NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTERIST

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daniele66
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NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTERIST

Messaggio da daniele66 »

Salve a tutti, Leggo e rileggo e non trovo nulla di un militare di truppa o di un sottufficale che abbia vinto su ricorsi "Note caratteristiche" perchè????? , piu leggo e cerco nel forum mi accorgo che nei commenti e racconti sono riportati eventi che mi rattristano , sono veramente deluso.....se impugni diventa tempo e solo questo e si deve accettare tanto non cè vita e non cè storia all'interno di un sistema che è creato solo per chì Non lavora,..... proprio cosi, solo chi effettivamente svolge il lavoro professionalmente e lavoro giorno e notte fuori alla fine si scontra ............che tristezza ....e non solo ... :twisted:


Marco64
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da Marco64 »

Come ti avevo già confermato in un altro post, al 99% i ricorsi vengono rigettati perché purtroppo il sistema è corrotto.... ovviamente parlo in base alla mia esperienza diretta e narrata nei dettagli..!
Rassegnati e non sprecare tempo e soprattutto denaro.!! prendi la strada più breve per arrivare al tuo obiettivo.
Ciao Marco
daniele66
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da daniele66 »

e quale sarebbe la strada oerchè se parli penalmente e querelando cè rischio che tutto ti si capovolge ....allora faccio quella normale al max con tre anni posso pensare di ritirarmi
Marco64
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da Marco64 »

La valutazione da intraprendere spetta a te, ovviamente con il ricorso via gerarchico non si spende nulla ma non deve pretendere o aspettarti chissà cosa!!!!!
Il dopo lo deciderai con il tempo maturato nell'attesa che arrivi l'esito dal MD.
PS non stressarti psicologicamente perchè ne potrebbe risentire la tua famiglia ed ciò che conta più di tutti...!
Ciao a presto.
daniele66
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da daniele66 »

Ciao Marco....lo so che perdo tempo ma devo provarci e cmq e tempo che le cose cambiano alla fine qualcuno dovrà ascoltare LA NOSTRA VOCE cmq bisogna agire per ottenere i nostri diritti alla fine chissa spariranno anche questo stile di valutazione che da solo il potere a giovani ufficiali che neanche sanno cosa vuol dire stare in prima linea ..........solo pochi lo erano e infatti a loro sono state segnate memorie ...per giunta di ipocrisia . CIAO MARCO
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da William183 »

daniele66 ha scritto:Salve a tutti, Leggo e rileggo e non trovo nulla di un militare di truppa o di un sottufficale che abbia vinto su ricorsi "Note caratteristiche" perchè????? , piu leggo e cerco nel forum mi accorgo che nei commenti e racconti sono riportati eventi che mi rattristano , sono veramente deluso.....se impugni diventa tempo e solo questo e si deve accettare tanto non cè vita e non cè storia all'interno di un sistema che è creato solo per chì Non lavora,..... proprio cosi, solo chi effettivamente svolge il lavoro professionalmente e lavoro giorno e notte fuori alla fine si scontra ............che tristezza ....e non solo ... :twisted:

Hai trovato qualche sentenza vincente?
William183
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da William183 »

daniele66 ha scritto:Ciao Marco....lo so che perdo tempo ma devo provarci e cmq e tempo che le cose cambiano alla fine qualcuno dovrà ascoltare LA NOSTRA VOCE cmq bisogna agire per ottenere i nostri diritti alla fine chissa spariranno anche questo stile di valutazione che da solo il potere a giovani ufficiali che neanche sanno cosa vuol dire stare in prima linea ..........solo pochi lo erano e infatti a loro sono state segnate memorie ...per giunta di ipocrisia . CIAO MARCO

Hai trovato qualche sentenza vincente?
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da Admin »

Ho scritto all'avv. Carta in merito a questo thread, ecco la risposta: "Non é vero. Il giudizio è in salita, ma esistono i ricorsi vinti".
panorama
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da panorama »

23/02/2011 ........... Definitivo 2 Adunanza di Sezione 26/01/2011

Numero 00811/2011 e data 23/02/2011


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 26 gennaio 2011


NUMERO AFFARE 04196/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal vice brigadiere dell’arma dei carabinieri OMISSIS, nato a OMISSIS, per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto ministeriale n. … del 18 gennaio 2010 con cui è stato rigettato il suo ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. … redatta per il periodo 6 dicembre 2007 – 27 giugno 2008.

LA SEZIONE
Vista la relazione 1 settembre 2010 con la quale il ministero delle difesa, direzione generale per il personale militare, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso straordinario proposto con atto presentato al Comando del Gruppo carabinieri di ....... il 24 maggio 2010;
vista la memoria integrativa prodotta dallo stesso ricorrente, trasmessa dal ministero con nota del 10 novembre 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:
Il vicebrigadiere dell’Arma dei carabinieri OMISSIS impugna il rigetto del suo ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa per il periodo 6 dicembre 2007 – 27 giugno 2008. Il sottufficiale aveva già presentato ricorso gerarchico su analoga scheda compilata per lo stesso periodo, poi annullata dall’amministrazione perché la qualifica finale attribuita dal revisore, abbassata rispetto a quella attribuita dal compilatore, non era sostenuta dal giudizio di alcune voci analitiche della stessa scheda.

