Muro divisorio

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Muro divisorio

Messaggio da NavySeals »

Egregio Avvocato, avrei una domanda: il mio giardino e quello del mio vicino (villette a schiera) sono separati da un muretto di cemento altro circa 30 cm su cui poggia una rete metallica di circa 1 mt. Il mio vicino ora vorrebbe sostituire con un muro alto 3 mt, in muratura, e farmi pagare la metà. Può farlo o posso oppormi? E se può farlo, sono obbligato a pagare la metà?
A me andrebbe bene l'altezza di 3 mt, ma sempre in rete metallica o legno, non un muro in mattoni.
Grazie.


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Avv. Giovanni Carta
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Re: Muro divisorio

Messaggio da Avv. Giovanni Carta »

Buonasera.
Premesso che, in forza dell'art. 880 del codice civile, il muro divisorio in fattispecie corrispondenti a quella da lei rappresentata si presume di proprietà comune, ritengo che possa fare riferimento all'art. 882 del codice civile, rubricato riparazioni del muro comune, che prevede quanto segue:

"Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti. Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza. La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio".

In buona sostanza, in linea di principio lei dovrebbe partecipare alle spese di manutenzione/ricostruzione in ragione del 50%. Tuttavia, potrebbe sottrarsi al concorso a tali spese rinunciando alla comproprietà del muro (con l'unica eccezione nel caso che esso sostenga parte della sua proprietà, dovendosi escludere invece nel caso di specie quella ulteriore in cui si renda necessaria la riparazione del muro stesso per fatto a lei imputabile).

Cordiali saluti
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Re: Muro divisorio

Messaggio da NavySeals »

Grazie avvocato, ma non mi sono spiegato bene: ora c'è un muretto di 30 cm con impiantata la rete metallica di 1 mt, il mio vicino vuole sostituire la rete e alzare un muro in mattoni alto 3 metri. Posso oppormi a favore di lasciare la rete metallica?
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Avv. Giovanni Carta
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Re: Muro divisorio

Messaggio da Avv. Giovanni Carta »

Ai sensi dell'art. 886 c.c. il suo vicino ha diritto a sopraelevare sino a 3 metri (salvo che il regolamento comunale preveda un'altezza differente).
Partendo dal presupposto che lo stesso intenderebbe sostituire la rete con un muro in cemento ed innalzare la divisione sino a tre metri, a mio avviso:
- il suo vicino avrebbe diritto di procedere in tal senso, senza che lei possa opporsi;
- il suo vicino dovrebbe farsi carico delle relative spese.

Le sarà utile leggere la motivazione della sentenza della Cassazione civile n. 2485/2012, che riporto per estratto:

"Sul punto il relatore aveva osservato che l’opera compiuta non era consistita nella costruzione ex novo di un muro di cinta ma nella sopraelevazione di un muro divisorio comune consentita a ogni proprietario a sue esclusive spese, deduzione contestata con la memoria.

Al riguardo è da osservare che il riportato atto di citazione fa riferimento ad un muro di cinta inferiore a metri tre destinato alla demarcazione della linea di confine, successivamente innalzato ad iniziativa degli odierni ricorrenti. La giurisprudenza di questa Corte Suprema si è espressa nel senso che il limite di altezza per i muri di cinta di proprietà comune posto dall’art. 886 c.c. concerne soltanto l’obbligo di contribuzione del vicino per il muro da costruire (Cass. 17.8.1950 n. 2466, Cass. 8.9.1986 n. 5467), norma ritenuta eccezionale (Cass. 18.12.1986 n. 7675). Pertanto, salva l’esistenza di un diritto di servitù o di una convenzione escludente il sopralzo, il singolo comproprietario ben può innalzare detto muro oltre il limite pattuito, sopportando per intero le spese di sopraelevazione, ai sensi dell’art. 885 c.c. (Cass. 15.3.1982 n. 1687). Un muro che separa fondi finitimi non può essere qualificato muro di cinta se di altezza inferiore a metri tre ed il vicino non è obbligato al pagamento della metà delle spese di un muro di altezza inferiore a detto limite (Cass. 12.7.2004 n. 12819). Il singolo comproprietario ben può innalzare il muro comune oltre il detto limite, facendogli perdere la caratteristica di muro di cinta e, perciò, sopportando per intero le spese di sopraelevazione (Cass. 19.10.1978 n. 4714)".
Cordialità
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Re: Muro divisorio

Messaggio da NavySeals »

Grazie di cuore, gentilissimo e chiarissimo.
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