NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTERIST

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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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appello del CdS inammissibile
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Il CdS dichiara l'Appello proposto dal Ministero della Difesa:

Considerato in fatto e diritto che:

1) - l’appello è inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a., in quanto, anziché recare censure specifiche contro i capi della sentenza impugnata, si risolve in una serie di considerazioni giuridiche d’ordine generale in merito all’ampiezza della discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione delle schede valutative, cui non fa seguito una concreta, puntuale e motivata critica del percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado;

2) - come stabilito da consolidata giurisprudenza, infatti, “nel giudizio amministrativo costituisce specifico onere dell'appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l'oggetto di tale giudizio è costituito da quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; il suo assolvimento esige quindi la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata” (così da ultimo, C.d.S., VI, 24 maggio 2016, n. 2177 e 23 giugno 2016, n. 2782);
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201700337
– Public 2017-01-27 -


Pubblicato il 27/01/2017

N. 00337/2017REG.PROV.COLL.
N. 09185/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

in forma semplificata ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9185 del 2016, proposto da Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
A.. F.., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Cugini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 232;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II n. 00702/2016, resa tra le parti, concernente scheda valutativa;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.. F..;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Varrone e Cugini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso in fatto che:

a) l’oggetto del presente giudizio è costituito dai seguenti atti, impugnati in primo grado con ricorso principale e due ricorsi per motivi aggiunti dal sottocapo scelto della M.M. A.. F..:

I) scheda valutativa n. 5 relativa al periodo 24 giugno 2013 – 13 aprile 2014, comunicata a bordo in data 18.10.2014, recante la qualifica finale di “inferiore alla media”, con menzione di una sanzione disciplinare in precedenza irrogata;

II) scheda valutativa n. 5 relativa al periodo 24 giugno 2013 – 13 aprile 2014, comunicata a bordo in data 03.07.2015, con cui l’Amministrazione della Difesa, previo annullamento d’ufficio della scheda originariamente gravata, ha confermato la valutazione finale di “inferiore alla media”, espungendo, però, ogni riferimento alla sanzione disciplinare;

III) nota prot. M_D GMIL 0801165 in data 12.11.2015, con cui il Ministero della difesa ha annullato d’ufficio anche tale seconda scheda, sulla scorta della “insussistenza del necessario rapporto di armonia e consequenzialità”, giacché <<i giudizi espressi dalle autorità giudicatrici individuano un militare di rilevanti qualità negative tali da ricondurre ad una qualifica di “insufficiente” in contrasto con quella assegnata di “inferiore alla media” >>;

b) l’impugnata sentenza T.a.r. per la Puglia, sede staccata di Lecce, Sezione II, n. 702 del 27 aprile 2016:

I) ha rigettato l’istanza dell’Amministrazione tesa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, “poiché l‘ammissione alla rafferma biennale del ricorrente non elide ogni potenziale pregiudizio derivante al F. dall’impugnato giudizio negativo, potendo lo stesso riverberare effetti negativi in sede di formazione delle graduatorie per il collocamento in servizio permanente effettivo ex art. 5 del D.M. 23 aprile 2015”;

II) ha osservato che <<l’art. 694 del d.p.r. n. 90 del 2010 dispone che “I documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari” >>, concludendo che “nel caso di specie, il giudizio negativo relativo al periodo 24.6.2013 - 13.4.2014, pur essendo stato oggetto di un formale e parziale restyling in corso di causa (risulta eliso l’originario riferimento alla vicenda disciplinare), appare tuttora influenzato in maniera eccessiva e determinante dalla sanzione dello sbarco dalla nave, sino ad assumere a sua volta il significato di una sanzione impropria”;

III) ha ravvisato profili di contraddittorietà tanto intrinseca (“attesa l’incoerenza e la discrasia ravvisabili tra i giudizi negativi parziali espressi dal compilatore sulle singole “qualità professionali” del militare, tutte ritenute “insufficienti”, e il giudizio positivo finale sulle medesime qualità professionali espresso sia dal compilatore che dal primo revisore”) quanto estrinseca (“nel periodo successivo a quello che ha dato luogo alla compilazione della scheda valutativa impugnata il militare ha fatto registrare note caratteristiche di “eccellenza”, che ne hanno consentito l’ammissione alla rafferma biennale … le qualità morali della persona non sono normalmente soggette a così vistosi progressi (o regressi) subitanei o repentini, in assenza di una specifica causa”) degli atti impugnati;

IV) ha condannato il resistente Ministero alle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge;

c) il Ministero della difesa ha interposto appello;

d) l’appellato si è costituito alla Camera di consiglio del 26 gennaio 2017 fissata per la delibazione dell’istanza cautelare svolta dal Ministero ex art. 98 c.p.a., nel corso della quale è stato dato avviso alle parti, ex artt. 60 e 73 c.p.a., della possibile definizione dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata e della possibile inammissibilità dell’appello per la mancanza di censure specifiche contro i capi della sentenza;