Avverso la scheda valutativa ricompilata, che vedeva riconfermata la qualifica di eccellente da parte del compilatore ed abbassata la qualifica finale attribuita dal revisore - da eccellente a superiore alla media - il sottoufficiale ha proposto un secondo ricorso gerarchico, che è stato rigettato con il decreto impugnato con il presente ricorso straordinario.

Il vicebrigadiere OMISSIS sostiene che l’atto impugnato non ha adeguatamente considerato le censure avanzate, secondo le quali il dissenso del revisore rispetto al compilatore è immotivato, considerata peraltro l’elevata qualità del servizio prestato e i lusinghieri giudizi espressi in precedenza nei suoi confronti e date le contraddizioni emerse nel giudizio di alcune voci analitiche della scheda, che oltretutto non avrebbe dovuto essere compilata per un periodo di servizio per il quale è sufficiente invece redigere il rapporto informativo; e lamenta: 1) la violazione delle disposizioni sulla compilazione dei documenti caratteristici; 2) l’eccesso di potere per errore nei presupposti, ingiustizia, illogicità, incoerenza, carenza di motivazione, contraddittorietà e sviamento; 3) l’invalidità derivata.

Il ricorrente si sofferma in particolare sull’eccesso di potere per contraddizione tra i presupposti del giudizio impugnato e il giudizio stesso, per difetto di motivazione e mancanza di coerenza tra precedenti di carriera con il giudizio e la qualifica finale impugnati. Secondo il ricorrente è irragionevole e immotivato che il revisore lo abbia qualificato prima eccellente e poi superiore alla media a seguito del decreto di annullamento della prima scheda valutativa, soprattutto ridimensionando ulteriori voci analitiche.

Sottolinea altresì che la scheda oggetto di ricorso è stata ricompilata, per effetto della determinazione ministeriale di annullamento, a distanza di un anno e tre mesi dal periodo di valutazione e che comunque il servizio effettivo cui si riferisce la scheda è inferiore ai 120 giorni previsti per la compilazione di tale documento caratteristico.

L’amministrazione ritiene infondate le censure, osservando che, nel valutare le doglianze espresse dal ricorrente nel gravame gerarchico, ha verificato la mancanza di irregolarità nella formazione dell’atto impugnato ed ha accertato che il giudizio e la qualifica finale attribuiti dal revisore sono stati basati sul complessivo esame del servizio prestato, del rendimento fornito e del comportamento tenuto nel periodo oggetto di valutazione. Viene altresì sottolineato che la discordanza tra il giudizio del revisore e quello del compilatore è congruamente motivata.

Considerato:
Il secondo motivo di censura è fondato.

Le valutazioni contenute nei documenti caratteristici debbono necessariamente esprimersi in indicazioni letterali e sintetiche che escludono evidenti disarmonie logiche e contraddittorie. Nella specie, la lettura della scheda di valutazione ricompilata rende evidente che l’ufficiale revisore non si è limitato, come avrebbe dovuto in ottemperanza alla decisione ministeriale di annullamento della scheda, ad allineare la precedente qualifica finale al tenore dei giudizi di alcune singole voci non concordanti con quelle dell’ufficiale compilatore; ed ha invece proceduto ad un ulteriore declassamento di giudizio relativo ad altra voce e introdotto, a sostegno del suo operato, motivazioni concernenti la concordanza con valutazioni espresse da altra autorità relativamente allo svolgimento di attività addestrativa svolta, peraltro per un breve periodo e comunque estranea all’incarico riguardante la scheda di valutazione.

Se, infatti, nella prima scheda di valutazione, l’ufficiale revisore non ha concordato con il compilatore sui sei giudizi riguardanti il temperamento, lo spirito di servizio, la fedeltà di intenti, la riservatezza, il senso della disciplina e l’affidabilità, nella scheda successiva la discordanza ha riguardato pure il rendimento, valutato da ottimo a molto buono. Ciò evidenzia una disarmonia logica e contraddittoria che configura l’eccesso di potere censurato dal ricorrente.

Il ricorso va pertanto accolto e l’atto va annullato, restando assorbito l’esame sia delle restanti censure sia dell’istanza di sospensiva.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto annullando l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
D.ssa Elvira Pallotta
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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28/04/2010 ........ Definitivo 3 Adunanza di Sezione 26/01/2010

Numero 01909/2010 e data 28/04/2010


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 26 gennaio 2010


NUMERO AFFARE 03417/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Appuntato Scelto OMISSIS avverso provvedimento reiettivo del ricorso gerarchico proposto avverso la scheda valutativa n. …, relativa al periodo 5 maggio 2006-4 maggio 2007.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MD-GMIL-V-19-2009/334273 del 24 luglio 2009, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;
Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;

PREMESSO:
Nei confronti dell’Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri OMISSIS è stata redatta, per il periodo 5 maggio 2006-4 maggio 2007, la scheda valutativa n. …; in tale documento il compilatore assegnò al militare la qualifica finale “eccellente” mentre il revisore, non concordando, attribuì la qualifica “nella media”.

