Per avere un'idea di come viene gestito il personale dell'EI quando diventa genitore, vi metto un link molto interessante.
http://www.oggi.it/posta/lettere/201...igli/#comments
E questa è la sentenza del TAR di Bologna che ha dato ragione al militare.
[url]http://www.giustizia-amministrativa....1200238_01.XML[/url]
Ragazze e ragazzi, madri e padri, NON MOLLIAMO MAI!!!!!
Solo così potremo garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.
Eva.
P.S. grazie a panorama per la sentenza.
NON MOLLIAMO MAI!
Re: NON MOLLIAMO MAI!
Sembra che il link non funzioni, provo a rimetterlo
http://www.oggi.it/posta/lettere/2012/0 ... uoi-figli/
http://www.oggi.it/posta/lettere/2012/0 ... uoi-figli/
Re: NON MOLLIAMO MAI!
Rimetto anche il link alla sentenza, sembra non funzionare neanche questo
http://www.giustizia-amministrativa.it/ ... 238_01.XML
Speriamo che ora funzionino.....
http://www.giustizia-amministrativa.it/ ... 238_01.XML
Speriamo che ora funzionino.....
Re: NON MOLLIAMO MAI!
Affinché questi fatti non accadano ad altre donne mamme/militari.
1) - per l'annullamento del provvedimento assunto ...., che ha disposto il collocamento in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma ... della ricorrente, Caporale Maggiore volontario in ferma breve,
2) - nonché per l'annullamento
del provvedimento emanato dal Ministero della Difesa ...., nel quale si è disposta la non ammissione alla rafferma biennale della ricorrente per mancanza dei requisiti di cui al D.M. 8 luglio 2005,
3) - nonché per l'annullamento
del rapporto informativo e del giudizio redatti nei confronti della ricorrente dal Centro di addestramento alpino di Aosta .... che ha giudicato la ricorrente medesima "sufficiente'',
(e accaduto che):
4) - è stata obbligata ad assentarsi per malattia, per il periodo dal 7 gennaio 2006 al 27 febbraio 2006.
5) - A questa prima assenza se ne è aggiunta una seconda, per maternità, protrattasi, per effetto del cumularsi dei periodi di congedo obbligatorio e facoltativo, dal 1 marzo 2006 al 2 dicembre 2007.
(N.B.: in questo ricorso si parla anche delle valutazioni caratteristiche, dovute anche alla maternità, ecc.),
Cmq. per comprendere meglio tutta la situazione vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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08/01/2014 201400027 Sentenza 1
N. 00027/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2008, proposto da:
A. F., rappresentata e difesa dall'avv. C. E. G., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
del provvedimento assunto dal Comandante di Corpo del reparto Comando e Supporti Tattici "Taurinense" del Ministero della Difesa in data 27 luglio 2008, successivamente comunicato, che ha disposto il collocamento in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma a far data dal 29 agosto 2008 della ricorrente, Caporale Maggiore volontario in ferma breve,
nonché per l'annullamento
del provvedimento emanato dal Ministero della Difesa in data 29 luglio 2008, comunicato con nota della Brigata Alpina "Taurinense" di Torino, Reparto Comando e Supporti Tattici notificata il 4 agosto 2008, nel quale si è disposta la non ammissione alla rafferma biennale della ricorrente per mancanza dei requisiti di cui al D.M. 8 luglio 2005,
nonché per l'annullamento
del rapporto informativo e del giudizio redatti nei confronti della ricorrente dal Centro di addestramento alpino di Aosta in data 1 e 8 marzo 2008 che ha giudicato la ricorrente medesima "sufficiente'', atti comunicati il 27 giugno 2008,
nonché per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è stata arruolata il 29 agosto 2005 quale volontaria in ferma breve triennale.
- Ha frequentato il primo corso di addestramento in Ascoli Piceno dal 29 agosto 2005 al 26 novembre 2005, al termine del quale si è classificata 15^ su 130 allieve, con il giudizio di "molto buono".
- Concluso quel corso, la ricorrente è stata assegnata alla Scuola Militare Alpina di Aosta (denominata anche Centro Addestramento Alpino), per frequentare il corso di specializzazione quale ……, a far data dal 1 dicembre 2005.
- Ha tuttavia frequentato il corso per …. soltanto dal 1 dicembre 2005 al 6 gennaio 2006, momento nel quale è stata obbligata ad assentarsi per malattia, per il periodo dal 7 gennaio 2006 al 27 febbraio 2006.
- A questa prima assenza se ne è aggiunta una seconda, per maternità, protrattasi, per effetto del cumularsi dei periodi di congedo obbligatorio e facoltativo, dal 1 marzo 2006 al 2 dicembre 2007.
- Al rientro in servizio, le è stato ordinato di frequentare nuovamente il corso di ….. che non aveva potuto completare negli anni precedenti.
- Detto corso ha avuto luogo in Aosta dal 10 gennaio 2008 al 28 febbraio 2008.
- Alla sua conclusione, la ricorrente ha conseguito la valutazione di "sufficiente" e il giudizio complessivo finale che le è stato comunicato il 27 giugno 2008, con riferimento al servizio prestato in Aosta dal 4 dicembre 2007 al 28 febbraio 2008, è stato il seguente: "OMISSIS".
- Concluso quel servizio, la ricorrente è stata assegnata in Torino, alla Brigata Alpina "Taurinense ", Reparto Comando e Supporti Tattici a far data dal 19 maggio 2008. lvi ha prestato il proprio servizio, sia quale addetto ai comandi che quale conduttore di automezzi. Tuttavia, pur avendo conseguito un giudizio buono al termine del servizio, la ricorrente si è vista respinta la propria istanza di rafferma, poiché il servizio svolto nei dodici mesi di ferma immediatamente precedenti la presentazione della domanda (inoltrata il 1 aprile 2008) non è stato valutato in modo integralmente favorevole ai fini della rafferma, stante la valutazione di sola sufficienza (e cioè di equivalente alla media) relativa al servizio prestato in Aosta.
- Così, il Reparto Comando e Supporti Tattici "Taurinense" ha comunicato alla ricorrente, con la nota in data 27 luglio 2008, qui impugnata, il collocamento in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma e, in data 4 agosto 2008, il successivo provvedimento ministeriale datato 29 luglio 2008 che disponeva la non ammissione alla riafferma biennale.
2. Avverso la valutazione espressa dal Comando di Aosta per il periodo ivi svolto dal dicembre 2007 al febbraio 2008, e i conseguenti provvedimenti di diniego di rafferma e di collocamento in congedo illimitato, di cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, la ricorrente ha formulato la seguente censura : “Violazione di legge con riferimento all'art. 15 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215; all'art. 53 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; all'art. 21 del regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545; al D.M. 8 luglio 2005; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento”.
3. A seguito della costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e dell’accoglimento sia dell’istanza cautelare di sospensiva, sia della successiva istanza di attuazione della misura cautelare concessa, la ricorrente è stata riammessa in servizio con riserva, riportando un giudizio “superiore alla media” nelle note caratteristiche ed “eccellente” con riferimento al periodo a decorrere dal 3 novembre 2009.
In data 31 dicembre 2011 è transitata nel servizio permanente effettivo.
4. Il presente procedimento, a seguito della fase cautelare di cui prima si è dato conto, è pervenuto all’udienza pubblica di discussione del 12 dicembre 2013 e, all’esito della stessa, è stato trattenuto in decisione.
5. Nel merito, deve ribadirsi in questa sede il giudizio di fondatezza del ricorso, già emerso nella valutazione sommaria espressa in fase cautelare e confortato, sul piano fattuale, dai positivi esiti del successivo percorso professionale svolto dalla ricorrente.
6. In punto di fatto va innanzitutto chiarito che il periodo che viene preso in esame ai fini della valutazione per la rafferma è quello riferito all’anno antecedente la presentazione della domanda e perciò, per la ricorrente, il periodo 30 marzo 2007 - 30 marzo 2008 (essendo stata inoltrata domanda in data 1 aprile 2008). La rafferma è consentita solo se il giudizio riferito a detto periodo non è inferiore a “superiore alla media”.
Va altresì rilevato - alla luce della successione cronologica riportata in premessa - che nell’anno antecedente alla domanda la ricorrente ha prestato servizio effettivo per pochi giorni, ovvero dal 4 dicembre 2007 al 28 febbraio 2008, in Aosta. Quel limitato periodo di servizio le ha comportato la valutazione di sufficiente (equivalente a "nella media"), e, di conseguenza, il rifiuto della rafferma.
7. Senonché, si osserva in ricorso, l’andamento di quel periodo di servizio in Aosta - in sé molto impegnativo - sarebbe risultato pesantemente condizionato dalla mancata predisposizione di modalità graduali di reinserimento che tenessero conto della recente maternità della ricorrente e, quindi, del complessivo indebolimento della sua condizione psio-fisica. In particolare, alla sig.ra … non sarebbe stata concessa la possibilità di avvicinarsi a Torino o di usufruire dell’uso di un alloggio in Aosta, che la sollevasse da quotidiane trasferte tra Torino e Aosta; né le sarebbe stata offerta la possibilità di svolgere adeguata attività preliminare di preparazione al corso, che attutisse l’impatto del rientro in attività dopo circa due anni di assenza.
7.1 Di tutto ciò l’amministrazione non avrebbe poi tenuto adeguato conto ai fini della formulazione sia del giudizio conclusivo del corso da ….., sia della valutazione complessiva propedeutica alla rafferma.
