Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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ariete17
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da ariete17 »

ciao gino59, scusami tu.
ma e cmq quella "sigla", non significa niente e non era per offenderti ma per dirti che se un vede un acronimo che non conosce e pacifico che gli viene da chiederne il significato.
e............grazie per la risposta datomi


"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da gino59 »

ariete17 ha scritto:ciao gino59, scusami tu.
ma e cmq quella "sigla", non significa niente e non era per offenderti ma per dirti che se un vede un acronimo che non conosce e pacifico che gli viene da chiederne il significato.
e............grazie per la risposta datomi
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....Certo che è cosi e deve essere in questo modo tra persone civili.-

....Ma il RAP è la musica dei nostri giorni e specialmente dei nostri giovani e quindi la "battutaccia" mi è
venuta spontanea....!!! Ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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ariete17
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da ariete17 »

ma vaf...........................
dai adesso scherzo io
ciao e buona serata
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da gino59 »

ariete17 ha scritto:ma vaf...........................
dai adesso scherzo io
ciao e buona serata
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....Con la Suocera come sei messo....???
meglio di me o peggio....??? notte
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da ariete17 »

ciao gino59 purtroppo mi è rimasta solo la suocera
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da rocco61 »

saluti Ariete17.
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Ora l'argomento è chiuso ed il collega CC. ha ottenuto altre cose.
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Il CdS col presente Parere precisa:

1) - Come, infatti, già evidenziato da questa Sezione nel parere del 14 marzo 2012, n. 395/2011, concernente la materia del pagamento del compenso sostitutivo di ferie non fruite, "il credito relativo al compenso sostitutivo delle ferie non godute non ha natura retributiva, ma risarcitoria", motivo per cui, peraltro, lo stesso è soggetto a prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663 e Sez. V, 22 ottobre 2007 n. 5531; Cass. civ., Sez. lav., 11 maggio 2011, n. 10341; Tar Campania Napoli, sez. IV, 27 ottobre 2008, n. 18253).

2) - Parimenti fondato è il gravame con riferimento alla richiesta di monetizzazione di 4 giorni di licenza ex art. 1, L. 23 dicembre 1977, n. 937, relativi all'anno -OMISSIS-, così come riconosciuto dallo stesso Ministero. Si ritiene, tuttavia, di non condividere la posizione dell'Amministrazione in ordine alla misura del quantum dovuto, atteso che la compensazione forfettaria di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1977, n. 937, non può trovare applicazione al caso di specie, poiché essa si applica, come in effetti sostenuto dal ricorrente, esclusivamente "per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi".

3) - Fondata è, infine, anche la censura concernente il mancato riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, poiché il Ministero ha, in un primo momento, riferito che i versamenti erano stati effettuati entro i 180 giorni previsti, come sancito dall'art. 1046 del D.P.R. 90/2010, e successivamente affermato che i medesimi versamenti erano stati effettuati entro i 210 giorni previsti dall'allora vigente D.M. 8 agosto 1996, n. 690 ("Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli Enti, dei Distaccamenti, dei Reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a carattere Interforze").

4) - In realtà, entrambe le disposizioni normative non sono applicabili al caso di specie, poiché la prima norma non era vigente al momento della presentazione dell'istanza da parte del ricorrente, mentre il citato D.M. non reca disposizioni che regolano il termine di conclusione del procedimento relativamente al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria.
- ) - Pertanto, deve ritenersi applicabile ai procedimenti della specie l'ordinario termine di trenta giorni, previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990, che decorre dal ricevimento da parte dell'Amministrazione dell'istanza del ricorrente.

Per completezza leggete il tutto qui sotto, cmq. la maggior parte dell'argomento trattato è uguale a quello precedente.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502661 - Public 2015-09-22 -

Numero 02661/2015 e data 22/09/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 1 luglio 2015

NUMERO AFFARE 01393/2011

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal App. Sc. dei Carabinieri -OMISSIS- avverso il diniego del compenso sostitutivo della licenza ordinaria non goduta.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D-OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
Visto il proprio parere interlocutorio reso in data -OMISSIS-;
Visto il proprio parere interlocutorio reso in data -OMISSIS-;
Vista la nota prot. n. M_D -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la propria relazione integrativa datata -OMISSIS-;
Visto il proprio parere interlocutorio reso in data -OMISSIS-;
Vista la nota prot. n. M_D -OMISSIS-;
Visto il proprio parere interlocutorio reso in data -OMISSIS-;
Vista la nota prot. n. M_D -OMISSIS-;
Visto il ricorso ed i successivi atti depositati;
Esaminati gli atti ed udito il relatore consigliere Nicolò Pollari;

Premesso:

Il ricorrente è un Appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio dal -OMISSIS-, nonché cessato dal servizio permanente per infermità a decorrere dal -OMISSIS-. In tale data il ricorrente avanzava richiesta al Centro Nazionale Amministrativo di -OMISSIS- per ottenere il pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita.

La medesima istanza veniva reiterata in data -OMISSIS-

In data -OMISSIS- il Centro Nazionale Amministrativo effettuava un pagamento limitatamente a -OMISSIS- maturata e non fruita per l'anno -OMISSIS-, senza tener conto del periodo di aspettativa.

Con il ricorso straordinario in oggetto il ricorrente chiede: l'annullamento dell'atto con cui è stato disposto il pagamento a titolo di compenso sostitutivo per soli -OMISSIS- nonché la disapplicazione della pubblicazione n. C-14 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi", nella parte in cui prevede la non maturazione della licenza ordinaria durante l'aspettativa per infermità, e della circolare n. M_-OMISSIS-della Direzione generale per il personale militare. Chiede, altresì, l’accertamento e il riconoscimento del diritto a percepire il previsto compenso sostitutivo per -OMISSIS- e risarcimento del danno ex art 2-bis L. n. 241/1990.

Con il ricorso in oggetto il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

“1. Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare degli artt. 36 Cost, e 2109 C.C.; eccesso di potere per presupposti erronei; assenza di istruttoria e di motivazione; contrasto con l'interesse pubblico; manifesta illogicità; disparità di trattamento;

2. Erroneità e manifesta infondatezza dell'assunto secondo il quale il militare posto in aspettativa per motivi di salute, se collocato in congedo senza avere ripreso servizio, non matura la licenza ordinaria durante tal periodo e avrebbe diritto al pagamento sostitutivo della stessa già maturata e non goduta al momento del transito in aspettativa;

3. Violazione di legge: violazione ed errata applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

4. Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 47/10° del d.P.R n. 395/1995; eccesso di potere per travisamento dei fatti; errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

5. Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare degli artt. 14/14° cit. d.P.R. e 55, commi 10 e 20, del d.P.R n. 254/1999; eccesso di potere come al precedente punto;

6. Violazione di legge ed eccesso di potere per illegittimità derivata;

7. Violazione delle norme in tema di partecipazione procedimentale, in particolare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente compressione o violazione dell'art. 24 Cost.;

8. Violazione del principio del giusto procedimento e più segnatamente dall'art. 1 al 10 e in particolare 10-bis L. n. 241/1990 e succ. modd., nonché 5 e 6 D.M n. 603/1993, in quanto è mancata del tutto la partecipazione, essendo stata omessa la previa comunicazione di avvio del procedimento come sopra, non comunicato il prescritto preavviso ex art. 10-bis, e neppure emesso il provvedimento finale (così violando il principio del giusto procedimento); eccesso di potere; ingiustizia grave e manifesta”.

L’Amministrazione, con il provvedimento impugnato, ha dato applicazione alla pubblicazione n. C-14, la quale prevede che il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita è consentito fino al transito in aspettativa. Il medesimo provvedimento, secondo il ricorrente, non recherebbe l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a supporto della determinazione assunta dall’Amministrazione, ed in particolare di quelle norme di rango primario di segno opposto rispetto all’interpretazione recata nella predetta pubblicazione.

Viene fatto riferimento al combinato disposto degli artt. 18 e 55 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (recante il “recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”), da cui discende che il pagamento sostitutivo, di cui dall'art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 395 del 1995, spetta anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente, disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

La stessa giurisprudenza ha considerato come maturate le ferie anche avuto riguardo al periodo d’infermità per malattia, giungendo ad affermare che, quando il mancato godimento delle ferie non sia imputabile all’interessato, ciò non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (Consiglio di Stato, Sez. VI n. 2520/2001), in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico) è maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, nella specie incontestatamente contratta per causa di servizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2010, n. 104, che richiama la sentenza della medesima Sezione, -OMISSIS-, che, a sua volta, richiama i principi enucleati nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 14020/2001).

Nel caso di specie, il mancato svolgimento dell’attività lavorativa non è imputabile all’interessato, proprio in quanto dipendente da infermità contratta per causa di servizio.

Il ricorrente si duole, poi, di una serie di vizi procedimentali, imputabili al comportamento, a suo dire, “omissivo” del responsabile del procedimento ed in particolare:

- del mancato rispetto del termine di trenta giorni (come introdotto dall’art. 7, comma 2, della Legge 69/-OMISSIS-, in ragione del quale “nei casi in cui disposizioni di legge … non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”);

- della mancata adozione di un provvedimento finale, che tenesse conto delle osservazioni formulate dal ricorrente nel corso del procedimento;

- dell’omessa comunicazione del termine entro cui doveva concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia;

- della mancata spiegazione dei motivi per i quali sono stati retribuiti -OMISSIS- come richiesto dal ricorrente.

Nella sostanza, ritiene che siano stati violati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 (comma 3), 7, 8 (comma 1), 9, 10 e 10 bis della Legge 241 del 1990.

Viene, quindi, ulteriormente stigmatizzato il comportamento del responsabile del procedimento, che integrerebbe, sempre a suo dire, gli estremi dell’ “abuso d’ufficio”, previsto e punito dall’art. 323 c.p..

Nelle conclusioni si duole anche del mancato riconoscimento della "riliquidazione d'ufficio" per effetto dell'intervenuto aumento stipendiale di cui al D.P.R. 184/2010.

Si riserva, infine, di presentare memorie di replica e chiede di intervenire nel procedimento amministrativo ed esercitare il diritto di accesso ex legge 241/1990.

Il Ministero, nella propria relazione, ritiene il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere, in quanto, con circolare prot. n. M_D -OMISSIS-, la Direzione Generale per il personale militare, in linea con il nuovo orientamento che si è formato in materia di monetizzazione della licenza ordinaria, ha riconosciuto, nei confronti -OMISSIS-, anche il pagamento degli ulteriori giorni di licenza ordinaria, tenendo conto anche dei giorni di aspettativa per motivi di salute.