A seguito dell’esame del ricorso gerarchico proposto dall’interessato, l’Amministrazione annullò, con determinazione in data 4 dicembre 2007, il menzionato documento caratteristico e dichiarò, con decreto dirigenziale n. … del 17 dicembre 2007 l’improcedibilità del ricorso gerarchico per cessazione della materia del contendere.

La scheda valutativa è stata pertanto ricompilata ed il revisore ha nuovamente attribuito la qualifica “nella media” in dissenso con il compilatore che aveva riproposto quella di “eccellente”.

Avverso tale nuovo documento l’interessato ha proposto ricorso gerarchico, respinto dall’Amministrazione, perché infondato, con decreto n. … del 18 settembre 2008.

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il militare impugna detto decreto proponendo censure riconducibili al vizio di eccesso di potere.

In sintesi, il ricorrente si duole che il decreto di rigetto non abbia adeguatamente valutato le censure avanzate nel gravame gerarchico, considerando come la qualifica attribuita dal revisore – in dissenso con il compilatore – risulti privo di adeguata motivazione, emesso da autorità che non disponeva di effettiva e diretta conoscenza dell’operato del militare, contrastante con la qualità del servizio e i giudizi espressi nelle precedenti valutazioni, non incisi da alcun provvedimento di natura disciplinare.

L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato e ne chiede la reiezione facendo presente di aver ammesso il ricorrente all’accesso agli atti, a seguito del quale l’interessato non ha prodotto memorie.

CONSIDERATO:
Il ricorso è fondato.

Attraverso l’impugnativa della decisione di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la scheda valutativa n. …, relativa al periodo 5 maggio 2006-4 maggio 2007, ricompilata a seguito dell’avvenuto annullamento, in autotutela, di una prima formulazione del documento caratteristico, il ricorrente tende, nella sostanza, all’annullamento di tale documento, con il quale il revisore, in discorso con il compilatore, gli ha attribuito la qualifica finale di “nella media”.

E invero l’interessato, con riferimento sia ai giudizi precedentemente riportati che alla conferma di tali giudizi operata dal compilatore per il periodo in esame deduce una assoluta carenza di motivazione del diverso giudizio reso dal revisore, che ha modificato gli elementi analitici rilevati nel documento senza alcuna indicazione dei fatti concreti che avrebbero potuto dar luogo alla deteriore qualificazione.

Giova premettere che la scheda valutativa costituisce il documento caratteristico con il quale viene espresso il giudizio sul servizio prestato in un determinato periodo di tempo dal militare interessato, sulla base del diretto ed obiettivo giudizio dei superiori in ordine all’attività svolta e al rendimento e rilevando le qualità dimostrate dal valutato.

Sotto tale profilo la giurisprudenza consolidata ha più volte affermato che i giudizi, analitico e complessivo, contenuti nella documentazione caratteristica, possono variare di periodo in periodo senza che sia configurabile – in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla pubblica Amministrazione in ordine alle valutazioni del servizio reso, anche in rapporto alle variabili esigenze dell’Amministrazione stessa – il vizio di potere di contraddittorietà tra il giudizio afferente un periodo e quelli espressi per periodi precedenti.

Osserva tuttavia la Sezione che, se è incontestabile il potere discrezionale dell’Amministrazione in tema di predisposizione dei documenti caratteristici, proprio per tale motivo nella redazione dei documenti medesimi deve essere richiesta la corretta osservanza dei principi – dettati peraltro dalle stesse istruzioni interne dell’Arma – che presiedono alla formulazione del giudizio, senza di che la discrezionalità dell’Amministrazione scadrebbe nell’arbitrio, configurando un vizio di eccesso di potere certamente sindacabile in sede di legittimità.

In tal senso, se pur è vero che le schede valutative devono riflettere attività, rendimento ed impegno relativi al periodo preso in considerazione dai valutatori ciò non significa che i singoli elementi che confluiscono nel giudizio finale possono essere illogicamente modificati in senso peggiorativo, senza che di tali modifiche il giudizio finale – necessariamente sintetico – fornisca adeguato sostegno chiarificatore, limitandosi ad una formale indicazione dei diversi aspetti del rendimento professionale dell’interessato comunque esposti nelle voci analitiche che concorrono al giudizio medesimo.

Quest’ultimo infatti compendia nella qualifica finale le qualificazioni attribuite alle varie doti e qualità del giudicato, sulle quali il revisore è intervenuto in senso riduttivo; e al Sezione ha già avuto occasione di rilevare, ove il revisore non concordi con il compilatore circa l’aggettivazione da usare in ordine a determinati elementi analitici, è tenuto a specificarne le ragioni in riferimento a circostanze e dati concreti, senza limitarsi ad apodittiche affermazioni.

