stato sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 407) che i giudizi formulati sui militari dai superiori gerarchici con le schede valutative, pur essendo caratterizzati da un'altissima discrezionalità, possono essere sindacati in sede giurisdizionale per manifesta illogicità o per travisamento dei fatti, tanto più che negli avanzamenti a gradi molto elevati è frequente che gli ufficiali scrutinati conseguano il giudizio apicale, per cui possono assumere rilievo determinante le attestazioni di lode e le altre aggettivazioni utilizzate in sede di valutazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2018, n. 947).

L’eccezione di parte resistente sulla carenza d’interesse va pertanto disattesa.

3. Nel merito, le valutazioni ottenute nel passato, ritenute più lusinghiere, non possono essere poste a fondamento di alcuna pretesa di invariabilità delle stesse in quanto ciascun documento caratteristico è strettamente correlato al periodo oggetto del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2016 n. 1402). Tuttalpiù, si potrebbe sostenere, come sancito anche da questo Consiglio di Stato (sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1121), che se un ufficiale ha meritato giudizi particolarmente lusinghieri, l'attribuzione di giudizi che, sia pur lusinghieri, siano meno elogiativi dei precedenti e tali da poter incidere ai fini della progressione di carriera, debba essere coerente alla presenza di elementi decrementativi.

Nella fattispecie, tuttavia, pur non ravvisandosi tali elementi decrementativi, non appare neanche coerente, né fondata, la censura avanzata dal ricorrente che, nel contestare le aggettivazioni e le sfumature di linguaggio del giudizio, non considera nel ricorso altre espressioni che invece denotano accentuazioni di giudizi già molto positivi o manifestano apprezzamenti ulteriori e diversi, come eccepito dall’Amministrazione e rilevabile da un esame completo della documentazione caratteristica.

4. Nel caso in esame, dunque, il Collegio rileva che non emergono affatto vizi dei procedimenti di valutazione tali da rivelare, neppure nel modo più tenue, elementi d’irragionevolezza, contraddittorietà o motivazioni palesemente incongrue: anzi, si manifestano, nell’articolazione delle espressioni laudative che hanno sempre accompagnato la qualifica di eccellente, proprio quelle sfumature di linguaggio che, pur non incidendo sul giudizio finale, ne sorreggono l’esito anche in ragione dei diversi incarichi ricoperti in ciascuno dei periodi in questione.

D’altra parte, i motivi di ricorso, oltre alle considerazioni in fatto concernenti la congruità delle valutazioni, si concentrano sul ritenuto sviamento di potere, assumendo una strumentalità dei giudizi contestati, anche per il ritardo della loro formalizzazione, riguardo all’allora prossima procedura per avanzamento al grado superiore.

Oltre che non dimostrata e meramente congetturale, tale censura non è pertinente all’oggetto del ricorso, estraneo all’ipotetico avanzamento e riferito alle contestate valutazioni periodiche.

Il ricorso è pertanto da ritenere infondato.


P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Aquilanti Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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Re: note caratteristiche

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Tar Basilicata pubblicato il 09/12/2019
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Il ricorso è infondato.

Al riguardo, va rilevato che l’art. 692, commi 1, lett. a) e b), e 3, DPR n. 90/2010, con riferimento ai giudizi sui servizi prestati, statuisce che devono essere redatti i seguenti documenti caratteristici:

- la scheda valutativa, per i servizi di “durata non inferiore a 180 giorni”;

- il rapporto informativo, per i servizi di “durata pari o superiore a 60 giorni ed inferiori a 180 giorni”;

- “per i periodi inferiori a 60 giorni, si compila una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica”.

Secondo la tesi del ricorrente nel computo dei predetti giorni, indicati dall’art. 692, commi 1, lett. a) e b), e 3, DPR n. 90/2010, deve tenersi esclusivamente conto dei giorni, in cui il militare ha effettivamente svolto il servizio,
mentre
l’Amministrazione resistente ha applicato la Circolare ministeriale del 23.12.2008, secondo cui non devono essere considerati “assenza dal servizio”: “i giorni festivi (e, qualora l’orario di lavoro sia articolato su 5 giorni, il sabato),
nonché i recuperi compensativi di prestazioni lavorative precedentemente rese in eccedenza al normale orario,
il riposo fisiologico per servizi gravosi”;
la licenza ordinaria, compresa quella ai sensi della L. n. 937/1977,
nonché la licenza ex L. n. 231/1990 maturata nei periodi di riposo e/o recupero non usufruiti e non altrimenti retribuiti”.

