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GrNet da diversi giorni ha eliminato - forse per errore - la sezione PUNTO D'INCONTRO, quindi sono state perse molte notizie che riguardano tutti noi cittadini su diverse tematiche che io puntualmente mettevo a disposizione di tutti, notizie che ormai sono irrecuperabili.
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N.B.: Parere non definitivo - RISERVA


PARERE INTERLOCUTORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 202100787

Numero 00787/2021 e data 28/04/2021 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 13 aprile 2021 e del 27 aprile 2021


NUMERO AFFARE 00377/2021

OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la motorizzazione.


Schema di regolamento ministeriale recante “Adeguamento della tariffa di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161”.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 00095890 del 15 marzo 2021, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la motorizzazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Luca Di Raimondo;


Premesso:

La relazione istruttoria riferisce che l’intervento regolamentare in esame è previsto dall’art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale “al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro”

Il procedimento per l’approvazione del regolamento per l’adeguamento della tariffa in esame è quello dell’art. 17, comma 3, l. 400/1988.

Con nota n. prot. 0008788 del 10 marzo 2021 del Capo dell’ufficio del coordinamento legislativo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il proprio concerto, dopo aver acquisito le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Lo schema di regolamento in esame, che consta di un solo articolo il quale si compone di un solo comma, riproduce alla lettera il comma 705 della legge di bilancio per il 2021 e adegua la tariffa introducendo un aumento da € 45,00 ad € 54,95 per le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate presso autofficine autorizzate.


Considerato:

1. La Sezione ritiene necessario, preliminarmente, operare alcune considerazioni relative alla qualità della legislazione da applicare nel caso di specie.

1.1. L’articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese concessionarie, ai sensi del comma 8, del medesimo articolo 80.

L’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) prevede che il Ministero delle infrastrutture modifichi la tariffa prevista dall’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, adeguandola di un importo pari a 9,95 euro, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi del citato articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.2. La Sezione osserva che l’esistenza di una disciplina codicistica, che affida alla decretazione ministeriale la fissazione della tariffa, potrebbe portare, nel caso in esame:

- da un lato, a dubitare della chiarezza e della ragionevolezza dell’introduzione di una norma asistematica, che richiama il codice ma che in realtà si colloca fuori dalla sua disciplina (e anche dalla sua ratio);

- dall’altro, a ritenere superfluo (o addirittura inopportuno) l’inserimento in una fonte primaria, come la legge di bilancio, dell’adeguamento della tariffa già affidato dal codice della strada, in via permanente e a regime, alla fonte regolamentare.

Il comma 705 infatti, per come è formulato, opera una “legificazione” della materia, attraverso la fissazione con legge di un aumento tariffario preciso (9,95 euro) e sembra, quindi, operare un irrigidimento della disciplina sinora demandata alla sede regolamentare.

Inoltre, tale disposizione può sollevare anche pro futuro problemi di coordinamento con la disciplina codicistica, che viene formalmente richiamata (demandando nuovamente alla sede regolamentare per l’adeguamento tariffario), ma di fatto modificata nello schema logico, poiché la misura dell’adeguamento viene determinata dalla legge. Ciò potrebbe, altresì, porre il problema esegetico se questo intervento legislativo nella procedura codicistica valga solo una volta o se invece abbia effetti di “legificazione a regime”, con eventuale implicita novella (se non parziale abrogazione) del comma 12 dell’art. 80 del codice della strada.

1.3. Al riguardo, la Sezione osserva che il principio fondamentale della qualità normativa annovera l’organicità e la sistematicità di una normativa come valori da preservare, specie quando esiste, in una determinata materia, un codice che ne raccolga la disciplina (come accade nel caso di specie). Pertanto, la pacifica giurisprudenza consultiva di questo Consiglio di Stato (sin dal parere dell’Adunanza Generale n. 4 del 2004, sul codice della proprietà industriale, poi confermato e integrato in svariate pronunce successive) raccomanda di ricondurre sempre, negli interventi che si succedono nel tempo, la disciplina di un certo settore a quella dettata dal suo codice, anche considerando l’assenza, nell’ordinamento italiano, della figura della loi organique francese e quindi la maggiore capacità di dispersione di norme asistematiche rispetto alla disciplina codicistica.

Nel caso specifico, peraltro, il codice della strada ha una sua solida ratio nel demandare alla fonte del decreto ministeriale la fissazione delle tariffe.

Tale ratio risiede, inter alia: nella maggiore flessibilità dello strumento regolamentare, nella più rapida capacità di adattamento nel tempo in considerazione delle innovazioni tecniche, nella più facile conoscibilità, nella più diretta possibilità di enforcement.

La alterazione con legge di questo meccanismo, specie se con effetti permanenti, non sembra avere una ratio altrettanto chiara e dovrebbe essere comunque frutto di una attenta considerazione.

1.4. Si invita, pertanto, il Governo a riconsiderare e comunque a chiarire, in un successivo intervento di fonte primaria, il rapporto del comma 705 della legge di bilancio con la disciplina del codice, anche valutando, se del caso, il ricorso al modello della sunset regulation, che potrebbe portare ad abrogare esplicitamente, dopo un certo periodo, il comma 705 (e il connesso comma 706: cfr. infra), facendone salvi gli effetti e riconducendo a regime il meccanismo di adeguamento tariffario a quello disposto dal codice.

Alla stregua delle esposte considerazioni, la Sezione ritiene necessario trasmettere il presente parere anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento degli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell’art. 58 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, a norma del quale, “quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta”, il Consiglio di Stato ne fa rapporto al Governo.


2. Una volta affrontati i profili relativi alla qualità della legislazione da applicare, va ora esaminato il merito dello schema di regolamento in oggetto, che come detto si limita a riprodurre il testo legislativo di aumento tariffario di 9,95 euro, senza ulteriori specificazioni.

2.1 Al riguardo, il Collegio ritiene che l’attuazione del comma 705 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), alla quale è diretto lo schema di regolamento in esame, non possa essere separata da quella del successivo comma 706, che così recita: “A titolo di misura compensativa dell’aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma”.