E ciò tanto più quando, come nel caso in esame, la deteriore qualificazione dei dati analitici si pone in aperto contrasto non solo con quella formulata dal compilatore, ma anche con i precedenti documenti caratteristici dell’interessato relativamente a requisiti, attinenti a qualità intellettuali e culturali, per loro natura in suscettibili di repentine variazioni peggiorative, se non dipendenti da specifiche circostanze o accadimenti, non esplicitati nella scheda impugnata.

Né, al riguardo, fornisce apprezzabili e concreti chiarimenti la “relazione esplicativa” redatta dal revisore, nettamente antitetica con quella redatta dal diretto superiore del militare.

Trattandosi di giudizio di valore rimane esclusa in sede di ricorso straordinario ogni possibilità di esprimere giudizi analitici sulle risultanze documentali le quali, peraltro, per quanto sopra esposto rilevano la sussistenza di elementi di illogicità riconducibili ad un censurabile eccesso di potere, oltre che nella censurata carenza di motivazione dell’impugnato atto reiettivo.

Pertanto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, unitamente alla proposta istanza sospensiva.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, unitamente alla proposta istanza sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Roxas Sergio Santoro




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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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17/06/2010 ........ Definitivo 3 Adunanza di Sezione 08/06/2010

Numero 02831/2010 e data 17/06/2010


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 8 giugno 2010

NUMERO AFFARE 02932/2009
OGGETTO:
Ministero dell'Economia e delle Finanze Comando Generale della Guardia di Finanza - VI Rep..
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PROPOSTO DAL VICE BRIGADIERE OMISSIS, PER L’ANNULLAMENTO DEL RAPPORTO INFORMATIVO COMPILATO PER “TRASFERIMENTO DELL’INTERESSATO” PER IL PERIODO DAL 27/10/2007 AL 2/1/2008.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. 0071526/09, datata 3 marzo 2009, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Comando Generale della Guardia di Finanza) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;

PREMESSO:
Il sig. OMISSIS, Vice Brigadiere del Corpo della Guardia di Finanza, espone di aver ricevuto notificazione, in data 22/4/2008, del documento caratteristico in oggetto indicato, recante il seguente giudizio “sovrintendente contraddistinto da ottime qualità complessive. Nel periodo oggetto di valutazione, considerando la recente nomina al grado ricoperto e l’esiguo arco temporale a cui si riferisce il presente giudizio, ha fornito un rendimento elevato”. Tale giudizio corrisponde alla qualifica finale di “eccellente”.

Il sig. OMISSIS, sostenendo la lesività di tale giudizio nei propri confronti (stante l’asserita diminuzione del giudizio, privato di alcune espressioni laudative), interponeva ricorso gerarchico avverso il predetto rapporto informativo, che veniva respinto con provvedimento del Comandante Regionale Marche datato 11/7/2008.

Il Vice Brigadiere OMISSIS insorge quindi adesso, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, avverso il predetto rapporto informativo, reputandolo viziato da “eccesso di potere per vizio di irrazionalità, illogicità o contraddittorietà della motivazione”.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Comando Generale della Guardia di Finanza), con la propria relazione, rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente, pur avendo preliminarmente esperito il ricorso gerarchico, non avrebbe indicato il provvedimento decisionale dell’Autorità amministrativa in sede gerarchica quale oggetto principale del gravame straordinario.

In subordine, il ricorso sarebbe comunque inammissibile in quanto il ricorrente non avrebbe indicato specifici vizi di legittimità del provvedimento gravato.

Quanto al merito del gravame, il Dicastero ne assume comunque l’infondatezza.

CONSIDERATO:
Assume priorità lo scrutinio delle questioni di inammissibilità sollevate dal Dicastero.

Quanto alla mancata impugnazione del provvedimento decisorio del ricorso gerarchico, il Collegio non può fare a meno di rilevare che, nel contenuto del gravame, è presente un chiaro riferimento all’atto con cui l’Amministrazione ha respinto il gravame esperito in via gerarchica, con la chiara specificazione del fatto che il ricorrente ne contesta le motivazioni (testuale: “né possono condividersi le motivazioni del rigettato ricorso gerarchico”). Pertanto, la prima eccezione sollevata dal Ministero si rivela priva di fondamento.

Parimenti infondata è la seconda eccezione di inammissibilità, giacché il ricorrente ha chiaramente esplicitato dei vizi di legittimità, ascrivendoli in termini chiari e diretti alla determinazione impugnata.

Il ricorso si appalesa, nel merito, fondato.

Il Collegio non ignora certo che l’attribuzione di espressioni laudative rientra in una sfera di discrezionalità molto ampia (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 19 agosto 2002, n. 7242), e che l’assenza di espressioni elogiative o di apprezzamento, tendenzialmente, non deve essere motivata.

Ciò nondimeno la fattispecie presenta degli elementi di peculiarità non trascurabili, che risultano dirimenti nel presente giudizio.

Nel caso di specie, infatti, il documento caratteristico avversato reca una specificazione delle ragioni per cui l’Organo chiamato ad esprimere la propria valutazione non ha formulato espressioni laudative di sorta, pur confermando un giudizio apicale nei confronti del ricorrente, rilevando la “…recente nomina al grado ricoperto e l’esiguo arco temporale a cui si riferisce il presente giudizio…”.