Considerato in fatto e diritto che:

e) l’appello è inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a., in quanto, anziché recare censure specifiche contro i capi della sentenza impugnata, si risolve in una serie di considerazioni giuridiche d’ordine generale in merito all’ampiezza della discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione delle schede valutative, cui non fa seguito una concreta, puntuale e motivata critica del percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado;

f) come stabilito da consolidata giurisprudenza, infatti, “nel giudizio amministrativo costituisce specifico onere dell'appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l'oggetto di tale giudizio è costituito da quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; il suo assolvimento esige quindi la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata” (così da ultimo, C.d.S., VI, 24 maggio 2016, n. 2177 e 23 giugno 2016, n. 2782);

g) nella specie, di contro, la difesa erariale:

I) non ha fatto comprendere se ha contestato o meno il capo della sentenza recante il rigetto della istanza di c.m.c., ovvero ha instato per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse totale o parziale;

II) non ha fatto comprendere quale sia il gravame (ricorso principale, primo o secondo ricorso per motivi aggiunti) cui è indirizzato l’appello e quali atti fra quelli impugnati si intendono immuni da vizi;

III) non ha atteso alla formulazione di precise critiche all’apparato motivazionale della sentenza di prime cure, non avanzando, in particolare, censure in relazione ai due pilastri concettuali su cui si fonda la pronuncia del TAR, ossia l’assunta “influenza eccessiva e determinante della sanzione” disciplinare sull’esito della valutazione e la contraddittorietà, intrinseca ed estrinseca, degli atti impugnati;

h) le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
Dichiara inammissibile l’appello.

Condanna il ricorrente Ministero alla refusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Lamberti Vito Poli





IL SEGRETARIO


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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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Cappellano Militare in S.P.E.

Accolto
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201802866, - Public 2018-03-13 -

Pubblicato il 13/03/2018


N. 02866/2018 REG. PROV. COLL.
N. 10853/2003 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10853 del 2003, proposto da:
Di Cecco Giacomo, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro
Il Ministero della Difesa e l’Ordinariato Militare d’Italia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti di
Mani Giuseppe, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Leone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

per l’annullamento
- delle note caratteristiche e del giudizio complessivo relativi al servizio prestato dal ricorrente nell’anno 2001, compilati ed espressi, ai sensi dell’art. 26 L. 1° giugno 1961, n. 512, in data 31.1.2002 e comunicati il successivo 15.11.2002;

- di ogni atto presupposto, e, in particolare, del d.P.R. in data 15 maggio 2001, con il quale “S.E. Rev.ma Monsignor Giuseppe MANI è richiamato in servizio e confermato nell’incarico di Ordinario Militare per l’Italia fino al compimento del 67° anno di età”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Ordinariato Militare d’Italia, nonché di Mani Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza di smaltimento del giorno 2 febbraio 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il Sig. Di Cecco, Cappellano Militare in S.P.E., in servizio a decorrere dal 1994, al momento della proposizione del ricorso era assegnato al 2° Comando F.O.D. di San Giorgio a Cremano (NA).

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli - le note caratteristiche ed il giudizio complessivo relativi al servizio prestato dallo stesso nell’anno 2001 ed altresì, quale atto presupposto, la cui asserita illegittimità inficerebbe, in via derivata, i suddetti provvedimenti, il d.P.R. datato 15.5.2001, con cui il Mons. Giuseppe Mani, compilatore dei medesimi, è stato richiamato in servizio, quale ordinario militare, fino al 67° anno di età.

Nell’ambito di tale giudizio (ricorso n. 639/2003), nel quale si erano costituiti il Ministero della Difesa ed il Sig. Mani Giuseppe, quest’ultimo ha presentato istanza di regolamento di competenza, sulla quale il Tribunale si è pronunciato, in assenza di adesione da parte del ricorrente, con ordinanza n. 202 del 23.5.2003, ordinando l’immediata trasmissione al Consiglio di Stato per assumere la propria decisione in merito.

Il Consiglio di Stato – sez. IV, con decisione n. 6448 del 20.10.2003, ha accolto l’istanza di regolamento di competenza, dichiarando la competenza del T.a.r. per il Lazio - Roma - in ragione dell’impugnazione anche del citato d.P.R. datato 15.5.2001.

Il ricorso è stato tempestivamente riassunto dal ricorrente dinanzi a questo Tribunale.

Le censure dedotte sono le seguenti:

1) Violazione di legge - violazione dell’art. 26 della legge n. 512/1961 - eccesso di potere per vizio della motivazione.

Dall’esame della richiamata norma si evince che il giudizio deve riguardare il rendimento.

Sulla scorta dei rapporti informativi relativi all’anno 2001, attestanti eccellente rendimento in servizio, per giunta con espressioni ed apprezzamenti più che lusinghieri, sarebbe giuridicamente impossibile l’attribuzione della qualifica “mediocre”.

L’elevato grado di rendimento del servizio costantemente prestato dal ricorrente sarebbe ulteriormente attestato dall’attribuzione di ben tre elogi formali, tributati dalle competenti Autorità militari al medesimo negli anni 1995, 1996 e 2000.

2) Eccesso di potere - vizio della motivazione - violazione di legge - travisamento del fatto.