2.2. In primo luogo, ad una piana lettura, i due commi presentano uno stretto collegamento funzionale, in quanto il beneficio di cui al comma 706 (“buono veicoli sicuri”) è riconosciuto in modo esplicito (ed esclusivo) quale “misura compensativa” dell’aumento della tariffa di cui al comma 705, al quale corrisponde esattamente anche nell’ammontare (9,95 euro).

2.3. Oltre che per il profilo funzionale, la contestualità della attuazione dei due commi appare necessitata anche per il profilo operativo.
Difatti, il buono è riconosciuto “per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma” 705, per cui l’efficacia triennale del beneficio del comma 706 non può non decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del comma precedente, qui in esame.

Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che il termine (seppure ordinatorio) di 30 giorni indicato dalla legge per l’emanazione del regolamento ex art. 706 è il medesimo di quello indicato per l’emanazione del regolamento ex art. 705.

Pertanto, la legge sembra imporre una contestualità anche temporale e operativa delle due misure, già funzionalmente connesse dal rapporto di compensazione prima evidenziato.

2.4. Questa connessione non viene, però, in alcun modo in evidenza nello schema di regolamento in oggetto, né nelle relazioni di accompagnamento.

Alla stregua delle esposte considerazioni, la Sezione ritiene di dover sospendere l’emanazione del proprio avviso sullo schema di regolamento in oggetto, invitando l’Amministrazione a raccordare l’adeguamento tariffario con l’introduzione del “buono veicoli sicuri”, in attuazione del comma 706.

Ciò potrà avvenire con decreto separato, ovvero integrando direttamente il decreto in oggetto (opzione forse preferibile), in modo comunque da garantire la contestuale entrata in vigore del buono e dell’adeguamento tariffario, allo scopo di non vanificare gli effetti che il legislatore ha ricollegato alla stretta connessione tra le due misure, cui va attribuita una valenza unitaria di policy.

Con l’occasione, sarà altresì necessario che lo schema chiarisca la data di decorrenza della nuova tariffa (attualmente non contenuta nello schema in esame), onde evitare incertezze applicative.

P.Q.M.

sospende l’emanazione del parere in attesa degli adempimenti del Ministero riferente.

Dispone a cura della segreteria la trasmissione del presente parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento degli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell’art. 58 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Di Raimondo Luigi Carbone


IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci


mauri64
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Re: News a difesa e d'interesse per i cittadini

Messaggio da mauri64 »

panorama ha scritto: mer apr 28, 2021 8:03 pm GrNet da diversi giorni ha eliminato - forse per errore - la sezione PUNTO D'INCONTRO, quindi sono state perse molte notizie che riguardano tutti noi cittadini su diverse tematiche che io puntualmente mettevo a disposizione di tutti, notizie che ormai sono irrecuperabili.
Scrivi ad Admin per conoscere il motivo dell'eliminazione, affinchè possa eventualmente recuperarla.

Ciao Maurizio
panorama
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Re: News a difesa e d'interesse per i cittadini

Messaggio da panorama »

Già fatto, mi è stato detto che è stato uno sbaglio involontariamente e ormai non si potrà recuperare nulla, eliminato totalmente, pazienza. Ricominciò qui pian piano che ci sono notizie di utilità per la collettività, non capricci o barzellette.
panorama
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Re: News a difesa e d'interesse per i cittadini

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Notizia del 30 aprile 2021,

Privacy
CoronaPass Alto Adige, il Garante Privacy apre un’istruttoria

Il Garante Privacy apre un’istruttoria sul CoronaPass Alto Adige, la versione locale del certificato verde o pass vaccinale

Il Garante Privacy apre un’istruttoria sul CoronaPass Alto Adige.

L’Autorità intende verificare la liceità del progetto locale di pass Covid avviato dalla provincia autonoma di Bolzano e nota come CoronaPass Alto Adige.

La logica è quella dei certificati covid o certificazioni verdi presenti anche nel decreto Riaperture: consentire una libertà di circolazione maggiore a chi sia stato vaccinato, a chi sia guarito dal Covid o a chi risulti negativo al tampone.

Garante Privacy vs CoronaPass Alto Adige

«In base alle dichiarazioni pubbliche rilasciate dall’ente provinciale e al testo di una specifica ordinanza adottata dal suo Presidente – spiega il Garante Privacy in una nota – verosimilmente già dal 26 aprile solo i possessori del cosiddetto “CoronaPass Alto Adige” possono accedere a determinate strutture ricettive, luoghi ricreativi e di formazione, nonché partecipare ad altre attività, come eventi e pratiche sportive. Il pass viene rilasciato solamente alle persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione, a chi è guarito dal Covid o ha da poco eseguito un test negativo».

Il Garante già qualche giorno fa aveva sollevato criticità per i pass vaccinali previsti dal decreto Riaperture in relazione all’assenza di una base normativa idonea per applicare i “certificati verdi” su scala nazionale. E aveva rilevato che il decreto era “gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali”.

Come già segnalato al Governo sul progetto nazionale di certificazione verde, oggi il Garante «ribadisce che i trattamenti dei dati personali connessi all’avvio di iniziative che limitano fortemente i diritti e le libertà delle persone può avvenire solo nel quadro di un’idonea base giuridica a seguito di una valutazione dei rischi e con l’adozione di adeguate misure a tutela degli interessati».

Nella comunicazione trasmessa alla Provincia autonoma di Bolzano, il Garante segnala che «si riserva ogni valutazione in ordine all’adozione di provvedimenti finalizzati ad imporre una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento dei dati previsto nel progetto di certificazione verde locale, incluso il divieto di trattamento».

CoronaPass Alto Adige, di cosa si tratta

Secondo quanto si legge sul sito della provincia di Bolzano, da lunedì 26 aprile il CoronaPass Alto Adige è un prerequisito necessario per l’accesso a zone definite (la cosiddetta CoronaPass-Area) e per la pratica di determinate attività.

L’accesso a queste aeree è consentito a chi risulta negativo a un test, a chi ha completato il ciclo di vaccinazione (e può provarlo), a chi è guarito dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi e presenta il relativo certificato emesso dall’Azienda Sanitaria.

Il CoronaPass Alto Adige così costruito funziona da biglietto di ingresso per le CoronaPass Area quali settore gastronomico al suo interno, teatri concerti e cinema, musei e mostre, sport di squadra e di contatto, piscine all’aperto e centri nuoto (dal 15 maggio), palestre, centri fitness, piscine al chiuso e centri sportivi (dal 1° giugno), fiere convegni e congressi (dal 1° luglio) e al check-in nelle strutture ricettive.
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Re: News a difesa e d'interesse per i cittadini

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Notizia del 29 aprile 2021,

Europa - Viaggi

Certificato Covid-19 Ue, il Parlamento europeo chiede test universali e gratuiti

L’obiettivo del certificato Covid-19 Ue è quello di facilitare la libera circolazione in Europa senza discriminazioni. Il Parlamento europeo chiede dunque test “universali, accessibili, tempestivi e gratuiti”

L’obiettivo del certificato Covid-19 Ue è quello di facilitare la libera circolazione in Europa senza fare discriminazioni fra i cittadini. E per non fare discriminazioni fra chi è vaccinato e chi non lo è ancora, oppure fra le persone che non possono permettersi economicamente di fare continui test e tamponi, servono test «universali, accessibili, tempestivi e gratuiti in tutta l’Ue».

È la richiesta del Parlamento europeo che ha adottato la sua posizione negoziale sulla proposta di un certificato per riaffermare il diritto alla libera circolazione in Europa durante la pandemia. Si tratta del certificato verde digitale proposto dalla Commissione europea. Il Parlamento lo chiama certificato Covid-19 Ue.

Questo nuovo certificato dovrebbe avere una validità di 12 mesi e non di più.

Il certificato Covid-19 Ue e la libera circolazione

Ha detto Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), presidente della commissione per le libertà civili (LIBE): «Abbiamo bisogno di mettere in atto il certificato Covid-19 Ue per ristabilire la fiducia delle persone nell’area Schengen, mentre continuiamo a combattere la pandemia. Gli stati membri devono coordinare la loro risposta in modo sicuro e garantire la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’UE. I vaccini e i test devono essere accessibili e gratuiti per tutti i cittadini. Gli stati membri non devono introdurre ulteriori restrizioni una volta che il certificato è in vigore».

Il Parlamento e il Consiglio europeo sono ora pronti a iniziare i negoziati.

L’obiettivo è di arrivare a un accordo prima dell’estate, per dare dunque uno slancio alla stagione turistica estiva e garantire una certa libertà di movimento all’interno dei confini europei. Due le proposte legislative votate dal Parlamento, una sui cittadini europei e una sui cittadini di paesi terzi.

I punti del certificato Covid-19 Ue

Gli altri punti sottolineati dal Parlamento è che il certificato Covid-19 Ue non è un documento di viaggio. E che i paesi europei non devono imporre quarantene o test ai titolari del certificato.

Il certificato dovrebbe essere disponibile in formato digitale o cartaceo. Il documento deve attestare se una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o, in alternativa, se ha effettuato un recente test con risultato negativo o se è guarita dall’infezione. Tuttavia, dicono i deputati del Parlamento europeo, i certificati Covid-19 Ue non serviranno come documento di viaggio, né diventeranno una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione.

“Test accessibili, tempestivi e gratuiti”

Per il Parlamento europeo non ci devono essere restrizioni di viaggio aggiuntive e i test Covid dovrebbero essere gratuiti. I titolari di un certificato Covid-19 Ue, dicono i deputati, non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni di viaggio, come la quarantena, l’autoisolamento o i test.

Per evitare discriminazioni contro coloro che non sono vaccinati o non posso permettersi economicamente il test, i paesi Ue dovrebbero «garantire test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti».

Il Parlamento vuole inoltre che il certificato Ue sia armonizzato a qualsiasi iniziativa istituita dagli Stati, quindi sia compatibile con le iniziative nazionali.

«I Paesi UE – aggiungono i deputati – devono accettare i certificati rilasciati in altri stati membri per le persone vaccinate con un vaccino autorizzato in UE dall’Agenzia europea del farmaco (EMA) (attualmente Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen). Spetterà agli stati membri decidere se accettare anche i certificati di vaccinazione rilasciati in altri stati membri per i vaccini elencati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per uso di emergenza».

L’orientamento è quello di riconoscere i vaccini approvati dall’Ema ma i singoli stati potrebbero riconoscerne altri, come quello russo o cinese.

La tutela dei dati personali

Il certificato richiede anche di tutelare i dati personali.

Il Parlamento europeo prevede che «i certificati siano soggetti a un controllo continuo per evitare frodi e falsificazioni, così come si debba verificata l’autenticità dei sigilli elettronici inclusi nel documento. I dati personali ottenuti dai certificati non dovrebbero essere conservati dagli stati membri di destinazione né si dovrebbe costituire una banca dati centrale a livello UE. La lista delle entità che tratteranno e riceveranno i dati dovrà essere resa pubblica in modo tutti possano esercitare i loro diritti di protezione dei dati secondo il regolamento UE sulla protezione dei dati».
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Re: News a difesa e d'interesse per i cittadini

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Seguito mio post del 28/04/2021

Con questo atto, il Parere ora è completo

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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 202101117

Numero 01117/2021 e data 28/06/2021 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 22 giugno 2021


NUMERO AFFARE 00377/2021

OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la motorizzazione.


Schema di regolamento ministeriale recante “Adeguamento della tariffa di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161”.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 00095890 del 15 marzo 2021, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la motorizzazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

visto il parere interlocutorio della Sezione n. 787/2021;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Luca Di Raimondo;


Premesso:

La relazione istruttoria riferisce che l’intervento regolamentare in esame è previsto dall’art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale “al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro”.

Il procedimento per l’approvazione del regolamento per l’adeguamento della tariffa in esame è quello dell’art. 17, comma 3, l. 400/1988.

Con nota n. prot. 0008788 del 10 marzo 2021 del Capo dell’ufficio del coordinamento legislativo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il proprio concerto, dopo aver acquisito le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Lo schema di regolamento in esame, che consta di due articoli, i quali si compongono di un solo comma ciascuno, riproduce in larga parte il comma 705 della legge di bilancio per il 2021 e adegua la tariffa introducendo un aumento da € 45,00 ad € 54,95 per le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate presso autofficine autorizzate.