Tali disposizioni della predetta Circolare ministeriale del 23.12.2008, contestate dal ricorrente, anche se anteriori all’entrata in vigore del suddetto art. 692, commi 1, lett. a) e b), e 3, DPR n. 90/2010, non violano tale norma, in quanto le predette assenze, considerate dalla Circolare ministeriale come servizio prestato, sono strettamente connesse all’attività lavorativa espletata e sono equiparate al servizio svolto.

Va peraltro considerato che le indicazioni contenute nella suddetta circolare ministeriale sono applicative del preesistente art. 5 del d.P.R. n. 231 del 2002, avente ad oggetto il Regolamento sulla disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri, che è stato poi recepito, sostanzialmente immutato, nell’art. 692 del d.P.R. n. 90 del 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, emanato a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
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Re: note caratteristiche

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per notizia,

1) - a norma dell’art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, “Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici:

a) il superiore dichiarato non idoneo alle funzioni del grado;

b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione;

c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della direzione di un ufficio perché sottoposto a inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero;

d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto a inchiesta formale e che può, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento;

e) il militare che rispetto al giudicando è meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, ha minore anzianità assoluta o relativa”.
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Re: note caratteristiche

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direttamente dal sito del Ministero della Difesa

FAQ - Documentazione caratteristica



​1. Che cosa è la documentazione caratteristica?

La documentazione caratteristica è lo strumento previsto per rilevare periodicamente prestazioni e attitudini del personale militare, in relazione all’incarico espletato. Costituisce base per le competenti Commissioni di avanzamento, le quali, sulla scorta degli elementi desunti dai documenti caratteristici, oltre che da quelli matricolari, esprimono il proprio giudizio nell’ambito della procedura valutativa (riferimenti: articolo 1025 e ss. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.6 – di seguito COM; articolo 688 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90 – di seguito TUOM; paragrafi nn.2 e 3 della circolare n. M_D GMIL V SS 0610740, in data 23 dicembre 2008 – di seguito circolare 23 dicembre 2008; pagina 1 – Premessa, delle “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate – di seguito I.D.C.”, approvate dal Segretario Generale della Difesa e diramate con foglio n. M_D / GSGDNA / 3357 / 141, in data 25 novembre 2008).

2. Quando viene compilata la Scheda Valutativa?

La scheda valutativa (modelli A-B) deve essere redatta per documentare servizi di durata non inferiore a 180 giorni, anche qualora il giudicando presti servizio presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori siano autorità civili del Ministero della difesa, e fatti salvi i tassativi casi, di cui al paragrafo n.7, lettera b., alinea 2., della circolare 23 dicembre 2008, per i quali è comunque prescritta la redazione del rapporto informativo. La specifica disciplina, anche ai fini del computo del periodo temporale minimo (180 giorni), richiesto per la formazione della citata scheda, è compendiata al paragrafo n.6, della menzionata circolare in data 23 dicembre 2008 (anche pagina 2 – paragrafo n.2, delle I.D.C.).

3. Quando viene redatto il Rapporto Informativo?

Il rapporto informativo viene formato utilizzando i medesimi modelli della scheda valutativa, per la valutazione di servizi riconducibili a tre fattispecie generali, connotate dalla previsione di un differente arco temporale legittimante la redazione del documento stesso (periodi pari o superiori a 60 giorni, ma inferiori a 180 giorni, da intendersi quale effettivo servizio, deve cioè essere sempre sottratta dal computo ogni assenza opportunamente documentata con il modello E; periodi anche pari o superiori a 180 giorni, allorché il valutando alternativamente, frequenti corsi di istruzione, venga sospeso dall’impiego; periodi di tempo anche inferiori a 60 giorni, in ipotesi tassative, come per il caso in cui debbano essere valutati servizi prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale, sussistendo specifiche condizioni). Per la disciplina di dettaglio si rinvia al paragrafo n.7, della circolare 23 dicembre 2008 (anche pagina 2 – paragrafo n.3, delle I.D.C.).

4. Quando viene redatta la Dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (Mod. C)?

La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica - Mod. C, viene redatta per assicurare la continuità cronologica della documentazione allorché, per un determinato periodo di tempo, non sia possibile addivenire alla formazione di una scheda valutativa o di un rapporto informativo. La necessità di compilare la menzionata dichiarazione, al verificarsi di uno dei motivi previsti per la formazione di un documento caratteristico, sorge in presenza di uno dei casi tassativamente indicati al paragrafo n.8 della circolare 23 dicembre 2008 (anche pagina 4 – paragrafo n.5, delle I.D.C.).

