monetizzazione rifiutata

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Claus1965
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monetizzazione rifiutata

Messaggio da Claus1965 »

Salve chiedevo a chi fosse in grado di dare chiarimenti se la procedura di diniego al pagamento dei giorni di congedo ordinario (75 giorni ferie non fruiti causa malattia che non è stato possibile fruire in quanto la malattia si è protratta senza interruzione fino al subentro della pensione) è lecita da parte del ministero dell'interno il quale mi ha risposto alla richiesta di monetizzazione del congedo ordinario non fruito causa pensione dimissioni volontarie dal 1 marzo che tale indennizzo non è dovuto secondo la legge ministeriale n333/-G/DIV.I-sett.2/aa50ggdel14/01/2013 con il quale il ministero ha espresso parere negativo con un caso analogo di dimissioni volontarie. Vorrei sapere se sono nella condizione di potere improntare un ricorso


sasabl
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da sasabl »

Ciao!

leggiti bene la seconda pagina della circolare
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avt8
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da avt8 »

Claus1965 ha scritto: mer mar 29, 2023 11:49 am Salve chiedevo a chi fosse in grado di dare chiarimenti se la procedura di diniego al pagamento dei giorni di congedo ordinario (75 giorni ferie non fruiti causa malattia che non è stato possibile fruire in quanto la malattia si è protratta senza interruzione fino al subentro della pensione) è lecita da parte del ministero dell'interno il quale mi ha risposto alla richiesta di monetizzazione del congedo ordinario non fruito causa pensione dimissioni volontarie dal 1 marzo che tale indennizzo non è dovuto secondo la legge ministeriale n333/-G/DIV.I-sett.2/aa50ggdel14/01/2013 con il quale il ministero ha espresso parere negativo con un caso analogo di dimissioni volontarie. Vorrei sapere se sono nella condizione di potere improntare un ricorso
Se eri stato riformato ti pagavano le ferie-Ma essendo andato in pensione volontaria,e corretto che il ministero non ti paga le ferie-
Claus1965
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da Claus1965 »

Quello che mi domando io è, ma il solo fatto che il ministero disponga che in tale circostanza è lecito solo perchè lo dispone lui o è giuridicamente corretto????. Il fatto che lui lo disponga con una circolare a mio avviso non può essere presupposto di correttezza giurisprudenziale, e mi chiedo ci sono sentenze che hanno avvallato il provvedimento del ministero in tal senso o è tacito assenso???? prenderlo per buono.
luigino2010
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da luigino2010 »

Claus1965 ha scritto: mer mar 29, 2023 11:49 am Salve chiedevo a chi fosse in grado di dare chiarimenti se la procedura di diniego al pagamento dei giorni di congedo ordinario (75 giorni ferie non fruiti causa malattia che non è stato possibile fruire in quanto la malattia si è protratta senza interruzione fino al subentro della pensione) è lecita da parte del ministero dell'interno il quale mi ha risposto alla richiesta di monetizzazione del congedo ordinario non fruito causa pensione dimissioni volontarie dal 1 marzo che tale indennizzo non è dovuto secondo la legge ministeriale n333/-G/DIV.I-sett.2/aa50ggdel14/01/2013 con il quale il ministero ha espresso parere negativo con un caso analogo di dimissioni volontarie. Vorrei sapere se sono nella condizione di potere improntare un ricorso
ciao, ti allego una circolare del Dipartimento della P.S.(hai la possibilità di farti riconoscere la monetizzazione del congedo ordinario, non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale cessato dal servizio a domanda.):

Il Dipartimento della P.S., con la circolare 333-G/div.1-sett.2/aagg del 14 gennaio 2013, ha escluso dall’ambito di applicazione del divieto ex articolo 5, comma 8, tutte quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o nelle quali la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla carente capacità di vigilanza dell’amministrazione (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni). Resta inteso, ad avviso della Ministeriale, che la monetizzazione delle ferie, in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia.