Con parere interlocutorio n. 787/2021, la Sezione ha rappresentato al Governo l’esigenza, ispirata ai criteri di organicità e sistematicità della normazione, di un adeguato coordinamento tra le norme regolamentari e quella di cui all’articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), ritenendo che l’attuazione del comma 705 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), alla quale è diretto lo schema di regolamento in esame, non potesse essere separata da quella del successivo comma 706, ed invitando, conseguentemente, l’Amministrazione a raccordare, con decreto separato, ovvero integrando direttamente il decreto in oggetto, l’adeguamento tariffario con l’introduzione del “buono veicoli sicuri”, in attuazione del citato comma 706, in maniera tale da garantire in ogni caso la contestuale entrata in vigore del buono e dell’adeguamento tariffario, allo scopo di non vanificare gli effetti che il legislatore ha ricollegato alla stretta connessione tra le due misure, che appaiono il frutto di una complessiva visione dell’intervento normativo del legislatore.

In questa prospettiva, la Sezione ha sospeso l’adozione del parere, chiedendo al Ministero riferente di procedere ad una riformulazione del provvedimento in esame nei sensi indicati e fornendo indicazioni chiare sulla data di decorrenza della nuova tariffa.

Con nota n. prot. 002283 del 14 giugno 2021, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili – Ufficio legislativo ha comunicato di aver dato esecuzione agli adempimenti istruttori disposti, informando di aver:

1) integrato le premesse dello schema di regolamento, con il richiamo al decreto attuativo della misura compensativa prevista dal decreto di cui all’art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cui schema è stato trasmesso a questo Consiglio di Stato e, con nota n. prot. 0022669 in data 11 giugno 2021, al Garante per la protezione dei dati personali per l’acquisizione del relativo parere ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento Ue2016/679, e

2) inserito l’articolo 2, contenente una specifica disposizione che fissa al 1° novembre 2021 la decorrenza dell’aumento tariffario in vigore.


Considerato:

Il Collegio osserva che, in esito all’adempimento degli incombenti istruttori disposti con il parere interlocutorio n. 787/2021, l’Amministrazione ha inviato copia del regolamento per l’attuazione del comma 706 della legge n. 178/2020, concernente la misura “buono veicoli sicuri” in favore dei proprietari di veicoli che, a far data dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione di cui all’articolo 80, comma 8, del codice della strada.

Considerato che l’applicazione di entrambi i regolamenti è fissata a far data dal 1° novembre 2021,
l’analisi dello schema di decreto ministeriale all’esame della Sezione, nella formulazione pervenuta con nota ministeriale n. prot. 002283 del 14 giugno, consente di esprimere un giudizio positivo sul testo regolamentare elaborato, che risulta conforme alle disposizioni legislative che disciplinano la specifica materia e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì maggiori entrate.

Rileva la Sezione, tuttavia, che, proprio al fine di consentire la contestuale applicazione a far data dal 1° novembre 2021 delle due misure previste dai commi 705 e 706 – le due disposizioni si trovano in uno stretto collegamento funzionale, in quanto il beneficio di cui al comma 706 (buono veicoli sicuri) è riconosciuto qualemisura compensativa” dell’aumento della tariffa di cui al comma 705, al quale esattamente corrisponde anche nell’ammontare - è necessario che il Ministero provveda, una volta acquisito il parere dell’Autorità garante per i dati personali, alla richiesta di parere a questo Consiglio di Stato sul regolamento che disciplina il “buono veicoli sicuri”, di cui è stata finora trasmessa alla Sezione soltanto una copia informale senza la relativa documentazione prevista, in maniera da garantire, una volta esauriti i passaggi procedimentali per il secondo provvedimento ministeriale, gli effetti che il legislatore ha ricollegato alla stretta connessione tra le due misure, cui va attribuita una valenza unitaria.

P.Q.M.

si esprime parere favorevole sullo schema di regolamento.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Luca Di Raimondo Francesca Quadri




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Alessandra Colucci
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Re: News a difesa e d'interesse per i cittadini

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Plastica monouso, entrano in vigore la norme UE: vietati piatti e posate usa e getta.

In vigore le norme europee che vietano l’immissione nel mercato UE di prodotti di plastica monouso, come bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande, prodotti in polistirene espanso e tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile

Sabato 3 luglio, entreranno in vigore le norme dell’UE del 2019 in materia di plastica monouso, sulle quali la la Commissione europea ha fornito – il 31 maggio. In base a tale normativa gli Stati membri dovranno garantire che determinati prodotti non siano più immessi sul mercato dell’UE.

Oltre l’80% dei rifiuti marini è costituito da plastica, si legge in una nota della Commissione. In particolare, i prodotti di plastica monouso (SUP, single-use plastic products) vengono utilizzati una sola volta o per un breve periodo di tempo prima di essere gettati via.

Plastica monouso, i prodotti vietati dalla normativa

La normativa vieta, dunque, alcuni prodotti specifici per i quali esistono sul mercato alternative economicamente accessibili, che non sono di plastica: bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, ma anche alcuni prodotti in polistirene espanso (tazze e contenitori per alimenti e bevande) e tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile.

Misure diverse si applicano, invece, per altri prodotti di plastica, quali attrezzi da pesca, sacchetti di plastica monouso, bottiglie, contenitori per bevande e alimenti per il consumo immediato, pacchetti e involucri, filtri del tabacco, articoli sanitari e salviettine umidificate.

Per queste categorie si prevedono, infatti, obblighi di etichettatura, regimi di responsabilità estesa del produttore (in base al principio “chi inquina paga”), campagne di sensibilizzazione e specifiche di progettazione per limitare l’uso di questi prodotti, ridurne il consumo ed evitare che siano abbandonati nell’ambiente.

Attrezzi da pesca e rifiuti

Il 31 maggio la Commissione ha adottato, inoltre, una decisione di esecuzione relativa al monitoraggio e alla comunicazione degli attrezzi da pesca immessi sul mercato e dei rifiuti di attrezzi da pesca raccolti.

In base a questa decisione gli Stati membri avranno l’obbligo di riferire, a partire dal 2022, sugli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e gli attrezzi da pesca raccolti in mare, con l’obiettivo di incentivarne il recupero e migliorarne la gestione attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore.

