NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTERIST

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panorama
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da panorama »

Spero di aver fatto cosa gradita.


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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da Admin »

Spero di aver fatto cosa gradita. L'utente panorama è un'istituzione quando si parla di documetazione giudiziaria :D
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Diabolikus
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da Diabolikus »

Sicuramente più "prolisso" dell'Avvocato !!!! :D

Complimenti collega Panorama.

Con stima.

Diabolikus.
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da panorama »

ne ho delle altre su M.lli e di qualche Ufficiale.
William183
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da William183 »

panorama ha scritto:ne ho delle altre su M.lli e di qualche Ufficiale.

Complimenti .....
William183
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da William183 »

panorama ha scritto:Spero di aver fatto cosa gradita.
Complimenti....
panorama
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da panorama »

Per notizia

- Rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso le note caratteristiche presentato da un Cappellano Militare.

- Il Ministero della Difesa ha dichiarato inammissibile un ricorso gerarchico contro le “Note caratteristiche” redatte dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia.

- Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, mentre nel merito contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.

Il TAR precisa:

1) - Va esaminata, dapprima, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 512/1961, ora articolo 1533 del DL.gs 66/2010, l'alta direzione del Servizio di assistenza spirituale è devoluto in via esclusiva all'Ordinario militare che è dunque autorità di vertice e pertanto i provvedimenti da esso emanati sono da qualificare come definitivi.

2) - Conseguentemente tra l'organo preposto all'esame del ricorso e l’Ordinariato militare non sussiste quel rapporto di subordinazione/sovraordinazione che è il presupposto giuridico per la proposizione di un ricorso gerarchico proprio.

3) - Osserva preliminarmente il collegio che i cappellani militari debbono essere considerati a tutti gli effetti militari; il loro status, in forza della legge n. 512/1961, è quello proprio dei militari. Nell’attuale regime concordatario, gli atti assunti dall’autorità ecclesiastica (id est, ordinario militare) esplicano efficacia nell’ambito dell’ordinamento statale vincolando, nel contempo, le successive determinazioni dell’autorità militare. I provvedimenti emanati dalle superiori autorità ecclesiastiche, che sui cappellani militari esercitano la propria giurisdizione ecclesiastica, devono considerarsi, in forza del regime concordatario e della citata legge n. 512/1961, alla stregua di atti provenienti da soggetti incardinati funzionalmente nella struttura del Ministero della Difesa.

4) - Va, pertanto, riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dei provvedimenti emanati dall’ordinamento militare per l’Italia, trattandosi di atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi.

5) - Sennonché, come rilevato dalla difesa erariale, il provvedimento dell'Ordinario militare deve qualificarsi come atto definitivo e, dunque, non soggetto a ricorso gerarchico (non essendo comunque normativamente previsto un ricorso gerarchico improprio).

Il resto potete leggerlo in sentenza in modo tale da arricchire questo forum anche sui Cappellani Militari, nel caso ci fosse qualche lettore.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

02/10/2012 201208260 Sentenza 1B

N. 08260/2012 REG.PROV.COLL.
N. 08438/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8438 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Porcelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Santa Caterina Da Siena, 46;

contro
Ministero della Difesa, Ordinario Militare D'Italia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del provvedimento di
rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso le note caratteristiche relative al periodo 01.01.2009 - 31.12.2009

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Ordinario Militare D'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con atto notificato il 10 ottobre 2011, depositato nei termini, il Reverendo Dott. OMISSIS ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati datato 7 giugno 2011, prot. n. 2011/0094352, che ha dichiarato inammissibile un ricorso gerarchico presentato in data 20 aprile 2011 contro le “Note caratteristiche” redatte dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, recante il “giudizio con valutazione: buono”, e dell’atto presupposto consistente nel suddetto giudizio.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Illegittimità della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso gerarchico.
Si sostiene che le “note caratteristiche”, non sono esplicazione di una funzione di diritto canonico inerente lo “status sacerdotale” del Cappellano Militare, mentre gli atti dell’Ordinario Militare attinenti allo “status militare” del Cappellano non sono disancorati dal Foro dello Stato, inerendo ad un ambito giuridico proprio dell’ordinamento giuridico statuale.

2) Violazione degli artt. 1 e seg. della legge 7 agosto 1990 n. 241; grave eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione; eccesso di potere per grave irragionevolezza.
Il “giudizio complessivo finale” del rapporto informativo non giustificava l’abbassamento delle note caratteristiche da “Ottimo” a “Buono”; inoltre la degradazione del giudizio valutativo appare assolutamente immotivata.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1557 del D. L.vo n 66 del 2010.
Sul piano giuridico la valutazione tecnica del rapporto informativo imponeva e legittimava la qualifica di “Ottimo”.

5) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione.
Nella fattispecie l’abbassamento delle note di qualifica richiedeva l’adozione di una motivazione ad hoc in relazione all’attività professionale espletato dal ricorrente nel periodo di riferimento.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, mentre nel merito contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento del Ministero della Difesa che dichiara inammissibile il ricorso gerarchico presentato in data 20 aprile 2011 dal ricorrente avverso le note caratteristiche relative all’anno 2009, redatte dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2009, nonché le suddette note caratteristiche recanti il giudizio con valutazione di “Buono”.

Va esaminata, dapprima, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 512/1961, ora articolo 1533 del DL.gs 66/2010, l'alta direzione del Servizio di assistenza spirituale è devoluto in via esclusiva all'Ordinario militare che è dunque autorità di vertice e pertanto i provvedimenti da esso emanati sono da qualificare come definitivi.

Conseguentemente tra l'organo preposto all'esame del ricorso e l’Ordinariato militare non sussiste quel rapporto di subordinazione/sovraordinazione che è il presupposto giuridico per la proposizione di un ricorso gerarchico proprio.

Osserva preliminarmente il collegio che i cappellani militari debbono essere considerati a tutti gli effetti militari; il loro status, in forza della legge n. 512/1961, è quello proprio dei militari. Nell’attuale regime concordatario, gli atti assunti dall’autorità ecclesiastica (id est, ordinario militare) esplicano efficacia nell’ambito dell’ordinamento statale vincolando, nel contempo, le successive determinazioni dell’autorità militare. I provvedimenti emanati dalle superiori autorità ecclesiastiche, che sui cappellani militari esercitano la propria giurisdizione ecclesiastica, devono considerarsi, in forza del regime concordatario e della citata legge n. 512/1961, alla stregua di atti provenienti da soggetti incardinati funzionalmente nella struttura del Ministero della Difesa.

Va, pertanto, riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dei provvedimenti emanati dall’ordinamento militare per l’Italia, trattandosi di atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi.

Sennonché, come rilevato dalla difesa erariale, il provvedimento dell'Ordinario militare deve qualificarsi come atto definitivo e, dunque, non soggetto a ricorso gerarchico (non essendo comunque normativamente previsto un ricorso gerarchico improprio).

Va però rilevato che il provvedimento in data 31 gennaio 2010 dell’Ordinario Militare per l’Italia di attribuzione delle note caratteristiche per l’anno 2009, nelle quali si formulava il giudizio di valutazione: “Buono” nei confronti del ricorrente, conteneva l'espressa indicazione che avverso il suddetto documento caratteristico “può essere presentato ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla data di presa visione ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971”. Deve quindi affermarsi come sia stata la stessa Amministrazione a indurre il ricorrente alla proposizione del ricorso gerarchico, che è stato poi dichiarato inammissibile dall’Amministrazione resistente con il provvedimento oggetto d’impugnazione. Va, pertanto, nella fattispecie riconosciuto l’errore scusabile in capo al ricorrente con la contestuale rimessione in termini per quanto concerne l’impugnazione del documento caratteristico, attesa la sua natura di atto definitivo.