7.2 La ricorrente contesta, inoltre, in maniera puntuale, il giudizio espresso nei suoi confronti dal Comando di Aosta con riferimento all'attività ivi svolta nel periodo dal 4 dicembre 2007 al 28 febbraio 2008. Risulta chiaro, peraltro, che l'illegittimità di questa scheda valutativa assume rilevanza di elemento centrale nella presente controversia, poiché quel giudizio ha assunto un’incidenza causale determinante ai fini della formulazione del diniego di rafferma.
7.3 Si fa rilevare, in particolare, che il Comando, nel formulare il giudizio nei confronti della ricorrente, avrebbe del tutto omesso di considerare il fatto che la ricorrente rientrava in servizio dopo un lungo periodo di assenza prima per malattia, poi per maternità, protrattosi dal 7 gennaio 2006 al 2 dicembre 2007; e che la recente maternità e il perdurante periodo di allattamento continuavano a impegnare in maniera particolare la ricorrente anche durante l’espletamento del servizio, circostanze, queste, che inevitabilmente avrebbero comportato per lei una maggiore difficoltà di reinserimento, imponendo all’amministrazione, al contempo, un giudizio più aderente e calibrato sulla sua specifica situazione soggettiva.
7.4 Ulteriore indizio di una non equilibrata ponderazione degli elementi valutativi emergerebbe dalla discordanza del giudizio espresso in relazione al servizio prestato in Aosta, con quello conseguito dalla ricorrente sia in occasione di valutazioni precedenti, come quella conclusiva del corso in Ascoli Piceno del 2005; sia in occasione di valutazioni successive, come quella relativa al servizio prestato in Torino nel periodo maggio-agosto 2008.
7.5 Si fa notare, ancora, come - sebbene la disciplina regolamentare preveda come regola generale che la valutazione per la rafferma debba essere effettuata con riferimento all'anno antecedente la nomina – laddove, per circostanze contingenti, non sia stata espletato un periodo di servizio annuale effettivo, appaia più opportuno estendere il giudizio a tutti i concreti elementi valutativi a disposizione dell’amministrazione: il riferimento regolamentare all'anno antecedente va correlato, in altri termini, secondo un criterio logico e di buon senso, all’esigenza di proporzionare la valutazione ad un periodo di tempo sufficientemente ampio e rappresentativo delle caratteristiche e attitudini espresse dal militare. Anche perché un eventuale appannamento nel corso del tempo delle doti e della resa del militare, va inquadrato nel più generale andamento del suo rendimento sotto il profilo diacronico, di cui le schede di valutazione devono rendere conto (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6330).
8. Il ricorso, come detto, appare fondato, sia nelle censure riferite alla valutazione del servizio prestato in Aosta, sia con riguardo ai motivi relativi al giudizio conclusivo propedeutico alla rafferma.
8.1 Sotto il primo profilo, dalla documentazione versata in atti emerge in termini oggettivi che l'amministrazione non ha tenuto in adeguato conto le particolari condizioni della ricorrente al rientro dalla prolungata assenza dal servizio e nella concomitanza del periodo di maternità, circostanze che certamente concorrevano a limitarne le riserve fisiche e psichiche. In relazione a tale specifica condizione, si imponeva una valutazione proporzionata - sopratutto circa il grado di impegno profuso nel servizio - che tenesse conto della particolarità del caso e di cui, tuttavia, negli atti impugnati non vi è riscontro.
8.2 Le carenze valutative sopra richiamate si pongono in specifico contrasto con lo spirito sia dell’allora vigente disciplina speciale per il personale militare, che richiede che il superiore utilizzi il militare nelle condizioni migliori possibili tenuto conto delle caratteristiche psicofisiche di quest'ultimo (si veda l’art. 21 del Regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545); sia della disciplina speciale per la lavoratrice in maternità, che predispone una regolamentazione di particolare tutela della donna madre di un figlio di età inferiore a tre anni, per esempio riconoscendole la possibilità di essere esonerata dal lavoro notturno (si veda l'art. 53 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
8.3 Risulta incontestato che nel corso della sua attività di ….., e in particolare nel corso dello specifico periodo di addestramento in simulazione di guerra - secondo quanto dedotto in ricorso e non smentito dall’amministrazione - alla ricorrente non è stato garantito in nessun modo un trattamento corrispondente alle sue condizioni psicofisiche e neppure le è stata fornita informazione della possibilità di non essere sottoposta a servizi notturni.
8.4 In definitiva, l’aver obliterato ogni più attenta valutazione della situazione specifica nella quale versava la ricorrente - certamente ben nota all'amministrazione in quanto emergente dai documenti personali in possesso del Comando di appartenenza - sia nella fase di svolgimento del corso di addestramento, sia nella fase conclusiva di giudizio, vizia di illegittimità il rapporto informativo e la valutazione di merito redatti nei confronti della ricorrente, configurandosi un eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti e ingiustizia grave e manifesta.
9. La valutazione finale del Ministero, che ha negato alla ricorrente la rafferma, in una situazione quale quella ora illustrata, deve considerarsi a sua volta illegittima in via derivata, avendo fatto applicazione in modo formalistico e ingiustificato della disciplina regolamentare, senza affatto considerare la situazione specifica della ricorrente e l’andamento complessivo dei giudizi espressi nei suoi confronti nel corso del suo intero curriculum.
10. Nello stesso senso va infine osservato che - secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale - il giudizio negativo di scarso rendimento, anche in relazione ai provvedimenti di collocamento in congedo, è legittimo quando non è riferito "a periodi brevi o circoscritti" (Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1418).
Il caso di specie confligge con il menzionato criterio di indirizzo, in quanto, nell’assumere come determinante - con una applicazione rigida e formalistica della disciplina regolamentare - il servizio prestato in Aosta, senza alcuna considerazione per i periodi antecedenti e successivi, l’amministrazione non ha tenuto conto che una corretta e ragionevole interpretazione della normativa regolamentare impone che il periodo oggetto di valutazione debba coincidere con un periodo di servizio attivo, in relazione al quale, cioè, sia possibile esprimere una valutazione sufficientemente articolata e ponderata su un parametro temporale adeguato e rappresentativo.
Dal positivo vaglio delle censure, consegue l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna la parte resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €. 2000,00, oltre Iva, Cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2014
1) - per l'annullamento del provvedimento assunto ...., che ha disposto il collocamento in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma ... della ricorrente, Caporale Maggiore volontario in ferma breve,
2) - nonché per l'annullamento
del provvedimento emanato dal Ministero della Difesa ...., nel quale si è disposta la non ammissione alla rafferma biennale della ricorrente per mancanza dei requisiti di cui al D.M. 8 luglio 2005,
3) - nonché per l'annullamento
del rapporto informativo e del giudizio redatti nei confronti della ricorrente dal Centro di addestramento alpino di Aosta .... che ha giudicato la ricorrente medesima "sufficiente'',
(e accaduto che):
4) - è stata obbligata ad assentarsi per malattia, per il periodo dal 7 gennaio 2006 al 27 febbraio 2006.
5) - A questa prima assenza se ne è aggiunta una seconda, per maternità, protrattasi, per effetto del cumularsi dei periodi di congedo obbligatorio e facoltativo, dal 1 marzo 2006 al 2 dicembre 2007.
(N.B.: in questo ricorso si parla anche delle valutazioni caratteristiche, dovute anche alla maternità, ecc.),
Cmq. per comprendere meglio tutta la situazione vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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08/01/2014 201400027 Sentenza 1
N. 00027/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2008, proposto da:
A. F., rappresentata e difesa dall'avv. C. E. G., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
del provvedimento assunto dal Comandante di Corpo del reparto Comando e Supporti Tattici "Taurinense" del Ministero della Difesa in data 27 luglio 2008, successivamente comunicato, che ha disposto il collocamento in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma a far data dal 29 agosto 2008 della ricorrente, Caporale Maggiore volontario in ferma breve,
nonché per l'annullamento
del provvedimento emanato dal Ministero della Difesa in data 29 luglio 2008, comunicato con nota della Brigata Alpina "Taurinense" di Torino, Reparto Comando e Supporti Tattici notificata il 4 agosto 2008, nel quale si è disposta la non ammissione alla rafferma biennale della ricorrente per mancanza dei requisiti di cui al D.M. 8 luglio 2005,
nonché per l'annullamento
del rapporto informativo e del giudizio redatti nei confronti della ricorrente dal Centro di addestramento alpino di Aosta in data 1 e 8 marzo 2008 che ha giudicato la ricorrente medesima "sufficiente'', atti comunicati il 27 giugno 2008,
nonché per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è stata arruolata il 29 agosto 2005 quale volontaria in ferma breve triennale.
- Ha frequentato il primo corso di addestramento in Ascoli Piceno dal 29 agosto 2005 al 26 novembre 2005, al termine del quale si è classificata 15^ su 130 allieve, con il giudizio di "molto buono".
- Concluso quel corso, la ricorrente è stata assegnata alla Scuola Militare Alpina di Aosta (denominata anche Centro Addestramento Alpino), per frequentare il corso di specializzazione quale ……, a far data dal 1 dicembre 2005.
- Ha tuttavia frequentato il corso per …. soltanto dal 1 dicembre 2005 al 6 gennaio 2006, momento nel quale è stata obbligata ad assentarsi per malattia, per il periodo dal 7 gennaio 2006 al 27 febbraio 2006.
- A questa prima assenza se ne è aggiunta una seconda, per maternità, protrattasi, per effetto del cumularsi dei periodi di congedo obbligatorio e facoltativo, dal 1 marzo 2006 al 2 dicembre 2007.
- Al rientro in servizio, le è stato ordinato di frequentare nuovamente il corso di ….. che non aveva potuto completare negli anni precedenti.