Inoltre, sulla base dei dati, gli Stati membri dotati di acque marine dovranno fissare, entro il 31 dicembre 2024, un tasso minimo nazionale di raccolta annuale dei rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica da riciclare, al fine di stabilire obiettivi quantitativi vincolanti di raccolta dell’Unione.

Secondo la valutazione d’impatto del 2018, infatti, gli attrezzi da pesca abbandonati, perduti o gettati in mare rappresentano il 27 % dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge, e una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta e trattata.
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Green pass: Garante privacy risponde a Regione Piemonte

Il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito oggi in seduta straordinaria per esaminare ed approfondire il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell’attività scolastica e per rispondere ad un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.

Su questo secondo punto il Collegio ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire.

La nota inviata alla Regione Piemonte è disponibile sul sito dell’Autorità.

Roma, 10 agosto 2021

-------------------
Risposta a un quesito sull’identificazione degli intestatari del Green Pass


Cons. Maurizio Marrone
Assessore ai rapporti con il Consiglio regionale, delegificazione
e semplificazione dei percorsi amministrativi, affari legali e
contenzioso, emigrazione, cooperazione internazionale e post olimpico
Regione Piemonte



Illustre Assessore,

il quesito da Lei rivolto all’Autorità solleva un tema di indubbio interesse generale, relativo ai limiti e ai presupposti del potere di accertamento dell’identità del titolare delle certificazioni verdi, nei contesti nei quali sia richiesto il possesso di tali attestazioni.

Per quanto di competenza di questa Autorità, tuttavia, non può che rilevarsi come l’art. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art.3 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, preveda- ai fini della regolamentazione delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni verdi- l’applicazione, anche nelle nuove ipotesi di ostensione introdotte dal d.l. n. 105, della disciplina procedurale prevista dal dPCM attuativo dell’art. 9, c.10, del d.l. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Tale disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) comprende, del resto - oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde - anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato dPCM.

Tra le garanzie previste da tale decreto è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM).

Entro questi termini, pertanto e nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o esigenza di approfondimento, si rivolgono i saluti più cordiali,



Servizio Affari Legislativi e Istituzionali
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Green pass e accesso degli utenti agli uffici pubblici: il Garante privacy chiede informazioni alla Regione Siciliana

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato alla Regione Siciliana una richiesta di informazioni in merito alle nuove modalità per l’accesso degli utenti agli uffici pubblici e agli edifici aperti al pubblico introdotte dall’ordinanza presidenziale del 13 agosto 2021, n. 84, nell’ambito delle misure di contrasto della pandemia da Covid19.

L’ordinanza prevede che le persone sprovviste della certificazione verde non possono accedere agli uffici pubblici e agli edifici aperti al pubblico e possono usufruire dei servizi, anche di quelli resi da privati preposti all’esercizio di attività amministrative, esclusivamente in via telematica, o comunque da remoto.

Le misure di sanità pubblica che implichino il trattamento di dati personali - ricorda l’Autorità - ricadono nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale e, pertanto, non possono essere introdotte con un’ordinanza regionale, ma solo attraverso una disposizione di rango primario, previo parere del Garante.

Non risulta, inoltre, che i più recenti interventi normativi in tema di certificazioni verdi abbiano imposto l’esibizione di tali documenti per l’accesso dell’utenza agli uffici pubblici o similari, per cui il loro utilizzo per finalità ulteriori e con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla legge statale creerebbe una evidente disparità di trattamento a livello territoriale.

Il Garante privacy quindi, oltre a chiedere chiarimenti ha invitato la Regione - già destinataria di un “avvertimento” sui trattamenti di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti pubblici - a sospendere l’efficacia di tali misure nell’ipotesi in cui siano già state messe in atto, circoscrivendo l’uso delle certificazioni verdi ai soli casi individuati dalle disposizioni di legge statali.

Roma, 14 agosto 2021
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Bonus rottamazione tv: boom di vendite di televisori nella prima settimana

Il bonus rottamazione tv è diventato operativo proprio il 23 agosto e serve per comprare televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10. Da metà ottobre verrà avviato il primo di due passaggi (switch-off), che interesseranno il mondo della TV. Si tratta della nuova codifica MPEG-4 (invece che la MPEG-2), cui seguirà, nel corso del 2023, il cambiamento dello standard di trasmissione del segnale televisivo, che passerà dall’attuale digitale terrestre Dvb-T al nuovo standard Dvb-T2.

Bonus rottamazione tv, di cosa si tratta

Il bonus rottamazione tv consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, che si ottiene rottamando apparecchi TV non più idonei ai nuovi standard tecnologici.
A differenza del precedente incentivo, che rimane in vigore ed è pertanto cumulabile, il bonus rottamazione tv si rivolge a tutti i cittadini senza limiti di ISEE. Per il bonus è necessario che il televisore da sostituire sia stato acquistato prima del 22 dicembre 2018 e, per questo, non adatto a recepire i programmi trasmessi con le nuove tecnologie. L’agevolazione è concessa una sola volta fino al 31 dicembre 2022.

Con l’acquisizione da parte di DAZN dei diritti per la trasmissione delle partite di Serie A, in molti hanno deciso di sostituire il proprio Televisore tradizionale con una Smart TV, in grado di trasmettere contenuti in streaming».
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N.B.: quanto quì sotto, è scaturito dalla comunicazione inviata al Garante da parte dell'Avvocato Giuseppe SOTTILE di Barcellona-Pozzo Di Gotto (ME), per maggiori info basta andare sulla sua propria pagina FB.

Liste sui non vaccinati

Vaccinazione, Garante Privacy: istruttoria su iniziativa del Commissario Covid di Messina

Il Garante Privacy ha inviato una richiesta di informazioni al Commissario ad acta per l’emergenza da Covid 19 di Messina il quale “avrebbe consegnato ad alcuni sindaci la lista dei nominativi dei residenti sul loro territorio non ancora vaccinati

Continua l’azione del Garante Privacy nei confronti di iniziative volte a promuovere la vaccinazione anti Covid-19 non in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

In particolare – si legge in una nota del Garante – l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni al Commissario ad acta per l’emergenza da Covid 19 di Messina il quale, secondo notizie di stampa, avrebbe consegnato ad alcuni sindaci la lista dei nominativi dei residenti sul loro territorio non ancora vaccinati.