In data -OMISSIS- è pervenuta al Consiglio di Stato una memoria difensiva del ricorrente (-OMISSIS-), nella quale evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal Ministero nella propria relazione, nulla gli sarebbe stato ancora pagato.

Precisa, in tale sede, che andrebbero riconosciuti, oltre ai 59 giorni di licenza ordinaria e ai 5 giorni di riposo ex art. 1 della Legge n. 937/1977, anche gli 11 giorni di riposo settimanale che cadevano nei 64 giorni (per un totale di 75 giorni). Andrebbero, altresì, riconosciuti anche gli interessi legali e rivalutazione monetaria sull'intera somma. Insiste, infine, nella richiesta di risarcimento del danno, oltre al pagamento degli “onorari per il legale a cui si è rivolto”.

In data -OMISSIS- è pervenuto al Consiglio di Stato un atto di integrazione alla precedente memoria datato-OMISSIS-. In esso il ricorrente precisa di aver ricevuto un bonifico bancario per l’importo di -OMISSIS-, a titolo di compenso sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita, nonché una comunicazione in cui è specificato che al -OMISSIS- spetta la monetizzazione di ulteriori giorni 41 di licenza ordinaria maturata ma non fruita, di cui 26 riferiti all’anno -OMISSIS-. Il ricorrente contesta il calcolo operato dall’amministrazione, sostenendo che i giorni riferiti al -OMISSIS- sarebbero, in realtà, 30, quale differenza tra i 49 giorni totali di licenza non goduta e i 19 già riconosciuti. Ai quattro giorni di differenza non retribuiti e relativi a tale ultima annualità andrebbero, poi, sommati 11 giorni di riposo settimanale. In pratica, spetterebbe un compenso per ulteriori 15 giorni.

Insiste nel ritenere inesatte e incomplete le considerazioni svolte dall'Amministrazione nella propria relazione, sostenendo che non gli sono stati compensati ulteriori giorni e che quelli pagati il -OMISSIS- non sarebbero stati riliquidati d'ufficio, così come non sarebbero stati pagati interessi legali e rivalutazione monetaria sull'intera somma, che, a detta del ricorrente, avrebbe dovuto essere pagata entro la fine del mese di -OMISSIS-. Insiste, altresì, nelle richieste avanzate nel gravame in oggetto.

In data -OMISSIS- è pervenuta a questo Consiglio di Stato un'istanza di prelievo, datata -OMISSIS-, nella quale il ricorrente reitera quanto già dedotto nel ricorso, nella successiva memoria e nell'atto di integrazione. Nella sostanza, ribadisce che gli spetterebbe il compenso relativo agli ulteriori 15 giorni, che quantifica, in tale sede, in -OMISSIS-.

Con parere interlocutorio n. -OMISSIS-

- fornire circostanziati elementi di dettaglio in ordine alle singole censure dedotte dalla parte ricorrente, nell’ambito del ricorso introduttivo e dei successivi atti integrativi del proprio gravame;

- chiarire quali ulteriori atti siano stati emessi, in merito alla vicenda, procedendo ad una dettagliata ricostruzione dei giorni effettivamente computati.

In data -OMISSIS- nella quale, nel richiamarsi alle precedenti doglianze, il ricorrente lamenta una serie di reiterati difetti e mancanze procedimentali che giustificherebbero il risarcimento dei danni patiti.

In data -OMISSIS- è pervenuta una seconda istanza di prelievo, datata -OMISSIS-, con la quale continua nelle proprie richieste, stigmatizzando la circostanza che il Ministero riferente non avesse ancora risposto al parere interlocutorio di questo Consiglio di Stato.

In tale sede, interpone delle nuove doglianze concernenti le trattenute fiscali e previdenziali operategli sull'importo liquidato per le ferie non godute, che, stante la natura risarcitoria e non retributiva dell’indennità sostitutiva (Cass., 11 maggio 2011, n. 10341), non possono essere operate. Ribadisce che l’ammontare complessivo dei giorni da liquidare è di -OMISSIS- esente da imposte e contributi.

Le medesime argomentazioni sono state nuovamente riproposte con atto denominato "rinnovazione della seconda istanza di prelievo", datato -OMISSIS-

A seguito di sollecito, il Ministero della Difesa, con lettera del -OMISSIS-, ha comunicato che avrebbe provveduto all'inoltro della richiesta relazione integrativa non appena fosse venuto in possesso di tutta la documentazione necessaria a predisporla, puntualizzando che "(sino alla comunicazione di sollecito) non si aveva notizia del sunnominato parere, né delle memorie integrative (tuttora sconosciute) formulate dal ricorrente e giunte presso il Consiglio di Stato in data -OMISSIS-".

In data -OMISSIS-, in cui il ricorrente dà conto della condotta tenuta dall'Amministrazione che non ha provveduto all'adempimento del parere interlocutorio di cui sopra (circostanza di cui si era, invero, lamentato in tutti gli scritti difensivi successivi al parere interlocutorio), nonostante dallo stesso ricorrente richiesto con una serie di e-mail prodotte in allegato e datate-OMISSIS-. Nello stesso documento egli ribadisce le proprie richieste (precisando, ancora una volta, che l’importo complessivo è pari ad euro-OMISSIS-), tra cui l’inapplicabilità della trattenute fiscali e contributive sugli importi già liquidati e su quelli da liquidare, insistendo, inoltre, nella richiesta di risarcimento del danno, oltre al pagamento degli onorari per il legale.

Si è riservato, ulteriormente, di presentare memorie di replica e chiede di intervenire nel procedimento amministrativo ed esercitare il diritto di accesso ex legge 241/1990.

Con un secondo parere interlocutorio n. -OMISSIS- la Sezione ha reiterato le richieste formulate al Ministero con il parere del -OMISSIS-, disponendo la trasmissione al medesimo di tutti gli atti successivi al gravame introduttivo, depositati direttamente al Consiglio di Stato dal ricorrente.

Con nota prot. n. M_D -OMISSIS-, il Ministero della Difesa ha trasmesso la propria relazione integrativa datata -OMISSIS-, inviata anche al ricorrente.

Con essa il Ministero ritiene che il ricorso sia in parte improcedibile e in parte fondato.

In particolare, ritiene il gravame improcedibile per ciò che attiene:

- al mancato pagamento sostitutivo di -OMISSIS- dal momento che i 45 giorni di licenza ordinaria che gli spettavano risultano interamente compensati. Infatti, 19 giorni, relativi al periodo intercorrente tra il -OMISSIS- sono stati retribuiti con il previsto compenso sostitutivo, in data-OMISSIS-; i 26 giorni rimanenti, relativi al periodo compreso tra il -OMISSIS- sono stati remunerati con il previsto compenso sostitutivo in data -OMISSIS-, per un importo complessivo di -OMISSIS-. Tale somma, peraltro, comprende, oltre al pagamento dei 26 giorni del -OMISSIS-, il pagamento sostitutivo di 15 giorni del 2010, nonché il recupero di una somma erroneamente corrisposta al militare per altra indennità, pari a -OMISSIS-

- al pagamento dei -OMISSIS-, dal momento che, come evidenziato nel precedente capoverso, il previsto compenso sostitutivo è stato erogato con l’ordine di pagamento del -OMISSIS-;

- al mancato pagamento di 11 giorni di riposo settimanale, che l'interessato avrebbe maturato, ove fosse stato in servizio, poiché il pagamento sostitutivo in oggetto riguarda esclusivamente i giorni di licenza maturati e non fruiti, e non anche le giornate virtuali costituenti "riposo settimanale";

- al mancato riconoscimento della "riliquidazione d'ufficio" per effetto dell'intervenuto aumento stipendiale (D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184) delle somme già corrisposte afferenti al pagamento sostitutivo dei -OMISSIS-, corrisposto in data -OMISSIS-, è stato computato prendendo a riferimento le misure stipendiali disciplinate dall'allora vigente D.P.R. 16 aprile -OMISSIS-, n. 51, mentre l'importo di -OMISSIS- è, invece, stato calcolato sulla base delle misure stipendiali stabilite dal D.P.R. n. 184/2010.

- al mancato riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull'intera somma spettante al ricorrente, dal momento che il Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri ha eseguito i versamenti entro i 180 giorni previsti, come sancito dall'art. 1046 del D.P.R. 90/2010.

Infine, ritiene il ricorso fondato per quanto concerne il mancato pagamento di 4 giorni di riposo ex art. 1, L. 23 dicembre 1977, n. 937, relativi all'anno -OMISSIS-. Ciò in quanto le giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze di servizio, vanno forfettariamente compensate (-OMISSIS-
In data -OMISSIS-, contenente le repliche alla relazione integrativa del Ministero.

Preliminarmente, il ricorrente evidenzia che il Ministero non ha replicato a tutti i motivi di diritto posti a sostegno del ricorso straordinario introduttivo e dei successivi atti integrativi. Fra questi chiede che venga valutato come motivi aggiunti quanto dedotto, successivamente alla proposizione del ricorso straordinario, in ordine all’erronea tassazione Irpef del compenso sostitutivo pagato (-OMISSIS-), in evidente contrasto con la sua natura risarcitoria. Quantifica nuovamente l’importo complessivo spettante in euro-OMISSIS-.

Contesta quanto eccepito dal Ministero, in ordine al mancato computo dei riposi settimanali, mentre conviene con quanto precisato con riferimento alla riliquidazione d’ufficio dei 19 giorni inizialmente retribuiti.

Non concorda, invece, sul mancato riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nella parte in cui viene precisato che i versamenti sono stati effettuati entro i 180 giorni previsti, come sancito dall'art. 1046 del D.P.R. 90/2010, poiché:

- detta norma, al comma 1, lett. s, non contempla espressamente il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria;

- tale disciplina è entrata in vigore il -OMISSIS- data in cui vigeva l'art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990, come modificato ed integrato dalla Legge 69/-OMISSIS-, in ragione del quale il procedimento doveva concludersi entro il termine di trenta giorni;

- dal momento in cui ha preso avvio il procedimento amministrativo, ossia dal -OMISSIS-, il Centro Nazionale Amministrativo, deputato al pagamento del compenso sostitutivo, non ha ancora comunicato le informazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 8 L. n. 241/1990 ed in particolare "la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento";

- la data di accredito del primo pagamento di -OMISSIS- giorni dall’avvio del procedimento, ossia in -OMISSIS- e non come riferito dal Ministero il -OMISSIS-;

- il secondo pagamento di euro -OMISSIS-, ossia a distanza di 12 mesi dalla presentazione dell’istanza, mentre la riliquidazione è avvenuta il successivo -OMISSIS-.