5. Quali sono i motivi di formazione della documentazione caratteristica?

I documenti caratteristici devono essere formati, con la massima sollecitudine, al verificarsi di uno dei motivi compendiati al paragrafo n.5 della circolare 23 dicembre 2008, comunque riconducibili, in termini esemplificativi e meramente generici, a 11 ipotesi concretamente verificabili nei casi di: cessazione dal servizio del giudicando per collocamento in congedo, transito in altro ruolo o decesso; fine del servizio del giudicando o del compilatore; variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore; variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, a specifiche condizioni; inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; sospensione dall’impiego del giudicando, anche a titolo precauzionale; compimento del periodo massimo di un anno non documentato; partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi; promozione al grado di Generale di Corpo d’Armata o grado corrispondente; domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente, per il personale di truppa in ferma volontaria (anche pagine 4 e 5 – paragrafo n.7, delle I.D.C.).

6. Quali sono le autorità competenti alla redazione della documentazione caratteristica, e quando le autorità valutative possono astenersi dal giudizio?

Fatte salve peculiari situazioni di servizio, da esaminare caso per caso, in termini generali, il documento caratteristico viene compilato dall’autorità dalla quale il valutando dipende direttamente per l’impiego, e revisionato dai due superiori gerarchici del compilatore, esistenti nella stessa linea ordinativa del giudicando, i quali, anche in caso di concordanza con i giudizi/qualifiche precedenti, dovranno, in ogni caso, formulare il proprio giudizio nella parte IV del documento caratteristico. Anche in caso di mancato giudizio dei citati superiori, a causa di impedimento o astensione, non possono essere coinvolte altre autorità al di fuori della suddetta linea di servizio. Unica eccezione, riguarda il caso in cui sia necessario valutare un militare non appartenente al ruolo ufficiali, e tra le tre autorità a lui immediatamente sovraordinate non sia compreso un ufficiale (riferimenti: paragrafo n.4 della circolare 23 dicembre 2008; pagine da 6 a 8 – paragrafo n.1, delle I.D.C.).
Il superiore competente alla compilazione o alla revisione dei documenti caratteristici si astiene dal giudizio, facendo esplicita menzione della motivazione, qualora rilevi, alternativamente, l'impossibilità di: esprimere un giudizio personale diretto per mancanza di sufficienti elementi di valutazione; esprimere un giudizio obiettivo. Tale impossibilità deve essere determinata da fatti (quali ad esempio rapporto di parentela, conflitto di interessi in atto) che potranno essere verificati dal Ministero, qualora ritenuto necessario. In tale contesto, ipotesi del tutto peculiare, meritevole di attenzione, è rappresentata dalla possibilità di compilare rapporto informativo per i periodi anche di durata inferiore a 60 giorni, per operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni, proprio perché per siffatte operazioni il parametro temporale dovrebbe essere considerato in subordine rispetto ai contenuti comportamentali, posti in essere dal valutando (anche pochi giorni in teatro operativo possono essere caratterizzati da eventi significativi derivanti da particolari dinamiche). Pertanto, in siffatti casi è opportuno che i valutatori limitino al massimo, la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’astensione, al fine di non privare il giudicando della possibilità di avere tutti i periodi della carriera, adeguatamente valutati (riferimenti: paragrafo n.14 della circolare 23 dicembre 2008; pagina 14 – paragrafo n.5, delle I.D.C.; circolari nn. M_D GMIL V SS 0288758 ed M_D GMIL0 V SGR 0328464, rispettivamente in data 10 giugno 2010 e 25 luglio 2011).

7. Quando vengono richiesti gli elementi di informazione (Modello D)?

Le informazioni contenute nel modello D concorrono, nei casi previsti, alla formazione dei documenti caratteristici (schede valutative e rapporti informativi). Conseguentemente, il modello D deve essere allegato al documento caratteristico, che abbraccia il periodo nel quale è compreso il servizio valutato con gli elementi di informazione, assumendone lo stesso numero d’ordine. Le ipotesi, in cui è necessario per il compilatore, acquisire gli elementi di informazione, dei quali deve tener conto nella redazione del documento caratteristico, sono disciplinate al paragrafo n.10 della circolare 23 dicembre 2008 (anche pagina 13 – paragrafo n.4, delle I.D.C; per particolari casistiche: circolari nn. M_D GMIL V SS 0288758, M_D GMIL1 V SGR 0327930, M_D GMIL2 VDGM V SGR 0281450, M_D GMIL 0771157, rispettivamente in data 10 giugno 2010, 20 agosto 2012, 18 ottobre 2013 e 3 novembre 2015).