- Detto corso ha avuto luogo in Aosta dal 10 gennaio 2008 al 28 febbraio 2008.
- Alla sua conclusione, la ricorrente ha conseguito la valutazione di "sufficiente" e il giudizio complessivo finale che le è stato comunicato il 27 giugno 2008, con riferimento al servizio prestato in Aosta dal 4 dicembre 2007 al 28 febbraio 2008, è stato il seguente: "OMISSIS".
- Concluso quel servizio, la ricorrente è stata assegnata in Torino, alla Brigata Alpina "Taurinense ", Reparto Comando e Supporti Tattici a far data dal 19 maggio 2008. lvi ha prestato il proprio servizio, sia quale addetto ai comandi che quale conduttore di automezzi. Tuttavia, pur avendo conseguito un giudizio buono al termine del servizio, la ricorrente si è vista respinta la propria istanza di rafferma, poiché il servizio svolto nei dodici mesi di ferma immediatamente precedenti la presentazione della domanda (inoltrata il 1 aprile 2008) non è stato valutato in modo integralmente favorevole ai fini della rafferma, stante la valutazione di sola sufficienza (e cioè di equivalente alla media) relativa al servizio prestato in Aosta.
- Così, il Reparto Comando e Supporti Tattici "Taurinense" ha comunicato alla ricorrente, con la nota in data 27 luglio 2008, qui impugnata, il collocamento in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma e, in data 4 agosto 2008, il successivo provvedimento ministeriale datato 29 luglio 2008 che disponeva la non ammissione alla riafferma biennale.
2. Avverso la valutazione espressa dal Comando di Aosta per il periodo ivi svolto dal dicembre 2007 al febbraio 2008, e i conseguenti provvedimenti di diniego di rafferma e di collocamento in congedo illimitato, di cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, la ricorrente ha formulato la seguente censura : “Violazione di legge con riferimento all'art. 15 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215; all'art. 53 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; all'art. 21 del regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545; al D.M. 8 luglio 2005; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento”.
3. A seguito della costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e dell’accoglimento sia dell’istanza cautelare di sospensiva, sia della successiva istanza di attuazione della misura cautelare concessa, la ricorrente è stata riammessa in servizio con riserva, riportando un giudizio “superiore alla media” nelle note caratteristiche ed “eccellente” con riferimento al periodo a decorrere dal 3 novembre 2009.
In data 31 dicembre 2011 è transitata nel servizio permanente effettivo.
4. Il presente procedimento, a seguito della fase cautelare di cui prima si è dato conto, è pervenuto all’udienza pubblica di discussione del 12 dicembre 2013 e, all’esito della stessa, è stato trattenuto in decisione.
5. Nel merito, deve ribadirsi in questa sede il giudizio di fondatezza del ricorso, già emerso nella valutazione sommaria espressa in fase cautelare e confortato, sul piano fattuale, dai positivi esiti del successivo percorso professionale svolto dalla ricorrente.
6. In punto di fatto va innanzitutto chiarito che il periodo che viene preso in esame ai fini della valutazione per la rafferma è quello riferito all’anno antecedente la presentazione della domanda e perciò, per la ricorrente, il periodo 30 marzo 2007 - 30 marzo 2008 (essendo stata inoltrata domanda in data 1 aprile 2008). La rafferma è consentita solo se il giudizio riferito a detto periodo non è inferiore a “superiore alla media”.
Va altresì rilevato - alla luce della successione cronologica riportata in premessa - che nell’anno antecedente alla domanda la ricorrente ha prestato servizio effettivo per pochi giorni, ovvero dal 4 dicembre 2007 al 28 febbraio 2008, in Aosta. Quel limitato periodo di servizio le ha comportato la valutazione di sufficiente (equivalente a "nella media"), e, di conseguenza, il rifiuto della rafferma.
7. Senonché, si osserva in ricorso, l’andamento di quel periodo di servizio in Aosta - in sé molto impegnativo - sarebbe risultato pesantemente condizionato dalla mancata predisposizione di modalità graduali di reinserimento che tenessero conto della recente maternità della ricorrente e, quindi, del complessivo indebolimento della sua condizione psio-fisica. In particolare, alla sig.ra … non sarebbe stata concessa la possibilità di avvicinarsi a Torino o di usufruire dell’uso di un alloggio in Aosta, che la sollevasse da quotidiane trasferte tra Torino e Aosta; né le sarebbe stata offerta la possibilità di svolgere adeguata attività preliminare di preparazione al corso, che attutisse l’impatto del rientro in attività dopo circa due anni di assenza.
7.1 Di tutto ciò l’amministrazione non avrebbe poi tenuto adeguato conto ai fini della formulazione sia del giudizio conclusivo del corso da ….., sia della valutazione complessiva propedeutica alla rafferma.
7.2 La ricorrente contesta, inoltre, in maniera puntuale, il giudizio espresso nei suoi confronti dal Comando di Aosta con riferimento all'attività ivi svolta nel periodo dal 4 dicembre 2007 al 28 febbraio 2008. Risulta chiaro, peraltro, che l'illegittimità di questa scheda valutativa assume rilevanza di elemento centrale nella presente controversia, poiché quel giudizio ha assunto un’incidenza causale determinante ai fini della formulazione del diniego di rafferma.
7.3 Si fa rilevare, in particolare, che il Comando, nel formulare il giudizio nei confronti della ricorrente, avrebbe del tutto omesso di considerare il fatto che la ricorrente rientrava in servizio dopo un lungo periodo di assenza prima per malattia, poi per maternità, protrattosi dal 7 gennaio 2006 al 2 dicembre 2007; e che la recente maternità e il perdurante periodo di allattamento continuavano a impegnare in maniera particolare la ricorrente anche durante l’espletamento del servizio, circostanze, queste, che inevitabilmente avrebbero comportato per lei una maggiore difficoltà di reinserimento, imponendo all’amministrazione, al contempo, un giudizio più aderente e calibrato sulla sua specifica situazione soggettiva.
7.4 Ulteriore indizio di una non equilibrata ponderazione degli elementi valutativi emergerebbe dalla discordanza del giudizio espresso in relazione al servizio prestato in Aosta, con quello conseguito dalla ricorrente sia in occasione di valutazioni precedenti, come quella conclusiva del corso in Ascoli Piceno del 2005; sia in occasione di valutazioni successive, come quella relativa al servizio prestato in Torino nel periodo maggio-agosto 2008.
7.5 Si fa notare, ancora, come - sebbene la disciplina regolamentare preveda come regola generale che la valutazione per la rafferma debba essere effettuata con riferimento all'anno antecedente la nomina – laddove, per circostanze contingenti, non sia stata espletato un periodo di servizio annuale effettivo, appaia più opportuno estendere il giudizio a tutti i concreti elementi valutativi a disposizione dell’amministrazione: il riferimento regolamentare all'anno antecedente va correlato, in altri termini, secondo un criterio logico e di buon senso, all’esigenza di proporzionare la valutazione ad un periodo di tempo sufficientemente ampio e rappresentativo delle caratteristiche e attitudini espresse dal militare. Anche perché un eventuale appannamento nel corso del tempo delle doti e della resa del militare, va inquadrato nel più generale andamento del suo rendimento sotto il profilo diacronico, di cui le schede di valutazione devono rendere conto (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6330).
8. Il ricorso, come detto, appare fondato, sia nelle censure riferite alla valutazione del servizio prestato in Aosta, sia con riguardo ai motivi relativi al giudizio conclusivo propedeutico alla rafferma.
8.1 Sotto il primo profilo, dalla documentazione versata in atti emerge in termini oggettivi che l'amministrazione non ha tenuto in adeguato conto le particolari condizioni della ricorrente al rientro dalla prolungata assenza dal servizio e nella concomitanza del periodo di maternità, circostanze che certamente concorrevano a limitarne le riserve fisiche e psichiche. In relazione a tale specifica condizione, si imponeva una valutazione proporzionata - sopratutto circa il grado di impegno profuso nel servizio - che tenesse conto della particolarità del caso e di cui, tuttavia, negli atti impugnati non vi è riscontro.
8.2 Le carenze valutative sopra richiamate si pongono in specifico contrasto con lo spirito sia dell’allora vigente disciplina speciale per il personale militare, che richiede che il superiore utilizzi il militare nelle condizioni migliori possibili tenuto conto delle caratteristiche psicofisiche di quest'ultimo (si veda l’art. 21 del Regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545); sia della disciplina speciale per la lavoratrice in maternità, che predispone una regolamentazione di particolare tutela della donna madre di un figlio di età inferiore a tre anni, per esempio riconoscendole la possibilità di essere esonerata dal lavoro notturno (si veda l'art. 53 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
8.3 Risulta incontestato che nel corso della sua attività di ….., e in particolare nel corso dello specifico periodo di addestramento in simulazione di guerra - secondo quanto dedotto in ricorso e non smentito dall’amministrazione - alla ricorrente non è stato garantito in nessun modo un trattamento corrispondente alle sue condizioni psicofisiche e neppure le è stata fornita informazione della possibilità di non essere sottoposta a servizi notturni.
8.4 In definitiva, l’aver obliterato ogni più attenta valutazione della situazione specifica nella quale versava la ricorrente - certamente ben nota all'amministrazione in quanto emergente dai documenti personali in possesso del Comando di appartenenza - sia nella fase di svolgimento del corso di addestramento, sia nella fase conclusiva di giudizio, vizia di illegittimità il rapporto informativo e la valutazione di merito redatti nei confronti della ricorrente, configurandosi un eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti e ingiustizia grave e manifesta.