In realtà, le somme corrisposte in tre tranche risultano tardive rispetto al termine di 30 giorni previsto per il pagamento del più volte detto compenso, che, pertanto, doveva essere erogato entro e non oltre il -OMISSIS- (data da cui decorrono interessi e rivalutazione).

Reitera, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno da ritardo, censurando il comportamento dilatorio del responsabile del procedimento e dello stesso Ministero, avuto riguardo alla propria relazione integrativa.

Contesta, poi, anche la riconosciuta fondatezza, da parte del Ministero, della questione inerente il mancato pagamento di 4 giorni di riposo ex art. 1, L. 23 dicembre 1977, n. 937, relativi all'anno -OMISSIS-. In particolare, si duole della successiva precisazione del Ministero, il quale afferma che le giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze di servizio, vanno forfettariamente compensate in -OMISSIS-, come previsto dalla citata legge. Tale disciplina, invero, non può trovare applicazione al caso di specie, poiché essa si applica al personale in attività e, più in particolare, per fatti derivanti da motivate esigenze di servizio. Peraltro, la stessa Amministrazione, in occasione del secondo pagamento di euro -OMISSIS-, ha retribuito, secondo lo stesso parametro, -OMISSIS-.

Si sofferma, quindi, su quanto evidenziato nei pareri interlocutori di questa Sezione, in ordine all’irritualità delle richieste tese ad esercitare il diritto di accesso ex legge 241/1990, in seno al ricorso straordinario (citando il precedente di questo stesso Consiglio di Stato nell’adunanza della Commissione speciale del -OMISSIS-

Con parere interlocutorio reso in data -OMISSIS- il Collegio ha provveduto a riassumere i termini della vicenda così come sopra esposti.

Ha, altresì, tenuto a precisare che, a fronte delle irrituali e reiterate richieste di esercitare il diritto di accesso ex legge 241/1990, al ricorrente è stata, comunque, data la possibilità di replicare alla relazione del Ministero.

Veniva, quindi, rilevato quanto segue:

"- il ricorrente ha inviato le proprie repliche direttamente al Consiglio di Stato;

- non risulta agli atti che le stesse siano state anche trasmesse al Ministero riferente, nonostante quest’ultimo le avesse richieste per il successivo inoltro al Consiglio di Stato;

- nelle citate repliche viene contestata la circostanza che non sarebbero stati vagliati dall’Amministrazione riferente tutti i motivi di diritto, posti a sostegno del ricorso straordinario introduttivo e dei successivi atti integrativi;

- tra tali motivi di diritto, il ricorrente chiede che sia valutato quanto dedotto in ordine all’erronea tassazione Irpef del compenso sostitutivo pagato;

- in ordine al mancato riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, il ricorrente contesta non solo la diretta applicabilità, come preteso dall’Amministrazione, dell'art. 1046 del D.P.R. 90/2010, ma anche l’esatta indicazione delle date dei pagamenti;

- il Ministero, nella propria relazione, prima ritiene fondata la questione inerente il mancato pagamento di 4 giorni di riposo ex art. 1, L. 23 dicembre 1977, n. 937, poi precisa che tali somme vanno, comunque, forfettariamente compensate in -OMISSIS-, contestando, di fatto, quanto dedotto dal ricorrente, che le aveva equiparate, con riferimento all’esatta quantificazione del compenso sostitutivo, ai giorni di licenza ordinaria".

Preso atto di quanto sopra ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione circa l'inammissibilità delle richieste formulate dal ricorrente, in ordine alla risarcibilità del danno, si è ritenuto di dover disporre la trasmissione al Ministero delle repliche del ricorrente, datate -OMISSIS-. Il Ministero è stato invitato a fornire le proprie controdeduzioni alle dettagliate censure dedotte in tale atto, provvedendo, in via preliminare, a trasmetterle anche al ricorrente ed assegnando a questi un congruo termine per replicare.

Contestualmente, si è ritenuto che dovesse provvedere ad avvisare la parte ricorrente che ogni ulteriore replica agli scritti difensivi dell’Amministrazione riferente dovesse essere depositata presso il Ministero competente per l’istruttoria, che ne avrebbe curato l’inoltro a questo Consiglio di Stato, ricordando, all’uopo, che è precluso l’esame, da parte dell’Organo consultivo, delle controdeduzioni alla relazione ministeriale prodotte direttamente dall’interessato, atteso che, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, del R.D. 21 aprile 1942, n. 444, da parte del Consiglio di Stato “non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal Ministero”.

In esito alla pronuncia interlocutoria resa dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del -OMISSIS-, il Ministero con nota del -OMISSIS- della 9^ Divisione del IV Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, ha confermato, nella sostanza, le argomentazioni già esposte nella precedente relazione ministeriale, osservando, inoltre, quanto segue:

"Per quanto concerne la presunta illegittima tassazione del compenso sostitutivo della licenza non fruita, si rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto a norma dell'art. 2, l° co. del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.413" appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Invero, la Cassazione con sentenza n. 20845 del 25 maggio 2011 ha confermato la natura tributaria dei contributi previdenziali ed evidenziato le finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. L'obbligo del versamento nasce ex lege in virtù della prestazione lavorativa e deve essere adempiuto comunque in quanto finalizzato: ad assicurare i mezzi economici necessari per provvedere ai benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori; realizzare l'autonomia fra rapporto di lavoro e quello previdenziale; utilizzazione della retribuzione quale criterio di calcolo (parametro) al fine di determinare la commisurazione del contributo avente natura di tributo...".

Il ricorrente ha replicato, con atto datato -OMISSIS-, ribadendo tutte le argomentazioni trattate nei precedenti scritti ed insistendo sul fatto che il Ministero non ha ottemperato agli incombenti istruttori predisposti dal Consiglio di Stato, evidenziando una serie di specifiche responsabilità dell'Amministrazione, che, in definitiva, con il proprio comportamento dilatorio, non avrebbe provveduto a replicare a tutti i motivi di diritto di parte ricorrente. Il grave ritardo con il quale l'Amministrazione ha provveduto ad adottare i prescritti provvedimenti, sia con riferimento ai pagamenti nel frattempo corrisposti, sia avuto riguardo all'istruzione del proprio ricorso, sarebbe causa di responsabilità extracontrattuale e legittimerebbe la propria pretesa risarcitoria.

Obietta, inoltre, che non sussiste un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'indennità di cui si discute ha natura risarcitoria e non retributiva, così come confermato da un precedente dello stesso Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.

-OMISSIS-, sempre a sostegno della propria pretesa risarcitoria, reitera le proprie censure avverso il comportamento dell'Amministrazione, anche con riferimento all'ultimo adempimento sopracitato, dolendosi "dell'incapacità del Ministero a controbattere alle fondate ragioni specificate nel ricorso e seguenti atti". Allega, infine, la parcella del proprio legale, indicante l'importo spettante, a fronte della propria attività di consulenza professionale prestata per il ricorso de quo.

Con parere interlocutorio reso in data -OMISSIS-, preso atto delle continue interlocuzione del ricorrente, è stato chiesto al Ministero di intimare allo stesso che ogni ulteriore documentazione trasmessa direttamente al Consiglio di Stato non sarebbe stata presa in considerazione, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, del R.D. 21 aprile 1942, n. 444. Per i medesimi motivi è stato disposto l'inoltro al Dicastero di copia dell'intero fascicolo.

Considerando, inoltre, le continue stigmatizzazioni della parte in ordine ad asseriti profili di responsabilità dell'Amministrazione, al fine di sostenere la propria pretesa risarcitoria (unitamente alle richieste di condanna al pagamento di spese legali), è stato osservato come tali pretese siano estranee alla particolare natura del ricorso straordinario e, pertanto, inammissibili.

Infine, preso atto della frammentaria istruzione del ricorso da parte del Ministero, è stato disposto che il Ministero riferente producesse una relazione integrativa complessiva e conclusiva, sottoscritta dal Ministro e riassuntiva dell'intera vicenda, da notificare al ricorrente, con assegnazione di un congruo termine per depositare eventuali memorie.

Il Ministero ha provveduto trasmettendo la propria relazione, con la quale si è limitato a ricostruire cronologicamente l'intera vicenda, senza sottoporre al vaglio le censure nel tempo interposte dal ricorrente, ma provvedendo a rappresentare la propria definitiva posizione in ordine ad alcune questioni poste all'esame del Collegio.

In particolare, ritiene il gravame in parte improcedibile, in parte infondato ed in parte da accogliere.
Sarebbe improcedibile per ciò che attiene:

a) al mancato pagamento sostitutivo di -OMISSIS-
b) -OMISSIS-

Il ricorso sarebbe, invece, infondato per quanto concerne:

a) la mancata monetizzazione degli 11 giorni di riposo settimanale, che l'interessato ha chiesto in relazione a un periodo continuativo di 64 giorni di licenza (costituiti da 45 giorni di licenza ordinaria -OMISSIS-, più 4 giorni riposo legge -OMISSIS-, più 14 giorni di licenza ordinaria 2010, più 1 giorno di riposo legge 2010), poiché il pagamento sostitutivo in oggetto riguarda esclusivamente i giorni di licenza maturati e non fruiti, e non anche le giornate costituenti "riposo settimanale";

b) il mancato riconoscimento della "riliquidazione d'ufficio" per effetto dell'intervenuto aumento stipendiale (D.P.R. l ottobre 2010, n. 184) delle somme già corrisposte afferenti al pagamento sostitutivo dei -OMISSIS- corrisposto in data -OMISSIS-, è stato computato prendendo a riferimento le misure stipendiali disciplinate dall'allora vigente D.P.R. 16 aprile -OMISSIS-, n. 51; l'importo successivo è, invece, stato calcolato sulla base delle misure stipendiali stabilite dal citato D.P.R. n. 184/2010, intervenuto successivamente al primo pagamento; in data -OMISSIS- è stato riliquidato il compenso relativo ai 19 giorni di licenza ordinaria -OMISSIS-, corrispondendo la somma di -OMISSIS-;

c) il mancato riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull'intera somma spettante al ricorrente, dal momento che il Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri ha eseguito i versamenti entro i 210 giorni previsti dall'allora vigente D.M. 8 agosto 1996, n. 690.