Proprio tale motivazione appare alla Sezione del tutto incongrua e sintomatica del lamentato eccesso di potere. L’Amministrazione, pur non avendo un obbligo di puntuale motivazione, ha infatti esternato le ragioni che hanno determinato la mancata concessione delle espressioni laudative (in passato riportate dal ricorrente). Tali ragioni, in buona sostanza, non afferiscono a voci o a caratteristiche del servizio prestato o del rendimento fornito, ma riguardano semplicemente la “recente nomina al grado ricoperto…” e “l’esiguo arco temporale”. Si tratta evidentemente di due parametri che giammai avrebbero potuto indurre l’Organo chiamato ad esprimere il giudizio a fornire una valutazione deteriore del militare valutato, non afferendo ad alcuna delle qualità personali o professionali di quest’ultimo.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, nei termini di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Salvatore Giacchetti




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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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23/06/2010 ........... Definitivo 3 Adunanza di Sezione 25/05/2010

Numero 02913/2010 e data 23/06/2010


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 25 maggio 2010

NUMERO AFFARE 01341/2009
OGGETTO:
Ministero Difesa Dir.Le Gen.Le Per il Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. OMISSIS, per l'annullamento del decreto dirigenziale n. …, in data 27 febbraio 2008, di reiezione del ricorso gerarchico relativo al “Rapporto Informativo”, anno 2006/2007, n. … - …. notificato al ricorrente in data 27 ottobre 2007.

LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_GMIL V 19 2009/173088 del 7 aprile 2009, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare ha inviato la propria rituale relazione e il ricorso straordinario in oggetto ed ha chiesto il parere al Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario;

Vista la nota prot. n. M_GMIL V 19 SC 3686 del 7 gennaio 2009, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare ha inviato l’atto di “partecipazione al contraddittorio”,
relativo al gravame straordinario in oggetto;

Visto il parere reso dalla Sezione nell’Adunanza del 1° dicembre 2009;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;

PREMESSO
Al Sig. OMISSIS, appuntato dei Carabinieri, è stato notificata in data 27 ottobre 2007, la valutazione caratteristica per il periodo 9.11.2006-28.2.2007, espressa nel “Rapporto Informativo”, anno 2006/2007, n. .. - ….

Avverso tale documento, l’interessato, in data 21 novembre 2007, ha proposto ricorso gerarchico, successivamente rigettato con decreto dirigenziale n. … del 27 febbraio 2008.

Il ricorrente nella sostanza sostiene che il decreto di rigetto non abbia adeguatamente valutato le censure avanzate nel gravame gerarchico ed insiste, quindi, nel chiedere l’annullamento del documento caratteristico censurando l’illegittimità delle valutazioni espresse dal revisore, il quale è pervenuto ad un giudizio, per il periodo di riferimento, inferiore rispetto a quello espresso dal compilatore.

In particolare, il ricorrente, nel ravvisare l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo dell’eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione di legge deduce quanto segue:

- non si sarebbe realizzato il presupposto per la redazione del “rapporto informativo”, in quanto i giorni di presenza nel periodo considerato sarebbero stati inferiori a 60 giorni, motivo per cui avrebbero dovuto redigere una “dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica”;

- il documento in questione difetterebbe del necessario rapporto di armonia tra il giudizio espresso dal compilatore, che ha formulato una valutazione del rendimento fornito dal militare soddisfacente, e quello espresso dal 1° revisore, che ha valutato il rendimento “inferiore alla media”;

- il militare non sarebbe stato destinatario di note di demerito o provvedimenti disciplinari;

- la scheda impugnata reca una data posteriore di quasi otto mesi rispetto alla scadenza del periodo oggetto di esame;

- l’illegittimità del rapporto informativo si inserirebbe nel quadro di “una palese e sistematica opera di mobbing” operata contro il ricorrente.

Il Ministero nella propria relazione evidenzia come il rapporto informativo “si manifesti esente da qualsivoglia vizio di legittimità o da irregolarità nella formazione”, ad eccezione “di talune lievi irregolarità riscontrate - ininfluenti sulla validità del documento impugnato - consistenti, tra l'altro, nella omessa considerazione, tra i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, di un periodo di assenza per riposo medico”.

Il periodo di tempo di effettivo servizio prestato dall'interessato risulta superiore a 60 giorni.

La discordanza nel giudizio è stata adeguatamente motivata dal 1° revisore, che ha modificato l'aggettivazione analitica attribuita dal compilatore alla voce relativa al rendimento e nel giudizio complessivo, così da giustificare il proprio dissenso.

In ordine al lamentato ritardo nella redazione e nella notifiche del documento caratteristico, il Dicastero evidenziano che tale ritardo non inficia la legittimità dell'atto impugnato.

Infine, il Ministero evidenzia che solo i giudizi caratteristici pesantemente sfavorevoli possono eventualmente trovare riscontro e conferma in provvedimenti disciplinari e che ogni valutazione caratteristica è del tutto autonoma rispetto a quelle che l'hanno preceduta.