8. Quando possono essere utilizzate espressioni elogiative nella formulazione dei giudizi?

L’attribuzione di espressioni elogiative, rappresentando un’ulteriore connotazione di eccezionalità, che può essere conferita a giudizi di livello apicale, deve, in linea di principio, conciliarsi con l’attribuzione di voci analitiche di livello apicale. Nella circostanza, e soprattutto in presenza di forti espressioni elogiative, risulta opportuno provvedere a supportare l’eccezionale valutazione con un adeguato impianto motivazionale (riferimenti: paragrafo n.12 della circolare 23 dicembre 2008; pagine da 10 a 12 – paragrafi da n.1 a 3, delle I.D.C.; circolari nn. M_D GMIL0 V SGR 0328464 e M_D GMIL 1207719, rispettivamente in data 25 luglio 2011 e 16 ottobre 2014).

9. Quando un documento caratteristico può essere ritenuto disarmonico?

La problematica della disarmonia risulta estremamente delicata, in quanto un documento non opportunamente equilibrato tra aggettivazioni interne, giudizi e qualifica finale (laddove prevista) può essere inficiato dal vizio di eccesso di potere (nelle figure sintomatiche dell’illogicità e/o contraddittorietà dell’atto). Difatti, se è pur vero che nella compilazione dei documenti caratteristici non deve farsi applicazione di alcun criterio matematico e/o automatismo, in ossequio alla libera facoltà di giudizio e all’elevata discrezionalità riconosciuta, è quanto mai opportuno, prima di esprimere i giudizi, pesare le singole voci, ed effettuare altresì, un’analisi puntuale del significato della qualifica da attribuire, ove prevista, conformemente all’espresso giudizio (riferimenti: circolari nn. M_D GMIL V SS 0504073, M_D GMIL V SS 0288758, M_D GMIL0 V SGR 0328464 e M_D GMIL 0771157, rispettivamente in data 24 novembre 2009, 10 giugno 2010, 25 luglio 2011 e 3 novembre 2015).

10. In che termini va espressa la discordanza del 1° revisore e/o 2° revisore?

L’eventuale discordanza deve essere giustificata adeguatamente, con una motivazione che, ancorché sintetica, sia sufficientemente esaustiva e metta inevidenza, in caso di flessione del tenore del giudizio e/o della qualifica, i riscontri oggettivi alla base della flessione stessa (riferimenti: paragrafo n.12 della circolare 23 dicembre 2008; pagine da 10 a 12 – paragrafi da n.1 a 3, delle I.D.C.; circolare n. M_D GMIL0 V SGR 0328464 in data 25 luglio 2011).

11. Quale è la distinzione tra “incarico secondario” e “secondo incarico”?

Particolare attenzione deve essere riposta sulla distinzione tra “incarico secondario” - correlato a quello principale e “secondo incarico”, avente carattere di continuità e fisionomia propria. Pertanto, solamente in quest’ultimo caso va redatto il previsto documento caratteristico (riferimenti: paragrafo n.15 della circolare 23 dicembre 2008; pagina 16 – paragrafo n.2, delle I.D.C.; circolare n. M_D GMIL1 V SGR 0327930 in data 20 agosto 2012).

12. Cosa accade nell’ipotesi di rifiuto di sottoscrizione della documentazione caratteristica da parte del valutando?

In ossequio a quanto disposto dal paragrafo n.9, lettera b., della circolare 23 dicembre 2008, con specifico riferimento al rifiuto da parte del militare di sottoscrivere il foglio di comunicazione dei propri documenti caratteristici, è opportuno evidenziare che una siffatta condotta potrebbe integrare, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, il reato di disobbedienza previsto dall’art. 173 del codice penale militare di pace, come affermato da univoca giurisprudenza. Pertanto, al verificarsi di una tale evenienza, l’autorità preposta dovrà porre in essere la procedura specificatamente dettagliata nella citata circolare (anche circolare n. M_D GMIL 0771157, in data 3 novembre 2015).