Con la richiesta, indirizzata anche all’Azienda sanitaria provinciale di Messina ed al suo Dpo, il Garante intente verificare se vi sia stata effettivamente la comunicazione dei nominativi ai sindaci, in contrasto con quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 84/2021, che prevede la comunicazione del solo numero dei vaccinati giornalieri.

Vaccinazione e privacy, il decalogo per Regioni e Province autonome

L’Autorità, inoltre, intende accertare il rispetto delle indicazioni fornite con il decalogo sul corretto trattamento dei dati nell’ambito delle azioni promozionali per la vaccinazione anti Covid 19, inviato a fine luglio a Regioni e Province autonome.

“In base al decalogo – spiega il Garante – Regioni e Province autonome devono individuare soluzioni che vedano coinvolti solo soggetti del Servizio sanitario nazionale che hanno in cura la persona, anziché enti territoriali (es. Comuni). Auspicabile in questo senso il coinvolgimento dei medici di famiglia cui è nota la situazione sanitaria degli assistiti, anche riguardo ad aspetti che sconsigliano la vaccinazione in assoluto o temporaneamente”.

Per lo svolgimento di tali attività, Regioni e Province autonome, devono, inoltre, avvalersi dei Sistemi informativi regionali – cui sono collegati i medici di medicina generale per l’accesso all’anagrafe nazionale vaccini – senza creare nuove banche dati o duplicare quelle già esistenti.

Nel decalogo – ricorda infine il Garante – è vietato raccogliere il motivo della mancata vaccinazione degli assistiti, rispettando il principio di non discriminazione, in base al quale deve essere garantito che non ci sia nessuna conseguenza negativa nei confronti di coloro che, eventualmente, non rispondano alla campagna di sensibilizzazione.

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Dal sito del Garante

Vaccinazioni: le iniziative di promozione di Regioni e Province autonome rispettino la privacy. Decalogo del Garante. Aperta istruttoria su iniziativa Commissario Covid di Messina

Continua l’azione del Garante per la privacy nei confronti di iniziative volte a promuovere la vaccinazione anti Covid 19 non in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

L’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni al Commissario ad acta per l’emergenza da Covid 19 di Messina il quale, secondo notizie di stampa, avrebbe consegnato ad alcuni sindaci la lista dei nominativi dei residenti sul loro territorio non ancora vaccinati.

Con la richiesta, indirizzata anche all’Azienda sanitaria provinciale di Messina ed al suo Dpo, il Garante intende verificare se vi sia stata effettivamente la comunicazione dei nominativi ai sindaci in contrasto con quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 84/2021 che prevede la comunicazione del solo numero dei vaccinati giornalieri. L’Autorità, inoltre, intende accertare il rispetto delle indicazioni fornite con il decalogo sul corretto trattamento dei dati nell’ambito delle azioni promozionali per la vaccinazione anti Covid 19, inviato a fine luglio a Regioni e Province autonome.

In base al decalogo, Regioni e Province autonome devono individuare soluzioni che vedano coinvolti solo soggetti del Servizio sanitario nazionale che hanno in cura la persona, anziché enti territoriali (es. Comuni). Auspicabile in questo senso il coinvolgimento dei medici di famiglia cui è nota la situazione sanitaria degli assistiti, anche riguardo ad aspetti che sconsigliano la vaccinazione in assoluto o temporaneamente.

Per lo svolgimento di tali attività, Regioni e Province autonome, devono, inoltre, avvalersi dei Sistemi informativi regionali - cui sono collegati i medici di medicina generale per l’accesso all’anagrafe nazionale vaccini - senza creare nuove banche dati o duplicare quelle già esistenti.

Nel decalogo, il Garante ricorda, infine, che è vietato raccogliere il motivo della mancata vaccinazione degli assistiti, rispettando il principio di non discriminazione, in base al quale deve essere garantito che non ci sia nessuna conseguenza negativa nei confronti di coloro che eventualmente non rispondano alla campagna di sensibilizzazione.

Roma, 6 settembre 2021
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Per quanto riguarda la scuola


Notizia del 23 Settembre 2021 da parte del Garante della Privacy

Scuola: Garante privacy, i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti
Lettera al Ministero dell’istruzione per sensibilizzare gli istituti scolastici sui rischi di alcune iniziative


L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell’istruzione affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Nella lettera si richiama inoltre l’attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative.

In queste settimane, il Garante Privacy ha ricevuto segnalazioni e richieste di chiarimenti a proposito di specifiche domande dei docenti o comportamenti volti ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione, sia degli studenti (nella maggior parte dei casi minori) sia dei membri delle rispettive famiglie.

L’Autorità ricorda che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare informazioni relative all’avvenuta o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il personale autorizzato, il mero possesso della certificazione verde all’ingresso dei locali scolastici.

A proposito della deroga dall’indossare la mascherina nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità, il Garante ha confermato piena collaborazione al Ministero dell’istruzione per individuare misure attuative che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e, allo stesso tempo, assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale e il diritto alla protezione dei dati personali.

L’Autorità ribadisce la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.

Roma, 23 settembre 2021
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Prescrizione bollette, Antitrust avvia istruttorie verso società attive nei servizi idrici

Dal 1° gennaio 2020 la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve) si applica anche ai servizi idrici. L’Antitrust ha avviato cinque istruttorie e notificato 7 moral suasion ad alcune società.

L’Antitrust è intervenuto per far rispettare la corretta applicazione della prescrizione biennale delle bollette, che i consumatori possono far valere dal 1° gennaio 2020 e ha avviato cinque istruttorie e notificato 7 moral suasion a società attive nei servizi idrici.

Dal 1° gennaio 2020, infatti, la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve), introdotta dalla legge di Bilancio 2018, si applica anche ai servizi idrici. Da tale data, dunque, i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi idrici risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta.

Prescrizione bollette, le indagini dell’Autorità sui servizi idrici

In base alle segnalazioni di consumatori e di associazioni di consumatori, e alle informazioni acquisite dagli stessi gestori, è emerso che numerose società attive nei servizi idrici non avrebbero applicato in modo corretto la prescrizione biennale.