L’atto impugnato accenna alla copertura di una “cattedra di filosofia per diciotto ore settimanali nella zona di Termoli”, precisando che “la cosa è assolutamente inconciliabile col (...) servizio di Cappellano Militare”. Ma proprio tale affermazione evidenzierebbe ulteriori incongruenze e vizi dell’atto.

Le valutazioni di competenza dell’Ordinario Militare dovrebbero essere compiute sull’effettivo rendimento del Cappellano Militare, come attestato dall’Autorità militare sotto cui tale servizio viene effettivamente espletato, dal momento che il primo non esegue alcuna attività di concreta verifica al riguardo; pertanto sarebbe evidente la necessità che il suo giudizio sulla regolarità e qualità del Cappellano si fondi unicamente su quanto l’Autorità militare, che viceversa direttamente lo controlla e verifica, attesta in merito.

Anche volendo considerare l’attività di insegnamento, si rileva in ricorso che essa risalirebbe all’anno scolastico 1996/97, per giunta con un numero settimanale di ore pari a 18 già dall’anno scolastico 1998/99, quando Mons. Mani ha espresso il consueto giudizio di ottimo.

Peraltro l’inizio di tale attività sarebbe stato ben noto fin dal 1996 all’Ordinario, il quale, pur non autorizzando la stessa in modo formale, lungi dal vietarla al ricorrente, che gli chiedeva verbalmente appunto l’autorizzazione ad espletarla, avrebbe al contrario pronunciato, dinanzi a testimoni, espressioni di apprezzamento ed incitamento al riguardo.

L’attività di insegnamento non sarebbe stata comunque mai esercitata dal ricorrente in pregiudizio del servizio di Cappellano Militare, espletato in orari diversi, come consentito dalla vigente normativa. In particolare, la prima veniva sempre espletata dal ricorrente in orario antimeridiano, mentre quella di Cappellano Militare costantemente in orario pomeridiano o serale, peraltro assicurando la propria presenza, quale Ufficiale in servizio, in orari di ridotta o mancata presenza di altri Ufficiali.

Anche dall’elevato numero di ore di lavoro straordinario svolte nel 2001 - 818 ore complessive, di cui solo 255 retribuite - si desumerebbe che l’attività di insegnamento non ha sottratto tempo all’attività di Cappellano Militare.

3) Eccesso di potere - vizio della motivazione - motivazione inesistente - motivazione perplessa -motivazione contraddittoria.

L’atto valutativo impugnato sarebbe privo di motivazione, non potendo considerarsi tale l’apodittica indicazione di un’attesa di ‘maggiore disponibilità’, ove non si chiarisca, nel contempo, in che cosa tale disponibilità si sia rivelata insufficiente.

Una simile affermazione si porrebbe di contraddizione, non soltanto con tutte le precedenti valutazioni delle Autorità militari, ivi comprese quelle relative al periodo di riferimento, ma altresì con tutte le precedenti valutazioni di competenza dello stesso Ordinario Militare, autore di tale atto.

4) Violazione di legge - violazione delle norme che disciplinano lo status di Ordinario Militare d’Italia — violazione della legge n. 512/1961 - violazione del Concordato fra Stato italiano e Chiesa cattolica — violazione dell’accordo di modifica del 18.2.1984, ratificato con legge 25.3.1985, n. 121, con particolare riferimento all’art. 11, comma 2 - violazione dell’art. 7 Cost. – illegittimità derivata.

In base all’art. 8 della menzionata legge n. 512/1961, “l’Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l’ufficio fino al compimento del 65° anno di età”, mentre una diversa età sarebbe stabilita per il pensionamento di altre figure religiose militari.

Tuttavia, mentre per queste ultime è prevista la possibilità della loro collocazione nella riserva, con ulteriore possibilità poi di essere richiamate in servizio, ciò non sarebbe assolutamente contemplato per l’Ordinario Militare, il quale, una volta cessato dal servizio, a mente dell’art. 12 della medesima legge, “ne conserva la qualifica a titolo onorario” soltanto.

Con particolare riguardo al Vicario Generale Militare ed agli Ispettori nella riserva, l’art. 13 prevede, infatti, espressamente che possano “essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell’Ordinario militare, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel caso e per la durata in cui siano vacanti i corrispondenti posti organici”.

Deve aggiungersi che il richiamo in servizio presuppone l’inclusione nella riserva, che, a sua volta, richiede a monte la cessazione dal servizio.

Nel caso del Mons. Mani il “richiamo” in servizio non solo, sulla base delle richiamate disposizioni di legge, a quel tempo applicabili, non sarebbe stato possibile, ma sarebbe avvenuto prima ancora della sua cessazione dal servizio.

Neppure potrebbe fondatamente sostenersi, come ha fatto il Ministero della Difesa a seguito del rilievo al provvedimento de quo mosso dall’Ufficio “Controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali” della Corte dei Conti, in sede di registrazione, che la norma sopra riportata di cui all’art. 8 della legge n. 512/1961 sarebbe stata abrogata, per incompatibilità, dall’art. 11, comma 2, dell’Intesa con cui è stato modificato il Concordato Stato-Chiesa del 18.2.1984, ratificato con la legge n. 121/1985.

