Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Gent.mo Avv. Carta,
sono un Luogotenente della M.M. in servizio dal 3/5/76 ed attualmente in aspettativa per motivi sanitari, so che è previsto il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita durante il periodo di aspettativa cui segua, senza soluzione di continuità, la cessazione dal servizio. Sono a conoscenza che la Corte di Cassazione con sentenza n° 10341 del 11/5/2011 ha sancito, (per il ricorso di un dipendente della RAI), che la monetizzazione delle ferie non godute è da considerarsi di natura risarcitoria e non retributiva e quindi non soggetta a tassazione e addirittura con prescrizione decennale.
Dovendo a breve chiedere anch’io la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita, volevo sapere se anche a noi militari possa essere riconosciuta la non tassabilità delle somme di cui trattasi.
La ringrazio anticipatamente per la Sua attenzione, distinti saluti
Luigi Forte
sono un Luogotenente della M.M. in servizio dal 3/5/76 ed attualmente in aspettativa per motivi sanitari, so che è previsto il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita durante il periodo di aspettativa cui segua, senza soluzione di continuità, la cessazione dal servizio. Sono a conoscenza che la Corte di Cassazione con sentenza n° 10341 del 11/5/2011 ha sancito, (per il ricorso di un dipendente della RAI), che la monetizzazione delle ferie non godute è da considerarsi di natura risarcitoria e non retributiva e quindi non soggetta a tassazione e addirittura con prescrizione decennale.
Dovendo a breve chiedere anch’io la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita, volevo sapere se anche a noi militari possa essere riconosciuta la non tassabilità delle somme di cui trattasi.
La ringrazio anticipatamente per la Sua attenzione, distinti saluti
Luigi Forte
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Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Messaggio da giovanni75 »
Salve, io sono stato congedato nel 2008 per riforma. Dopo varie domande ed a seguito del parere del Consiglio di Stato il CNA ha provveduto a pagare la licenza non fruita detraendo l'imposta con l'aliquota media. A seguito di ciò, sto predisponendo istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, poiché oltre alla commisione tributaria del Lecce ho la sentenza della CTR Lazio n.70 del 05.10.2004, CTR Toscana n.70 del 22.07.1998, tratte dal sito def.finanze.it.
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Grazie Giovanni per l'ulteriore tuo contributo a questa problematica, ma purtroppo le sentenze che citi nel tuo intervento, non sono riuscito a trovarle nè sul sito indicato, nè tanto meno in internet. Non potresti postarle? Ti ringrazio anticipatamente. Saluti
Luigi Forte
Luigi Forte
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Messaggio da raimondo1957 »
egregio avv. carta.sono un brig. cc in pensione dal 7.12.2010. per inabilità assoluta.
le chiedo. ho ricevuto la monetizzazione della licenza ordinaria del 2010 faccio presente che sono stato in convalescenza dal 1 marzo 2010 sino alla data 7.12.2010 di riforma per un totale di di 36 giorni di licenza non fruita. di euri lordi 3.266,24- RAP. 311,93 IMPORTO NETTO RAP 2.954,32-IRPEF 810,37 NETTO MANO 2.143,95, ora le chiedo e mai possibile tutte queste trattenute ,avendo letto di varie sentenze. che la monetizzazione di non tassabilità, tutta questa informazione e dovuta in quanto ho chiesto la documentazione al cna di chieti.posso avere delle delucidazione in merito.
cordialmente saluto
le chiedo. ho ricevuto la monetizzazione della licenza ordinaria del 2010 faccio presente che sono stato in convalescenza dal 1 marzo 2010 sino alla data 7.12.2010 di riforma per un totale di di 36 giorni di licenza non fruita. di euri lordi 3.266,24- RAP. 311,93 IMPORTO NETTO RAP 2.954,32-IRPEF 810,37 NETTO MANO 2.143,95, ora le chiedo e mai possibile tutte queste trattenute ,avendo letto di varie sentenze. che la monetizzazione di non tassabilità, tutta questa informazione e dovuta in quanto ho chiesto la documentazione al cna di chieti.posso avere delle delucidazione in merito.
cordialmente saluto
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Messaggio da raimondo1957 »
oggi 19 marzo.2012 ho presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale -agenzia delle entrate sulla tassazion irpef di euri 1200 -eseguita dal CNA dei carabinieri di chieti sulla monetizzazione della licenza ordinaria anno 2010 non fruita dal sottoscritto.
aspetto lumi poi faccio sapere........
raimondo 1957
aspetto lumi poi faccio sapere........
raimondo 1957
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
un affettuoso saluto a tutti.Mi aiutate con un fac-simile per il ricorso ? Grazie e complimenti per le preziose informazioni che condividete con tutti gli utenti.