9. La valutazione finale del Ministero, che ha negato alla ricorrente la rafferma, in una situazione quale quella ora illustrata, deve considerarsi a sua volta illegittima in via derivata, avendo fatto applicazione in modo formalistico e ingiustificato della disciplina regolamentare, senza affatto considerare la situazione specifica della ricorrente e l’andamento complessivo dei giudizi espressi nei suoi confronti nel corso del suo intero curriculum.
10. Nello stesso senso va infine osservato che - secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale - il giudizio negativo di scarso rendimento, anche in relazione ai provvedimenti di collocamento in congedo, è legittimo quando non è riferito "a periodi brevi o circoscritti" (Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1418).
Il caso di specie confligge con il menzionato criterio di indirizzo, in quanto, nell’assumere come determinante - con una applicazione rigida e formalistica della disciplina regolamentare - il servizio prestato in Aosta, senza alcuna considerazione per i periodi antecedenti e successivi, l’amministrazione non ha tenuto conto che una corretta e ragionevole interpretazione della normativa regolamentare impone che il periodo oggetto di valutazione debba coincidere con un periodo di servizio attivo, in relazione al quale, cioè, sia possibile esprimere una valutazione sufficientemente articolata e ponderata su un parametro temporale adeguato e rappresentativo.
Dal positivo vaglio delle censure, consegue l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna la parte resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €. 2000,00, oltre Iva, Cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2014
Re: NON MOLLIAMO MAI!
Ancora un'altra vittoria per mamme militari e mi sembra di aver capito (mia considerazione) che l'aver fatto assenze per la maternità/gravidanza si è penalizzati in qualche modo.
Sempre mia considerazione: mi sembra tutto ciò una disparità rispetto agli uomini e alle donne non incinte in determinate fasi della vita militare.
Speriamo che la prossima volta, qualche mamma militare chiama ai danni morali qualche responsabile che firma gli atti, solo cosi "forse" non si vedremo simili trattamenti.
--------------------------------------------------------------------------------------
1) - La ricorrente, nel periodo di riferimento, oggetto di valutazione ai fini della rafferma, è risultata in servizio effettivo per pochissimi giorni, stante il periodo di astensione anticipata dal lavoro prima, e obbligatoria per maternità poi, a cui si sono aggiunti 6 mesi di licenza parentale, terminata col rientro nel corpo militare solo nel novembre 2012.
2) - Anche perché un eventuale appannamento nel corso del tempo delle doti e della resa del militare, va inquadrato nel più generale andamento del suo rendimento sotto il profilo diacronico, di cui le schede di valutazione devono rendere conto (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6330).
3) - L’amministrazione avrebbe in altri termini dovuto correttamente considerare che l’unico giudizio “OMISSIS”, e quindi inferiore a quello richiesto dal DM del 2005 per la rafferma, è stato riportato in concomitanza allo stato di gravidanza della ricorrente, per un periodo di due mesi durante il quale, come risultante in atti, alla stessa era stata inibita qualsiasi attività ginnica, sportiva e addestrativa, nonchè ambulatoriale, prescrivendole esclusivamente incarichi d’ufficio, con il necessario ausilio di strumenti per la movimentazione di carichi.
Ricorso Accolto.
auguri alla mamma.
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
-----------------------------------------------------------------------------
23/04/2014 201400545 Sentenza Breve 2
N. 00545/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2014, proposto da:
A. B., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Mastrolia e Alberto Maria Durante, con domicilio eletto presso l’avv. Cataldo Balducci in Bari, Corso Cavour, 31;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, e Comando 9° Reggimento Fanteria Bari, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, e presso la stessa domiciliati in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
V. C.;
per l'annullamento
previa sospensiva
- della nota prot. m.d. –….. del 28.01.2014, ricevuta il 31.01.2014, con la quale la Direzione Generale – il Comando 9° Reggimento Fanteria di Bari – Ministero della Difesa ha collocato in congedo illimitato la ricorrente alla data di scadenza della ferma quadriennale;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del rapporto informativo del 28.07.2011 del Comando 9° Reggimento Fanteria di Bari e dell’eventuale graduatoria dei militari riaffermati, ove esistente e allo stato sconosciuta;
- ove occorra, altresì, del D.M. 8 luglio 2005 del Ministero della Difesa avente ad oggetto “modalità di ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica alle rafferme biennali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando 9° Reggimento Fanteria Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Alberto Maria Durante, per la ricorrente, e avv. dello Stato Ines Sisto, per le amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è stata ammessa all’arruolamento volontario in ferma prefissata di un anno nell’esercito italiano in data 2.11.2005 e, successivamente, in data 12.03.2007.
Giunta al 9° Reggimento Fanteria di Bari in Trani è stata promossa al grado di Caporale.
A seguito di istanza, è stata ammessa alla Ferma quadriennale, 2^ immissione 2008, nell’Esercito italiano con grado di Caporale e decorrenza giuridica e amministrativa dal 10.12.2008.
Prima della conclusione del periodo di ferma, la stessa ha presentato istanza tesa ad ottenere il trattenimento in servizio per ulteriori due anni, in data 25.07.2012.
Frattanto, la ricorrente risultava idonea, ma non utilmente collocata in graduatoria, al concorso per l’immissione in ruolo dei volontari in servizio permanente delle Forze armate per l’anno 2012, e pertanto, terminato il periodo di ferma, veniva ammessa con riserva alla rafferma biennale, con decorrenza dal 10.12.2012.
In data 31.01.2014, il Ministero della Difesa, sciogliendo negativamente la riserva, disponeva la decadenza dalla ferma biennale e il conseguente collocamento in congedo illimitato dalla data di scadenza della ferma quadriennale.
Contro tale provvedimento è insorta la ricorrente chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, per violazione di legge e difetto di motivazione e di istruttoria, nonché contradditorietà.
L’amministrazione ha infatti motivato il provvedimento di diniego di rafferma e il conseguente collocamento in congedo illimitato sul presupposto della mancanza, in capo alla ricorrente, di uno dei requisiti previsti dal D.M. 8.07.2005, recante “Modalità di ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica alle rafferme biennali”. In particolare, la sig.ra OMISSIS non avrebbe riportato, in sede di valutazione del servizio prestato, una qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio equivalente nel periodo comprendente i dodici mesi di ferma immediatamente precedenti la presentazione della domanda di rafferma.
In data 28.02.2014, si sono costituite le amministrazioni intimate.
Alla camera di consiglio del 27.03.2014, avvisate le parti ai sensi dell’art.60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
In disparte ogni considerazione sull’effettiva data di presentazione della domanda, in quanto non determinante ai fini del decidere - 25.07.2012 come risultante dal visto apposto dal Comandante per l’autentica della firma e di “data di presentazione della domanda” ovvero 10.07.2012 data di sottoscrizione dell’istanza da parte della ricorrente – il Collegio ritiene palesemente viziato da eccesso di potere il comportamento dell’amministrazione che, nell’applicare rigidamente e formalisticamente la norma, non ha tenuto invece conto di tutti gli elementi valutativi a sua disposizione.
La ricorrente, nel periodo di riferimento, oggetto di valutazione ai fini della rafferma, è risultata in servizio effettivo per pochissimi giorni, stante il periodo di astensione anticipata dal lavoro prima, e obbligatoria per maternità poi, a cui si sono aggiunti 6 mesi di licenza parentale, terminata col rientro nel corpo militare solo nel novembre 2012.
Come è stato correttamente notato in giurisprudenza, sebbene la disciplina regolamentare preveda come regola generale che la valutazione per la rafferma debba essere effettuata con riferimento all'anno antecedente la domanda, laddove, per circostanze contingenti, non sia stato espletato un periodo di servizio annuale effettivo, appare più opportuno estendere il giudizio a tutti i concreti elementi valutativi a disposizione dell’amministrazione: il riferimento regolamentare all'anno antecedente va correlato, in altri termini, secondo un criterio logico e di buon senso, all’esigenza di proporzionare la valutazione ad un periodo di tempo sufficientemente ampio e rappresentativo delle caratteristiche e attitudini espresse dal militare (Tar Piemonte, I, 8.01.2014, n. 27).
Anche perché un eventuale appannamento nel corso del tempo delle doti e della resa del militare, va inquadrato nel più generale andamento del suo rendimento sotto il profilo diacronico, di cui le schede di valutazione devono rendere conto (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6330).
L’amministrazione avrebbe in altri termini dovuto correttamente considerare che l’unico giudizio “OMISSIS”, e quindi inferiore a quello richiesto dal DM del 2005 per la rafferma, è stato riportato in concomitanza allo stato di gravidanza della ricorrente, per un periodo di due mesi durante il quale, come risultante in atti, alla stessa era stata inibita qualsiasi attività ginnica, sportiva e addestrativa, nonchè ambulatoriale, prescrivendole esclusivamente incarichi d’ufficio, con il necessario ausilio di strumenti per la movimentazione di carichi.
Il Collegio non può non rilevare, come anche avrebbe dovuto fare l’amministrazione, che tale giudizio “OMISSIS” sia l’unico riportato dalla ricorrente, le cui schede valutative, anche successivamente alla sua ripresa di servizio hanno sempre riportato un giudizio eccellente. L'amministrazione non ha quindi tenuto in adeguato conto le particolari condizioni della ricorrente nella concomitanza del periodo di maternità, circostanza che certamente ne ha limitato le riserve fisiche e psichiche. In relazione a tale specifica condizione, si imponeva invero una valutazione proporzionata - sopratutto circa il grado di impegno profuso nel servizio - che tenesse conto della particolarità del caso.
A ciò si aggiunga la brevità del periodo di servizio effettivo, oggetto della valutazione ai fini della rafferma (3 o 18 giorni a seconda della decorrenza dei dodici mesi, dalla data di sottoscrizione della domanda), che di fatto rende impossibile esprimere una valutazione sufficientemente articolata e ponderata su un parametro temporale adeguato e rappresentativo, come invece richiesto da una corretta e ragionevole applicazione della normativa di riferimento.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio OMISSIS, anche in relazione ai provvedimenti di collocamento in congedo, è legittimo quando non è riferito "a periodi brevi o circoscritti" (Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1418).
Alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ impugnato provvedimento.
Condanna il Ministero della Difesa e il Comando 9° Reggimento Fanteria di Bari al pagamento, in solido, in favore della ricorrente, della somma di €1500 (millecinquecento), a titolo di spese processuali, oltre a IVA, CPA e rimborso C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2014
Sempre mia considerazione: mi sembra tutto ciò una disparità rispetto agli uomini e alle donne non incinte in determinate fasi della vita militare.
Speriamo che la prossima volta, qualche mamma militare chiama ai danni morali qualche responsabile che firma gli atti, solo cosi "forse" non si vedremo simili trattamenti.
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1) - La ricorrente, nel periodo di riferimento, oggetto di valutazione ai fini della rafferma, è risultata in servizio effettivo per pochissimi giorni, stante il periodo di astensione anticipata dal lavoro prima, e obbligatoria per maternità poi, a cui si sono aggiunti 6 mesi di licenza parentale, terminata col rientro nel corpo militare solo nel novembre 2012.
2) - Anche perché un eventuale appannamento nel corso del tempo delle doti e della resa del militare, va inquadrato nel più generale andamento del suo rendimento sotto il profilo diacronico, di cui le schede di valutazione devono rendere conto (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6330).
3) - L’amministrazione avrebbe in altri termini dovuto correttamente considerare che l’unico giudizio “OMISSIS”, e quindi inferiore a quello richiesto dal DM del 2005 per la rafferma, è stato riportato in concomitanza allo stato di gravidanza della ricorrente, per un periodo di due mesi durante il quale, come risultante in atti, alla stessa era stata inibita qualsiasi attività ginnica, sportiva e addestrativa, nonchè ambulatoriale, prescrivendole esclusivamente incarichi d’ufficio, con il necessario ausilio di strumenti per la movimentazione di carichi.
Ricorso Accolto.
auguri alla mamma.
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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23/04/2014 201400545 Sentenza Breve 2
N. 00545/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2014, proposto da:
A. B., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Mastrolia e Alberto Maria Durante, con domicilio eletto presso l’avv. Cataldo Balducci in Bari, Corso Cavour, 31;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, e Comando 9° Reggimento Fanteria Bari, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, e presso la stessa domiciliati in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
V. C.;
per l'annullamento
previa sospensiva
- della nota prot. m.d. –….. del 28.01.2014, ricevuta il 31.01.2014, con la quale la Direzione Generale – il Comando 9° Reggimento Fanteria di Bari – Ministero della Difesa ha collocato in congedo illimitato la ricorrente alla data di scadenza della ferma quadriennale;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del rapporto informativo del 28.07.2011 del Comando 9° Reggimento Fanteria di Bari e dell’eventuale graduatoria dei militari riaffermati, ove esistente e allo stato sconosciuta;
- ove occorra, altresì, del D.M. 8 luglio 2005 del Ministero della Difesa avente ad oggetto “modalità di ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica alle rafferme biennali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando 9° Reggimento Fanteria Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Alberto Maria Durante, per la ricorrente, e avv. dello Stato Ines Sisto, per le amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è stata ammessa all’arruolamento volontario in ferma prefissata di un anno nell’esercito italiano in data 2.11.2005 e, successivamente, in data 12.03.2007.
Giunta al 9° Reggimento Fanteria di Bari in Trani è stata promossa al grado di Caporale.
A seguito di istanza, è stata ammessa alla Ferma quadriennale, 2^ immissione 2008, nell’Esercito italiano con grado di Caporale e decorrenza giuridica e amministrativa dal 10.12.2008.
Prima della conclusione del periodo di ferma, la stessa ha presentato istanza tesa ad ottenere il trattenimento in servizio per ulteriori due anni, in data 25.07.2012.
Frattanto, la ricorrente risultava idonea, ma non utilmente collocata in graduatoria, al concorso per l’immissione in ruolo dei volontari in servizio permanente delle Forze armate per l’anno 2012, e pertanto, terminato il periodo di ferma, veniva ammessa con riserva alla rafferma biennale, con decorrenza dal 10.12.2012.
In data 31.01.2014, il Ministero della Difesa, sciogliendo negativamente la riserva, disponeva la decadenza dalla ferma biennale e il conseguente collocamento in congedo illimitato dalla data di scadenza della ferma quadriennale.
Contro tale provvedimento è insorta la ricorrente chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, per violazione di legge e difetto di motivazione e di istruttoria, nonché contradditorietà.
L’amministrazione ha infatti motivato il provvedimento di diniego di rafferma e il conseguente collocamento in congedo illimitato sul presupposto della mancanza, in capo alla ricorrente, di uno dei requisiti previsti dal D.M. 8.07.2005, recante “Modalità di ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica alle rafferme biennali”. In particolare, la sig.ra OMISSIS non avrebbe riportato, in sede di valutazione del servizio prestato, una qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio equivalente nel periodo comprendente i dodici mesi di ferma immediatamente precedenti la presentazione della domanda di rafferma.
In data 28.02.2014, si sono costituite le amministrazioni intimate.
Alla camera di consiglio del 27.03.2014, avvisate le parti ai sensi dell’art.60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
In disparte ogni considerazione sull’effettiva data di presentazione della domanda, in quanto non determinante ai fini del decidere - 25.07.2012 come risultante dal visto apposto dal Comandante per l’autentica della firma e di “data di presentazione della domanda” ovvero 10.07.2012 data di sottoscrizione dell’istanza da parte della ricorrente – il Collegio ritiene palesemente viziato da eccesso di potere il comportamento dell’amministrazione che, nell’applicare rigidamente e formalisticamente la norma, non ha tenuto invece conto di tutti gli elementi valutativi a sua disposizione.
La ricorrente, nel periodo di riferimento, oggetto di valutazione ai fini della rafferma, è risultata in servizio effettivo per pochissimi giorni, stante il periodo di astensione anticipata dal lavoro prima, e obbligatoria per maternità poi, a cui si sono aggiunti 6 mesi di licenza parentale, terminata col rientro nel corpo militare solo nel novembre 2012.
Come è stato correttamente notato in giurisprudenza, sebbene la disciplina regolamentare preveda come regola generale che la valutazione per la rafferma debba essere effettuata con riferimento all'anno antecedente la domanda, laddove, per circostanze contingenti, non sia stato espletato un periodo di servizio annuale effettivo, appare più opportuno estendere il giudizio a tutti i concreti elementi valutativi a disposizione dell’amministrazione: il riferimento regolamentare all'anno antecedente va correlato, in altri termini, secondo un criterio logico e di buon senso, all’esigenza di proporzionare la valutazione ad un periodo di tempo sufficientemente ampio e rappresentativo delle caratteristiche e attitudini espresse dal militare (Tar Piemonte, I, 8.01.2014, n. 27).
Anche perché un eventuale appannamento nel corso del tempo delle doti e della resa del militare, va inquadrato nel più generale andamento del suo rendimento sotto il profilo diacronico, di cui le schede di valutazione devono rendere conto (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6330).
L’amministrazione avrebbe in altri termini dovuto correttamente considerare che l’unico giudizio “OMISSIS”, e quindi inferiore a quello richiesto dal DM del 2005 per la rafferma, è stato riportato in concomitanza allo stato di gravidanza della ricorrente, per un periodo di due mesi durante il quale, come risultante in atti, alla stessa era stata inibita qualsiasi attività ginnica, sportiva e addestrativa, nonchè ambulatoriale, prescrivendole esclusivamente incarichi d’ufficio, con il necessario ausilio di strumenti per la movimentazione di carichi.
Il Collegio non può non rilevare, come anche avrebbe dovuto fare l’amministrazione, che tale giudizio “OMISSIS” sia l’unico riportato dalla ricorrente, le cui schede valutative, anche successivamente alla sua ripresa di servizio hanno sempre riportato un giudizio eccellente. L'amministrazione non ha quindi tenuto in adeguato conto le particolari condizioni della ricorrente nella concomitanza del periodo di maternità, circostanza che certamente ne ha limitato le riserve fisiche e psichiche. In relazione a tale specifica condizione, si imponeva invero una valutazione proporzionata - sopratutto circa il grado di impegno profuso nel servizio - che tenesse conto della particolarità del caso.
A ciò si aggiunga la brevità del periodo di servizio effettivo, oggetto della valutazione ai fini della rafferma (3 o 18 giorni a seconda della decorrenza dei dodici mesi, dalla data di sottoscrizione della domanda), che di fatto rende impossibile esprimere una valutazione sufficientemente articolata e ponderata su un parametro temporale adeguato e rappresentativo, come invece richiesto da una corretta e ragionevole applicazione della normativa di riferimento.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio OMISSIS, anche in relazione ai provvedimenti di collocamento in congedo, è legittimo quando non è riferito "a periodi brevi o circoscritti" (Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1418).
Alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ impugnato provvedimento.
Condanna il Ministero della Difesa e il Comando 9° Reggimento Fanteria di Bari al pagamento, in solido, in favore della ricorrente, della somma di €1500 (millecinquecento), a titolo di spese processuali, oltre a IVA, CPA e rimborso C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2014
Re: NON MOLLIAMO MAI!
Non so se può interessare a qualcuno ma la posto anche quà.
diritto ad ottenere l’accredito figurativo ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 151 del 2001 per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 99 16/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 99 2017 PENSIONI 16/02/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Angela SILVERI Consigliere
Piero FLOREANI Consigliere relatore
Daniela ACANFORA Consigliere
Francesca PADULA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 37559 del registro di segreteria proposto dall'I.N.P.D.A.P., attualmente I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Passarelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29,
contro
Franca T.., non costituita,
avverso la decisione della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia 19 febbraio 2009 n. 59;
Visto l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica del 13 settembre 2016, il consigliere relatore Piero Floreani e l’avv. Maria Passarelli in rappresentanza dell’ente previdenziale.
Ritenuto in
FATTO
L’Amministrazione ha impugnato la sentenza a mezzo della quale è stato accolto il ricorso proposto da Franca T.., collocata a riposo dal 1° settembre 2001, e riconosciuto il suo diritto ad ottenere l’accredito figurativo ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 151 del 2001 per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
L’appellante deduce la violazione e falsa applicazione della citata disposizione in relazione all’articolo 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostenendo che la domanda era stata presentata in data 15 novembre 2006, quando erano decorsi oltre cinque anni dal collocamento a riposo; l’intempestività costituisce, a suo avviso, motivo di decadenza in ragione della ratio che informa la disciplina dei termini generali in materia pensionistica e richiama al riguardo gli articoli 147 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Conclude pertanto per l’annullamento della sentenza e la declaratoria che controparte non ha diritto al riconoscimento dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità.
Alla odierna udienza l’appellante ha ribadito le conclusioni di cui all’atto scritto.
Considerato in
DIRITTO
L’impugnazione mira all’accertamento negativo del diritto all’accredito figurativo, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità.
L’appello è fondato per i seguenti motivi.
L’art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, siano considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con decisione 14 luglio 2006 n. 7/QM avevano ritenuto la sussistenza del diritto che si considera, quantunque la domanda fosse stata presentata in epoca successiva al collocamento a riposo dell’interessata.
La questione è stata poi ridefinita dallo stesso legislatore con la disposizione di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la quale, invero, prevede che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data della sua entrata in vigore. La Corte costituzionale, con sentenza n. 71 del 2010, ne ha confermato la natura interpretativa, ritenendo la disposizione conforme a Costituzione.
La disposizione che si considera, in sostanza, va interpretata nel senso che il beneficio deve essere riconosciuto in favore dei soli iscritti in servizio al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che abbiano presentato tempestiva domanda. Essa prevede, dunque, in favore delle lavoratrici poste in astensione obbligatoria per maternità, la valorizzazione ai fini pensionistici del relativo periodo mediante l’accreditamento figurativo; il beneficio consiste nell’opportunità offerta alle dipendenti interessate di giovarsi del computo del periodo in questione. Va, tuttavia, tenuto presente che, in relazione ai servizi e periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, la disposizione generale dell’art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che il dipendente statale che intenda farli valere possa presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145, oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che il predetto termine sia scaduto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. Analoga disciplina è prevista dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274 per gli iscritti alle Casse di previdenza già amministrate dal Ministero del Tesoro.
Nella fattispecie, l’interessata, ancorché fosse in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 151 del 2001, ha presentato l'istanza di accredito figurativo in data 15 novembre 2006, dopo la cessazione dal servizio - avvenuta il 1° settembre 2001 - e, pertanto, oltre il termine di novanta giorni dal suo collocamento a riposo.
Ne consegue che l’appello deve, in definitiva, essere accolto e negato il diritto dell’interessata alla riliquidazione del trattamento pensionistico in funzione dell’accredito figurativo ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Poiché la questione sottesa a questa causa è stata a lungo controversa, ed è stata risolta attraverso norme di interpretazione autentica, sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale accoglie l’appello n. 37559 e, per l’effetto, annulla la sentenza in epigrafe.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre 2016.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Piero Floreani f.to Luciano Calamaro
Depositata in Segreteria il 16 FEB. 2017
p. Il Dirigente
Sabina Rago
Il Funzionario Amministrativo
D.ssa Manuela ASOLE
f.to Manuela Asole
diritto ad ottenere l’accredito figurativo ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 151 del 2001 per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 99 16/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 99 2017 PENSIONI 16/02/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Angela SILVERI Consigliere
Piero FLOREANI Consigliere relatore
Daniela ACANFORA Consigliere
Francesca PADULA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 37559 del registro di segreteria proposto dall'I.N.P.D.A.P., attualmente I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Passarelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29,
contro
Franca T.., non costituita,
avverso la decisione della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia 19 febbraio 2009 n. 59;
Visto l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica del 13 settembre 2016, il consigliere relatore Piero Floreani e l’avv. Maria Passarelli in rappresentanza dell’ente previdenziale.
Ritenuto in
FATTO
L’Amministrazione ha impugnato la sentenza a mezzo della quale è stato accolto il ricorso proposto da Franca T.., collocata a riposo dal 1° settembre 2001, e riconosciuto il suo diritto ad ottenere l’accredito figurativo ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 151 del 2001 per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
L’appellante deduce la violazione e falsa applicazione della citata disposizione in relazione all’articolo 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostenendo che la domanda era stata presentata in data 15 novembre 2006, quando erano decorsi oltre cinque anni dal collocamento a riposo; l’intempestività costituisce, a suo avviso, motivo di decadenza in ragione della ratio che informa la disciplina dei termini generali in materia pensionistica e richiama al riguardo gli articoli 147 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Conclude pertanto per l’annullamento della sentenza e la declaratoria che controparte non ha diritto al riconoscimento dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità.
Alla odierna udienza l’appellante ha ribadito le conclusioni di cui all’atto scritto.
Considerato in
DIRITTO
L’impugnazione mira all’accertamento negativo del diritto all’accredito figurativo, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità.
L’appello è fondato per i seguenti motivi.
L’art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, siano considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con decisione 14 luglio 2006 n. 7/QM avevano ritenuto la sussistenza del diritto che si considera, quantunque la domanda fosse stata presentata in epoca successiva al collocamento a riposo dell’interessata.
La questione è stata poi ridefinita dallo stesso legislatore con la disposizione di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la quale, invero, prevede che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data della sua entrata in vigore. La Corte costituzionale, con sentenza n. 71 del 2010, ne ha confermato la natura interpretativa, ritenendo la disposizione conforme a Costituzione.
La disposizione che si considera, in sostanza, va interpretata nel senso che il beneficio deve essere riconosciuto in favore dei soli iscritti in servizio al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che abbiano presentato tempestiva domanda. Essa prevede, dunque, in favore delle lavoratrici poste in astensione obbligatoria per maternità, la valorizzazione ai fini pensionistici del relativo periodo mediante l’accreditamento figurativo; il beneficio consiste nell’opportunità offerta alle dipendenti interessate di giovarsi del computo del periodo in questione. Va, tuttavia, tenuto presente che, in relazione ai servizi e periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, la disposizione generale dell’art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che il dipendente statale che intenda farli valere possa presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145, oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che il predetto termine sia scaduto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. Analoga disciplina è prevista dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274 per gli iscritti alle Casse di previdenza già amministrate dal Ministero del Tesoro.
Nella fattispecie, l’interessata, ancorché fosse in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 151 del 2001, ha presentato l'istanza di accredito figurativo in data 15 novembre 2006, dopo la cessazione dal servizio - avvenuta il 1° settembre 2001 - e, pertanto, oltre il termine di novanta giorni dal suo collocamento a riposo.
Ne consegue che l’appello deve, in definitiva, essere accolto e negato il diritto dell’interessata alla riliquidazione del trattamento pensionistico in funzione dell’accredito figurativo ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Poiché la questione sottesa a questa causa è stata a lungo controversa, ed è stata risolta attraverso norme di interpretazione autentica, sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale accoglie l’appello n. 37559 e, per l’effetto, annulla la sentenza in epigrafe.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre 2016.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Piero Floreani f.to Luciano Calamaro
Depositata in Segreteria il 16 FEB. 2017
p. Il Dirigente
Sabina Rago
Il Funzionario Amministrativo
D.ssa Manuela ASOLE
f.to Manuela Asole
Re: NON MOLLIAMO MAI!
1) - Per quanto detto, non v’è oramai alcun dubbio ermeneutico che il beneficio in questione debba essere riconosciuto in favore dei soli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano presentato tempestiva domanda.
2) - In fattispecie la ricorrente, pur in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001, ha presentato l'istanza di accredito figurativo in data 24 novembre 2003,
- ) - dopo la cessazione dal servizio avvenuta il 1 settembre 2002 e oltre il termine sopra citato di 90 giorni dal collocamento a riposo.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 81 09/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 81 2017 PENSIONI 09/02/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Angela SILVERI Consigliere
Piero Carlo FLOREANI Consigliere
Marco SMIROLDO Consigliere
Maria Teresa D’URSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-sull’appello iscritto al n. 40603 del registro di segreteria proposto dall’INPDAP e proseguito dall’INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Mangiapane, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via C. Beccaria n. 29
contro
M.. Giuseppina
avverso
la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio n. 2481/2010 depositata il 9 marzo 2011.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 7 febbraio 2017 il relatore, Presidente Luciano Calamaro e l’avvocato Maria Passarelli, per delega orale dell’avvocato Filippo Mangiapane, per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
L’impugnata sentenza ha accolto il ricorso proposto dalla odierna parte appellata e, per l’effetto, le ha riconosciuto il diritto al computo, a fini pensionistici, con conseguente riliquidazione della pensione, dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Il diniego dell’Amministrazione si fondava sul fatto che la domanda volta ad ottenere il beneficio in questione era stata proposta non in costanza di attività lavorativa.