Secondo detta disposizione, “l’assistenza spirituale” alle Forze Armate, alla Polizia, o ad altri servizi assimilati “è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità”.

La necessaria intesa, alla quale si fa riferimento, non potrebbe che essere di carattere generale, che disciplini appunto lo stato giuridico, l’organico e le modalità di nomina degli ecclesiastici. Essa non riguarderebbe certamente il singolo caso concreto.

Ne deriverebbe che, fino a quando non fosse intervenuta tale intesa (come attestato dai documenti prodotti in giudizio, sui lavori in corso a quel tempo, essa ancora non ci sarebbe stata al momento dell’adozione del provvedimento in parola), l’art. 8 sarebbe stato ancora pienamente applicabile.

Non potrebbe neppure invocarsi l’applicazione della disciplina relativa in generale agli ufficiali militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica di cui alla legge n. 113/1954 e, in particolare, gli artt. 35 e 55, che prevedono la collocazione degli stessi in ausiliaria, dopo la cessazione dal servizio, con possibilità di essere “chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente”. Infatti la norma concernente l’Ordinario Militare sarebbe eccezionale e quindi prevarrebbe su quelle generali menzionate.

Infine non sarebbe neppure corretto applicare in via analogica l’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, come ha fatto la Corte dei Conti per consentire la registrazione del d.P.R. del 15.5.2001.

Tale norma, specificamente riferita ai dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici non economici, prevedeva la facoltà, per gli stessi, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, per questi previsti.

Si è costituito in giudizio il controinteressato Mons. Mani.

Si sono costituiti in giudizio anche il Ministero della Difesa e l’Ordinariato militare d’Italia, i quali hanno in via preliminare chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Interno, in relazione all’impugnazione del d.P.R. del 15.5.2001.

L’Avvocatura generale dello Stato ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che le note caratteristiche non avrebbero carattere lesivo, mentre lo assumerebbe solo un eventuale successivo atto applicativo.

Infine le Amministrazioni hanno resistito alle doglianze proposte da parte ricorrente.

Con decreto n. 12274 del 24.6.2014, il ricorso in esame è stato dichiarato perento.

Successivamente, a seguito della dichiarazione di interesse al ricorso prodotta dal ricorrente con atto recante la firma congiunta dello stesso e del suo difensore, con decreto decisorio n. 16209 del 24.9.2014, il suindicato decreto di perenzione è stato revocato ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso stesso sul ruolo di merito.

Nella pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 2.2.2018 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 - Con il presente ricorso il Sig. Di Cecco, Cappellano Militare in s.p.e., al momento della proposizione del ricorso assegnato al 2° Comando F.O.D. di San Giorgio a Cremano (NA), impugna in via principale le note caratteristiche ed il giudizio complessivo relativi all’anno 2001 e, quale atto presupposto, il d.P.R. datato 15.5.2001, con cui il Mons. Giuseppe Mani è stato richiamato in servizio, quale ordinario militare, fino al 67° anno di età.

2 - Preliminarmente va vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, mossa nella memoria difensiva dalle Amministrazioni costituite, sull’assunto che il suindicato atto contenente le note caratteristiche ed il giudizio complessivo relativi all’anno 2001, qui gravato in via principale, sarebbe privo di autonoma portata lesiva.

2.1 - Essa è destituita di fondamento.

Va detto al riguardo che le note caratteristiche negative devono essere contestate tempestivamente, essendo eventuali atti successivi, che ne dovessero risentire, meramente applicativi, per cui eventuali doglianze dedotte solo in occasione dell’impugnazione di tali atti sarebbero tardive.

3 - Va poi precisato che l’interesse ad impugnare anche il menzionato d.P.R. del 15.5.2001 deriva dalla circostanza che proprio Mons. Giuseppe Mani ha compilato il giudizio censurato, per cui, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle specifiche censure rivolte contro l’atto immediatamente pregiudizievole nei suoi confronti, un’accertata illegittimità di detto decreto renderebbe comunque illegittimo, per illegittimità derivata, anche tale atto.

3.1 - Tuttavia il Collegio ritiene fondate le doglianze dirette contro il giudizio e le note caratteristiche relativi al 2001, per le ragioni di seguito indicate, per cui, per esigenze di economia processuale, può prescindersi dall’esame dei vizi riferiti al suddetto decreto.

3.2 - In tal modo, precisato che il ricorso in riassunzione è stato già notificato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non si rende necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno, con cui il provvedimento in questione è stato concertato, così come invece richiesto dall’Avvocatura generale dello Stato per conto delle Amministrazioni resistenti.

4 - Come già preannunciato, l’impugnazione delle note caratteristiche e del giudizio è fondata.

4.1 - Occorre partire dall’esame dell’art. 26 della legge n. 512/1961, alla specie applicabile ratione temporis (infatti detta disposizione è stata abrogata solo successivamente, ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 484, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”), secondo cui: “l’autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso”, mentre “l’Ordinario militare …, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso per le qualifiche di ottimo, buono, mediocre, insufficiente”.

