Motovedette ed imbarcazioni con amianto in GdF

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Motovedette ed imbarcazioni con amianto in GdF

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Per notizia, non sapendo quanti di voi sappiano di questa notizia.

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Dal seguente link

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/s ... &id=666227" onclick="window.open(this.href);return false;
Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07847

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Atto n. 4-07847


Pubblicato il 3 luglio 2012, nella seduta n. 756


BIANCHI- Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute. -
Premesso che:
è emersa una incidenza di patologie asbesto-correlate tra i militari della Guardia di finanza, con l'insorgenza di un ulteriore caso di mesotelioma pleurico che ha colto il maresciallo G.M., che prestava le sue mansioni anche su motovedette ed imbarcazioni con la presenza di amianto, il quale, assistito dall'avvocato Ezio Bonanni, ha inoltrato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Padova, presso il cui tribunale pende il relativo procedimento penale;

quest'ultimo caso si aggiunge ai già numerosi episodi denunciati dall'Osservatorio nazionale amianto (ONA), tra i quali quello del signor A.D.C., affetto da patologia asbesto-correlata, e che ha assunto il coordinamento nazionale del Comitato settoriale dell'ONA, e quello di F.B. di Trieste, nonché altri due casi di mesotelioma a Trieste;

nella caserma di Roma Cefalonia Corfù è ancora presente amianto, come è stato evidenziato dall'appuntato Alessandro Portelli, che è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre che vice coordinatore nazionale del Comitato ONA;

quest'ultimo aveva ricevuto l'ordine di trasferimento, cui è seguito il ricorso al TAR con il patrocinio legale dell'avvocato Ezio Bonanni e il relativo annullamento appena dopo la notifica dell'opposizione;

l'ONA ha scritto al Capo dello Stato per segnalare il problema e la necessità di perseguire obiettivi di tutela dell'incolumità psicofisica dei prestatori d'opera e delle popolazioni, nonché del territorio e dell'ambiente, attraverso la prevenzione primaria, con la rimozione del materiale cancerogeno, unita alle attività di sorveglianza sanitaria (prevenzione secondaria), al risarcimento dei danni per le vittime e al riconoscimento dei benefici contributivi ai fini del prepensionamento per coloro che sono rimasti esposti;

considerato che:
ad oggi soltanto i militari della Marina, tra coloro che si sono ammalati o sono deceduti per patologie asbesto-correlate, possono accedere alle somme erogate dal Fondo vittime del dovere e agli ulteriori benefici ivi previsti;

al fine di superare queste ambiguità, occorre parificare i militari della Guardia di finanza a quelli della Marina militare;

in proposito si dichiara il parere n. 01693/2010 reso in data 4 maggio 2010 dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, su richiesta dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa, riguardo all'applicazione dell'art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

il Consiglio di Stato, Sezione Terza, nell'adunanza del 4 maggio 2010, n. 01693/2010, esaminati gli atti con cui il Ministero espone i delicati problemi connessi all'insorgenza delle patologie, anche mortali, contratte in servizio e per causa di servizio da personale militare e civile della difesa a seguito di esposizione all'amianto, e con cui si pone la questione riguardante l'inclusione delle infermità asbesto-correlate contratte dal citato personale tra quelle che, ai sensi dell'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, consentono l'equiparazione dei destinatari alle vittime del dovere, precisa che, ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nelle quali era documentabilmente presente amianto;

appare del tutto evidente che tale parere si estende a tutti i militari, ovvero a quei soggetti che rivestono lo status giuridico di militare;

gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, rivestendo lo status giuridico di militari, avrebbero pertanto già dovuto usufruire dei benefici previsti, come richiamati nel suddetto parere del Consiglio di Stato trasmesso in allegato alla presente interrogazione e che resta acquisito agli atti del Senato;

appare altrettanto evidente il grave pregiudizio nei confronti dei militari della Guardia di finanza che, nel contesto, si sono visti privare della possibilità di accedere ai benefici previsti per legge;

infatti, il Comando generale della Guardia di finanza, con la circolare n. 12000/100/1^ di prot. del 1° febbraio 2006, precisa che per i finanzieri, in particolare quelli a bordo di unità navali del Corpo, non ricorrono gli estremi per richiedere i benefici di legge previsti per esposizione ad amianto;

tale circolare, tuttora vigente, si pone fortemente in contraddizione con il citato parere n. 01693/2010 del Consiglio di Stato, di cui il Comando generale della Guardia di finanza avrebbe invece dovuto tener conto, basandosi sul principio della gerarchia delle fonti ed emanando una nuova circolare in sostituzione di quella attuale, con espresso riferimento a quanto richiamato dallo stesso Consiglio di Stato, Sezione Terza;

del resto, anche una circolare interna del Corpo della Guardia di finanza dovrebbe tener conto dei principi contenuti in un parere del Consiglio Stato;

appare del tutto evidente che lo status di militare è unico, e non può esserci alcuna discriminazione o interpretazione in tal senso, come invece come invece, a giudizio dell'interrogante, vi è stata e continua a esserci, con grave pregiudizio per i militari della Guardia di finanza che, al servizio della nazione e nell'adempimento del loro dovere, sono stati esposti all'amianto, come avvenuto e documentato in atti;

