Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC.,

In data 25 luglio 2019, è stato predisposto un nuovo modulo con abbinato modulo di "richiesta di accreditamento".

CGA - CNA Chieti Luglio 2019. Nuovo modello pagamento Ferie non godute.
- nuovo modulo di richiesta "monetizzazione" Licenza non potuta fruire per riforma, morte o Altro come da modello.

N.B.: scaricatelo in ufficio.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Solo ed esclusivamente per i colleghi CC.
--------------------------------

Compenso sostitutivo della licenza ordinaria non goduta.
CNA 25 Luglio 2019 - Aggiornamento del modello di pagamento da utilizzare.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

per vito1966,
come è andata a finire al collega CC. andato in pensione a domanda in data 04/04/2019? Ci aggiorni?
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

personale PolStato, ACCOLTO.

- è stato collocato a riposo per inabilità fisica con decreto del 14 settembre 2007.

Il TAR precisa:

1) - il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (cioè, non abbia potuto disporre e godere delle ferie) a cagione ed in ragione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 09/05/2019, n. 1083; T.A.R. Umbria, 24/04/2019, n. 205; Cons. Stato, Sez. III, Sent., 21/03/2016, n. 1138; T.A.R. Molise, Sent., 30/01/2015, n. 26).

2) - Nel caso di specie, il ricorrente non ha potuto godere del congedo ordinario maturato nel periodo in cui era collocato in aspettativa per malattia, compreso dal 20 marzo 2006 al 13 settembre 2007, per causa certamente a lui non imputabile, essendo stato dispensato dal servizio al termine del periodo di malattia.
--------------------------------

SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1Q, numero provv.: 201909740 ,

Pubblicato il 22/07/2019

N. 09740/2019 REG. PROV. COLL.
N. 06242/2009 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6242 del 2009, proposto da
Antonio T.., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barberini, 11;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
del diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per la mancata fruizione del congedo ordinario ai sensi art. 18 dpr 254/99;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato al Ministero dell’interno l’8 luglio 2009, l’interessato chiede l’accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per non aver fruito del congedo ordinario, ai sensi dell’articolo 18 del d.p.r. numero 254 del 1999 e chiede la conseguente condanna del Ministero dell’interno al pagamento, in suo favore, della somma di euro 6259,24, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di compenso sostitutivo per la mancata fruizione del congedo ordinario.

Il Ministero intimato si costituisce in giudizio solo formalmente.

Il ricorso è trattato all’udienza pubblica del 9 luglio 2019, per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorrente era in servizio presso la Polizia di Stato con la qualifica di ispettore capo ed è stato collocato a riposo per inabilità fisica con decreto del 14 settembre 2007.

Avendo maturato, durante il periodo di aspettativa per infermità, 67 giorni di congedo ordinario non fruiti, chiede la corresponsione del pagamento sostitutivo, ai sensi dell’articolo 18 del d.p.r. numero 254 del 1999.

Allega al ricorso i conteggi per la liquidazione del compenso, da cui risulta che i giorni di congedo ordinario non fruiti corrispondono alla somma complessiva di euro 6259,24.

L’art. 18 (Congedo ordinario) del D.P.R. 16/03/1999, n. 254, Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, al comma 1 dispone che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

Stante il chiaro tenore della norma, la giurisprudenza è costantemente orientata nel senso che, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (cioè, non abbia potuto disporre e godere delle ferie) a cagione ed in ragione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 09/05/2019, n. 1083; T.A.R. Umbria, 24/04/2019, n. 205; Cons. Stato, Sez. III, Sent., 21/03/2016, n. 1138; T.A.R. Molise, Sent., 30/01/2015, n. 26).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha potuto godere del congedo ordinario maturato nel periodo in cui era collocato in aspettativa per malattia, compreso dal 20 marzo 2006 al 13 settembre 2007, per causa certamente a lui non imputabile, essendo stato dispensato dal servizio al termine del periodo di malattia.

Pertanto, in applicazione del principio di diritto enunciato, il ricorso deve essere accolto, con il riconoscimento del diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per i 67 giorni di congedo ordinario non fruiti dal dipendente nel periodo di malattia, liquidato nella somma di euro 6259,24, non contestata dalla controparte nell’importo.

Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione monetaria, ma devono essere riconosciuti al creditore gli interessi compensativi al tasso legale a decorrere dalla data di maturazione del credito, coincidente con il collocamento a riposo per inidoneità fisica, disposto il 14 settembre 2007, fino al saldo.

Le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo, devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente, con distrazione a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 6259,24, oltre interessi.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali, da distrarre al difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2000,00 (duemila) oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF
Mariangela Caminiti, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi Donatella Scala





IL SEGRETARIO
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

ricorso ACCOLTO,

- La ricorrente, già funzionario della Polizia di Stato.

1) - E’ in atti l’istanza, dalla stessa avanzata alla p.a., il giorno 10 maggio 2004 per usufruire del congedo ordinario.