Passando all’esame delle censure dedotte avverso le note caratteristiche redatte dall’Ordinario Militare per l’anno 2009, le stesse si appalesano fondate.

Va, infatti, rilevato come il giudizio valutativo contenuto nelle note impugnate (buono) comporta una degradazione rispetto alle precedenti valutazioni di “ottimo” che appare del tutto immotivata, ed in contrasto con il giudizio espresso nel rapporto informativo e con la concessione dell’encomio per lo stesso periodo oggetto di valutazione. Peraltro, pur riconoscendo all’Ordinario Militare un potere ampiamente discrezionale nella formulazione del giudizio contenuto nelle note caratteristiche, va considerato come tale potere deve esercitarsi in modo coerente con i dati tecnici e valutativi espressi dall’Autorità Militare sotto il cui comando il cappellano esplica il proprio mandato.

Va, solo, aggiunto, per completezza di indagine, che nella valutazione impugnata non sono indicate in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della degradazione del giudizio di “buono” in contrasto con le valutazioni contenute nel rapporto informativo.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2012
William183
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da William183 »

panorama ha scritto:Per notizia

- Rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso le note caratteristiche presentato da un Cappellano Militare.

- Il Ministero della Difesa ha dichiarato inammissibile un ricorso gerarchico contro le “Note caratteristiche” redatte dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia.

- Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, mentre nel merito contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.

Il TAR precisa:

1) - Va esaminata, dapprima, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 512/1961, ora articolo 1533 del DL.gs 66/2010, l'alta direzione del Servizio di assistenza spirituale è devoluto in via esclusiva all'Ordinario militare che è dunque autorità di vertice e pertanto i provvedimenti da esso emanati sono da qualificare come definitivi.

2) - Conseguentemente tra l'organo preposto all'esame del ricorso e l’Ordinariato militare non sussiste quel rapporto di subordinazione/sovraordinazione che è il presupposto giuridico per la proposizione di un ricorso gerarchico proprio.

3) - Osserva preliminarmente il collegio che i cappellani militari debbono essere considerati a tutti gli effetti militari; il loro status, in forza della legge n. 512/1961, è quello proprio dei militari. Nell’attuale regime concordatario, gli atti assunti dall’autorità ecclesiastica (id est, ordinario militare) esplicano efficacia nell’ambito dell’ordinamento statale vincolando, nel contempo, le successive determinazioni dell’autorità militare. I provvedimenti emanati dalle superiori autorità ecclesiastiche, che sui cappellani militari esercitano la propria giurisdizione ecclesiastica, devono considerarsi, in forza del regime concordatario e della citata legge n. 512/1961, alla stregua di atti provenienti da soggetti incardinati funzionalmente nella struttura del Ministero della Difesa.

4) - Va, pertanto, riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dei provvedimenti emanati dall’ordinamento militare per l’Italia, trattandosi di atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi.

5) - Sennonché, come rilevato dalla difesa erariale, il provvedimento dell'Ordinario militare deve qualificarsi come atto definitivo e, dunque, non soggetto a ricorso gerarchico (non essendo comunque normativamente previsto un ricorso gerarchico improprio).

Il resto potete leggerlo in sentenza in modo tale da arricchire questo forum anche sui Cappellani Militari, nel caso ci fosse qualche lettore.

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02/10/2012 201208260 Sentenza 1B

N. 08260/2012 REG.PROV.COLL.
N. 08438/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8438 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Porcelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Santa Caterina Da Siena, 46;

contro
Ministero della Difesa, Ordinario Militare D'Italia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del provvedimento di
rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso le note caratteristiche relative al periodo 01.01.2009 - 31.12.2009

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Ordinario Militare D'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con atto notificato il 10 ottobre 2011, depositato nei termini, il Reverendo Dott. OMISSIS ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati datato 7 giugno 2011, prot. n. 2011/0094352, che ha dichiarato inammissibile un ricorso gerarchico presentato in data 20 aprile 2011 contro le “Note caratteristiche” redatte dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, recante il “giudizio con valutazione: buono”, e dell’atto presupposto consistente nel suddetto giudizio.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Illegittimità della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso gerarchico.
Si sostiene che le “note caratteristiche”, non sono esplicazione di una funzione di diritto canonico inerente lo “status sacerdotale” del Cappellano Militare, mentre gli atti dell’Ordinario Militare attinenti allo “status militare” del Cappellano non sono disancorati dal Foro dello Stato, inerendo ad un ambito giuridico proprio dell’ordinamento giuridico statuale.

2) Violazione degli artt. 1 e seg. della legge 7 agosto 1990 n. 241; grave eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione; eccesso di potere per grave irragionevolezza.
Il “giudizio complessivo finale” del rapporto informativo non giustificava l’abbassamento delle note caratteristiche da “Ottimo” a “Buono”; inoltre la degradazione del giudizio valutativo appare assolutamente immotivata.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1557 del D. L.vo n 66 del 2010.
Sul piano giuridico la valutazione tecnica del rapporto informativo imponeva e legittimava la qualifica di “Ottimo”.

5) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione.
Nella fattispecie l’abbassamento delle note di qualifica richiedeva l’adozione di una motivazione ad hoc in relazione all’attività professionale espletato dal ricorrente nel periodo di riferimento.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, mentre nel merito contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento del Ministero della Difesa che dichiara inammissibile il ricorso gerarchico presentato in data 20 aprile 2011 dal ricorrente avverso le note caratteristiche relative all’anno 2009, redatte dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2009, nonché le suddette note caratteristiche recanti il giudizio con valutazione di “Buono”.

Va esaminata, dapprima, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 512/1961, ora articolo 1533 del DL.gs 66/2010, l'alta direzione del Servizio di assistenza spirituale è devoluto in via esclusiva all'Ordinario militare che è dunque autorità di vertice e pertanto i provvedimenti da esso emanati sono da qualificare come definitivi.

Conseguentemente tra l'organo preposto all'esame del ricorso e l’Ordinariato militare non sussiste quel rapporto di subordinazione/sovraordinazione che è il presupposto giuridico per la proposizione di un ricorso gerarchico proprio.

Osserva preliminarmente il collegio che i cappellani militari debbono essere considerati a tutti gli effetti militari; il loro status, in forza della legge n. 512/1961, è quello proprio dei militari. Nell’attuale regime concordatario, gli atti assunti dall’autorità ecclesiastica (id est, ordinario militare) esplicano efficacia nell’ambito dell’ordinamento statale vincolando, nel contempo, le successive determinazioni dell’autorità militare. I provvedimenti emanati dalle superiori autorità ecclesiastiche, che sui cappellani militari esercitano la propria giurisdizione ecclesiastica, devono considerarsi, in forza del regime concordatario e della citata legge n. 512/1961, alla stregua di atti provenienti da soggetti incardinati funzionalmente nella struttura del Ministero della Difesa.

Va, pertanto, riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dei provvedimenti emanati dall’ordinamento militare per l’Italia, trattandosi di atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi.

Sennonché, come rilevato dalla difesa erariale, il provvedimento dell'Ordinario militare deve qualificarsi come atto definitivo e, dunque, non soggetto a ricorso gerarchico (non essendo comunque normativamente previsto un ricorso gerarchico improprio).

Va però rilevato che il provvedimento in data 31 gennaio 2010 dell’Ordinario Militare per l’Italia di attribuzione delle note caratteristiche per l’anno 2009, nelle quali si formulava il giudizio di valutazione: “Buono” nei confronti del ricorrente, conteneva l'espressa indicazione che avverso il suddetto documento caratteristico “può essere presentato ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla data di presa visione ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971”. Deve quindi affermarsi come sia stata la stessa Amministrazione a indurre il ricorrente alla proposizione del ricorso gerarchico, che è stato poi dichiarato inammissibile dall’Amministrazione resistente con il provvedimento oggetto d’impugnazione. Va, pertanto, nella fattispecie riconosciuto l’errore scusabile in capo al ricorrente con la contestuale rimessione in termini per quanto concerne l’impugnazione del documento caratteristico, attesa la sua natura di atto definitivo.

Passando all’esame delle censure dedotte avverso le note caratteristiche redatte dall’Ordinario Militare per l’anno 2009, le stesse si appalesano fondate.

Va, infatti, rilevato come il giudizio valutativo contenuto nelle note impugnate (buono) comporta una degradazione rispetto alle precedenti valutazioni di “ottimo” che appare del tutto immotivata, ed in contrasto con il giudizio espresso nel rapporto informativo e con la concessione dell’encomio per lo stesso periodo oggetto di valutazione. Peraltro, pur riconoscendo all’Ordinario Militare un potere ampiamente discrezionale nella formulazione del giudizio contenuto nelle note caratteristiche, va considerato come tale potere deve esercitarsi in modo coerente con i dati tecnici e valutativi espressi dall’Autorità Militare sotto il cui comando il cappellano esplica il proprio mandato.

Va, solo, aggiunto, per completezza di indagine, che nella valutazione impugnata non sono indicate in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della degradazione del giudizio di “buono” in contrasto con le valutazioni contenute nel rapporto informativo.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 02/10/2012



panorama puoi armi una mano su questo mio posto?

Grazie.

Quali sono le cause per quale possono ritardare il grado?
Per esempio note caratteristiche ....... Sanzioni disciplinari....... O cosa?
William183
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da William183 »

[quote="panorama"]Per notizia

- Rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso le note caratteristiche presentato da un Cappellano Militare.

- Il Ministero della Difesa ha dichiarato inammissibile un ricorso gerarchico contro le “Note caratteristiche” redatte dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia.

- Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, mentre nel merito contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.

Il TAR precisa:

1) - Va esaminata, dapprima, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 512/1961, ora articolo 1533 del DL.gs 66/2010, l'alta direzione del Servizio di assistenza spirituale è devoluto in via esclusiva all'Ordinario militare che è dunque autorità di vertice e pertanto i provvedimenti da esso emanati sono da qualificare come definitivi.

2) - Conseguentemente tra l'organo preposto all'esame del ricorso e l’Ordinariato militare non sussiste quel rapporto di subordinazione/sovraordinazione che è il presupposto giuridico per la proposizione di un ricorso gerarchico proprio.

3) - Osserva preliminarmente il collegio che i cappellani militari debbono essere considerati a tutti gli effetti militari; il loro status, in forza della legge n. 512/1961, è quello proprio dei militari. Nell’attuale regime concordatario, gli atti assunti dall’autorità ecclesiastica (id est, ordinario militare) esplicano efficacia nell’ambito dell’ordinamento statale vincolando, nel contempo, le successive determinazioni dell’autorità militare. I provvedimenti emanati dalle superiori autorità ecclesiastiche, che sui cappellani militari esercitano la propria giurisdizione ecclesiastica, devono considerarsi, in forza del regime concordatario e della citata legge n. 512/1961, alla stregua di atti provenienti da soggetti incardinati funzionalmente nella struttura del Ministero della Difesa.

4) - Va, pertanto, riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dei provvedimenti emanati dall’ordinamento militare per l’Italia, trattandosi di atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi.

5) - Sennonché, come rilevato dalla difesa erariale, il provvedimento dell'Ordinario militare deve qualificarsi come atto definitivo e, dunque, non soggetto a ricorso gerarchico (non essendo comunque normativamente previsto un ricorso gerarchico improprio).

Il resto potete leggerlo in sentenza in modo tale da arricchire questo forum anche sui Cappellani Militari, nel caso ci fosse qualche lettore.

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02/10/2012 201208260 Sentenza 1B

N. 08260/2012 REG.PROV.COLL.
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ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8438 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Porcelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Santa Caterina Da Siena, 46;

contro
Ministero della Difesa, Ordinario Militare D'Italia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del provvedimento di
rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso le note caratteristiche relative al periodo 01.01.2009 - 31.12.2009

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Ordinario Militare D'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con atto notificato il 10 ottobre 2011, depositato nei termini, il Reverendo Dott. OMISSIS ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati datato 7 giugno 2011, prot. n. 2011/0094352, che ha dichiarato inammissibile un ricorso gerarchico presentato in data 20 aprile 2011 contro le “Note caratteristiche” redatte dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, recante il “giudizio con valutazione: buono”, e dell’atto presupposto consistente nel suddetto giudizio.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Illegittimità della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso gerarchico.
Si sostiene che le “note caratteristiche”, non sono esplicazione di una funzione di diritto canonico inerente lo “status sacerdotale” del Cappellano Militare, mentre gli atti dell’Ordinario Militare attinenti allo “status militare” del Cappellano non sono disancorati dal Foro dello Stato, inerendo ad un ambito giuridico proprio dell’ordinamento giuridico statuale.

2) Violazione degli artt. 1 e seg. della legge 7 agosto 1990 n. 241; grave eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione; eccesso di potere per grave irragionevolezza.
Il “giudizio complessivo finale” del rapporto informativo non giustificava l’abbassamento delle note caratteristiche da “Ottimo” a “Buono”; inoltre la degradazione del giudizio valutativo appare assolutamente immotivata.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1557 del D. L.vo n 66 del 2010.
Sul piano giuridico la valutazione tecnica del rapporto informativo imponeva e legittimava la qualifica di “Ottimo”.

5) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione.
Nella fattispecie l’abbassamento delle note di qualifica richiedeva l’adozione di una motivazione ad hoc in relazione all’attività professionale espletato dal ricorrente nel periodo di riferimento.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, mentre nel merito contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento del Ministero della Difesa che dichiara inammissibile il ricorso gerarchico presentato in data 20 aprile 2011 dal ricorrente avverso le note caratteristiche relative all’anno 2009, redatte dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2009, nonché le suddette note caratteristiche recanti il giudizio con valutazione di “Buono”.

Va esaminata, dapprima, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 512/1961, ora articolo 1533 del DL.gs 66/2010, l'alta direzione del Servizio di assistenza spirituale è devoluto in via esclusiva all'Ordinario militare che è dunque autorità di vertice e pertanto i provvedimenti da esso emanati sono da qualificare come definitivi.

Conseguentemente tra l'organo preposto all'esame del ricorso e l’Ordinariato militare non sussiste quel rapporto di subordinazione/sovraordinazione che è il presupposto giuridico per la proposizione di un ricorso gerarchico proprio.

Osserva preliminarmente il collegio che i cappellani militari debbono essere considerati a tutti gli effetti militari; il loro status, in forza della legge n. 512/1961, è quello proprio dei militari. Nell’attuale regime concordatario, gli atti assunti dall’autorità ecclesiastica (id est, ordinario militare) esplicano efficacia nell’ambito dell’ordinamento statale vincolando, nel contempo, le successive determinazioni dell’autorità militare. I provvedimenti emanati dalle superiori autorità ecclesiastiche, che sui cappellani militari esercitano la propria giurisdizione ecclesiastica, devono considerarsi, in forza del regime concordatario e della citata legge n. 512/1961, alla stregua di atti provenienti da soggetti incardinati funzionalmente nella struttura del Ministero della Difesa.