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Bravo Raimondo....qualcuno deve pur iniziare vedrai in quanti ti verremo dietro......raimondo1957 ha scritto:oggi 19 marzo.2012 ho presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale -agenzia delle entrate sulla tassazion irpef di euri 1200 -eseguita dal CNA dei carabinieri di chieti sulla monetizzazione della licenza ordinaria anno 2010 non fruita dal sottoscritto.
aspetto lumi poi faccio sapere........
raimondo 1957
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Messaggio da raimondo1957 »
allora ieri ho presentato domanda di ricorso alla agenzia delle entrate della mia provincia , poi con la copia della ricevuta di prot.llo della agenzia delle entrate, e una copia originale della domanda sono andato alla commissione tributaria provinciale per versare l'altra domanda di ricorso una copia firmata, assieme alla ricevuta di prot.llo sempre della agenzia delle entrate, dopo aver parlato con una persona competente. dell.ufficio, mi riferisce che dovevo applicare una marca di bollo del valore di 40 60 euri in base all'irpef che mi avevano trattenuto,pero mi consigliava di annullare tutto per non pagare invano la marca da bollo riferiva di fare istanza di rimborso attenzione di rimborso, solo alla agenzia delle entrate,et non ricorso. di aspettare la risposta caso mai la rigettavano di fare domanda di ricorso,allora oggi sono ritornatolino ha scritto:Bravo Raimondo....qualcuno deve pur iniziare vedrai in quanti ti verremo dietro......raimondo1957 ha scritto:oggi 19 marzo.2012 ho presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale -agenzia delle entrate sulla tassazion irpef di euri 1200 -eseguita dal CNA dei carabinieri di chieti sulla monetizzazione della licenza ordinaria anno 2010 non fruita dal sottoscritto.
aspetto lumi poi faccio sapere........
raimondo 1957
alla agenzia delle entrate ho annullato la domanda di ricorso ed ho presentato domada di ricorso ripeto di ricorso,sempre corredata di copie della sentenza di lecce. ed altro.aspettiamo almeno una risposta, se dovesse passare 90 gg di silenzio assenso. inoltriamo la domanda di ricorso ripeto di ricorso...a
un saluto a tutti.voi faro' sapere per filo e segno tutto.
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Monetizzazione_del_congedo_ordinario_maturato_e_non_fruito_POLIZIA_DI_STATOpdf.PDF
Ciao Raimondo1957,raimondo1957 ha scritto:egregio avv. carta.sono un brig. cc in pensione dal 7.12.2010. per inabilità assoluta.
le chiedo. ho ricevuto la monetizzazione della licenza ordinaria del 2010 faccio presente che sono stato in convalescenza dal 1 marzo 2010 sino alla data 7.12.2010 di riforma per un totale di di 36 giorni di licenza non fruita. di euri lordi 3.266,24- RAP. 311,93 IMPORTO NETTO RAP 2.954,32-IRPEF 810,37 NETTO MANO 2.143,95, ora le chiedo e mai possibile tutte queste trattenute ,avendo letto di varie sentenze. che la monetizzazione di non tassabilità, tutta questa informazione e dovuta in quanto ho chiesto la documentazione al cna di chieti.posso avere delle delucidazione in merito.
cordialmente saluto
hai fatto bene a mio avviso a prendere questa iniziativa, e ti chiedo anche se possibile, oltre ai passaggi che hai indicato nei post seguenti, se ti é possibile postare il tuo SIMILE (richiesta o istanza) che vede essere presentata alla agenzia delle entrate, così ci fa un po da guida, con le varie indicazioni di modalità.
Intanto, Raimondo1957, ti unisco alla presente la Circolare del Ministero dell'Interno ove viene disposto la monetizzazione del congedo e indicazioni della sua applicazione, n. 333-G/I/Sett 2°/mco/N°12/10 del 17.01.2011 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE per il personale della Polizia di Stato. Che come tu stesso potrai leggere a pag. 5, della stessa, che detta R.A.P. non risulta utile ai fini della liquidazione della buonuscita, come per stare ad indicare a mio avviso, che l'ex dipendente ora si trova in quiescenza é pertanto non utile ai fini delle competenze pensionistiche.
Con l'occasione saluto tutti gli amici del forum.
Nico59
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Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Non più tardi di ieri mattina ho contattato l'Agenzia delle Entrate cercando di farmi spiegare come comportarsi. Innanzitutto devo ringraziare chi mi ha risposto in quanto si è comportato in maniera veramenter chiara e cordiale e mi ha spiegato di fare una semplice richiesta di "RIMBORSO Irpef" in carta semplice e di allegargli tutto quanto in mio possesso (semtenze varie ecc.) anche perchè, dobbiamo considerare, che le Sentenze delle commissioni Tributarie provinciali, per le Agenzie delle entrate, è carta straccia.
l'unica cosa che va a nostro favore, non di poco conto, è che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro" (Cass. n. 9999/2009, Cass. n. 3298/2002, Cass. n. 13039/97, Cass. n. 8212/97, Cass. n. 2231/97, Cass. n. 8627/92). pertanto si sa che il risarcimento non è tassabile.
Ora presento questa richiesta e vi terrò aggiornati.
Un saluto a tutti.
l'unica cosa che va a nostro favore, non di poco conto, è che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro" (Cass. n. 9999/2009, Cass. n. 3298/2002, Cass. n. 13039/97, Cass. n. 8212/97, Cass. n. 2231/97, Cass. n. 8627/92). pertanto si sa che il risarcimento non è tassabile.
Ora presento questa richiesta e vi terrò aggiornati.
Un saluto a tutti.