13. Perché viene richiesta tempestività nella redazione dei documenti caratteristici?

I documenti caratteristici per poter acquisire piena validità ed efficacia devono essere redatti con la massima tempestività, al verificarsi della circostanza che ne ha determinato la formazione, anche al fine di ottenere che i valutatori si esprimano con precisione e obiettività sul servizio prestato dal militare, esclusivamente nel periodo cui si riferisce il documento valutativo. Inoltre la redazione tempestiva evita di confondere i riscontri oggettivi sulla base dei quali ci si deve esprimere e consente al valutato, di fare tesoro del giudizio esortativo o di conferma della bontà del suo operato (riferimenti: paragrafo n.3 della circolare 23 dicembre 2008; pagina 1 – paragrafo n.2 - Premessa, delle I.D.C.; circolari nn. M_D GMIL V SS 0288758, M_D GMIL 1207719 e M_D GMIL REG2018 0162213, rispettivamente in data 10 giugno 2010, 16 ottobre 2014 e 5 marzo 2018).

14. Quale è l’iter logico da seguire in sede di ricompilazione del documento caratteristico annullato?

Alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia, e della circostanza che l’attività di valutazione è informata a principi di alta discrezionalità, si deve evidenziare che nei casi di riedizione del potere amministrativo (redazione ex novo dei documenti annullati d’ufficio o in esecuzione di sentenza dell’autorità giudiziaria), gli unici limiti a cui attenersi devono essere individuati nei motivi di diritto, che hanno determinato la caducazione del precedente documento. Quindi, nel caso specifico di un documento caratteristico che sia stato annullato per violazione dei principi di armonia e consequenzialità tra giudizi interni e qualifica finale, le autorità valutatrici, chiamate a redigere un nuovo documento in sostituzione di quello annullato, danno vita a un nuovo procedimento valutativo che interessa, anche, tutte le voci che ricompongono il documento, in un’ottica di perseguimento dell’unico fine, ossia del ripristino dell’equilibrio e dell’armonia tra le varie parti del documento caratteristico (riferimenti: circolare n. M_D GMIL1 V SGR 0327930 in data 20 agosto 2012).

15. Quali tipi di ricorsi possono essere esperiti dall’interessato, avverso la documentazione caratteristica?

Gli strumenti di tutela utilizzabili per impugnare il documento caratteristico sono: il ricorso gerarchico, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 (c.d. ricorso amministrativo per motivi di legittimità e di merito, da presentare per il tramite del comando di corpo del ricorrente, al Direttore Generale per il Personale Militare, entro 30 giorni dalla data di notifica del documento); e il ricorso giurisdizionale (presentato al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di notifica del documento impugnato, in ossequio alle disposizioni dettato dal codice del processo amministrativo). E’ opportuno precisare, che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere presentato solo dopo aver esperito il ricorso gerarchico (riferimenti: paragrafo n.19, lettera c., della circolare 23 dicembre 2008; pagina 23 – paragrafo n.1, delle I.D.C.; circolare n. M_D GMIL2 VDGM V SGR 0281450 in data 18 ottobre 2013).

16. Quando viene redatto il Documento caratteristico internazionale – DCI?

Le disposizioni vigenti sanciscono l’obbligo di redazione del DCI, nel caso in cui il valutando presti servizio alle dipendenze di autorità militari o civili di altri Stati e sia inquadrato in Organismi, per i quali sia predisposto il citato documento. Da ciò, consegue l’illegittimità dei documenti caratteristici redatti senza acquisire il citato DCI, ovviamente in presenza di entrambi i suddetti presupposti sostanziali (riferimenti: articolo 693 del TUOM; paragrafo n.18 della circolare 23 dicembre 2008; pagina n.21, paragrafi nn.1 e 2 delle I.D.C.; direttiva SMD-CM-001 edizione 2014 con aggiunte e varianti; circolari nn. M_D GMIL2 VDGM V SGR 0281450 e M_D GMIL 1207719, rispettivamente in data 18 ottobre 2013 e 16 ottobre 2014).

17. All’atto della notifica per presa visione del documento caratteristico è possibile richiedere una copia della documentazione di riferimento?