Alla decisione il primo giudice è pervenuto richiamando l’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La parte appellante ha contestato la valutazione del Giudice di primo grado con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli articoli 16, 17 e 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in relazione all’articolo 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
Sostiene, in sintesi, che il beneficio in questione debba essere riconosciuto in favore dei soli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano presentato tempestiva domanda, circostanza che non ricorre nel caso di specie, stante la disciplina recata dall’articolo 147 dPR n. 1092 del 1973.
Conclusivamente ha chiesto l’accoglimento dell’appello previa riforma della sentenza di primo grado.
La parte appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 27 gennaio 2017 confutando i motivi di appello nella considerazione che la sola condizione richiesta dalla legge consiste nel possesso di almeno cinque anni di contribuzione e richiamando i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti n.7/QM72006,
Alla odierna udienza l’avvocato Passarelli ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
Considerato in
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
La questione dedotta nel presente grado di giudizio è relativa alla sussistenza o meno del diritto all’accredito figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità, in caso di domanda proposta dopo il collocamento a riposo avvenuto nel regime previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Detto beneficio, dopo numerosi interventi normativi, per quanto in questa sede interessa, trova disciplina nel suddetto decreto legislativo, recante disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
L’art. 25, comma 2, a tal fine dispone che “In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento”.
Dopo la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 7/QM del 2006, che aveva ritenuto spettante il diritto in questione ancorché la domanda fosse stata presentata dopo il collocamento a riposo, è intervenuto il legislatore con norma d’interpretazione autentica.
L’art. 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), infatti, ha espressamente previsto che “Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”, con salvezza dei soli trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data della sua entrata in vigore.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 71 del 2010, ha confermato la natura interpretativa dell’intervenuta novella del 2007, ritenendola conforme a Costituzione e ritenendo manifestamente infondata, quindi, la sollevata questione di legittimità costituzionale.
Per quanto detto, non v’è oramai alcun dubbio ermeneutico che il beneficio in questione debba essere riconosciuto in favore dei soli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano presentato tempestiva domanda.
A tal fine la giurisprudenza della Corte dei conti, ha enunciato il principio secondo cui l’espressione “iscritti in servizio si riferisce agli iscritti in servizio alla data dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 151 del 2001 e solo, cioè, agli iscritti attivi al momento della domanda” (Sezione Terza Centrale di appello 24 aprile 2013, n. 260 ove è richiamata Cass. Civ. Sez. lav. n. 19147 del 20 settembre 2011).
Osserva in aggiunta il Collegio che l’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 “Servizi e periodi computabili a domanda “, dispone che: “Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione”.
La richiamata disciplina regola il procedimento, fissandone i termini, di tutte le richieste di valutazione di servizi a fini pensionistici computabili a domanda (omologa regola è recata dall’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274).
Alla stregua della riportata normativa, la previsione contenuta nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 151 del 2001 deve essere iscritta nell’alveo della disciplina generale delle valorizzazioni pensionistiche riconoscibili a domanda dell’interessato, con la conseguenza che l’istanza di riconoscimento dell'accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro deve essere presentata durante il rapporto di impiego ovvero, al più, entro 90 giorni dalla data della cessazione dal servizio.
In fattispecie la ricorrente, pur in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001, ha presentato l'istanza di accredito figurativo in data 24 novembre 2003, dopo la cessazione dal servizio avvenuta il 1 settembre 2002 e oltre il termine sopra citato di 90 giorni dal collocamento a riposo.
L’appello deve quindi essere accolto in quanto giuridicamente fondato.
2. Trattandosi di questione controversa, risolta con norme di interpretazione autentica, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale accoglie l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2017.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Luciano CALAMARO)
\ f.to Luciano CALAMARO
Depositata in Segreteria il 09 FEB. 2017
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
f.to Sabina Rago
2) - In fattispecie la ricorrente, pur in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001, ha presentato l'istanza di accredito figurativo in data 24 novembre 2003,
- ) - dopo la cessazione dal servizio avvenuta il 1 settembre 2002 e oltre il termine sopra citato di 90 giorni dal collocamento a riposo.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 81 09/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 81 2017 PENSIONI 09/02/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Angela SILVERI Consigliere
Piero Carlo FLOREANI Consigliere
Marco SMIROLDO Consigliere
Maria Teresa D’URSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-sull’appello iscritto al n. 40603 del registro di segreteria proposto dall’INPDAP e proseguito dall’INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Mangiapane, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via C. Beccaria n. 29
contro
M.. Giuseppina
avverso
la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio n. 2481/2010 depositata il 9 marzo 2011.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 7 febbraio 2017 il relatore, Presidente Luciano Calamaro e l’avvocato Maria Passarelli, per delega orale dell’avvocato Filippo Mangiapane, per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
L’impugnata sentenza ha accolto il ricorso proposto dalla odierna parte appellata e, per l’effetto, le ha riconosciuto il diritto al computo, a fini pensionistici, con conseguente riliquidazione della pensione, dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Il diniego dell’Amministrazione si fondava sul fatto che la domanda volta ad ottenere il beneficio in questione era stata proposta non in costanza di attività lavorativa.
Alla decisione il primo giudice è pervenuto richiamando l’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La parte appellante ha contestato la valutazione del Giudice di primo grado con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli articoli 16, 17 e 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in relazione all’articolo 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
Sostiene, in sintesi, che il beneficio in questione debba essere riconosciuto in favore dei soli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano presentato tempestiva domanda, circostanza che non ricorre nel caso di specie, stante la disciplina recata dall’articolo 147 dPR n. 1092 del 1973.
Conclusivamente ha chiesto l’accoglimento dell’appello previa riforma della sentenza di primo grado.
La parte appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 27 gennaio 2017 confutando i motivi di appello nella considerazione che la sola condizione richiesta dalla legge consiste nel possesso di almeno cinque anni di contribuzione e richiamando i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti n.7/QM72006,
Alla odierna udienza l’avvocato Passarelli ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
Considerato in
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
La questione dedotta nel presente grado di giudizio è relativa alla sussistenza o meno del diritto all’accredito figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità, in caso di domanda proposta dopo il collocamento a riposo avvenuto nel regime previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Detto beneficio, dopo numerosi interventi normativi, per quanto in questa sede interessa, trova disciplina nel suddetto decreto legislativo, recante disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
L’art. 25, comma 2, a tal fine dispone che “In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento”.
Dopo la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 7/QM del 2006, che aveva ritenuto spettante il diritto in questione ancorché la domanda fosse stata presentata dopo il collocamento a riposo, è intervenuto il legislatore con norma d’interpretazione autentica.
L’art. 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), infatti, ha espressamente previsto che “Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”, con salvezza dei soli trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data della sua entrata in vigore.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 71 del 2010, ha confermato la natura interpretativa dell’intervenuta novella del 2007, ritenendola conforme a Costituzione e ritenendo manifestamente infondata, quindi, la sollevata questione di legittimità costituzionale.
Per quanto detto, non v’è oramai alcun dubbio ermeneutico che il beneficio in questione debba essere riconosciuto in favore dei soli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano presentato tempestiva domanda.
A tal fine la giurisprudenza della Corte dei conti, ha enunciato il principio secondo cui l’espressione “iscritti in servizio si riferisce agli iscritti in servizio alla data dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 151 del 2001 e solo, cioè, agli iscritti attivi al momento della domanda” (Sezione Terza Centrale di appello 24 aprile 2013, n. 260 ove è richiamata Cass. Civ. Sez. lav. n. 19147 del 20 settembre 2011).
Osserva in aggiunta il Collegio che l’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 “Servizi e periodi computabili a domanda “, dispone che: “Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione”.
La richiamata disciplina regola il procedimento, fissandone i termini, di tutte le richieste di valutazione di servizi a fini pensionistici computabili a domanda (omologa regola è recata dall’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274).
Alla stregua della riportata normativa, la previsione contenuta nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 151 del 2001 deve essere iscritta nell’alveo della disciplina generale delle valorizzazioni pensionistiche riconoscibili a domanda dell’interessato, con la conseguenza che l’istanza di riconoscimento dell'accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro deve essere presentata durante il rapporto di impiego ovvero, al più, entro 90 giorni dalla data della cessazione dal servizio.
In fattispecie la ricorrente, pur in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001, ha presentato l'istanza di accredito figurativo in data 24 novembre 2003, dopo la cessazione dal servizio avvenuta il 1 settembre 2002 e oltre il termine sopra citato di 90 giorni dal collocamento a riposo.
L’appello deve quindi essere accolto in quanto giuridicamente fondato.
2. Trattandosi di questione controversa, risolta con norme di interpretazione autentica, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale accoglie l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2017.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Luciano CALAMARO)
\ f.to Luciano CALAMARO
Depositata in Segreteria il 09 FEB. 2017
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
f.to Sabina Rago
Re: NON MOLLIAMO MAI!
art. 25, comma 2, del D.lgs. 26.3.2001, n, 151
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 46 16/02/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 46 2016 PENSIONI 16/02/2016
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE d’APPELLO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Fausta Di Grazia Presidente
dott. Antonio Galeota Consigliere
dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere
dott.ssa Maria Nicoletta Quarato Consigliere
dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello iscritto al n. 43335 del registro di segreteria proposto da ISTITUTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, quale successore ex lege dell'INPDAP, ai sensi dell'art. 21 comma I del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in L. n. 214/2011, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Antonio MASTRAPASQUA, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Maria Morrone presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29
CONTRO
CIRIGLIANO Rosina, residente in Policoro (MT), rappresentata e difesa, in I° grado, dall' Avv. Antonio Tulliani, con il quale è elettivamente domiciliata in Matera Largo Passarelli n. 1.