- nonno Alberto
- Veterano del Forum
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- Iscritto il: lun giu 27, 2011 3:20 pm
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Messaggio da nonno Alberto »
Questa mattina ho depositato c/o l'Agenzia delle entrate -istanza di rimborso irpef 2008 .Premetto, di aver parlato e chiesto notizie con personale del CNA,ma sconoscono la situazione nel frattempo, chiunque avesse notizie in merito è pregato di postarle.ciao alberto
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
questo è quanto risposto al quesito,secondo il mio parere,il testo non tiene conto del fatto che il noi abbiamo lasciato il lavoro senza poterne usufruire.Saluti
Testo risposta:Gentile contribuente, si ritiene utile invitarLa alla lettura della circolare n. 31 del 30/10/1992 (consultabile attraverso il servizio di documentazione tributaria disponibile al link http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS1_HomePage.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;) con la quale l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito all'assoggettabilità ad Irpef dei compensi relativi all'indennità per ferie non godute. In particolare, nella citata circolare è stato precisato che "l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è dovuta al lavoratore in quanto prestatore di attività definita nell'ambito del contratto di lavoro, ad essa va applicato il citato art. 48 T.U.I.R. (ora art. 51) assoggettando ad IRPEF i cespiti percepiti". Cordiali saluti La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.Agenzia delle EntrateCentro di Assistenza Multicanaledi RomaContact CenterIL DIRETTOREAngela Davoli
Circolare del 30/10/1992 n. 31 - Min. Finanze - Imposte Dirette
Irpef- Trattamento tributario delle indennita' per ferie non godute.
Sintesi: Redditi di lavoro dipendente. Inclusione delle indennita' per ferie non godute in quanto dovute nell'ambito del contratto di lavoro.
Testo:
Sono stati posti a questa Amministrazione vari quesiti per conoscere
se i compensi relativi all'indennita' per ferie non godute corrisposti dal
datore di lavoro per il lavoro prestato dal dipendente nel periodo riservato
alle ferie o al riposo settimanale siano o meno soggetti all'imposta sul
reddito delle persone fisiche. A sostegno della non assoggettabilita' ad
imposta delle somme corrisposte al lavoratore in sostituzione di ferie non
godute si sostiene - sulla base di alcune decisioni delle Commissioni
Tributarie - la natura risarcitoria di tali somme conseguente ad un
comportamento del datore di lavoro non osservante del precetto contenuto
nell'art. 36, comma 3, della Costituzione.
Questa Amministrazione ha ritenuto nccessario sentire in merito il
Consiglio di Stato, che si e' espresso con parere del 14 aprile 1992 - n.
340/1992 della Terza Sezione.
Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza si
riportano integralmente le considerazioni svolte in detto parere: "per
ritenere che l'emolumento non sia assoggettabile all'imposta, dovrebbe
escludersi che esso rientri nel novero dei "compensi percepiti in dipendenza
del rapporto di lavoro": tale complesso di cespiti, infatti, secondo la
previsione generale di cui all'art. 48, co. 1, del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
22.12.1986, n. 917, costituisce reddito imponibile del lavoratore.
L'argomento fondato sulla natura risarcitoria e non retributiva
dell'emolumento, non e' invero decisivo a tali fini.
Un autorevole e condivisibile orientamento dottrinario qualifica il
diritto alle ferie come limitazione obiettiva alla durata della prestazione
lavorativa, sicche' durante il periodo feriale la prestazione stessa e'
obiettivamente indisponibile da parte del datore di lavoro.
Con riferimento al periodo feriale, allora, l'obbligazione del datore
di lavoro concernente il pagamento della retribuzione resta integra, e
mantiene carattere retributivo in vista di una considerazione globalmente
unitaria del rapporto di lavoro, in cui e' insita strutturalmente, ab origine,
la limitazione consistente nelle pause feriali.
Vero e' che in caso di mancato godimento delle ferie per assoluta
insostituibilita' del lavoratore, quest'ultimo ha diritto, oltre alla normale
retribuzione, ad una somma ulteriore (ragguagliata di regola, al compenso
per lavoro straordinario) come forfettario risarcimento per l'inadempimento
contrattuale del datore di lavoro che, non organizzando in modo adeguato
l'azienda gli ha reso impossibile allontanarsi dal posto di lavoro per il
riposo feriale.
Ma e' altrettanto indubitabile che detto compenso, aggiuntivo rispetto
alla retribuzione, trae fondamento - a prescindere dal titolo risarcitorio
dell'emolumento - dal rapporto di lavoro, giacche' soltanto lo status di
lavoratore implica la sussistenza del diritto irrinunciabile alle ferie e
l'obbligo contrattuale del datore di farle godere al dipendente, e in difetto
fa sorgere il diritto di credito all'indennita' sostitutiva.
Del resto, nel concetto di retribuzione globale, inteso come coacervo
di compensi ed erogazioni comunque dipendenti dalla esistenza di un rapporto
di lavoro, l'ordinamento fa rientrare - con esplicite disposizioni - anche i
compensi per ferie e festivita' non godute. Questi ultimi, infatti, vanno
computati nella determinazione della retribuzione per il calcolo dei
contributi per assegni familiari (art. 1, lett. A n. 6 d.lg.lt. 1 agosto 1945,
n. 692).