La consegna di una copia del documento caratteristico all’interessato, qualora ne venga fatta richiesta contestualmente all’apposizione della firma per presa conoscenza del documento stesso da parte del militare, dovrà essere effettuata senza aggravi economici per quest’ultimo e non si procederà, quindi, alla riscossione del contributo previsto per le relative spese di riproduzione. Differentemente, ove, tale richiesta venisse formulata in un secondo momento, la stessa, dovendosi considerare come un formale accesso agli atti, come tale, soggiace alla disciplina prevista per tale istituto, compreso l’obbligo di pagamento delle spese di riproduzione. Caso ancora diverso è l’accesso alla documentazione caratteristica di terzi, il quale è soggetto ad autorizzazione ministeriale, in ossequio alle vigenti disposizioni (riferimenti: paragrafo n.19, lettera b., della circolare 23 dicembre 2008; pagina n.23, paragrafo n.2 delle I.D.C.; circolari nn. M_D GMIL V SS 0288758, M_D GMIL 1207719 e M_D GMIL 0771157, rispettivamente in data 10 giugno 2010, 16 ottobre 2014 e 3 novembre 2015).
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Re: note caratteristiche

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documentazione caratteristica

12 marzo 2018

Prot. N. M_D GMIL REG2018 0162213 - Tempestività nella redazione ed invio a questa Direzione Generale dei documenti perfezionati

Stato Circolare: Vigente
Area Tematica: Altro


D.lgs.15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico ordinamento militare”


OGGETTO: Tempestività nella redazione ed invio a questa Direzione Generale dei documenti perfezionati
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Re: note caratteristiche

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Il Tar accoglie,

Ricorso per l'annullamento della (nuova) scheda valutativa.

1) - Il ricorrente ha impugnato la nuova scheda valutativa, sollevando le seguenti doglianze .......

2) - Violazione del dovere di astensione da parte del compilatore - violazione dell’art. 689 comma 2 del d.p.r. n. 90 del 15/03/2010 e dell’art. 51 comma 1 n. 3) c.p.c. - violazione del giudicato portato dalla sentenza n. -OMISSIS-- eccesso di potere – violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a.

Il Giudice precisa:

Ecco alcuni brani

3) - Contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione in ordine al fatto che l’apposizione del timbro e della firma del compilatore, presenti in ogni pagina del documento, sarebbero del tutto irrilevanti ai fini dell’astensione, perché di tale astensione si dà atto nel frontespizio della scheda e nella parte IV del documento, ritiene il Collegio che tale circostanza renda evidente che vi è stata un’ottemperanza meramente formalistica al dictum del giudice, mentre sostanzialmente la nuova scheda è identica a quella originaria, e addirittura compilata dello stesso Luogotenente su cui gravava un preciso obbligo di astensione.

4) - Non si può in tal caso affermare, come si legge nella memoria dell’amministrazione, che “il compilatore si è totalmente astenuto”; l’Amministrazione avrebbe dovuto, invero, affidare la compilazione della scheda a soggetto diverso che conoscesse il ricorrente ai fini della valutazione, ma non allo stesso compilatore obbligato ad astenersi.

5) - Ne consegue che la nuova scheda valutativa deve dunque essere annullata, e deve ordinarsi all’amministrazione di ripetere la valutazione relativa al ricorrente, affidandola a soggetti diversi da quelli coinvolti nelle precedenti valutazioni.

N.B.: ulteriori notizie potete leggerli nell'allegato.
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panorama
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Re: note caratteristiche

Messaggio da panorama »

Anche se la vicenda dell'argomento è diversa, tutto nasce dalla compilazione del documento caratteristico da parte di un Ufficiale.

il CdS rigetta l'appello del ricorrente (Sentenza del Tar 2017)

sospensione disciplinare dal servizio per mesi due.

“Ufficiale dell'Esercito, in qualità di 1° revisore, compilava per ben quattro volte un documento caratteristico disattendendo reiteratamente sia le Istruzioni sulla documentazione caratteristica" -Ediz. 2008- sia le disposizioni emanate dalla scrivente Direzione Generale, con conseguente annullamento d'ufficio del documento in esame, per carenza della necessaria armonia e consequenzialità tra la qualifica finale e i giudizi espressi. Nonostante fosse stato evidenziato che la reiterata inadempienza alle citate disposizioni potesse configurare sintomatica violazione di norma scritta e cogente, suscettibile di vaglio disciplinare, mediante avvio di inchiesta formale ai sensi dell'art. 1378 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, l'Ufficiale riproduceva, per la quinta volta, il documento caratteristico in parola, affitto dal medesimo vizio. Tale indebita condotta, è censurabile sotto l'aspetto disciplinare, in quanto lede il prestigio dell'Istituzione, viola i doveri attinenti allo stato, al senso di responsabilità, ai doveri attinenti al giuramento prestato e al grado rivestito”.
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