Il ricorrente ha depositato una richiesta di sospensione dell’emissione del parere, facendo presente che nonostante egli abbia richiesto due volte copia della rituale relazione ministeriale al fine di presentare eventuali controdeduzioni, l’Amministrazione non vi avrebbe provveduto.

Il Ministero, con la nota n. M_D GMIL V19 2009 201427 in data 27 aprile 2009, ha chiesto al Comando Regione Carabinieri Lazio di consentire al ricorrente di prendere visione della relazione ministeriale.

In data 7 gennaio 2010, il Ministero riferente ha inviato “l'atto di partecipazione al contraddittorio" prodotto dal militare ricorrente.

Con tale atto l'interessato contesta quanto replicato nella redazione ministeriale, ripercorrendo sostanzialmente quanto argomentato con l’atto introduttivo del gravame ed esponendo una dettagliata cronistoria di eventi che dimostrerebbero una azione di mobbing nei suoi confronti. Si tratta di episodi per lo più riferiti a periodi di tempo non compresi nel periodo preso a base della avversata valutazione.

Sono inoltre elencati i risultati operativi raggiunti anche con l’apporto professionale del ricorrente.

CONSIDERATO
Come esposto in narrativa, il ricorrente ha sostenuto che il decreto di rigetto non avrebbe adeguatamente valutato le censure avanzate nel gravame gerarchico ed ha chiesto l’annullamento del documento caratteristico censurando l’illegittimità delle valutazioni espresse dal revisore, il quale sarebbe pervenuto ad un giudizio, per il periodo di riferimento, inferiore rispetto a quello espresso dal compilatore.

Il sig. OMISSIS ha innanzitutto rilevato che non si sarebbe realizzato il presupposto per la redazione del “rapporto informativo”, in quanto i giorni di presenza nel periodo considerato sarebbero stati inferiori a 60 giorni, motivo per cui avrebbero dovuto redigere una “dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica”.

La censura è infondata. Al riguardo, il Dicastero ha dimostrato che il periodo di tempo di effettivo servizio prestato dall'interessato risulta superiore a 60 giorni.

Quanto poi al rilievo per cui il documento in questione difetterebbe del necessario rapporto di armonia tra il giudizio espresso dal compilatore, il Collegio pur condividendo quanto affermato dall’Amministrazione circa l’ampio margine di discrezionalità che connota i giudizi valutativi de quibus, deve rilevare che, in caso di flessioni che comportino l’attribuzione della qualifica più bassa, la motivazione deve connotarsi da requisiti di particolare pregnanza.

La peculiarità della fattispecie, inoltre, discende dal palese contrasto tra il giudizio formulato dal compilatore (il quale aveva valutato il ricorrente “soddisfacente”, formulando altresì espressioni positive circa lo spirito di sacrificio palesato in servizio dal sig. OMISSIS).

Le doglianze espresse, dunque, sono fondate, non trovando la flessione di giudizio neppure un fondamento oggettivo in sanzioni disciplinari o comportamenti puntuali contestati al ricorrente, ma risolvendosi piuttosto in un apprezzamento (palesemente difforme dai precedenti documenti caratteristici e dalla valutazione del compilatore, il quale ha conoscenza diretta ed immediata del valutando) dell’impegno profuso dal militare nel breve periodo considerato.

Una motivazione specifica, peraltro, viene richiesta in simili fattispecie dalla giurisprudenza, trattandosi di ipotesi in cui l’oscillazione dei coefficienti di valutazione non si mantiene entro livelli fisiologici (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 09 aprile 2008 , n. 215).

P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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N. 10560/2010 REG.SEN.
N. 13801/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 13801 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della scheda valutativa redatta nei confronti del ricorrente e relativa al periodo 29.10.97 - 28.10.98, nella parte in cui è stata attribuita la qualifica finale di “Superiore alla media” anziché quella di “Eccellente”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2010 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente ha impugnato scheda valutativa redatta nei suoi confronti e relativa al periodo 29.10.97 - 28.10.98, nella parte in cui è stata attribuita la qualifica finale di “Superiore alla media” anziché quella di “Eccellente”, assumendone l’illegittimità per eccesso di potere per errata valutazione della situazione di fatto, illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, discordanza ed illogicità tra le voci analitiche di giudizio sintetico finale, ingiustizia manifesta.
assume il ricorrente che la modifica in peius della sua valutazione, rispetto a quella di eccellenza riportata per oltre venti anni, non sarebbe stata in alcun modo motivata ed è avvenuta in concomitanza con il suo assoggettamento ad un procedimento penale per una presunta concussione, procedimento conclusosi nel 2001 con ampia declaratoria della sua estraneità ai fatti contestatigli; deduce quindi il carattere presuntivamente sanzionatorio della valutazione peggiorativa redatta nei suoi confronti per il periodo sopra indicato.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 31 marzo 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito,una volta acquisita in giudizio la documentazione matricolare e caratteristica del ricorrente.