In particolare – spiega l’Autorità in una nota – i comportamenti segnalati riguardano il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione sui crediti presenti in bolletta e anche l’omessa informativa nelle bollette degli stessi crediti prescrivibili. Le Delibere ARERA n. 547 del 2019 e n. 186 del 2020 prevedono, infatti, che i gestori informino gli utenti della presenza in bolletta di crediti di cui può essere eccepita la prescrizione e inviino un apposito modulo per permettere di esercitare tale facoltà.

“Il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione breve – afferma l’Antitrust – appare idoneo ad indurre indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti. L’assenza di un’adeguata informativa sulla prescrizione biennale può ostacolare l’esercizio delle prerogative contrattuali, inducendo i consumatori a pagare importi per i quali, invece, sarebbe stato possibile eccepirne la prescrizione“.

Per questi motivi l’Autorità ha avviato cinque procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società S.A.S.I. S.p.A. ed E.A.S./Ente Acquedotti Siciliani in LCA, e dei Comuni di Ragusa, Cassino e Prata Sannita.

Inoltre ha deciso di invitare – tramite moral suasion – i gestori ACEA ATO 2 S.p.A., Gori S.p.A., Alto Calore S.p.A., ABC Napoli a.s., Ruzzo Reti S.p.A., AMAP S.p.A. e C.A.M.-Consorzio Acquedottistico Marsicano ad adottare iniziative dirette a rimuovere le omissioni informative rilevate, in modo da fornire agli utenti la possibilità di eccepire la prescrizione di tali importi o di chiederne il rimborso, qualora siano stati già pagati.

Unc: ottima notizia, vittoria dei consumatori

Per l’Unione Nazionale Consumatori si tratta di una vittoria importante per i consumatori.

“Uno di questi procedimenti, quello contro il Comune di Prata Sannita, deriva da un esposto della nostra sede locale”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ci sono alcuni comuni che, dopo aver inviato bollette prescritte – spiega Dona – hanno rifiutato di accogliere la prescrizione eccepita dai consumatori e hanno proseguito nel loro diniego anche dopo che lo Sportello del consumatore di Arera, gestito da Acquirente Unico, è intervenuta richiedendo al Comune non solo di accettarla, ma anche di erogare, per via del mancato rispetto delle prescrizioni, un indennizzo automatico da corrispondere a ogni singolo consumatore ricorrente”.

Prescrizione bollette, Codacons: accolte le denunce

“Da tempo denunciamo come le società dell’acqua non si siano adeguate alle disposizioni in merito alla prescrizione biennale, come previsto dalle disposizioni di Arera del 2020 – spiega il Codacons. – La carenza di informazioni e l’assenza di trasparenza su tale aspetto produce un danno economico per i consumatori, che sono indotti a pagare somme di denaro per consumi già prescritti. Società e comuni continuano ancora oggi a richiedere conguagli per somme non dovute in quanto prescritte, ingenerando confusione tra gli utenti”.

“Se dalle istruttorie dell’Antitrust emergeranno comportamenti illeciti, il Codacons avvierà azioni di rivalsa nei confronti delle società responsabili per far ottenere agli utenti il rimborso delle somme ingiustamente pagate”, conclude.

Avviate cinque istruttorie e notificate 7 moral suasion a società attive nei servizi idrici

COMUNICATO STAMPA


L’Autorità è intervenuta per far rispettare la corretta applicazione della prescrizione biennale che i consumatori possono far valere dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve), introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio 2018, si applica anche ai servizi idrici. Da tale data dunque i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi idrici risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta.

In base alle segnalazioni di consumatori e di associazioni di consumatori e alle informazioni acquisite dagli stessi gestori, è emerso che numerose società attive nei servizi idrici non avrebbero applicato in modo corretto la prescrizione biennale. I comportamenti segnalati riguardano il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione sui crediti presenti in bolletta e anche l’omessa informativa nelle bollette degli stessi crediti prescrivibili. Le Delibere ARERA n. 547 del 2019 e n. 186 del 2020 prevedono infatti che i gestori informino gli utenti della presenza in bolletta di crediti di cui può essere eccepita la prescrizione e inviino un apposito modulo per permettere di esercitare tale facoltà.

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione breve appare idoneo ad indurre indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti e in tal modo vanifica gli effetti che la nuova disciplina intende contrastare, ovvero l’emissione tardiva di fatture di conguaglio relative a consumi risalenti ad oltre due anni. L’assenza di un’adeguata informativa sulla prescrizione biennale può ostacolare l’esercizio delle prerogative contrattuali inducendo i consumatori a pagare importi per i quali, invece, sarebbe stato possibile eccepirne la prescrizione.

Per questi motivi l’Autorità ha avviato cinque procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società S.A.S.I. S.p.A. ed E.A.S./Ente Acquedotti Siciliani in LCA, e dei Comuni di Ragusa, Cassino e Prata Sannita. Inoltre l’AGCM ha deciso di invitare - tramite moral suasion - i gestori ACEA ATO 2 S.p.A., Gori S.p.A., Alto Calore S.p.A., ABC Napoli a.s., Ruzzo Reti S.p.A., AMAP S.p.A. e C.A.M.-Consorzio Acquedottistico Marsicano ad adottare iniziative dirette a rimuovere le omissioni informative rilevate in modo da fornire agli utenti la possibilità di eccepire la prescrizione di tali importi o di chiederne il rimborso qualora siano stati già pagati.

Roma, 7 ottobre 2021
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Re: News a difesa e d'interesse per i cittadini

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Cassazione: il controllo del prodotto non sottrae il venditore dalla responsabilità per danni.

Il controllo del prodotto al momento della consegna non sottrae il venditore da responsabilità per danni emersi con l’utilizzo (Cass. Civ. Ordinanza del 27 settembre 2021, n. 26158).

Da un punto di vista strettamente tecnico-normativo la Corte di Cassazione ha indicato che nell’acquisto di beni mobili si applica in primis la disciplina del Codice del consumo e in via sussidiaria quella civilistica sui “contratti in generale”, in altri termini trova sempre maggior tutela la parte debole, ovvero il consumatore. Ma facciamo un passo indietro e partiamo dall’accadimento dei fatti.