L'art. 11 della legge 13 marzo 1958, n. 264, che prevede una
maggiorazione della retribuzione "a titolo di indennita' per le ferie" impone
che si computi nella retribuzione ogni periodo di riposo annuale non disposto
direttamente dal datore per cause di impossibilita' tecnica.
Si tratta di elementi che, a prescindere dal titolo del compenso,
certamente depongono per la riconducibilita' della indennita' sostitutiva
delle ferie non godute all'ambito della retribuzione "globale" del lavoratore,
cioe' all'insieme dei cespiti erogati allo stesso in dipendenza del rapporto
di lavoro.
Si tratta, cioe' proprio dell'ambito cui si riferisce l'art. 48, comma
1, del vigente testo unico delle imposte sui redditi per stabilire
l'assoggettamento ad IRPEF delle somme percepite.
In conclusione, l'Adunanza del Consiglio di Stato ritiene che, ai fini
del trattamento tributario, si debba anzitutto stabilire se il compenso sia o
meno erogato in ragione, e nell'ambito, del rapporto contrattuale di lavoro,
a prescindere dall'eventuale titolo risarcitorio che, pero', sempre postula
l'esistenza del contratto, o di singole clausole non adempiute. Poiche' in
tutte le ipotesi stabilite dall'ordinamento l'indennita' sostitutiva delle
ferie non godute e' dovuta al lavoratore in quanto prestatore di attivita'
definita nell'ambito del contratto di lavoro, ad essa va applicato il citato
art. 48 T.U.I.R. assoggettando ad IRPEF i cespiti percepiti."
Le Intendenze di Finanza vorranno rispondere direttamente ai quesiti
loro posti in materia alla luce delle osservazioni sopra riportate.
Nel raccomandare agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria la
massima divulgazione della presente circolare, si dispone che le Intendenze di
Finanza e gli Ispettorati Compartimentali delle Imposte Dirette accusino
ricevuta della circolare stessa a questa Direzione Generale; gli Uffici
Distrettuali delle II.DD. e i Centri di Servizio alle rispettive Intendenze di
Finanza.
Testo risposta:Gentile contribuente, si ritiene utile invitarLa alla lettura della circolare n. 31 del 30/10/1992 (consultabile attraverso il servizio di documentazione tributaria disponibile al link http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS1_HomePage.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;) con la quale l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito all'assoggettabilità ad Irpef dei compensi relativi all'indennità per ferie non godute. In particolare, nella citata circolare è stato precisato che "l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è dovuta al lavoratore in quanto prestatore di attività definita nell'ambito del contratto di lavoro, ad essa va applicato il citato art. 48 T.U.I.R. (ora art. 51) assoggettando ad IRPEF i cespiti percepiti". Cordiali saluti La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.Agenzia delle EntrateCentro di Assistenza Multicanaledi RomaContact CenterIL DIRETTOREAngela Davoli
Circolare del 30/10/1992 n. 31 - Min. Finanze - Imposte Dirette
Irpef- Trattamento tributario delle indennita' per ferie non godute.
Sintesi: Redditi di lavoro dipendente. Inclusione delle indennita' per ferie non godute in quanto dovute nell'ambito del contratto di lavoro.
Testo:
Sono stati posti a questa Amministrazione vari quesiti per conoscere
se i compensi relativi all'indennita' per ferie non godute corrisposti dal
datore di lavoro per il lavoro prestato dal dipendente nel periodo riservato
alle ferie o al riposo settimanale siano o meno soggetti all'imposta sul
reddito delle persone fisiche. A sostegno della non assoggettabilita' ad
imposta delle somme corrisposte al lavoratore in sostituzione di ferie non
godute si sostiene - sulla base di alcune decisioni delle Commissioni
Tributarie - la natura risarcitoria di tali somme conseguente ad un
comportamento del datore di lavoro non osservante del precetto contenuto
nell'art. 36, comma 3, della Costituzione.
Questa Amministrazione ha ritenuto nccessario sentire in merito il
Consiglio di Stato, che si e' espresso con parere del 14 aprile 1992 - n.
340/1992 della Terza Sezione.
Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza si
riportano integralmente le considerazioni svolte in detto parere: "per
ritenere che l'emolumento non sia assoggettabile all'imposta, dovrebbe
escludersi che esso rientri nel novero dei "compensi percepiti in dipendenza
del rapporto di lavoro": tale complesso di cespiti, infatti, secondo la
previsione generale di cui all'art. 48, co. 1, del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
22.12.1986, n. 917, costituisce reddito imponibile del lavoratore.
L'argomento fondato sulla natura risarcitoria e non retributiva
dell'emolumento, non e' invero decisivo a tali fini.
Un autorevole e condivisibile orientamento dottrinario qualifica il
diritto alle ferie come limitazione obiettiva alla durata della prestazione
lavorativa, sicche' durante il periodo feriale la prestazione stessa e'
obiettivamente indisponibile da parte del datore di lavoro.
Con riferimento al periodo feriale, allora, l'obbligazione del datore
di lavoro concernente il pagamento della retribuzione resta integra, e
mantiene carattere retributivo in vista di una considerazione globalmente
unitaria del rapporto di lavoro, in cui e' insita strutturalmente, ab origine,
la limitazione consistente nelle pause feriali.
Vero e' che in caso di mancato godimento delle ferie per assoluta
insostituibilita' del lavoratore, quest'ultimo ha diritto, oltre alla normale
retribuzione, ad una somma ulteriore (ragguagliata di regola, al compenso
per lavoro straordinario) come forfettario risarcimento per l'inadempimento
contrattuale del datore di lavoro che, non organizzando in modo adeguato
l'azienda gli ha reso impossibile allontanarsi dal posto di lavoro per il
riposo feriale.
Ma e' altrettanto indubitabile che detto compenso, aggiuntivo rispetto
alla retribuzione, trae fondamento - a prescindere dal titolo risarcitorio
dell'emolumento - dal rapporto di lavoro, giacche' soltanto lo status di
lavoratore implica la sussistenza del diritto irrinunciabile alle ferie e
l'obbligo contrattuale del datore di farle godere al dipendente, e in difetto
fa sorgere il diritto di credito all'indennita' sostitutiva.
Del resto, nel concetto di retribuzione globale, inteso come coacervo
di compensi ed erogazioni comunque dipendenti dalla esistenza di un rapporto
di lavoro, l'ordinamento fa rientrare - con esplicite disposizioni - anche i
compensi per ferie e festivita' non godute. Questi ultimi, infatti, vanno
computati nella determinazione della retribuzione per il calcolo dei
contributi per assegni familiari (art. 1, lett. A n. 6 d.lg.lt. 1 agosto 1945,
n. 692).
L'art. 11 della legge 13 marzo 1958, n. 264, che prevede una
maggiorazione della retribuzione "a titolo di indennita' per le ferie" impone
che si computi nella retribuzione ogni periodo di riposo annuale non disposto
direttamente dal datore per cause di impossibilita' tecnica.
Si tratta di elementi che, a prescindere dal titolo del compenso,
certamente depongono per la riconducibilita' della indennita' sostitutiva
delle ferie non godute all'ambito della retribuzione "globale" del lavoratore,
cioe' all'insieme dei cespiti erogati allo stesso in dipendenza del rapporto
di lavoro.
Si tratta, cioe' proprio dell'ambito cui si riferisce l'art. 48, comma
1, del vigente testo unico delle imposte sui redditi per stabilire
l'assoggettamento ad IRPEF delle somme percepite.
In conclusione, l'Adunanza del Consiglio di Stato ritiene che, ai fini
del trattamento tributario, si debba anzitutto stabilire se il compenso sia o
meno erogato in ragione, e nell'ambito, del rapporto contrattuale di lavoro,
a prescindere dall'eventuale titolo risarcitorio che, pero', sempre postula
l'esistenza del contratto, o di singole clausole non adempiute. Poiche' in
tutte le ipotesi stabilite dall'ordinamento l'indennita' sostitutiva delle
ferie non godute e' dovuta al lavoratore in quanto prestatore di attivita'
definita nell'ambito del contratto di lavoro, ad essa va applicato il citato
art. 48 T.U.I.R. assoggettando ad IRPEF i cespiti percepiti."
Le Intendenze di Finanza vorranno rispondere direttamente ai quesiti
loro posti in materia alla luce delle osservazioni sopra riportate.
Nel raccomandare agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria la
massima divulgazione della presente circolare, si dispone che le Intendenze di
Finanza e gli Ispettorati Compartimentali delle Imposte Dirette accusino
ricevuta della circolare stessa a questa Direzione Generale; gli Uffici
Distrettuali delle II.DD. e i Centri di Servizio alle rispettive Intendenze di
Finanza.
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Occhio a non fare lo stesso errore nei ricorsi.
Ha seguito del ricorso straordinario al DPR il Consiglio di Stato ha precisato:
PREMESSO:
1) - In punto di diritto, il ricorrente si limita a dedurre l'illegittimità e l'erroneità della trattenuta fiscale operata sull'importo liquidato per la licenza ordinaria non goduta, diversamente da quanto stabilito, in un giudizio similare, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 188/06 in data 17 gennaio 2006.
2) - Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile, stante la competenza esclusiva in materia delle commissioni tributarie, oltre che infondato nel merito.
CONSIDERATO:
1) - che sono stati costantemente dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari concernenti controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. In particolare, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella delle Commissioni tributarie, la controversia tra sostituto d'imposta e contribuente in ordine alla sottoponibilità a tassazione di un emolumento corrisposto dal primo al secondo (C.G.A. Reg. Sicilia n. 282 del 27 aprile 1998).
Il resto potete leggerlo direttamente.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
11/06/2012 201200523 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 21/03/2012
Numero 02802/2012 e data 11/06/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012
NUMERO AFFARE 00523/2012
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo A.s.U.P.S. (in congedo) OMISSIS per l'annullamento del provvedimento n. ……./42/1245-3190-5 in data 8 aprile 2011 del Comando generale dell' Arma dei carabinieri - Centro nazionale amministrativo - per la restituzione delle trattenute a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) sulle somme corrisposte a titolo di pagamento sostitutivo della licenza ordinaria (art. 55, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254).