PER LA RIFORMA
della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata n. 51/2011 depositata il 24.2.2011, non notificata.
VISTO l’atto d’appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del 4 dicembre 2015, con l'assistenza della segretaria Gerarda Calabrese, il Giudice relatore, Cons. Patrizia Ferrari, l’Avv. Lidia Carcavallo, delegata dall’avvocato Morrone.
Considerato in
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte regionale accoglieva il ricorso dell'odierna appellata riconoscendo in capo all'interessata il diritto ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.lgs. 26.3.2001, n, 151 oltre accessori a decorrere dalla domanda, salva l'applicazione dei limiti al cumulo tra essi prevista dall’art. 16 L. 412/1991 secondo i criteri indicati nella sentenza delle SS.RR n. 10/QM/2002.
Avverso tale sentenza l’Istituto previdenziale ha interposto appello sostenendo l'erroneità della decisione. Ha rilevato al riguardo che ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, i periodi corrispondenti al diritto di astensione obbligatoria per maternità relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, (fermo restando il requisito di contribuzione minima di cinque anni), sono riconoscibili a domanda limitatamente agli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Ha affermato pertanto, che il riconoscimento nel caso di specie necessita dell'ulteriore requisito costituito dall'attualità dello stato di servizio.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria del diritto dell'Inps di ripetere quanto già versato nelle more del giudizio. Con rimborso delle spese di difesa o in subordine, compensazione delle stesse.
All’udienza pubblica, non presente la parte appellata, l’Avv. Lidia Carcavallo, su delega dell’avvocato Morrone, ha richiamato gli atti scritti, insistendo per l’accoglimento dell’appello.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
La giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr. nn.327/2012; 224/2013 Sezione Terza di Appello ), da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, ha affermato il principio secondo il quale - ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs.vo n. 151/2001 - i periodi corrispondenti al diritto di astensione obbligatoria per maternità relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito di contribuzione minima di cinque anni, sono riconoscibili a domanda limitatamente agli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Oltre al requisito contributivo, il riconoscimento necessita dell’ulteriore requisito della attualità del servizio del dipendente che formula l’istanza.
L’iscrizione al fondo pensioni lavoratori dipendenti, richiamato dall’art. 25 del d.lgvo citato, si riferisce a coloro che versano i contributi in quanto prestano attività lavorativa e non a coloro già collocati in pensione, poiché questi ultimi non possono considerarsi iscritti, bensì destinatari del trattamento pensionistico. Del resto, come più volte affermato da questo giudice di appello, "laddove il legislatore avesse voluto ricomprendere nella previsione normativa la categoria dei pensionati, avrebbe provveduto esplicitamente a menzionare tale categoria. Deve, piuttosto, ritenersi che la finalità perseguita dalla norma sia il riconoscimento del valore ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti al congedo per maternità facilitando, in tal modo, per le lavoratrici madri, il raggiungimento del requisito contributivo del diritto a pensione." (cfr. n 224/2013 di questa Sezione di Appello).
Il Collegio non ignora quanto sostenuto dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 7/QM/06 ; rileva, tuttavia che gli argomenti posti alla base della richiamata decisione devono ritenersi superati a seguito della entrata in vigore della legge finanziaria n. 244/2007 che all’art. 2, comma 504 recita testualmente: “le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (…)”.
La norma ha portata chiaramente interpretativa, come è dato desumere dal tenore letterale della disposizione: in quanto tale essa ha, senz’altro, natura di norma retroattiva. Il Collegio ricorda, al riguardo, che le questioni di costituzionalità sull’art. 2, comma 504 della legge n. 244/2007 sono state decise con sentenza n. 71/201 della Corte costituzionale che ha ritenuto non fondata la sollevata questione di incostituzionalità della norma citata.
Alla luce delle considerazioni esposte l'appello deve ritenersi fondato con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Sussistono ragioni, quali la complessità del giudizio e la stessa necessità di intervento del legislatore, in materia, per compensare le spese di difesa.
Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio, in considerazione del principio di gratuità che assiste il contenzioso pensionistico innanzi questa Corte.
PQM
La Corte dei conti, III Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta, accoglie l’appello.
Nulla per le spese di giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 4.12.2015.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Patrizia Ferrari F.to dott.ssa Fausta Di Grazia
Depositata in Segreteria il 16 Febbraio 2016
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Patrizia Fiocca
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 46 16/02/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 46 2016 PENSIONI 16/02/2016
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE d’APPELLO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Fausta Di Grazia Presidente
dott. Antonio Galeota Consigliere
dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere
dott.ssa Maria Nicoletta Quarato Consigliere
dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello iscritto al n. 43335 del registro di segreteria proposto da ISTITUTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, quale successore ex lege dell'INPDAP, ai sensi dell'art. 21 comma I del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in L. n. 214/2011, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Antonio MASTRAPASQUA, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Maria Morrone presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29
CONTRO
CIRIGLIANO Rosina, residente in Policoro (MT), rappresentata e difesa, in I° grado, dall' Avv. Antonio Tulliani, con il quale è elettivamente domiciliata in Matera Largo Passarelli n. 1.
PER LA RIFORMA
della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata n. 51/2011 depositata il 24.2.2011, non notificata.
VISTO l’atto d’appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del 4 dicembre 2015, con l'assistenza della segretaria Gerarda Calabrese, il Giudice relatore, Cons. Patrizia Ferrari, l’Avv. Lidia Carcavallo, delegata dall’avvocato Morrone.
Considerato in
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte regionale accoglieva il ricorso dell'odierna appellata riconoscendo in capo all'interessata il diritto ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.lgs. 26.3.2001, n, 151 oltre accessori a decorrere dalla domanda, salva l'applicazione dei limiti al cumulo tra essi prevista dall’art. 16 L. 412/1991 secondo i criteri indicati nella sentenza delle SS.RR n. 10/QM/2002.
Avverso tale sentenza l’Istituto previdenziale ha interposto appello sostenendo l'erroneità della decisione. Ha rilevato al riguardo che ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, i periodi corrispondenti al diritto di astensione obbligatoria per maternità relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, (fermo restando il requisito di contribuzione minima di cinque anni), sono riconoscibili a domanda limitatamente agli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Ha affermato pertanto, che il riconoscimento nel caso di specie necessita dell'ulteriore requisito costituito dall'attualità dello stato di servizio.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria del diritto dell'Inps di ripetere quanto già versato nelle more del giudizio. Con rimborso delle spese di difesa o in subordine, compensazione delle stesse.
All’udienza pubblica, non presente la parte appellata, l’Avv. Lidia Carcavallo, su delega dell’avvocato Morrone, ha richiamato gli atti scritti, insistendo per l’accoglimento dell’appello.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
La giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr. nn.327/2012; 224/2013 Sezione Terza di Appello ), da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, ha affermato il principio secondo il quale - ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs.vo n. 151/2001 - i periodi corrispondenti al diritto di astensione obbligatoria per maternità relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito di contribuzione minima di cinque anni, sono riconoscibili a domanda limitatamente agli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Oltre al requisito contributivo, il riconoscimento necessita dell’ulteriore requisito della attualità del servizio del dipendente che formula l’istanza.
L’iscrizione al fondo pensioni lavoratori dipendenti, richiamato dall’art. 25 del d.lgvo citato, si riferisce a coloro che versano i contributi in quanto prestano attività lavorativa e non a coloro già collocati in pensione, poiché questi ultimi non possono considerarsi iscritti, bensì destinatari del trattamento pensionistico. Del resto, come più volte affermato da questo giudice di appello, "laddove il legislatore avesse voluto ricomprendere nella previsione normativa la categoria dei pensionati, avrebbe provveduto esplicitamente a menzionare tale categoria. Deve, piuttosto, ritenersi che la finalità perseguita dalla norma sia il riconoscimento del valore ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti al congedo per maternità facilitando, in tal modo, per le lavoratrici madri, il raggiungimento del requisito contributivo del diritto a pensione." (cfr. n 224/2013 di questa Sezione di Appello).
Il Collegio non ignora quanto sostenuto dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 7/QM/06 ; rileva, tuttavia che gli argomenti posti alla base della richiamata decisione devono ritenersi superati a seguito della entrata in vigore della legge finanziaria n. 244/2007 che all’art. 2, comma 504 recita testualmente: “le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (…)”.
La norma ha portata chiaramente interpretativa, come è dato desumere dal tenore letterale della disposizione: in quanto tale essa ha, senz’altro, natura di norma retroattiva. Il Collegio ricorda, al riguardo, che le questioni di costituzionalità sull’art. 2, comma 504 della legge n. 244/2007 sono state decise con sentenza n. 71/201 della Corte costituzionale che ha ritenuto non fondata la sollevata questione di incostituzionalità della norma citata.
Alla luce delle considerazioni esposte l'appello deve ritenersi fondato con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Sussistono ragioni, quali la complessità del giudizio e la stessa necessità di intervento del legislatore, in materia, per compensare le spese di difesa.
Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio, in considerazione del principio di gratuità che assiste il contenzioso pensionistico innanzi questa Corte.
PQM
La Corte dei conti, III Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta, accoglie l’appello.
Nulla per le spese di giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 4.12.2015.
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