dipende dal motivo del suo congedo: se è stato riformato o ha sforato il periodo massimo di aspettativa, è possibile monetizzare le licenze ordinarie non fruite. Se, invece, è cessato di servizio a domanda o per raggiungimento dei 60 anni, è possibile monetizzarle solo se dimostra che furono regolarmente chieste e l'amministrazione non le concesse.
Quanto alla prescrizione, non sono sicuro che sia quinquennale, visto che tale prescrizione riguarda gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi oppure le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. La monetizzazione delle licenze non fruite non direi che ricadono in tale fattispecie, ma, per giurisprudenza oramai costante, tutti gli emolumenti corrisposti ai pubblici dipendenti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa sono soggetti alla prescrizione quinquennale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5246 dell'8 ottobre 2012; sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4553), senza alcuna distinzione per l'ipotesi che il credito retributivo sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4251 dell'8 settembre 2008), non assumendo più alcun valore la distinzione giurisprudenziale fondata sul presupposto (legislativo, normativo o provvedimentale) che aveva costituito in precedenza il discrimine tra l'applicazione del termine quinquennale e quello decennale" (C.d.S., 14 gennaio 2013, n. 141).
Ovviamente, se lei ha mai chiesto per iscritto la monettizzazione, potrebbe aver interrotto la prescrizione così da non essere ancora maturata.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
monetizzazione licenza ordinaria non fruita
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