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D GMIL1 III 8 4 0074895 del 23 febbraio 2012, con la quale il Ministero della Difesa ha inviato la propria relazione, vistata dal ministro in data 15 febbraio 2012, con la quale viene chiesto al Consiglio di Stato di emettere il proprio parere sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Nicolò Pollari;
PREMESSO:
Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento n. ……./42/1245-3l90-5 in data 8 aprile 2011, con il quale il Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell' Arma dei carabinieri ha comunicato di aver corrisposto, al Mar. A.s.U.P.S. OMISSIS, somme a titolo di pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita, assoggettando le stesse a contributi previdenziali ed assistenziali, nonché a ritenute fiscali.
In data 20 aprile 2011 il sottufficiale ha presentato "ricorso in autotutela" avverso l'applicazione delle ritenute fiscali, cui tuttavia l'Amministrazione non ha dato alcun seguito.
In punto di diritto, il ricorrente si limita a dedurre l'illegittimità e l'erroneità della trattenuta fiscale operata sull'importo liquidato per la licenza ordinaria non goduta, diversamente da quanto stabilito, in un giudizio similare, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 188/06 in data 17 gennaio 2006.
Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile, stante la competenza esclusiva in materia delle commissioni tributarie, oltre che infondato nel merito.
CONSIDERATO:
Il Collegio deve rilevare che sono stati costantemente dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari concernenti controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. In particolare, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella delle Commissioni tributarie, la controversia tra sostituto d'imposta e contribuente in ordine alla sottoponibilità a tassazione di un emolumento corrisposto dal primo al secondo (C.G.A. Reg. Sicilia n. 282 del 27 aprile 1998).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Ha seguito del ricorso straordinario al DPR il Consiglio di Stato ha precisato:
PREMESSO:
1) - In punto di diritto, il ricorrente si limita a dedurre l'illegittimità e l'erroneità della trattenuta fiscale operata sull'importo liquidato per la licenza ordinaria non goduta, diversamente da quanto stabilito, in un giudizio similare, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 188/06 in data 17 gennaio 2006.
2) - Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile, stante la competenza esclusiva in materia delle commissioni tributarie, oltre che infondato nel merito.
CONSIDERATO:
1) - che sono stati costantemente dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari concernenti controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. In particolare, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella delle Commissioni tributarie, la controversia tra sostituto d'imposta e contribuente in ordine alla sottoponibilità a tassazione di un emolumento corrisposto dal primo al secondo (C.G.A. Reg. Sicilia n. 282 del 27 aprile 1998).
Il resto potete leggerlo direttamente.
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11/06/2012 201200523 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 21/03/2012
Numero 02802/2012 e data 11/06/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012
NUMERO AFFARE 00523/2012
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo A.s.U.P.S. (in congedo) OMISSIS per l'annullamento del provvedimento n. ……./42/1245-3190-5 in data 8 aprile 2011 del Comando generale dell' Arma dei carabinieri - Centro nazionale amministrativo - per la restituzione delle trattenute a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) sulle somme corrisposte a titolo di pagamento sostitutivo della licenza ordinaria (art. 55, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254).
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D GMIL1 III 8 4 0074895 del 23 febbraio 2012, con la quale il Ministero della Difesa ha inviato la propria relazione, vistata dal ministro in data 15 febbraio 2012, con la quale viene chiesto al Consiglio di Stato di emettere il proprio parere sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Nicolò Pollari;
PREMESSO:
Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento n. ……./42/1245-3l90-5 in data 8 aprile 2011, con il quale il Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell' Arma dei carabinieri ha comunicato di aver corrisposto, al Mar. A.s.U.P.S. OMISSIS, somme a titolo di pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita, assoggettando le stesse a contributi previdenziali ed assistenziali, nonché a ritenute fiscali.
In data 20 aprile 2011 il sottufficiale ha presentato "ricorso in autotutela" avverso l'applicazione delle ritenute fiscali, cui tuttavia l'Amministrazione non ha dato alcun seguito.
In punto di diritto, il ricorrente si limita a dedurre l'illegittimità e l'erroneità della trattenuta fiscale operata sull'importo liquidato per la licenza ordinaria non goduta, diversamente da quanto stabilito, in un giudizio similare, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 188/06 in data 17 gennaio 2006.
Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile, stante la competenza esclusiva in materia delle commissioni tributarie, oltre che infondato nel merito.
CONSIDERATO:
Il Collegio deve rilevare che sono stati costantemente dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari concernenti controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. In particolare, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella delle Commissioni tributarie, la controversia tra sostituto d'imposta e contribuente in ordine alla sottoponibilità a tassazione di un emolumento corrisposto dal primo al secondo (C.G.A. Reg. Sicilia n. 282 del 27 aprile 1998).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
Buonasera, sono FEDRO 57.enzolag ha scritto:questo è quanto risposto al quesito,secondo il mio parere,il testo non tiene conto del fatto che il noi abbiamo lasciato il lavoro senza poterne usufruire.Saluti
Testo risposta:Gentile contribuente, si ritiene utile invitarLa alla lettura della circolare n. 31 del 30/10/1992 (consultabile attraverso il servizio di documentazione tributaria disponibile al link http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS1_HomePage.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;) con la quale l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito all'assoggettabilità ad Irpef dei compensi relativi all'indennità per ferie non godute. In particolare, nella citata circolare è stato precisato che "l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è dovuta al lavoratore in quanto prestatore di attività definita nell'ambito del contratto di lavoro, ad essa va applicato il citato art. 48 T.U.I.R. (ora art. 51) assoggettando ad IRPEF i cespiti percepiti". Cordiali saluti La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.Agenzia delle EntrateCentro di Assistenza Multicanaledi RomaContact CenterIL DIRETTOREAngela Davoli
Circolare del 30/10/1992 n. 31 - Min. Finanze - Imposte Dirette
Irpef- Trattamento tributario delle indennita' per ferie non godute.