2) - L’amministrazione, in pari data, ha respinto la richiesta di congedo ordinario dalla stessa avanzata per esigenze di servizio.

- N.B.: nel caso specifico era stato NEGATO il pagamento perché: "l’amministrazione ha, quindi, motivato il diniego di monetizzazione del congedo non usufruito dalla ricorrente perché la stessa aveva avanzato la domanda al dirigente di un ufficio incompetente".

- P.S. però il TAR LAZIO a tal riguardo precisa: "Costituisce principio generale del procedimento amministrativo che l’amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d’istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio (TAR Marche, sez. I, 4 aprile 2013, n. 269; Cass. Civ. sez. trib. 27 febbraio 2009, n. 4773)." DA TENERE BEN IN MENTE QUESTO PARTICOLARE PER IL FUTURO.

3) - Ciò premesso, è provato che la ricorrente ha proposto la relativa istanza di congedo al dirigente l’Ufficio dal quale la stessa effettivamente dipendeva e che ha concretamente valutato le esigenze proprie dell’ufficio cui la predetta prestava servizio, per cui, nella ipotesi, avanzata dalla p.a., in cui la domanda doveva essere indirizzata al diverso Ufficio, era, come detto, onere della p.a. quello di trasmettere la richiesta di congedo, corredata dal parere e dalla conseguente istruttoria, all’ufficio di originaria appartenenza.

4) - Invero, trattandosi di situazioni eccezionali, il legislatore ha puntualmente disciplinato le uniche due ipotesi di deroga al divieto di monetizzazione del congedo ordinario, nei termini espressi dal comma 7 dell’art. 14 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

5) - Infatti, tale monetizzazione è prevista
- dal comma 14 dello stesso art. 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e
- dal comma 1 dell’art. 18 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

6) - Nel caso di specie trova applicazione la prima delle norme citate.

7) - Ne consegue che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito matura ogniqualvolta il dipendente non abbia potuto usufruire delle ferie a cagione di cause da lui non dipendenti o comunque a lui non imputabili (Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138).

RILEGGI: P.S. e il punto n. 3.
--------------------------------------

SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 201907540,

Pubblicato il 10/06/2019

N. 07540/2019 REG. PROV. COLL.
N. 02629/2009 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2629 del 2009, proposto da
Maria Grazia V.., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Medugno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 58;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
rigetto istanza di monetizzazione del congedo ordinario non fruito relativo all'anno 2004, nonché per l’accertamento del diritto alla corresponsione delle richieste spettanze economiche.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, già funzionario della Polizia di Stato, ha reagito con ricorso giurisdizionale al diniego espresso dalla p.a. alla richiesta di monetizzazione di giorni 28 di ferie non godute ed afferenti all’anno 2004, anno in cui la stessa ha presentato le dimissioni dal servizio a far data dal giorno 1° dicembre.

E’ in atti l’istanza, dalla stessa avanzata alla p.a., il giorno 10 maggio 2004 per usufruire del congedo ordinario.

L’amministrazione, in pari data, ha respinto la richiesta di congedo ordinario dalla stessa avanzata per esigenze di servizio.

Alla successiva richiesta di monetizzazione del congedo non usufruito, sempre avanzata dalla ricorrente, la p.a.. non ha inteso fornire alcuna risposta.

Quest’ultima ha provveduto alla indicata richiesta solo dopo una formale diffida.

Con provvedimento assunto in data 2 febbraio 2009, l’amministrazione ha, quindi, motivato il diniego di monetizzazione del congedo non usufruito dalla ricorrente perché la stessa aveva avanzato la domanda al dirigente di un ufficio incompetente.

Osserva il Collegio.

Risulta dagli atti e la p.a. non lo ha smentito, che la ricorrente, pur essendo inquadrata nell’Ufficio Affari generali del Ministero dell’Interno, in realtà era stata assegnata all’area internazionale della indicata direzione.

Costituisce principio generale del procedimento amministrativo che l’amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d’istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio (TAR Marche, sez. I, 4 aprile 2013, n. 269; Cass. Civ. sez. trib. 27 febbraio 2009, n. 4773).

Al tempo della presentazione della istanza il riferito principio era normativamente sancito dall’art. 2 comma 3 D.P.R. n. 1199 del 1971 in materia di ricorsi gerarchici, applicabile, però, ad ogni istanza presentata alla P.A. (TAR Catania, sez. I, 22 settembre 2009, n. 1554).

Ciò premesso, è provato che la ricorrente ha proposto la relativa istanza di congedo al dirigente l’Ufficio dal quale la stessa effettivamente dipendeva e che ha concretamente valutato le esigenze proprie dell’ufficio cui la predetta prestava servizio, per cui, nella ipotesi, avanzata dalla p.a., in cui la domanda doveva essere indirizzata al diverso Ufficio, era, come detto, onere della p.a. quello di trasmettere la richiesta di congedo, corredata dal parere e dalla conseguente istruttoria, all’ufficio di originaria appartenenza.

