Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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mav
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Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da mav »

Sono stato assente dal 18 aprile 2012 al 04 marzo 2013 data della mia riforma totale, durante tutto il 2012 ho fruito di solo 4 gg. di ordinaria su 39 spettanti, (in considerazione che il Reparto Comando mi ha detto che la licenza spettante deve essere divisa in dodicesimi) vi chiedo secondo la vostra competenza:
- è giusta questa interpretazione?
- quanti giorni mi devono pagare per il 2012 e quanti per il 2013?
Inoltre, ho visto che sulla richiesta di monetizzazione non è prevista la mia firma (come se fosse un atto d'ufficio) qualcuno ha un fac simile di domanda?
Ringraziando un caloroso saluto
Mav


Marco64
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da Marco64 »

mav ha scritto:Sono stato assente dal 18 aprile 2012 al 04 marzo 2013 data della mia riforma totale, durante tutto il 2012 ho fruito di solo 4 gg. di ordinaria su 39 spettanti, (in considerazione che il Reparto Comando mi ha detto che la licenza spettante deve essere divisa in dodicesimi) vi chiedo secondo la vostra competenza:
- è giusta questa interpretazione?
- quanti giorni mi devono pagare per il 2012 e quanti per il 2013?
Inoltre, ho visto che sulla richiesta di monetizzazione non è prevista la mia firma (come se fosse un atto d'ufficio) qualcuno ha un fac simile di domanda?
Ringraziando un caloroso saluto
Mav
Mi sembra al quanto corretta tale interpretazione ed il conteggio va fatto in dodicesimi. Se se vuoi posso inviarti il modulo di richiesta di monetizzazione,(tramite e.mail) comunque e reperibile sul portale intranet.
amedeo61
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da amedeo61 »

Ciao Mav...! Anche per me è giusta l'interpretazione che ti hanno fornito i colleghi del tuo Comando e, facendo due conti si ottiene che per il 2012 te ne spettano 35 (39 - 4); mentre per il 2013 te ne spettano 6 (39 : 12 = 3 X 2 = 6). Buona serata Amedeo
mav
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da mav »

Nessuno ha una copia della richiesta relativa alla monetizzazione della licenza non fruita? :roll: :roll: :wink: :?
Mav
Marco64
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da Marco64 »

mav ha scritto:Nessuno ha una copia della richiesta relativa alla monetizzazione della licenza non fruita? :roll: :roll: :wink: :?
Mav
Se scrivi la tua e.mail posso allegarti il modulo in word.
mav
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da mav »

Marco64 ha scritto:
mav ha scritto:Nessuno ha una copia della richiesta relativa alla monetizzazione della licenza non fruita? :roll: :roll: :wink: :?
Mav
Se scrivi la tua e.mail posso allegarti il modulo in word.

Marco ti ho mandato un mp grazie per l'attenzione che mi hai dedicato :D
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lorus
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da lorus »

armando ha scritto:scusa marco64, come funziona la richiesta monetizzazione licenza non fruita? io che da settembre 2007 a novembre 2008 sono stato in convalescenza e la cmo in quella data mi ha dichiarato non idoneo ma idoneo parziale e da allora mi trovo in aspettativa speciale in attesa del parere del comitato di verifica per la mia domanda di riconoscimento presentata, nell'anno 2007 dovevo ancora fruire 18 gg di licenza ordinaria, cosa dovrei richiedere? devo presentare ora qualche domanda?
All'atto del congedo per riforma, potrai richiedere la monetizzazione della licenza maturata dal 2007 fino al momento del pensionamento. Anche se ti trovi in aspettativa speciale, ti tocca la licenza ordinaria e se rientri in riforma parziale dovrai fartela tutta. Ciao
giampietro

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da giampietro »

Ma siamo sicuri che la paghino visto che l’Ufficio Legislazione del CGA interpreta sempre le Leggi a modo suo?
Io, riformato il 26 set 2012, alla data odierna non ho ricevuto alcuna comunicazione dal CNA (la domanda è stata compilata e inoltrata al CNA direttamente dal mio ex Capo Servizio Amministrativo).
Da quanto si legge sul forum, pare che le amministrazioni della GdF e della Polizia Penitenziaria, non facciano problemi per liquidare le ferie non fruite a seguito di riforma.
Solo noi e solo noi, abbiamo uffici che devono continuamente capire, analizzare, approfondire quelle leggi semplici e di facile apprendimento, come quella che attende alle monetizzazioni per congedo a seguito di riforma “e non a domanda”.
Vediamo, per quelli come me riformati dopo luglio 2012 come andrà a finire, altrimenti tutti e con un unico atto dovremmo fare ricorso per ottenere quello che ci spetta.
mav
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da mav »