Il caso: il televisore nuovo e il danno dopo una settimana

Un signore aveva acquistato un televisore per l’importo di € 1.590,00. Nell’operazione di consegna l’acquirente sottoscriveva anche il documento di accettazione attestante l’assenza di qualsiasi difetto del prodotto. A circa una settimana dall’utilizzo compariva sullo schermo una striscia orizzontale nella parte centrale dello schermo, che ne offuscava la vista. Da qui, dopo aver denunciato il fatto alla società venditrice, si vedeva negato il rimborso della somma spesa per l’acquisto del televisore e, per questo, decideva di adire le vie legali.

In prima battuta il giudice di pace condannava il venditore alla restituzione del prezzo pagato dal consumatore per l’acquisto del televisore. La società venditrice decideva di impugnare la sentenza di primo grado e di proporre appello.

In quest’ultima sede la decisione del giudice di primo grado veniva ribaltata, quindi la società venditrice non veniva ritenuta responsabile del danno emerso al televisore in data successiva alla consegna. Questa nuova decisione è stata presa basandosi sul presupposto che l’acquirente non avesse in alcun modo fornito prova circa il fatto che la rottura dello schermo fosse avvenuta per esclusiva responsabilità della società venditrice.

La pronuncia della Cassazione

Si è passati quindi al terzo ed ultimo grado, e qui, in definitiva, la Corte di cassazione con la sentenza n. 26158/2021 ha dato ragione al consumatore che aveva acquistato il televisore che dopo una settimana si era rivelato difettoso e che, dopo aver denunciato il fatto alla società venditrice si era visto respingere qualsiasi assistenza e presa in carico del problema in quanto nel momento il cui il televisore veniva acquistato veniva altresì visionato da entrambe le parti senza che venisse riscontrato alcun problema. Infatti, come detto in precedenza, veniva anche sottoscritto il documento di consegna che dichiarava l’assenza di danni.

I giudici del terzo grado, infatti, hanno ritenuto errato il ragionamento fatto dai giudici di appello che hanno inteso di escludere qualsiasi dovere del venditore in ragione del fatto che il cliente non aveva in alcun modo rappresentato quale fosse il nesso tra la responsabilità del venditore e il danno emerso dopo una settimana dall’utilizzo del televisore.

Nella prosecuzione del ragionamento ha sentenziato la Cassazione che “trattandosi di vizio tecnico il cliente non può essere obbligato a richiedere un’assistenza tecnica al fine di denunciare al venditore l’esatto difetto e la sua riferibilità alla responsabilità del venditore”. Infatti, quest’ultimo data l’attività che svolge ha sicuramente i mezzi e più facilitazioni per fornire una pronta assistenza tecnica e la verifica dell’origine del problema.

I diritti del consumatore

Da un’analisi logico giuridica si evince la pronuncia è improntata sulla disposizione dell’art. 130 del codice del consumo che, nella visione generica dei diritti del consumatore, prevede una responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità del bene e che, come prosegue poi l’art. 132 dello stesso codice “Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato”.

Infine viene sottolineato dai giudici della Corte Suprema che in caso di vizio tecnico il cliente non può essere privato dei rimedi, posti a tutela dei consumatori, della riparazione o della sostituzione solo perché aveva controllato il bene al momento dell’acquisto.

Un buon risultato per la categoria dei consumatori che spesso si trovano nella difficoltà oggettiva di poter dimostrare che il danno emerso al bene acquistato (come nel caso oggetto della sentenza) non è ascrivibile a una propria responsabilità ma ad una diretta responsabilità del venditore.
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Si chiude l’era Alitalia. Dal 15 Ottobre i primi voli della nuova compagnia ITA Airways

Il primo volo ITA Airways è partito il 15/10/2021 da Milano Linate alle ore 6:20 e atterrato all’aeroporto di Bari alle ore 7:45. Intanto le associazioni dei consumatori chiedono tutele per i passeggeri in possesso di biglietti o voucher Alitalia.

Nasce il 15/10/2021 la Nuova Compagnia di bandiera italiana ITA Airways. Il primo volo, un Airbus A320 targato AZ 1637, è partito il 15 Ottobre da Milano Linate alle ore 6:20 e atterrato all’aeroporto di Bari alle ore 7:45.

La Compagnia, che – si apprende dall’Ansa – si è aggiudicata ad un valore di 90 mln di euro il marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com, opererà a partire dal 15/10/2021 con un network di 44 destinazioni e 59 rotte, 191 voli in totale (24 nazionali e 56 internazionali), che nel 2022 arriveranno a 58 destinazioni e 74 rotte per giungere nel 2025 74 destinazioni e 89 rotte.

Si chiude, dunque, l’era Alitalia. La compagnia ha effettuato l’ultimo volo il 14 Ottobre, partito da Cagliari (Az1586) e arrivato al Leonardo Da Vinci poco prima delle 23.30.

Parte ITA Airways, Consumatori: tutelare i passeggeri con voucher Alitalia

A partire dal 15, infatti, i titoli di viaggio Alitalia acquistati in passato per voli successivi al 15 ottobre, così come i voucher per voli cancellati a causa del Covid, non saranno utilizzabili per viaggiare sulla nuova compagnia Ita.

Come spiegato dalla stessa Alitalia sul sito, è stato istituito un apposito fondo di Euro 100 milioni per il 2021 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), proprio per garantire il rimborso dei biglietti aerei, nonché dei voucher emessi in conseguenza dell’emergenza sanitaria, non utilizzabili successivamente al 14 ottobre 2021 per effetto della cessione delle attività di volo.

“Alitalia conferma, pertanto, che provvederà a rimborsare i biglietti aerei e voucher ai titolari che ne abbiano diritto, comunicando le modalità per effettuare la richiesta, alla ricezione delle risorse che verranno messe a disposizione in attuazione della predetta disposizione normativa al ricorrere dei presupposti”.

Ma nulla si sa circa i tempi tecnici che serviranno per riaccreditare i soldi agli utenti e le modalità pratiche per accedere al fondo da 100 milioni di euro istituito dal Governo per rimborsare tutti i passeggeri coinvolti.
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