L’art. 26 della legge n. 512/1961 specifica poi: “La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l’insieme delle sue qualità positive, abbia dato in servizio rendimento pieno e sicuro.

La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che abbia dato in servizio soddisfacente rendimento.

Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.”.

4.2 - Due sono gli elementi principali che emergono dalla lettura della richiamata disposizione.

4.3 - In primo luogo oggetto del giudizio è sempre il rendimento reso dal Cappellano Militare per il periodo di riferimento. Infatti viene prevista una graduazione di qualifiche (cui corrispondono dei giudizi) – da insufficiente fino ad ottimo, concernenti sempre il rendimento in servizio.

Le qualifiche intermedie sono quelle di buono e mediocre, quest’ultima ottenuta per l’anno 2001 dall’odierno ricorrente.

Ulteriori profili non devono entrare nella valutazione che determina una di tali qualifiche.

4.4 - Altro elemento che si desume è che il primo step è rappresentato dal rapporto informativo, elaborato e compilato dall’Autorità dalla quale il Cappellano Militare direttamente dipende; ciò è logico, perché detta Autorità è quella meglio in grado di valutarne il rendimento in servizio.

4.5 - L’Ordinario militare, ai fini poi della stesura delle note caratteristiche e del giudizio finale, deve considerare innanzi tutto il rapporto informativo stilato dall’Autorità immediatamente sovraordinata al Cappellano Militare e solo a carattere residuale qualunque altro elemento di cui disponga.

Il limite è in ogni caso rappresentato dall’oggetto della valutazione demandata all’Ordinario militare, che è appunto il rendimento del Cappellano Militare nello svolgimento del servizio.

5 - Nella specie i rapporti informativi redatti dai superiori del ricorrente, per i periodi 1.1.2001-5.9.2001 (Ten. Gen. Ferruccio Boriero), e 16.9.2001-17.10.2001 (Ten. Gen. Antonio Lombardo) recano giudizi di vivo apprezzamento per l’operato e la dedizione dello stesso nel suo servizio, di riconoscimento di doti di equilibrio ed onestà e di massimo impegno profuso.

5.1 - Ciononostante l’Ordinario militare lo ha qualificato mediocre, sulla base di questo giudizio: “Di Cecco Don Giacomo è un buon sacerdote che crede nel suo servizio ma da cui ci attendiamo maggiore disponibilità. Ci è stato notificato che per alcuni anni ha tenuto anche la cattedra di filosofia per diciotto ore settimanali nella zona di Termoli. La cosa è assolutamente inconciliabile col suo servizio di Cappellano Militare”.

6 - Deve considerarsi in primo luogo che, come risulta palese, le note caratteristiche qui contestate si pongono in stridente contrasto con i rapporti informativi concernenti il medesimo periodo, quando è più logico attendersi che siano invece le Autorità immediatamente sovraordinate quelle in grado di valutare meglio il servizio reso, in quanto più vicine alla persona da valutare.

7 - Inoltre lo stesso Ordinario militare aveva attribuito al ricorrente la qualifica di ottimo negli anni immediatamente precedenti, quando lo stesso già svolgeva l’attività di insegnamento per diciotto ore nella medesima area geografica, come peraltro sempre aveva fatto sistematicamente in passato.

Il ricorrente ha, infatti, conseguito sempre la massima qualifica di “ottimo”, oltre che tre elogi negli anni 1995, 1996 e 2000.

7.1 - Pertanto è evidente che in questo caso la valutazione non riguarda il rendimento, ma presumibilmente lo svolgimento dell’attività di insegnamento, in assenza di formale ed espressa autorizzazione. Tuttavia si tratta di profilo del tutto differente, che, se mai, avrebbe potuto essere fatto valere in sede disciplinare, con le garanzie difensive proprie del procedimento disciplinare.

7.2 - D’altra parte la prova che il rendimento non abbia minimamente risentito è dato dalla circostanza che il ricorrente per l’anno in esame ha svolto un numero molto elevato di ore di straordinario.

Lo stesso ha garantito la propria assistenza spirituale, nella sua qualità di Cappellano militare, nelle ore pomeridiane e serali, in base alla flessibilità consentitagli, e ha svolto ben 818 ore complessive di straordinario, una parte delle quali soltanto retribuita, così come risulta per tabulas.

8 - È evidente, pertanto, che le note caratteristiche sono illegittime, in quanto adottate in violazione di legge e sulla base di un travisamento dei fatti, oltre che in modo contraddittorio rispetto a precedenti atti.

8.1 - Esse vanno conseguentemente annullate.

9 - Come rilevato in precedenza, può assorbirsi la censura, dedotta in ricorso sub 4), riguardante il d.P.R. datato 15.5.2001, impugnato quale atto presupposto.

10 - Deve concludersi che il ricorso è fondato e va accolto nei modi suindicati.

11 - In considerazione della peculiarità della questione esaminata, si ravvisano, tuttavia, i presupposti che giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando:
- accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe;

- compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018, con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rita Tricarico Concetta Anastasi





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panorama
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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per promemoria

Ricorso straordinario al PdR dichiarato inammissibile perché:

1) - L’Amministrazione eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in oggetto, poiché proposto avverso un atto amministrativo non definitivo.

2) - La Sezione osserva che il documento caratteristico, effettivamente, non ha valenza di provvedimento definitivo; pertanto, lo stesso non può essere oggetto di impugnazione tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato, che, a mente dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, può essere esperito, per motivi di legittimità, solo avverso atti amministrativi definitivi (C.d.S., Sez. II, n. 687/2018).

3) - Avverso la documentazione caratteristica poteva essere, invece, proposto, nei termini di legge, ricorso gerarchico all'autorità superiore, oppure ricorso giurisdizionale al TAR; tale facoltà era nota al ricorrente atteso che, nel foglio di comunicazione del documento valutativo, era riportata la clausola enunciativa con l'espressa indicazione dei termini e delle autorità a cui ricorrere.
-----------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801200 - Public 2018-05-07 -

Numero 01200/2018 e data 07/05/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 marzo 2018


NUMERO AFFARE 00026/2018

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da G. I., contro 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna, Ministero della difesa, avverso il giudizio complessivo finale e scheda valutativa periodo 4 ottobre 2015 - 16 maggio 2016;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 534449 del 26/09/2017, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso e considerato.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, accompagnato da istanza di sospensione cautelare, il Carabiniere Scelto G. I., ha impugnato la scheda valutativa n. 18, relativa al periodo 4 ottobre 2015 — 16 maggio 2016, con cui gli era stata attribuita la qualifica di “inferiore alla media”.

L’Amministrazione eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in oggetto, poiché proposto avverso un atto amministrativo non definitivo.

Tale eccezione pare meritevole di accoglimento.

La Sezione osserva che il documento caratteristico, effettivamente, non ha valenza di provvedimento definitivo; pertanto, lo stesso non può essere oggetto di impugnazione tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato, che, a mente dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, può essere esperito, per motivi di legittimità, solo avverso atti amministrativi definitivi (C.d.S., Sez. II, n. 687/2018).

Avverso la documentazione caratteristica poteva essere, invece, proposto, nei termini di legge, ricorso gerarchico all'autorità superiore, oppure ricorso giurisdizionale al TAR; tale facoltà era nota al ricorrente atteso che, nel foglio di comunicazione del documento valutativo, era riportata la clausola enunciativa con l'espressa indicazione dei termini e delle autorità a cui ricorrere.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea




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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

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Ecco come si perdono i Ricorsi
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- ) rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni tre di consegna,

- ) ultime note caratteristiche e relative schede valutative

IL TAR PRECISA:

1) - Ne deriva la necessità di notificare il ricorso, in via esclusiva, presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, nel cui distretto ha sede questo Tribunale.

2) - Nel caso di specie, diversamente, il ricorso è stato notificato al Ministero intimato presso l’Avvocatura generale dello Stato di Roma, e non anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, e ciò, secondo un diffuso e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, costituisce un errore procedurale non scusabile, alla luce del chiaro dettato normativo, e che determina l’inammissibilità del ricorso

3) - Inoltre, il ricorso stesso è stato notificato presso la sede reale del Comando compagnia Carabinieri di Potenza e, ancora una volta, non anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza.

N.B.: leggete cmq. il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di POTENZA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800362, - Public 2018-06-04 -

Pubblicato il 01/06/2018

N. 00362/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 190 del 2007, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Aurelio La Rosa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Galante, in Potenza, alla via Maratea n. 8;

contro
- Ministero della difesa e Comando compagnia Carabinieri di Potenza, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Comando provinciale Carabinieri di Potenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- delle ultime note caratteristiche e relative schede valutative, notificate in data -OMISSIS-;
- di tutti gli atti precedenti, successivi e consequenziali, e dei relativi effetti giuridici.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 22 maggio 2018, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;
Uditi di i difensori delle parti presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto spedito per la notificazione in data 17 maggio 2007, depositato il successivo 30 di maggio, -OMISSIS-, carabiniere in servizio presso la Stazione dell’Arma di Potenza, è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti il rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni tre di consegna, deducendo in diritto, per più profili, la violazione di legge e l'eccesso di potere.

2. Il Ministero della difesa e il Comando Carabinieri intimati non si sono costituiti in giudizio.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 20 giugno 2007, con ordinanza n. 146/07, l'incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris.

4. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2007, il Collegio ha dato avviso a parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, n. 3, cod. proc. amm., della ravvisata inammissibilità del ricorso. Quindi la causa è passata in decisione.

5. Il ricorso è inammissibile alla stregua della motivazione che segue.

5.1. Il r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, recante: «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», all’art. 11, primo comma, dispone che: «Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente». A sua volta il comma terzo dello stesso articolo prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità, da pronunciarsi anche d’ufficio.

5.1.1. L’applicabilità della richiamata normativa nei giudizi avanti al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali è oggi espressamente sancita dall’art. 41, n. 3, cod. proc. amm., secondo cui: «La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse».

5.1.2. Ne deriva la necessità di notificare il ricorso, in via esclusiva, presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, nel cui distretto ha sede questo Tribunale.