Per Giampietro, i colleghi dell'Ufficio Personale della mia Legione mi hanno riferito che dopo un periodo in cui al CNA di Chieti avevano bloccato i pagamenti :shock: ora, e solo per i riformati hanno ripreso... fidati la fonte è certa ed affidabile ciao Mav :wink:
andrea63
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da andrea63 »

ciao a tutti ieri dopo contatto telefonico col cna dicono che pagano solo x quelli riformati al 06/07/2012 dopo nulla spero che si sbagliano io sono in attesa quasi da 11 mesi e ancora niente. saluti a tutti
aeronatica
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da aeronatica »

Un saluto a tutti ed un consiglio ad Armando: interrompi la prescrizione del credito ai sensi dell'art 2946 c.c. tramite una tua istanza specifica di corresponsione del compenso sostitutivo della licenza non fruita, dato che puntualmente poi per non pagare dalla colta e saggia controparte viene richiamata ed eccepita l'intervenuta prescrizione del credito per lo spirare del termine legale.
aeronatica
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da aeronatica »

A tutti buongiorno, rispondo nella specie ad Armando.
Il più delle volte, a parte consigli spassionati di veri amici (non colleghi e/o conoscenti) si finisce per chiedere all'oste se il vino che vende è buono oppure no ed è evidente l'intuitiva pronta risposta.
Ritengo sia un bene poter sentire il suono di tutte le campane e poi scegliere la propria.
Se posso dare un consiglio dettato dall'esperienza, La prescrizione dei termini (come qualunque comunicazione ritenuta importante ai fini probatori) la devi inoltrare al tuo Comando di Corpo via fax con report di stampa che riporta l'atto inviato (cioè non solo l'ok della trasmissione ma proprio la stampa parziale dell'atto con report di invio ok) e poi in raccomandata in originale allegando copia di tuo documento di riconoscimento. Poi che il destinatario, ricevuta il tuo fax inviato anticipatamente e poi la successiva raccomandata con r.r., decida di archiviarla, di buttarla, di riscontrarla e/o di fumarla a te interessa relativamente; hai prescritto i termini di decadenza dal diritto!
Proprio a maggior ragione se sai informalmente che verrai congedato e quindi dovranno procedere al pagamento sostitutivo assume rilievo pregnante proprio l'interruzione dei termini di prescrizione in modo che non te la possano eccepire.
In merito invece al decreto di rigetto di Previmil, non sei il primo ad avere un rigetto (come ben sai) è meno noto invece il fatto di sapere che in taluni casi e condizioni il decreto di rigetto di previmil che pedissequamente richiama la delibera del CVCS è stato annullato dopo impugnazione dalla stessa Previmil sulla scorta dell'annullamento in autotutela effettuato dal CVCS della propria delibera.
Quindi previa impugnazione giurisdizionale si è ottenuto in sede di autotutela (cioè senza udienza di merito in Tribunale) l'annullamento del decreto di rigetto con emissione di nuovo decreto di accoglimento con riammissione in servizio del collega quale riformato parziale.
E' altresì vero che non tutti i TAR provvedono in modo univoco ma non tutti i decreti di rigetto e le delibere del CVCS sono sacrosanti, anzi proprio effettivamente il contrario.
Anzi Il più delle volte se impugnati correttamente si sgretolano da soli.
In ogni caso, per concludere, dipende dalla tua patologia, dal tuo stato di servizio e dai precedenti giurisprudenziali consolidati prevalenti e/o univoci esistenti nella specifica materia.
Quando avrai il decreto e leggerai le motivazioni ti accorgerai che le stesse saranno apodittiche, ciclostilizzate e standard contenute in modo uguale in tanti e tanti diversi decreti.
Inviterei i colleghi ad aprire un nuovo argomento ove vengono postati il decreti di rigetto, si potrà constatare che le frasi utilizzate per negare l'eziopatogenesi al collega "Pasquale" sono le medesime di quelle ricopiate nel decreto di rigetto del collega "Pippo" senza alcun riferimento oggettivo e soggettivo al servizio prestato dall'uno e dall'altro, anzi omettendone i riferimenti specifici che sorreggerebbero a ben vedere secondo dottrina medico legale il nesso eziologico.
Certamente anche gli esami della documentazione di "Paperina", "Clarabella", "Minni" e finanche di "Pluto" sarebbero identiche.
Secondo me si sta conducendo una partita a carte ove il mazziere ha un mazzo di jolly speciale proprio solo perchè conduce una partita alla volta.
Nell'agosto 2012 anche, addirittura.... il CDS ha "perso la pazienza" ed in una sentenza ha chiarito che quando si vuole respingere una dipendenza da c.s.o. lo si deve fare con la contestazione elementi certi univoci e riferiti al soggetto in scrutinio con eccezione di riferimenti oggettivi al caso di specie....chiarendo che frasi stereotipate, apodittiche e ciclostilizzate NON SONO RITENUTE IDONEE AL FINE DI NEGARE LA DIPENDENZA DA C.S.O..
Come hanno riferito i colleghi sia non arrendendosi (chi ha visto accogliere il ricorso non dal TAR bensì dal CDS) che agendo dinanzi al TAR (chi ha avuto accoglimento al TAR) la nostra storia personale dipende anche dalle nostre azioni.
Buona giornata a tutti.
panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Per chi è stato riformato dopo un lungo periodo di convalescenza/aspettativa la licenza NON fruita va pagata e vi do le prove.