DIRITTO
Il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

Il ricorrente è stato giudicato superiore alla media in sede di valutazione caratteristica per il periodo dal 29 ottobre 1997 al 28 ottobre 1998 e successivamente sospeso precauzionalmente dal servizio in esito alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della repubblica di Roma per i reati di cui agli articoli 56,317,81 cpv c.p.; valutazione certamente modificativa in peius rispetto ai giudizi precedenti, sempre conclusi con valutazione sintetica di eccellenza.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, pur costituendo simili valutazioni espressione di discrezionalità tecnica, risulta comunque censurabile la modifica peggiorativa della valutazione relativa ad un determinato periodo, rispetto a costanti diverse valutazioni precedenti, in assenza di adeguata e esplicitazione delle relative motivazioni (cfr. ad esempio Cons. Stato IV, n. 9235 del 30.12.2003).
Se infatti è vero che i giudizi espressi con le note caratteristiche hanno carattere rigorosamente attuale e non sono condizionati da quelli attribuiti nei periodi precedenti, è altresì vero che essi risultano comunque soggetti ai principi di logicità e coerenza.
Nel caso di specie, soltanto con riferimento al periodo in esame la valutazione delle voci inerenti le qualità personali e professionali del Maresciallo OMISSIS ha visto un radicale ridimensionamento rispetto alle valutazioni dei periodi precedenti, e costanti per circa un ventennio, senza adeguata esplicitazione delle ragioni del giudizio, in quanto affidato esclusivamente all'impiego di aggettivazioni differenti e peggiorative.
Il principio della piena autonomia dei giudizi complessivi attribuiti all'anno per anno ai pubblici dipendenti trova un limite nell'ipotesi di attribuzione di punteggio evidentemente inferiore a quello dell'anno precedente, così da determinare un abbassamento della qualifica finale, in mancanza di esplicita motivazione ovvero in presenza di elementi di illogicità o manifesta contraddittorietà della valutazione.
La diversità di valutazioni espresse con riguardo al ricorrente in seno alla scheda valutativa impugnata, se raffrontata alla scheda valutativa redatta per il periodo 1 settembre 1995/31 luglio 1996, con la quale era stata attribuita la qualifica finale di “eccellente” (oltre che a tutti i precedenti di carriera risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare) appare assolutamente evidente, con improvviso ed immotivato ridimensionamento di tutti giudizi analitici espressi con riguardo a ciascuna delle voci oggetto di valutazione; ridimensionamento cioè non relativo a singole voci di giudizio, bensì atipicamente riferito in misura parimenti peggiorativa a tutte le voci, così da potere giustificare l'abbassamento della qualifica finale a superiore alla media.
Nè, a colmare la manifesta irrazionalità della rilevata determinazione, a fronte di giudizi costantemente differenti, relativamente all'intera carriera del militare, è sufficiente il richiamo al rapporto informativo redatto per il periodo 13 agosto 1996/13 ottobre 1996, sia per la particolare brevità di detto periodo, sia perché trattasi di documento caratteristico che non prevede l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall'articolo 2 della legge n. 1695/1962.
Del resto, lo stesso Comando generale della Guardia di Finanza, con circolare 218000 del 14 giugno 1996, ha sottolineato la necessità che i giudizi vengano resi non già semplicemente con il ricorso a stereotipate formule di uso comune, bensì attraverso concreti riferimenti a situazioni e circostanze connesse all'attività di servizio prestato, di cui sia possibile rinvenire traccia documentale in sede di controllo.
Nella scheda valutativa oggetto di impugnazione, invece, sia il giudizio del compilatore che il giudizio del primo revisore, benché chiaramente peggiorativi rispetto ai giudizi espressi in relazione al Maresciallo OMISSIS in tutta la sua carriera, sono affidati al ricorso a mere aggettivazioni valutative, in assenza di qualsiasi puntuale riferimento a concrete situazioni o circostanze dell'attività di servizio resa nel periodo oggetto di valutazione e suscettibili di riscontro.
Il rilevato difetto di motivazione dell'impugnato il giudizio, e la coincidenza temporale con il procedimento penale subìto dal ricorrente (immediatamente dopo sospeso dal servizio), e concluso con l'esclusione della sua responsabilità, costituiscono elementi sintomatici dell'eccesso di potere denunciato con il ricorso, per sviamento, in relazione a possibili finalizzazioni sanzionatorie dell’atto impugnato in difetto dei relativi presupposti.
Conclusivamente il ricorso va accolto, con conseguente pronuncia di annullamento della scheda valutativa impugnata.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 13801/2001, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 10/05/2010
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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N. 03990/2010 REG.SEN.
N. 00075/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 75 del 2010, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Elio Ripoli, Enzio Volli, con domicilio eletto presso Elio Ripoli in Roma, via Catone, 6;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capitaneria di Porto di Trieste;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della scheda valutativa n. … datata 4 settembre 2009 con la quale veniva espresso un “giudizio complessivo finale di superiore alla media” anziché di “eccellente” (come in tutti precedenti 16 anni);