Sintesi: Redditi di lavoro dipendente. Inclusione delle indennita' per ferie non godute in quanto dovute nell'ambito del contratto di lavoro.
Testo:
Sono stati posti a questa Amministrazione vari quesiti per conoscere
se i compensi relativi all'indennita' per ferie non godute corrisposti dal
datore di lavoro per il lavoro prestato dal dipendente nel periodo riservato
alle ferie o al riposo settimanale siano o meno soggetti all'imposta sul
reddito delle persone fisiche. A sostegno della non assoggettabilita' ad
imposta delle somme corrisposte al lavoratore in sostituzione di ferie non
godute si sostiene - sulla base di alcune decisioni delle Commissioni
Tributarie - la natura risarcitoria di tali somme conseguente ad un
comportamento del datore di lavoro non osservante del precetto contenuto
nell'art. 36, comma 3, della Costituzione.
Questa Amministrazione ha ritenuto nccessario sentire in merito il
Consiglio di Stato, che si e' espresso con parere del 14 aprile 1992 - n.
340/1992 della Terza Sezione.
Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza si
riportano integralmente le considerazioni svolte in detto parere: "per
ritenere che l'emolumento non sia assoggettabile all'imposta, dovrebbe
escludersi che esso rientri nel novero dei "compensi percepiti in dipendenza
del rapporto di lavoro": tale complesso di cespiti, infatti, secondo la
previsione generale di cui all'art. 48, co. 1, del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
22.12.1986, n. 917, costituisce reddito imponibile del lavoratore.
L'argomento fondato sulla natura risarcitoria e non retributiva
dell'emolumento, non e' invero decisivo a tali fini.
Un autorevole e condivisibile orientamento dottrinario qualifica il
diritto alle ferie come limitazione obiettiva alla durata della prestazione
lavorativa, sicche' durante il periodo feriale la prestazione stessa e'
obiettivamente indisponibile da parte del datore di lavoro.
Con riferimento al periodo feriale, allora, l'obbligazione del datore
di lavoro concernente il pagamento della retribuzione resta integra, e
mantiene carattere retributivo in vista di una considerazione globalmente
unitaria del rapporto di lavoro, in cui e' insita strutturalmente, ab origine,
la limitazione consistente nelle pause feriali.
Vero e' che in caso di mancato godimento delle ferie per assoluta
insostituibilita' del lavoratore, quest'ultimo ha diritto, oltre alla normale
retribuzione, ad una somma ulteriore (ragguagliata di regola, al compenso
per lavoro straordinario) come forfettario risarcimento per l'inadempimento
contrattuale del datore di lavoro che, non organizzando in modo adeguato
l'azienda gli ha reso impossibile allontanarsi dal posto di lavoro per il
riposo feriale.
Ma e' altrettanto indubitabile che detto compenso, aggiuntivo rispetto
alla retribuzione, trae fondamento - a prescindere dal titolo risarcitorio
dell'emolumento - dal rapporto di lavoro, giacche' soltanto lo status di
lavoratore implica la sussistenza del diritto irrinunciabile alle ferie e
l'obbligo contrattuale del datore di farle godere al dipendente, e in difetto
fa sorgere il diritto di credito all'indennita' sostitutiva.
Del resto, nel concetto di retribuzione globale, inteso come coacervo
di compensi ed erogazioni comunque dipendenti dalla esistenza di un rapporto
di lavoro, l'ordinamento fa rientrare - con esplicite disposizioni - anche i
compensi per ferie e festivita' non godute. Questi ultimi, infatti, vanno
computati nella determinazione della retribuzione per il calcolo dei
contributi per assegni familiari (art. 1, lett. A n. 6 d.lg.lt. 1 agosto 1945,
n. 692).
L'art. 11 della legge 13 marzo 1958, n. 264, che prevede una
maggiorazione della retribuzione "a titolo di indennita' per le ferie" impone
che si computi nella retribuzione ogni periodo di riposo annuale non disposto
direttamente dal datore per cause di impossibilita' tecnica.
Si tratta di elementi che, a prescindere dal titolo del compenso,
certamente depongono per la riconducibilita' della indennita' sostitutiva
delle ferie non godute all'ambito della retribuzione "globale" del lavoratore,
cioe' all'insieme dei cespiti erogati allo stesso in dipendenza del rapporto
di lavoro.
Si tratta, cioe' proprio dell'ambito cui si riferisce l'art. 48, comma
1, del vigente testo unico delle imposte sui redditi per stabilire
l'assoggettamento ad IRPEF delle somme percepite.