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Monetizzazione delle ferie in caso di decesso del dipendente

La Corte dei Conti, sezioni riunite per la Regione siciliana, con la deliberazione n. 84/2012/SS.RR./PAR del 15 novembre 2012, richiama i pareri recentemente espressi dal Dipartimento della funzione pubblica (n. 40033 P-4.17.1.7.5. dell'8 ottobre 2012) e dalla Ragioneria generale dello Stato-MEF (n. 77389 del 14 settembre 2012) in ordine all'applicazione dell'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (divieto di monetizzazione delle ferie residue), agli stessi si conforma e, pertanto, conferma che:
"... nell'impossibilità concreta di praticare l'ipotesi alternativa indicata dalla legge (fruizione), l'Ente può - ove ricorrano tutte le altre condizioni normativamente previste - procedere alla monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio e per le quali l'obbligo di fruizione non risulti più coercibile per decesso del lavoratore".

Corte dei Conti Sicilia del. n.84 del 15.11.2012

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Deliberazione n. 84/2012/SS.RR./PAR

Repubblica Italiana
La Corte dei conti
Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva nella camera di consiglio del 13 novembre 2012.
* * * *
Visto l’art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Marineo (PA), con nota prot. n. 10426 del 25 luglio 2012, presa in carico dal Servizio di supporto di queste Sezioni riunite in data 31 luglio 2012, prot. n. 110/SRCSS-R01CVA-A;

vista l’ordinanza n. 109/2012/SS.RR./CONS. del 31 ottobre 2012 con la quale il Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il Collegio per l’odierna adunanza;

udito il relatore, consigliere dr. Stefano SIRAGUSA

ha emesso la seguente deliberazione.
* * * *

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Marineo, nella premessa che l ’ argomento in oggetto di parere ha riflessi diretti nella contabilità dell’ente e pertanto rientra in materie oggetto di funzioni consultive esercitate dalla Corte dei conti ai sensi della legge 131/2003, chiede di conoscere se sia ancora possibile alla luce della vigente normativa ricorrere all’istituto della monetizzazione delle ferie a favore di dipendenti comunali non fruite per esigenze di servizio e segnatamente nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per improvviso decesso del lavoratore.
* * * *

La richiesta di parere è da ritenersi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, trattandosi del Sindaco del comune, legale rappresentante dell’Ente.

Sotto il profilo oggettivo, si osserva che il quesito proposto può ritenersi compreso nella accezione di contabilità pubblica individuata per l’espletamento della funzione consultiva della Corte dei conti dall’art.7, comma 8 , della legge n.131 del 2003. Occorre, infatti, che tale accezione faccia riferimento alla disciplina delle spese ed alle relative norme di contabilità, requisiti che si ritrovano nella legge 7 agosto 2012, n.135 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 recante: “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”) il cui art.5 , comma ottavo, è oggetto del richiesto parere.

Il quesito viene, altresì proposto, con i caratteri di generalità ed astrattezza necessari ad escluderne la riferibilità a concreti provvedimenti adottati dall’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità di gestione nel cui ambito è preclusa ogni sovrapposizione di una concorrente attività consultiva da parte di queste Sezioni riunite, né si ha notizia di un eventuale contenzioso giurisdizionale in atto che, parimenti, precluderebbe ogni attività consultiva al riguardo, da parte di queste Sezioni riunite.

La citata disposizione di legge prevede che :“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (nonché delle autorità) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

Preliminarmente va ricordato che secondo il principio generale dell’ordinamento giuridico dii interpretazione delle leggi, la legge “dispone per l’avvenire” e, normalmente, “ non ha efficacia retroattiva” (art.11 disp. prel. al Cod. civile)

L’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 è stata fissata al 7 luglio 2012 e non vi sono disposizioni relative ad un eventuale regime transitorio.