per i militari della Guardia di finanza si palesa una carenza, ovvero una discriminazione che potrebbe essere risolta tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 32, 38 e 41, secondo comma, della Costituzione, estendendo la richiamata equiparazione a tutti i militari, compresi quelli della Guardia di finanza e non solo al personale militare e civile della Marina militare;

proprio il parere n. 01693 del 4 maggio 2010 della Terza Sezione del Consiglio di Stato ha consentito di ottenere i primi riconoscimenti economici per le vittime della Marina militare, tanto che, fino ad oggi, sono stati risarciti 71 militari e 2 civili che hanno lavorato in Marina e, per questi risarcimenti, non vale nemmeno il limite temporale previsto per legge il quale indica un'esposizione minima di dieci anni lavorativi e otto ore al giorno per godere dei benefici previdenziali previsti per esposizione ad amianto;

appare del tutto evidente che la circolare del Comando generale della Guardia di finanza, nel non tener conto del principio espresso dal parere del Consiglio di Stato richiamato, ha determinato un vuoto di tutela e ha arrecato un ingiusto danno a tutti i militari del Corpo che, per ragioni di servizio, hanno prestato la loro attività, ove documentabilmente, vi era la presenza di amianto;

la Marina militare ha provveduto a recepire il suddetto parere del Consiglio di Stato, riconoscendo ai militari i diritti ivi descritti, nella scrupolosa osservanza di quanto stabilito e descritto nello stesso parere;
l'ONA ritiene che sia necessario che il Comando generale della Guardia di finanza recepisca quanto prima il parere n. 01693 del 4 maggio 2010 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, provvedendo a modificare la circolare interna del Corpo n. 12000/100/1^ di prot. del 1° febbraio 2006, tuttora vigente e fortemente in contrasto con il parere stesso, nonché discriminatoria nei confronti dei militari della Guardia di finanza che, in forza del loro status giuridico di militari, hanno diritto di ricevere pari trattamento, già riconosciuto ad altri militari, oltre al diritto di ricevere contestualmente il riconoscimento di vittime del dovere, già concesso ai militari e civili della Marina militare,

si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra;

quali iniziative intenda intraprendere.


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Re: Motovedette ed imbarcazioni con amianto in GdF

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sempre per il bene e nell'interesse dei colleghi.
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per notizia il Ministero della Difesa perde l'Appello,

1) - il giudice unico presso la Sezione giurisdizionale regionale della Sardegna ha accolto il ricorso proposto dal sig. S. G., sott’ufficiale in forza alla Marina Militare, per il riconoscimento, ai fini pensionistici ed ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, dei periodi di lavoro prestati con esposizione ultradecennale all’amianto.

2) - Secondo il dicastero appellante, il beneficio della rivalutazione del periodo lavorativo con esposizione all’amianto del lavoratore sarebbe configurabile solo nei confronti dei soggetti ancora “attivi nel campo del lavoro che producono istanze di riconoscimento ai fini di prestazioni pensionistiche che, pertanto, non sono ancora usufruite”. Ne discenderebbe per il caso di specie l’inammissibilità della domanda, in quanto proposta dopo il collocamento in quiescenza del militare.

3) - Nel merito, pur non contestando l’esposizione del G. all’amianto per un arco temporale pari a 17 anni, 11 mesi e 2 giorni (dal 20 dicembre 1981 al 22 dicembre 1999), il dicastero appellante ha, tuttavia, contestato il riconoscimento del coefficiente di rivalutazione dell’1,5 anziché dell’1,25, giacché il G. era appartenente alle Forze Armate e, pertanto, non soggetto all’assicurazione generale INAIL.


La CdC d'appello precisa:

4) - Osserva in proposito il Collegio che la giurisprudenza di questa Sezione, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, ha riconosciuto il diritto al coefficiente 1,5 per lavoratori non iscritti all’I.N.A.I.L. che avevano maturato i requisiti per il beneficio in questione entro il 2.10.2003 (cfr. sent. n. 12/2013; idem, Sez. II, sent. n. 898 del 14 settembre 2016).

5) - Deve, quindi, conclusivamente affermarsi che la copertura assicurativa contro i rischi dell’amianto non viene meno nelle ipotesi in cui si tratti di lavoratore iscritto a gestioni assicurative diverse dall’INAIL, sussistendo, conseguentemente, per i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici, l’obbligo dell’assicurazione, così come previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, con riferimento alle “attività protette” indicate dall’art. 1 dello stesso decreto presidenziale.
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Re: Motovedette ed imbarcazioni con amianto in GdF

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Accesso unicamente al curriculum lavorativo e non anche al fascicolo personale

Il CdS accoglie 2 appelli dei colleghi della GdF, ai fini della presentazione della domanda all'INAIL di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai sensi del d.l. n. 269/2003, ai fini dei benefici previdenziali.

Si legge:
- L’accesso del dipendente pubblico al proprio “fascicolo personale” ed ai documenti ivi contenuti, nonché al proprio stato matricolare, ovvero ancora, come nel caso di specie, al proprio “curriculum lavorativocostituisce un diritto proprio del lavoratore pubblico, sia che si tratti di rapporto di lavoro di diritto pubblico, sia che si tratti di rapporto di lavoro cd. “contrattualizzato”.

Tutto su unico foglio.
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