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 il dott. Domenico Landi e uditi l’avv.to Elio Ripoli e l'avv. dello Stato Gianna Galluzzo;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento della scheda valutativa n….. in data 4 settembre 2009 con la quale veniva espresso un “giudizio complessivo finale di superiore alla media” anziché di eccellente, come avvenuto per i precedenti anni;

CONSIDERATO che l’Avvocatura Generale dello Stato, con memoria depositata il 9 gennaio 2010, ha fatto presente che l’Amministrazione intimata, con dispaccio n. M-D-GMILV1710003178, ha disposto la revisione del giudizio per “insussistenza del necessario rapporto di armonia e conseguenzialità, in quanto la qualifica finale attribuita ed i giudizi delle Autorità Giudicatrici non sono suffragati dalle valutazioni analitiche espresse nelle varie parti del documento stesso;

CONSIDERATO che, pertanto, il proposto gravame deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le spese di lite vanno poste a carico della resistente Amministrazione e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis - dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna l’Amministrazione della Difesa, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2010
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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Diffamazione – atto recante note caratteristiche sul conto dell’inferiore gerarchico - è atto pubblico
(Cass. Sez. I^ ud. pubbl. n.749, 16/06/05, Pres. Fazzioli, Rel. Corradini, p.m. diff. imp. Biagioni)

Cpmp art. 227

“L’atto recante note caratteristiche sul conto dell’inferiore gerarchico è da considerare atto pubblico, e ciò non solo perché redatto da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche perché esso – atto interno e preparatorio- costituisce parte integrante di fattispecie complessa di atto pubblico”.

Una sentenza relativamente recente della Suprema Corte rischia di aprire un notevole contenzioso dinnanzi all’A.G. militare, nell’ambito dei rapporti di gerarchia all’interno dell’ordinamento militare.
L’oggetto della pronuncia giudiziale riguarda la redazione di note caratteristiche e la configurazione giuridica delle stesse, ove le medesime evidenzino circostanze idonee a ledere la reputazione dell’inferiore gerarchico.
Il problema giuridico affrontato dalla Suprema Corte riguarda in concreto la redazione di una nota caratteristica ove il subordinato veniva apostrofato come “partigiano, aggressivo, fiacco, con scarsa fiducia in sé, ambiguo, con scarsa iniziativa, indeciso, non convincente, ossequioso con i superiori e altezzoso con gli inferiori”, con l’aggravante di essere stata scritta, la nota, da superiore rivestito di un grado, commettendo il fatto in atto pubblico.
Dopo una condanna in primo grado alla pena di quattro mesi di reclusione militare con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, ed una conferma della sentenza in sede di appello, la Suprema Corte veniva investita del ricorso da parte dell’imputato che in sostanza osservava:
- violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte di Appello militare ritenuto che il giudizio valutativo fosse destinato ad essere comunicato a più persone, mentre invece era stato diretto in busta chiusa al primo revisore, a norma degli artt. 12, 1° comma e 6 1° comma del dpr 1431/65 ;
- difetto di motivazione e travisamento dei fatti per avere l’imputato usato esclusivamente la fraseologia prevista dal regolamento;
- erronea interpretazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte di merito ritenuto che le caratteristiche fossero un atto pubblico benché nella specie fossero stato modificate dall’ufficiale primo revisore, con la conseguenza che l’unico atto che poteva avere rilevanza giuridica e valore all’interno dell’ordinamento militare era quello del primo revisore;
- il P.G. concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, essendo i termini usati nel rapporto previsti dal regolamento per la valutazione delle qualità dei militari e quindi non offensivi.
La Suprema Corte rigettava il ricorso perché infondato osservando:
1. Sussiste il requisito della divulgazione della offesa, integrato dalla comunicazione a più persone, non solo quando l’agente prenda direttamente contatto con una pluralità di persone, ma anche quando la comunicazione sia riferita ad una persona destinata a riferire la notizia ad altre persone come appunto nel caso della redazione di note caratteristiche: le stesse, in quanto destinate ad essere prese in esame da altri revisori, possono essere d’altronde inserite nel fascicolo personale ed essere utilizzate per future valutazioni.
2. in tema di diffamazione, si osserva, che la sfera morale può essere lesa con varie modalità; nel caso di specie la modalità, seppure non oggettivamente lesiva (per l’uso di termini formalmente consoni) lo era da un punto di vista della non veridicità delle affermazioni riportate nel documento.
3. non rilevano quindi le parole usate e non interessa neppure che siano stati utilizzate espressioni non scurrili, contenute nel quadro regolamentare, perché offensive possono essere anche espressioni oggettivamente inveritiere che aggrediscono la sfera del decoro personale .
4. rileva infine la Corte che le note caratteristiche, attraverso cui può avvenire la diffamazione militare, sono atti pubblici, tali essendo ai sensi degli effetti penali, non solo gli atti redatti da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, ma anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa ed addirittura le dichiarazioni del pubblico ufficiale;
5. né rileva, infine, la successiva riforma, o addirittura la revoca, delle note caratteristiche che non incide in alcuna maniera sul permanere del disvalore penale del fatto.
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