In conclusione, l'Adunanza del Consiglio di Stato ritiene che, ai fini
del trattamento tributario, si debba anzitutto stabilire se il compenso sia o
meno erogato in ragione, e nell'ambito, del rapporto contrattuale di lavoro,
a prescindere dall'eventuale titolo risarcitorio che, pero', sempre postula
l'esistenza del contratto, o di singole clausole non adempiute. Poiche' in
tutte le ipotesi stabilite dall'ordinamento l'indennita' sostitutiva delle
ferie non godute e' dovuta al lavoratore in quanto prestatore di attivita'
definita nell'ambito del contratto di lavoro, ad essa va applicato il citato
art. 48 T.U.I.R. assoggettando ad IRPEF i cespiti percepiti."
Le Intendenze di Finanza vorranno rispondere direttamente ai quesiti
loro posti in materia alla luce delle osservazioni sopra riportate.
Nel raccomandare agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria la
massima divulgazione della presente circolare, si dispone che le Intendenze di
Finanza e gli Ispettorati Compartimentali delle Imposte Dirette accusino
ricevuta della circolare stessa a questa Direzione Generale; gli Uffici
Distrettuali delle II.DD. e i Centri di Servizio alle rispettive Intendenze di
Finanza.
Da pochi giorni sono scaduti i 90 gg dalla richiesta di rimborso Irpef della somma ricevuta dalla mia Amministrazione per ferie non godute da me inoltrata presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La stessa, nella comunicazione di diniego ha evidenziato: "" che nella giurisprudenza da me citata si parla prevalentemente della natura e del tipo di risarcimento che rappresenta l'indennità per ferie non godute ed anche ai termini di prescrizione per ottenerla in giudizio ma non si parla della inponibilità ai fini Irpef, o, perlomeno, dalla connotazione di natura risarcitorio non si evince che ne discende automaticamente una esenzione da inponibilità ai fini IRPEF. . . . come ben spiegato dalla circolare 31 del 30/10/1992 e meglio ancora dalla circolare 326 del 23/12/1997 anche le indennità per ferie non godute rientrano tra i redditi da lavoro dipendente e come tali imponibili ai fini Irpef. Peraltro le tipologie di somme che vanno escluse dai redditi da lavoro dipendente sono tassativamente indicate al comma 2 del citato art. 51 (ex art. 48) del T.U.I.R. e tra queste non compare la voce relativa alle indennità per ferie non godute"". Purtroppo come si fa a dargli torto. Ad oggi effettivamente io non ho letto di nessuna sentenza che ad ogni buon fine parli esplicitamente di inponibilità ai fini Irpef.
Se qualcuno ha notizie di sentenze definitive esplicite a favore del rimborso Irpef che non siano quelle già menzionate, per me e credo anche per tanti altri colleghi con lo stesso pèroblema saranno motivo di procedere al passo successivo di istanza di mediazione tributaria ed a seguire RICORSO presso la C.T. senza rischiare successive perdite economiche. Grazie
Re: Non tassabilità monetizzazione licenza ordinaria
nico59 ha scritto:Monetizzazione_del_congedo_ordinario_maturato_e_non_fruito_POLIZIA_DI_STATOpdf.PDFCiao Raimondo1957,raimondo1957 ha scritto:egregio avv. carta.sono un brig. cc in pensione dal 7.12.2010. per inabilità assoluta.
le chiedo. ho ricevuto la monetizzazione della licenza ordinaria del 2010 faccio presente che sono stato in convalescenza dal 1 marzo 2010 sino alla data 7.12.2010 di riforma per un totale di di 36 giorni di licenza non fruita. di euri lordi 3.266,24- RAP. 311,93 IMPORTO NETTO RAP 2.954,32-IRPEF 810,37 NETTO MANO 2.143,95, ora le chiedo e mai possibile tutte queste trattenute ,avendo letto di varie sentenze. che la monetizzazione di non tassabilità, tutta questa informazione e dovuta in quanto ho chiesto la documentazione al cna di chieti.posso avere delle delucidazione in merito.
cordialmente saluto
hai fatto bene a mio avviso a prendere questa iniziativa, e ti chiedo anche se possibile, oltre ai passaggi che hai indicato nei post seguenti, se ti é possibile postare il tuo SIMILE (richiesta o istanza) che vede essere presentata alla agenzia delle entrate, così ci fa un po da guida, con le varie indicazioni di modalità.
Intanto, Raimondo1957, ti unisco alla presente la Circolare del Ministero dell'Interno ove viene disposto la monetizzazione del congedo e indicazioni della sua applicazione, n. 333-G/I/Sett 2°/mco/N°12/10 del 17.01.2011 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE per il personale della Polizia di Stato. Che come tu stesso potrai leggere a pag. 5, della stessa, che detta R.A.P. non risulta utile ai fini della liquidazione della buonuscita, come per stare ad indicare a mio avviso, che l'ex dipendente ora si trova in quiescenza é pertanto non utile ai fini delle competenze pensionistiche.
Con l'occasione saluto tutti gli amici del forum.
Nico59
Scusatemi se mi intrometto ritengo sia utile informarvi che per i motivi ben esplicitati nella circolare del Ministero dell'Interno indicata nel suddetto post di Nico59, proprio in questi giorni ho mandato una R.R, al C.N.A. di chieti, per chiedere appunto il rimborso della trattenuta R.A.P di € 1.340,14 effettuata sull'importo totale di rimborso delle mie ferie non godute perchè non dovuta. Appena avrò notizie in merito sarò lieto di informarvi. Saluti
FEDRO57
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