Con la circolare n. 333-G/Div. I A del 28 maggio 2019 la Direzione Centrale per le Risorse Umane, del Dipartimento della PS ha emanato direttive in ordine alla possibilità di riconoscere la monetizzazione del congedo ordinario, non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale cessato dal servizio a domanda.

La circolare prende le mosse dalla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea che, con sentenza del 20 luglio 2016 (causa C-341/2015), nell’interpretare la direttiva 2003/88/CE Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa, ha riconosciuto a un ex dipendente del Comune di Vienna, il diritto a causa di malattia intervenuta prima del proprio pensionamento avvenuto a domanda. Nella circostanza, la Corte ha affermato che l’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva concernente, tra l’altro, il diritto alla percezione dell’indennità spettante per ferie non godute debba essere interpretato nel senso che:

la normativa nazionale non può prevedere la mancata monetizzazione delle ferie non fruite in favore di un lavoratore cessato per domanda di pensionamento;
un lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per il fatto di essersi ammalato;
gli Stati possono decidere, qualora la normativa nazionale stabilisca il diritto alla fruizione di ferie aggiuntive rispetto alle quattro settimane previste dalla Direttiva 2003/88/CE, di concedere la monetizzazione anche di questi ulteriori periodi.
Alla luce di quanto sopra, il Dipartimento con la circolare citata, ritiene possano essere accolte favorevolmente le istanze presentate dai dipendenti per il riconoscimento del diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa di malattia occorsa prima del collocamento in quiescenza a domanda.

Inoltre, il Dipartimento ha ritenuto utile precisare che per il personale della Polizia di Stato, il combinato disposto degli articoli 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prevede periodi di congedo differenziati sulla base dell’anzianità di servizio ed in ragione della distribuzione della prestazione lavorativa su 5 o 6 giorni settimanali, partendo da un minimo di 26 sino ad un massimo di 45 giorni.

Inoltre, l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018 n. 39, prevede che, qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno di spettanza, la parte residua possa essere fruita entro i 18 mesi successivi.

A ciò si aggiunga che l’articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede che, ove il personale non possa godere, per particolari esigenze di servizio, dei previsti giorni di riposo settimanali e festivi, lo stesso maturi il diritto ad usufruirne nelle quattro settimane successive.

Di conseguenza, si legge nella citata circolare, appare evidente come i periodi di ferie comprendenti il congedo ordinario (eventualmente anche riportato nei diciotto mesi successivi), i cosiddetti riposi legge e i recuperi riposo non fruiti, possano superare, nel complesso, le quattro settimane previste dalla nominata direttiva e che in caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro tutti i periodi di ferie pregresse, legittimamente riportati all’anno successivo a quello di maturazione nel rispetto della disposizioni contrattuali sulla materia, possono essere monetizzati se non goduti per sopravvenuta malattia.

Tenuto conto di tutto ciò, la circolare precisa che “”sarà ovviamente necessario procedere alla monetizzazione del congedo di cui si tratta solo nel caso in cui esista agli atti la pertinente documentazione comprovante che l’interessato, nell’anno di maturazione, non abbia potuto fruire dei periodi di congedo ordinario spettante e che, una volta rinviati all’anno successivo, non ne abbia comunque potuto godere per la sopravvenuta malattia, prima della cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio”.

Ai fini della monetizzazione, nei casi tassativamente previsti, la retribuzione da prendere in considerazione è costituita dal trattamento economico fisso, considerato per intero e non decurtato, attribuito al dipendente fino al giorno precedente il collocamento a riposo (circolari n. 333.G/9813.C. Bis.40.Comp.Sost. Dell’11 ottobre 1996 n. 333 333/G.Z.4.Comp.Sost. del 18 novembre 1999 e n. 333/G.Z.4.n.13/02 del 3 maggio 2002).
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da Claus1965 »

Grazie Luigino10, anche io ero a conoscenza di quello che gentilmente mi hai postato, allora mi chiedo se io rientrando nella fattispecie che prevende che mi venga riconosciuto perchè l'ufficio contabile della Questura si pronunciato in senso contrario??? Sarà il caso di fare ricorso??? Grazie per la collaborazione
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da luigino2010 »

Perchè vogliono sempre che facciamo ricorso, purtroppo in automatico non concedono quasi nulla, i tempi sono cambiati, pertanto essendoci la predetta norma che regola il pagamento delle ferie anche per chi è andato in pensione a domanda fai il ricorso citando la predetta normativa i. Ciao e auguri.
Claus1965
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da Claus1965 »

Grazie luigino 2010 per le informazioni cercherò un legale competente per fare ricorso grazie ancora.
sasabl
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da sasabl »

Claus1965 ha scritto: mer mar 29, 2023 1:52 pm Grazie Luigino10, anche io ero a conoscenza di quello che gentilmente mi hai postato, allora mi chiedo se io rientrando nella fattispecie che prevende che mi venga riconosciuto perchè l'ufficio contabile della Questura si pronunciato in senso contrario??? Sarà il caso di fare ricorso??? Grazie per la collaborazione
Ciao!

Te l'hanno detto a voce o rispondendo per iscritto ad una tua richiesta? Se l'hanno fatto a voce scrivi una richiesta formale riportando il quart'ultimo periodo della circolare che ti ho allegato spiegando che la mancata fruizione delle ferie non è da imputare ad una tua volontà. Inoltre chiedi espressamente chi sarà il responsabile del procedimento.
VincentVega
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da VincentVega »

La monetizzazione del congedo avviene quando il dipendente non ha possibilità di richiederle o di usufruirne, nella maggior parte dei casi perche' inviato alla cmo, quindi in malattia/aspettativa per malattia e subito dopo messo in pensione.
Se hai una possibilità di richiederle/usufruirne e non la sfrutti, che io sappia, sono perse.
Nel caso delle dimissioni volontarie o di pensione da una certa data sei te che stabilisci la data e potresti, in teoria, usufruire di tutte le ferie e poi dimetterti o andare in pensione.
La cassazione ha affermato che il congedo non fruito e non monetizzato rappresenta un indebito arricchimento del datore di lavoro, solo su questo punto puoi provare ad imbastire un ricorso... cioe' se hai presentato una domanda di pensione da una certa data, c'era, a mio avviso, un debole obbligo da parte dell'ufficio di ricordarti che avresti dovuto esaurire le ferie, e spostare quindi la data di decorrenza della pensione.
Pensaci bene prima di fare ricorso perche' rischi di buttare soldi inutilmente.
naturopata
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da naturopata »

Fai ricorso gerarchico se previsto. In caso di ulteriore rigetto, fai ricorso al presidente della Repubblica in proprio, pagherai solo il contributo unificato e zero altre spese.
VincentVega
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da VincentVega »

Il ricorso e' al Tar.
Poi Consiglio di Stato o Presidente Rep (che e' sempre Consiglio di Stato).
Da poco il ricorso al Presidente Rep non e' piu' gratis, si paga anche quello....
mauri64
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da mauri64 »

Ciao VincentVega,
L’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, sostituendo l’art. 13, co. 6 bis del TUSG, alla lett. e) ha, introdotto per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, il pagamento del contributo unificato, dal 1 gennaio 2013 fissato in € 650,00.
VincentVega
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da VincentVega »

In caso di soccombenza al Tar, secondo me non conviene fare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma eventualmente fare ricorso direttamente al Consiglio di Stato.
Con il ricorso straordinario non essendoci una sentenza, perche' trattasi di un parere, non c'e' rimborso delle spese sostenute (caso del collega di l'Aquila) e quindi e' tutta una rimessa.
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Re: monetizzazione rifiutata

Messaggio da mauri64 »

@VincentVega,
ho postato quanto sopra, poichè è da parecchi anni che esiste tale contributo unificato.
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