Tale omissione, se ritenuta essenziale e non una mera formale attività burocratica, non poteva, in alcun modo essere, poi, imputata alla ricorrente.

Ciò premesso, l’ordinamento della Polizia di Stato ha previsto la monetizzazione delle ferie non godute.

Invero, trattandosi di situazioni eccezionali, il legislatore ha puntualmente disciplinato le uniche due ipotesi di deroga al divieto di monetizzazione del congedo ordinario, nei termini espressi dal comma 7 dell’art. 14 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

Infatti, tale monetizzazione è prevista dal comma 14 dello stesso art. 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dal comma 1 dell’art. 18 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Nel caso di specie trova applicazione la prima delle norme citate.

Recita infatti l’art. 14, comma 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 : “Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.

Ne consegue che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito matura ogniqualvolta il dipendente non abbia potuto usufruire delle ferie a cagione di cause da lui non dipendenti o comunque a lui non imputabili (Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138).

Nella presente vicenda, alla richiesta di congedo della ricorrente, la p.a. ha replicato con un diniego motivato da esigenze di servizio, come risulta documentalmente provato dal provvedimento manoscritto in calce alla domanda ed assunto dal diretto superiore della ricorrente.

Né a tale ordine la parte avrebbe potuto autonomamente derogarvi stante le previsioni di cui all’art. 66 della L. 121/81.

Pertanto, il provvedimento censurato deve essere annullato ed ordinato il pagamento delle somme dovute, con la specificazione che, trattandosi di un debito di valuta, le relative somme dovranno essere rivalutate e dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno in cui è sorto il diritto alla chiesta retribuzione sino all’effettivo soddisfo. ( Tar Lombardia-Milano, n. 589/18).

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento contestato ed e ordinato il pagamento della somma rivalutata e agli interessi legali dal momento del sorgere del diritto sino al soddisfo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Germana Panzironi





IL SEGRETARIO
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Ministero dell’Interno

Monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito a causa di sopravvenuta malattia.

Il Ministero dell’Interno emana la circolare relativa alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda.

Per la partecipazione
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Sempreme064
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3841
Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da Sempreme064 »

.
vincio621
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 60
Iscritto il: mer feb 08, 2017 10:27 am

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da vincio621 »

panorama ha scritto: lun apr 08, 2019 10:12 pm lando63,
I giorni da contabilizzare sono quelli spettanti nell'anno e, nulla centra se l'assenza è dovuta alla convalescenza o ai gg. di riposo medico, quello che conta la spettanza nell'anno.
Scusate ma non ho capito il discorso dei riposi settimanali e festivi.
Sono stato riformato ad ottobre 2019 dopo 22 mesi continuativi di aspettativa e vorrei sapere oltre ai giorni di licenza ordinaria e riposi 937/77 cosa devo chiedere in Pagamento? Considera che io lavoravo da lunedì a venerdì- sabato e domenica riposo. Quindi se ho capito bene dovrei chiedere anche tutti i sabato domenica e festivi? Cioè la bellezza di circa 110 giorni tra riposi settimanali e festivi? ( considerando 2 anni di assenza x 52 settimane ogni anno)
Cosa intendi per riposi non retribuiti?
Grazie
Avatar utente
RAMBO
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 789
Iscritto il: mer giu 29, 2011 11:54 am

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da RAMBO »

panorama ha scritto: gio ago 01, 2019 10:38 pm per i colleghi CC.,

In data 25 luglio 2019, è stato predisposto un nuovo modulo con abbinato modulo di "richiesta di accreditamento".

CGA - CNA Chieti Luglio 2019. Nuovo modello pagamento Ferie non godute.
- nuovo modulo di richiesta "monetizzazione" Licenza non potuta fruire per riforma, morte o Altro come da modello.

N.B.: scaricatelo in ufficio.
Il C.N.A. di Chieti, sentito pochi giorni fa telefonicamente, ne nega il pagamento....
Bisogna andare in causa.
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

e ovvio.

Motivi????
Avatar utente
RAMBO
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 789
Iscritto il: mer giu 29, 2011 11:54 am

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da RAMBO »

L'operatore si è limitato a dire che il Comando Generale non paga.
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Ok, comunque, devono darti una risposta scritta ufficiosa in modo da poter fare ricorso.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

per quale motivo non intendono pagarti? Eri in malattia e poi riformato?

Sei andato in pensione per raggiunti limiti d'età senza aver fruito delle ferie?
GiulioTR
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 923
Iscritto il: mar ott 31, 2017 4:41 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da GiulioTR »

Dopo esattamente due anni hanno liquidato le ferie non fruite.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

personale PolPen

Si apre l'anno 2020,

SENTENZA sede di CAMPOBASSO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000003, del 3/01/2020
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi