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Tiziano1959
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Iscritto il: mar feb 12, 2019 5:02 pm

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Messaggio da Tiziano1959 »

Buonasera, le chiedo cortesemente se c'è l'obbligo di comunicare che quello che stanno facendo è a pagamento, mi è capitato che è entrata una signorina nel mio negozio spaccandosi per google e comunicarmi che stava eseguendo un servizio come effettuano in auto per includere in google map doveva fare una foto a 360 gradi il tutto gratuito diceva, prendendo i dati e facendomi firmare una liberatoria per poter effettuare la foto. Parlando poi con un amico mi comunicava che si sul sito di google map è gratuito ma il servizio fotografico no. E' permesso dalla legge non comunicare che tale servizio è a pagamento. La ringrazio anticipatamente.


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Avv. Giovanni Carta
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Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm

Re: non sono stato informato

Messaggio da Avv. Giovanni Carta »

Buonasera.
Le confermo che il nostro ordinamento prevede un preciso obbligo di informazione a carico del cosiddetto professionista nei confronti del cosiddetto consumatore.
L'Articolo 48 Codice del consumo, sotto il titolo "Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali" indica in dettaglio tutte le informazioni che devono essere fornite al consumatore, trattandosi, nella specie, di contratto "al di fuori dei locali commerciali", intendendosi per tale qualsiasi contratto non concluso presso la sede del "professionista".
per comodità riporto il testo dell'art. 48 citato sopra:

"1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;
e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;
f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;
g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
h) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

4. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice."

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
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