Va, pertanto, riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dei provvedimenti emanati dall’ordinamento militare per l’Italia, trattandosi di atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi.

Sennonché, come rilevato dalla difesa erariale, il provvedimento dell'Ordinario militare deve qualificarsi come atto definitivo e, dunque, non soggetto a ricorso gerarchico (non essendo comunque normativamente previsto un ricorso gerarchico improprio).

Va però rilevato che il provvedimento in data 31 gennaio 2010 dell’Ordinario Militare per l’Italia di attribuzione delle note caratteristiche per l’anno 2009, nelle quali si formulava il giudizio di valutazione: “Buono” nei confronti del ricorrente, conteneva l'espressa indicazione che avverso il suddetto documento caratteristico “può essere presentato ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla data di presa visione ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971”. Deve quindi affermarsi come sia stata la stessa Amministrazione a indurre il ricorrente alla proposizione del ricorso gerarchico, che è stato poi dichiarato inammissibile dall’Amministrazione resistente con il provvedimento oggetto d’impugnazione. Va, pertanto, nella fattispecie riconosciuto l’errore scusabile in capo al ricorrente con la contestuale rimessione in termini per quanto concerne l’impugnazione del documento caratteristico, attesa la sua natura di atto definitivo.

Passando all’esame delle censure dedotte avverso le note caratteristiche redatte dall’Ordinario Militare per l’anno 2009, le stesse si appalesano fondate.

Va, infatti, rilevato come il giudizio valutativo contenuto nelle note impugnate (buono) comporta una degradazione rispetto alle precedenti valutazioni di “ottimo” che appare del tutto immotivata, ed in contrasto con il giudizio espresso nel rapporto informativo e con la concessione dell’encomio per lo stesso periodo oggetto di valutazione. Peraltro, pur riconoscendo all’Ordinario Militare un potere ampiamente discrezionale nella formulazione del giudizio contenuto nelle note caratteristiche, va considerato come tale potere deve esercitarsi in modo coerente con i dati tecnici e valutativi espressi dall’Autorità Militare sotto il cui comando il cappellano esplica il proprio mandato.

Va, solo, aggiunto, per completezza di indagine, che nella valutazione impugnata non sono indicate in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della degradazione del giudizio di “buono” in contrasto con le valutazioni contenute nel rapporto informativo.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore







panorama puoi darmi una mano su questo mio posto?

Grazie.

Quali sono le cause per quale possono ritardare il grado?
Per esempio note caratteristiche ....... Sanzioni disciplinari....... O cosa?
panorama
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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1) - Il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare.

2) - A fondamento in fatto del gravame ha dedotto di avere costantemente riportato per il servizio prestato la qualifica di eccellente.

3) - Che nessuna censura o reprimenda per l’attività svolta è mai stata adottata dall’amministrazione nei suoi riguardi: tant’è che l’abbassamento della qualifica, passato da “eccellente” a “nella media”, come espresso nella scheda impugnata, non sarebbe supportato, secondo il ricorrente, da alcun elemento di riscontro che giustifichi la riforma in peius del proprio stato curricolare.

4) - Dopo la notifica dell’impugnazione, l’amministrazione ha disposto, per due volte di seguito, l’autoannullamento del giudizio valutativo, a cui ha fatto seguito la proposizione di motivi aggiunti, per giungere infine ad assumere il giudizio finale di superiore alla media.

Ricorso ACCOLTO.

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04/01/2013 201300003 Sentenza 2


N. 00003/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
V. A., rappresentato e difeso dall'avv. Piergiorgio Leoni, con domicilio eletto presso Piera Sommovigo in Genova, via Ss.Giacomo e Filippo,/V.Malta 4;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento della scheda valutativa relativa al servizio svolto dal ricorrente per il periodo 11/09/2007 - 10/06/2008 redatta, dopo gli auto annullamenti, l’8 aprile 2010 impugnata con motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare in servizio presso il raggruppamento subacquei ed incursori, ha impugnato la scheda valutativa relativa al servizio corrente dal 11.09.2007 e il 10.06.2008.

A fondamento in fatto del gravame ha dedotto di avere costantemente riportato per il servizio prestato la qualifica di eccellente.

Che nessuna censura o reprimenda per l’attività svolta è mai stata adottata dall’amministrazione nei suoi riguardi: tant’è che l’abbassamento della qualifica, passato da “eccellente” a “nella media”, come espresso nella scheda impugnata, non sarebbe supportato, secondo il ricorrente, da alcun elemento di riscontro che giustifichi la riforma in peius del proprio stato curricolare.

Coerentemente ai fatti esposti, ha quindi dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/90, oltre l’eccesso di potere sotto vari profili.

Dopo la notifica dell’impugnazione, l’amministrazione ha disposto, per due volte di seguito, l’autoannullamento del giudizio valutativo, a cui ha fatto seguito la proposizione di motivi aggiunti, per giungere infine ad assumere il giudizio finale di superiore alla media.

Che, anch’esso impugnato con motivi aggiunti, costituisce oggetto del gravame, implementato, quanto alle censure, dalla violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 dedotta in ragione del fatto che i richiamati provvedimenti di autotutela non sono stati preceduti dalla comunicazione d’avvio del procedimento.

L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo al reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 15.11.2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
È impugnata la scheda valutativa relativa al servizio svolto dal ricorrente, in qualità di sottufficiale incursore della Marina Militare per il periodo dal 11.09.2007 al 10.06.2008.

Giudizio definito nella scheda redatta l’8.04.2010 dopo che l’amministrazione, dopo la notifica del gravame, ha autoannullato la valutazione originariamente espressa dai compilatori.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Il ricorrente ha sempre conseguito per il servizio svolto nei precedenti periodi di tempo presi in considerazione la qualifica di eccellente.

L’abbassamento della valutazione in “superiore alla media”, conseguita – va sottolineato – solo in forza degli autoannullamenti disposti dall’amministrazione dopo che gli organi compilatori gli avevano originariamente attribuito la qualifica “nella media”, non trova conforto motivazionale.

Non sono indicati nel giudizio elementi oggettivi di riscontro che denotino uno stato di servizio censurabile sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto a quello in precedenza attribuitogli.

Si citano le assenza dal servizio d’istituto intercorse durante il corso dell’anno di servizio, ma non è affatto posta in dubbio l’attendendibilità delle ragioni addotte a giustificazione delle assenze.

Né vengono individuati o richiamati episodi di fatto che lascino trasparire un decrescente livello di diligenza o di professionalità nell’esecuzione delle prestazioni.

In sede contenziosa s’è di fatto ri-confermata la medesima ragione sostanziale sottesa all’annullamento già disposto dall’amministrazione gerarchicamente sovraordinata: la qualifica finale espressa nella scheda “non è suffragata da adeguato livello delle valutazioni analitiche effettuate”.

Né supplisce detta carenza, la memoria defensionale depositata in giudizio che, oltre a collidere con il principio del divieto della motivazione postuma, riferisce genericamente di uno stato di insofferenza del ricorrente, conseguente al mancato ottenimento del trasferimento alla sede di occupazione agognata, senza individuare con precisione i fatti relativi al servizio svolto che tale insofferenza in concreto palesino.

Vale a dire che anche l’integrazione postuma è affetta dalla medesima genericità, già censurata dall’amministrazione in sede di autotutela, che inficia il giudizio espresso nella scheda impugnata.