Pertanto, i rapporti di lavoro cessati e le situazioni in cui le giornate di ferie siano già maturate prima dell’entrata in vigore della citata disposizione devono trovare la relativa tutela assicurata dall’ordinamento giuridico.

Inoltre, a parte ogni considerazione sulla precisa individuazione della nozione dei “trattamenti economici sostituitivi” che non sembra limitarsi alla sola “monetizzazione”, analizzando l’inciso dell’ottavo comma dell’art.5 in questione (“sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”), pur volendo attribuire un mero carattere esemplificativo alla elencazione finale dei casi di esclusione - come sembra preferibile in relazione al divieto tassativo (“in nessun caso”) di cui alla frase che lo precede e che non riporta il caso del decesso del lavoratore - si ricava comunque in via di interpretazione che la “fruizione”, vale a dire il godimento delle ferie - una volta che siano state maturate legittimamente in corrispondenza delle norme che ne regolano l’attribuzione- deve necessariamente mantenere il carattere dell’ effettività in relazione all’entrata in vigore della nuova disciplina, requisito che viene a mancare nel caso del decesso del lavoratore.

La finalità della norma può, inoltre, ragionevolmente individuarsi nella volontà del legislatore di razionalizzare la spesa pubblica con conseguente sanzione negativa per quei comportamenti amministrativi dovuti all’assenza di programmazione e di controlli da parte della dirigenza sulle ferie dei dipendenti ovvero a comportamenti determinati dal dipendente in maniera volontaria rispetto alla conclusione del rapporto di lavoro con conseguenze in materia di ferie non godute.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, queste Sezioni riunite sono dell’avviso che nell’ impossibilità concreta di praticare l’ipotesi alternativa indicata dalla legge, l’Ente possa - ove ricorrano tutte le altre condizioni normativamente previste - procedere alla monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio e per le quali l’obbligo di fruizione non risulti più coercibile per decesso del lavoratore.

Nella interpretazione specifica della normativa in questione risultano emanati di recente due pareri, il primo del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza de Consiglio dei ministri (n. DPF 40033 P-4. 17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012) ed il secondo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze (n.77389 del 14 settembre 2012, a firma del Ragioniere generale) in senso sostanzialmente confermativo della ricostruzione ermeneutica sopra esposta.

P.Q.M.
Nelle su esposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana in sede consultiva.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione richiedente.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
( Stefano SIRAGUSA) ( Rita ARRIGONI)


Depositato in segreteria il 15 Novembre 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Fabio Guiducci)
panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Questa circolare consta 35 pagine ma posto solo quella d'interesse per tutti.

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CIRCOLARE N. 2

Roma, 5 FEBBRAIO 2013

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L’ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA


Prot. N. 0010486
Allegati: 2


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale
ROMA


A Tutti i Ministeri
ROMA


epc.


Al Presidente della Sezione controllo
Enti della Corte
dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA


Ai Rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi dei revisori o sindacali presso gli enti ed organismi pubblici
LORO SEDI


OGGETTO : Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2013.


OMISSIS

2. Ferie, riposi e permessi

Omissis


In proposito, si fa presente che sulla disposizione il Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 32937 del 6 agosto 2012, ha espresso un primo orientamento, condiviso da questa Amministrazione, riguardante l’ambito temporale di applicazione della nuova normativa, precisando che in assenza di una specifica disciplina transitoria debbono rimanere salvaguardate le situazioni relative ai rapporti di lavoro già cessati prima della sua entrata in vigore. Resta fermo che, in tali situazioni, la liquidazione delle ferie non godute potrà essere effettuata con riferimento ai soli e limitati casi e tipologie già previsti dalle disposizioni contrattuali e normative in precedenza applicabili.

Inoltre, il citato Dipartimento, con nota n. 40033 dell’8 ottobre 2012, condivisa da questa Amministrazione, è ulteriormente intervenuto sulla materia, precisando che rimangono escluse dal divieto di monetizzazione le situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa dal servizio per inabilità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda, comunque, dalla volontà del dipendente (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni).

Omissis

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Vi siete convinti adesso????
francotemplare

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da francotemplare »

:D :D Grazie Panorama, come solito lavori per noi anche la domenica :wink: :wink: e noi egoisti, non ti offriamo manco una coppa di champagne :evil: :evil: millesimato, almeno virtualmente. :) :) Apettavo da tempo questa notizia. Ciao
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