5.1.3. Nel caso di specie, diversamente, il ricorso è stato notificato al Ministero intimato presso l’Avvocatura generale dello Stato di Roma, e non anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, e ciò, secondo un diffuso e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, costituisce un errore procedurale non scusabile, alla luce del chiaro dettato normativo, e che determina l’inammissibilità del ricorso (ex multis, T.A.R. Campania, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1411; T.A.R. Veneto, sez. I, 28 marzo 2018, n. 352; T.A.R. Sicilia, sez. I, 12 maggio 2016, n. 1156; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 26 aprile 2016, n. 448). Inoltre, il ricorso stesso è stato notificato presso la sede reale del Comando compagnia Carabinieri di Potenza e, ancora una volta, non anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza.

5.2. Per altro verso, la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esclude la sanatoria della nullità della notifica del ricorso per il raggiungimento dello scopo.

5.3. L’art. 44, n. 4, cod. proc. amm., inoltre, consente al giudice amministrativo di fissare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione solamente nel caso in cui la nullità della stessa dipenda da causa non imputabile al notificante, circostanza non rinvenibile nella fattispecie in esame, posto che l’obbligo di eseguire la notificazione del ricorso presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato è chiaramente fissato dalla legge nonché univocamente ribadito dalla giurisprudenza (T.A.R. Liguria, sez. II, 11 gennaio 2013, n. 60; T.A.R. Lazio, sez. I, 17 ottobre 2012, n. 8555; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 luglio 2012, n. 822).

5.4. Infine, trattandosi di regole ben note, non è possibile disporre d’ufficio la remissione in termini per errore scusabile, che peraltro neppure è stata richiesta da parte ricorrente (T.A.R. Basilicata, 19 dicembre 2015, n. 761; T.A.R. Liguria, sez. II, 8 agosto 2014, n. 1256).

6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

7. Non vi è luogo a disporre sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, n. 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Benedetto Nappi Giuseppe Caruso





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da naturopata »

E si, adesso il collega dovrebbe rivalersi sul legale, magari se la legge avrebbe permesso la difesa in proprio, come dovrebbe essere per tutti i procedimenti di carattere civile/amministrativo, ciò non sarebbe accaduto, magari avrebbe perso lo stesso, ma vederselo dichiarare inammissibile per errore di procedura del legale, credo sia il massimo.
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTE

Messaggio da panorama »

di queste problematiche nelle sentenze ne ho viste diverse, ossia, di errori commessi.
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTERIST

Messaggio da panorama »

Ricorso Perso

- Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri "inferiore alla media" - (N.B.: si dice che non c'entrano nulla i periodi di malattia)

ma Attenzione perché:

1) - L’indicata valutazione, invero, è stata dalla resistente annullata in sede di autotutela e, successivamente, ricompilata confermando, comunque, il medesimo giudizio.

2) - Il ricorrente ha precisato di non aver potuto espletare il servizio con regolarità a causa dei congedi per malattia e di :” …non poter espletare in maniera ottimale alcuni servizi e mansioni per i quali la stessa CMO ne ha sconsigliato l’impiego”.

Il TAR precisa:

3) - Inoltre, il giudizio espresso dal giudice in merito alle note informative annuali, non può comportare la sostituzione del primo con l’amministrazione, atteso che si tratta di valutazioni opinabili, conseguenti al quotidiano scrutinio dei superiori, residuando, in merito, il solo controllo, ab externo, circa l’esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata nel giudizio (Cons. Stato Sez. VI, 27 febbraio 2006, n.829).

4) - Ora, il motivato giudizio espresso dai superiori e riportato nella scheda valutativa descrivono un comportamento censurabile del ricorrente, a prescindere dalla patologia accusata, in cui lo stesso ha prestato un minimo impegno rispetto ai compiti affidati, anzi : “…ha costantemente lamentato situazioni personali per rifuggire ai doveri del proprio stato”.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201901380, - Public 2019-02-04 –

Pubblicato il 04/02/2019

N. 01380/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00149/2010 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2010, proposto da
G.. F.., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Galletti e Marco Di Giuseppe, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della scheda valutativa n. 53/09 relativa al periodo 21.2.2008 - 20.11.2008


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, con il ricorso oggetto del presente scrutinio ha impugnato la scheda valutativa, allo stesso afferente e relativa al periodo 21 febbraio 2008-20 novembre 2008, perché la resistente ha formulato, nei suoi confronti, il giudizio : “inferiore alla media”.

L’indicata valutazione, invero, è stata dalla resistente annullata in sede di autotutela e, successivamente, ricompilata confermando, comunque, il medesimo giudizio.

Avverso tale determinazione ha reagito il ricorrente con il ricorso oggetto del presente scrutinio, affidato a tre motivi di gravame.

In particolare il ricorrente ha censurato : il difetto di motivazione, il contrasto con le precedenti valutazioni ed il fatto che lo stesso non era stato colpito, nel periodo oggetto di valutazione, da sanzioni disciplinari.

Si è costituita la resistente depositando una articolata memoria.

Alla udienza del giorno 19 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

Il ricorrente ha precisato di non aver potuto espletare il servizio con regolarità a causa dei congedi per malattia e di :” …non poter espletare in maniera ottimale alcuni servizi e mansioni per i quali la stessa CMO ne ha sconsigliato l’impiego”.

Secondo il ricorrente ciò avrebbe comportato l’insorgere di un clima ostile nei suoi confronti, con conseguente abbassamento delle note di qualifica, malgrado nessun formale rilievo sia stato allo stesso addebitato.

Per cui, con il primo motivo di gravame la parte si duole della variazione peggiorativa proprio con riferimento al giudizio afferente alle caratteristiche fisiche.

Per il ricorrente tale valutazione avrebbe dovuto risentire delle singolari condizioni fisiche dello stesso, per cui il relativo giudizio avrebbe dovuto considerare le limitazioni che la patologia accusata ha comportato per il militare.

Tale rappresentata censura è, all’evidenza, non pertinente.

Le condizioni fisiche, oggetto di valutazione, sono quelle oggettive, per cui le patologie accusate dal ricorrente confermano una scemata vigoria fisica, che la p.a. si è limitata a constatare.

Con il secondo motivo, la parte rileva la palese illogicità ed incongruenza rispetto alla valutazione del servizio prestato e, segnatamente, con riferimento ai precedenti giudizi.

In particolare il ricorrente evidenzia di non aver subito alcuna censura per l’attività svolta, ritenendo, così, che un giudizio peggiorativo deve necessariamente basarsi sulla esistenza di sanzioni disciplinari.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Il giudizio espresso nei confronti del ricorrente, così come emerge dalla scheda valutativa, risulta ampiamente motivato ed è stato poi precisato ed ampiamente chiarito da tutti i diretti superiori del ricorrente che hanno riscontrato, nel comportamento professionale dello stesso, un evidente peggioramento qualitativo, al quale sono conseguiti, come precisato dal comandante la compagnia di Trento ( doc. H) del foliario di parte resistente) anche meri rilievi sanzionatori di carattere verbale.

Non solo.

Le valutazione dei militari sono espressione di discrezionalità tecnica in capo all’Autorità militare, con la conseguenza che le relative valutazioni sono la sintesi di un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita del militare dimostrate in concreto ed in relazione a un determinato periodo di tempo, con la conseguenza che le stesse possono essere oggetto del sindacato da parte del giudice amministrativo esclusivamente qualora risultano affette da palesi illegittimità ictu oculi rilevabili, come la manifesta illogicità o il travisamento dei fatti che, nel caso di specie, il Collegio non ravvisa.

Inoltre, il giudizio espresso dal giudice in merito alle note informative annuali, non può comportare la sostituzione del primo con l’amministrazione, atteso che si tratta di valutazioni opinabili, conseguenti al quotidiano scrutinio dei superiori, residuando, in merito, il solo controllo, ab externo, circa l’esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata nel giudizio (Cons. Stato Sez. VI, 27 febbraio 2006, n.829).

Inoltre, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, 25.07.2018, n. 8444) e ciò proprio in considerazione della autonoma natura dei giudizi.

Infine, con il terzo motivo di gravame la parte sostiene che la p.a. non ha svolto, al riguardo, alcuna dettagliata istruttoria, omettendo di considerare la oggettiva situazione patologica del ricorrente ed i limiti professionali conseguenti.

Ora, il motivato giudizio espresso dai superiori e riportato nella scheda valutativa descrivono un comportamento censurabile del ricorrente, a prescindere dalla patologia accusata, in cui lo stesso ha prestato un minimo impegno rispetto ai compiti affidati, anzi : “…ha costantemente lamentato situazioni personali per rifuggire ai doveri del proprio stato”.

Avverso tale negativo giudizio, la parte ricorrente non ha opposto alcuna seria argomentazione, se non una generica ed apodittica ricostruzione fattuale che, però, non è stata in grado di dimostrare la incoerenza e la pretestuosità del giudizio in questa sede contestato.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





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giuseppesa
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Re: NON HO TROVATO UNA SENTENZA VINTA IN MERITO NOTE CARATTERIST

Messaggio da giuseppesa »

non troverai mai una sentenza favorevole perché il ministero una volta ricevuto il tuo ricorso alle note chiede delucidazioni ai tuoi comandanti senza farti sapere nulla e dopo la loro risposta il ministero decide. A me e' capitata una cosa del genere, uno mi abbassava aggettivazioni interne e il revisore mi faceva l elogio al che ho fatto ricorso come per dire, mettetevi d'accordo mi sembra un controsenso uno abbassa e l altro premia. i ministero mi ha dato ragione e han dovuto rifare le note ovvio poi annullate e fatte come dicevano loro il revisore non ha messo piu' l elogio, avrei dovuto fare ricorso al tar e spendere 650 euro e mancando tre mesi alla pensione ho preferito andare via altrimenti avrei dovuto denunciare il cte che spesso durante il servizio si assentava, rarissime volte ho visto cti di uomini lavorare da soli senza nessuno che l accompagnasse nello svolgimento del servizio. a un certo punto meglio andare in congedo e godersi la famiglia e non stare dietro ad un uomo che definirei lanzichenecco e mi fermo qui.
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