Sicché conclusivamente è fondata la censura che lamenta la manifesta violazione dell’art. 3 l. n. 241/90.

A diversa conclusione deve invece giungersi per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’art. 7 l. 241/90.

L’autotutela ha avuto ad oggetto il giudizio espresso dagli organi compilatori: s’è incentrata su una manifestazione di giudizio, non su un’attività provvedimentale di amministrazione attiva.

Di fatto, al di la della qualificazione formale dell’atto d’auto-annullamento, si è risolta in un procedimento di revisione dello stesso giudizio originariamente espresso.

Non s’è infatti fatta questione degli effetti dell’atto incisivi sul destinatario, che impongono la comunicazione ad esso dell’avvio del procedimento, bensì della congruità e ragionevolezza della valutazione espressa dagli organi compilatori, che l’amministrazione gerarchica, in funzione del superiore interesse alla corretta formulazione dei giudizi valutativi dei militari dipendenti, ha inteso sua sponte sanzionare con l’annullamento d’ufficio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso e motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto in epigrafe indicato.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi 3000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Il 04/01/2013
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da panorama »

Ricorso vinto.
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12/09/2013 201300918 Sentenza 2

N. 00918/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. S. A., con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Satriano Marina (CZ), via Milano snc;

contro
Ministero Della Difesa - Comando Generale Dell'Arma Dei Carabinieri Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento
della scheda valutativa numero d’ordine …., afferente il periodo 20.9.2008 – 19.9.2009, notificata per presa visione in data 19.11.2009, nonché ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, antecedente e successivo

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa e di Comando Generale Dell'Arma Dei Carabinieri Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, effettivo presso il Comando Stazione Carabinieri di ….., addetto al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di ……., ha impugnato la scheda valutativa meglio specificata in epigrafe denunciando i seguenti vizi:” 1. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 213 dell’8 agosto 2002; 2. eccesso di potere per sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà; 3. violazione delle risultanze probatorie acquisite”.

In sintesi, parte ricorrente, premessa la disciplina di cui al d.P.R. 8 agosto 2002, n. 213 – regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, alla Aereonautica e all’Arma dei carabinieri – ha rilevato che il Revisore, nella compilazione della note caratteristiche, non si sarebbe attenuto ai criteri di obiettività stabiliti dal citato decreto (attenersi alle direttive impartite per la compilazione; motivare i giudizi espressi; riferire i giudizi a situazioni e circostanze concrete; fornire giudizi logici e congruenti, evitando discordanze non motivate; evitare valutazioni arbitrarie, soggettive e sanzionatorie) in quanto, senza alcuna motivazione e alcun riscontro obiettivo, ha operato una “deminutio” sia in relazione ad alcune aggettivazioni, sia con riferimento al giudizio finale espresso, in assoluto contrasto con i risultati conseguiti; il Revisore sarebbe, dunque, pervenuto ad un giudizio del tutto arbitrario, senza alcun riscontro concreto ed obiettivo e senza tener conto della condotta e dei risultati raggiunti dal ricorrente; inoltre, è stato rilevato che determinate attitudini e qualità -quali cultura generale, capacità professionale, attitudini ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità, nonché qualità morali e caratteriali - non possono costituire oggetto di repentino mutamento se non in presenza di fattori eccezionali del tutto mancanti nel caso in esame.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha contestato le argomentazioni avversarie ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica, con la quale ha ulteriormente precisato le proprie doglianze, replicando altresì a quanto dedotto dall’Amministrazione resistente.

Alla Pubblica Udienza del 5 luglio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Parte ricorrente, in buona sostanza, si duole essenzialmente del fatto che, rispetto a quanto indicato dal Compilatore, il Revisore abbia operato una diminuzione nella valutazione di singole aggettivazioni, con conseguente diminuzione anche del giudizio finale, declassamento operato senza alcuna specifica motivazione e senza fare riferimento a situazioni concrete.

Il ricorso è fondato nei limiti e termini di seguito indicati.

Pare opportuno, preliminarmente, rilevare che la più recente giurisprudenza amministrativa, in più di una occasione, ha affermato che "i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare.

Di conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole” (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1938; id, sez. IV, 7 giugno 2011, n. 3439; id, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776; id, 7 giugno 2011, n. 3439; id, 12 maggio 2011, n. 2877; id, 9 marzo 2011, n. 1519).

Da tale premessa discende che i limiti entro i quali sono sindacabili i giudizi di valutazione del personale, come quello in esame, essendo caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, sono decisamente ristretti, ammessi solo con riferimento ai parametri della abnormità, della manifesta illogicità, del travisamento dei presupposti di fatto.

La natura del potere esercitato comporta, altresì, che il giudizio complessivo espresso possa essere anche estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono le singole voci, analiticamente elencate nella scheda valutativa e raggruppate in specifiche “parti” (parte I: Qualità fisiche morali e di carattere, parte II: qualità intellettuali e culturali, parte III: qualità professionali).

Inoltre, sotto il profilo diacronico, le valutazioni periodiche sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell’interessato, senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in diverse schede o rapporti informativi (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2559).

Considerato che i giudizi recati nella scheda valutativa dei militari sono diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dall’interessato nel predetto periodo e si estrinsecano in apprezzamenti qualitativi sulle stesse, si rileva che non occorre che l’eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d’ufficio oppure da specifici addebiti sul suo comportamento, bastando che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, i caratteri e i requisiti essenziali dell’interessato (da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 luglio 2012, n. 6229; id, sez. I, 5 luglio 2012, n. 6084)

Peraltro, la redazione della documentazione caratteristica, pur essendo, come visto, connotata da un elevato grado di discrezionalità, necessità tuttavia di un (seppur sintetico) apparato motivazionale adeguato che ne dimostri compiutamente il fondamento, con l’indicazione di quegli elementi che abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto, se il Revisore si sia discostato in peius dal giudizio espresso dal Compilatore, sia sulle singole aggettivazione che sulla qualifica, determinando un abbassamento del giudizio complessivo (Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2010, n. 1285; id., sez. IV. 30 giugno 2005, n. 3577; TAR Liguria, sez. II, 4 gennaio 2013, n. 3; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 21 aprile 2009, n. 2073).

Nel caso in esame, il Revisore si è discostato - abbassando il giudizio - in numerose singole aggettivazioni rispetto alle valutazioni rese dal Compilatore, senza alcuna specifica motivazione o giustificazione, così come la qualifica finale è stata abbassata da “superiore alla media” a “nella media”. Invero, quanto al giudizio finale, il Compilatore si è espresso nei seguenti termini: ”militare dalle buone doti fisiche, morali, militari e di carattere. Nel periodo in esame ha evidenziato un maggior impegno e un maggior coinvolgimento nelle attività del Reparto dimostrandosi propositivo e motivato. Conoscitore della realtà criminale locale, ha dato un valido apporto in diverse attività di servizio, raggiungendo un rendimento di buon livello”; diversamente, revisionando in peius la qualifica del ricorrente, il Revisore si è limitato ad esprime il proprio giudizio, assai sintetico, nel seguente tenore: ”Graduato di positivi requisiti in genere, ha operato con sufficiente impegno e determinazione fornendo un apporto professionale soddisfacente”, senza, peraltro, giustificare in alcun modo la nuova e deteriore valutazione e senza indicare quegli elementi che hanno consentito di esprimere i propri convincimenti critici circa il servizio svolto; come detto, anche numerose singole aggettivazioni sono state ridimensionate, omettendo ogni motivazione circa le ragioni di tale ridimensionamento e senza l’indicazione di alcun elemento specifico atto a supportare tale deteriore giudizio rispetto a quello formulato dal Compilatore.