Precisamente:

- per l'importo di -OMISSIS- è avvenuto 126 giorni dopo la data di collocamento in congedo (-OMISSIS-);

- per l'importo di -OMISSIS- il pagamento è avvenuto 3 giorni dopo la comunicazione n. -OMISSIS-

d) la dedotta illegittima tassazione del compenso sostitutivo della licenza non fruita, rispetto alla quale si rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto di competenza di quello tributario (sancito anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20845 del 25 maggio 2011, che ha confermato la natura tributaria dei contributi previdenziali);

e) la violazione dei principi di partecipazione e del giusto procedimento di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il ricorrente, nella sostanza, è stato comunque informato dell'esistenza di un procedimento amministrativo afferente alla sua sfera giuridica e messo in condizione di rappresentare le proprie osservazioni.

Il Ministero, infine, ritiene il gravame fondato limitatamente alla richiesta di monetizzazione di 4 giorni di licenza ex art. 1, L. 23 dicembre 1977, n. 937, relativi all'anno -OMISSIS-, atteso che le giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze di servizio, vanno forfettariamente compensate (in -OMISSIS- giornaliere lorde pari a euro 4,99 come previsto dalla citata legge), con provvedimento motivato entro il -OMISSIS-. Nel caso di specie, il ricorrente, in aspettativa per la quasi totalità dell'anno, non ha potuto fruire dei predetti giorni di riposo né farne richiesta per fatto non imputabile alla sua volontà.

Il ricorrente ha fatto pervenire ulteriori due note datate rispettivamente -OMISSIS-, con le quali chiede l'assegnazione del ricorso alla prima adunanza disponibile per l'emissione del parere definitivo. In esse si duole del comportamento dell'Amministrazione e di questa Sezione, a suo dire, non parziale.

Considerato:

Alla luce di quanto sopra, si osserva che, in considerazione della defaticante opera con la quale questo Collegio si è sempre sforzato di garantire, ad ogni compulsione da parte ricorrente, la massima integrazione del contraddittorio, la Sezione è stata costretta ad emettere ben quattro provvedimenti interlocutori, di fatto, non tenendo conto della circostanza che le interlocuzioni del ricorrente non fossero state previamente trasmesse al Ministero, procedendo, di volta in volta, a riconsiderare complessivamente la vicenda alla luce della documentazione versata in atti, sia dal Ministero sia direttamente dal ricorrente.

In merito, corre l'obbligo di evidenziare che l’art. 49, secondo comma, del R.D. 21 aprile 1942, n. 444 afferma testualmente che "i memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere. Non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato può chiedere al Ministero le notizie e i documenti che reputi necessari". Nonostante il chiaro divieto imposto a questo Collegio di esaminare documentazione direttamente trasmessa dal ricorrente al Consiglio di Stato, la medesima ha comunque costituito oggetto di considerazione non essendovi prova che fosse stata partecipata anche al Ministero.

Per tale motivo, con l'ultima interlocutoria il Collegio ha provveduto nel senso sopra indicato, ossia rimettendo all'esame del Ministero riferente e competente per l'istruttoria l'intero fascicolo concernente l'affare di causa.

Premesso ciò, si ritiene che il ricorso straordinario possa essere definito.

In particolare lo stesso si appalesa in parte inammissibile e in parte fondato nei termini che seguono.

Innanzitutto, si ritiene di dover disattendere le eccezioni di improcedibilità mosse dal Ministero riferente e concernenti gli importi che sarebbero stati già erogati al ricorrente, poiché quest'ultimi sono inscindibilmente legati ai compensi che il ricorrente ritiene di dover ancora percepire e necessariamente dovranno essere trattati nel merito e nel loro complesso.

Con riferimento ai profili di inammissibilità, rilevati dall'Amministrazione e/o già sollevati da questo Collegio si rileva quanto segue.

Si confermano le conclusioni del precedente parere reso in data -OMISSIS-, in ordine all'inammissibilità della pretesa risarcitoria avanzata a più riprese dal ricorrente. Come già evidenziato, tali pretese sono estranee alla particolare natura impugnatoria del rimedio e, pertanto, inammissibili (Consiglio di Stato, Sez. I, pareri 6 marzo 2002, n. 492/02, e 29 settembre 2004, n. 1184/04; Sez. II, -OMISSIS-) e potranno essere eventualmente fatte valere in altra sede. Il ricorso straordinario, infatti, mantiene la sua natura prettamente e tipicamente impugnatoria, quale rimedio giustiziale di ordine generale nei confronti degli atti amministrativi definitivi, alternativo all'ordinaria azione di annullamento davanti al giudice amministrativo, che mira ad offrire una tutela destinata ad esplicitarsi in una decisione costitutiva di annullamento, cioè di rimozione, postuma e riparatoria rispetto all’azione amministrativa, di un provvedimento definitivo di cui viene accertata la contrarietà all'ordine giuridico (Consiglio di Stato, Sez. II, 18 giugno 1997, n. 521/97; 5 novembre 1997, n. 2647/96). Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento ad eventuali richieste di condanna al pagamento di spese legali.

L'ulteriore questione concernente l'eccezione di inammissibilità formulata dal Ministero e relativa alla dedotta illegittima tassazione del compenso sostitutivo della licenza non fruita, rispetto alla quale l'Amministrazione rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello tributario, va disattesa.

Come, infatti, già evidenziato da questa Sezione nel parere del 14 marzo 2012, n. 395/2011, concernente la materia del pagamento del compenso sostitutivo di ferie non fruite, "il credito relativo al compenso sostitutivo delle ferie non godute non ha natura retributiva, ma risarcitoria", motivo per cui, peraltro, lo stesso è soggetto a prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663 e Sez. V, 22 ottobre 2007 n. 5531; Cass. civ., Sez. lav., 11 maggio 2011, n. 10341; Tar Campania Napoli, sez. IV, 27 ottobre 2008, n. 18253).

In tal senso, si ritiene che le censure concernenti l'argomento siano fondate.

Parimenti fondato è il gravame con riferimento alla richiesta di monetizzazione di 4 giorni di licenza ex art. 1, L. 23 dicembre 1977, n. 937, relativi all'anno -OMISSIS-, così come riconosciuto dallo stesso Ministero. Si ritiene, tuttavia, di non condividere la posizione dell'Amministrazione in ordine alla misura del quantum dovuto, atteso che la compensazione forfettaria di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1977, n. 937, non può trovare applicazione al caso di specie, poiché essa si applica, come in effetti sostenuto dal ricorrente, esclusivamente "per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi".

Venendo, ora, al computo dei giorni ancora da liquidare, in ragione di quanto chiesto dal ricorrente nel proprio ricorso e nelle successive note, e segnatamente nella memoria del -OMISSIS-, si evidenzia quanto segue:

a. la parte asserisce di aver diritto a percepire il previsto compenso sostitutivo per complessivi 65 giorni di ferie non godute, di cui:

- per il -OMISSIS-, 45 giorni di licenza ordinaria e 4 di riposo legge (per un totale di 49 giorni);

- -OMISSIS-, corrispondente alla frazione di licenza e riposo legge spettante in relazione ai quattro mesi in cui risultava ancora in servizio, essendo egli cessato dal servizio dal -OMISSIS- (in tale ambito, contesta il fatto che l'amministrazione erroneamente considera 15 giorni);

b. la somma a lui dovuta, pertanto, non sarebbe quella ricevuta di-OMISSIS-


La ricostruzione operata dal ricorrente appare coerente e logica, né il Collegio ha motivo di dubitare della relativa correttezza, non essendosi il Ministero, più volte interpellato, espressosi su tale specifico aspetto.

In merito, corre l'obbligo di evidenziare che il ricorrente più volte ha stigmatizzato la circostanza che l'Amministrazione, pur avendo riconosciuto dei giorni a suo favore, sia incorsa in errori di calcolo. Ed effettivamente il Collegio non può che confermare come il Ministero, nelle proprie relazioni, si sia sempre limitato ad una ricostruzione dei giorni da monetizzare, senza fornire dimostrazione alcuna del calcolo operato.

Peraltro, la determinazione del quantum sopra evidenziato compensa la problematica connessa alla mancata monetizzazione degli 11 giorni di riposo settimanale, inizialmente dedotta, che portavano a considerare 76 giorni di licenza da recuperare. Laddove si fosse seguita tale impostazione si sarebbe dovuto considerare un quoziente di 30 giorni mensili anziché 26, pervenendo, comunque, alla fine ad un risultato prossimo a quello evidenziato.

Il predetto calcolo, peraltro, tiene conto del riconoscimento della "riliquidazione d'ufficio" per effetto dell'intervenuto aumento stipendiale di cui al D.P.R. l ottobre 2010, n. 184. Pertanto, va tenuto conto di quanto evidenziato dal Ministero in relazione alle somme già corrisposte afferenti al pagamento sostitutivo dei 19 giorni di licenza -OMISSIS- (importo corrisposto in data -OMISSIS- e computato prendendo a riferimento le misure stipendiali disciplinate dall'allora vigente D.P.R. 16 aprile -OMISSIS-, n. 51).

Fondata è, infine, anche la censura concernente il mancato riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, poiché il Ministero ha, in un primo momento, riferito che i versamenti erano stati effettuati entro i 180 giorni previsti, come sancito dall'art. 1046 del D.P.R. 90/2010, e successivamente affermato che i medesimi versamenti erano stati effettuati entro i 210 giorni previsti dall'allora vigente D.M. 8 agosto 1996, n. 690 ("Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli Enti, dei Distaccamenti, dei Reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a carattere Interforze"). In realtà, entrambe le disposizioni normative non sono applicabili al caso di specie, poiché la prima norma non era vigente al momento della presentazione dell'istanza da parte del ricorrente, mentre il citato D.M. non reca disposizioni che regolano il termine di conclusione del procedimento relativamente al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria. Pertanto, deve ritenersi applicabile ai procedimenti della specie l'ordinario termine di trenta giorni, previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990, che decorre dal ricevimento da parte dell'Amministrazione dell'istanza del ricorrente.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto, nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

L'Amministrazione perde l'Appello.
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1) - veniva autorizzato a fruire della posizione di ‘congedo ordinario’ dal 5 novembre al 31 dicembre; ma dal 4 settembre al 10 dicembre doveva assentarsi dal servizio a causa di una malattia (che la CMO di Cagliari giudicava ‘dipendente da causa di servizio’).

2) - la mancata fruizione delle stesse è dipesa da ragioni del tutto indipendenti dalla sua volontà.

viene richiamato:

L’art.14, comma 14°, del DPR n. 395 del 1995;

L’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999;

Il CdS precisa:

3) - Il principio generale che la giurisprudenza ha tratto da tale (disarticolato e frammentario) ‘coacervo’ di norme, è quello secondo cui il diritto alla ‘monetizzazione’ del ‘congedo ordinario (non fruito)’ matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (id est: non abbia potuto disporre e godere delle sue ‘ferie’) a cagione ed in ragione di obiettive ‘esigenze di servizio’ o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Cfr. C.S., VI^, 24.2.2009 n.1084; Id., 26.1.2009 n.339; Id., 23.7.2008 n.3636).

4) - Fra queste ultime ‘svetta’ il caso della ‘insorgenza di una malattia’; e, a maggior ragione, se essa sia dipesa da causa di servizio.

5) - La sua malattia è insorta, infatti, proprio in costanza del rapporto di lavoro che lo legava all’Amministrazione; ed è stata ritenuta, dai competenti Organi sanitari, dipendente da causa di servizio.

- ) - Sicchè, a ben guardare, nella fattispecie dedotta in giudizio appaiono applicabili entrambe le norme sopra citate (fermo restando che ai fini del riconoscimento del diritto per cui è causa è sufficiente far ricorso anche all’applicazione di una sola di esse).

6) - E poiché secondo un principio ritenuto ormai jus receptum nell’Ordinamento, il diritto al congedo straordinario (ferie) è indisponibile, irrinunciabile ed “indegradabile”, essendo posto da norme inderogabili riconducibili ad un valore costituzionale (che nell’art.36 della Costituzione trova la sua più alta e chiara espressione), è evidente che la soluzione prospettata dall’Amministrazione appellante non è praticabile.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201601138
- Public 2016-03-21 -


N. 01138/2016REG.PROV.COLL.
N. 03007/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3007 del 2010, proposto dal Ministero dell'Interno - Questura di Cagliari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;

contro
A. P., non costituitosi in giudizio;

per la riforma
della sentenza n. 2183 del 18.11.2009, pubblicata il 16.12.2009, resa dal T.A.R. SARDEGNA – Cagliari, Sez.I^;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Carlo Modica de Mohac e udito l’Avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Il Sig. A. P. ha prestato servizio alle dipendenze della Polizia di Stato (presso la Questura di Cagliari) dall’1.9.1969 al 2.1.2000 in qualità di Sovrintendente Capo; ed è cessato dal servizio, a domanda, il 2.1.2000.

Nel 1999 veniva autorizzato a fruire della posizione di ‘congedo ordinario’ dal 5 novembre al 31 dicembre; ma dal 4 settembre al 10 dicembre doveva assentarsi dal servizio a causa di una malattia (che la CMO di Cagliari giudicava ‘dipendente da causa di servizio’).

Non avendo potuto, pertanto, fruire del congedo straordinario (che gli era stato autorizzato), con note del 16.12.1999 e del 5.6.2000 chiedeva il pagamento di 47 giorni di congedo che non aveva potuto utilizzare.

Con nota del 29.6.2000 l’Amministrazione opponeva rifiuto alla sua richiesta, sostenendo la tesi secondo cui l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 non contemplerebbe la possibilità di “monetizzare” il congedo ordinario non fruito a cagione di sopravvenuto collocamento in aspettativa per malattia (pur se ‘per riconosciuta causa di servizio’).

II. Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (notificato il 31.7.2001 e depositato il successivo 29.8.2001), l’interessato chiedeva l’accertamento ed il riconoscimento giudiziale del suo diritto ad ottenere il compenso sostitutivo delle ferie non godute nel 1999 (per 47 giorni), rappresentando che la mancata fruizione delle stesse è dipesa da ragioni del tutto indipendenti dalla sua volontà.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.

III. Con sentenza n. 2183 del 18.11.2009 (pubblicata il 16.12.2009), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. I^, in accoglimento del ricorso riconosceva e dichiarava che il ricorrente ha diritto alla invocata monetizzazione (id est: al pagamento del corrispettivo dovuto per le ferie non godute a cagione ed in ragione della malattia dipendente da causa di servizio dalla quale è stato affetto); e condannava l’Amministrazione al pagamento di quanto dovutogli, oltre alle spese giudiziali.

IV. Con l’atto di appello in esame l’Amministrazione ha impugnato la predetta sentenza, e ne chiede l’annullamento o la riforma per le conseguenti statuizioni ripristinatorie, conformative e di condanna.

L’intimato non si è costituito in giudizio.

Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha insistito, con una ulteriore memoria difensiva, nella domanda giudiziale proposta con l’appello.

Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello dell’Amministrazione è infondato.

Con unico articolato mezzo di gravame l’Amministrazione lamenta la ingiustizia dell’appellata sentenza per violazione dell’art.14, comma 14°, del DPR n.395 del 1995, deducendo che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che al dipendente è dovuta la c.d. “monetizzazione” per le ferie non godute (id est: il pagamento del corrispettivo dovuto per le ferie non fruite) anche per il periodo in cui egli si trovi in “aspettativa per infermità”.

Il Ministero appellante sostiene, cioè, che il dipendente non ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per il periodo in cui sia stato collocato in aspettativa per infermità; e ciò neanche nel caso in cui l’infermità sia stata contratta a causa di servizio.

La doglianza non può essere condivisa.

1.1. L’art.14, comma 14°, del DPR n. 395 del 1995 (avente ad oggetto il recepimento dell’Accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile) stabilisce che il pagamento del congedo ordinario ‘non fruito’ è ammesso nell’ipotesi in cui all’atto della cessazione del servizio risulti che il dipendente non abbia potuto usufruire del congedo in questione per motivate esigenze di servizio.

L’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 prevede, inoltre, che la predetta ‘monetizzazione’ è ammessa anche in caso di decesso, di cessazione dal servizio per infermità o per dispensa (disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità).

Il principio generale che la giurisprudenza ha tratto da tale (disarticolato e frammentario) ‘coacervo’ di norme, è quello secondo cui il diritto alla ‘monetizzazione’ del ‘congedo ordinario (non fruito)’ matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (id est: non abbia potuto disporre e godere delle sue ‘ferie’) a cagione ed in ragione di obiettive ‘esigenze di servizio’ o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Cfr. C.S., VI^, 24.2.2009 n.1084; Id., 26.1.2009 n.339; Id., 23.7.2008 n.3636).

Fra queste ultime ‘svetta’ il caso della ‘insorgenza di una malattia’; e, a maggior ragione, se essa sia dipesa da causa di servizio.

Non appare revocabile in dubbio, pertanto, che al ricorrente (odierno appellato) spettasse e spetti (come correttamente statuito dal Giudice di prime cure) la invocata ‘monetizzazione’.

La sua malattia è insorta, infatti, proprio in costanza del rapporto di lavoro che lo legava all’Amministrazione; ed è stata ritenuta, dai competenti Organi sanitari, dipendente da causa di servizio.

Sicchè, a ben guardare, nella fattispecie dedotta in giudizio appaiono applicabili entrambe le norme sopra citate (fermo restando che ai fini del riconoscimento del diritto per cui è causa è sufficiente far ricorso anche all’applicazione di una sola di esse).

Ed invero, l’art.18 del D.P.R. n.254 del 1999 è applicabile:

- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il “collocamento in aspettativa per infermità” (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di “cessazione dal servizio per infermità”; posizione che in forza della citata norma dà certamente titolo all’ottenimento dell’invocato compenso sostitutivo;

- sia in quanto nel caso in esame risulta evidente (per tabulas) che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio; sicchè, anche sotto questo ulteriore profilo, non è seriamente dubitabile che il caso rientri perfettamente nella fattispecie descritta dalla richiamata norma;

Ma alla fattispecie dedotta in giudizio appare applicabile anche l’art. 14. comma 14°, del DPR n. 395 del 1995; e ciò in quanto la circostanza che l’insorgenza della malattia è stata ritenuta dipendente da causa di servizio, consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie (oltre a non essere dipesa da fatti imputabili al dipendente) sia comunque eziologicamente da ricondurre (e sia comunque riconducibile) ad ‘esigenze di servizio’ (rectius: all’espletamento di attività poste in essere per esigenze di servizio, e non certo per motivi personali o futili, o estranei al rapporto di servizio).

1.2. D’altra parte anche il c.d. “ragionamento a contrario” conduce alle medesime conclusioni.

Ove prevalesse l’”interpretazione” restrittiva propugnata dall’Amministrazione, si dovrebbe giungere alla conclusione che il dipendente che a cagione di una malattia fosse costretto a restare in aspettativa per un periodo corrispondente a quello destinato alle ferie e che non potesse più (per varie ragioni) “recuperarle” (id est: fruirne), resterebbe - per l’anno in questione - totalmente privo del periodo di ferie e parimenti totalmente privo della relativa ‘monetizzazione’ (non ostante questa costituisca, almeno in linea di principio, un espediente giuridico volto a ristorarlo per la perdita subìta).

E poiché secondo un principio ritenuto ormai jus receptum nell’Ordinamento, il diritto al congedo straordinario (ferie) è indisponibile, irrinunciabile ed “indegradabile”, essendo posto da norme inderogabili riconducibili ad un valore costituzionale (che nell’art.36 della Costituzione trova la sua più alta e chiara espressione), è evidente che la soluzione prospettata dall’Amministrazione appellante non è praticabile.

1.3. Né ha pregio l’argomentazione secondo cui il periodo di aspettativa per infermità è equipollente (id est: equivalente e comunque sovrapponibile e dunque sostituibile) al periodo dedicato al congedo ordinario: è infatti evidente che il riposo feriale (il c.d. “otium” di senecana memoria, celebrato dalla tradizione classica) costituisce un “valore culturale” che ha anche (e soprattutto) una funzione, per così dire, ‘spirituale’ (che si risolve nell’obiettivo di consentire, al di fuori del rapporto di lavoro, il sano sviluppo della personalità umana mediante il perseguimento della soddisfazione e della valorizzazione delle inclinazioni e qualità personali); funzione, dunque, che oltrepassa e trascende la pura salvaguardia (e la speranza della ricostituzione) della salute.

Ragion per cui il ‘diritto’ al riposo feriale, come quello alla giusta retribuzione, concorre al compiuto e corretto esercizio del complesso dei “diritti di libertà” (nella cui categoria va certamente inscritto), nonché dei diritti della personalità.

Ne consegue che neanche sotto il dedotto profilo la tesi dell’Amministrazione può essere condivisa.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, l’appello dell’Amministrazione va respinto, con conseguente conferma dell’appellata sentenza e delle dichiarazioni giudiziali in essa contenute, per gli effetti conformativi e di condanna che ne conseguono.

La mancata costituzione in giudizio dell’appellante esime il Collegio da ogni statuizione in ordine alle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l’appello proposto dall’Amministrazione.