Sotto l’evidenziato profilo di deficit motivazionale, dunque, il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato.

In considerazione della particolarità della questione affrontata, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente FF
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
Emiliano Raganella, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
william83

Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da william83 »

Disciplina: Diritto Penale Militare

Le valutazioni espresse dall'autorità militare nelle c.d. schede caratteristichesono sindacabili in sede giurisdizionale.Irrilevanza di sanzioni disciplinari annullate in via giustiziale.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 6 settembre 2013, n. 602

N. 00602/2013 REG.SEN.

N. 01162/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2009, proposto da:
Gaetano Virgilio, rappresentato e difeso dagli avv. Simone Addario Solieri, Maria Giovanna Addario, con domicilio eletto presso Simone Addario Solieri in Bologna, viale Aldini N.28;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

della documentazione caratteristica "scheda valutativa" per il periodo 08.11.2008 - 24 maggio 2009


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Guardia Di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente, maresciallo capo della guardia di finanza, con il presente ricorso ha contestato la “scheda valutativa” per il periodo 8/11/2008 – 24/05/2009.

Ha, in particolare, evidenziato come rispetto alla penultima “scheda valutativa” sono state riscontrate una serie di flessioni sostanziali che il ricorrente quantifica in 21 giudizi peggiorativi evidenziati in una tabella di raffronto, riportata nel ricorso, e non contestata dall’amministrazione.

Avverso detta scheda valutativa ha dedotto varie censure sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità dei criteri di valutazione applicati dall’amministrazione.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha controdedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2. Costituisce un fatto non contestato che l’interessato ha svolto il proprio servizio, sia nel periodo in contestazione, sia nel periodo precedente, sempre presso il “servizio centrale di protezione, nucleo operativo di protezione Emilia-Romagna”.

Non risulta pertanto che vi sia stato mutamento di incarico nè di funzioni svolte.

3. La maggior parte del 21 giudizi peggiorativi contestati concernono le qualità fisiche, morali e di carattere, qualità culturali ed intellettuali e, quindi, non sono riferibili alle specifiche qualità professionali richieste per l’espletamento del servizio.

4. Ciò premesso il ricorso è fondato.

Vero è che, in linea di principio, nell’esprimere le proprie valutazioni l’autorità militare ha un’amplissima autonomia espressione di discrezionalità e che, stante l’autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare.

Tuttavia, occorre comunque riscontrare se nel caso concreto le valutazioni effettuate siano caratterizzate da un eccesso di potere ove non sussista nessun elemento nuovo tale da giustificare una diversa valutazione. Ciò con particolare riferimento a quelle valutazioni che attengono a caratteristiche consolidate in una persona quali le qualità morali e di carattere e le qualità culturali ed intellettuali.

5. Nel caso concreto sussistono almeno due elementi sintomatici dell’eccesso di potere nelle valutazioni effettuate.

La prima circostanza attiene alla sistematica flessione delle suddette valutazioni che soltanto la presenza di fatti specifici, che dovrebbero essere indicati o comunque emergere dalla documentazione caratteristica, potrebbero giustificare.

Nel caso concreto, infatti, non sussistono elementi nè gli stessi risultano indicati dalle difese dell’amministrazione, tali da giustificare almeno un istruttoria processuale, per quanto concerne la riduzione della valutazione dell’intelligenza, della cultura generale, della capacità di espressione, della memoria, del buon senso, dell’amor proprio, del comportamento nella vita privata (in assenza di alcun elemento di novità), della capacità di giudizio.

Certamente anche tali elementi possono subire delle flessioni ma quando la stessa è sistematica con riferimento ad un numero così elevato di voci occorrerebbe darne quanto meno una sintetica motivazione (Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2003) o, comunque, dovrebbe emergere da qualche elemento istruttorio posto alla base della valutazione stessa affinché sia possibile verificarne, in sede giudiziaria, la legittimità, naturalmente nel rispetto delle valutazioni discrezionali spettanti all’autorità militare.

6. Nel caso concreto, poi, sussiste un ulteriore elemento determinante in ordine alla fondatezza del vizio dedotto di eccesso di potere per travisamento dei fatti nonché per sviamento del potere valutativo esercitato.

La stessa difesa dell’amministrazione evidenzia quale fatto determinante per il decremento del giudizio complessivo l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

In effetti, risulta che al ricorrente sia stata comminata una sanzione disciplinare di rimprovero, in data 15 gennaio 2009 per non aver informato il comando competente di un “impegno di giustizia” concernente la propria testimonianza resa presso gli uffici della squadra mobile di Bologna in data 7 novembre 2008.

6.1. Tuttavia, tale sanzione disciplinare è stata annullata in sede di ricorso straordinario al capo dello Stato con d.p.r. 12 aprile 2012, prodotto in atti, in quanto il comando era già pienamente informato della circostanza oggetto di contestazione.

6.2. L’eliminazione della sanzione disciplinare, con evidente carattere di retroattività, rende del tutto ingiustificata la sistematica riduzione delle valutazioni concernente le 21 voci che, in assenza di altri elementi concreti risultante dagli atti, ben potrebbero essere state indotte, in modo perciò fuorviante, da tale elemento.

7. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

8. Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si quantificano in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre c.p.a. ed I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente FF

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabbato, Consigliere



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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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Giudizio ragionevole. Quante cose non si sanno.

1) - Con un precedente ricorso al Tar ha impugnato la scheda valutativa relativa al servizio svolto nel periodo dal 22/10/2010 al 9/10/2011.

2) - Nelle more del processo tale scheda valutativa è stata annullata in via di autotutela dalla stessa amministrazione, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere dichiarata con la sentenza di questo Tar n. 637/2013.

IL TAR scrive:

3) - Va preliminarmente osservato che la nuova scheda valutativa è stata predisposta sulla base dei giudizi del medesimo revisore e del medesimo compilatore, che hanno predisposto la scheda valutativa oggetto della precedente impugnativa.

4) - Va, infatti, osservato che costituisce un principio generale dell’ordinamento quello per cui qualora vi sia un principio di conflittualità tra due dipendenti, anche qualora vi sia un rapporto di subordinazione dell’uno rispetto all’altro, vi è l’obbligo di astensione dall’esprimere valutazioni incidenti sulla carriera del sottoposto, potendo sussistere anche solo il dubbio del venir meno della necessaria imparzialità nei giudizi espressi.

5) - Tale principio si ricava non soltanto dall’articolo 97 della Costituzione ma anche dall’articolo 51, n. 4, del codice di procedura civile, che è espressione di un principio generale che deve trovare applicazione anche nell’attività amministrativa ove si esprimono giudizi e valutazioni.

6) - Tale norma, infatti, prevede l’astensione del giudice che abbia già conosciuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, della medesima questione in relazione alla quale è chiamato nuovamente a decidere.

7) - Conseguentemente, nel caso in esame, vi era l’obbligo di astensione del compilatore e del revisore, i quali già avevano espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata, riguardante il medesimo periodo in contestazione, in relazione al quale era pendente un contenzioso in questa sede giudiziaria, che è venuto meno perché l’amministrazione ha annullato in sede di autotutela il provvedimento impugnato riconoscendo, pertanto, la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

8) - va annullato il provvedimento impugnato, disponendo che, nella redazione della scheda valutativa per il periodo considerato, siano incaricati compilatori e revisori diversi da quelli che già hanno espresso le proprie valutazioni nella scheda valutativa precedentemente impugnata.

Ricorso Accolto.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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12/05/2014 201400502 Sentenza 1


N. 00502/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. L. S., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via Mascarella 59;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;

il OMISSIS;

per l'annullamento
- della "scheda valutativa" n. . del 08.10.13 relativa al periodo 22.10.10 - 09.10.11, conosciuta il 22.01.14, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e o conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è un OMISSIS dell’esercito italiano in servizio permanente ed effettivo.

Con un precedente ricorso al Tar ha impugnato la scheda valutativa relativa al servizio svolto nel periodo dal 22/10/2010 al 9/10/2011.

Nelle more del processo tale scheda valutativa è stata annullata in via di autotutela dalla stessa amministrazione, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere dichiarata con la sentenza di questo Tar n. 637/2013.

2. Con il presente ricorso viene impugnata la nuova scheda valutativa relativa allo stesso periodo.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’odierna camera di consiglio, previo avviso alle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a..

3. Va preliminarmente osservato che la nuova scheda valutativa è stata predisposta sulla base dei giudizi del medesimo revisore e del medesimo compilatore, che hanno predisposto la scheda valutativa oggetto della precedente impugnativa.

Inoltre, il ricorrente ha evidenziato di aver sporto anche una denuncia - querela contro ignoti in relazione alla precedente scheda valutativa e ha riferito che nell’ambito del procedimento penale attivato il revisore ed il compilatore sono già stati sentiti in qualità di persone informate dei fatti.

4. Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento alla prima censura dedotta.

Va, infatti, osservato che costituisce un principio generale dell’ordinamento quello per cui qualora vi sia un principio di conflittualità tra due dipendenti, anche qualora vi sia un rapporto di subordinazione dell’uno rispetto all’altro, vi è l’obbligo di astensione dall’esprimere valutazioni incidenti sulla carriera del sottoposto, potendo sussistere anche solo il dubbio del venir meno della necessaria imparzialità nei giudizi espressi.

Tale principio si ricava non soltanto dall’articolo 97 della Costituzione ma anche dall’articolo 51, n. 4, del codice di procedura civile, che è espressione di un principio generale che deve trovare applicazione anche nell’attività amministrativa ove si esprimono giudizi e valutazioni.

Tale norma, infatti, prevede l’astensione del giudice che abbia già conosciuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, della medesima questione in relazione alla quale è chiamato nuovamente a decidere.

5. Conseguentemente, nel caso in esame, vi era l’obbligo di astensione del compilatore e del revisore, i quali già avevano espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata, riguardante il medesimo periodo in contestazione, in relazione al quale era pendente un contenzioso in questa sede giudiziaria, che è venuto meno perché l’amministrazione ha annullato in sede di autotutela il provvedimento impugnato riconoscendo, pertanto, la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, disponendo che, nella redazione della scheda valutativa per il periodo considerato, siano incaricati compilatori e revisori diversi da quelli che già hanno espresso le proprie valutazioni nella scheda valutativa precedentemente impugnata.

7. Le spese, ivi compresa la restituzione di una somma pari al contributo unificato versato, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A. nonché alla restituzione di una somma pari al contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2014

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18/10/2013 201300637 Sentenza Breve 1


N. 00637/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. L. S., con domicilio eletto presso lo stesso in Bologna, via Mascarella n. 59;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento
- della scheda valutativa n. … del 15.02.2013 - Modello D n. ../B, relativa la periodo 22.10.2010 - 09.10.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, nelle more del giudizio, è stato annullato in autotutela l’atto impugnato (v. documentazione depositata il 29 e il 31 luglio 2013);

che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che, a fronte della riconosciuta sussistenza dell’irregolarità che ha indotto all’esercizio del potere di autotutela, le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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Anche se è del 2009 la posto poiché interessante e potrebbe servire a qualcuno.

mancata astensione del compilatore della scheda per conflitto interpersonale

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1) - è stata attribuita al ricorrente la qualifica di “Inferiore alla media”

2) - Con il primo motivo parte istante denuncia la mancata astensione del compilatore della scheda – Comandante della Stazione CC di OMISSIS, presso la quale il ricorrente prestava servizio nel periodo considerato – per la situazione di conflitto interpersonale creatasi in conseguenza di una serie di contrasti relativi all’organizzazione dei turni di servizio, culminata nell’episodio, risalente al 17.3.2004, in epoca quindi anteriore alla data di compilazione della scheda contestata, per il quale è stato aperto e risulta ancora pendente un procedimento penale presso la Procura Militare della Repubblica di Verona.

3) - Sottolinea, altresì, parte istante, a comprova della violazione dell’obbligo di astensione del superiore, che proprio in ragione di tali contrasti, è stato successivamente disposto il trasferimento per incompatibilità dell’appuntato OMISSIS presso la stazione CC di OMISSIS.

4) - Tali contrasti, debitamente riferiti anche all’allora Comandante della Compagnia di OMISSIS, sono poi culminati nell’apertura di un procedimento penale presso la Procura Militare di Verona con riguardo a fatti intervenuti in data 17.3.2004, antecedentemente alla compilazione della scheda impugnata.

IL TAR VENETO PRECISA

5) - Ciò premesso in ordine ai fatti di causa, osserva il Collegio che la normativa specifica in materia, D.P.R. n. 213/2002, disciplina all’art. 2 le modalità di redazione dei documenti caratteristici, in particolare individua i soggetti chiamati ad effettuare la compilazione e la revisione, mentre il successivo art. 3 indica i casi in cui i superiori debbono astenersi da tale attività.

6) - In particolare la lettera d) impone l’astensione al superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che può, a giudizio dell’autorità che ha avviato l’inchiesta, essere in qualche misura interessato all’esito del procedimento.

7) - Sebbene, ed entro certi limiti, possa convenirsi che nell’ambito delle strutture militari, come più in generale nei luoghi di lavoro, può considerarsi “normale” l’esistenza di situazioni di conflitto, quando tali circostanze si verificano ripetutamente ed arrivano a sfociare in ambito penale, tale evenienza esula oggettivamente dalla normalità.

8) - In queste ipotesi non può non assumere rilevanza l’indubbio interesse che può sorgere in capo al superiore con riguardo alla valutazione della rilevanza, anche penale, dei fatti intercorsi con l’inferiore, con riguardo al quale è chiamato ad esprimere il proprio giudizio nell’elaborazione della scheda valutativa.

Ricorso Accolto.

Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
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18/03/2009 200900712 Sentenza 1

Ricorso n. 308/2005 Sent. n. 712/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea - Presidente
Riccardo Savoia - Consigliere
Alessandra Farina - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 308/2005 proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultima in Venezia, Piazzale Roma – Santa Croce 466,

contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,
ed il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
della scheda valutativa dd. 2.4.2004 n. d’ordine .., relativa al periodo 13.11.2002 – 24.2.2004, con la quale è stata attribuita al ricorrente la qualifica di “Inferiore alla media”; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 3.2.2005 e depositato presso la segreteria il 10.2.2005 con i relativi allegati;
OMISSIS;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Con il ricorso in esame l’appuntato scelto dei Carabinieri OMISSIS, impugna la scheda valutativa n… del 2.4.2004, notificata il successivo 7.12.2004, relativa al periodo 13.11.2002/24.2.2004, con la quale è stata attribuita al ricorrente la qualifica di “Inferiore alla media”.

Con il primo motivo parte istante denuncia la mancata astensione del compilatore della scheda – Comandante della Stazione CC di OMISSIS, presso la quale il ricorrente prestava servizio nel periodo considerato – per la situazione di conflitto interpersonale creatasi in conseguenza di una serie di contrasti relativi all’organizzazione dei turni di servizio, culminata nell’episodio, risalente al 17.3.2004, in epoca quindi anteriore alla data di compilazione della scheda contestata, per il quale è stato aperto e risulta ancora pendente un procedimento penale presso la Procura Militare della Repubblica di Verona.

Sottolinea, altresì, parte istante, a comprova della violazione dell’obbligo di astensione del superiore, che proprio in ragione di tali contrasti, è stato successivamente disposto il trasferimento per incompatibilità dell’appuntato OMISSIS presso la stazione CC di OMISSIS.

Con ulteriori doglianze viene altresì lamentato il difetto di motivazione ed il contrasto con le valutazioni positive ottenute in precedenza, nonché il contrasto della qualifica assegnata – “inferiore alla media” - rispetto al giudizio di insufficienza del rendimento.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ribadendo la legittimità degli atti impugnati, in particolare rilevando l’insussistenza – ai sensi del D.P.R. n. 213/2002 - dell’obbligo di astensione da parte del compilatore della scheda di valutazione.

All’udienza del 29 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

Come anticipato nell’esposizione in fatto, con il primo motivo di ricorso viene contestata la legittimità della scheda valutativa impugnata, relativa al servizio prestato dal ricorrente per il periodo 13.11.2002/24.2.2004, in quanto stilata dal Comandante della Stazione di appartenenza (….) in violazione dell’obbligo di astensione, cui sarebbe stato tenuto in ragione dei ripetuti contrasti intercorsi con il sottoposto

Tali contrasti, debitamente riferiti anche all’allora Comandante della Compagnia di OMISSIS, sono poi culminati nell’apertura di un procedimento penale presso la Procura Militare di Verona con riguardo a fatti intervenuti in data 17.3.2004, antecedentemente alla compilazione della scheda impugnata.

A tale riguardo, dall’esame degli atti di causa ed in particolare dalla lettura della relazione resa in merito dal Comandante XX (all. n. 4 Avvocatura), risultano confermate le circostanze riferite in ricorso circa la sequenza dei contrasti intervenuti fra il ricorrente ed il Comandante della Stazione CC di OMISSIS.

Nella richiamata relazione il Comandante ha confermato in particolare, pur non condividendone la dinamica e la rilevanza, l’esistenza dell’episodio risalente al 17.3.2004, denunciato il successivo 14.4.2004 e l’avvenuta redazione della scheda di valutazione in data 1.4.2004, notificata peraltro all’interessato il successivo 7.12.2004.

Per tale episodio, conferma il superiore nella medesima relazione allegata agli atti dalla difesa erariale, risulta essere stato aperto nei confronti del Comandante un procedimento penale presso la Procura Militare di Verona, in occasione del quale ha preso avvio altro procedimento penale nei confronti dell’appuntato OMISSIS, anch’esso tuttora pendente, per i reati di “violata consegna continuata ed aggravata da parte di militare in servizio” e di “insubordinazione con ingiuria aggravata”.

Ciò premesso in ordine ai fatti di causa, osserva il Collegio che la normativa specifica in materia, D.P.R. n. 213/2002, disciplina all’art. 2 le modalità di redazione dei documenti caratteristici, in particolare individua i soggetti chiamati ad effettuare la compilazione e la revisione, mentre il successivo art. 3 indica i casi in cui i superiori debbono astenersi da tale attività.

In particolare la lettera d) impone l’astensione al superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che può, a giudizio dell’autorità che ha avviato l’inchiesta, essere in qualche misura interessato all’esito del procedimento.

Il caso in esame non rientra esplicitamente in tale ipotesi normativa, non essendo stata avviata formale inchiesta, sebbene sia stato avviato il procedimento penale in epoca successiva alla compilazione della scheda (su segnalazione del ricorrente del 14.4.2004, avvenuta comunque in epoca antecedente la notifica della stessa, 7.12.2004).

Tuttavia, la norma sull’astensione può essere richiamata per l’identità degli interessi pubblici coinvolti, che fanno riferimento direttamente ai principi di imparzialità e trasparenza ed alla rilevanza che possono assumere determinate comprovate circostanze, anche in termini di disfunzioni organizzative.

Sebbene, ed entro certi limiti, possa convenirsi che nell’ambito delle strutture militari, come più in generale nei luoghi di lavoro, può considerarsi “normale” l’esistenza di situazioni di conflitto, quando tali circostanze si verificano ripetutamente ed arrivano a sfociare in ambito penale, tale evenienza esula oggettivamente dalla normalità.

In queste ipotesi non può non assumere rilevanza l’indubbio interesse che può sorgere in capo al superiore con riguardo alla valutazione della rilevanza, anche penale, dei fatti intercorsi con l’inferiore, con riguardo al quale è chiamato ad esprimere il proprio giudizio nell’elaborazione della scheda valutativa.

Né è indispensabile che l’astensione venga imposta dall’autorità militare, in quanto una volta esistente un nesso fra il comportamento del militare subordinato e quello del superiore che deve formulare il giudizio, l’obbligo di astensione di quest’ultimo deriva direttamente dai principi dell’ordinamento.

Nel caso in esame il nesso di possibile conflittualità fra la posizione del subordinato e del suo diretto superiore risulta avallato dai fatti riportati, non contestati, se non nella rilevanza, dalle parti coinvolte.

Non priva di rilievo è poi l’evoluzione della medesima vicenda penale, che ha visto a sua volta coinvolto lo stesso ricorrente, indagato per violata consegna aggravata ed insubordinazione aggravata (cfr. rel. dell’ 8.4.2005), nonché il suo successivo trasferimento ad altra stazione dei Carabinieri per incompatibilità ambientale.

In tale contesto, ciò che rileva non è tanto la fondatezza delle accuse reciprocamente sollevate, bensì la situazione oggettiva che astrattamente può aver condizionato la serenità della valutazione da parte del superiore circa il rendimento del sottoposto, con il quale è più volte entrato in contrasto.

Ragioni di opportunità e di correttezza imponevano quindi al superiore di astenersi dall’esprimere il proprio giudizio sul sottoposto.

Né, peraltro, può assumere rilevanza la circostanza per cui la denuncia da parte del ricorrente dei fatti accaduti il 17.3.2004 è avvenuta solo in data 14.4.2004, quindi dopo la data della redazione della scheda di valutazione (1.4.2004), in quanto comunque tali avvenimenti risultano accaduti prima di tale elaborazione ed in ogni caso la suddetta scheda risulta essere stata notificata all’interessato soltanto il successivo 7.12.2004, con ciò escludendo l’artificiosità della denuncia presentata avverso il superiore.

Privi di fondamento gli ulteriori motivi di ricorso (in quanto la difformità del giudizio reso rispetto a quelli precedentemente attribuiti non assume particolare rilievo sintomatico, atteso che può accadere che il comportamento ed il rendimento varino nel tempo e diano luogo a valutazioni difformi) ed in ogni caso assorbiti dalla fondatezza del primo motivo, così come sopra ritenuto, il ricorso può trovare accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto, infine, alle spese di giudizio, si ritiene equo disporne l’intergale compensazione fra le parti.

P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 29 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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violazione del principio di imparzialità e del dovere di astensione da parte del revisore

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N.B.: relativamente al rigo di cui sopra, vi è altra sentenza del 24/06/2014 del Tar F.V.G. (sede di Trieste) che ha accolto il ricorso del collega CC..-
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