Nulla statuisce in ordine alle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2016
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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La Corte Costituzionale si pronuncia ancora una volta.

vedi sentenza n. 95/2016 del 06/05/2016.
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SENTENZA N. 95
ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra S.F. e l’Azienda USL Roma E, con ordinanza del 5 maggio 2015, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 5 maggio 2015, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, prospettando la violazione degli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro).

Il giudice rimettente espone di dover decidere il ricorso promosso da S.F. contro l’Azienda USL Roma E, allo scopo di conseguire l’indennità sostitutiva per ferie non godute, negata dall’amministrazione con provvedimento del 22 aprile 2013.

Il ricorrente nel giudizio principale, dirigente medico collocato a riposo il 1° febbraio 2013, ha dedotto di non aver fruito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di 222 giorni di ferie, a causa delle patologie dalle quali era affetto.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha invocato la garanzia costituzionale del diritto alle ferie (art. 36, primo e terzo comma, Cost.), la tutela riconosciuta dalla normativa comunitaria (direttiva n. 2003/88/CE), la natura retributiva dell’indennità sostitutiva delle ferie, l’interpretazione offerta dalla prassi amministrativa (nota del Dipartimento della funzione pubblica dell’8 ottobre 2012), che consente di corrispondere il trattamento sostitutivo quando le ferie non siano state godute per causa non imputabile alle parti.

1.1.– In punto di rilevanza, il giudice a quo afferma di dover applicare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, che così recita: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».

Ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione, entrata in vigore il 7 luglio 2012, si applica de plano alle ferie non godute da un dipendente cessato dal servizio il 7 febbraio 2013 e non contempla alcuna facoltà di “monetizzazione” per le ferie non godute per causa non imputabile alle parti del rapporto di lavoro.

1.2.– Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 «nel suo complesso», anche eventualmente con riguardo alla previsione della responsabilità disciplinare e amministrativa del dirigente che violi tali prescrizioni, o, in subordine, nella sola parte in cui la disposizione preclude in ogni caso, anche per l’ipotesi di mancato godimento per causa non imputabile al lavoratore, l’erogazione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.

Nell’avvalorare la non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente richiama la giurisprudenza comunitaria sull’art. 7, comma 2, della direttiva n. 2003/88/CE, che impone di riconoscere una riparazione pecuniaria quando le ferie non siano godute per causa non imputabile al lavoratore, e pone l’accento sulla natura retributiva dell’indennità sostitutiva per ferie non godute.

Poste tali premesse, il giudice assume che il divieto assoluto di convertire in denaro le ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore, si ponga in contrasto con l’art. 36, primo comma, Cost., che statuisce l’obbligo di retribuire il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal contratto, tenendo conto del diritto ai riposi feriali.

Tale divieto entrerebbe in conflitto con l’art. 36, terzo comma, Cost., in quanto il diritto a ferie annuali retribuite impone il riconoscimento di un ristoro economico in caso di lesione irreversibile del diritto a godere delle ferie «in natura».

La disciplina censurata contravverrebbe, inoltre, all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, comma 2, della direttiva n. 2003/88/CE, che prescrive di compensare economicamente la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore.

Il giudice rimettente denuncia, infine, la violazione del canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.): sarebbe manifestamente irragionevole il divieto assoluto di “monetizzazione”, svincolato da ogni valutazione dell’imputabilità del mancato godimento delle ferie.

2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale.

Secondo la difesa dello Stato, la norma può essere interpretata in modo armonico con i princípi di rilievo costituzionale che il giudice rimettente ritiene violati.

In particolare, la magistratura contabile e il Dipartimento della funzione pubblica hanno escluso che il divieto di monetizzazione si applichi alle ferie maturate prima dell’entrata in vigore della normativa del 2012 e alle situazioni in cui il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore.

Nel caso di specie, peraltro, il lavoratore avrebbe potuto godere delle ferie, in quanto il periodo di malattia non è stato ininterrotto.

In vista della camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, in cui ha ribadito le conclusioni rassegnate e le argomentazioni svolte con riguardo alla praticabilità di un’interpretazione rispettosa del dettato costituzionale, recepita anche dal giudice delle leggi con la sentenza n. 286 del 2013.

Considerato in diritto

1.– L’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce, nell’àmbito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi.

L’inefficacia delle disposizioni contrattuali e normative più favorevoli e la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, i quali non ottemperino a tali prescrizioni di legge, completano la disciplina restrittiva così congegnata.

Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ravvisa in tali disposizioni la lesione del diritto irrinunciabile alle ferie, che impone, per un verso, di retribuire il lavoro prestato in misura superiore a quanto stabilito dal contratto (art. 36, primo comma, della Costituzione), considerando anche il diritto ai riposi feriali, e, per altro verso, di compensare il mancato godimento delle ferie per causa non imputabile al lavoratore (art. 36, terzo comma, Cost.).

Tale compensazione – soggiunge il giudice rimettente – è prescritta anche dalle fonti comunitarie (art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro»), che integrano il parametro di costituzionalità alla stregua dell’art. 117, primo comma, Cost.

Ad avviso del giudice rimettente, l’assetto delineato dalla norma impugnata, che preclude ogni valutazione circa l’imputabilità del mancato godimento delle ferie, sarebbe manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.).

La disciplina è censurata «nel suo complesso», «eventualmente» anche nella parte in cui prefigura la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, e, in subordine, nella parte in cui vieta in maniera indiscriminata il pagamento di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.

2.– Il nucleo delle censure investe il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia riconducibile alla volontà del lavoratore.

Le questioni di legittimità costituzionale si sottraggono alle eccezioni di inammissibilità, formulate dalla difesa dello Stato.

2.1.– Deve essere disattesa, in primo luogo, l’eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalità.
Il giudice rimettente, con motivazione non implausibile, chiarisce che le ferie, almeno in parte, non sono state godute per causa non imputabile al lavoratore, in un periodo in cui era già in vigore la disciplina impugnata. Il fatto che il periodo di malattia non sia stato ininterrotto è ininfluente quanto alla rilevanza della questione.

La difesa dello Stato non confuta tali argomenti, corroborati da una precisa ricostruzione dei fatti di causa.

2.2.– È ugualmente da disattendere l’eccezione di inammissibilità per mancata sperimentazione di un’interpretazione conforme alla Carta fondamentale.

Il giudice rimettente, difatti, si cimenta con il tentativo di conferire alla disposizione censurata un significato compatibile con i princípi costituzionali e, dopo una disamina della lettera e dello spirito della legge, reputa tale tentativo impraticabile.

Se l’interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall’ammissibilità e attiene, per contro, al merito, che è ora possibile scrutinare (sentenze n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).

3.– La questione non è fondata.

Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.

Il dato letterale e la ratio che ispira l’intervento riformatore rivelano l’erroneità di tale presupposto interpretativo.

3.1.– Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

3.2.– Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.

Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.

In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.

4.– Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto).

Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l’amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell’8 ottobre 2012) e l’interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell’11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77).

La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell’escludere dall’àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).

5.– Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).

Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Dominguez).

La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri).

Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.

6.– Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.


F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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1) - già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda a far data dall’01.02.2015.

2) - In data 29.01.2015 il ricorrente chiedeva perciò la monetizzazione della licenza ordinaria in quanto, a causa della malattia dipendente da causa di servizio era rimasto assente dal servizio ininterrottamente dal 6.3.2013 al 9.6.2014 e dal 2.7.2014 al 1.12.2014 per causa a lui non imputabile.

3) - L’amministrazione – come già evidenziato - ha rifiutato il pagamento delle ferie non godute dal ricorrente per gli anni 2013, 2014 e 2015 (per un totale di 84 giorni) invocando la disposizione di cui al d. l. n. 95/2012, art. 5, comma 8.

IL TAR TOSCANA elencando alcune norme precisa:

4) - In base ai predetti principi il ricorso va accolto in parte, solo per quanto riguarda la mancata monetizzazione del congedo ordinario non goduto per il solo anno 2013 (35 giorni), mentre per gli anni 2014 e 2015 nulla è dovuto dall’amministrazione, essendo la mancata fruizione dei relativi periodi di congedo ordinario imputabile a fatto del dipendente, che ha presentato domanda di cessazione dal servizio a far tempo dal 1/2/2015, in tal modo escludendo ex se la possibilità di fruire del medesimo congedo nel semestre successivo all’anno di spettanza, secondo la disciplina di fonte pattizia di cui all’art. 55 del DPR n. 254/1999, all’art. 29 del DPR n. 170/2007 e al DPR n. 395/1995.

5) - In questi limiti l’amministrazione dovrà pagare le ferie non godute, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda sino all’effettivo pagamento.

Leggete tutto il resto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di FIRENZE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600995 - Public 2016-06-13 -


N. 00995/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01799/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2015, proposto da:
T. C., rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Filoia, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci N. 18;

contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Persona del Comandante Pro Tempore - Centro Nazionale Amministrativo;

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. …… del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale Amministrativo, del 18 agosto 2015, conosciuto il 27 agosto2015, con il quale e' stato negato il pagamento dei giorni di licenza ordinaria maturati negli anni 2013, 2014 e 2015 (per complessivi 84 giorni di licenza ordinaria non usufruita), nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti e per l'effetto, per il riconoscimento del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennita' sostitutiva della licenza ordinaria non fruita relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione del trattamento economico in parola, oltre interessi legali dal giorno del dovuto sino all'effettivo pagamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Premette il ricorrente, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, di essere stato collocato a riposo a domanda a far data dall’01.02.2015 e che al momento della cessazione dal servizio non aveva ancora goduto delle ferie relative:

- all’anno 2013, per complessivi giorni 35;

- all’anno 2014, per complessivi giorni 45;

- all’anno 2015, per complessivi giorni 4.

2 - Ciò, perché era dovuto rimanere in convalescenza per malattia dipendente da causa di servizio, come risulta dal complesso degli atti ed accertamenti compiuti a partire dal 15.01.2007 sino al settembre 2014.

In data 29.01.2015 il ricorrente chiedeva perciò la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita per complessivi n. 84 giorni (anni 2013, 2014 e 2015) in quanto, a causa della malattia dipendente da causa di servizio era rimasto assente dal servizio ininterrottamente dal 6.3.2013 al 9.6.2014 e dal 2.7.2014 al 1.12.2014 per causa a lui non imputabile.

3 - Avverso il diniego della predetta istanza il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Violazione D.P.R. 395 del 31 luglio 1995 e D.P.R. 16 marzo 1999, n.254

- Violazione art. 36 Cost..

Anche se l’art.47, comma 7, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 stabilisce il principio che la licenza ordinaria non usufruita non è monetizzabile, tuttavia l’art.14, comma 14, dello stesso D.P.R. n.395 prevede che “Fermo restando il disposto del comma 7, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.

In base, poi, al D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, si procede al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria anche nei seguenti casi: (1) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora quella spettante a tale data non sia stata fruita per documentate esigenze di servizio; (2) quando non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità (art.55, comma 2).

4 - Il ricorso è solo in parte fondato.

L’amministrazione – come già evidenziato - ha rifiutato il pagamento delle ferie non godute dal ricorrente per gli anni 2013, 2014 e 2015 (per un totale di 84 giorni) invocando la disposizione di cui al d. l. n. 95/2012, art. 5, comma 8.

Secondo tale disposizione le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (con limitata eccezione per il personale scolastico) nonché delle autorità indipendenti, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La stessa prescrizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

5 - La natura imperativa della norma è sancita dalla previsione per cui “eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”.

Il rigore della stessa previsione è rafforzato dal precetto per cui “la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

6 - Vale brevemente ricordare – anche con l’insegnamento della giurisprudenza ( C. Conti Piemonte Sez. contr., Delib., 27/11/2015, n. 168; C. Conti Valle d'Aosta Sez. contr., Delib., 12/11/2013, n. 20 ) - che con il predetto intervento normativo il legislatore ha inteso conseguire una razionalizzazione della spesa per tale voce (compenso sostitutivo), incidendo sulle discipline contemplate in precedenza nei vari contratti collettivi nazionali dei diversi comparti del pubblico impiego, le quali avevano determinato, a loro volta, l'abrogazione delle norme legislative applicabili anteriormente alla contrattualizzazione.

7 - La norma del d.l. n. 95 sembrerebbe dunque, stante la sua ratio, di carattere assorbente ed onnicomprensivo di tutte le ipotesi di ferie non godute. Tuttavia una tale interpretazione assoluta e incondizionata non sarebbe conforme ai principi costituzionali, in particolare quelli che riconoscono al lavoratore il diritto alle ferie e ad ammalarsi (artt. 36 e 38 Cost.).

Tant’è che che il Dipartimento della funzione pubblica, con nota 8 ottobre 2012, n. 40033, ha inteso fornire chiarimenti in merito alla portata della nuova disciplina legislativa, condiviso dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (nota 9 novembre 2012, n. 94806).

8 - Ha osservato la Funzione pubblica, partendo dal presupposto che l’intervento legislativo risponde, oltre che a esigenze di stabilizzazione finanziaria, anche a quella di contrastare gli abusi determinati dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non godute, con i conseguenti rilevanti incrementi della spesa per il personale, che occorre distinguere le ipotesi assoggettate all'ambito di operatività del divieto in questione da quelle in cui questo non opera.

Alla prima categoria appartengono le vicende estintive specificamente richiamate dalla norma, caratterizzate dal fatto che in esse il dipendente concorre attivamente alla mancata fruizione del proprio diritto con atti (dimissioni) oppure con comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, cui sono stati aggiunti, per analogia, il licenziamento disciplinare e il mancato superamento del periodo di prova); alla seconda, quelle dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, quali il decesso, la dispensa per inidoneità permanente e assoluta, la malattia, l'aspettativa e la gravidanza; qualificate, le prime due, come situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e, le altre, come casi in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie proprio a causa dell'assenza dal servizio nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.

9 - A favore della riportata distinzione depone l'esigenza di applicare il dettato normativo in senso, come già accennato, costituzionalmente orientato (art. 36, comma 3. 37 comma 1, 38 comma 2 Cost.) ), nonché al diritto comunitario (dir. del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88/Ce del 4 novembre 2003, art. 7), quali interpretati da consolidata giurisprudenza, che assicura piena tutela del diritto alle ferie, sia pure per equivalente, tutte le volte che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il mancato godimento delle stesse sia dipeso da motivi non imputabili al lavoratore.

10 - Appare pertanto corretto continuare a ritenere – sulla scorta della precedente giurisprudenza – che il periodo di ferie di cui il dipendente non abbia potuto fruire per il protrarsi della malattia (ovvero anche per eccezionali, improcrastinabili esigenze di servizio) e non potuto recuperare per effetto della successiva intervenuta cessazione del rapporto possa essere monetizzato (C. Stato, sez. III, 16/12/2013, n. 6012; Cassazione civile, sez. lav., 28/02/2014, n. 4855).

D’altronde anche recentemente la giurisprudenza – seppure con riferimento alla diversa normativa di fonte contrattuale ma di tenore analogo a quello della sopravvenuta norma statale – ha ritenuto che ove prevalesse un’interpretazione restrittiva tesa sempre e comunque ad escludere la monetizzazione delle ferie, si dovrebbe giungere alla conclusione che il dipendente che a cagione di una malattia fosse costretto a restare in aspettativa per un periodo corrispondente a quello destinato alle ferie e che non potesse più (per varie ragioni) recuperarle, resterebbe - per l'anno in questione - totalmente privo del periodo di ferie e parimenti totalmente privo della relativa monetizzazione, costituente, almeno in linea di principio, un espediente giuridico volto a ristorarlo per la perdita subìta di un dfiritto costituzionalmente garantito (art. 36 comma 2 Cost.).

11 - Ora, poiché secondo un principio unanimamente condiviso, il diritto alle ferie è indisponibile, irrinunciabile ed inderogabile, garantito anzitutto dalla Costituzione, è evidente che la soluzione escludente la monetizzazione anche nelle ipotesi di causa per forza maggiore non ascrivibile al lavoratore, si rivelerebbe incostituzionale, tenuto anche conto che il riposo feriale persegue una funzione che travalica la salvaguardia della salute o il suo recupero e non può pertanto confondersi o sostituirsi ad esso (Cons. Stato, sez. III, 21/03/2016, n. 1138 ).

12 - In base ai predetti principi il ricorso va accolto in parte, solo per quanto riguarda la mancata monetizzazione del congedo ordinario non goduto per il solo anno 2013 (35 giorni), mentre per gli anni 2014 e 2015 nulla è dovuto dall’amministrazione, essendo la mancata fruizione dei relativi periodi di congedo ordinario imputabile a fatto del dipendente, che ha presentato domanda di cessazione dal servizio a far tempo dal 1/2/2015, in tal modo escludendo ex se la possibilità di fruire del medesimo congedo nel semestre successivo all’anno di spettanza, secondo la disciplina di fonte pattizia di cui all’art. 55 del DPR n. 254/1999, all’art. 29 del DPR n. 170/2007 e al DPR n. 395/1995.

In questi limiti l’amministrazione dovrà pagare le ferie non godute, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda sino all’effettivo pagamento.

In relazione alla soccombenza solo parziale dell’amministrazione le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione, con compensazione delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente, Estensore
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2016
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

La Corte di giustizia Ue: “Le ferie non godute vanno sempre indennizzate”.

La sentenza su un lavoratore austriaco in pensione è destinata a diventare un precedente.
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panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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La sentenza stabilisce che il dipendente dimissionario ha diritto a un pari rimborso per i giorni non usufruiti. Il caso partito da Vienna.
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Nella sentenza sul caso di un dipendente pubblico di Vienna, la Corte indica che la direttiva 2003/88 su alcuni aspetti dell'orario di lavoro prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'unione, diritto riconosciuto a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.

Quando cessa il rapporto di lavoro e di conseguenza la possibilità di usufruire delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.

Secondo la Corte "il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro".
panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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Ricorso ACCOLTO.
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1) - in data 16.4.2010, ha inoltrato domanda di cessazione dal servizio, che è stata accolta con provvedimento n. 208 del 1.9.2010. Conseguentemente, dal 31.12.2010, è stato collocato in quiescenza, .....

2) - In data 27.6.2010 il ricorrente ha inoltrato una richiesta di concessione di n. 57 giorni di ferie, maturate nel corso dell’anno 2009/2010, da fruire con decorrenza 5.10.2010, e fino al 31.12.2010.

3) - In data 14.9.2010, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, il ricorrente subiva un infortunio (-OMISSIS-), a seguito del quale veniva collocato in aspettativa per malattia, da tale data sino al 29.12.2010.

N.B.: il TAR di Milano precisa altresì:

Attesa la natura risarcitoria e non retributiva dell'indennità in questione (T.A.R. Abruzzo, l'Aquila, Sez. I, 26.11.2015 n. 787), l'importo come sopra determinato, in quanto debito di valore, dovrà essere rivalutato all'attualità, e sullo stesso dovranno essere computati gli interessi legali a far data dal 29.12.2010, data della richiesta stragiudiziale formulata dalla ricorrente al Ministero, fino all'effettivo soddisfo (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 27.6.2013, n. 844).

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SENTENZA BREVE ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201601868, - Public 2016-10-14 -

Pubblicato il 14/10/2016

N. 01868/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via De Amicis n. 33;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;


per l'annullamento
del provvedimento n. …./Mon/2011 del 04.02.2011, notificato il 17.02.2011, a firma del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Milano, con cui veniva opposto diniego alla richiesta del ricorrente di monetizzare n. 57 giorni di concedo ordinario relativi all'anno 2009/2010.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2016 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, dipendente della OMISSIS della OMISSIS di Milano, in data 16.4.2010, ha inoltrato domanda di cessazione dal servizio, che è stata accolta con provvedimento n. 208 del 1.9.2010. Conseguentemente, dal 31.12.2010, è stato collocato in quiescenza, per il conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi, con l’attribuzione relativo trattamento pensionistico.

In data 27.6.2010 il ricorrente ha inoltrato una richiesta di concessione di n. 57 giorni di ferie, maturate nel corso dell’anno 2009/2010, da fruire con decorrenza 5.10.2010, e fino al 31.12.2010.

In data 14.9.2010, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, il ricorrente subiva un infortunio (-OMISSIS-), a seguito del quale veniva collocato in aspettativa per malattia, da tale data sino al 29.12.2010.

Con il presente ricorso l’istante impugna il provvedimento di diniego opposto dall’Amministrazione resistente alla monetizzazione dei predetti n. 57 giorni di congedo ordinario non goduti a causa della malattia.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive, né contestando, in fatto, la ricostruzione sopra evidenziata.

All’udienza pubblica del 29.9.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto atteso che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartengono gli agenti di Polizia di Stato, per giurisprudenza costante, i casi in cui vi è il diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite, espressamente contemplati agli artt. 14, D.P.R. n. 395/1995 e 18 D.P.R. n. 254/1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, non esaurendo con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione, e fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per malattia. In quest’ultima fattispecie, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato, non preclude pertanto l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo trattandosi infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato, non ricevendo quindi compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (C.S., Sez. III, 21.3.2016 n. 1138, Sez. VI, 5.10.2010 n. 7295).

In conclusione, il ricorso va pertanto accolto, dovendosi annullare il provvedimento impugnato, e per l’effetto condannare l’Amministrazione resistente al pagamento del compenso equivalente ai 57 giorni di ferie relative all’anno 2009/2010, maturate e non godute dal ricorrente.

Attesa la natura risarcitoria e non retributiva dell'indennità in questione (T.A.R. Abruzzo, l'Aquila, Sez. I, 26.11.2015 n. 787), l'importo come sopra determinato, in quanto debito di valore, dovrà essere rivalutato all'attualità, e sullo stesso dovranno essere computati gli interessi legali a far data dal 29.12.2010, data della richiesta stragiudiziale formulata dalla ricorrente al Ministero, fino all'effettivo soddisfo (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 27.6.2013, n. 844).

Va invece rigettata la richiesta di condanna al pagamento della sanzione di cui all’art. 26 c. 2 c.p.c., tenuto conto del contenuto della Circolare invocata dall’Amministrazione, che sebbene inidonea a giustificare il rigetto del ricorso, esclude comunque la temerarietà della resistenza nel presente giudizio.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.500,00, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Gatti Angelo Gabbricci





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da pietro17 »

Quindi, se anche il TAR la definisce di ""NATURA RISARCITORIA E NON RETRIBUTIVA""", dovrebbe essere esente IRPEF.
O sbaglio??


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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Ciao Pietro, la sentenza richiamata dal Tar Lombardia sez. di Milano e quella del T.A.R. Abruzzo, l'Aquila, Sez. I, 26.11.2015 n. 787) cosa che ad oggi risulta non proposto appello.

Il Tar Abruzzo riepiloga così le cose:

1) - è stato congedato per infermità in data 6.2.1999;

2) - in data 25.5.2006, ha richiesto il pagamento della indennità sostitutiva della licenza ordinaria, che gli è stato negato (in data 28 luglio 2006) dal Comande Generale dell’Arma dei Carabinieri, sul rilievo che sarebbero “decorsi i termini di legge (cinque anni dalla data della riforma”);

3) - il diritto in questione, assoluto, indisponibile è inalienabile, corrisponde a un obbligo risarcitorio in capo al datore di lavoro, conseguente all’inadempimento contrattuale, che si prescrive, stante la natura risarcitoria e non retributiva, in dieci anni; la richiesta effettuata nel 2006 è dunque idonea a interrompere i termini di prescrizione e a consentire l’utile esercizio del diritto.

4) - l’Amministrazione ha negato per intervenuto decorso dei termini (prescrizionali) quinquennali.

5) - La prescrizione sollevata dall’Amministrazione è infondata.

6) - L’obbligazione de qua, avente quale contenuto l’indennità sostitutiva delle ferie, è invero stata riconosciuta da consolidata e risalente giurisprudenza avente natura non retributiva ma risarcitoria e tuttavia, in quanto derivante dall’inadempimento nel corso di un rapporto contrattuale, quale è quello di pubblico impiego, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass., Sez. Lav., n.8627/1992 e, più recentemente, Cass. nn.10341/2011 e 11462/2012; Cons. di Stato, n.4878/2013)

7) - Ne consegue che l’istanza proposta in data 25.5.2006, con effetto interruttivo della detta prescrizione, è del tutto tempestiva e che il ricorso notificato in data 4.1.2010 è esso stesso proposto nella pendenza del termine prescrizionale e non già a intervenuta scadenza dello stesso.

8) - Il ricorso va dunque accolto, dovendosi riconoscere il diritto del ricorrente all’indennità sostitutiva della licenza ordinaria ........, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali a far tempo dal mese di febbraio 1999 al saldo.
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SENTENZA ,sede di LAQUILA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500787 - Public 2015-11-26 -

N. 00787/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2010, proposto da:
Carlo M.., rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Giuliani, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, Via Salaria Antica Est;

contro
Ministero della Difesa Direzione, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Ufficio Contenzioso.;

per l'accertamento e il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il pagamento dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria per ferie non godute nel corso dell'anno 1998 al momento della cessazione del servizio per infermità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa Direzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, già Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, è stato congedato per infermità in data 6.2.1999, all’esito del giudizio del Centro Militare di medicina Legale di Chieti, per disturbo depressivo, dopo un’assenza dal servizio per malattia protrattasi per circa un anno; non ha usufruito del congedo ordinario relativo al periodo di tempo compreso tra l’1.1.1998 e il 6.2.1999, maturato per 45 giorni; in data 25.5.2006, dopo un controllo sulla regolarità contabile delle buste paga, ha richiesto il pagamento della indennità sostitutiva della licenza ordinaria, che gli è stato negato (in data 28 luglio 2006) dal Comande Generale dell’Arma dei Carabinieri, sul rilievo che sarebbero “decorsi i termini di legge (cinque anni dalla data della riforma”); dopo un accesso agli atti, il ricorrente ha potuto effettivamente accertare il mancato pagamento della licenza ordinaria maturata nel corso dell’anno 1998, ribadendo la propria richiesta e controdeducendo in ordine alla sollevata questione di prescrizione; la mancata adesione dell’Amministrazione ha originato il presente ricorso nel quale il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 55 del D.P.R. n.254/99), violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, obiettività, terzietà di giudizio e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.); violazione dell’art. 36 della Costituzione, eccesso di potere per carenza di motivazione e per travisamento dei fati; eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di presupposti: il personale dell’Arma dei Carabinieri ha diritto, in ogni anni di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito a termini dell’art 14, del D.P.R. 395/1995, come applicabile per effetto dell’art. 55, comma 1 del D.P.R. n.254/99; durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che on siano corrisposte per dodici mensilità; la durata del congedo ordinario è d 45 giorni lavorativi per il personale con oltre 25 anni di servizio, come nella specie; si tratta di un diritto irrinunciabile e non riducibile in caso di assenza per infermità, anche se protratta per l’intero anno solare; ove all’atto della cessazione del rapporto di lavoro il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio , ovvero per decesso o per cessazione deal servizio per infermità (artt. 55, comma 2 D.P.R. n.254/99) spetta al dipendente il pagamento sostitutivo (art. 14, comma 14 DPR n.395/1995); il diritto in questione, assoluto, indisponibile è inalienabile, corrisponde a un obbligo risarcitorio in capo al datore di lavoro, conseguente all’inadempimento contrattuale, che si prescrive, stante la natura risarcitoria e non retributiva, in dieci anni; la richiesta effettuata nel 2006 è dunque idonea a interrompere i termini di prescrizione e a consentire l’utile esercizio del diritto.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Si costituiva l’Amministrazione della Difesa che, con memoria depositata in data 1.10.2015, concludeva per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, stante la prescrizione del diritto, trattandosi di credito di lavoro, osservando che quand’anche l’obbligazione fosse di natura risarcitoria, ugualmente la prescrizione sarebbe quinquennale.

All’esito della pubblica udienza del 18 novembre 2015, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

Con il ricorso all’esame, il ricorrente M.. Carlo ha chiesto accertarsi il suo diritto al compenso per le ferie non godute nella qualità di brigadiere dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 1998, nel quale non ha potuto fruire del diritto per ragioni di salute, che ne hanno poi imposto il collocamento a riposo.

I fatti non sono contestati.

L’istante ha prestato la propria attività lavorativa nell’Arma dei Carabinieri per oltre 25 anni di servizio ed è stato congedato in data 6.2.1999 per infermità dal Centro Militare di Medicina di Chieti, in quanto affetto da disturbo depressivo, dopo un’assenza dal servizio per malattia protrattasi per circa un anno; in particolare, per l’anno 1998 e fini alla data del collocamento a riposo (nel periodo tra l’1.1.998 e il 6.2.1999) , non ha fruito del congedo ordinario, solo in data 25.5.2006 ha chiesto il pagamento della indennità sostitutiva della licenza ordinaria (doc. n.2 della produzione di parte ricorrente), che l’Amministrazione ha negato per intervenuto decorso dei termini (prescrizionali) quinquennali.

Osserva il Collegio che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie discende direttamente dal mancato godimento delle stesse, in armonia con l’art. 36 Cost., considerato che il carattere indisponibile del diritto non esclude l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente resse (cfr. Cons. di Stato, n.1230/2001), non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all’Amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario della prestazione effettuata (cfr. Cons. di Stato, n.4699/2000, ex pluris).

Analoga conclusione deve trarsi ove le ferie non siano state fruite per decorso o per cessazione dal servizio per infermità, come espressamente disposto dall’art. 14, comma 2, del D.P.R. n.395/1995 (in tema di congedo ordinario), esteso al personale dell’Arma dei Carabinieri per effetto dell’art. 55 del D.P.R. n.254/1999, che è appunto il caso all’esame, ove il ricorrente non ha fruito delle ferie nel periodo 1.1.1998/6.2.1999 in quanto in congedo assoluto per infermità.

E dunque indiscutibile che il ricorrente abbia diritto ad ottenere da parte dell’Amministrazione resistente il pagamento del corrispettivo per le ferie non godute per complessivi giorni 45 (in relazione al periodo sopra indicato).

Occorre pertanto darsi a questo punto carico dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione che determinerebbe, se fondata, l’estinzione del diritto.

L’eccezione è tuttavia infondata.

L’obbligazione de qua, avente quale contenuto l’indennità sostitutiva delle ferie, è invero stata riconosciuta da consolidata e risalente giurisprudenza avente natura non retributiva ma risarcitoria e tuttavia, in quanto derivante dall’inadempimento nel corso di un rapporto contrattuale, quale è quello di pubblico impiego, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass., Sez. Lav., n.8627/1992 e, più recentemente, Cass. nn.10341/2011 e 11462/2012; Cons. di Stato, n.4878/2013)

Ne consegue che l’istanza proposta in data 25.5.2006, con effetto interruttivo della detta prescrizione, è del tutto tempestiva e che il ricorso notificato in data 4.1.2010 è esso stesso proposto nella pendenza del termine prescrizionale e non già a intervenuta scadenza dello stesso.

Il ricorso va dunque accolto, dovendosi riconoscere il diritto del ricorrente all’indennità sostitutiva della licenza ordinaria per ferie non godute nell’anno 1998 e per l’effetto condannare il Comando Generale dell’arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente dell’indennità sostituiva per ferie non godute ne e maturate nel corso dell’anno si servizio 1998 pari a 45 giorni, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali a far tempo dal mese di febbraio 1999 al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L’AQUILA,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrete che si liquidano in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Mollica, Presidente
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
Lucia Gizzi, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2015
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